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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/11/2024, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1694 /2024, introdotta da:
(c.f. ), nt. in TOGO il Parte_1 C.F._1
03/05/1981, con il patrocinio dell'Avv. CASULA ALESSANDRA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. ) nt. in TOGO il 13/04/1980, con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. SCALA KATI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., Parte_1
e hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia
[...] Parte_2
di separazione e, poi, di successivo divorzio alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio il 24.02.2007 in Togblekope
(Togo), non trascritto in Italia, e che dall'unione coniugale, sono nati i figli:
Pag. 1 • nato a [...] il [...]; Persona_1
• nata a [...] il [...]; Controparte_1
• , nata a [...] il [...]; Controparte_2
• nato a [...] il [...] Controparte_3
2. Nel ricorso, le parti hanno dato atto della pendenza di un procedimento avanti al
Tribunale per i Minorenni di Milano, rubricato al numero di ruolo Rg 2275/2021/E, ancora in corso, originato da una profonda lite che ha provocato una frattura all'interno del nucleo familiare, all'esito della quale la sola figlia – per intervento dei Servizi Sociali – si è CP_2 trasferita a vivere con il padre, rimanendo invece gli altri tre fratelli con la madre.
In particolare, l'ultimo provvedimento provvisorio del Tribunale per i Minorenni, risalente all'11.7.2022, ha previsto l'affidamento all'Ente (Codogno), con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori, dei minori , Controparte_2
nata a [...] il [...], e nato a [...] il Controparte_3
10.07.2020, con specifici incarichi di monitoraggio e intervento per i Servizi Sociali.
Il giudice relatore ha disposto l'acquisizione di una preliminare relazione da parte dei
Servizi Sociali, risalente al 10.7.2024; gli operatori dei Servizi hanno riferito dei percorsi in atto al fine di superare le forme di criticità emerse, nel nucleo familiare, nel procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni, riconducibili appunto alla forte tensione originata dalla frattura interna alla famiglia.
All'udienza del 18.7.2024, avanti al giudice relatore, le parti hanno confermato di volersi separare e hanno dichiarato, in punto di affidamento, di domandare l'affido all'Ente, in continuità con il provvedimento del giudice minorile. All'esito di tale udienza, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, è stato disposto l'invio di copia del verbale al Tribunale per i Minorenni ex art. 38 disp. att. c.c.
Poiché nulla, al 17.9.2024, era pervenuto dal giudice minorile, con provvedimento in pari data le parti sono state invitate ad acquisire e depositare gli atti nella loro disponibilità di tale procedimento.
Con ulteriore relazione pervenuta il 25.9.2024 i Servizi Sociali hanno dato atto della ripresa disponibilità della madre agli incontri tra padre-figlio minore e all'attivazione dell'educativa domiciliare.
Dal deposito effettuato il 10.10.2024, non è emerso alcun ulteriore provvedimento dopo quello provvisorio già menzionato. Il 21.12.2023 è stata sentita, dal giudice onorario delegato, la minore e, in pari data, sono stati sentiti gli operatori dei Servizi Sociali CP_2
e della Tutela minori.
Pag. 2 Letta tale documentazione, il procedimento è stato rimesso in decisione. Si dà atto che risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
3. Il Collegio ritiene necessarie, preliminarmente, le precisazioni che seguono.
3.1. Sussiste la giurisdizione italiana per ogni domanda sottoposta a quest'autorità giudiziaria.
Quanto alla separazione, si applica, tanto ratione temporis, quanto ratione personae (in proposito, in caso di cittadini extra-UE, cfr. Trib. Modena, 720/2022; Corte giust.,
29.11.2007, C-68/07, Sundelind), il nuovo regolamento (UE) 2019/1111: ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a – i), reg. cit., si deve fare impiego della legge italiana, in quanto in Italia si trova la residenza abituale dei coniugi, come risulta ex actis.
Parimenti, ex art. 7 del medesimo regolamento, sussiste la giurisdizione in punto di esercizio della responsabilità genitoriale, quanto i minori risiedono abitualmente in Italia: anche questa circostanza risulta de plano dagli atti e dalle dichiarazioni rese.
Sussiste poi altresì la competenza giurisdizionale di quest'autorità giudiziaria in ordine alle obbligazioni alimentari a favore dei figli minori. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è quella italiana, in ragione dell'accessorietà rispetto alla domanda svolta in tema di responsabilità genitoriale (cfr. regolamento (CE) 2009/4, art. 3, lett. d).
3.2. Quanto alla legge applicabile, qualsiasi aspetto sottoposto al vaglio di questo
Tribunale dev'essere regolato, in ossequio alla disciplina vigente, secondo la legge nazionale italiana.
Infatti, il regolamento (UE) 2010/1259, al proprio art. 8, lett. a), indica come applicabile alla separazione la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale e, quindi, alle questioni su affido e collocamento, è, ancora, quella italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996
(in particolare, artt. 15 ss.), ratificata dalla legge n. 101/2015, essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Da ultimo, la residenza in Italia del creditore della prestazione alimentare, ai sensi del
Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 (art. 3), richiamato dal regolamento (CE) 2009/4 (art. 15) rende applicabile la legge nazionale in punto di obblighi di mantenimento ed alimentari.
3.3. Occorre ancora precisare che l'omessa trascrizione del matrimonio negli atti dello
Stato civile italiano – di cui, in effetti, non v'è riscontro documentale – non osta alle pronunzie richieste: in proposito, v. Cass. U. 5292/1985.
Pag. 3 3.4. Infine, in ordine alla competenza, si applica – nell'ultima formulazione vigente – l'art. 38 disp. att. c.c., in forza del quale la sopravvenuta pendenza, tra le medesime parti, di un giudizio di separazione avanti al Tribunale ordinario.
*
4. Nel merito, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151
c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con i due figli minorenni, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. I genitori hanno accolto l'indicazione del giudice relatore di proseguire nell'affidamento dei minori all'Ente, che continuerà in ogni intervento, attività e percorso già impostati a seguito dell'intervento del Tribunale per i Minorenni.
Dagli atti risulta senz'altro una situazione di conflitto intrafamiliare, ma è auspicabile che, anche in ragione degli accordi in questa sede trovati e della definizione congiunta dei rapporti tra le parti, la situazione di tensione possa – anche grazie all'intervento dei Servizi sociali – trovare progressiva soluzione. Né pare possibile ritenere che l'introduzione di un ricorso a domanda congiunta trovi ostacolo nel mero fatto della pendenza del procedimento avanti al Tribunale per i minorenni, poiché altrimenti verrebbe frustrato l'interesse dei coniugi di addivenire prontamente, e con loro accordo, al superamento del vincolo matrimoniale.
In ogni caso, il cumulo delle domande di status consente di mantenere questo procedimento pendente per un lasso di tempo che consentirà un'ulteriore valutazione della situazione in prossimità della definizione del procedimento con l'esame della domanda divorzile.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e considerato che, in ogni caso, è pervenuto il verbale di audizione della minore , tenutosi pochi mesi or sono. CP_2
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Pag. 4 5. Con separata ordinanza si procede per rimettere il procedimento sul ruolo del giudice relatore, in attesa che la domanda di divorzio divenga procedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , come in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio il Parte_2
24.02.2007 in Togblekope (Togo);
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
− Affida i figli minori all'ente, come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano, mantenendo il monitoraggio dei Servizi Sociali;
, e CP_3 CP_1 Per_1
continueranno a vivere con la madre e continuerà a vivere con il padre;
CP_2
− nulla sulla casa coniugale, in quanto entrambi i coniugi ora vivono in due abitazioni diverse
− disporre che le visite genitori/figli, proseguano come stabilito dai Servizi Sociali;
−
5. disporre che il padre signor contribuisca al mantenimento dei figli versando Pt_2 in via anticipata alla signora un assegno di euro Parte_1
500,00 entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione istat a far tempo dal marzo
2024, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della CdA di Milano;
assegno unico dei figli al 50% fra i genitori
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza, ivi inclusa la trasmissione di questa sentenza ai Servizi Sociali e al Tribunale per i minorenni.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 21/10/2024
Il Presidente Il giudice rel./est. dott.ssa Ada Cappello dott. Matteo Aranci
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1694 /2024, introdotta da:
(c.f. ), nt. in TOGO il Parte_1 C.F._1
03/05/1981, con il patrocinio dell'Avv. CASULA ALESSANDRA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. ) nt. in TOGO il 13/04/1980, con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. SCALA KATI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., Parte_1
e hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia
[...] Parte_2
di separazione e, poi, di successivo divorzio alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio il 24.02.2007 in Togblekope
(Togo), non trascritto in Italia, e che dall'unione coniugale, sono nati i figli:
Pag. 1 • nato a [...] il [...]; Persona_1
• nata a [...] il [...]; Controparte_1
• , nata a [...] il [...]; Controparte_2
• nato a [...] il [...] Controparte_3
2. Nel ricorso, le parti hanno dato atto della pendenza di un procedimento avanti al
Tribunale per i Minorenni di Milano, rubricato al numero di ruolo Rg 2275/2021/E, ancora in corso, originato da una profonda lite che ha provocato una frattura all'interno del nucleo familiare, all'esito della quale la sola figlia – per intervento dei Servizi Sociali – si è CP_2 trasferita a vivere con il padre, rimanendo invece gli altri tre fratelli con la madre.
In particolare, l'ultimo provvedimento provvisorio del Tribunale per i Minorenni, risalente all'11.7.2022, ha previsto l'affidamento all'Ente (Codogno), con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori, dei minori , Controparte_2
nata a [...] il [...], e nato a [...] il Controparte_3
10.07.2020, con specifici incarichi di monitoraggio e intervento per i Servizi Sociali.
Il giudice relatore ha disposto l'acquisizione di una preliminare relazione da parte dei
Servizi Sociali, risalente al 10.7.2024; gli operatori dei Servizi hanno riferito dei percorsi in atto al fine di superare le forme di criticità emerse, nel nucleo familiare, nel procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni, riconducibili appunto alla forte tensione originata dalla frattura interna alla famiglia.
All'udienza del 18.7.2024, avanti al giudice relatore, le parti hanno confermato di volersi separare e hanno dichiarato, in punto di affidamento, di domandare l'affido all'Ente, in continuità con il provvedimento del giudice minorile. All'esito di tale udienza, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, è stato disposto l'invio di copia del verbale al Tribunale per i Minorenni ex art. 38 disp. att. c.c.
Poiché nulla, al 17.9.2024, era pervenuto dal giudice minorile, con provvedimento in pari data le parti sono state invitate ad acquisire e depositare gli atti nella loro disponibilità di tale procedimento.
Con ulteriore relazione pervenuta il 25.9.2024 i Servizi Sociali hanno dato atto della ripresa disponibilità della madre agli incontri tra padre-figlio minore e all'attivazione dell'educativa domiciliare.
Dal deposito effettuato il 10.10.2024, non è emerso alcun ulteriore provvedimento dopo quello provvisorio già menzionato. Il 21.12.2023 è stata sentita, dal giudice onorario delegato, la minore e, in pari data, sono stati sentiti gli operatori dei Servizi Sociali CP_2
e della Tutela minori.
Pag. 2 Letta tale documentazione, il procedimento è stato rimesso in decisione. Si dà atto che risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
3. Il Collegio ritiene necessarie, preliminarmente, le precisazioni che seguono.
3.1. Sussiste la giurisdizione italiana per ogni domanda sottoposta a quest'autorità giudiziaria.
Quanto alla separazione, si applica, tanto ratione temporis, quanto ratione personae (in proposito, in caso di cittadini extra-UE, cfr. Trib. Modena, 720/2022; Corte giust.,
29.11.2007, C-68/07, Sundelind), il nuovo regolamento (UE) 2019/1111: ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a – i), reg. cit., si deve fare impiego della legge italiana, in quanto in Italia si trova la residenza abituale dei coniugi, come risulta ex actis.
Parimenti, ex art. 7 del medesimo regolamento, sussiste la giurisdizione in punto di esercizio della responsabilità genitoriale, quanto i minori risiedono abitualmente in Italia: anche questa circostanza risulta de plano dagli atti e dalle dichiarazioni rese.
