Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 131
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità iscrizione ipotecaria per violazione art. 77 co. 2 bis DPR 602/73

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La difesa della resistente è stata generica e non ha fornito prova della notifica dell'atto.

  • Altro
    Estinzione per prescrizione dei crediti

    La Corte ha deciso la causa applicando il criterio della ragione più liquida, basandosi sull'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica della comunicazione preventiva. Pertanto, le altre eccezioni, inclusa la prescrizione, non sono state esaminate nel merito.

  • Altro
    Mancata notifica avviso ex art. 50 DPR cit.

    La Corte ha deciso la causa applicando il criterio della ragione più liquida, basandosi sull'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica della comunicazione preventiva. Pertanto, le altre eccezioni, inclusa la mancata notifica dell'avviso ex art. 50, non sono state esaminate nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 131
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 131
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo