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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
TT. Matteini Claudia Presidente
TT. De Lisio Paola Consigliere
TT. Munzi Daniela Giudice ausiliariorel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 670/2022r.g.,
proposto da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti AleSAndro Sorci e Paolo Spacchetti;
Parte_1
- APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Marrazzo;
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Cutini;
- APPELLATI
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SOMMARIA ESPOSIZIONE DEI FATTI. ha proposto appello avverso la Sentenza n. 654/2022 emeSA dal Tribunale di Parte_1
Spoleto, con la quale è stata rigettata la domanda dalla steSA formulata nei confronti di _1
, di risarcimento dei danni patrimoniali subiti pari ad € 365.540,41.
[...]
L'appellante ha chiesto che venisse accertata la responsabilità professionale del proprio commercialista e consulente TT per negligenza nell'esecuzione del mandato per Controparte_1
la consulenza prodromica all'investimento che la steSA era stata indotta a concludere con la CP_3
In data 29.04.2014 l'attrice aveva sottoscritto un investimento di € 300.000,00 sotto
[...] CP_2
forma di prestito obbligazionario della durata di 3 anni emesso dalla che già Controparte_4
versava però in condizioni di gravissimo dissesto non ravvisato dal professionista. La società è stata sottoposta a concordato nel 2016 e poi fallita nel corso del 2018.
Il Tribunale di Spoleto ha affermato che la domanda risarcitoria è rimasta sfornita di prova e segnatamente è mancata la prova dell'effettivo contenuto dell'incarico professionale che sarebbe stato conferito al convenuto, del “nulla osta” che avrebbe dato quest'ultimo all'investimento, del danno che sarebbe derivato dalla condotta sopra descritta sia per perdita della sorte investita, sia per mancata percezione di interessi e retribuzione.
Con una serie di motivi, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata rigettata la domanda per difetto di prova, lamentando:
a) l'omeSA valutazione delle prove documentali da parte del Giudice, tanto da non essere neanche citate in sentenza ed in particolare:
1) copia scrittura privata del 09.04.2014 sottoscritta in vista dell'investimento, dopo essere stata esaminata e controllata dal nella sua veste di esperto commercialista, nella quale si legge _1
“la TT.SA , dopo aver analizzato anche tramite propri professionisti di fiducia la situazione Parte_1
contabile, fiscale e legale della ” è intenzionata ad investire ed a sottoscrivere il prestito;
Pt_2
2) copia regolamento prestito obbligazionario allegato alla delibera;
3) copia visura camerale della società del 09.03.2016; Controparte_4
4) copia n. 30 certificati al portatore del valore nominale di euro 10.000,00 cadauno;
5) mail del 13.5.2015 del TT. nella quale il commercialista, nel rispondere alle Controparte_1
contestazioni della cliente, ha confermato il mandato affermando “Come vede la situazione ufficiale
era moto differente” e nella mail del 4.5.2015 scriveva ancora che “… allo stato attuale se facciamo
una visura alla camera di Commercio l'ultimo bilancio depositato è quello al 31.12.2013, bilancio
che ci hanno già consegnato un anno fa all'atto della sottoscrizione del prestito”;
6) copia decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2637/2015 del 14.12.2015 Tribunale di
Perugia “per euro 300.000 oltre interessi convenuti in base al regolamento del prestito”;
7) copia sentenza n. 232/2018 nel giudizio di opposizione
contro
G.I. TT.SA Controparte_4
EF NA - della quale si riporta, per estratto, un paSAggio tra i più significativi “ a pag. 5
[…] deve considerarsi che la valutazione della condizione patrimoniale della società finanziata da parte dell'opposta, come operata dal proprio commercialista, non poteva certamente spingersi fino all'assunzione del rischio dell'insolvenza del mutuatario”;
8) copia elenco creditori predisposto dalla steSA ove al n. 207 è indicato il Controparte_4
credito della TToreSA per euro 358.800,00 (sorte + interessi non percepiti sul prestito);
9) copia pec del 08.05.2017 Avv. AleSAndro Sorci;
10.1-10.4) copia bilancio al 31.12.2014 della p.a.; copia bilancio al 31.12.2013 della CP_5
copia bilancio al 31.12.2012 della copia bilancio al Controparte_4 Controparte_4
31.12.2011 della Controparte_4
11) copia pec del 15.02.2017 Avv. AleSAndro Sorci.
12) Visura camerale fallimento n. 55/2019 Pizeta Group srl del 25.10.2019 ed estratto comunicazione dichiarazione di fallimento;
13) Copia pec 3.4.2019 esecutività stato passivo ed ammissione del credito al passivo del fallimento della (ex per complessivi euro 369.110,65; Controparte_6 CP_4 CP_7
14) Copia atto di citazione in opposizione a d.i. notificato ove la descrive il ruolo Controparte_4
del TT. “E' bene sottolineare, per le ragioni che appresso si esporranno, che la dott.SA _1
decise di sottoscrivere la scrittura privata, dopo aver analizzato, anche tramite il proprio Parte_1 commercialista di fiducia, dott. la situazione contabile, finanziaria e fiscale della Controparte_1
società (al riguardo si veda il punto 4 della predetta scrittura. La predetta analisi viene effettuata
con scrupolo ed in occasione di diversi accessi da parte del commercialista dell'odierna opposta, a
cui verranno messi a disposizione i documenti all'uopo richiesti e ritenuti neceSAri. La dott.SA
, dunque, prima di assumere l'impegno, fece effettuare una vera e propria due diligence Parte_1
durata ben oltre un mese. A tal proposito è altrettanto importante evidenziare che già nel 2014,
quando la dott.SA sottoscrisse la scrittura, la presentava un quadro Parte_1 Controparte_4
contabile e finanziario tutt'altro che roseo. Ed invero il bilancio di esercizio del 2012, che è stato
esaminato dalla ricorrente, personalmente e per il tramite del professionista da lei incaricato, si è
chiuso con una perdita di esercizio di € 628.560,00 ed evidenziava debiti per un importo complessivo
di € 9.906.589,00 (all.to n. 3)” ed ancora: “la TT.SA sottoscrisse il prestito Parte_1
obbligazionario era perfettamente consapevole della situazione debitoria della società avendola
analiticamente esaminata con il suo commercialista di fiducia dott. ; _1
15) Copia atto denuncia e querela depositata in data 27.9.2017 con allegata relazione dei CommiSAri
giudiziari ex art. 172 l.fall. da cui si evincono tutti i fatti, anche di penale rilevanza, non ravvisati dal
TT. che hanno condotto al default;
_1
16) Copia verbale udienza r.g. 515/2016 Tribunale Perugia ove, con la presenza in udienza del presidente la società verbalizza il ruolo del commercialista dott. “il Controparte_8 _1
commercialista dell'opposta aveva eseguito rapporto di due diligence”;
17) Copia decreto perquisizione locale e personale verso del 28.9.2012 per Controparte_8
accertamenti imposte Controparte_4
18) Copia ordinanza Tribunale Perugia r.g. 515/2016 (TT.SA NA) nella causa Latinovic/Pizeta
in merito alla valutazione sommaria circa la situazione della ove si legge di una Controparte_4
“condizione patrimoniale e finanziaria della società opponente appariva sensibilmente compromeSA”
e di “una situazione di significativa tensione finanziaria”; 19) Copia estratto Trib. Perugia dichiarazione risoluzione del concordato e dichiarazione fallimento del 9.11.2018 dep. il 15.11.2018 20)Copia ricorso ammissione al passivo del Controparte_4
fallimento;
21) Copia stato passivo del fallimento con indicazione credito ammesso della dott.SA alla Parte_1
posizione n. 45 quanto al prestito per euro 363.363,65 in via chirografaria;
22) Copia bilancio al 31.12.2015: CP_3
23)Copia mail dott. a ove il commercialista difendeva il proprio operato;
_1 Controparte_9
24)Copia biglietto da visita Avv. Lorenzo NF:. Il teste escusso ammette di essere stato collaboratore del dott. Il sentendosi responsabile, indirizzava la TT.SA _1 _1 Parte_1
verso un professionista di “sua fiducia” l'Avv. NF – del suo stesso studio- in Perugia via Roma n.
