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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Simona Di Nicola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 3059 del Ruolo Generale Affari Conteziosi Civili dell'anno 2023, promossa da:
L' in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Albanese ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale i via Pietro Belon n. 129, giusta procura allegata Pt_1 all'atto di citazione;
- parte attrice/opponente -
Contro in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_1
Giudizio Lazio e procuratore p.t. dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Mariottino ed CP_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli, Viale Gramsci n. 16, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- parte convenuta/opposta -
in persona del l.r.p.t., con sede legale e direzione generale in Controparte_3
Viale Altiero Spinelli n. 30; Pt_1
-parte convenuta/opposta contumace-
OGGETTO: opposizione a pignoramento esattoriale – opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. – opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto).
1 FATTO E DIRITTO
§ 1. Svolgimento del processo. Domande ed eccezioni.
La società L' ha opposto il pignoramento esattoriale n. Parte_1
04784202300000632/001 notificato ai sensi dell'art 72-bis del DPR n. 602/1973 da Agenzia delle
Entrate-Riscossione S.p.A. alla debitrice e al terzo pignorato in data Controparte_3
28.03.2023, per l'importo complessivo di € 268.664,97, sulla base delle cartelle esattoriali nn.
04720210007344934000; 04720210007345035000; 04720210012615307000;
04720210023715055000; 04720210023715156000; 04720220015668922000. Ha dedotto di aver introdotto la fase cautelare del giudizio oppositivo presso il Tribunale di Roma, insistendo per la sospensione dell'esecuzione in quanto fondata su titoli oggetto di discarico da parte dell'ente impositore ovvero giudizialmente annullati;
che infatti, nelle more del giudizio cautelare, le cartelle nn.
04720210007345035000, 04720210007344934000, 04720220015668922000,
04720210023715055000, sottese al pignoramento opposto, sono state annullate con quattro sentenze della
Commissione Tributaria di NO (più precisamente, si tratta delle sent. nn. 122/2023, 123/2023,
124/2023 e 127/2023, depositate il 09.05.2023, rese rispettivamente nei procedimenti aventi RG
557/2022, RG 558/2022, RG 559/2022, RG 611/2022); che il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di NO, assegnando alle parti termine fino al 30.09.2023 per la riassunzione;
che il giudizio è stato riassunto nei termini concessi innanzi al Tribunale di NO;
che il procedimento è stato iscritto al n. 862/2023 r.g.e. e assegnato al Giudice dell'Esecuzione dott. Staccone, innanzi al quale la società istante ha rilevato: la competenza del G.E. adito a decidere sulla controversia posta alla sua cognizione;
la violazione del dell'art. 17 bis d. lgs. 31.12.1992 n. 546, con conseguente nullità del pignoramento per mancato rispetto del periodo di sospensione legale della riscossione;
la nullità del pignoramento in violazione della legge di bilancio 2023; la nullità dell'atto esecutivo per mancata indicazione dettagliata del credito, in palese violazione del diritto di difesa;
il vizio dell'atto di pignoramento per omessa prova della notifica al terzo. Il G.E., con provvedimento del 26.10.2023 ha revocato il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva esattoriale emesso inaudita altera parte e dichiarato improcedibile la procedura esecutiva esattoriale n. 04784202300000632001, essendo medio tempore venuti meno tutti i titoli esecutivi azionati;
ha infine compensato le spese della fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione, assegnando alla parte interessata termine perentorio al 31.12.2023 per l'introduzione del giudizio di merito.
Ottemperando ai termini impartiti, parte opponente ha reiterato nella presente fase di merito l'argomento relativo all'improcedibilità della procedura esecutiva esattoriale n. 04784202300000632001 poiché fondata su titoli esecutivi venuti meno in parte perché annullati da sentenze della CGT di NO e del Giudice di
Pace di NO, in parte perché oggetto di pagamento da parte della società contribuente;
la violazione dell'art. 17 bis D.lgs. n. 546/1992 e la conseguente nullità del pignoramento fondato sulle cartelle di
2 pagamento impugnate davanti alla Corte di Giustizia Tributaria per sospensione legale della riscossione;
la nullità del pignoramento in violazione della Legge di Bilancio 2023, poiché notificato in pendenza dei termini per aderire alla rottamazione;
l'omessa notifica del pignoramento al terzo pignorato Controparte_3
l'inefficacia del pignoramento ex art. 72 D.P.R. 602/73 decorsi 60 giorni in assenza di
[...] pagamento del terzo ovvero del pignoramento presso terzi in assenza di dichiarazione del terzo ex art. 547
c.p.c.; la sussistenza di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. in capo ad . Ha chiesto pertanto di CP_4 accertare e dichiarare la nullità o improcedibilità del pignoramento dei crediti presso terzi (codice identificativo del fascicolo: 047/2023/000000684; codice identificativo della procedura esecutiva:
04784202300000632001) per inesigibilità delle somme reclamate in quanto: a) le cartelle di pagamento nn.
04720210007345035000, 04720210007344934000, 04720220015668922000,
04720210023715055000 sono state annullate dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
NO rispettivamente con le sentenze n. 122/2023, n. 123/2023, n. 124/2023, n. 127/2023, depositate il 09/05/2023 mai appellate;
b) la cartella n. 04720210012615307000 è stata annullata dal
Giudice di Pace di NO con la sentenza n. 190/2023, emessa il 28/02/2023, notificata al
Concessionario e passata in giudicato;
c) la cartella di pagamento n. 04720210023715156000 è stata pagata dalla società ricorrente in data 26/09/2023; d) di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o improcedibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi impugnato per inesigibilità della cartella sottesa n. 04720210023715055 000, discaricata dall'Ente Impositore
[...] due anni prima della notifica della partita esattoriale;
e) di accertare e dichiarare l'illegittimità CP_5
e/o improcedibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità del pignoramento presso terzi per violazione dell'art. 17 bis d. lgs. 31.12.1992 n. 546 – sospensione legale della riscossione;
f) di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o improcedibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità del pignoramento presso terzi per violazione dei commi 231-252, dell'art. 1 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023; g) di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o improcedibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi per omessa notifica del pignoramento al terzo pignorato in violazione dell'art. 492 c.p.c.; h) di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o improcedibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento impugnato per violazione degli artt. 546 e 547 c.p.c. (mancata dichiarazione del terzo pignorato); i) di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o improcedibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento opposto per decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica in assenza della dichiarazione del terzo pignorato in violazione dell'art. ex art. 72 bis d.lgs. 546/92 e per mancata dichiarazione di identificazione del credito;
j) di condannare ex Controparte_1 art. 2033 c.c. alla restituzione della somma di € 19.277,12, sostenuta da per il Parte_2 pagamento delle spese sostenute e legali del giudizio cautelare a favore dell'Avv. Claudio Albanese, atteso che il
3 Concessionario ha illegittimamente emesso e notificato un atto di pignoramento presso terzi fondati su titoli inesigibili;
con vittoria di spese del giudizio a distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Costituitasi in giudizio, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE S.p.A. ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario e del giudice di pace nonchè il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'opponente che, avendo ottenuto il provvedimento di sospensione dal giudice dell'esecuzione, non avrebbe dovuto proseguire l'azione introducendo la fase di merito. Ha dedotto che le sentenze richiamate dall'opponente non sono passate in giudicato, essendo ancora decorrenti i termini per le loro impugnazioni;
che, al tempo della notifica del pignoramento, i titoli erano validi ed efficaci;
che l'iniziativa esecutiva è legittima, perché oltre che sulle cartelle annullate con le sentenze richiamate, il pignoramento si basa anche sulla cartella n. 04720210023715156000 di € 22.838,20, per cui è intervenuto il pagamento da parte dell'attrice successivamente al pignoramento. Ha eccepito infine l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito in quanto formulata per la prima volta nella presente fase di merito, e comunque ne ha dedotto l'infondatezza, reputando l'iniziativa esecutiva come legittimamente intrapresa. Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, di dichiarare inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire della società attrice;
sempre in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario e del Giudice di Pace;
nel merito, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il terzo pignorato pur ritualmente citato in giudizio, Controparte_3 non si è costituito né è comparso in giudizio.
Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c.; assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., di cui la sola parte opponente si è avvalsa;
dichiarata la contumacia di non costituita entro i termini di legge né comparsa all'udienza di prima Controparte_3 comparizione;
ritenuta la causa di natura documentale;
concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.; all'udienza del 18.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
§ 2. Sulla pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Parte opposta eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario e all'evidenza di incompetenza del Tribunale in favore del giudice di pace. Ciò sulla base dell'assunto secondo cui, con l'opposizione, l'attrice ha inteso contestare la legittimità del titolo esecutivo sotteso al pignoramento, ossia delle cartelle di pagamento che, avendo ad oggetto tributi e/o sanzioni, appartengono alla giurisdizione tributaria ovvero alla competenza del giudice di pace.
L'eccezione è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
In primo luogo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla presente opposizione.
Come noto, “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque,
4 rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa
(con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria) (S.U. Cass.
7822/2020; S.U. Cass. 8465/2022).
In specie, l'attrice si oppone al pignoramento esattoriale notificatole da Controparte_1 in data 28.03.2023, per essere venuti meno i titoli esecutivi su cui esso si fonda, in quanto
[...] la cartella n. 04720210007344934000 è stata annullata con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NO n. 123/2023, depositata il 09/05/2023; la cartella n. 04720210007345035000 è stata annullata con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NO n. 122/2023, depositata il 09/05/2023; la cartella n. 04720210012615307000 è stata annullata con sentenza del Giudice di Pace di NO n. 190/2023, depositata in data 28.02.2023; la cartella n. 04720210023715055000 è stata annullata con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NO n. 127/2023, depositata il 09/05/2023; la cartella n. 04720220015668922000 è stata annullata con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NO n. 124/2023, depositata il 09/05/2023; la cartella n.
04720210023715156000 è stata pagata in data 26.09.2023 dalla debitrice opponente.
Si tratta di fatti (annullamento delle cartelle con sentenza ed estinzione del debito mediante adempimento) intervenuti in data successiva alla notifica delle cartelle medesime (di cui parte opponente non contesta la regolarità della notifica), sicché l'azione spiegata correttamente si incardina nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A., il giudice è stato investito non già di questioni attinenti al merito della pretesa impositiva tributaria, ma dell'accertamento del venir meno dei titoli posti alla base dell'azione esecutiva intrapresa per fatti successivi
5 alla notificazione delle cartelle di pagamento interessate (ossia le intervenute pronunce della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado e del Giudice di Pace di NO di annullamento di cinque cartelle di pagamento sottese al pignoramento, nonché l'adempimento da parte della debitrice alla pretesa oggetto di una delle cartelle sottese al pignoramento).
Quanto all'eccepito difetto di giurisdizione in favore del giudice di pace, la questione va più correttamente qualificata in termini di competenza. In ogni caso, l'eccezione è infondata, sussistendo la competenza dell'adito Tribunale in ordine all'opposizione all'esecuzione già iniziata contro un pignoramento esattoriale per complessivi € 268.664,97. Come già rilevato, a essere contestato non è il merito della pretesa creditoria fatta valere dal , bensì la circostanza che i titoli esecutivi posti alla base del pignoramento CP_6 esattoriale notificato in data 28.03.2023 siano medio tempore venuti meno (a ben vedere, in data successiva alla notifica del pignoramento medesimo, fatta eccezione per la sola cartella di pagamento annullata con sentenza del giudice di pace di NO del 28.02.2023). Sussiste pertanto la competenza dell'adito
Tribunale a conoscere della presente opposizione.
§ 3. Sulla preliminare eccezione di difetto di interesse ad agire nella fase di merito del giudizio oppositivo.
Parte convenuta, richiamando una recente giurisprudenza di merito, eccepisce altresì il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di parte attrice che, avendo ottenuto la declaratoria di improcedibilità dal giudice dell'esecuzione, non avrebbe dovuto proseguire con l'azione oppositiva introducendo la fase di merito.
L'eccezione è infondata.
Non si ritiene condivisibile la giurisprudenza citata da parte opposta secondo cui vi sarebbe carenza di interesse ad agire in capo all'opponente ogniqualvolta questi abbia ottenuto in fase cautelare (sommaria) un provvedimento di sospensione dell'esecuzione da parte del G.E.
In specie, pur avendo l'esecutato ottenuto all'esito della fase sommaria del giudizio oppositivo la dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva esattoriale n. 04784202300000632001, essendo venuti meno nel corso della procedura medesima tutti i titoli esecutivi azionati, egli conserva l'interesse a una pronuncia di merito definitiva sulla propria situazione giuridica concreta. Difatti, la mancata introduzione della fase di merito comporta quale effetto la sola estinzione della procedura esecutiva, dunque un effetto meramente processuale. È invece necessaria l'instaurazione del giudizio di merito laddove l'esecutato intenda ottenere l'accertamento definitivo della sua posizione, con la pronuncia di una sentenza che accerti che Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha titolo per procedere esecutivamente sulla base del pignoramento opposto, in quanto le cartelle ad esso sottese sono venute meno per il verificarsi di fatti estintivi successivi alla loro notifica
(e, in specie, per la maggior parte successivi anche alla notifica dello stesso pignoramento).
D'altronde, per consolidato orientamento, “l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo
6 sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice” (cfr. Cass. n.
13791/16; Cass. n. 16262/15; Cass. n. 13556/08; Cass. n. 17026/06; nel merito, cfr. Corte appello Bari, sez. lav., 28/03/2023, n. 622: “In un'azione di mero accertamento per soddisfare il requisito dell'interesse ad agire è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice. Invece
l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto”).
E in specie tale situazione di incertezza oggettiva ben può rilevarsi già solo se si consideri che, pur in presenza della sentenza del Giudice di Pace del 28.02.2023 che ha annullato la cartella di pagamento n.
04720210012615307000, il riscossore ha proceduto alla notifica in data 28.03.2023 di pignoramento esattoriale anche sulla base della predetta cartella. La circostanza rende evidente l'interesse dell'opponente a una pronuncia di merito, anche in considerazione del fatto che, oltre ai titoli esecutivi sottesi al pignoramento e annullati con sentenze del giudice ordinario o tributario, v'è altresì una cartella di pagamento il cui credito è estinto per adempimento del contribuente successivo al pignoramento stesso.
Sulla base di quanto precede, si ritiene pertanto sussistente l'interesse ad agire in capo all'opponente.
§ 4. Sul difetto dei titoli esecutivi sottesi al pignoramento.
Verificata la sussistenza dei presupposti processuali dell'azione, la presente opposizione è decisa sulla scorta del principio della ragione più liquida, in base al quale ragioni di economia e speditezza processuale consentono al giudicante di risolvere la causa delibando la questione di merito ritenuta assorbente rispetto alle altre e idonea a definire il processo.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
È dimostrata l'assenza di titoli esecutivi che sorreggano l'esecuzione esattoriale intrapresa dal
Riscossore ai danni della Società. Difatti, il pignoramento esattoriale opposto è stato notificato sulla base delle seguenti cartelle di pagamento:
1) 04720210007344934000, annullata dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
NO n. 123/2023, depositata il 09/05/2023 (cfr. all. 2 alla citazione – doc. 5);
2) 04720210007345035000, annullata dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
NO n. 122/2023, depositata il 09/05/2023 (cfr. all. 2 alla citazione – doc. 5);
3) 04720210012615307000, annullata dalla sentenza del Giudice di Pace di NO n. 190/2023, depositata il 28/02/2023 (cfr. all. 2 – fascicolo Trib. RM – doc. 2);
4) 04720210023715055000, annullata dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
NO n. 127/2023, depositata il 09/05/2023 (cfr. all. 2 alla citazione – doc. 5);
7 5) 04720210023715156000, per la quale è intervenuto il pagamento in data 26/09/2023 (cfr. all. 2 alla citazione – doc. modulo+avvenuto+pagamento+automobile+cartella+04720210023715156000);
6) 04720220015668922000, annullata dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
NO n. 124/2023, depositata il 09/05/2023 (cfr. all. 2 alla citazione – doc. 5).
È dunque pacifico che il pignoramento esattoriale notificato all'opponente e al terzo pignorato
[...] non sia sorretto da alcun titolo esecutivo, ciò che ha portato alla declaratoria di improcedibilità CP_7 dell'esecuzione già nella fase cautelare dell'opposizione.
V'è peraltro disputa tra le parti costituite circa la definitività dei titoli giudiziali che hanno annullato le cartelle di pagamento in discorso. Agenzia delle Entrate-Riscossione, infatti, sostiene che le sentenze non sarebbero ancora passate in giudicato, pendendo i termini per una loro impugnazione. Sotto tale profilo, si osserva in primo luogo che le pronunce della Corte di Giustizia Tributaria sono immediatamente esecutive, secondo il disposto dell'art. 67 bis del D.lgs. 546/92 ratione temporis applicabile. In secondo luogo e con riferimento a tutte le pronunce che hanno annullato le cartelle di pagamento (ivi compresa la sentenza del giudice di pace, di cui peraltro non risulta che sia stata sospesa l'efficacia esecutiva), benché in atti non vi sia prova del passaggio in giudicato delle stesse (l'opponente deposita le sole notifiche a mezzo pec dei provvedimenti della CGT n. 122, 123, 124 e 127/23 eseguite ai difensori della controparte), è altresì vero che il non ha fornito prova di essersi avvalso dei termini di impugnazione e di aver effettivamente CP_6 impugnato le predette sentenze. Si osserva peraltro che la convenuta non ha depositato atti difensivi ulteriori rispetto alla comparsa di costituzione e non ha quindi fornito sul punto elementi ulteriori di valutazione.
Quanto alla cartella di pagamento n. 04720210023715156000, l'opponente ha dedotto di aver pagato il credito da essa portato in data 26.09.2023, ed effettivamente della circostanza, confermata dalla stessa parte convenuta (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione), fornisce prova documentale (cfr. all. 2 alla citazione – doc. modulo+avvenuto+pagamento+automobile+cartella+04720210023715156000).
In definitiva, ciò che emerge dal fascicolo di causa è che tutti i titoli esecutivi su cui si fonda il pignoramento esattoriale opposto sono venuti meno per fatti successivi alla notifica delle cartelle di pagamento, in parte per intervenuto annullamento delle cartelle di pagamento ad opera di sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NO (depositate in data 09.05.2023, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento e del pignoramento esattoriale del 28.03.2023) ovvero del Giudice di Pace di NO (depositata in data 28.02.2023, successivamente alla notifica della cartella di pagamento ma prima della notifica del pignoramento esattoriale del 28.03.2023), in parte per adempimento della parte debitrice (cartella di pagamento n. 04720210023715156000 di € 22.838,20 pagata in data 26.09.2023, successivamente alla notifica del pignoramento). Pertanto nessun diritto ha l'agente della riscossione di agire esecutivamente sulla base delle cartelle azionate.
8 Ogni altra domanda e censura, essendo comunque tesa alla declaratoria di illegittimità/improcedibilità/inefficacia del pignoramento è assorbita.
§ 5. Sulla domanda di ripetizione dell'indebito.
Sulla domanda a carattere restitutorio avanzata dall'opponente, con la quale essa chiede la ripetizione a titolo di indebito ex art. 2033 c.c. delle somme quantificate in € 19.277,12, complessivamente sostenute per l'instaurazione dei giudizi oppositivi (con riferimento alle spese sostenute e alle spese legali afferenti alla fase cautelare instaurata presso il Tribunale di Roma, dichiaratosi incompetente;
nonché alla fase cautelare riassunta presso il Tribunale di NO, territorialmente competente;
fasi per le quali il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di compensare le spese) avverso il pignoramento esattoriale n.
04784202300000632/001, ritenuto illegittimo, si osserva quanto segue.
La domanda è inammissibile in quanto domanda nuova, spiegata per la prima volta dall'attrice con l'atto di citazione introduttivo della fase di merito del giudizio oppositivo (cfr. all. 2 alla citazione – cartella notifiche - ricorso in riassunzione notificato a mezzo pec). Il thema decindendum del giudizio oppositivo è infatti cristallizzato con il ricorso introduttivo della fase sommaria rispetto al quale nessuna domanda nuova può essere introdotta nella successiva fase a cognizione piena.
§ 6. Sulla regolamentazione delle spese di giudizio.
La regolamentazione delle spese di lite della fase di merito segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo, applicati i parametri di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 del D.M. 55/14, come modificato dal
D.M. 147/22, sui valori minimi previsti per lo scaglione di valore da € 260.000,01 a € 520.000,00, tenuto conto del valore del pignoramento opposto (€ 268.664,97) attesa la scarsa complessità della controversia. Le spese sono poste a carico di parte opposta Agenzia delle Entrate-Riscossione nella misura di 1/3 e sono compensate per la restante quota di 2/3, tenuto conto, da un lato, della sostanziale soccombenza di parte opposta nel giudizio oppositivo;
dall'altro, della circostanza che i titoli esecutivi sono venuti meno successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento esattoriale del 28.03.2023 (ad eccezione della sola cartella n. 04720210012615307000, annullata dalla sentenza del Giudice di Pace di NO n. 190/2023 depositata in data 28/02/2023), sicché l'iniziativa esecutiva intrapresa dal riscossore non è da intendersi come illegittima ab origine;
che l'opposta si è limitata a costituirsi in giudizio sostenendo, nel merito, la legittimità dell'iniziativa esecutiva intrapresa per essersi i fatti estintivi verificati in data successiva alla notifica del pignoramento;
che anche l'opponente è risultato parzialmente soccombente in ordine alla domanda di ripetizione dell'indebito.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado iscritta al n. 3059 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa da in persona Parte_2 del l.r.p.t., nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE S.P.A., in persona del
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio e procuratore p.t. dott. , e CP_2 [...] in persona del l.r.p.t., e avente ad oggetto opposizione all'esecuzione Controparte_3 ex art. 615 c. 2 c.p.c., quanto alle domande e ai motivi formulate ai nn. 1-2-3-4 delle conclusioni di cui all'atto di citazione, e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c., quanto alle domande e ai motivi formulate ai nn. 5-6-7 delle conclusioni di cui all'atto di citazione, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara improcedibile il pignoramento esattoriale n.
04784202300000632/001 notificato in data 28.03.2023 da Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A. a e al terzo pignorato Parte_2 Controparte_3
- dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito spiegata da parte opponente;
- condanna parte opposta a rifondere alla parte opponente le spese di giudizio che, previa compensazione in misura di 2/3, liquida per i restanti 1/3 nella già ridotta misura di € 88,00 per esborsi ed € 3.743,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per Legge, se dovuta, con clausola di distrazione in favore dell'Avv.to Claudio Albanese dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in NO il 06/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Nicola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Simona Di Nicola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 3059 del Ruolo Generale Affari Conteziosi Civili dell'anno 2023, promossa da:
L' in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Albanese ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale i via Pietro Belon n. 129, giusta procura allegata Pt_1 all'atto di citazione;
- parte attrice/opponente -
Contro in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_1
Giudizio Lazio e procuratore p.t. dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Mariottino ed CP_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli, Viale Gramsci n. 16, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- parte convenuta/opposta -
in persona del l.r.p.t., con sede legale e direzione generale in Controparte_3
Viale Altiero Spinelli n. 30; Pt_1
-parte convenuta/opposta contumace-
OGGETTO: opposizione a pignoramento esattoriale – opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. – opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto).
1 FATTO E DIRITTO
§ 1. Svolgimento del processo. Domande ed eccezioni.
La società L' ha opposto il pignoramento esattoriale n. Parte_1
04784202300000632/001 notificato ai sensi dell'art 72-bis del DPR n. 602/1973 da Agenzia delle
Entrate-Riscossione S.p.A. alla debitrice e al terzo pignorato in data Controparte_3
28.03.2023, per l'importo complessivo di € 268.664,97, sulla base delle cartelle esattoriali nn.
04720210007344934000; 04720210007345035000; 04720210012615307000;
04720210023715055000; 04720210023715156000; 04720220015668922000. Ha dedotto di aver introdotto la fase cautelare del giudizio oppositivo presso il Tribunale di Roma, insistendo per la sospensione dell'esecuzione in quanto fondata su titoli oggetto di discarico da parte dell'ente impositore ovvero giudizialmente annullati;
che infatti, nelle more del giudizio cautelare, le cartelle nn.
04720210007345035000, 04720210007344934000, 04720220015668922000,
04720210023715055000, sottese al pignoramento opposto, sono state annullate con quattro sentenze della
Commissione Tributaria di NO (più precisamente, si tratta delle sent. nn. 122/2023, 123/2023,
124/2023 e 127/2023, depositate il 09.05.2023, rese rispettivamente nei procedimenti aventi RG
557/2022, RG 558/2022, RG 559/2022, RG 611/2022); che il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di NO, assegnando alle parti termine fino al 30.09.2023 per la riassunzione;
che il giudizio è stato riassunto nei termini concessi innanzi al Tribunale di NO;
che il procedimento è stato iscritto al n. 862/2023 r.g.e. e assegnato al Giudice dell'Esecuzione dott. Staccone, innanzi al quale la società istante ha rilevato: la competenza del G.E. adito a decidere sulla controversia posta alla sua cognizione;
la violazione del dell'art. 17 bis d. lgs. 31.12.1992 n. 546, con conseguente nullità del pignoramento per mancato rispetto del periodo di sospensione legale della riscossione;
la nullità del pignoramento in violazione della legge di bilancio 2023; la nullità dell'atto esecutivo per mancata indicazione dettagliata del credito, in palese violazione del diritto di difesa;
il vizio dell'atto di pignoramento per omessa prova della notifica al terzo. Il G.E., con provvedimento del 26.10.2023 ha revocato il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva esattoriale emesso inaudita altera parte e dichiarato improcedibile la procedura esecutiva esattoriale n. 04784202300000632001, essendo medio tempore venuti meno tutti i titoli esecutivi azionati;
ha infine compensato le spese della fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione, assegnando alla parte interessata termine perentorio al 31.12.2023 per l'introduzione del giudizio di merito.
Ottemperando ai termini impartiti, parte opponente ha reiterato nella presente fase di merito l'argomento relativo all'improcedibilità della procedura esecutiva esattoriale n. 04784202300000632001 poiché fondata su titoli esecutivi venuti meno in parte perché annullati da sentenze della CGT di NO e del Giudice di
Pace di NO, in parte perché oggetto di pagamento da parte della società contribuente;
la violazione dell'art. 17 bis D.lgs. n. 546/1992 e la conseguente nullità del pignoramento fondato sulle cartelle di
2 pagamento impugnate davanti alla Corte di Giustizia Tributaria per sospensione legale della riscossione;
la nullità del pignoramento in violazione della Legge di Bilancio 2023, poiché notificato in pendenza dei termini per aderire alla rottamazione;
l'omessa notifica del pignoramento al terzo pignorato Controparte_3
l'inefficacia del pignoramento ex art. 72 D.P.R. 602/73 decorsi 60 giorni in assenza di
[...] pagamento del terzo ovvero del pignoramento presso terzi in assenza di dichiarazione del terzo ex art. 547
c.p.c.; la sussistenza di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. in capo ad . Ha chiesto pertanto di CP_4 accertare e dichiarare la nullità o improcedibilità del pignoramento dei crediti presso terzi (codice identificativo del fascicolo: 047/2023/000000684; codice identificativo della procedura esecutiva:
04784202300000632001) per inesigibilità delle somme reclamate in quanto: a) le cartelle di pagamento nn.
04720210007345035000, 04720210007344934000, 04720220015668922000,
04720210023715055000 sono state annullate dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
NO rispettivamente con le sentenze n. 122/2023, n. 123/2023, n. 124/2023, n. 127/2023, depositate il 09/05/2023 mai appellate;
b) la cartella n. 04720210012615307000 è stata annullata dal
Giudice di Pace di NO con la sentenza n. 190/2023, emessa il 28/02/2023, notificata al
Concessionario e passata in giudicato;
c) la cartella di pagamento n. 04720210023715156000 è stata pagata dalla società ricorrente in data 26/09/2023; d) di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o improcedibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi impugnato per inesigibilità della cartella sottesa n. 04720210023715055 000, discaricata dall'Ente Impositore
[...] due anni prima della notifica della partita esattoriale;
e) di accertare e dichiarare l'illegittimità CP_5
e/o improcedibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità del pignoramento presso terzi per violazione dell'art. 17 bis d. lgs. 31.12.1992 n. 546 – sospensione legale della riscossione;
f) di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o improcedibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità del pignoramento presso terzi per violazione dei commi 231-252, dell'art. 1 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023; g) di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o improcedibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi per omessa notifica del pignoramento al terzo pignorato in violazione dell'art. 492 c.p.c.; h) di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o improcedibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento impugnato per violazione degli artt. 546 e 547 c.p.c. (mancata dichiarazione del terzo pignorato); i) di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o improcedibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento opposto per decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica in assenza della dichiarazione del terzo pignorato in violazione dell'art. ex art. 72 bis d.lgs. 546/92 e per mancata dichiarazione di identificazione del credito;
j) di condannare ex Controparte_1 art. 2033 c.c. alla restituzione della somma di € 19.277,12, sostenuta da per il Parte_2 pagamento delle spese sostenute e legali del giudizio cautelare a favore dell'Avv. Claudio Albanese, atteso che il
3 Concessionario ha illegittimamente emesso e notificato un atto di pignoramento presso terzi fondati su titoli inesigibili;
con vittoria di spese del giudizio a distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Costituitasi in giudizio, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE S.p.A. ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario e del giudice di pace nonchè il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'opponente che, avendo ottenuto il provvedimento di sospensione dal giudice dell'esecuzione, non avrebbe dovuto proseguire l'azione introducendo la fase di merito. Ha dedotto che le sentenze richiamate dall'opponente non sono passate in giudicato, essendo ancora decorrenti i termini per le loro impugnazioni;
che, al tempo della notifica del pignoramento, i titoli erano validi ed efficaci;
che l'iniziativa esecutiva è legittima, perché oltre che sulle cartelle annullate con le sentenze richiamate, il pignoramento si basa anche sulla cartella n. 04720210023715156000 di € 22.838,20, per cui è intervenuto il pagamento da parte dell'attrice successivamente al pignoramento. Ha eccepito infine l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito in quanto formulata per la prima volta nella presente fase di merito, e comunque ne ha dedotto l'infondatezza, reputando l'iniziativa esecutiva come legittimamente intrapresa. Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, di dichiarare inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire della società attrice;
sempre in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario e del Giudice di Pace;
nel merito, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il terzo pignorato pur ritualmente citato in giudizio, Controparte_3 non si è costituito né è comparso in giudizio.
Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c.; assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., di cui la sola parte opponente si è avvalsa;
dichiarata la contumacia di non costituita entro i termini di legge né comparsa all'udienza di prima Controparte_3 comparizione;
ritenuta la causa di natura documentale;
concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.; all'udienza del 18.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
§ 2. Sulla pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Parte opposta eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario e all'evidenza di incompetenza del Tribunale in favore del giudice di pace. Ciò sulla base dell'assunto secondo cui, con l'opposizione, l'attrice ha inteso contestare la legittimità del titolo esecutivo sotteso al pignoramento, ossia delle cartelle di pagamento che, avendo ad oggetto tributi e/o sanzioni, appartengono alla giurisdizione tributaria ovvero alla competenza del giudice di pace.
L'eccezione è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
In primo luogo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla presente opposizione.
Come noto, “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque,
4 rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa
(con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria) (S.U. Cass.
7822/2020; S.U. Cass. 8465/2022).
In specie, l'attrice si oppone al pignoramento esattoriale notificatole da Controparte_1 in data 28.03.2023, per essere venuti meno i titoli esecutivi su cui esso si fonda, in quanto
[...] la cartella n. 04720210007344934000 è stata annullata con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NO n. 123/2023, depositata il 09/05/2023; la cartella n. 04720210007345035000 è stata annullata con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NO n. 122/2023, depositata il 09/05/2023; la cartella n. 04720210012615307000 è stata annullata con sentenza del Giudice di Pace di NO n. 190/2023, depositata in data 28.02.2023; la cartella n. 04720210023715055000 è stata annullata con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NO n. 127/2023, depositata il 09/05/2023; la cartella n. 04720220015668922000 è stata annullata con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NO n. 124/2023, depositata il 09/05/2023; la cartella n.
04720210023715156000 è stata pagata in data 26.09.2023 dalla debitrice opponente.
Si tratta di fatti (annullamento delle cartelle con sentenza ed estinzione del debito mediante adempimento) intervenuti in data successiva alla notifica delle cartelle medesime (di cui parte opponente non contesta la regolarità della notifica), sicché l'azione spiegata correttamente si incardina nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A., il giudice è stato investito non già di questioni attinenti al merito della pretesa impositiva tributaria, ma dell'accertamento del venir meno dei titoli posti alla base dell'azione esecutiva intrapresa per fatti successivi
5 alla notificazione delle cartelle di pagamento interessate (ossia le intervenute pronunce della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado e del Giudice di Pace di NO di annullamento di cinque cartelle di pagamento sottese al pignoramento, nonché l'adempimento da parte della debitrice alla pretesa oggetto di una delle cartelle sottese al pignoramento).
Quanto all'eccepito difetto di giurisdizione in favore del giudice di pace, la questione va più correttamente qualificata in termini di competenza. In ogni caso, l'eccezione è infondata, sussistendo la competenza dell'adito Tribunale in ordine all'opposizione all'esecuzione già iniziata contro un pignoramento esattoriale per complessivi € 268.664,97. Come già rilevato, a essere contestato non è il merito della pretesa creditoria fatta valere dal , bensì la circostanza che i titoli esecutivi posti alla base del pignoramento CP_6 esattoriale notificato in data 28.03.2023 siano medio tempore venuti meno (a ben vedere, in data successiva alla notifica del pignoramento medesimo, fatta eccezione per la sola cartella di pagamento annullata con sentenza del giudice di pace di NO del 28.02.2023). Sussiste pertanto la competenza dell'adito
Tribunale a conoscere della presente opposizione.
§ 3. Sulla preliminare eccezione di difetto di interesse ad agire nella fase di merito del giudizio oppositivo.
Parte convenuta, richiamando una recente giurisprudenza di merito, eccepisce altresì il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di parte attrice che, avendo ottenuto la declaratoria di improcedibilità dal giudice dell'esecuzione, non avrebbe dovuto proseguire con l'azione oppositiva introducendo la fase di merito.
L'eccezione è infondata.
Non si ritiene condivisibile la giurisprudenza citata da parte opposta secondo cui vi sarebbe carenza di interesse ad agire in capo all'opponente ogniqualvolta questi abbia ottenuto in fase cautelare (sommaria) un provvedimento di sospensione dell'esecuzione da parte del G.E.
In specie, pur avendo l'esecutato ottenuto all'esito della fase sommaria del giudizio oppositivo la dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva esattoriale n. 04784202300000632001, essendo venuti meno nel corso della procedura medesima tutti i titoli esecutivi azionati, egli conserva l'interesse a una pronuncia di merito definitiva sulla propria situazione giuridica concreta. Difatti, la mancata introduzione della fase di merito comporta quale effetto la sola estinzione della procedura esecutiva, dunque un effetto meramente processuale. È invece necessaria l'instaurazione del giudizio di merito laddove l'esecutato intenda ottenere l'accertamento definitivo della sua posizione, con la pronuncia di una sentenza che accerti che Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha titolo per procedere esecutivamente sulla base del pignoramento opposto, in quanto le cartelle ad esso sottese sono venute meno per il verificarsi di fatti estintivi successivi alla loro notifica
(e, in specie, per la maggior parte successivi anche alla notifica dello stesso pignoramento).
D'altronde, per consolidato orientamento, “l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo
6 sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice” (cfr. Cass. n.
13791/16; Cass. n. 16262/15; Cass. n. 13556/08; Cass. n. 17026/06; nel merito, cfr. Corte appello Bari, sez. lav., 28/03/2023, n. 622: “In un'azione di mero accertamento per soddisfare il requisito dell'interesse ad agire è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice. Invece
l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto”).
E in specie tale situazione di incertezza oggettiva ben può rilevarsi già solo se si consideri che, pur in presenza della sentenza del Giudice di Pace del 28.02.2023 che ha annullato la cartella di pagamento n.
04720210012615307000, il riscossore ha proceduto alla notifica in data 28.03.2023 di pignoramento esattoriale anche sulla base della predetta cartella. La circostanza rende evidente l'interesse dell'opponente a una pronuncia di merito, anche in considerazione del fatto che, oltre ai titoli esecutivi sottesi al pignoramento e annullati con sentenze del giudice ordinario o tributario, v'è altresì una cartella di pagamento il cui credito è estinto per adempimento del contribuente successivo al pignoramento stesso.
Sulla base di quanto precede, si ritiene pertanto sussistente l'interesse ad agire in capo all'opponente.
§ 4. Sul difetto dei titoli esecutivi sottesi al pignoramento.
Verificata la sussistenza dei presupposti processuali dell'azione, la presente opposizione è decisa sulla scorta del principio della ragione più liquida, in base al quale ragioni di economia e speditezza processuale consentono al giudicante di risolvere la causa delibando la questione di merito ritenuta assorbente rispetto alle altre e idonea a definire il processo.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
È dimostrata l'assenza di titoli esecutivi che sorreggano l'esecuzione esattoriale intrapresa dal
Riscossore ai danni della Società. Difatti, il pignoramento esattoriale opposto è stato notificato sulla base delle seguenti cartelle di pagamento:
1) 04720210007344934000, annullata dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
NO n. 123/2023, depositata il 09/05/2023 (cfr. all. 2 alla citazione – doc. 5);
2) 04720210007345035000, annullata dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
NO n. 122/2023, depositata il 09/05/2023 (cfr. all. 2 alla citazione – doc. 5);
3) 04720210012615307000, annullata dalla sentenza del Giudice di Pace di NO n. 190/2023, depositata il 28/02/2023 (cfr. all. 2 – fascicolo Trib. RM – doc. 2);
4) 04720210023715055000, annullata dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
NO n. 127/2023, depositata il 09/05/2023 (cfr. all. 2 alla citazione – doc. 5);
7 5) 04720210023715156000, per la quale è intervenuto il pagamento in data 26/09/2023 (cfr. all. 2 alla citazione – doc. modulo+avvenuto+pagamento+automobile+cartella+04720210023715156000);
6) 04720220015668922000, annullata dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
NO n. 124/2023, depositata il 09/05/2023 (cfr. all. 2 alla citazione – doc. 5).
È dunque pacifico che il pignoramento esattoriale notificato all'opponente e al terzo pignorato
[...] non sia sorretto da alcun titolo esecutivo, ciò che ha portato alla declaratoria di improcedibilità CP_7 dell'esecuzione già nella fase cautelare dell'opposizione.
V'è peraltro disputa tra le parti costituite circa la definitività dei titoli giudiziali che hanno annullato le cartelle di pagamento in discorso. Agenzia delle Entrate-Riscossione, infatti, sostiene che le sentenze non sarebbero ancora passate in giudicato, pendendo i termini per una loro impugnazione. Sotto tale profilo, si osserva in primo luogo che le pronunce della Corte di Giustizia Tributaria sono immediatamente esecutive, secondo il disposto dell'art. 67 bis del D.lgs. 546/92 ratione temporis applicabile. In secondo luogo e con riferimento a tutte le pronunce che hanno annullato le cartelle di pagamento (ivi compresa la sentenza del giudice di pace, di cui peraltro non risulta che sia stata sospesa l'efficacia esecutiva), benché in atti non vi sia prova del passaggio in giudicato delle stesse (l'opponente deposita le sole notifiche a mezzo pec dei provvedimenti della CGT n. 122, 123, 124 e 127/23 eseguite ai difensori della controparte), è altresì vero che il non ha fornito prova di essersi avvalso dei termini di impugnazione e di aver effettivamente CP_6 impugnato le predette sentenze. Si osserva peraltro che la convenuta non ha depositato atti difensivi ulteriori rispetto alla comparsa di costituzione e non ha quindi fornito sul punto elementi ulteriori di valutazione.
