TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/12/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.10567 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Andrea Rivellini Parte_1
- attore -
e
, con il proc. dom. avv. Paolo Galli Controparte_1
e
DE TT e , con il proc. dom. avv. Giuseppe Lamalfa Controparte_2
e
con il proc. dom. avv. Giovanni Bottazzoli e l'avv. Controparte_3
HI RU
- convenuti -
e
1 , con il Controparte_4
proc. dom. avv. Luca De Matteis
- chiamata in causa da e da TT e - Controparte_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
notaio, conveniva in giudizio TT e Persona_1 Controparte_1
, e allegando: Controparte_2 Controparte_3
- che, svolgendo la professione di notaio, aveva assunto alle proprie dipendenze come impiegata la sig.ra pattuendo che il trattamento Persona_2
economico sarebbe stato “quello previsto contrattualmente con un
superminimo tale da garantire una retribuzione mensile netta di euro
1.200,00”;
- che il rapporto in questione era durato dall'aprile 2015 all'1.8.2022;
- che sia la predisposizione del testo del contratto di lavoro in questione, sia la gestione successiva delle buste paga, erano stati condotti da CP_1
(consulente del lavoro già del padre dell'attore, parimenti notaio) e
[...]
da TT e , che nel 2008 avevano costituito lo “Studio Controparte_2
integrati Genova”, studio poi messo in Controparte_5
liquidazione il 1.1.2022 dal restato unico associato, così che a CP_1
partire da detta data l'attività di gestione dei cedolini paga era stata condotta solo dal predetto attraverso la CP_1 CP_3
2 - che il 10.1.2024 l'attore aveva ricevuto la notifica di decreto ingiuntivo che gli imponeva la condanna al pagamento in favore della menzionata sig.ra dell'importo di euro 80.898,14 a titolo di differenze contributive;
ciò Per_2
in quanto l'impiegata aveva percepito, fin dalla prima busta paga, una retribuzione netta inferiore ai pattuiti “euro 1.200 netti al mese”, avendo il datore di lavoro impropriamente imputato a retribuzione gli importi dovuti per i c.d. assegni familiari nonché altri emolumenti accessori previsti da norme speciali;
il calcolo dei predetti importi determinava il credito ingiunto in sede monitoria.
Su detti presupposti, e affermando che le differenze retributive fondanti l'emesso decreto ingiuntivo erano imputabili alla errata elaborazione dei cedolini paga,
l'attore domandava la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni cagionatigli, che quantificava in importo corrispondente a quello versato in forza del menzionato decreto ingiuntivo.
TT e si costituivano in giudizio affermando di essere estranei Controparte_2
al rapporto intercorso tra il e il e di non aver in alcun modo Pt_1 CP_1
preso parte alla gestione del rapporto lavorativo della concludevano Per_2
pertanto per il pieno rigetto della domanda attrice. Per il caso di propria condanna chiamavano in causa in manleva, con le modalità di rito, la propria compagnia assicurativa Controparte_4
si costituiva in giudizio evidenziando di essersi occupata Controparte_3
della gestione delle buste paga solo a far data dal 1.1.2022 (dunque per poco più
di un semestre), e di essere comunque estranea a qualsiasi addebito, traendo
3 origine il preteso danno da una inadeguata interpretazione di pattuizione
Cont contrattuale alla quale era estranea.
si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la Controparte_1
domanda attrice, ed evidenziando in particolare che
- era ancora pendente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, radicato dal notaio nei confronti della così che il supposto danno Pt_1 Per_2
non era ancora neppure configurabile e tanto meno certo;
- che la tesi di una erronea predisposizione delle buste paga era stata smentita dalla difesa dello stesso che nel giudizio di opposizione a decreto Pt_1
ingiuntivo aveva sostenuto la correttezza della retribuzione corrisposta alla dipendente;
- che, comunque, il aveva solo preso atto delle intese raggiunte dal CP_1
e dalla peraltro avvertendo il notaio della possibile non Pt_1 Per_2
correttezza degli accordi in questione con riferimento al conteggio degli assegni familiari;
- che, in ogni caso, non era configurabile alcun danno a carico del Pt_1
che in definitiva in sede monitoria veniva condannato a pagare quanto effettivamente concordato a termini di contratto con la propria dipendente.
Il pertanto, concludeva domandando il rigetto di ogni domanda svolta CP_1
nei propri confronti;
per il denegato caso di propria condanna chiamava in causa in manleva, con le modalità di rito, Controparte_4
4 La predetta compagnia assicurativa si costituiva in giudizio eccependo nei confronti dei chiamanti il difetto di copertura assicurativa, pur contestando nel merito la fondatezza delle domande svolte dal Pt_1
* * * * *
Considerato che
- l'attore sostiene di aver patito un danno economico (che ascrive indistintamente a inadempimento contrattuale dei convenuti) corrispondente all'importo che è tenuto a pagare a una propria ex dipendente per aver corrisposto alla stessa, nel corso di lunghi anni di rapporto, una retribuzione inferiore a quella concordata;
- afferma, in particolare, che l'impegno a versare alla dipendente “una
retribuzione netta mensile di euro 1.200,00” sarebbe stato da lui violato a cagione della inadeguata predisposizione delle buste paga da parte dei convenuti, che avrebbero erroneamente “conteggiato”, ai fini del raggiungimento mensile dell'importo retributivo sopra indicato, anche emolumenti che non costituivano retribuzione, e che quindi avrebbero dovuto essere esclusi dal calcolo;
- ciò posto, deve osservarsi che la “costruzione” stessa della pretesa attorea rende manifesta l'infondatezza della richiesta in esame: una volta affermato e riconosciuto
a. che vi era l'accordo per il pagamento della retribuzione mensile netta di euro
1.200,00;
5 b. che la richiesta monitoria ricevuta dalla sig.ra e liberamente Per_2
individuata dal quale fattore di danno patrimoniale, corrisponde Pt_1
nell'importo a retribuzione dovuta ma non corrisposta alla dipendente;
c. che l'importo ingiunto al è, in parte, costituito anche dalle spese che Pt_1
la dipendente ha dovuto affrontare per ottenere il pagamento coattivo di quanto le spettava, atteso l'infondato rifiuto (infondato anche secondo la prospettazione del nella presente sede) di pagamento opposto dal Pt_1
Pt_1
- deve affermarsi che per la vicenda dedotta in giudizio il non ha Pt_1
patito alcun danno (essendo stato il predetto condannato 1) al pagamento di quanto era contrattualmente tenuto a pagare e non ha pagato per lunghi anni,
così avvantaggiando di fatto la propria posizione economica1; 2) quanto alle spese correlate al procedimento monitorio, al precetto e all'opposizione a decreto ingiuntivo, al pagamento di importi cui ha dato causa con la propria condotta), e comunque non un danno che sia causalmente riconducibile ad alcuna condotta ascrivibile ai convenuti;
- deve pertanto rigettarsi ogni domanda svolta dall'attore nei confronti dei convenuti;
6 - quanto alle domande di manleva svolte da e da TT e Controparte_1
- la cui fondatezza rileva ai fini della decisione di governo Controparte_2
delle spese di lite - va osservato che, stante la pattuizione in regime c.d. claims
made, e considerato che al momento della richiesta di risarcimento i menzionati soggetti non avevano in corso alcun rapporto assicurativo con
, la chiamata in causa della compagnia non può dirsi essere stata causata CP_4
dall'attore ma, solo, da una errata valutazione dei chiamanti, che Pt_1
pertanto ne devono sopportare il costo processuale;
- pertanto, tra l'attore e il convenuto la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
allo stesso modo i soggetti chiamanti vanno condannati alla rifusione delle spese di lite in favore di;
CP_4
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande svolte da nei confronti di tutti i Parte_1
convenuti;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 [...]
TT e , e spese che - CP_1 Controparte_2 Controparte_3
in applicazione dello scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/2022) e applicati i valori minimi in considerazione del concreto valore della controversia - si
7 liquidano in favore di ciascuno dei sopra menzionati soggetti per compensi in
€ 7.052,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge;
- condanna in solido e TT e a Controparte_1 Controparte_2
rifondere in favore di Controparte_4
le spese di lite;
spese che spese che - in applicazione dello
[...]
scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/2022) e applicati i valori minimi in considerazione del concreto valore della controversia - si liquidano per compensi in € 7.052,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa
nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 10.12.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ciò vale anche con riferimento agli interessi che il è stato condannato a pagare alla
Pt_1 Per_2 Va infatti ricordato che gli interessi sono in sostanza i frutti civili prodotti dal denaro, il compenso per il suo godimento. Gli interessi che il è stato condannato a pagare sono i c.d. corrispettivi o compensativi, cioè semplicemente
Pt_1 correlati alla esistenza di un credito di denaro (corrispettivi) o alla materiale disponibilità di una somma di denaro (compensativi), costituendo in sostanza il “prezzo” dell'utilità conseguita da chi ha goduto il capitale. Nel caso in esame il non pagando quanto dovuto, ha “goduto il capitale” (in relazione al minor importo
Pt_1 pagato), quindi si è avvantaggiato del (parziale) mancato pagamento. Con la condanna al pagamento anche degli interessi non ha sostenuto un maggiore onere ma semplicemente “restituisce” quel che fin dall'inizio spettava/doveva avvantaggiare il creditore (che se avesse percepito il pagamento integrale, avrebbe conseguito l'utilità Per_2 derivante dal godimento della cosa fruttifera - cioè i soldi - anche sull'importo invece non versato dal .
Pt_1