1 che versando, in palese conflitto di interessi e prossimità professionale con il commercialista declinava il mandato. Entrambi operavano presso lo stesso l'indirizzo dello Studio Legale _1
Avv. Andrea Migliarini in Perugia, via Roma n. 1 ossia dello stesso Avvocato Migliarini che poi avrebbe assunto la difesa del dott. proprio contro la;
_1 Parte_1
25) Copia dichiarazione sig.ra del 16.5.2018 circa il ruolo del consulente;
Testimone_1
26) copia nuovo contratto di lavoro della TT.SA del 29.5.2017 con RE (BaxaltaItalysrl); Parte_1
27) copia trasferimento contratto di lavoro a Controparte_10
b) l'omeSA valutazione della confessione stragiudiziale resa dal TT. nella relazione _1
accompagnatoria alla denuncia per l'assicurazione del 08.01.2017 ove si legge: “Verso fine marzo
2014 mio cliente, mi contatta per chiedermi di accompagnare sua madre, Controparte_9 _11
presso un'azienda di Perugia, la (P.IVA con sede in Via
[...] Controparte_4 P.IVA_1
Magno Magnini n. 97 Perugia), poiché la steSA aveva intenzione di investire un'importante somma
di denaro sotto forma di prestito obbligazionario. Prima di accompagnarla presso l'azienda
incontrai la signora presso il mio studio perché volevo capire la situazione. In quella sede Parte_1
lei mi riferì che fino al settembre 2013 aveva lavorato presso un'altra azienda farmaceutica la
Glaxosmithkline, con sede in Verona, presso la quale aveva ricoperto un ruolo dirigenziale. A seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con questa, la signora mi riferiva di avere della liquidità da
investire e, considerato che in quel periodo usufruiva degli ammortizzatori sociali (indennità di
disoccupazione) di cui avrebbe beneficiato fino a giugno 2014, aveva pensato di investire nella
[...]
Ciò chiarito la signora mi chiese di accompagnarla al solo fine di “analizzare” la CP_4
situazione economica e patrimoniale della società. E così il 1 e il 7 aprile 2014 partecipai, insieme
alla signora, a due riunioni presso la , alla presenza del legale rappresentante (sig. CP_3
e del TT. Commercialista di fiducia della azienda. In quella Controparte_8 Testimone_2
sede ci furono presentati una bozza del bilancio al 31.12.2013, il bilancio 2012, nonché i bilanci
previsionali; a seguire furono verbalmente esposte le condizioni del prestito obbligazionario
proposto alla ”; Parte_1
c) l'omeSA valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi: TT. Testimone_2
consulente amministrativo fiscale della Congedo AleSAndro, Maresciallo della CP_3
Guardia di Finanza e genero dell'attrice, Avv. Lorenzo NF, TT. dirigente Testimone_3
d'industria e vice presidente della sino a settembre/ottobre 2014, TT. CP_3 [...]
, figlio dell'attrice; CP_9
d) l'errata decisione circa le spese di soccombenza poste a carico dell'attrice per quasi € 38.000,00 in favore di e della terza chiamata La chiamata Controparte_1 _12 Controparte_13
dell'assicurazione è atto difensivo del convenuto per una scelta processuale che, laddove fosse infondata, per inoperatività della polizza e assenza della copertura, non può cadere sulla parte attrice estranea al rapporto assicurativo.
Si è costituito il quale ha chiesto il rigetto dell'appello, ribadendo che non ha Controparte_1
ricevuto alcun incarico professionale avente ad oggetto la verifica della situazione finanziaria patrimoniale della prodromica alla sottoscrizione del prestito obbligazionario Controparte_4
del 28.04.2014. La sig.ra ha solo chiesto al TT. di essere accompagnata in via Parte_1 _1
amichevole e gratuitamente, a n. 2 incontri il 01.04.2014 e il 09.04.2014 presso la sede legale della con il TT. e il TT. rispettivamente legale rappresentante Controparte_4 CP_8 Tes_2 e consulente della medesima società. In occasione dell'incontro del 09.04.2014 sono stati mostrati al
TT. i bilanci del 2012 e una bozza di bilancio 2013 e dopo averli letti, costui ha manifestato _1
alla sig.ra diverse criticità oggettive e i rischi connessi, sconsigliandola a sottoscrivere il Parte_1
prestito obbligazionario, specificando che la sottoscrizione di € 300.000,00 avrebbe esposto l'attrice ad un rischio inferiore rispetto alla sottoscrizione di € 500.000,00. Le suesposte circostanze sono state confermate dal teste comune NF Lorenzo, secondo cui la sig.ra ha sottoscritto il prestito Parte_1
obbligazionario autonomamente, all'insaputa ed indipendentemente dal parere - in ogni caso negativo del TT. circa la fattibilità dell'investimento. _1
Il Sig. ha insistito in subordine nella domanda di garanzia e manleva da parte della _1 [...]
oggi per effetto della sottoscrizione della polizza _14 Controparte_15
assicurativa n. 5009022517969.
Si è costituita altresì la la quale ha contestato i motivi Controparte_16
d'impugnazione, ha chiesto il rigetto della domanda attrice e di quella di manleva, stante l'inoperatività della suddetta polizza assicurativa in relazione ai fatti denunciati dall'appellante,
poiché risulta integrata la clausola di cui all'art. 19 lettere f) e g) delle condizioni generali di assicurazione, ove è previsto che “la garanzia non vale altresì per: … f) inadempimento di obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge;
g) prestazioni di pareri e consulenze sul merito o sull'opportunità o sull'efficacia di: negozi giuridici in genere;
procedure o scelte in materia amministrativa o fiscale o previdenziale nell'esercizio di attività o servizi in genere”.
In via subordinata la terza chiamata ha chiesto la declaratoria di garanzia nei soli limiti contrattuali e dei massimali assicurati, con applicazione delle franchigie e scoperti pattuiti.
Con Ordinanza del 12.01.2023 questa Corte ha confermato il decreto emesso inaudita altera parte,
di sospensione della esecutività della sentenza, in considerazione sia della possibile fondatezza di alcune censure alla steSA, sia dell'omeSA valutazione della fondatezza delle eccezioni sollevate dalla chiamata in causa nei confronti del convenuto anche ai fini di una corretta ripartizione delle spese di lite, sia della necessità di tenere conto del disagio economico dell'appellante, che rende rilevante anche l'esborso per spese di lite.
All'udienza del 25.01.2024 la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
1) L'appello proposto da è fondato perché, contrariamente a quanto sostenuto dal Parte_1
giudice di prime cure, i fatti costitutivi della domanda di risarcimento del danno patrimoniale dalla steSA vantato nei confronti del TT. , sono stati dimostrati attraverso la prova Controparte_1
documentale e testimoniale.
Innanzitutto ritiene questa Corte che l'attrice ha dimostrato il conferimento dell'incarico professionale al proprio commercialista e consulente, attraverso i seguenti documenti che non sono stati tenuti in considerazione dal Tribunale di Spoleto:
1) scrittura privata del 09.04.2014 sottoscritta in vista dell'investimento, dopo essere stata esaminata e controllata dal nella sua veste di esperto commercialista, nella quale si legge “la TT.SA _1
, dopo aver analizzato anche tramite propri professionisti di fiducia la situazione contabile, Parte_1
fiscale e legale della ” è intenzionata ad investire ed a sottoscrivere il prestito;
Pt_2
2) mail del 4.5.2015 nella quale il TT. ha affermato: “… allo stato attuale se facciamo una _1
visura alla camera di Commercio l'ultimo bilancio depositato è quello al 31.12.2013, bilancio che ci
hanno già consegnato un anno fa all'atto della sottoscrizione del prestito” nella mail del 4.5.2015
scriveva ancora che “… allo stato attuale se facciamo una visura alla camera di Commercio l'ultimo
bilancio depositato è quello al 31.12.2013, bilancio che ci hanno già consegnato un anno fa all'atto
della sottoscrizione del prestito”;
3) atto di citazione in opposizione a d.i. notificato ove la ha affermato: “E' bene Controparte_4
sottolineare, per le ragioni che appresso si esporranno, che la dott.SA decise di Parte_1
sottoscrivere la scrittura privata, dopo aver analizzato, anche tramite il proprio commercialista di
fiducia, dott. la situazione contabile, finanziaria e fiscale della società”. Controparte_1 Inoltre non è stata valutata dal Tribunale la valenza confessoria della dichiarazione stragiudiziale resa dal dott. nella relazione accompagnatoria alla denuncia alla denuncia per l'assicurazione del _1
08.01.2017 ove si legge: “Verso fine marzo 2014 mio cliente, mi contatta per Controparte_9
chiedermi di accompagnare sua madre, presso un'azienda di Perugia, la Controparte_11 [...]
(P.IVA con sede in Via Magno Magnini n. 97 Perugia), poiché la steSA CP_4 P.IVA_1
aveva intenzione di investire un'importante somma di denaro sotto forma di prestito obbligazionario.
Prima di accompagnarla presso l'azienda incontrai la signora presso il mio studio perché Parte_1
volevo capire la situazione. In quella sede lei mi riferì che fino al settembre 2013 aveva lavorato
presso un'altra azienda farmaceutica la Glaxosmithkline, con sede in Verona, presso la quale aveva
ricoperto un ruolo dirigenziale. A seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con questa, la
signora mi riferiva di avere della liquidità da investire e, considerato che in quel periodo usufruiva
degli ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione) di cui avrebbe beneficiato fino a giugno
2014, aveva pensato di investire nella Ciò chiarito la signora mi chiese di Controparte_4
accompagnarla al solo fine di “analizzare” la situazione economica e patrimoniale della società. E
così il 1 e il 7 aprile 2014 partecipai, insieme alla signora, a due riunioni presso la , CP_3
alla presenza del legale rappresentante (sig. e del TT. Controparte_8 Testimone_2
Commercialista di fiducia della azienda. In quella sede ci furono presentati una bozza del bilancio
al 31.12.2013, il bilancio 2012, nonché i bilanci previsionali;
a seguire furono verbalmente esposte
le condizioni del prestito obbligazionario proposto alla ”; Parte_1
I testimoni escussi , , , NF Lorenzo, Testimone_2 Testimone_4 Testimone_3
hanno confermato la partecipazione del TT. alle due riunioni avvenute Controparte_9 _1
presso la sede della durante le quali gli venivano consegnati gli ultimi bilanci Controparte_4
della società.
Occorre altresì considerare le dichiarazioni giudiziali rese negli scritti difensivi dal convenuto il quale del tutto contraddittoriamente afferma dapprima di non aver ricevuto alcun mandato dall'attrice, poi di averla accompagnarla a due incontri (01.04.2014 e 09.04.2014) presso la sede legale di
[...] avvenuti alla presenza del dott. e del dott. rispettivamente legale CP_4 CP_8 Tes_2
rappresentante e consulente della società; in seguito afferma che all'incontro del 09.04.2014 gli erano stati mostrati il bilancio 2012 e la bozza del bilancio 2013 di e, seppure non oggetto CP_3
di alcun incarico professionale, le aveva manifestato le diverse oggettive criticità e rischi connessi all'operazione che le veniva prospettata, sconsigliandola alla sottoscrizione del prestito obbligazionario;
infine di averle consigliato di investire solo € 300,00,00 anziché € 500.000,00.
Dal materiale probatorio sopra menzionato risulta quindi dimostrato il conferimento dell'incarico di consulenza prodromica all'investimento che l'attrice intendeva effettuare con la Controparte_4
Risulta altresì dimostrato che, al momento del conferimento dell'incarico, tale società versava in grave dissesto, di cui il professionista avrebbe potuto e dovuto accorgersi ed esprimere parere negativo all'investimento.
E' invero pacifico che il commercialista aveva visionato il bilancio depositato al 31.12.2023 e da una semplice lettura del medesimo poteva agevolmente dedurne uno squilibrio economico, derivante da
mala gestio evincibile sia dallo stato patrimoniale sia dal conto economico del medesimo. Nel
bilancio al 31.12.2013 era riportato altresì quello al 31.12.2012 ed era stato versato in atti anche quello al 31.12.2011, conosciuto o comunque conoscibile dal professionista, sulla base dei quali si ricava che nell'arco degli ultimi tre anni la società aveva accumulato perdite di esercizio per € 1.173.065 a fronte di un utile nell'ultimo anno di € 15.504,00 (verosimilmente fittizio considerate le perdite d'esercizio). Nella voce “stato patrimoniale” si evidenziava un'esposizione debitoria molto elevata per un totale di € 9.268.000, particolarmente rilevante ove si consideri che trattavasi soprattutto di debiti fiscali e verso banche, a fronte di un totale crediti per € 2.731.735, peraltro non tutti esigibili entro l'esercizio successivo. Inoltre le perdite di esercizio che risultavano dal 2010 al 2013 erano arrivate a € 1.736.065.
