CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 343 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle Parte_1 liti in atti dall'Avv. Agostino Cianciulli del Foro di Ancona
Appellante
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Paolo Controparte_1
Campanati del Foro di Ancona
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 ottobre 2024 ha proposto appello nei confronti Parte_1 di ed avverso la sentenza del 24 aprile 2024 con cui il Tribunale di Ancona, in Controparte_1 funzione di giudice del lavoro, aveva annullato il licenziamento commitato da essa Società al predetto dipendente, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro, quindi l'aveva condannata al pagamento in favore del medesimo dell'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed oltre accessori di legge e spese di lite. Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale in primo luogo nel ritenere che la pec inoltrata il 28 agosto 2023 dal difensore del lavoratore fosse idonea ad impedire la decadenza dall'impugnativa del licenziamento, ad onta del fatto che il documento digitale ad essa allegato, come scansione cartacea di una lettera, non era stato sottoscritto, dunque era privo di efficacia probatoria;
nel merito, ha censurato l'omesso ed in ogni caso errato esame della documentazione acquisista agli atti (docc. 9, 10, 11, 12, 20 e 21) da cui emergeva incontrovertibilmente che non aveva ceduto alcun ramo d'azienda Parte_1
(relativo alla stazione di servizio sub iudice sita in Fabriano) ma aveva chiuso detta stazione a seguito delle vicende giudiziarie intercorse con SACAT S.r.l., affittuaria del terreno di proprietà del
Comune di Fabriano su cui era stato istallato l'impianto carburanti, la quale in data 8 aprile 2022 aveva comunicato l'intenzione di non rinnovare il contratto di sublocazione del terreno ed aveva notificato l'intimazione di liberare l'immobile e di seguito (4 agosto 2023) lo sfratto per finita locazione, così da pervenire in data 12 settembre 2023 alla riconsegna del terreno in questione, in forza di ordinanza ex art. 474 c.p.c., senza che in tale vicenda potessero ravvisarsi gli estremi del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c; ha dedotto che l'obbligo di repêchage non era stato violato per effetto delle assunzioni con contratti a tempo determinato avvenute poco prima del licenziamento;
che l'affitto a di quattro rami di azienda, a far data dall'1 settembre Controparte_2
2023, con conseguente cessione di ventuno contratti di lavoro (pari al numero degli occupati nelle corrispondenti stazioni di servizio) rivelava l'impossibilità di ricollocare i dipendenti addetti alla stazione di Fabriano, non essendo state effettuate dopo il licenziamento altre assunzioni a tempo indeterminato presso le altre stazioni, al completo di personale. Infine, l'appellante ha criticato la scelta del Tribunale di non integrare ex art.213 c.p.c. la richiesta di informazioni agli Enti previdenziali onde chiarire se vi fossero state eventuali offerte di lavoro rifiutate dal ricorrente, anche ai fini della detrazione dell'aliunde perceptum e/o percipiendum. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettarsi la domanda attorea con vittoria di spese di lite o, in subordine, dichiararsi comunque risolto il rapporto di lavoro tra le parti e ridursi l'indennità risarcitoria al minimo di legge, tenendo conto dell'aliunde perceptum e/o percipiendum, anche in considerazione della condotta tenuta dal lavoratore in epoca successiva al licenziamento e delle potenzialità del medesimo di trovare una nuova occupazione.
Allo scadere dei termini assegnati alle parti per il deposito di note illustrative ai sensi dell'art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, il Collegio non ritiene di discostarsi dalla valutazione del Tribunale inerente all'idoneità della pec, inoltrata il 28 agosto 2023 dal difensore dell'originario ricorrente, ad impedire la decadenza dall'impugnativa del licenziamento ex art. 6 della legge n. 604/1966.
In proposito, giova richiamare il chiaro orientamento ratificato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 18529 dell'8 luglio 2024, in seno alla cui motivazione si evidenzia che è ben possibile impugnare un licenziamento tramite una PEC, anche nell'ipotesi in cui l'atto spedito sia in formato word, la questione della cui modificabilità “….è in ogni caso priva di rilevanza nel caso che si tratta, posto che nella causa, come già detto, non è stata mai contestata l'autenticità del documento pervenuto tramite PEC, né il suo contenuto o la sua corrispondenza all'originale spedito dall'avvocato ma solo l'astratta e formale conformità del documento al modello legale descritto dal d.lgs. 82/2015….”. La Suprema Corte ha pure riconosciuto che in materia di licenziamento sia idonea ad integrare l'atto scritto la semplice mail non sottoscritta;
a tal fine la citata pronuncia richiama altra sentenza n. 29753/2017 in cui “…. questa Corte ha già chiarito, con principio relativo all'interpretazione dell'articolo 2 della legge 604/1996 ma estensibile alle clausole contrattuali di analogo tenore, che il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità (in termini: Cassazione civile, sez. lav., 05/11/2007, n. 23061)”. 12.- Inoltre, quanto alla mancanza della sottoscrizione, può essere richiamato il costante insegnamento giurisprudenziale (pure applicato in materia di licenziamento da Cass. 12106 del 16/05/2017)
“secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura, priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga - appunto - ad opera della parte stessa (cfr., ex aliis, Cass. n. 13548/06; Cass. n. 3810/04; Cass. n.
2826/2000)”. Alla luce di tali risalenti principi, la Suprema Corte ribadisce che non possa sensatamente contestarsi l'idoneità della PEC (Posta Elettronica Certificata) di un avvocato ad impugnare un licenziamento mediante invio di un documento informatico in formato word, poiché in tal caso assume rilevanza che la PEC contenente detto file - pacificamente recante la contestazione del licenziamento per giusta causa - sia stata spedita dal legale del lavoratore e formulata negli univoci termini di una impugnazione del licenziamento allegato alla medesima
PEC.
Tanto chiarito, occorre in questa sede stabilire l'effettiva natura del negozio in forza del quale
è rientrato nella disponibilità della SACAT S.r.l il terreno di proprietà del Comune di Fabriano, su cui era stato istallato l'impianto carburanti presso il quale prestava servizio l'originario ricorrente.
Sul punto, il teste - la cui attendibilità non è inficiata da interesse di fatto Testimone_1 ad un certo esito della lite, trattandosi dell'unico, fra i tre dipendenti addetti alla stazione di servizio in Fabriano, passato alle dipendenze della ditta AC - ha riferito: “ La ha cessato Parte_1
l'attività il 30.09.2023; fino a quel giorno eravamo colleghi. La ha cessato l'attività, Parte_1 poiché l'impianto è stato ripreso dal proprietario. Dal 01 ottobre ha riaperto la ditta AC.
Io lavoravo per AC. L'attività con si era interrotta per un breve periodo, indicativamente per 30/40 Parte_1 giorni, nell'anno 2022. Questa interruzione è stata fatta all'incirca un anno prima della cessazione dell'attività.
Fino al 30 settembre abbiamo lavorato sempre io, il sig. e un altro lavoratore, il CP_3 sig. Persona_1
Io e il sig. ci intervallavamo e venivamo aiutati da un altro nostro collega, il sig. CP_1
Per_1
Non c'è stato alcun periodo in cui abbiamo smesso di lavorare.
Quando ho continuato a lavorare con AC non c'è stato nessun cambiamento. Ho proseguito a fare le stesse cose di prima….”
D'altro canto, il teste - attinto dal sospetto di inattendibilità, a causa della Persona_1 veste di parte in altro giudizio di identico oggetto - si è limitato a confermare la circostanza di avere “….continuato a lavorare fino all'ultimo giorno…” ed ha aggiunto: “….Per quello che ho potuto constatare, vivendo io a pochi metri dalla stazione di servizio, la società nuova, AC, ha iniziato a lavorare con gli erogatori scaduti e qualche tempo dopo ha dovuto sospendere l'attività per aggiornare gli impianti, in seguito ad un controllo della guardia di finanza…”
Emerge, dunque, attraverso le surriferite deposizioni testimoniali, che non vi è stata soluzione di continuità tra la cessazione dell'attività di distribuzione del carburante esercitata dalla Società appellante e l'inizio della medesima attività da parte della AC;
che quest'ultima ha proseguito l'attività in questione senza necessità di adattare la propria struttura ed organizzazione imprenditoriale al complesso aziendale ceduto, rappresentato dall'impianto di distribuzione insistente sul terreno oggetto di formale riconsegna alla proprietaria, e senza che l'unico dipendente transitato dall'una all'altra gestione abbia registrato alcun cambiamento.
La sentenza impugnata trova, dunque, adeguato conforto nel predetto accertamento di fatto, poiché del tutto condivisibilmente il Tribunale ha ricondotto alla cessione delle attrezzature e dell'impianto, insistenti sul terreno oggetto di restituzione, la sostanza di una vera e propria cessione di ramo aziendale, ossia il trasferimento di un complesso unitario di strumenti e di risorse umane che non ha perso né modificato i suoi connotati strutturali e funzionali, dunque ha mantenuto inalterata la propria fisionomia di impresa all'esito della cessione, senza che il subentrante vi abbia introdotto elementi innovativi dal punto di vista organizzativo e produttivo, così da integrare la fattispecie del “…mero mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata….preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato…” secondo il dettato dell'art. 2112, quinto comma, c.c. In proposito, giova richiamare il principio ormai consolidato presso i giudici di legittimità, secondo cui Ai fini del trasferimento del ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione
l'autonomia funzionale del ramo ceduto, che va inteso, in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, quale capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione….(Cass.,Sez. Lav., Sentenza n. 18947 del 10/07/2025).
Tanto chiarito, il licenziamento intimato all'originario ricorrente sembra trovare giustificazione nel solo trasferimento del ramo d'azienda, posto che gli esiti della prova testimoniale non hanno offerto sufficienti elementi per affermare l'esistenza di un'autonoma ragione elevabile a giustificato motivo oggettivo di recesso in epoca anteriore al trasferimento stesso, tenuto conto che aveva come sedi Recanati, Treia, Castelfidardo, Civitanova Marche, Fabriano e CP_4
VE (cfr. dich. teste ) e che vi era un'unica gestione amministrativa delle varie Testimone_2 stazioni di servizio, nonché dei dipendenti in forze presso ognuna di esse (cfr. dich. teste Tes_3
, così che la Società odierna appellante avrbebe dovuto offrire ben altri e più pregnanti
[...] elementi onde superare la presunzione che la cessione del distributore di benzina in Fabriano abbia rappresentato ex se motivo di licenziamento, quindi dimostrare l'impossibilità vera e propria di un utile impiego del lavoratore presso una delle restanti sedi ancora attive alla data della comunicazione di recesso.
In definitiva, a fondamento della declaratoria di illegittimità dell'impugnato recesso vi è il rischio della mancata prova, a carico della datrice di lavoro, circa l'effettiva ricorrenza, all'epoca della comunicazione, di un giustificato motivo oggettivo operante in via autonoma rispetto alla vicenda traslativa, in relazione alla concreta organizzazione e distribuzione delle risorse umane, presso ognuna delle stazioni di servizio costituenti parti integranti l'unica azienda;
ciò in quanto l'art. 2112 c.c. non pone un generale divieto di recesso datoriale ma si limita ad escludere che la vicenda traslativa possa di per sé giustificarlo (sul punto Cass.n.3186/2019).
In tal senso, non è sufficiente la documentazione acquisita agli atti, poiché i contenuti del
LUL non rivelano nulla in ordine alle reali dimensioni delle singole unità produttive, e soprattutto in ordine al concreto ed effettivo sistema di turnazione e di avvicendamento degli addetti ai distributori di carburante dislocati presso i diversi territori;
altrettanto insufficienti a soddifare siffatta esigenza probatoria appiono sul punto le generiche dichiarazioni dei testi. Residua, dunque, il dubbio oggettivo - a scapito della parte onerata di rimuoverlo - che il licenziamento impugnato abbia fondamento nella finalità di agevolare il trasferimento del ramo aziendale.
Infine, con riferimento all'istanza di integrazione delle informazioni fornite dagli Enti previdenziali circa la determinazione dell'aliunde percipiendum, ritiene il Collegio che la stessa, formulata in termini alquanto generici e dubitativi, appare puramente esplorativa, laddove sarebbe stato onere della parte datoriale – rimasto anch'esso del tutto non assolto – dimostrare in maniera concreta e specifica in quali occasioni il lavoratore si sarebbe rifiutato di aderire a determinate e serie proposte lavorative, integrando in tal modo quel contegno negligente ed inerte, tale da giustificare la riduzione del quantum liquidato da Tribunale a titolo risarcitorio.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza di prio grado può essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la appellante al pagamento delle spese del grado, liquidandole in favore di in Pt_2 Controparte_1 euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 13 novembre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 343 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle Parte_1 liti in atti dall'Avv. Agostino Cianciulli del Foro di Ancona
Appellante
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Paolo Controparte_1
Campanati del Foro di Ancona
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 ottobre 2024 ha proposto appello nei confronti Parte_1 di ed avverso la sentenza del 24 aprile 2024 con cui il Tribunale di Ancona, in Controparte_1 funzione di giudice del lavoro, aveva annullato il licenziamento commitato da essa Società al predetto dipendente, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro, quindi l'aveva condannata al pagamento in favore del medesimo dell'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed oltre accessori di legge e spese di lite. Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale in primo luogo nel ritenere che la pec inoltrata il 28 agosto 2023 dal difensore del lavoratore fosse idonea ad impedire la decadenza dall'impugnativa del licenziamento, ad onta del fatto che il documento digitale ad essa allegato, come scansione cartacea di una lettera, non era stato sottoscritto, dunque era privo di efficacia probatoria;
nel merito, ha censurato l'omesso ed in ogni caso errato esame della documentazione acquisista agli atti (docc. 9, 10, 11, 12, 20 e 21) da cui emergeva incontrovertibilmente che non aveva ceduto alcun ramo d'azienda Parte_1
(relativo alla stazione di servizio sub iudice sita in Fabriano) ma aveva chiuso detta stazione a seguito delle vicende giudiziarie intercorse con SACAT S.r.l., affittuaria del terreno di proprietà del
Comune di Fabriano su cui era stato istallato l'impianto carburanti, la quale in data 8 aprile 2022 aveva comunicato l'intenzione di non rinnovare il contratto di sublocazione del terreno ed aveva notificato l'intimazione di liberare l'immobile e di seguito (4 agosto 2023) lo sfratto per finita locazione, così da pervenire in data 12 settembre 2023 alla riconsegna del terreno in questione, in forza di ordinanza ex art. 474 c.p.c., senza che in tale vicenda potessero ravvisarsi gli estremi del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c; ha dedotto che l'obbligo di repêchage non era stato violato per effetto delle assunzioni con contratti a tempo determinato avvenute poco prima del licenziamento;
che l'affitto a di quattro rami di azienda, a far data dall'1 settembre Controparte_2
2023, con conseguente cessione di ventuno contratti di lavoro (pari al numero degli occupati nelle corrispondenti stazioni di servizio) rivelava l'impossibilità di ricollocare i dipendenti addetti alla stazione di Fabriano, non essendo state effettuate dopo il licenziamento altre assunzioni a tempo indeterminato presso le altre stazioni, al completo di personale. Infine, l'appellante ha criticato la scelta del Tribunale di non integrare ex art.213 c.p.c. la richiesta di informazioni agli Enti previdenziali onde chiarire se vi fossero state eventuali offerte di lavoro rifiutate dal ricorrente, anche ai fini della detrazione dell'aliunde perceptum e/o percipiendum. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettarsi la domanda attorea con vittoria di spese di lite o, in subordine, dichiararsi comunque risolto il rapporto di lavoro tra le parti e ridursi l'indennità risarcitoria al minimo di legge, tenendo conto dell'aliunde perceptum e/o percipiendum, anche in considerazione della condotta tenuta dal lavoratore in epoca successiva al licenziamento e delle potenzialità del medesimo di trovare una nuova occupazione.
Allo scadere dei termini assegnati alle parti per il deposito di note illustrative ai sensi dell'art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, il Collegio non ritiene di discostarsi dalla valutazione del Tribunale inerente all'idoneità della pec, inoltrata il 28 agosto 2023 dal difensore dell'originario ricorrente, ad impedire la decadenza dall'impugnativa del licenziamento ex art. 6 della legge n. 604/1966.
In proposito, giova richiamare il chiaro orientamento ratificato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 18529 dell'8 luglio 2024, in seno alla cui motivazione si evidenzia che è ben possibile impugnare un licenziamento tramite una PEC, anche nell'ipotesi in cui l'atto spedito sia in formato word, la questione della cui modificabilità “….è in ogni caso priva di rilevanza nel caso che si tratta, posto che nella causa, come già detto, non è stata mai contestata l'autenticità del documento pervenuto tramite PEC, né il suo contenuto o la sua corrispondenza all'originale spedito dall'avvocato ma solo l'astratta e formale conformità del documento al modello legale descritto dal d.lgs. 82/2015….”. La Suprema Corte ha pure riconosciuto che in materia di licenziamento sia idonea ad integrare l'atto scritto la semplice mail non sottoscritta;
a tal fine la citata pronuncia richiama altra sentenza n. 29753/2017 in cui “…. questa Corte ha già chiarito, con principio relativo all'interpretazione dell'articolo 2 della legge 604/1996 ma estensibile alle clausole contrattuali di analogo tenore, che il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità (in termini: Cassazione civile, sez. lav., 05/11/2007, n. 23061)”. 12.- Inoltre, quanto alla mancanza della sottoscrizione, può essere richiamato il costante insegnamento giurisprudenziale (pure applicato in materia di licenziamento da Cass. 12106 del 16/05/2017)
“secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura, priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga - appunto - ad opera della parte stessa (cfr., ex aliis, Cass. n. 13548/06; Cass. n. 3810/04; Cass. n.
2826/2000)”. Alla luce di tali risalenti principi, la Suprema Corte ribadisce che non possa sensatamente contestarsi l'idoneità della PEC (Posta Elettronica Certificata) di un avvocato ad impugnare un licenziamento mediante invio di un documento informatico in formato word, poiché in tal caso assume rilevanza che la PEC contenente detto file - pacificamente recante la contestazione del licenziamento per giusta causa - sia stata spedita dal legale del lavoratore e formulata negli univoci termini di una impugnazione del licenziamento allegato alla medesima
PEC.
Tanto chiarito, occorre in questa sede stabilire l'effettiva natura del negozio in forza del quale
è rientrato nella disponibilità della SACAT S.r.l il terreno di proprietà del Comune di Fabriano, su cui era stato istallato l'impianto carburanti presso il quale prestava servizio l'originario ricorrente.
Sul punto, il teste - la cui attendibilità non è inficiata da interesse di fatto Testimone_1 ad un certo esito della lite, trattandosi dell'unico, fra i tre dipendenti addetti alla stazione di servizio in Fabriano, passato alle dipendenze della ditta AC - ha riferito: “ La ha cessato Parte_1
l'attività il 30.09.2023; fino a quel giorno eravamo colleghi. La ha cessato l'attività, Parte_1 poiché l'impianto è stato ripreso dal proprietario. Dal 01 ottobre ha riaperto la ditta AC.
Io lavoravo per AC. L'attività con si era interrotta per un breve periodo, indicativamente per 30/40 Parte_1 giorni, nell'anno 2022. Questa interruzione è stata fatta all'incirca un anno prima della cessazione dell'attività.
Fino al 30 settembre abbiamo lavorato sempre io, il sig. e un altro lavoratore, il CP_3 sig. Persona_1
Io e il sig. ci intervallavamo e venivamo aiutati da un altro nostro collega, il sig. CP_1
Per_1
Non c'è stato alcun periodo in cui abbiamo smesso di lavorare.
Quando ho continuato a lavorare con AC non c'è stato nessun cambiamento. Ho proseguito a fare le stesse cose di prima….”
D'altro canto, il teste - attinto dal sospetto di inattendibilità, a causa della Persona_1 veste di parte in altro giudizio di identico oggetto - si è limitato a confermare la circostanza di avere “….continuato a lavorare fino all'ultimo giorno…” ed ha aggiunto: “….Per quello che ho potuto constatare, vivendo io a pochi metri dalla stazione di servizio, la società nuova, AC, ha iniziato a lavorare con gli erogatori scaduti e qualche tempo dopo ha dovuto sospendere l'attività per aggiornare gli impianti, in seguito ad un controllo della guardia di finanza…”
Emerge, dunque, attraverso le surriferite deposizioni testimoniali, che non vi è stata soluzione di continuità tra la cessazione dell'attività di distribuzione del carburante esercitata dalla Società appellante e l'inizio della medesima attività da parte della AC;
che quest'ultima ha proseguito l'attività in questione senza necessità di adattare la propria struttura ed organizzazione imprenditoriale al complesso aziendale ceduto, rappresentato dall'impianto di distribuzione insistente sul terreno oggetto di formale riconsegna alla proprietaria, e senza che l'unico dipendente transitato dall'una all'altra gestione abbia registrato alcun cambiamento.
