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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 02/04/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Paola Cappello - Presidente dott. Maria Teresa De Sanctis - Giudice est. dott. Martina Badano - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.
Letto il ricorso n. 2/2025 - 1 P.U., proposto dalla Sig.ra Parte_1
per l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...] [...]
(c.f./p.iva ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
CORSO LIMONE PIEMONTE 37, VENTIMIGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
premesso che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 24.3.2025, risulta essere stato notificato a mezzo pec in data 11.2.2025, come da ricevuta di avvenuta consegna, alla società debitrice, che è rimasta contumace;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 d.lgs. 12.1.2019 n. 14 (breviter “CC.II.”);
1 ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CC.II. poiché l'impresa debitrice ha sede legale in
Ventimiglia; rilevato che la stessa, secondo quanto desumibile dalla visura camerale in atti, è impresa commerciale esercente attività di commercio al dettaglio di mobili per la casa;
ritenuto che
il diritto di credito vantato dalla parte ricorrente è dimostrato dal decreto ingiuntivo n. 164/2024 emesso in data 05-
06.11.2024 dal Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice del Lavoro, con il quale è stato ingiunto alla “ ” il Controparte_1
pagamento immediato alla ricorrente della somma di € 54.701,05 al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo e spese processuali come liquidate in decreto, divenuto definitivo il 21.1.2025; rilevato che dagli atti dell'istruttoria emerge un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49, co. 5, CC.II., in quanto il credito vantato dalla ricorrente supera la soglia di € 30.000,00 e dalle informative raccolte risultano partite di ruolo già affidate all'agente della riscossione per un importo complessivo di € 183.219,59 per debiti fiscali e previdenziali;
ritenuto sussistenti i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della situazione di insolvenza in cui versa il debitore, evincibile dall'esito negativo del pignoramento tentato in data 04.12.2024/03.01.2025 presso la sede legale (vd. doc. 3 allegato al ricorso), dall'inadempimento a tutt'oggi del credito della ricorrente, nonostante la sua natura di credito di lavoro e per trattamento di fine rapporto, dal mancato deposito del bilancio sociale relativo all'anno 2023, dall'irreperibilità di fatto della società presso la sede legale, cui si aggiungano le ulteriori esposizioni debitorie
2 affidate all'agente della riscossione per l'importo sopra indicate (oltre a quelle in corso di affidamento secondo quanto dichiarato dall'amministrazione finanziaria per un importo di circa 163.000,00 euro, inclusi interessi e sanzioni, per liquidazione delle dichiarazioni fiscali o avvisi di accertamento), senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per fare fronte regolarmente ai debiti (del che offre riprova la circostanza che il bilancio chiuso al 31.12.2022 riporta disponibilità di cassa per soli € 18.737,00); valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, in quanto non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati dal primo comma, lett. d), dell'art. 2 CC.II. e dall'art. 121, atteso che la società debitrice non ha depositato il bilancio per l'anno 2023 e che dal bilancio chiuso al 31.12.2022 risultano debiti pari a € 604.901,00 e ricavi pari a €
1.058.477,00, superiori al limite dimensionale previsto dall'art. 2
C.C.I.I.;
P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 49 CC.II.,
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società “
[...]
, con sede legale in Ventimiglia (IM), Corso Controparte_1
Limone Piemonte n. 37 (C.f. e P.IV ) in persona del P.IVA_1
legale rappresentante p.t.;
Nomina Giudice delegato la dott.ssa Maria Teresa De Sanctis;
Nomina Curatore il dott. , tenuto conto delle Persona_1
risultanze dei rapporti riepilogativi periodici e finali e degli incarichi in corso;
Ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice
3 civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRE e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale;
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 28 luglio
2025 ore 10.30;
Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti personali o reali, mobiliari o immobiliari, su cose in possesso della società debitrice, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di crediti ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili compresi nella procedura, nonché delle domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, da trasmettere a norma dell'art. 201
d.lgs. 12.1.2019 n. 14;
Ordina che la presente sentenza venga comunicata, a cura del cancelliere, entro il giorno successivo al deposito, alla società debitrice e al P.M. e trasmessa per estratto, nello stesso termine, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione ai sensi dell'art. 45
CCII.
Autorizza il Curatore ad effettuare, con le modalità di cui agli articoli
155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp.att. c.p.c., quanto segue:
1) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
4 3) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso in Imperia in data 31 marzo 2025.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Teresa De Sanctis Dott. Paola Cappello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Paola Cappello - Presidente dott. Maria Teresa De Sanctis - Giudice est. dott. Martina Badano - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.