La società era in continua perdita d'esercizio che lasciava prevedere un dissesto della medesima ed era dunque assolutamente sconsigliabile l'investimento di acquisto delle sue obbligazioni. La sig.ra era stata invece indotta in errore dal sig. che non aveva ravvisato o aveva Parte_1 _1
taciuto lo stato di dissesto finanziario della società nonostante avesse svolto l'incarico di verificare la situazione patrimoniale della società in vista dell'investimento. Anzi risulta che lo stesso aveva aveva consigliato di acquistare obbligazioni per € 300.000,00 anziché per € 500.000,00 con un danno di pari importo a titolo di rate non pagate e capitale scaduto, a seguito della decadenza della società
mutuataria debitrice dal beneficio del termine, del prestito obbligazionario fruttifero sottoscritto in data 09.04.2024 .
Tali valutazioni erano state peraltro già effettuate dal Tribunale di Perugia nella Sentenza n. 232/2018
del 15.02.2018, promoSA da contro la sig.ra . Nel relativo giudizio CP_3 Parte_1
di opposizione a decreto ingiuntivo, la aveva eccepito l'insussistenza dei presupposti CP_3
per la decadenza dal beneficio del termine, deducendo “che l'opposta aveva sottoscritto il prestito
obbligazionario all'esito della verifica svolta da commercialista di sua fiducia, della situazione
contabile, finanziaria e fiscale della società, che già al momento della sottoscrizione del prestito
obbligazionario presentava elementi di criticità analoghi a quelli sui quali era stata successivamente
basata, ma in assenza di sopravvenute modifiche peggiorative, la decadenza dal beneficio del
termine” (pag. 2 Sentenza n. 232/2018). Il Tribunale aveva affermato che “già dalla relazione al bilancio 2014 e dunque il primo successivo a quello disponibile al momento della sottoscrizione del prestito obbligazionario, emergeva che la situazione di emergenza finanziaria, già evidenziata negli esercizi precedenti, fosse appesantita dalla presenza di esborsi di carattere straordinario, quali i sopra citati accertamenti di natura tributaria…..nella steSA domanda di ammissione al concordato preventivo del resto era la società opponente ad ammettere che le cause dell'impasse in cui versava erano da rinvenire all'interno dell'azienda: le stesse infatti erano attribuite non già all'iniziativa recuperato ria dell'opposta bensì all'inadeguato management commerciale dell'azienda che non aveva considerato lo sbilanciamento economico derivante dalle scelte adottate;
al costo della rete di vendita e nel costo del personale sovradimensionato;
all'erronea gestione in termini tributari e fiscali delle gestioni 2011 e 2012” (pag. 4 sentenza cit.). “Orbene, dovendosi escludere ogni margine speculativo dell'operazione di concessione del finanziamento da parte della dipendente cui, nella steSA data della sottoscrizione del prestito obbligazionario era stata promeSA l'assunzione a tempo indeterminato, deve considerarsi che la valutazione della condizione patrimoniale della società
finanziata da parte dell'opposta, come operata dal proprio commercialista, non poteva certamente spingersi fino all'assunzione del rischio dell'insolvenza del mutuatario” (pag. 5 sentenza cit.).
Se è vero che a tale procedimento il sig. era rimasto estraneo, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. la _1
Sentenza menzionata è da considerarsi prova atipica che può essere valutata dal giudice unitamente agli altri elementi di prova.
Per costante giurisprudenza, infatti, il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito (Cass. Civ. n. 31312/2021; 25162/2020).
In giurisprudenza si è poi affermato che, nell'ambito dei rapporti di consulenza, quando l'oggetto della prestazione è un'obbligazione di mezzi, il professionista deve adempiere al proprio incarico con la
“diligenza del buon padre di famiglia” dal punto di vista etico e professionale.
In tal caso, l'onere della prova dell'inadempimento grava sul cliente, tenuto a dimostrare che la prestazione resa dal professionista non è stata fornita secondo i canoni della diligenza del buon padre di famiglia, previsti dall'art. 1176 C.C.
“Il commercialista, quale che sia l'oggetto specifico della sua prestazione, ha l'obbligo di completa informazione del cliente, e dunque ha l'obbligo di prospettargli sia le soluzioni praticabili che, tra
quelle dal cliente eventualmente desiderate, anche quelle non praticabili o non convenienti, così da
porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse” (Cass. Civ. n. 14387/2019).
Nel caso che ci occupa l'attrice ha fornito la prova dell'inadempimento del professionista che non ha agito secondo i canoni della diligenza del buon padre di famiglia, consigliandole in tale veste un investimento non conveniente, con conseguente danno patrimoniale subito di € 356.540,41, pari all'importo ammesso al passivo del fallimento di cui € 300.000 per sorte del Controparte_4 capitale investito;
€ 58.8000 interessi per mancato guadagno (interessi non percepiti e convenuti nel prestito), € 6.740,41 per spese legali fase monitoria (cfr. precisazione del credito in sede fallimentare).
Nella procedura fallimentare non pare vi siano possibilità di recupero in via chirografaria delle suddette somme, a fronte dell'esistenza di quasi € 6 milioni di creditori ammessi in via privilegiata.
Infine, la gratuità dell'incarico e l'interesse dell'attrice ad essere assunta dalla società fallita, dedotte dal commercialista, non sono elementi sufficienti a superare i canoni della responsabilità richiesti per l'esecuzione della prestazione professionale.
L'appello deve quindi essere accolto.
2) Deve essere di conseguenza esaminata la domanda di garanzia e manleva formulata da _1
nei confronti della in virtù della polizza assicurativa per
[...] Controparte_2
responsabilità civile n. 5009022517969. La domanda è fondata in forza dell'art. 17 che prevede la copertura delle “perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate ai terzi in
conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione descritta in polizza,
svolta nei modi e termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano, purchè iscritto al relativo
Albo”. Con massimale di euro 250.000,00 che, nel caso di specie, ex art. 112 della polizza, raddoppia sino ad euro 500.000,00.
L'eccezione d'inoperatività della polizza, sollevata dalla terza chiamata, non può essere accolta perché l'art. 19 delle condizioni di assicurazione, ove è previsto che “la garanzia non vale altresì per
prestazioni di pareri e consulenze sul merito o sull'opportunità o sull'efficacia di: negozi giuridici in
genere”, costituisce clausola limitativa della responsabilità, veSAtoria e quindi nulla e inefficace in quanto non espreSAmente sottoscritta dal contraente. La polizza è dunque operativa e la Compagnia
assicuratrice deve essere condannata a garantire e manlevare l'assicurato di quanto questi risulti obbligato a pagare in favore dell'attrice.
3) L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza anche in punto compensazione delle spese di lite che vengono poste a carico del convenuto per entrambi i gradi. Le spese di primo grado sono liquidate in base alla quantificazione operata dal Tribunale di Spoleto, quelle del secondo grado sono liquidate in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 (scaglione da € 260.001,00 a €
520.000,00, valore medio - esclusa la fase istruttoria in appello per la quale viene applicato il valore minimo, non essendo stata espletata).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando;
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna al Controparte_1
pagamento della somma di € 365.540,41 in favore di , oltre interessi legali dalla Parte_1
data della domanda al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese del primo grado in favore di Controparte_1 Parte_1
, che liquida in € 12.678,00 oltre rimborso forfettario ed oneri previdenzialie spese per
[...]
contributo unificato;
3) condanna al pagamento delle spese del secondo grado in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in € 17.179,00 oltre rimborso forfettario eoneri previdenziali e spese per
[...]
contributo unificato;
4) in accoglimento della domanda proposta da , condanna la Controparte_1 Controparte_17
a tenere indenne e manlevare quest'ultimo da ogni onere economico derivante
[...]
dall'accoglimento della domanda svolta dall'attrice nei confronti del medesimo.
Così deciso in Perugia il 23/11/2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
TT. Daniela Munzi TT. Claudia Matteini