Quanto alla cartella di pagamento n. 04720210023715156000, l'opponente ha dedotto di aver pagato il credito da essa portato in data 26.09.2023, ed effettivamente della circostanza, confermata dalla stessa parte convenuta (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione), fornisce prova documentale (cfr. all. 2 alla citazione – doc. modulo+avvenuto+pagamento+automobile+cartella+04720210023715156000).
In definitiva, ciò che emerge dal fascicolo di causa è che tutti i titoli esecutivi su cui si fonda il pignoramento esattoriale opposto sono venuti meno per fatti successivi alla notifica delle cartelle di pagamento, in parte per intervenuto annullamento delle cartelle di pagamento ad opera di sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NO (depositate in data 09.05.2023, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento e del pignoramento esattoriale del 28.03.2023) ovvero del Giudice di Pace di NO (depositata in data 28.02.2023, successivamente alla notifica della cartella di pagamento ma prima della notifica del pignoramento esattoriale del 28.03.2023), in parte per adempimento della parte debitrice (cartella di pagamento n. 04720210023715156000 di € 22.838,20 pagata in data 26.09.2023, successivamente alla notifica del pignoramento). Pertanto nessun diritto ha l'agente della riscossione di agire esecutivamente sulla base delle cartelle azionate.
8 Ogni altra domanda e censura, essendo comunque tesa alla declaratoria di illegittimità/improcedibilità/inefficacia del pignoramento è assorbita.
§ 5. Sulla domanda di ripetizione dell'indebito.
Sulla domanda a carattere restitutorio avanzata dall'opponente, con la quale essa chiede la ripetizione a titolo di indebito ex art. 2033 c.c. delle somme quantificate in € 19.277,12, complessivamente sostenute per l'instaurazione dei giudizi oppositivi (con riferimento alle spese sostenute e alle spese legali afferenti alla fase cautelare instaurata presso il Tribunale di Roma, dichiaratosi incompetente;
nonché alla fase cautelare riassunta presso il Tribunale di NO, territorialmente competente;
fasi per le quali il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di compensare le spese) avverso il pignoramento esattoriale n.
04784202300000632/001, ritenuto illegittimo, si osserva quanto segue.
La domanda è inammissibile in quanto domanda nuova, spiegata per la prima volta dall'attrice con l'atto di citazione introduttivo della fase di merito del giudizio oppositivo (cfr. all. 2 alla citazione – cartella notifiche - ricorso in riassunzione notificato a mezzo pec). Il thema decindendum del giudizio oppositivo è infatti cristallizzato con il ricorso introduttivo della fase sommaria rispetto al quale nessuna domanda nuova può essere introdotta nella successiva fase a cognizione piena.
§ 6. Sulla regolamentazione delle spese di giudizio.
La regolamentazione delle spese di lite della fase di merito segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo, applicati i parametri di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 del D.M. 55/14, come modificato dal
D.M. 147/22, sui valori minimi previsti per lo scaglione di valore da € 260.000,01 a € 520.000,00, tenuto conto del valore del pignoramento opposto (€ 268.664,97) attesa la scarsa complessità della controversia. Le spese sono poste a carico di parte opposta Agenzia delle Entrate-Riscossione nella misura di 1/3 e sono compensate per la restante quota di 2/3, tenuto conto, da un lato, della sostanziale soccombenza di parte opposta nel giudizio oppositivo;
dall'altro, della circostanza che i titoli esecutivi sono venuti meno successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento esattoriale del 28.03.2023 (ad eccezione della sola cartella n. 04720210012615307000, annullata dalla sentenza del Giudice di Pace di NO n. 190/2023 depositata in data 28/02/2023), sicché l'iniziativa esecutiva intrapresa dal riscossore non è da intendersi come illegittima ab origine;
che l'opposta si è limitata a costituirsi in giudizio sostenendo, nel merito, la legittimità dell'iniziativa esecutiva intrapresa per essersi i fatti estintivi verificati in data successiva alla notifica del pignoramento;
che anche l'opponente è risultato parzialmente soccombente in ordine alla domanda di ripetizione dell'indebito.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado iscritta al n. 3059 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa da in persona Parte_2 del l.r.p.t., nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE S.P.A., in persona del
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio e procuratore p.t. dott. , e CP_2 [...] in persona del l.r.p.t., e avente ad oggetto opposizione all'esecuzione Controparte_3 ex art. 615 c. 2 c.p.c., quanto alle domande e ai motivi formulate ai nn. 1-2-3-4 delle conclusioni di cui all'atto di citazione, e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c., quanto alle domande e ai motivi formulate ai nn. 5-6-7 delle conclusioni di cui all'atto di citazione, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara improcedibile il pignoramento esattoriale n.
04784202300000632/001 notificato in data 28.03.2023 da Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A. a e al terzo pignorato Parte_2 Controparte_3
- dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito spiegata da parte opponente;
- condanna parte opposta a rifondere alla parte opponente le spese di giudizio che, previa compensazione in misura di 2/3, liquida per i restanti 1/3 nella già ridotta misura di € 88,00 per esborsi ed € 3.743,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per Legge, se dovuta, con clausola di distrazione in favore dell'Avv.to Claudio Albanese dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in NO il 06/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Nicola
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