Letto il ricorso n. 2/2025 - 1 P.U., proposto dalla Sig.ra Parte_1
per l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...] [...]
(c.f./p.iva ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
CORSO LIMONE PIEMONTE 37, VENTIMIGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
premesso che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 24.3.2025, risulta essere stato notificato a mezzo pec in data 11.2.2025, come da ricevuta di avvenuta consegna, alla società debitrice, che è rimasta contumace;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 d.lgs. 12.1.2019 n. 14 (breviter “CC.II.”);
1 ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CC.II. poiché l'impresa debitrice ha sede legale in
Ventimiglia; rilevato che la stessa, secondo quanto desumibile dalla visura camerale in atti, è impresa commerciale esercente attività di commercio al dettaglio di mobili per la casa;
ritenuto che
il diritto di credito vantato dalla parte ricorrente è dimostrato dal decreto ingiuntivo n. 164/2024 emesso in data 05-
06.11.2024 dal Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice del Lavoro, con il quale è stato ingiunto alla “ ” il Controparte_1
pagamento immediato alla ricorrente della somma di € 54.701,05 al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo e spese processuali come liquidate in decreto, divenuto definitivo il 21.1.2025; rilevato che dagli atti dell'istruttoria emerge un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49, co. 5, CC.II., in quanto il credito vantato dalla ricorrente supera la soglia di € 30.000,00 e dalle informative raccolte risultano partite di ruolo già affidate all'agente della riscossione per un importo complessivo di € 183.219,59 per debiti fiscali e previdenziali;
ritenuto sussistenti i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della situazione di insolvenza in cui versa il debitore, evincibile dall'esito negativo del pignoramento tentato in data 04.12.2024/03.01.2025 presso la sede legale (vd. doc. 3 allegato al ricorso), dall'inadempimento a tutt'oggi del credito della ricorrente, nonostante la sua natura di credito di lavoro e per trattamento di fine rapporto, dal mancato deposito del bilancio sociale relativo all'anno 2023, dall'irreperibilità di fatto della società presso la sede legale, cui si aggiungano le ulteriori esposizioni debitorie
2 affidate all'agente della riscossione per l'importo sopra indicate (oltre a quelle in corso di affidamento secondo quanto dichiarato dall'amministrazione finanziaria per un importo di circa 163.000,00 euro, inclusi interessi e sanzioni, per liquidazione delle dichiarazioni fiscali o avvisi di accertamento), senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per fare fronte regolarmente ai debiti (del che offre riprova la circostanza che il bilancio chiuso al 31.12.2022 riporta disponibilità di cassa per soli € 18.737,00); valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, in quanto non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati dal primo comma, lett. d), dell'art. 2 CC.II. e dall'art. 121, atteso che la società debitrice non ha depositato il bilancio per l'anno 2023 e che dal bilancio chiuso al 31.12.2022 risultano debiti pari a € 604.901,00 e ricavi pari a €
1.058.477,00, superiori al limite dimensionale previsto dall'art. 2
C.C.I.I.;
P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 49 CC.II.,
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società “
[...]
, con sede legale in Ventimiglia (IM), Corso Controparte_1
Limone Piemonte n. 37 (C.f. e P.IV ) in persona del P.IVA_1
legale rappresentante p.t.;
Nomina Giudice delegato la dott.ssa Maria Teresa De Sanctis;
Nomina Curatore il dott. , tenuto conto delle Persona_1
risultanze dei rapporti riepilogativi periodici e finali e degli incarichi in corso;
Ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice
3 civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRE e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale;
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 28 luglio
2025 ore 10.30;
Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti personali o reali, mobiliari o immobiliari, su cose in possesso della società debitrice, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di crediti ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili compresi nella procedura, nonché delle domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, da trasmettere a norma dell'art. 201
d.lgs. 12.1.2019 n. 14;
Ordina che la presente sentenza venga comunicata, a cura del cancelliere, entro il giorno successivo al deposito, alla società debitrice e al P.M. e trasmessa per estratto, nello stesso termine, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione ai sensi dell'art. 45
CCII.
Autorizza il Curatore ad effettuare, con le modalità di cui agli articoli
155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp.att. c.p.c., quanto segue:
1) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
4 3) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso in Imperia in data 31 marzo 2025.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Teresa De Sanctis Dott. Paola Cappello
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