Sussiste poi altresì la competenza giurisdizionale di quest'autorità giudiziaria in ordine alle obbligazioni alimentari a favore dei figli minori. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è quella italiana, in ragione dell'accessorietà rispetto alla domanda svolta in tema di responsabilità genitoriale (cfr. regolamento (CE) 2009/4, art. 3, lett. d).
3.2. Quanto alla legge applicabile, qualsiasi aspetto sottoposto al vaglio di questo
Tribunale dev'essere regolato, in ossequio alla disciplina vigente, secondo la legge nazionale italiana.
Infatti, il regolamento (UE) 2010/1259, al proprio art. 8, lett. a), indica come applicabile alla separazione la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale e, quindi, alle questioni su affido e collocamento, è, ancora, quella italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996
(in particolare, artt. 15 ss.), ratificata dalla legge n. 101/2015, essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Da ultimo, la residenza in Italia del creditore della prestazione alimentare, ai sensi del
Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 (art. 3), richiamato dal regolamento (CE) 2009/4 (art. 15) rende applicabile la legge nazionale in punto di obblighi di mantenimento ed alimentari.
3.3. Occorre ancora precisare che l'omessa trascrizione del matrimonio negli atti dello
Stato civile italiano – di cui, in effetti, non v'è riscontro documentale – non osta alle pronunzie richieste: in proposito, v. Cass. U. 5292/1985.
Pag. 3 3.4. Infine, in ordine alla competenza, si applica – nell'ultima formulazione vigente – l'art. 38 disp. att. c.c., in forza del quale la sopravvenuta pendenza, tra le medesime parti, di un giudizio di separazione avanti al Tribunale ordinario.
*
4. Nel merito, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151
c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con i due figli minorenni, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. I genitori hanno accolto l'indicazione del giudice relatore di proseguire nell'affidamento dei minori all'Ente, che continuerà in ogni intervento, attività e percorso già impostati a seguito dell'intervento del Tribunale per i Minorenni.
Dagli atti risulta senz'altro una situazione di conflitto intrafamiliare, ma è auspicabile che, anche in ragione degli accordi in questa sede trovati e della definizione congiunta dei rapporti tra le parti, la situazione di tensione possa – anche grazie all'intervento dei Servizi sociali – trovare progressiva soluzione. Né pare possibile ritenere che l'introduzione di un ricorso a domanda congiunta trovi ostacolo nel mero fatto della pendenza del procedimento avanti al Tribunale per i minorenni, poiché altrimenti verrebbe frustrato l'interesse dei coniugi di addivenire prontamente, e con loro accordo, al superamento del vincolo matrimoniale.
In ogni caso, il cumulo delle domande di status consente di mantenere questo procedimento pendente per un lasso di tempo che consentirà un'ulteriore valutazione della situazione in prossimità della definizione del procedimento con l'esame della domanda divorzile.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e considerato che, in ogni caso, è pervenuto il verbale di audizione della minore , tenutosi pochi mesi or sono. CP_2
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Pag. 4 5. Con separata ordinanza si procede per rimettere il procedimento sul ruolo del giudice relatore, in attesa che la domanda di divorzio divenga procedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , come in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio il Parte_2
24.02.2007 in Togblekope (Togo);
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
− Affida i figli minori all'ente, come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano, mantenendo il monitoraggio dei Servizi Sociali;
, e CP_3 CP_1 Per_1
continueranno a vivere con la madre e continuerà a vivere con il padre;
CP_2
− nulla sulla casa coniugale, in quanto entrambi i coniugi ora vivono in due abitazioni diverse
− disporre che le visite genitori/figli, proseguano come stabilito dai Servizi Sociali;
−
5. disporre che il padre signor contribuisca al mantenimento dei figli versando Pt_2 in via anticipata alla signora un assegno di euro Parte_1
500,00 entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione istat a far tempo dal marzo
2024, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della CdA di Milano;
assegno unico dei figli al 50% fra i genitori
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza, ivi inclusa la trasmissione di questa sentenza ai Servizi Sociali e al Tribunale per i minorenni.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 21/10/2024
Il Presidente Il giudice rel./est. dott.ssa Ada Cappello dott. Matteo Aranci
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