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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2024, n. 4321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4321 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 4 dicembre 2024, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2591/2022 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso per procura in atti dagli Avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere
APPELLANTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, non costituito in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo – Sezione Lavoro
– n. 166/2022
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
1 in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda del sig. delle e per l'effetto accertare e dichiarare Pt_1
l'illegittimità del Decreto di depennamento nonché del decreto di risoluzione del rapporto di lavoro con ogni conseguenza economica e giuridica e per l'effetto ordinare all' amministrazione convenuta il reinserimento nelle graduatorie ATA di III fascia per i profili “collaboratore scolastico” e “cuoco” con il punteggio spettante sulla base del titolo ritenuto inidoneo, nonché il riconoscimento giuridico dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con gli istituti scolastici per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/20; - In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto, dichiarare la compensazione del grado di giudizio. Vittoria le spese con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari del doppio grado del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierno appellante agiva nei Parte_1 confronti del contestando sotto vari profili i provvedimenti Controparte_1
CP_ (847/2020 e 5495/2020) con cui il Dirigente scolastico dell' di Bassano Romano, dopo avere stipulato con lui contratto di lavoro a tempo determinato per lavorare dal Contr 12.9.2019 al 30.6.2020 quale supplente , ne decretava la decadenza dalla graduatoria di III fascia di Istituto in cui era iscritto e la risoluzione di diritto del contratto, escludendolo altresì dalle procedure di reclutamento, a motivo:
a) del ritenuto mendacio nella dichiarazione in merito ai servizi prestati presso la scuola materna paritaria Babylandia S.r.l.,
b) dell'inidoneità del titolo di accesso conseguito presso l'Istituto Centro Studi
Sannitico di Durazzano, non avendo tale Istituto ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale (in epoca anteriore al riconoscimento della parità, ottenuto nel 2016 ma con effetto retroattivo dall'a.s. 2012/2013).
Il precisava in punto di fatto che: Parte_1
la società aveva presentato istanza per il Parte_2
riconoscimento dello status di scuola paritaria;
tale istanza era stata respinta (all'esito della visita ispettiva);
2 il Centro Studi Sannitico con ricorso al TAR Campania aveva chiesto l'annullamento del rigetto del riconoscimento;
Il TAR aveva respinto il ricorso;
Il Centro Studi Sannitico aveva proposto appello al CdS;
il CdS, con sentenza n. 5211/2015, aveva accolto l'appello annullando il rigetto impugnato innanzi al TAR;
in ottemperanza alla sentenza del CdS, l' con decreto prot. Controparte_4
AOODRCA 360 dell'11 gennaio 2016, aveva riconosciuto paritario il predetto Istituto con decorrenza dall'a.s. 2012/13.
In punto di diritto, il sosteneva che la retroattività del riconoscimento Parte_1
della parità implicava, in buona sostanza, la validità di tutti gli atti emessi dal Centro, compreso il rilascio dei titoli.
Il chiedeva pertanto, accertata l'illegittimità del decreto di decadenza e Parte_1
revoca per i motivi esposti in ricorso, previa, se del caso, disapplicazione degli stessi ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C., dichiararsi l'illegittimità della risoluzione anticipata del contratto con ogni conseguenza giuridica ed economica e per l'effetto ordinare il suo reinserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto nella terza fascia personale ATA come collaboratore scolastico e con il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto, incrementato di quello che egli avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente, ovvero col diverso punteggio ritenuto di giustizia, e condannare le amministrazioni convenute al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che egli avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata sino alla scadenza del contratto (riservandosi di agire per il danno conseguente alla perdita dei successivi incarichi).
Il resisteva eccependo, tra l'altro, che il “depennamento” era stato disposto CP_5
per carenza di valore legale del titolo conseguito presso il Centro Studi Sannitico in quanto il predetto Istituto, pur riconosciuto paritario retroattivamente, non risultava destinatario per l'a.s. 2012/2013 di allo svolgimento dell'esame di Parte_3
qualifica triennale, con conseguente insussistenza in capo al ricorrente di un valido titolo di ammissione alla graduatoria.
3 Il Tribunale ha respinto parzialmente la domanda, ritenendo, in sintesi, fondata la doglianza attinente al disconoscimento del servizio svolto presso la scuola materna parificata Babylandia ma infondate le doglianze afferenti al titolo conseguito presso il
Centro Studi Sannitico.
In sintesi, e per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale, sulla scorta di una giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. 4208/2011) ha ritenuto che in forza del principio di organicità, la parità debba essere ottenuta a partire dalla prima classe e con attivazione progressiva delle classi successive nell'arco dell'intero triennio.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che “… conformemente al disposto dell'art. 8, comma 5, del D.M. n. 640 del 30 agosto 2017, che consente l'esclusione dalle graduatorie nell'ipotesi di verificata insussistenza dei requisiti di ammissione, deve considerarsi legittimo il decreto di depennamento prot. n. 5495 del 12.10.2020 (sostitutivo del primo decreto di depennamento prot. n. 847 del 10.2.2020) con cui è stata disposta la decadenza del dalla graduatoria di III fascia di Istituto relativa al profilo di Parte_1
collaboratore scolastico e la risoluzione del contratto di lavoro stipulato il 12.9.2019, con la conseguente legittimità della declaratoria relativa al servizio reso dal 12.9.2019 al 30.6.2020, da intendersi come di fatto e non di diritto.”.
Con ricorso in appello tempestivamente depositato, il ha impugnato la Parte_1
sentenza di primo grado deducendo:
(I) illegittimità del decreto di depennamento;
(II) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10, 10-bis l. 241/90.
Violazione e falsa applicazione del DM 640 del 30 agosto 2017, art 8.4 e dell'art. art. 8.2, lett. d), DM 640/17.
In sintesi, l'appellante contrappone alla motivazione del Tribunale le deduzioni di fatto e di diritto già esposte in primo grado inerenti alla retroattività del riconoscimento della parità, da cui, secondo l'appellante, deriva tra l'altro che: il riconoscimento dello status di scuola paritaria comporta quale effetto conseguenziale l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, come del resto espressamente confermato dall'art. 2, co. 3, del D.M. 10.10.2008 n. 83/2008 (recante le Linee Guida attuative per il riconoscimento della parità scolastica) che appunto
4 prevede: “Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola”; le scuole paritarie si qualificano proprio per essere “pari”, cioè equipollenti a quelle statali, “a tutti gli effetti”, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 l. 62 del 2000 (“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”);
l'avvenuto riconoscimento della parità scolastica sin dall'a.s. 2012/13 non poteva che far ritenere che già in tale anno scolastico il Centro Studi fosse abilitato a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali;
nell'a.s. 2012/13 il CSS non era in possesso della parità e solo per questo non aveva in quel momento comunicato alcunché al Provveditore agli Studi e non era autorizzato a far sostenere gli esami di qualifica;
tale situazione si riportava ad una illegittimità riconducibile alla stessa amministrazione;
l'art. 3 del decreto di riconoscimento della parità dell' Controparte_6
aveva anche regolato le situazioni degli alunni medio tempore diplomatisi, disponendo l'aggiornamento delle graduatorie;
la tesi dell'amministrazione vìola esigenze di certezza;
il certificato rilasciato, per effetto del successivo riconoscimento di parità, dalla
Scuola Paritaria, firmato dall'amministratore unico attestante il conseguimento del diploma - così come i verbali di scrutinio e il registro degli esami - è atto pubblico avverso il quale non risulta proposta querela di falso;
l'Amministrazione non aveva effettuato alcuna istruttoria né effettuato contestazione del diploma rilasciato per gli anni 2012/2013;
5 tutto quanto detto esclude ogni mendacio e irregolarità in relazione alle situazioni certificate dal Centro.
Il , benché ritualmente evocato in appello, non si è Controparte_1 costituito (il , non comparso all'udienza del 4.12.2024, ha depositato una CP_1
memoria di costituzione alle ore 10:09 del 4.12.2024, dopo il passaggio della causa in decisione: v. verbale di udienza, risultanze del registro generale e attestazione di cancelleria in atti).
All'udienza del 4 dicembre 2024 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato sulla scorta della seguente più liquida ragione.
È pacifico che il Centro Studi Sannitico sia stato riconosciuto paritario retroattivamente a far tempo dall'a.s. 2012/13 con decreto prot. AOODRCA 360 dell'11 gennaio 2016 rilasciato dall' in Controparte_7
ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16.11.15 che, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza di rigetto del Tar Campania ed in riforma della stessa, ha annullato ex tunc i decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012 di iniziale diniego della parità, ed ha ordinato l'aggiornamento dei dati dell'anagrafe delle scuole paritarie, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni.
Il motivo portante dell'appello è quindi fondato, sulla scorta delle seguenti ragioni espresse dalla Suprema Corte (17223/2023) in un caso del tutto analogo, sempre riguardante il Centro Studi Sannitico, che questa Corte condivide.
Afferma la Cassazione:
2.2 Incontestato l'intervenuto riconoscimento ex tunc della natura di scuola paritaria del CSS a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, non è rinvenibile per la verità alcuna deroga a tale efficacia retroattiva del riconoscimento della parità scolastica nella menzionata sentenza del Consiglio di Stato, né nel provvedimento, ad essa conseguenziale, dell' n. 360/2016 citato Controparte_7
6 dalla ricorrente, con ogni ulteriore effetto anche in ordine alla validità dei titoli scolastici rilasciati.
2.3 L'articolo unico della legge 10.3.2000, n. 62 (“Norme per la parità scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”) prevede, ai commi 1 e 2, quanto segue:
«1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo
33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6».
2.4 Sicché, effetto naturale del riconoscimento dello status di scuola paritaria è, per l'istituto CSS, l'abilitazione a rilasciare per l'appunto titoli di studio aventi valore legale, come del resto è espressamente confermato dall'art. 2, co. 3, del d.m. 10.10.2008
n. 83 (recante le Li.Gu. attuative per il riconoscimento della parità scolastica) il quale,
a sua volta, prevede:
«Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola».
2.5 Ben s'intende, allora, come non abbia senso scrutinare, come invece ha fatto il giudice d'appello su richiesta dell'Amministrazione, se gli esami fossero o meno stati in concreto espletati nell'a.s. 2012/2013 conformemente all'o.m. n. 90/2001 (artt. 26-28), per poi tenere in non cale il conseguito diploma di qualifica triennale per presunte irregolarità.
7 Questo perché l'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, non esprime un potere generalizzato di disapplicazione degli atti amministrativi per esigenze di diritto oggettivo, bensì persegue il fine precipuo della tutela dei diritti soggettivi che si trovino ad essere lesi dall'attività provvedimentale della p.a.; sicché, anche nel giudizio intrapreso dal privato per il riconoscimento del suo diritto all'inclusione nelle graduatorie d'istituto sulla base del conseguito diploma di qualifica triennale rilasciato da istituto parificato, non può compiersi tale disapplicazione, su richiesta dell'Amministrazione che vi ha dato causa, in odio al diritto soggettivo, con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri (v. Cass., Sez. L, n. 5703 del 2010; Cass.,
Sez. L, n. 13941 del 2009; Cass., Sez. L, n. 1365 del 2005, cui adde Cass. n. 348/2002 e
Cass. n. 4854/1998).
Trattasi di principio ulteriormente ribadito dal d.lgs. n. 165 del 2001, articolo 63, comma 1, dove il legislatore ha avvertito l'opportunità di richiamare esplicitamente
l'istituto generale (legge 20 marzo 1865 n. 2248, art. 5, all. E) della disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi ad opera del giudice ordinario sempre a tutela dei diritti soggettivi dei lavoratori, con la precisazione però che l'atto deve essere rilevante ai fini della decisione (Cass., Sez. L, n. 18283/2010 e altre successive).
2.7 Orbene, avendo il decreto n. 360/11.1.2016 dell Controparte_8
riconosciuto (come si è visto) la parità ai sensi della legge n. 62/2000, cit., a decorrere dall'a.s. 2012/13, ciò non può che aver comportato l'abilitazione del “ Parte_4
a rilasciare, già a a far tempo da tale annualità, titoli di studio aventi lo stesso
[...]
valore di quelli rilasciati dalle scuole statali, senza che possa utilmente disquisirsi in questa sede, su richiesta dell'Amministrazione, in merito «alle modalità di concreto svolgimento degli esami per l'acquisizione della qualifica e, a cascata, sulla validità del diploma conseguito» (così a pag. 8 della sentenza impugnata).
Tale motivazione è del tutto adeguata alla presente fattispecie e riscontra le buone ragioni dell'appellante, assorbendo ogni altro profilo critico da questi sollevato.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto accolto, dichiarando l'illegittimità del decreto di depennamento del nonché del decreto di Parte_1
risoluzione del rapporto di lavoro del medesimo ad ogni effetto economico e giuridico, e per l'effetto ordinando all'appellato il reinserimento del nelle graduatorie Parte_1
ATA di III fascia per i profili “collaboratore scolastico” e “cuoco” con il punteggio
8 spettantegli sulla base del titolo ritenuto inidoneo, nonché il riconoscimento giuridico dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con gli istituti scolastici per gli aa.ss.
2018/2019, 2019/20.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'illegittimità del decreto di depennamento del nonché del decreto di Parte_1
risoluzione del rapporto di lavoro del medesimo ad ogni effetto economico e giuridico, e per l'effetto ordina all'appellato il reinserimento dell'appellante nelle graduatorie ATA di III fascia per i profili “collaboratore scolastico” e “cuoco” con il punteggio spettantegli sulla base del titolo ritenuto inidoneo, nonché il riconoscimento giuridico dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con gli istituti scolastici per gli aa.ss. 2018/2019,
2019/20.
Condanna il in persona del pro- Controparte_1 CP_9
tempore, al pagamento delle spese di lite del doppio grado, determinate per compensi in
€ 5.000,00 per ciascun grado, il tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
Roma, 4 dicembre
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 4 dicembre 2024, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2591/2022 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso per procura in atti dagli Avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere
APPELLANTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, non costituito in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo – Sezione Lavoro
– n. 166/2022
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
1 in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda del sig. delle e per l'effetto accertare e dichiarare Pt_1
l'illegittimità del Decreto di depennamento nonché del decreto di risoluzione del rapporto di lavoro con ogni conseguenza economica e giuridica e per l'effetto ordinare all' amministrazione convenuta il reinserimento nelle graduatorie ATA di III fascia per i profili “collaboratore scolastico” e “cuoco” con il punteggio spettante sulla base del titolo ritenuto inidoneo, nonché il riconoscimento giuridico dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con gli istituti scolastici per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/20; - In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto, dichiarare la compensazione del grado di giudizio. Vittoria le spese con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari del doppio grado del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierno appellante agiva nei Parte_1 confronti del contestando sotto vari profili i provvedimenti Controparte_1
CP_ (847/2020 e 5495/2020) con cui il Dirigente scolastico dell' di Bassano Romano, dopo avere stipulato con lui contratto di lavoro a tempo determinato per lavorare dal Contr 12.9.2019 al 30.6.2020 quale supplente , ne decretava la decadenza dalla graduatoria di III fascia di Istituto in cui era iscritto e la risoluzione di diritto del contratto, escludendolo altresì dalle procedure di reclutamento, a motivo:
a) del ritenuto mendacio nella dichiarazione in merito ai servizi prestati presso la scuola materna paritaria Babylandia S.r.l.,
b) dell'inidoneità del titolo di accesso conseguito presso l'Istituto Centro Studi
Sannitico di Durazzano, non avendo tale Istituto ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale (in epoca anteriore al riconoscimento della parità, ottenuto nel 2016 ma con effetto retroattivo dall'a.s. 2012/2013).
Il precisava in punto di fatto che: Parte_1
la società aveva presentato istanza per il Parte_2
riconoscimento dello status di scuola paritaria;
tale istanza era stata respinta (all'esito della visita ispettiva);
2 il Centro Studi Sannitico con ricorso al TAR Campania aveva chiesto l'annullamento del rigetto del riconoscimento;
Il TAR aveva respinto il ricorso;
Il Centro Studi Sannitico aveva proposto appello al CdS;
il CdS, con sentenza n. 5211/2015, aveva accolto l'appello annullando il rigetto impugnato innanzi al TAR;
in ottemperanza alla sentenza del CdS, l' con decreto prot. Controparte_4
AOODRCA 360 dell'11 gennaio 2016, aveva riconosciuto paritario il predetto Istituto con decorrenza dall'a.s. 2012/13.
In punto di diritto, il sosteneva che la retroattività del riconoscimento Parte_1
della parità implicava, in buona sostanza, la validità di tutti gli atti emessi dal Centro, compreso il rilascio dei titoli.
Il chiedeva pertanto, accertata l'illegittimità del decreto di decadenza e Parte_1
revoca per i motivi esposti in ricorso, previa, se del caso, disapplicazione degli stessi ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C., dichiararsi l'illegittimità della risoluzione anticipata del contratto con ogni conseguenza giuridica ed economica e per l'effetto ordinare il suo reinserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto nella terza fascia personale ATA come collaboratore scolastico e con il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto, incrementato di quello che egli avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente, ovvero col diverso punteggio ritenuto di giustizia, e condannare le amministrazioni convenute al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che egli avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata sino alla scadenza del contratto (riservandosi di agire per il danno conseguente alla perdita dei successivi incarichi).
Il resisteva eccependo, tra l'altro, che il “depennamento” era stato disposto CP_5
per carenza di valore legale del titolo conseguito presso il Centro Studi Sannitico in quanto il predetto Istituto, pur riconosciuto paritario retroattivamente, non risultava destinatario per l'a.s. 2012/2013 di allo svolgimento dell'esame di Parte_3
qualifica triennale, con conseguente insussistenza in capo al ricorrente di un valido titolo di ammissione alla graduatoria.
3 Il Tribunale ha respinto parzialmente la domanda, ritenendo, in sintesi, fondata la doglianza attinente al disconoscimento del servizio svolto presso la scuola materna parificata Babylandia ma infondate le doglianze afferenti al titolo conseguito presso il
Centro Studi Sannitico.
In sintesi, e per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale, sulla scorta di una giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. 4208/2011) ha ritenuto che in forza del principio di organicità, la parità debba essere ottenuta a partire dalla prima classe e con attivazione progressiva delle classi successive nell'arco dell'intero triennio.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che “… conformemente al disposto dell'art. 8, comma 5, del D.M. n. 640 del 30 agosto 2017, che consente l'esclusione dalle graduatorie nell'ipotesi di verificata insussistenza dei requisiti di ammissione, deve considerarsi legittimo il decreto di depennamento prot. n. 5495 del 12.10.2020 (sostitutivo del primo decreto di depennamento prot. n. 847 del 10.2.2020) con cui è stata disposta la decadenza del dalla graduatoria di III fascia di Istituto relativa al profilo di Parte_1
collaboratore scolastico e la risoluzione del contratto di lavoro stipulato il 12.9.2019, con la conseguente legittimità della declaratoria relativa al servizio reso dal 12.9.2019 al 30.6.2020, da intendersi come di fatto e non di diritto.”.
Con ricorso in appello tempestivamente depositato, il ha impugnato la Parte_1
sentenza di primo grado deducendo:
(I) illegittimità del decreto di depennamento;
(II) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10, 10-bis l. 241/90.
Violazione e falsa applicazione del DM 640 del 30 agosto 2017, art 8.4 e dell'art. art. 8.2, lett. d), DM 640/17.
In sintesi, l'appellante contrappone alla motivazione del Tribunale le deduzioni di fatto e di diritto già esposte in primo grado inerenti alla retroattività del riconoscimento della parità, da cui, secondo l'appellante, deriva tra l'altro che: il riconoscimento dello status di scuola paritaria comporta quale effetto conseguenziale l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, come del resto espressamente confermato dall'art. 2, co. 3, del D.M. 10.10.2008 n. 83/2008 (recante le Linee Guida attuative per il riconoscimento della parità scolastica) che appunto
4 prevede: “Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola”; le scuole paritarie si qualificano proprio per essere “pari”, cioè equipollenti a quelle statali, “a tutti gli effetti”, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 l. 62 del 2000 (“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”);
l'avvenuto riconoscimento della parità scolastica sin dall'a.s. 2012/13 non poteva che far ritenere che già in tale anno scolastico il Centro Studi fosse abilitato a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali;
nell'a.s. 2012/13 il CSS non era in possesso della parità e solo per questo non aveva in quel momento comunicato alcunché al Provveditore agli Studi e non era autorizzato a far sostenere gli esami di qualifica;
tale situazione si riportava ad una illegittimità riconducibile alla stessa amministrazione;
l'art. 3 del decreto di riconoscimento della parità dell' Controparte_6
aveva anche regolato le situazioni degli alunni medio tempore diplomatisi, disponendo l'aggiornamento delle graduatorie;
la tesi dell'amministrazione vìola esigenze di certezza;
il certificato rilasciato, per effetto del successivo riconoscimento di parità, dalla
Scuola Paritaria, firmato dall'amministratore unico attestante il conseguimento del diploma - così come i verbali di scrutinio e il registro degli esami - è atto pubblico avverso il quale non risulta proposta querela di falso;
l'Amministrazione non aveva effettuato alcuna istruttoria né effettuato contestazione del diploma rilasciato per gli anni 2012/2013;
5 tutto quanto detto esclude ogni mendacio e irregolarità in relazione alle situazioni certificate dal Centro.
Il , benché ritualmente evocato in appello, non si è Controparte_1 costituito (il , non comparso all'udienza del 4.12.2024, ha depositato una CP_1
memoria di costituzione alle ore 10:09 del 4.12.2024, dopo il passaggio della causa in decisione: v. verbale di udienza, risultanze del registro generale e attestazione di cancelleria in atti).
All'udienza del 4 dicembre 2024 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato sulla scorta della seguente più liquida ragione.
È pacifico che il Centro Studi Sannitico sia stato riconosciuto paritario retroattivamente a far tempo dall'a.s. 2012/13 con decreto prot. AOODRCA 360 dell'11 gennaio 2016 rilasciato dall' in Controparte_7
ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16.11.15 che, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza di rigetto del Tar Campania ed in riforma della stessa, ha annullato ex tunc i decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012 di iniziale diniego della parità, ed ha ordinato l'aggiornamento dei dati dell'anagrafe delle scuole paritarie, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni.
Il motivo portante dell'appello è quindi fondato, sulla scorta delle seguenti ragioni espresse dalla Suprema Corte (17223/2023) in un caso del tutto analogo, sempre riguardante il Centro Studi Sannitico, che questa Corte condivide.
Afferma la Cassazione:
2.2 Incontestato l'intervenuto riconoscimento ex tunc della natura di scuola paritaria del CSS a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, non è rinvenibile per la verità alcuna deroga a tale efficacia retroattiva del riconoscimento della parità scolastica nella menzionata sentenza del Consiglio di Stato, né nel provvedimento, ad essa conseguenziale, dell' n. 360/2016 citato Controparte_7
6 dalla ricorrente, con ogni ulteriore effetto anche in ordine alla validità dei titoli scolastici rilasciati.
2.3 L'articolo unico della legge 10.3.2000, n. 62 (“Norme per la parità scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”) prevede, ai commi 1 e 2, quanto segue:
«1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo
33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6».
2.4 Sicché, effetto naturale del riconoscimento dello status di scuola paritaria è, per l'istituto CSS, l'abilitazione a rilasciare per l'appunto titoli di studio aventi valore legale, come del resto è espressamente confermato dall'art. 2, co. 3, del d.m. 10.10.2008
n. 83 (recante le Li.Gu. attuative per il riconoscimento della parità scolastica) il quale,
a sua volta, prevede:
«Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola».
2.5 Ben s'intende, allora, come non abbia senso scrutinare, come invece ha fatto il giudice d'appello su richiesta dell'Amministrazione, se gli esami fossero o meno stati in concreto espletati nell'a.s. 2012/2013 conformemente all'o.m. n. 90/2001 (artt. 26-28), per poi tenere in non cale il conseguito diploma di qualifica triennale per presunte irregolarità.
7 Questo perché l'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, non esprime un potere generalizzato di disapplicazione degli atti amministrativi per esigenze di diritto oggettivo, bensì persegue il fine precipuo della tutela dei diritti soggettivi che si trovino ad essere lesi dall'attività provvedimentale della p.a.; sicché, anche nel giudizio intrapreso dal privato per il riconoscimento del suo diritto all'inclusione nelle graduatorie d'istituto sulla base del conseguito diploma di qualifica triennale rilasciato da istituto parificato, non può compiersi tale disapplicazione, su richiesta dell'Amministrazione che vi ha dato causa, in odio al diritto soggettivo, con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri (v. Cass., Sez. L, n. 5703 del 2010; Cass.,
Sez. L, n. 13941 del 2009; Cass., Sez. L, n. 1365 del 2005, cui adde Cass. n. 348/2002 e
Cass. n. 4854/1998).
Trattasi di principio ulteriormente ribadito dal d.lgs. n. 165 del 2001, articolo 63, comma 1, dove il legislatore ha avvertito l'opportunità di richiamare esplicitamente
l'istituto generale (legge 20 marzo 1865 n. 2248, art. 5, all. E) della disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi ad opera del giudice ordinario sempre a tutela dei diritti soggettivi dei lavoratori, con la precisazione però che l'atto deve essere rilevante ai fini della decisione (Cass., Sez. L, n. 18283/2010 e altre successive).
2.7 Orbene, avendo il decreto n. 360/11.1.2016 dell Controparte_8
riconosciuto (come si è visto) la parità ai sensi della legge n. 62/2000, cit., a decorrere dall'a.s. 2012/13, ciò non può che aver comportato l'abilitazione del “ Parte_4
a rilasciare, già a a far tempo da tale annualità, titoli di studio aventi lo stesso
[...]
valore di quelli rilasciati dalle scuole statali, senza che possa utilmente disquisirsi in questa sede, su richiesta dell'Amministrazione, in merito «alle modalità di concreto svolgimento degli esami per l'acquisizione della qualifica e, a cascata, sulla validità del diploma conseguito» (così a pag. 8 della sentenza impugnata).
Tale motivazione è del tutto adeguata alla presente fattispecie e riscontra le buone ragioni dell'appellante, assorbendo ogni altro profilo critico da questi sollevato.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto accolto, dichiarando l'illegittimità del decreto di depennamento del nonché del decreto di Parte_1
risoluzione del rapporto di lavoro del medesimo ad ogni effetto economico e giuridico, e per l'effetto ordinando all'appellato il reinserimento del nelle graduatorie Parte_1
ATA di III fascia per i profili “collaboratore scolastico” e “cuoco” con il punteggio
8 spettantegli sulla base del titolo ritenuto inidoneo, nonché il riconoscimento giuridico dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con gli istituti scolastici per gli aa.ss.
2018/2019, 2019/20.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'illegittimità del decreto di depennamento del nonché del decreto di Parte_1
risoluzione del rapporto di lavoro del medesimo ad ogni effetto economico e giuridico, e per l'effetto ordina all'appellato il reinserimento dell'appellante nelle graduatorie ATA di III fascia per i profili “collaboratore scolastico” e “cuoco” con il punteggio spettantegli sulla base del titolo ritenuto inidoneo, nonché il riconoscimento giuridico dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con gli istituti scolastici per gli aa.ss. 2018/2019,
2019/20.
Condanna il in persona del pro- Controparte_1 CP_9
tempore, al pagamento delle spese di lite del doppio grado, determinate per compensi in
€ 5.000,00 per ciascun grado, il tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
Roma, 4 dicembre
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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