Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/02/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 1672/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 26/01/2024 avverso il provvedimento n. Cat
A12/2023/Imm/4°Sez/SM/22VR027043 emesso il 11/12/2023 dalla Questura di Verona e notificato il 03/01/2024, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con l'Avv. TERESA VASSALLO (C.F.: ); C.F._2
-attore- CONTRO
(C.F.: Controparte_1
, P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Annullare il provvedimento impugnato: con perdita di efficacia dello stesso e di ogni altro atto connesso collegato e conseguente per essere lo stesso illegittimo per i motivi di cui sopra con concessione di permesso di soggiorno come richiesto o altro permesso di
Per parte convenuta:
“Rigettare il ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e onorari.”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso il Collegio osserva che, con comparsa di costituzione datata 29/08/2024, il , rappresentato e difeso dall' Controparte_1
Avvocatura dello Stato di Venezia, ha rappresentato quanto segue: il ricorrente è in Italia da circa 16 anni;
ha fatto ingresso nel territorio sprovvisto di valido visto;
che in data 24/06/2006, a séguito di decreto di respingimento alla frontiera del Questore di Agrigento, veniva accompagnato presso il C.P.T. di Gradisca d'Isonzo (GO) ai fini dell' allontanamento dal territorio nazionale;
che in data 10/07/2008 ha formalizzato istanza di protezione internazionale presso la Questura di
Gorizia, respinta con decreto emesso il 08/10/2008 e notificato il
08/01/2009; il 17/07/2009 il Questore di Verona ha rigettato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, notificandola il 20/11/2009; che, in data
01/10/2010, il richiedente ha ottenuto dalla Questura di Cesena il rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di “lavoro subordinato”, usufruendo della “sanatoria” contemplata dalla L. n. 102/2009, con validità
Pag. 2 di 5 fino al 01/10/2011 e con rinnovo per motivi di “attesa occupazione” fino al
01/04/2012; che, dopo tale data, si sono avvicendati ben tre decreti di espulsione dal territorio nazionale, due emessi dal Questore di Trento il
20/05/2013 ed il 19/07/2013, ed uno emesso dal Questore di Bolzano il
23/11/2017; che soltanto in successiva data - 28/09/2022 – il ricorrente ha depositato ulteriore istanza di permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1,
1.1 e 1.2 D.Lgs. 286/98, la quale ha ricevuto parere negativo da parte della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Verona il 10/05/2023.
All'esito dell'istruttoria espletata, in data 11/12/2023, il Questore di
Verona ha, infine, disposto il rigetto dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno.
A tal riguardo l'Avvocatura di Stato argomenta che “[...] tenuto conto della natura vincolante del parere della Commissione Territoriale, nessuna autonoma competenza incombe sul Questore nella valutazione delle istanze di “protezione speciale” ex art. 19 D.Lgs. 286/98, essendo la competenza devoluta esclusivamente alla Commissione Territoriale. [...] A fronte della determinazione della Commissione Territoriale, il decreto impugnato costituisce, a tutti gli effetti, un atto dovuto, non residuando al questore alcun ulteriore potere decisionale e discrezionale, con conseguente infondatezza ed irricevibilità delle doglianze del legale sull'asserita mancanza di specifiche motivazioni da parte del Questore”.
Tanto premesso, nel caso di specie, vanno attentamente valutati i documenti offerti in comunicazione dal ricorrente. Alla luce della documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con nota di deposito del 24/12/2024, risulta che il ricorrente abbia dato, all'attualità, prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Risulta che il ricorrente abbia ricevuto ospitalità da un connazionale in un immobile sito nel Comune di Verona, a far data dal 23/12/2024 (cfr. nota di deposito del 24/12/2024: comunicazione di ospitalità vidimata dalla
Questura di Verona Div. il 23/12/2024). Persona_1
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha documentato di essere stato titolare di diversi contratti di lavoro che, benché
a tempo determinato, sono idonei a dimostrare il suo impegno nel radicarsi
Pag. 3 di 5 sul territorio italiano.
Egli ha svolto diversi lavori, spesso contemporaneamente, durante l'anno
2023. Ha lavorato come bracciante agricolo presso GA IE con contratto a tempo determinato dal 20/06/2023 al 31/07/2023 (cfr. ricorso del 26/01/2024: busta paga giugno 2023 e comunicazione .). Ha CP_2 lavorato anche presso WE LT in Hofstatt (BZ) con data di assunzione del 23/08/2023 (cfr. ricorso del 26/01/2024: buste paga agosto e settembre
2023).
Il ricorrente ha, nel frattempo, reperito altra occupazione con la qualifica di facchino presso Olimpia Logistica&Eventi s.r.l. con contratto intermittente a tempo determinato dal 01/07/2023 al 30/09/2023 e tale contratto è stato poi prorogato fino al 31/01/2024 (cfr. ricorso del
26/01/2024: contratto di lavoro e comunicazione . proroga, buste CP_2 paga agosto-novembre 2023).
Successivamente risulta che l'istante abbia lavorato, sempre con la medesima qualifica di facchino, presso San Marco Società Cooperativa con iniziale contratto part-time a tempo determinato dal 02/05/2024 al
31/07/2024; il contratto è stato prorogato più volte: al 31/10/2024, al
30/11/2024 e, infine, al 31/01/2025 (cfr. nota di deposito del 24/12/2024: comunicazioni ., contratto e lettere di proroga con comunicazioni CP_2
., buste paga maggio-novembre 2024). CP_2
Sempre come facchino ha lavorato, per un breve periodo, presso la
Società Cooperativa Meridiana con un contratto part-time a tempo determinato dal 24/10/2024 al 31/12/2024 (cfr. nota di deposito del
24/12/2024: comunicazione . e contratto, busta paga novembre CP_2
2024).
Alla stregua di quanto rappresentato, le suesposte circostanze vanno qualificate alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di “inserimento nella realtà locale di riferimento, la produzione di contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. ex multis Cass.
n. 27475/2023) e che “in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del
Pag. 4 di 5 diritto (cfr. Cass. n. 8373/2022).
Non è stata fornita prova della commissione da parte del ricorrente di reati ostativi al rilascio del richiesto permesso di soggiorno.
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Il ricorso andrà, pertanto, accolto.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di al rilascio di un Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 19
T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 13/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
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Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
Paola Cosmetico
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