La sentenza impugnata trova, dunque, adeguato conforto nel predetto accertamento di fatto, poiché del tutto condivisibilmente il Tribunale ha ricondotto alla cessione delle attrezzature e dell'impianto, insistenti sul terreno oggetto di restituzione, la sostanza di una vera e propria cessione di ramo aziendale, ossia il trasferimento di un complesso unitario di strumenti e di risorse umane che non ha perso né modificato i suoi connotati strutturali e funzionali, dunque ha mantenuto inalterata la propria fisionomia di impresa all'esito della cessione, senza che il subentrante vi abbia introdotto elementi innovativi dal punto di vista organizzativo e produttivo, così da integrare la fattispecie del “…mero mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata….preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato…” secondo il dettato dell'art. 2112, quinto comma, c.c. In proposito, giova richiamare il principio ormai consolidato presso i giudici di legittimità, secondo cui Ai fini del trasferimento del ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione
l'autonomia funzionale del ramo ceduto, che va inteso, in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, quale capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione….(Cass.,Sez. Lav., Sentenza n. 18947 del 10/07/2025).
Tanto chiarito, il licenziamento intimato all'originario ricorrente sembra trovare giustificazione nel solo trasferimento del ramo d'azienda, posto che gli esiti della prova testimoniale non hanno offerto sufficienti elementi per affermare l'esistenza di un'autonoma ragione elevabile a giustificato motivo oggettivo di recesso in epoca anteriore al trasferimento stesso, tenuto conto che aveva come sedi Recanati, Treia, Castelfidardo, Civitanova Marche, Fabriano e CP_4
VE (cfr. dich. teste ) e che vi era un'unica gestione amministrativa delle varie Testimone_2 stazioni di servizio, nonché dei dipendenti in forze presso ognuna di esse (cfr. dich. teste Tes_3
, così che la Società odierna appellante avrbebe dovuto offrire ben altri e più pregnanti
[...] elementi onde superare la presunzione che la cessione del distributore di benzina in Fabriano abbia rappresentato ex se motivo di licenziamento, quindi dimostrare l'impossibilità vera e propria di un utile impiego del lavoratore presso una delle restanti sedi ancora attive alla data della comunicazione di recesso.
In definitiva, a fondamento della declaratoria di illegittimità dell'impugnato recesso vi è il rischio della mancata prova, a carico della datrice di lavoro, circa l'effettiva ricorrenza, all'epoca della comunicazione, di un giustificato motivo oggettivo operante in via autonoma rispetto alla vicenda traslativa, in relazione alla concreta organizzazione e distribuzione delle risorse umane, presso ognuna delle stazioni di servizio costituenti parti integranti l'unica azienda;
ciò in quanto l'art. 2112 c.c. non pone un generale divieto di recesso datoriale ma si limita ad escludere che la vicenda traslativa possa di per sé giustificarlo (sul punto Cass.n.3186/2019).
In tal senso, non è sufficiente la documentazione acquisita agli atti, poiché i contenuti del
LUL non rivelano nulla in ordine alle reali dimensioni delle singole unità produttive, e soprattutto in ordine al concreto ed effettivo sistema di turnazione e di avvicendamento degli addetti ai distributori di carburante dislocati presso i diversi territori;
altrettanto insufficienti a soddifare siffatta esigenza probatoria appiono sul punto le generiche dichiarazioni dei testi. Residua, dunque, il dubbio oggettivo - a scapito della parte onerata di rimuoverlo - che il licenziamento impugnato abbia fondamento nella finalità di agevolare il trasferimento del ramo aziendale.
Infine, con riferimento all'istanza di integrazione delle informazioni fornite dagli Enti previdenziali circa la determinazione dell'aliunde percipiendum, ritiene il Collegio che la stessa, formulata in termini alquanto generici e dubitativi, appare puramente esplorativa, laddove sarebbe stato onere della parte datoriale – rimasto anch'esso del tutto non assolto – dimostrare in maniera concreta e specifica in quali occasioni il lavoratore si sarebbe rifiutato di aderire a determinate e serie proposte lavorative, integrando in tal modo quel contegno negligente ed inerte, tale da giustificare la riduzione del quantum liquidato da Tribunale a titolo risarcitorio.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza di prio grado può essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la appellante al pagamento delle spese del grado, liquidandole in favore di in Pt_2 Controparte_1 euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 13 novembre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente