Ordinanza collegiale 22 novembre 2024
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00057/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01264/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2024, proposto da NN MA NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale SA, domiciliataria ex lege in SA, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto decisorio n. cron. 8988/18, della Corte di Appello di SA, Sezione Lavoro, reso il 24.11.2018, depositato il 29.11.2018, a conclusione del procedimento ex L. 89/01
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'articolo 114 cod. proc. amm.;
Visti gli articoli 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Rosa NN Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente in epigrafe indicata ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto n. 8988/2018 della Corte di Appello di SA emesso ex legge n. 89/2001.
1.1. Il Ministero della Giustizia si è costituito con memoria formale.
1.2. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 20 novembre 2024, all’esito della quale il Collegio, con ordinanza n. 2881 del 22 novembre 2024, ha rilevato « possibili profili di inammissibilità del ricorso per l'incompletezza della dichiarazione inviata da parte ricorrente ex articolo 5-sexies l. n. 89/2001, in quanto priva dell'attestazione relativa alla "mancata riscossione di somme per il medesimo titolo" », assegnando contestualmente alle parti trenta giorni per presentare memorie vertenti su quest’unica questione.
1.3. Alla successiva camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025, riconvocata nel rispetto del termine assegnato alle parti per il deposito delle memorie, previo esame delle memorie autorizzate depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo cui « per l’ammissibilità del ricorso di ottemperanza di un decreto emesso ex l. n. 89 del 2001 è necessario, oltre ai presupposti di cui all’articolo 112 cod. proc. amm., che siano state notificate all’Amministrazione le dichiarazioni previste dall’articolo 5-sexies, l. n. 89 del 2001, compresa quella relativa alla mancata riscossione delle somme liquidate a titolo di equa riparazione […] Tale onere presidia un rilevante interesse pubblico, quale misura volta a scongiurare un indebito esborso di denaro dello Stato, evitando eventuali plurimi pagamenti per lo stesso titolo, ed il suo mancato adempimento comporta l’impossibilità di portare ad esecuzione il decreto reso dalla Corte d’Appello, anche nelle ipotesi in cui i modelli messi a disposizione dall’Amministrazione non prevedano uno specifico campo dedicato alla relativa dichiarazione. Detta circostanza, infatti, non può far venire meno la cogenza di un onere imposto dalla legge, la cui inosservanza - sostanziata dalla omessa, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione - impedisce l’emissione dell’ordine di pagamento, secondo quanto espressamente stabilito dall’articolo 5-sexies, comma 4, l. n. 89 del 2001 (in questo senso, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2021, n. 3572). Né può configurarsi in capo al privato un incolpevole affidamento generato dall’operato dell’Amministrazione, essendo egli tenuto a conoscere gli obblighi dichiarativi imposti dalla legge e considerato, altresì, che nel caso di specie il modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia riportava - integralmente - il testo dell’art 5-sexies, l. n. 189 del 2001, contenente l’indicazione degli adempimenti a carico del richiedente » (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2024, n. 2418).
2.2. Nella fattispecie in esame, non risulta essere stata inserito nel modello di richiesta di pagamento la dichiarazione di “mancata riscossione delle somme liquidate a titolo di equa riparazione”, a nulla rilevando che i modelli messi a disposizione dall’Amministrazione non prevedano uno specifico campo dedicato alla relativa dichiarazione, in quanto quest’ultima deve essere inserita manualmente al di fuori dei campi prestabiliti dalla modulistica scaricabile dal sito del Ministero della Giustizia, in adempimento dell’obbligo dichiarativo imposto dalla legge.
3. La natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nelle camere di consiglio dei giorni 20 novembre 2024 e 8 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Raffaele Esposito, Primo Referendario
Rosa NN Capozzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosa NN Capozzi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO