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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16752 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa ME Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 38791/2023 pervenuta per la spedizione a sentenza all'udienza del 13 ottobre 2025 , vertente tra:
nata a [...] il [...], difesa giusta delega in atti dall'Avv. Simona Di Parte_1
NS
APPELLANTE
E
difesa giusta delega in atti dall' Avv. Massimo Galasso CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
,difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar del CP_2 P.IVA_2 Per_1
23.6.2023 in atti dall'Avv. Giuseppe Paolo Alaimo
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 3193/2023 depositata l' CP_2
8.2.2023 – opposizione a cartella esattoriale - prescrizione e decadenza
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 13 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta delle appellate nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata l' Parte_1
8.2.2023 – atto di citazione in appello notificato il 3.8.2023 e iscrizione a ruolo dell'appello in pari data), in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione
, sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che, in riferimento alla opposizione alla cartella esattoriale n. 09720200008697008000 per violazioni al codice della strada, ha rigettato l'eccezione di decadenza sollevata dalla contribuente ai sensi della legge 244/2007 (notifica della cartella oltre il termine di due anni dalla data di esecutività del ruolo) , sostenendo in sentenza che
“la prescrizione non è maturata…. L'art. 4 D.L. 41/2021 ha prorogato di 24 mesi i termini di prescrizione e di decadenza della notifica degli atti”.
Parte appellante ha dedotto che il GDP era incorso nel vizio di ultrapetizione avendo l'opponente sollevato eccezione di decadenza , non di prescrizione;
che il ruolo era stato consegnato in data
24.9.2019 mentre la cartella opposta era stata notificata il 27.7.2022, ossia oltre il biennio .
Le parti appellate hanno concluso per il rigetto dell'appello .
Ciò posto, l'appello è infondato e va pertanto rigettato , non ravvisandosi nella sentenza impugnata alcun vizio di ultrapetizione .
Osserva il Tribunale che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenute nell'articolo 27 comma 1 della legge 689 del 1981), non è assoggettata alla decadenza stabilita dall'articolo 25 del d.p.r. 602 /1973 per le iscrizioni a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'articolo 28 della citata legge
689 /1981, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco (Cass. 28529/ 2018).
Del tutto correttamente il primo giudice ha fatto riferimento alla prescrizione, proprio in considerazione del fatto che la decadenza non si applica per le entrate erariali derivanti da violazioni al codice della strada. Anche a non voler condividere l'orientamento di cui sopra, si osserva che l'art. 68 comma 1 D.L.
18/2020 , convertito nella legge 27/2020 (decreto Cura Italia), ha espressamente disposto la sospensione della attività di riscossione per l'arco temporale 8 marzo 2020- 31 agosto 2021, e che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione , devono intendersi prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (cioè al 31 dicembre 2023) .
Nel caso di specie il ruolo è stato consegnato il 24 settembre 2019, sicchè il termine biennale di decadenza (ove ritenuta applicabile) sarebbe maturato il 24 settembre 2021 , in pieno periodo di sospensione;
la cartella è stata infine notificata il 27 luglio 2022, sicchè nessuna decadenza può dirsi compiuta .
La sentenza di primo grado va dunque integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza a norma dell'articolo 91 c.p.c., e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione fino ad € 1100,00 ,valori minimi, avuto riguardo alla natura seriale delle cause di opposizione a cartella esattoriale) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del secondo grado in favore di CP_1
e di che si liquidano, per ciascuna parte appellata, in euro 332,00 per CP_2
compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 29 novembre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa ME Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 38791/2023 pervenuta per la spedizione a sentenza all'udienza del 13 ottobre 2025 , vertente tra:
nata a [...] il [...], difesa giusta delega in atti dall'Avv. Simona Di Parte_1
NS
APPELLANTE
E
difesa giusta delega in atti dall' Avv. Massimo Galasso CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
,difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar del CP_2 P.IVA_2 Per_1
23.6.2023 in atti dall'Avv. Giuseppe Paolo Alaimo
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 3193/2023 depositata l' CP_2
8.2.2023 – opposizione a cartella esattoriale - prescrizione e decadenza
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 13 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta delle appellate nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata l' Parte_1
8.2.2023 – atto di citazione in appello notificato il 3.8.2023 e iscrizione a ruolo dell'appello in pari data), in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione
, sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che, in riferimento alla opposizione alla cartella esattoriale n. 09720200008697008000 per violazioni al codice della strada, ha rigettato l'eccezione di decadenza sollevata dalla contribuente ai sensi della legge 244/2007 (notifica della cartella oltre il termine di due anni dalla data di esecutività del ruolo) , sostenendo in sentenza che
“la prescrizione non è maturata…. L'art. 4 D.L. 41/2021 ha prorogato di 24 mesi i termini di prescrizione e di decadenza della notifica degli atti”.
Parte appellante ha dedotto che il GDP era incorso nel vizio di ultrapetizione avendo l'opponente sollevato eccezione di decadenza , non di prescrizione;
che il ruolo era stato consegnato in data
24.9.2019 mentre la cartella opposta era stata notificata il 27.7.2022, ossia oltre il biennio .
Le parti appellate hanno concluso per il rigetto dell'appello .
Ciò posto, l'appello è infondato e va pertanto rigettato , non ravvisandosi nella sentenza impugnata alcun vizio di ultrapetizione .
Osserva il Tribunale che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenute nell'articolo 27 comma 1 della legge 689 del 1981), non è assoggettata alla decadenza stabilita dall'articolo 25 del d.p.r. 602 /1973 per le iscrizioni a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'articolo 28 della citata legge
689 /1981, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco (Cass. 28529/ 2018).
Del tutto correttamente il primo giudice ha fatto riferimento alla prescrizione, proprio in considerazione del fatto che la decadenza non si applica per le entrate erariali derivanti da violazioni al codice della strada. Anche a non voler condividere l'orientamento di cui sopra, si osserva che l'art. 68 comma 1 D.L.
18/2020 , convertito nella legge 27/2020 (decreto Cura Italia), ha espressamente disposto la sospensione della attività di riscossione per l'arco temporale 8 marzo 2020- 31 agosto 2021, e che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione , devono intendersi prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (cioè al 31 dicembre 2023) .
Nel caso di specie il ruolo è stato consegnato il 24 settembre 2019, sicchè il termine biennale di decadenza (ove ritenuta applicabile) sarebbe maturato il 24 settembre 2021 , in pieno periodo di sospensione;
la cartella è stata infine notificata il 27 luglio 2022, sicchè nessuna decadenza può dirsi compiuta .
La sentenza di primo grado va dunque integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza a norma dell'articolo 91 c.p.c., e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione fino ad € 1100,00 ,valori minimi, avuto riguardo alla natura seriale delle cause di opposizione a cartella esattoriale) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del secondo grado in favore di CP_1
e di che si liquidano, per ciascuna parte appellata, in euro 332,00 per CP_2
compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 29 novembre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri