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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/11/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 11.11.2025 N. 522 + 525/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nelle controversie di primo grado riunite promosse da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 nonché da (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambe con l'Avv. Americo, presso lo studio del quale in Roma, Via Cosseria n. 2, sono elettivamente domiciliati
- RICORRENTI -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e con delega al Funzionario, dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi depositati in data 21 e 23 agosto 2025, riuniti all'odierna udienza, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
, chiedendo - previa Controparte_1 eventuale disapplicazione della normativa interna contrastante con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e delle ulteriori disposizioni sovranazionali rilevanti – di accertare e dichiarare il proprio diritto di usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente con le medesime modalità con cui la stessa è attribuita al personale assunto a tempo indeterminato, o, in subordine, a titolo risarcitorio, per i seguenti anni scolastici:
- per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
- per gli aa.ss. 2020/2021, Parte_2
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
, chiedendo, in via preliminare, la riunione dei procedimenti e
[...] contestando, nel merito, la fondatezza delle domande di cui al ricorso e la parziale prescrizione delle stesse per decorso del termine quinquennale, con conseguente rigetto delle avversarie pretese e con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 11 novembre 2025, rilevata la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva delle cause – promosse con il patrocinio degli stessi difensori e vertenti sulle medesime ragioni di fatto e di diritto, con eccezione della sola individuazione delle scuole presso le quali i docenti hanno prestato servizio, delle materie oggetto di insegnamento e degli anni scolastici indicati – il Giudice ha disposto la riunione dei giudizi e, ritenuta la natura documentale della causa, ha invitato i procuratori alla discussione. Quindi, terminata la discussione, il Tribunale ha pronunciato la seguente sentenza.
*** * ***
1. e sono due Parte_1 Parte_2 insegnanti che, pacifico in giudizio (cfr. docc. 1 fascicoli resistente), nel corso degli anni hanno prestato servizio in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato.
In particolare, per quanto rileva ai fini di causa, – immessa in Parte_1 ruolo nella provincia di con decorrenza giuridica dal 1.9.2024 e attuale sede CP_1 di servizio presso l'I.S. “Stanga” di - ha lavorato: CP_1
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 11.9.2020 al 30.6.2021, con orario completo, presso l'I.S. “Stanga” di CP_1
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 6.9.2021 al 30.6.2022, con orario completo, presso l'I.S. “Stanga” di CP_1
2 - nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.09.2022 al 31.08.2023, con orario completo, presso l'I.S. “Stanga” di CP_1
– attualmente in servizio con contratto dal Parte_2
1.9.2025 al 30.6.2026 presso l'I.S. “Pacioli” di Crema - ha, invece, lavorato:
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 21.10.2020 al 30.06.2021, con orario completo, presso l'I.S. “Sraffa” di Crema;
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 4.09.2021 al 31.08.2022, con orario completo, presso l di Casalmaggiore;
CP_2
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.9.2022 al 30.6.2023, per n. 14 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Racchetti – Da Vinci” di Crema;
- nell'A.S. 2024/2025, con contratto dal 26.09.2024 al 30.06.2025, con orario completo, presso l'I.S. “Sraffa” di Crema.
Con il presente giudizio, le lavoratrici si dolgono di essere state espressamente e illegittimamente escluse, in quanto titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Concludono, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
2. Le domande sono fondate e, pertanto, devono essere accolte.
*
2.1. Si osserva, preliminarmente, che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare, da un lato, la “espressa e tempestiva richiesta e attivazione” e, dall'altro, “le spese sostenute per acquisti ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge 107/2015”.
Quanto al primo profilo, è sufficiente evidenziare che le ricorrenti neppure avrebbero potuto presentare la domanda in via amministrativa per le annualità pregresse, essendo la relativa procedura prevista per i soli docenti di ruolo.
Quanto al secondo profilo, invece, il Ministero afferma che “in difetto di questa prova la somma erogata a posteriori resterebbe un'erogazione non titolata e senza alcun vincolo quantitativo e risulterebbe del tutto snaturata nella sua ratio ispiratrice”.
3 La prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa, dal momento che le ricorrenti hanno agito solo in via subordinata per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (che avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva, dell'an e del quantum), mentre, in via principale, hanno invocato l'esatto adempimento all'obbligo di erogazione del bonus docenti, che, nella stessa volontà legislativa, costituisce un mezzo – e non un rimborso - per assolvere agli oneri formativi e di aggiornamento.
*
2.2. Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
2.3. Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
4 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla
5 formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro CP_1 alle supplenze annuali (quali sono sempre state, di fatto, quelle prestate dalla ricorrente): non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
*
2.4. Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento delle odierne parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio;
ciò, peraltro, è ancor più vero quando il docente – anche in forza di plurimi contratti in successione o in sovrapposizione – finisca per prestare servizio per l'intero Anno Scolastico o, comunque, per un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria del beneficio in oggetto.
6 *
2.5. D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, proprio all'esito del richiamato rinvio pregiudiziale ex art. 363bis
c.p.c., con sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, soggetta al termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. (Cfr., Cass. n. 29961/2023), ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
*** * ***
3. Alla luce di tutto quanto considerato, deve essere accertato il diritto delle ricorrenti di ottenere la carta docente per gli anni scolastici rivendicati con l'atto introduttivo, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, avendo esse sempre prestato servizio con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto.
È, del resto, infondata l'eccezione di parziale prescrizione del diritto, in quanto gli incarichi più risalenti – relativi, per entrambe le ricorrenti, all'a.s. 2020/2021 – sono ricompresi nel quinquennio decorrente a ritroso dalle diffide interruttive dell'aprile
2025 per e del maggio 2025 per Parte_1 Parte_2
(docc. 9, ric.), oltre che dalla notifica dei rispettivi ricorsi.
[...]
*
7 3.1 Per quanto concerne l'individuazione del bene della vita accordato, considerato che le ricorrenti, come precisato in fatto, hanno in corso un rapporto di lavoro con il , l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a CP_1 mettere a loro disposizione la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
In proposito si osserva che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente, poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal
Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Peraltro, l'importo deve essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n.
29961/2023).
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo in ragione del valore delle cause e della natura seriale della controversia, nonché delle fasi concretamente esperite (con esclusione, quindi, della fase istruttoria - in quanto la trattazione e la decisione della causa sono avvenute nella medesima udienza e non hanno richiesto alcuna differente attività defensionale, cfr.
Corte d'Appello Milano, n. 138/2024 – e con riconoscimento autonomo delle fasi antecedenti alla riunione), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di € 500,00 annui oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come in motivazione;
accerta e dichiara il diritto di di ottenere la Parte_2 carta docente per gli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 per l'importo di € 500,00 annui oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come in motivazione;
8 per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione delle ricorrenti detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato per la ricorrente , da distrarsi in favore dell'Avv. Parte_2
Americo, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 11 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nelle controversie di primo grado riunite promosse da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 nonché da (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambe con l'Avv. Americo, presso lo studio del quale in Roma, Via Cosseria n. 2, sono elettivamente domiciliati
- RICORRENTI -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e con delega al Funzionario, dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi depositati in data 21 e 23 agosto 2025, riuniti all'odierna udienza, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
, chiedendo - previa Controparte_1 eventuale disapplicazione della normativa interna contrastante con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e delle ulteriori disposizioni sovranazionali rilevanti – di accertare e dichiarare il proprio diritto di usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente con le medesime modalità con cui la stessa è attribuita al personale assunto a tempo indeterminato, o, in subordine, a titolo risarcitorio, per i seguenti anni scolastici:
- per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
- per gli aa.ss. 2020/2021, Parte_2
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
, chiedendo, in via preliminare, la riunione dei procedimenti e
[...] contestando, nel merito, la fondatezza delle domande di cui al ricorso e la parziale prescrizione delle stesse per decorso del termine quinquennale, con conseguente rigetto delle avversarie pretese e con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 11 novembre 2025, rilevata la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva delle cause – promosse con il patrocinio degli stessi difensori e vertenti sulle medesime ragioni di fatto e di diritto, con eccezione della sola individuazione delle scuole presso le quali i docenti hanno prestato servizio, delle materie oggetto di insegnamento e degli anni scolastici indicati – il Giudice ha disposto la riunione dei giudizi e, ritenuta la natura documentale della causa, ha invitato i procuratori alla discussione. Quindi, terminata la discussione, il Tribunale ha pronunciato la seguente sentenza.
*** * ***
1. e sono due Parte_1 Parte_2 insegnanti che, pacifico in giudizio (cfr. docc. 1 fascicoli resistente), nel corso degli anni hanno prestato servizio in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato.
In particolare, per quanto rileva ai fini di causa, – immessa in Parte_1 ruolo nella provincia di con decorrenza giuridica dal 1.9.2024 e attuale sede CP_1 di servizio presso l'I.S. “Stanga” di - ha lavorato: CP_1
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 11.9.2020 al 30.6.2021, con orario completo, presso l'I.S. “Stanga” di CP_1
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 6.9.2021 al 30.6.2022, con orario completo, presso l'I.S. “Stanga” di CP_1
2 - nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.09.2022 al 31.08.2023, con orario completo, presso l'I.S. “Stanga” di CP_1
– attualmente in servizio con contratto dal Parte_2
1.9.2025 al 30.6.2026 presso l'I.S. “Pacioli” di Crema - ha, invece, lavorato:
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 21.10.2020 al 30.06.2021, con orario completo, presso l'I.S. “Sraffa” di Crema;
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 4.09.2021 al 31.08.2022, con orario completo, presso l di Casalmaggiore;
CP_2
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.9.2022 al 30.6.2023, per n. 14 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Racchetti – Da Vinci” di Crema;
- nell'A.S. 2024/2025, con contratto dal 26.09.2024 al 30.06.2025, con orario completo, presso l'I.S. “Sraffa” di Crema.
Con il presente giudizio, le lavoratrici si dolgono di essere state espressamente e illegittimamente escluse, in quanto titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Concludono, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
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2. Le domande sono fondate e, pertanto, devono essere accolte.
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2.1. Si osserva, preliminarmente, che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare, da un lato, la “espressa e tempestiva richiesta e attivazione” e, dall'altro, “le spese sostenute per acquisti ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge 107/2015”.
Quanto al primo profilo, è sufficiente evidenziare che le ricorrenti neppure avrebbero potuto presentare la domanda in via amministrativa per le annualità pregresse, essendo la relativa procedura prevista per i soli docenti di ruolo.
Quanto al secondo profilo, invece, il Ministero afferma che “in difetto di questa prova la somma erogata a posteriori resterebbe un'erogazione non titolata e senza alcun vincolo quantitativo e risulterebbe del tutto snaturata nella sua ratio ispiratrice”.
3 La prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa, dal momento che le ricorrenti hanno agito solo in via subordinata per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (che avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva, dell'an e del quantum), mentre, in via principale, hanno invocato l'esatto adempimento all'obbligo di erogazione del bonus docenti, che, nella stessa volontà legislativa, costituisce un mezzo – e non un rimborso - per assolvere agli oneri formativi e di aggiornamento.
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2.2. Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
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2.3. Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
4 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla
5 formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro CP_1 alle supplenze annuali (quali sono sempre state, di fatto, quelle prestate dalla ricorrente): non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
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2.4. Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento delle odierne parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio;
ciò, peraltro, è ancor più vero quando il docente – anche in forza di plurimi contratti in successione o in sovrapposizione – finisca per prestare servizio per l'intero Anno Scolastico o, comunque, per un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria del beneficio in oggetto.
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2.5. D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, proprio all'esito del richiamato rinvio pregiudiziale ex art. 363bis
c.p.c., con sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, soggetta al termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. (Cfr., Cass. n. 29961/2023), ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
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3. Alla luce di tutto quanto considerato, deve essere accertato il diritto delle ricorrenti di ottenere la carta docente per gli anni scolastici rivendicati con l'atto introduttivo, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, avendo esse sempre prestato servizio con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto.
È, del resto, infondata l'eccezione di parziale prescrizione del diritto, in quanto gli incarichi più risalenti – relativi, per entrambe le ricorrenti, all'a.s. 2020/2021 – sono ricompresi nel quinquennio decorrente a ritroso dalle diffide interruttive dell'aprile
2025 per e del maggio 2025 per Parte_1 Parte_2
(docc. 9, ric.), oltre che dalla notifica dei rispettivi ricorsi.
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7 3.1 Per quanto concerne l'individuazione del bene della vita accordato, considerato che le ricorrenti, come precisato in fatto, hanno in corso un rapporto di lavoro con il , l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a CP_1 mettere a loro disposizione la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
In proposito si osserva che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente, poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal
Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Peraltro, l'importo deve essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n.
29961/2023).
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4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo in ragione del valore delle cause e della natura seriale della controversia, nonché delle fasi concretamente esperite (con esclusione, quindi, della fase istruttoria - in quanto la trattazione e la decisione della causa sono avvenute nella medesima udienza e non hanno richiesto alcuna differente attività defensionale, cfr.
Corte d'Appello Milano, n. 138/2024 – e con riconoscimento autonomo delle fasi antecedenti alla riunione), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di € 500,00 annui oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come in motivazione;
accerta e dichiara il diritto di di ottenere la Parte_2 carta docente per gli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 per l'importo di € 500,00 annui oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come in motivazione;
8 per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione delle ricorrenti detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato per la ricorrente , da distrarsi in favore dell'Avv. Parte_2
Americo, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 11 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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