TRIB
Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/03/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. 407/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 407/2024 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del
13/02/2025
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. AFFINITO
FRANCESCO (c.f.: e dall'Avv. IROSO ALESSANDRA (c.f.: C.F._1
), giusta procura in atti, e con loro domiciliato presso C.F._2
l'Avvocatura comunale, sita in alla p.zza Municipio n. 1. Pt_1
OPPONENTE
E
(c.f.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Napoli al Corso Umberto I n. 191, presso lo studio dell'Avv. PALMENTIERI
ANGELO (c.f.: ) e dell'Avv. SALVATO MARGARET (c.f.: C.F._3
), dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._4
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3611/2023 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord in data 14.12.2023 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n.
8687/2023 r.g.
Pag. 1 di 9
Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 16.1.2024 il proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3611/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
14.12.2023 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 8687/2023 r.g. con il quale veniva ingiunto ad essa opponente il pagamento in favore dell'opposta, Società
Coop. Sociale “Il tempio della felicità di Mary”, della somma di € 14.062,12 per il mancato pagamento di fatture, emesse per il corrispettivo dell'affidamento da parte del di minorenni in stato di bisogno, oltre interessi e spese della Parte_1
procedura.
L'opponente eccepiva l'infondatezza della domanda ed assumeva di non essere debitore delle somme richieste. A sostegno della promossa opposizione deduceva, infatti, che per le fatture di cui al ricorso per decreto ingiuntivo era stato emesso dall'Ente comunale il mandato di pagamento n. 1005 del 23.03.2023 e il mandato di pagamento n. 3747 del
26.10.2022 . In particolare per la fattura n. 33/FE del 18.7.2022 pari ad € 3.355,00 vi era stato storno totale con nota di credito n. 89 del 29.10.2022; per la fattura n. 34/FE del
18.07.2022 pari ad € 3.245,00, il pagamento con mandato n.1005 del 23.03.2023; per la fattura n. 35/FE del 18.07.2022 pari ad € 1.180,00, il pagamento con mandato n.1005 del 23.03.2023; per la fattura n. 38/FE del 18.07.2022 pari ad € 3.245,00, il pagamento con mandato n. 3747 del 26.10.2022; per la fattura n. 39/FE del 18.07.2022 pari ad €
3.355,00, il pagamento con mandato n. 3747 del 26.10.2022.
Chiedeva, pertanto, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Chiedeva, inoltre, la condanna dell'opposta alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., affidando alla valutazione equitativa del Giudice la quantificazione del relativo danno. Precisava, infatti, che nonostante il preavviso di diniego dell'importo di
€ 14.062,12 con il quale l'OSL - Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con DPR del 16.09.2022, aveva indicato la propria competenza per i fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31.12.2021 rilevando, pertanto, che il credito rientrava nell'attività ordinaria dell'Amministrazione comunale di poiché riferito Pt_1 all'anno 2022 e nonostante il pagamento, la parte opposta aveva comunque agito per ottenere l'ingiunzione di pagamento nei confronti del . Pt_1 Parte_1
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
6.3.2024, spiegando domanda riconvenzionale, l'opposta Società Coop. Sociale “Il
Pag. 2 di 9
tempio della felicità di Mary”, la quale deduceva: di aver ricevuto in affidamento dal
Comune di diversi minorenni in stato di bisogno e per i quali lo stesso Pt_1
Comune aveva disposto gli importi delle rette giornaliere dovute;
che il Parte_1
aveva sempre ritardato il pagamento degli incarichi affidati all'opposta,
[...] omettendo, in diverse occasioni, l'invio dei dati necessari per l'emissione delle fatture collegate all'attività di affidamento e gestione dei minori;
che l'opposta aveva da sempre dovuto ricostruire da sé l'imputazione dei pagamenti ricevuti, in quanto spesso i mandati emessi dall'opponente erano privi di specifica della relativa causale;
che le modalità e le tempistiche di pagamento operate dal avevano reso Parte_1 difficile l'allineamento contabile dei pagamenti ricevuti, essendo gli stessi intervenuti anche a distanza di anni rispetto ai decreti di affidamento e dalla emissione delle rispettive fatture;
che, pertanto, l'opposta aveva imputato gli incassi su altre fatture medio tempore emesse;
che a causa del perdurante inadempimento nei pagamenti,
l'opposta aveva protocollato, in data 01.12.2022, istanza per l'ammissione al passivo promossa verso la Commissione di Liquidazione del per il Parte_1
recupero del proprio credito;
che la O.S.L. aveva comunicato il parziale diniego per la somma riportata nel decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 14.062,12, in virtù di un criterio meramente cronologico;
che a seguito del diniego, l'opposta aveva notificato all'opponente, a mezzo pec, la richiesta di pagamento delle somme che la OSL aveva ritenuto di competenza del Comune di a cui, tuttavia, il Comune non aveva Pt_1
dato riscontro senza neppure sollevare la spiegata eccezione di pagamento;
che nonostante i pagamenti effettuati, il risultava debitore nei confronti Parte_1 dell'opposta della somma di € 7.497,00 per le fatture impagate nn. 44/FE del
18.07.2022, 88/FE del 28.12.2022 e 91/FE del 29.12.2022 oltre interessi e rivalutazione.
L'opposta assumeva, infatti, che il aveva effettivamente corrisposto l'importo Pt_1
di cui alle fatture nn. 33, 34, 35 e 39, confermando in tal modo la ricostruzione prospettata dall'ente comunale, ma rilevava che l'opponente risultava ancora debitore per € 7.497,00 per le altre fatture nn. 44/FE, 88/FE e 91/FE. Evidenziava che l'errore contabile portato dal decreto ingiuntivo era stato determinato dal comportamento del resosi inadempiente per anni prima di procedere al saldo, e dal riscontro Pt_1
ricevuto dalla OSL che, nel comunicare il parziale diniego per la somma riportata nell'istanza di ammissione al passivo del maggiore importo di € 47.293,00, aveva espressamente quantificato il residuo dovuto dal in € 14.062,12, Parte_1
indicando la somma portata nel decreto ingiuntivo opposto. Specificava, poi, che il
Pag. 3 di 9
non aveva risposto alla richiesta di pagamenti, violando in tal modo gli Pt_1
obblighi gravanti sulla pubblica amministrazione e i criteri di buona fede e correttezza contrattuale. Chiedeva, pertanto, il rigetto della richiesta di condanna per lite temeraria mancando i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c..
Concludeva chiedendo:
• Nel merito in via principale respingere l'opposizione proposta perché inammissibile e comunque infondata, risultando il comunque debitore Parte_1 dell'importo di € 7.497,00.
• In via principale, respingere la richiesta di condanna per lite temeraria mancando i presupposti di cui all'art. 96 cpc;
• Accertare e dichiarare – anche in via riconvenzionale che la Coop. Sociale Il Tempio
Della Felicità Di Mary è creditrice nei confronti del per le fatture Parte_1
nn. 44/FE del 18.07.2022, 88/FE del 28.12.2022, 91/FE del 29.12.2022 oltre interessi e rivalutazione dal di del fatto al soddisfo, condannando il al Parte_1
relativo pagamento;
• Condannare il alle spese di entrambi i gradi del giudizio, e Controparte_2
con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Concessi i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., all'udienza del 23.5.2024 il Giudice rinviava per l'assegnazione della causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle memorie conclusionali e per le repliche. All'udienza del 13.2.2025 la causa veniva assegnata in decisione.
Risulta dagli atti che Il Tempio della Felicità di Mary è una cooperativa che opera nel settore dei servizi sociali e si occupa di fornire servizi di ospitalità, scolarizzazione e preparazione al mondo del lavoro per minorenni italiani e stranieri per conto e su affidamento da parte della Pubblica Amministrazione. L'opposta ha ricevuto nel corso degli anni in affidamento dal Comune di diversi minorenni in stato di bisogno Pt_1
e per i quali lo stesso Comune ha disposto gli importi delle rette giornaliere.
Il credito posto alla base del decreto ingiuntivo è fondato sul mancato pagamento delle fatture nn. 33/FE, 34/FE, 35/FE, 38/FE e 39/FE del 18.07.2022 emesse dall'opposta in virtù del servizio svolto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale
Pag. 4 di 9
le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il
Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n.
3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto
(costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SS.UU.,
06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SS.UU., 7 luglio 1993, n. 7448). Il creditore, pertanto, è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Orbene, nella fattispecie il credito azionato in via monitoria è stato adempiuto dall'Ente opponente con il mandato di pagamento n. 1005 del 23.03.2023 (per le fatture 34/FE e
35/FE), con il mandato di pagamento n. 3747 del 26.10.2022 (per le fatture 38/FE e
39/FE) mentre per la fattura n. 33/FE è intervenuto storno totale con nota di credito n.
89 del 29.10.2022, (quest'ultima invero non allegata agli atti ma, tuttavia non contestata dall'opposta). Parte opposta ha dato atto di tali pagamenti, precisando che la relativa imputazione è stata resa nota solo nel corso del giudizio, e ha chiarito la propria intenzione di agire, in via riconvenzionale, per il pagamento di altre fatture: n. 44 FE del
Pag. 5 di 9
18.07.2022, n. 88 FE del 28.12.2022 e n. 91 FE del 29.12.2022 per un importo complessivo di € 7.497,00.
L'opposta ha, infatti, rappresentato che al momento della trasmissione del sollecito di pagamento e dell'iscrizione a ruolo del ricorso, le fatture ivi indicate risultavano non pagate, atteso che, quando la Società Coop. Sociale “Il tempio della felicità di Mary” aveva ricevuto il pagamento di cui ai mandati di pagamento – non trasmesso alla cooperativa – , la stessa aveva imputato l'incasso su altre fatture non saldate, alcune di pari data, residuando, pertanto, un residuo credito. Ha, dunque, evidenziato che solo a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo – e a fronte della ricostruzione operata e dei mandati di pagamento, che mai erano stati portati nella conoscenza dell'opposta - la contabilità aveva imputato l'incasso alle fatture 33, 34, 35, 38 e 39 del 18.07.2022. Di conseguenza, ha rilevato che tale nuova imputazione aveva comportato che risultassero non saldate le fatture n. 44 FE, n. 88 FE e n. 91 FE.
Stante l'intervenuto pagamento con estinzione del credito oggetto della pretesa azionata in via monitoria già prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposizione va accolta con la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo .
Risulta invece inammissibile la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla parte opposta con la comparsa di costituzione nel presente giudizio di opposizione, per ottenere il pagamento della somma di € 7.497,00 avente per oggetto altre fatture riferite a rapporti di affidamento diversi. La difesa dell'opposta ha, infatti, mutato, all'esito dell'eccezione di pagamento dell'opponente, le ragioni di credito poste a fondamento del monitorio, assumendo in ogni caso di essere creditrice, in dipendenza di altri rapporti di affidamento di ulteriori importi.
L'opposta ha invero giustificato la pretesa rappresentando che le modalità e le tempistiche di pagamento operate dal avevano reso difficile Parte_1
l'allineamento contabile dei pagamenti ricevuti dall'ente e di avere, di conseguenza, provveduto ad imputare gli incassi ricevuti su altre fatture medio tempore emesse, cadendo pertanto in un errore procedurale. Ha poi precisato che nonostante l'intervenuta imputazione dei pagamenti non era mutata la posizione dell'amministrazione che, a fronte del conteggio globale rispetto a quanto complessivamente dovuto e quanto effettivamente versato, risultava in ogni caso debitrice dell'opposta.
Orbene, la giurisprudenza della Corte di Cassazione appare propensa, invero, a consentire, in termini sempre più ampi, la proposizione della riconvenzionale della parte destinataria dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Sul punto è, infatti, intervenuta una
Pag. 6 di 9
significativa evoluzione nella giurisprudenza della Suprema Corte in tema di ius variandi endo-processuale.
Come recentemente stabilito dalla Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/09/2023, n. 27183, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, tuttavia solo qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..
L'ammissibilità della domanda nuova è, dunque, subordinata alla sussistenza di limiti determinati, ovvero la stessa deve riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta inizialmente ed essere “connessa per incompatibilità” con la richiesta originariamente proposta.
Ebbene, nella specie, si è in presenza, invece, di una domanda che si aggiunge a quella avanzata in sede monitoria e che non è con essa in rapporto di incompatibilità poiché avente ad oggetto prestazioni autonome e diverse.
La parte opposta ha difatti introdotto innegabilmente nuovi temi d'indagine ( trattasi di affidamenti diversi con prestazioni rese tra l'altro anche in epoca anteriore al 2021 in relazione al quale si è pronunciato l'OSL come da nota allegata dall'opposta), deducendo un credito posto non già in regime di alternatività con quello già azionato ma di cumulo.
Pertanto, la predetta domanda è ictu oculi inammissibile non trattandosi di domanda connessa per incompatibilità a quella originaria, bensì di richiesta aggiuntiva rispetto a quella avanzata dalla stessa società opposta con il ricorso monitorio e riferita ad affidamenti diversi.
Va rigettata, infine, la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente nei confronti del legale rappresentante p.t. di parte opposta per mancanza di prova dei relativi presupposti. Infatti, la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di
Pag. 7 di 9
controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave, ma anche la prova relativamente all'an e quantum di un danno subito. In particolare, in forza dei noti principi relativi al danno-conseguenza, il pregiudizio subito dalla parte deve essere provato, sia pure mediante presunzioni, e non può essere individuato "in re ipsa" (danno evento) nella mera violazione dell'interesse leso, in quanto il danno, quale componente dell'illecito, è una conseguenza meramente eventuale dell'evento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di danno
(Cass. 19/10/2015, n.21079). In definitiva, l'illecito processuale ex art. 96 comma 1
c.p.c. - in quanto ipotesi speciale del genus ex art. 2043 c.c. - richiede la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. 25/02/2020, n.5097). Ne consegue che nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi, laddove, come nella fattispecie, non siano allegati, né tantomeno dimostrati, elementi oggettivi dai quali desumere la concreta esistenza di danni ulteriori oltre quelli già ristorati attraverso il riconoscimento delle spese processuali.
Va, infine, precisato che il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata proposta dall'opponente non configura comunque un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, stante l'accoglimento dell'opposizione , le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n.
55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata con attribuzione agli Avv.ti Francesco Affinito e Alessandra Iroso ( come richiesto nelle note depositate in data 18.4.2024).
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione avanzata dal avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3611/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 14.12.2023 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 8687/2023 r.g. e sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla Società Coop. Sociale “Il tempio della felicità di Mary”, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara inammissibile la riconvenzionale avanzata dall'opposta;
- rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente;
Pag. 8 di 9
- condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del opponente in € 118,50 per spese e € 2800,00 per compenso professionale, Pt_1
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione agli Avv.ti
Francesco Affinito e Alessandra Iroso per dichiarato anticipo.
Così deciso in Aversa, 8.3.2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
Pag. 9 di 9