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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1065/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 TASI 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, la società ricorrente impugnava la comunicazione di iscrizione di ipoteca di cui in epigrafe, notificata il 2.7.2025 ed emessa ex art. 77 DPR 602/1973.
L'atto impugnato fa riferimento ad un'iscrizione ipotecaria n.ri 11537/1041 del 30.6.25 risultante dal SOCIETA
1 dell'AdE e relativa a n. TERRENI identificati in catasto terreni al f. FG p.lle PART.
La ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) illegittimità dell'iscrizione d'ipoteca in violazione dell'art. 77 co. 2 bis DPR 602/73, in quanto non era stata notificata una comunicazione preventiva con invito al pagamento delle somme iscritte al ruolo;
-2) estinzione per prescrizione dei crediti, per decorrenza dei termini di n. 3, 5 e 10 anni applicabili, rispettivamente al bollo auto, ai tributi locali ed ai tributi erariali;
-3) mancata notifica di un avviso ex art. 50 DPR cit., nonostante il decorso di più di un anno dalla notifica delle cartelle.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Rilevava che: 1) erano stati notificati alla ricorrente le cartelle ed altri atti della riscossione antecedenti a quello impugnato;
-2) i termini di prescrizione erano stati interrotti dalla normativa emergenziale relativa al
COVID-19.
La ricorrente depositava memoria illustrativa, rilevando la genericità delle difese della resistente ed insistendo nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per i motivi che si passano ad illustrare.
1) La ragione più liquida
In via preliminare, va chiarito che la causa sarà decisa facendo applicazione del criterio giurisprudenziale della c.d. ragione più liquida.
La giurisprudenza di merito e di legittimità afferma, infatti, che «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»; Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20555: «Il rigetto della domanda di adempimento del contratto determina la formazione del giudicato implicito sulla validità dello stesso, a meno che la decisione non sia fondata sulla ragione "più liquida", sicché le ragioni di validità non siano state oggetto di alcuno scrutinio da parte dell'organo giudicante» (ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio
2020, n. 9309).
2) Inquadramento normativo.
Orbene, ad avviso della Corte, ha pregio la doglianza relativa all'illegittimità di un'iscrizione ipotecaria in violazione dell'art. 77 co. 2 bis DPR 602/73.
Tale norma, rubricata “Iscrizione di ipoteca”, prevede, al comma 2 bis come: “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute nel termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
3) Esame del caso e delle risultanze istruttorie.
Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente ha eccepito in modo specifico la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca.
Su tale aspetto, la difesa della parte resistente è stata generica, limitandosi ad un generico richiamo agli atti della riscossione regolarmente notificati ed allegati al proprio fascicolo processuale.
Dall'esame di tale fascicolo emerge il deposito solo della copia della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 01276202400001136000, che è datata 28.6.24.
Tuttavia, non v'è prova della notifica di tale atto.
4. Conclusione
In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, apparendo illegittima la preannunciata iscrizione ipotecaria.
5. Le spese di lite. Va considerato, quanto alle spese di lite, che l'art. 15 del d.lgs. 546/1992 (art. 59 TUGT), pur affermando che la liquidazione delle spese deve seguire il principio della soccombenza, consente la compensazione delle spese qualora "...ricorrano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate...".
Nel caso in esame, la natura formale del vizio di un atto cautelare e l'esistenza comunque di atti della riscossione notificati e non opposti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1065/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 IMU 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 TASI 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01220241460000076007 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, la società ricorrente impugnava la comunicazione di iscrizione di ipoteca di cui in epigrafe, notificata il 2.7.2025 ed emessa ex art. 77 DPR 602/1973.
L'atto impugnato fa riferimento ad un'iscrizione ipotecaria n.ri 11537/1041 del 30.6.25 risultante dal SOCIETA
1 dell'AdE e relativa a n. TERRENI identificati in catasto terreni al f. FG p.lle PART.
La ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) illegittimità dell'iscrizione d'ipoteca in violazione dell'art. 77 co. 2 bis DPR 602/73, in quanto non era stata notificata una comunicazione preventiva con invito al pagamento delle somme iscritte al ruolo;
-2) estinzione per prescrizione dei crediti, per decorrenza dei termini di n. 3, 5 e 10 anni applicabili, rispettivamente al bollo auto, ai tributi locali ed ai tributi erariali;
-3) mancata notifica di un avviso ex art. 50 DPR cit., nonostante il decorso di più di un anno dalla notifica delle cartelle.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Rilevava che: 1) erano stati notificati alla ricorrente le cartelle ed altri atti della riscossione antecedenti a quello impugnato;
-2) i termini di prescrizione erano stati interrotti dalla normativa emergenziale relativa al
COVID-19.
La ricorrente depositava memoria illustrativa, rilevando la genericità delle difese della resistente ed insistendo nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per i motivi che si passano ad illustrare.
1) La ragione più liquida
In via preliminare, va chiarito che la causa sarà decisa facendo applicazione del criterio giurisprudenziale della c.d. ragione più liquida.
La giurisprudenza di merito e di legittimità afferma, infatti, che «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»; Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20555: «Il rigetto della domanda di adempimento del contratto determina la formazione del giudicato implicito sulla validità dello stesso, a meno che la decisione non sia fondata sulla ragione "più liquida", sicché le ragioni di validità non siano state oggetto di alcuno scrutinio da parte dell'organo giudicante» (ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio
2020, n. 9309).
2) Inquadramento normativo.
Orbene, ad avviso della Corte, ha pregio la doglianza relativa all'illegittimità di un'iscrizione ipotecaria in violazione dell'art. 77 co. 2 bis DPR 602/73.
Tale norma, rubricata “Iscrizione di ipoteca”, prevede, al comma 2 bis come: “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute nel termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
3) Esame del caso e delle risultanze istruttorie.
Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente ha eccepito in modo specifico la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca.
Su tale aspetto, la difesa della parte resistente è stata generica, limitandosi ad un generico richiamo agli atti della riscossione regolarmente notificati ed allegati al proprio fascicolo processuale.
Dall'esame di tale fascicolo emerge il deposito solo della copia della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 01276202400001136000, che è datata 28.6.24.
Tuttavia, non v'è prova della notifica di tale atto.
4. Conclusione
In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, apparendo illegittima la preannunciata iscrizione ipotecaria.
5. Le spese di lite. Va considerato, quanto alle spese di lite, che l'art. 15 del d.lgs. 546/1992 (art. 59 TUGT), pur affermando che la liquidazione delle spese deve seguire il principio della soccombenza, consente la compensazione delle spese qualora "...ricorrano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate...".
Nel caso in esame, la natura formale del vizio di un atto cautelare e l'esistenza comunque di atti della riscossione notificati e non opposti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.