TRIB
Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/07/2024, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 738 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 738 /2024 , promossa da:
, nato in [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv. GALANELLO TATIANA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...] , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
GALANELLO TATIANA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER LA MODIFICA DELLE
CONDIZIONI DI DIVORZIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto modifica delle condizioni di divorzio. I ricorrenti hanno esposto:
- che con sentenza N. 209/2017, pubblicata il 20/03/2017, l'intestato Tribunale ha pronunciato il divorzio tra i ricorrenti;
- che sono intervenute sopravvenienze tali da giustificare la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza, in ordine alla debenza e al quantum del mantenimento per i figli nonché in ordine alla casa coniugale;
- che le parti hanno interesse a regolamentare le vicende relative alla casa coniugale sita in Orvieto (TR), Via della Piscina n. 8, della quale sono comproprietari nella misura del
50% (indiviso) ciascuno e, a suo tempo, assegnata a , prevedendo quanto Controparte_1 segue:
a) , con separato atto notarile, trasferirà, a titolo oneroso, quale elemento Controparte_1 essenziale per regolare i rapporti derivanti dalla crisi della loro unione coniugale, la proprietà della quota del suddetto immobile - sito in Orvieto (TR), Via della Piscina n. 8
e contraddistinto al catasto fabbricati al foglio n. 92, part. n. 282, sub. 33, cat. A/2 e al foglio n. 92, part. n. 282, sub. 11, Cat. C/6 -, a;
Parte_1
b) l'atto notarile verrà stipulato entro un mese a fare data dal provvedimento con il quale verrà definito il presente procedimento e le parti, sin d'ora, in relazione alle attribuzioni patrimoniali sopra descritte, chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87, della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 e Cassazione n. 3110 del
17.02.2016.
c) corrisponderà a , quale elemento essenziale per Parte_1 Controparte_1 regolare i rapporti derivanti dalla crisi della loro unione coniugale, la somma di euro
50.000,00 (cinquantamilaeuro//00) entro e non oltre la stipula dell'atto di cui al punto b).
d) in attesa di recuperare la documentazione prodromica al suddetto rogito, Parte_1
si stabilirà nella casa coniugale;
[...]
e) contestualmente, , provvederà a stabilirsi presso l'abitazione sita in Controparte_1
Ficulle (TR), portando con sé i propri beni personali e, conseguentemente, a immettere nella disponibilità della casa coniugale , entro il 15.04.2024; Parte_1
e) i figli dei ricorrenti, e , continueranno ad abitare nella casa Per_1 Persona_2 coniugale, insieme al padre, pur potendo recarsi nella nuova abitazione della madre ogni volta che vorranno, anche stabilendo la permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore - a settimane alterne -;
- quanto al mantenimento dei figli, posto sino ad oggi a carico di , si Parte_1 rappresenta che è ormai economicamente autosufficiente;
Persona_2
- in ordine alla figlia , quest'ultima potrà recarsi dalla madre in ogni Persona_3 momento e per il tempo che vorrà;
- stante quanto sopra, i genitori hanno concordemente deciso di provvedere al mantenimento della figlia in via diretta, restando fermo il principio della ripartizione al
50% ciascuno delle spese straordinarie;
- pertanto, il padre non sarà più onerato di versare il mantenimento per il figlio , Per_2 economicamente autosufficiente, né per , poiché entrambi i genitori si occuperanno Per_1 in via autonoma dei bisogni della figlia, in ragione della permanenza di quest'ultima,pressoché paritaria, nella residenza della mamma e del papà; - inoltre, nel caso in cui dovesse decidere di intraprendere un corso Persona_3 universitario e trasferirsi presso la sede dell'ateneo scelto, i (genitori) ricorrenti si impegnano a versare il mantenimento ordinario direttamente alla figlia;
- in ordine a quest'ultimo punto, i ricorrenti hanno pattuito che si faranno carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie (quest'ultime come definite dal Protocollo del Tribunale di Terni e che le parti dichiarano di conoscere) nella misura del 50% ciascuno.
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto di disporre la modifica delle condizioni di divorzio nel senso indicato.
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra le parti in merito alla modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio n. N. 209/2017, pubblicata il 20/03/2017 riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10 luglio 2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 738 /2024 , promossa da:
, nato in [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv. GALANELLO TATIANA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...] , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
GALANELLO TATIANA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER LA MODIFICA DELLE
CONDIZIONI DI DIVORZIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto modifica delle condizioni di divorzio. I ricorrenti hanno esposto:
- che con sentenza N. 209/2017, pubblicata il 20/03/2017, l'intestato Tribunale ha pronunciato il divorzio tra i ricorrenti;
- che sono intervenute sopravvenienze tali da giustificare la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza, in ordine alla debenza e al quantum del mantenimento per i figli nonché in ordine alla casa coniugale;
- che le parti hanno interesse a regolamentare le vicende relative alla casa coniugale sita in Orvieto (TR), Via della Piscina n. 8, della quale sono comproprietari nella misura del
50% (indiviso) ciascuno e, a suo tempo, assegnata a , prevedendo quanto Controparte_1 segue:
a) , con separato atto notarile, trasferirà, a titolo oneroso, quale elemento Controparte_1 essenziale per regolare i rapporti derivanti dalla crisi della loro unione coniugale, la proprietà della quota del suddetto immobile - sito in Orvieto (TR), Via della Piscina n. 8
e contraddistinto al catasto fabbricati al foglio n. 92, part. n. 282, sub. 33, cat. A/2 e al foglio n. 92, part. n. 282, sub. 11, Cat. C/6 -, a;
Parte_1
b) l'atto notarile verrà stipulato entro un mese a fare data dal provvedimento con il quale verrà definito il presente procedimento e le parti, sin d'ora, in relazione alle attribuzioni patrimoniali sopra descritte, chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87, della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 e Cassazione n. 3110 del
17.02.2016.
c) corrisponderà a , quale elemento essenziale per Parte_1 Controparte_1 regolare i rapporti derivanti dalla crisi della loro unione coniugale, la somma di euro
50.000,00 (cinquantamilaeuro//00) entro e non oltre la stipula dell'atto di cui al punto b).
d) in attesa di recuperare la documentazione prodromica al suddetto rogito, Parte_1
si stabilirà nella casa coniugale;
[...]
e) contestualmente, , provvederà a stabilirsi presso l'abitazione sita in Controparte_1
Ficulle (TR), portando con sé i propri beni personali e, conseguentemente, a immettere nella disponibilità della casa coniugale , entro il 15.04.2024; Parte_1
e) i figli dei ricorrenti, e , continueranno ad abitare nella casa Per_1 Persona_2 coniugale, insieme al padre, pur potendo recarsi nella nuova abitazione della madre ogni volta che vorranno, anche stabilendo la permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore - a settimane alterne -;
- quanto al mantenimento dei figli, posto sino ad oggi a carico di , si Parte_1 rappresenta che è ormai economicamente autosufficiente;
Persona_2
- in ordine alla figlia , quest'ultima potrà recarsi dalla madre in ogni Persona_3 momento e per il tempo che vorrà;
- stante quanto sopra, i genitori hanno concordemente deciso di provvedere al mantenimento della figlia in via diretta, restando fermo il principio della ripartizione al
50% ciascuno delle spese straordinarie;
- pertanto, il padre non sarà più onerato di versare il mantenimento per il figlio , Per_2 economicamente autosufficiente, né per , poiché entrambi i genitori si occuperanno Per_1 in via autonoma dei bisogni della figlia, in ragione della permanenza di quest'ultima,pressoché paritaria, nella residenza della mamma e del papà; - inoltre, nel caso in cui dovesse decidere di intraprendere un corso Persona_3 universitario e trasferirsi presso la sede dell'ateneo scelto, i (genitori) ricorrenti si impegnano a versare il mantenimento ordinario direttamente alla figlia;
- in ordine a quest'ultimo punto, i ricorrenti hanno pattuito che si faranno carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie (quest'ultime come definite dal Protocollo del Tribunale di Terni e che le parti dichiarano di conoscere) nella misura del 50% ciascuno.
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto di disporre la modifica delle condizioni di divorzio nel senso indicato.
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra le parti in merito alla modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio n. N. 209/2017, pubblicata il 20/03/2017 riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10 luglio 2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti