TRIB
Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/02/2024, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 22/02/2024, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1721 /2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentato ed assistito, come in Parte_1 atti, dagli avv.ti Giuseppe e Daniele Agosta con i quali è elett.te dom.to presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 76
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore - anche quale procuratore CP_1 speciale della in persona Controparte_2 CP_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con la quale è elett.te domiciliato in Napoli, presso la sede di CP_1
Via A. De Gasperi, 55
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.01.2023 l'istante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2022 00204658 08 000 con il quale l sede di NAPOLI CP_1 gli intimava il pagamento dell'importo di € 22.191,79 costituito dai contributi IVS coltivatori diretti, con conseguenti sanzioni ed interessi, relativi al periodo temporale dal 1/2017 al 12/2021. A sostegno dell'opposizione eccepiva, sulla base di varie considerazioni in fatto ed in diritto, l'insussistenza dell'obbligo contributivo vantato dall nonché la parziale CP_1 prescrizione del credito azionato ed il difetto di motivazione dell'avviso di addebito opposto per cui chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese. L si costituiva in giudizio anche quale procuratore speciale della CP_1 [...]
e chiedeva il rigetto della domanda, con Controparte_2 CP_3 vittoria di spese di lite. L'esecuzione dell'avviso di addebito veniva sospesa con decreto adottato, inaudita altera parte, in data 31.01.2023, poi confermato con apposita ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 24.05.2023. All'esito del deposito di note conclusionali il Tribunale osserva che: Vanno premesse alcune considerazioni di carattere generale. Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del
2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1). Tali tutele giudiziali si correlano, in senso diacronico, alle diverse fasi in cui si articola l'intero procedimento. A monte si colloca la fase amministrativa di fissazione dei presupposti dell'obbligazione contributiva che culmina con la formalizzazione della pretesa, cioè con l'iscrizione a ruolo del debito o, da ultimo solo per l , con CP_1
l'emanazione dell'avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo, ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010. E' pure possibile che con unico atto sia proposta l'opposizione sia per motivi di merito della pretesa contributiva che per vizi di forma della cartella e/o avviso di addebito;
la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il proprio orientamento (Cass. nn. 15116 e 21080 del 2015; Cass. n. 6704 del 2016) secondo cui per ciascuna opposizione vale il termine proprio (art. 29, comma 2, per l'opposizione agli atti esecutivi e, per l'opposizione di merito, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 comma 5), non dovendo il giudizio essere necessariamente unitario, in ragione del rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c. (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in L. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle (sole) eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. In questi casi, quanto ai soggetti nei cui confronti si chiede l'intervento del giudice, è ovvio che trattandosi, in sostanza, di un unico atto che introduce due diverse azioni, quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10). Nel caso di avviso di addebito, ovviamente, unico soggetto legittimato passivo per entrambe le doglianze è l CP_1
Tanto premesso, nel caso di specie, l'opposizione inerente il difetto di motivazione dell'avviso di addebito deve necessariamente qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dello stesso, nella specie ampiamente decorso.
Per quanto riguarda, invece, le contestazioni inerenti il merito della pretesa contributiva, va, innanzitutto, rilevato, in via preliminare, che l'opposizione deve ritenersi tempestivamente proposta nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta in data 20.12.2022.
La premessa contributiva dell' ha ad oggetto contributi previdenziali per coltivatori CP_1 diretti per il periodo dal gennaio del 2017 al dicembre del 2021 essendo il ricorrente stato iscritto alla gestione coltivatori diretti sul presupposto di quanto da lui stesso CP_1 dichiarato in merito alla attività svolta ed alla sua richiesta di iscrizione alla Camera Di Commercio con apertura di partita Iva Ciò posto, non è forse inutile rammentare che, di recente, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui "in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art, 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' CP_1 sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi escludere CP_1 che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria)" (Cass. civ., Sez. lavoro, 18/05/2010, n. 12108; v. altresì le ampie ed esaustive argomentazione esposte in motivazione dalla S.C. la quale ha anche precisato che tale ipotesi è diversa da quella relativa all'azione di ripetizione di indebito rimessa alle Sezioni Unite e poi decisa con sentenza 4 agosto 2010, n. 18046; v. inoltre Cass. 10/11/2010, n. 22862). Ciò posto, l'art. 2082 cod. civ. definisce l'imprenditore come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Il codice, poi, ha tenuto conto della circostanza che la piccola impresa, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale, ha una posizione profondamente diversa da quella della grande e della media impresa ed ha, quindi, espressamente riconosciuto la peculiare figura del piccolo imprenditore, dettandone uno statuto speciale (esenzione dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese: art. 2202; esenzione dall'obbligo di tenere le scritture contabili: art. 2214; ammissione dello scambio di mano d'opera e di servizi fra piccoli imprenditori agricoli: art. 2139; esenzione dalle procedure del fallimento e del concordato preventivo) ed individuandone il tratto distintivo secondo il criterio per cui piccolo imprenditore deve essere ritenuto, qualunque sia la natura della sua attività economica, colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2082). Ai sensi dell'art. 1647 cod. civ. il coltivatore diretto è definito, inoltre, come colui che coltiva un fondo col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia: la norma cioè ne fornisce una nozione in base ad un tratto qualificante che è proprio anche del piccolo imprenditore, tanto che la figura è espressamente menzionata anche nell'art. 2082 cit. In effetti, successivamente all'emanazione del codice civile, nel contesto delle iniziative legislative a sostegno dell'agricoltura, si sono registrati numerosi interventi che hanno avuto come destinatari ora le imprese coltivatrici, ora il coltivatore diretto, la cui condizione è stata riguardata in diverse prospettive, così assumendo diverse connotazioni specifiche nelle varie disposizioni in funzione delle esigenze che le stesse miravano ad assicurare. Ed in questo contesto si colloca anche l'autonoma previsione delle condizioni in presenza delle quali chi attende alla coltivazione della terra al di fuori di rapporti di lavoro subordinato viene assoggettato all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nell'estendere la detta assicurazione a coltivatori diretti, mezzadri e coloni (art. 1), stabilisce all'art. 2 "Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame. A questi effetti, la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unità attiva la frequenza annua di 280 giornate lavorative". Successivamente la legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) ha introdotto una disciplina più restrittiva ed ha disposto: a) "È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1 della legge 22 novembre 1954, numero 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito". b) "Sono esclusi i coltivatori diretti......per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue". Varie sono, dunque, le condizioni richieste dalla legge perché possa concretarsi, ai fini del godimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali, la figura del "coltivatore diretto": 1) innanzitutto deve ricorrere la diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o il diretto e abituale allevamento e governo del bestiame (art. 2 legge 26 ottobre
1957 n. 1047), dovendosi intendere concretizzato il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, ai sensi dell'art. 2, comma secondo legge 9 gennaio 1963 n. 9, "quando i soggetti......si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività"; e dovendosi ritenere attività prevalente, ai sensi del terzo comma del testè citato art. 2, quella che impegni il coltivatore diretto "per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per "esso" la maggior fonte di reddito"; 2) in secondo luogo occorre che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame (art. 2 cit., 1 comma); 3) la lavorazione del fondo, infine, deve richiedere un fabbisogno di mano d'opera non inferiore a 104 giornate lavorative annue (art. 3 della stessa legge n. 9 del 1963). Manifestamente esula dal coacervo di questi requisiti un qualsiasi riferimento alla natura imprenditoriale dell'attività considerata e men che mai alla specifica necessità della destinazione, anche soltanto parziale, dei prodotti al mercato. Nè può argomentarsi in contrario sulla base del rilievo che la coltivazione del fondo deve, ai sensi della riferita normativa, rappresentare l'attività prevalente e costituire per lui la maggior fonte di reddito, valendo, al riguardo, l'obiezione che, certamente, sono reddito i prodotti della coltivazione del fondo e dell'allevamento del bestiame, i quali non perdono tale natura quando, invece di essere destinati allo scambio, vengono direttamente consumati dal produttore, che così li destina al sostentamento proprio e della propria famiglia, in tal guisa sottraendosi all'onere dell'acquisto. In sintesi, la realtà sottesa all'esposta disciplina delle condizioni di assicurabilità del coltivatore diretto si sovrappone senza residui alla condizione di qualsivoglia lavoratore che rinvenga nella propria attività la fonte primaria, se non esclusiva, dei mezzi di sussistenza, sicché egli è, per tale ragione, apparso al legislatore meritevole della tutela previdenziale, conformemente al precetto dettato dall'art. 38 Cost., essendo, nei suoi come nei confronti di ogni altro prestatore di lavoro autonomo o subordinato, ugualmente necessario che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, nell'eventualità del verificarsi di taluno degli eventi idonei ad impedire o limitare il persistente sfruttamento di quell'esclusiva o prevalente fonte di reddito. Deve, pertanto, ribadirsi il principio di diritto per cui, ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o del diretto e abituale allevamento e governo del bestiame, sussistente allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività o anche in modo soltanto prevalente, cioè in modo che le attività stesse lo impegnino per il maggior periodo dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) necessità che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame e che la lavorazione del fondo richieda un fabbisogno di mano d'opera non inferiore a 104 giornate lavorative annue. Il limite di 104 giornate lavorative viene, dunque, considerato con riferimento al fondo, mentre per quanto attiene alla posizione del singolo lavoratore il diritto all'assicurazione viene ricollegato al diverso presupposto che l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività o anche in modo soltanto prevalente, cioè in modo che le attività stesse lo impegnino per il maggior periodo dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito. Non è, perciò, sufficiente stabilire che il lavoratore abbia in concreto prestato, per la coltivazione di un fondo che richiede non meno di 104 giornate lavorative annue, un numero di giornate inferiore a tale limite, essendo la differenza coperta da altri familiari, ma si deve stabilire se l'interessato vi si dedichi in modo quanto meno prevalente, traendone la maggior parte di reddito (cfr. Cassazione civile, sez. lav. 09/06/2003 n. 9208). Non è, invece, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione dei prodotti del fondo, anche solo in parte al mercato, essendo sufficiente, invece, che il reddito prodotto, col suddetto connotato della prevalenza, sia destinato direttamente al sostentamento proprio del coltivatore e della sua famiglia. Tanto premesso in termini generali, nel caso in esame, parte ricorrente ha contestato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa contributiva così come sopra analiticamente indicati avendo specificamente dedotto le seguenti circostanze di fatto: 1) in data 28.9.2016, all'età di soli 25 anni, aveva iscritto l'omonima ditta individuale
” al Registro delle Imprese quale Parte_1 piccolo imprenditore – coltivatore diretto attivo nella coltivazione di frutti oleosi svolta nel comune di Massa Lubrense (NA); 2) contestualmente, aveva provveduto a dichiarare all l'inizio dell'attività indicata e, per l'effetto, gli era Organizzazione_1 stata attribuita la P.IVA n. 3) in data 30.12.2016, nell'ambito di tale P.IVA_1 operazione imprenditoriale, aveva provveduto a rilevare in locazione un fondo rustico sito in Massa Lubrense (NA), meglio individuato nel contratto di affitto allegato agli atti, poi registrato il 30.1.2017; 4) nonostante avesse compiuto le operazioni necessarie per avviare l'impresa, non aveva mai svolto l'attività indicata avendo capito sin da subito che quella non fosse la strada che voleva seguire realmente, sia dal punto di vista imprenditoriale che del settore prescelto;
5) invero, non aveva prodotto né, di conseguenza, dichiarato alcun tipo di reddito, tantomeno agrario, a causa di un vero e proprio smarrimento nella propria vita causato anche dalla giovane età, che si era inevitabilmente ripercosso sulle sue scelte imprenditoriali;
6) l'effetto della menzionata difficile situazione personale era stata, nell'anno 2020, la formalizzazione della cessazione della propria attività, della P.IVA e la risoluzione del contratto di affitto del terreno. L ha, al contrario, eccepito che per poter cessare una azienda agricola devono CP_1 essere fatte diverse comunicazioni ai vari enti interessati ed, in particolare, ai fini fiscali la comunicazione di cessazione della partita IVA, ai fini amministrativi la comunicazione di fine attività e di cancellazione dal Registro delle Imprese, nonché, ai fini assistenziali e previdenziali, la cancellazione dall gestione agricoli. CP_1
In particolare ha precisato che secondo la relazione dei funzionari competenti : " Il ricorrente è stato iscritto alla gestione coltivatori diretti su domanda dell'11/03/2019 con decorrenza 01/01/2017. Dunque ha richiesto di essere iscritto due anni dopo l'inizio attività, pur assumendo di essersi "reso conto" sin da subito che l'attività non funzionasse;
inoltre mai ha presentato una domanda di cancellazione. Senza richiesta amministrativa di cancellazione e senza documentazione comprovante la perdita dei requisiti, non ci sono elementi per chiudere la posizione, tanto meno ab origine”. Tanto chiarito, per giurisprudenza costante, dall'iscrizione negli elenchi e dal suo mantenimento il giudice ben può trarre una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa in quanto una volta stabilito che è stata mantenuta l'iscrizione negli elenchi nominativi, non sarebbe ipotizzabile a carico dell'Istituto assicuratore un onere di controllo sull'effettiva continuazione dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto. Peraltro - ancora sul piano logico nonché alla stregua della comune esperienza - l'iscrizione in albi o elenchi e il mantenimento di essa sono chiari indizi di svolgimento "attuale" della corrispondente attività professionale, a meno che l'iscritto non dimostri il contrario, nel qual caso viene meno il presupposto della presunzione semplice di cui si è detto (cfr. Cassazione civile, sez. lav. 24/07/1996 n. 6625). Quest'ultima è vinta, nella fattispecie de qua, dalla prova dell'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa solo a decorrere dal 05.11.2020, così come si evince dalla documentazione allegata agli atti ( certificazione dell;
risoluzione Organizzazione_1 del contratto di affitto del fondo rustico in data 31.12.2020), con la conseguente illegittimità dell'avviso di addebito opposto relativo ai contributi previdenziali dovuti alla gestione coltivatori diretti per l'arco temporale dal 05.11.2020 in poi. Resta, al contrario, la fondatezza nel merito della pretesa azionata dall' per il CP_1 periodo precedente a tale data in quanto, essendo stato il ricorrente iscritto alla gestione coltivatori diretti sul presupposto di quanto da lui stesso dichiarato in merito alla CP_1 attività svolta ed alla sua richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio con apertura di Partita Iva, avrebbe dovuto lui stesso provare che, per gli anni successivi, non era stata svolta quell'attività lavorativa in relazione alla quale era stato chiesto il pagamento della contribuzione, cosa, nel caso di specie, non avvenuta essendosi costui limitato ad allegare solo genericamente il mancato effettivo svolgimento dell'attività di coltivatore diretto senza articolare alcuna richiesta istruttoria al riguardo. Tanto chiarito, passando, a questo punto, alla valutazione del profilo inerente l'intervenuta parziale prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'avviso di addebito opposto valgono le seguenti considerazioni. L'art. 3, comma 9 della l. n. 335/95 prevede: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” Ne consegue che, ai sensi della norma sopra riportata, i contributi dovuti prima del 1.1.1996, nonché quelli maturati successivamente per i quali vi sia stata denuncia del lavoratore o dei suoi eredi, si prescrivono in 10 anni. Il comma 10 dello stesso articolo poi aggiunge: “i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”. In merito alla corretta interpretazione della suddetta normativa si è pronunciata, ultimamente, la Suprema Corte di Cassazione la quale ha testualmente sostenuto che
“in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o alla data di inizio della procedura. Inoltre la sospensione triennale della prescrizione, di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 19, risulta soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 con effetto dall'entrata in vigore della legge, ma continua ad applicarsi qualora prima del 17 agosto 1995 siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3, comma 10"(crr. Cass. 18.6.2007 n. 14069). Ancora, con la sentenza della Cass Civ sez un.
7.3.2008 n. 6173, ad ulteriore chiarimento di quanto sancito dalla suddetta normativa, si è precisato che “ la normativa sopra esaminata non stabilisce peraltro un'espressa deroga all'art. 252 disp. att. c.c., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale ( cfr.
Corte Costituzionale 3. 2 1994 n. 20); in base a questa disposizione, quando una nuova legge stabilisce un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l'abbreviazione, purchè, a norma della legge precedente, non residui un termine minore. A questa regola bisogna far riferimento per affermare che con l'entrata in vigore della legge che ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti opera, fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve, che comincia peraltro a decorrere dalla data del 1 gennaio del 1996; detto termine non può, quindi essere superiore ai cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente”. Tanto chiarito, rileva, altresì, nella specie, l'eccezione di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali durante l'emergenza sanitaria da Covid 19, così come eccepita dall alla stregua delle considerazioni che seguono. CP_1
L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
In base a tali disposizioni deve, pertanto, tenersi conto di tali 311 giorni di sospensione (gg. 129 + 182). Non si ritiene, invece, doversi applicare l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. In sostanza, per effetto del combinato disposto delle disposizioni richiamate, secondo alcuni vi sarebbe sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021 (pari a 541 gg). La tesi non convince in quanto l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si riferisce, espressamente, ai termini di versamenti, tributari e non tributari, non ancora scaduti e derivanti da avvisi di addebito o cartelle esattoriali notificati a ridosso dell'8 marzo
2020. Come noto, infatti, allorché l'ente impositore o si attivano per la Organizzazione_1 riscossione dei crediti di pertinenza o affidati alla riscossione esattoriale lo fanno con atti, quale gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali, che individuano specifici termini finali di adempimento. Ed, allora, la norma sembra chiara nel disciplinare, esclusivamente, tale fattispecie prevedendo che i termini non ancora scaduti siano sospesi per l'intero periodo dall'8 marzo al 31 agosto del 2021. Ove, invece, i termini risultino già scaduti, senza che sia stata poi avviata alcuna azione esecutiva, dovranno trovare applicazione le generali disposizioni emergenziali in tema di sospensione del corso della prescrizione per le contribuzioni obbligatorie e, quindi, la durata complessiva di sospensione del corso della prescrizione sarà pari a 311 giorni, come sopra specificato. In definitiva, le disposizioni citate riguardano la sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento. Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una "sospensione" in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi ( cfr. Tribunale Cosenza sez. lav., 08/02/2023 n.195; conf. Tribunale Roma, dott. LUNA sent. 03.11.2022). L'art. 68 d.l. 18/2020, per concludere, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
1.credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito;
2.termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021. La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo. In questo caso, infatti, vi è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione. Le altre due disposizioni, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria. Nel caso in esame, per tali ragioni, trattandosi di un avviso di addebito notificato in data 20.12.2022, non si applica l'art. 68 d.l. 18/2020 bensì i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020. Alla stregua di tutto quanto sovra esposto deve, pertanto, ritenersi che la prescrizione dei crediti contributivi di cui è causa sia effettivamente maturata solo per i crediti contributivi anteriori al 13.02.2017 ( 5 anni + 311 giorni a ritroso dal 20.12.2022) per cui, in parziale accoglimento dell'opposizione, si dichiara la sussistenza dell'obbligo dell'opponente di pagare le pretese contributive in riferimento all'avviso di addebito opposto per l'arco temporale dal 13.02.2017 al 05.11.2020, mentre nulla è dovuto per la restante parte. L'esito della lite, solo in parte favorevole all'opponente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di due terzi. La restante parte segue la regola della soccombenza e si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 27.01.2023 nei Parte_1 confronti dell in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: in parziale CP_1 accoglimento dell'opposizione dichiara la sussistenza dell'obbligo dell'opponente di pagare le pretese contributive in riferimento all'avviso di addebito n. 397 2022 00204658 08 000 per l'arco temporale dal 13.02.2017 al 05.11.2020 mentre nulla è dovuto per la restante parte;
condanna l soccombente al pagamento, nella misura CP_1 di un terzo, delle spese processuali che liquida, per tale misura ridotta, in € 950,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese processuali per la restante parte.
Così deciso in Napoli in data 22/02/2024
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 22/02/2024, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1721 /2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentato ed assistito, come in Parte_1 atti, dagli avv.ti Giuseppe e Daniele Agosta con i quali è elett.te dom.to presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 76
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore - anche quale procuratore CP_1 speciale della in persona Controparte_2 CP_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con la quale è elett.te domiciliato in Napoli, presso la sede di CP_1
Via A. De Gasperi, 55
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.01.2023 l'istante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2022 00204658 08 000 con il quale l sede di NAPOLI CP_1 gli intimava il pagamento dell'importo di € 22.191,79 costituito dai contributi IVS coltivatori diretti, con conseguenti sanzioni ed interessi, relativi al periodo temporale dal 1/2017 al 12/2021. A sostegno dell'opposizione eccepiva, sulla base di varie considerazioni in fatto ed in diritto, l'insussistenza dell'obbligo contributivo vantato dall nonché la parziale CP_1 prescrizione del credito azionato ed il difetto di motivazione dell'avviso di addebito opposto per cui chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese. L si costituiva in giudizio anche quale procuratore speciale della CP_1 [...]
e chiedeva il rigetto della domanda, con Controparte_2 CP_3 vittoria di spese di lite. L'esecuzione dell'avviso di addebito veniva sospesa con decreto adottato, inaudita altera parte, in data 31.01.2023, poi confermato con apposita ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 24.05.2023. All'esito del deposito di note conclusionali il Tribunale osserva che: Vanno premesse alcune considerazioni di carattere generale. Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del
2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1). Tali tutele giudiziali si correlano, in senso diacronico, alle diverse fasi in cui si articola l'intero procedimento. A monte si colloca la fase amministrativa di fissazione dei presupposti dell'obbligazione contributiva che culmina con la formalizzazione della pretesa, cioè con l'iscrizione a ruolo del debito o, da ultimo solo per l , con CP_1
l'emanazione dell'avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo, ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010. E' pure possibile che con unico atto sia proposta l'opposizione sia per motivi di merito della pretesa contributiva che per vizi di forma della cartella e/o avviso di addebito;
la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il proprio orientamento (Cass. nn. 15116 e 21080 del 2015; Cass. n. 6704 del 2016) secondo cui per ciascuna opposizione vale il termine proprio (art. 29, comma 2, per l'opposizione agli atti esecutivi e, per l'opposizione di merito, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 comma 5), non dovendo il giudizio essere necessariamente unitario, in ragione del rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c. (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in L. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle (sole) eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. In questi casi, quanto ai soggetti nei cui confronti si chiede l'intervento del giudice, è ovvio che trattandosi, in sostanza, di un unico atto che introduce due diverse azioni, quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10). Nel caso di avviso di addebito, ovviamente, unico soggetto legittimato passivo per entrambe le doglianze è l CP_1
Tanto premesso, nel caso di specie, l'opposizione inerente il difetto di motivazione dell'avviso di addebito deve necessariamente qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dello stesso, nella specie ampiamente decorso.
Per quanto riguarda, invece, le contestazioni inerenti il merito della pretesa contributiva, va, innanzitutto, rilevato, in via preliminare, che l'opposizione deve ritenersi tempestivamente proposta nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta in data 20.12.2022.
La premessa contributiva dell' ha ad oggetto contributi previdenziali per coltivatori CP_1 diretti per il periodo dal gennaio del 2017 al dicembre del 2021 essendo il ricorrente stato iscritto alla gestione coltivatori diretti sul presupposto di quanto da lui stesso CP_1 dichiarato in merito alla attività svolta ed alla sua richiesta di iscrizione alla Camera Di Commercio con apertura di partita Iva Ciò posto, non è forse inutile rammentare che, di recente, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui "in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art, 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' CP_1 sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi escludere CP_1 che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria)" (Cass. civ., Sez. lavoro, 18/05/2010, n. 12108; v. altresì le ampie ed esaustive argomentazione esposte in motivazione dalla S.C. la quale ha anche precisato che tale ipotesi è diversa da quella relativa all'azione di ripetizione di indebito rimessa alle Sezioni Unite e poi decisa con sentenza 4 agosto 2010, n. 18046; v. inoltre Cass. 10/11/2010, n. 22862). Ciò posto, l'art. 2082 cod. civ. definisce l'imprenditore come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Il codice, poi, ha tenuto conto della circostanza che la piccola impresa, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale, ha una posizione profondamente diversa da quella della grande e della media impresa ed ha, quindi, espressamente riconosciuto la peculiare figura del piccolo imprenditore, dettandone uno statuto speciale (esenzione dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese: art. 2202; esenzione dall'obbligo di tenere le scritture contabili: art. 2214; ammissione dello scambio di mano d'opera e di servizi fra piccoli imprenditori agricoli: art. 2139; esenzione dalle procedure del fallimento e del concordato preventivo) ed individuandone il tratto distintivo secondo il criterio per cui piccolo imprenditore deve essere ritenuto, qualunque sia la natura della sua attività economica, colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2082). Ai sensi dell'art. 1647 cod. civ. il coltivatore diretto è definito, inoltre, come colui che coltiva un fondo col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia: la norma cioè ne fornisce una nozione in base ad un tratto qualificante che è proprio anche del piccolo imprenditore, tanto che la figura è espressamente menzionata anche nell'art. 2082 cit. In effetti, successivamente all'emanazione del codice civile, nel contesto delle iniziative legislative a sostegno dell'agricoltura, si sono registrati numerosi interventi che hanno avuto come destinatari ora le imprese coltivatrici, ora il coltivatore diretto, la cui condizione è stata riguardata in diverse prospettive, così assumendo diverse connotazioni specifiche nelle varie disposizioni in funzione delle esigenze che le stesse miravano ad assicurare. Ed in questo contesto si colloca anche l'autonoma previsione delle condizioni in presenza delle quali chi attende alla coltivazione della terra al di fuori di rapporti di lavoro subordinato viene assoggettato all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nell'estendere la detta assicurazione a coltivatori diretti, mezzadri e coloni (art. 1), stabilisce all'art. 2 "Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame. A questi effetti, la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unità attiva la frequenza annua di 280 giornate lavorative". Successivamente la legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) ha introdotto una disciplina più restrittiva ed ha disposto: a) "È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1 della legge 22 novembre 1954, numero 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito". b) "Sono esclusi i coltivatori diretti......per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue". Varie sono, dunque, le condizioni richieste dalla legge perché possa concretarsi, ai fini del godimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali, la figura del "coltivatore diretto": 1) innanzitutto deve ricorrere la diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o il diretto e abituale allevamento e governo del bestiame (art. 2 legge 26 ottobre
1957 n. 1047), dovendosi intendere concretizzato il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, ai sensi dell'art. 2, comma secondo legge 9 gennaio 1963 n. 9, "quando i soggetti......si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività"; e dovendosi ritenere attività prevalente, ai sensi del terzo comma del testè citato art. 2, quella che impegni il coltivatore diretto "per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per "esso" la maggior fonte di reddito"; 2) in secondo luogo occorre che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame (art. 2 cit., 1 comma); 3) la lavorazione del fondo, infine, deve richiedere un fabbisogno di mano d'opera non inferiore a 104 giornate lavorative annue (art. 3 della stessa legge n. 9 del 1963). Manifestamente esula dal coacervo di questi requisiti un qualsiasi riferimento alla natura imprenditoriale dell'attività considerata e men che mai alla specifica necessità della destinazione, anche soltanto parziale, dei prodotti al mercato. Nè può argomentarsi in contrario sulla base del rilievo che la coltivazione del fondo deve, ai sensi della riferita normativa, rappresentare l'attività prevalente e costituire per lui la maggior fonte di reddito, valendo, al riguardo, l'obiezione che, certamente, sono reddito i prodotti della coltivazione del fondo e dell'allevamento del bestiame, i quali non perdono tale natura quando, invece di essere destinati allo scambio, vengono direttamente consumati dal produttore, che così li destina al sostentamento proprio e della propria famiglia, in tal guisa sottraendosi all'onere dell'acquisto. In sintesi, la realtà sottesa all'esposta disciplina delle condizioni di assicurabilità del coltivatore diretto si sovrappone senza residui alla condizione di qualsivoglia lavoratore che rinvenga nella propria attività la fonte primaria, se non esclusiva, dei mezzi di sussistenza, sicché egli è, per tale ragione, apparso al legislatore meritevole della tutela previdenziale, conformemente al precetto dettato dall'art. 38 Cost., essendo, nei suoi come nei confronti di ogni altro prestatore di lavoro autonomo o subordinato, ugualmente necessario che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, nell'eventualità del verificarsi di taluno degli eventi idonei ad impedire o limitare il persistente sfruttamento di quell'esclusiva o prevalente fonte di reddito. Deve, pertanto, ribadirsi il principio di diritto per cui, ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o del diretto e abituale allevamento e governo del bestiame, sussistente allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività o anche in modo soltanto prevalente, cioè in modo che le attività stesse lo impegnino per il maggior periodo dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) necessità che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame e che la lavorazione del fondo richieda un fabbisogno di mano d'opera non inferiore a 104 giornate lavorative annue. Il limite di 104 giornate lavorative viene, dunque, considerato con riferimento al fondo, mentre per quanto attiene alla posizione del singolo lavoratore il diritto all'assicurazione viene ricollegato al diverso presupposto che l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività o anche in modo soltanto prevalente, cioè in modo che le attività stesse lo impegnino per il maggior periodo dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito. Non è, perciò, sufficiente stabilire che il lavoratore abbia in concreto prestato, per la coltivazione di un fondo che richiede non meno di 104 giornate lavorative annue, un numero di giornate inferiore a tale limite, essendo la differenza coperta da altri familiari, ma si deve stabilire se l'interessato vi si dedichi in modo quanto meno prevalente, traendone la maggior parte di reddito (cfr. Cassazione civile, sez. lav. 09/06/2003 n. 9208). Non è, invece, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione dei prodotti del fondo, anche solo in parte al mercato, essendo sufficiente, invece, che il reddito prodotto, col suddetto connotato della prevalenza, sia destinato direttamente al sostentamento proprio del coltivatore e della sua famiglia. Tanto premesso in termini generali, nel caso in esame, parte ricorrente ha contestato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa contributiva così come sopra analiticamente indicati avendo specificamente dedotto le seguenti circostanze di fatto: 1) in data 28.9.2016, all'età di soli 25 anni, aveva iscritto l'omonima ditta individuale
” al Registro delle Imprese quale Parte_1 piccolo imprenditore – coltivatore diretto attivo nella coltivazione di frutti oleosi svolta nel comune di Massa Lubrense (NA); 2) contestualmente, aveva provveduto a dichiarare all l'inizio dell'attività indicata e, per l'effetto, gli era Organizzazione_1 stata attribuita la P.IVA n. 3) in data 30.12.2016, nell'ambito di tale P.IVA_1 operazione imprenditoriale, aveva provveduto a rilevare in locazione un fondo rustico sito in Massa Lubrense (NA), meglio individuato nel contratto di affitto allegato agli atti, poi registrato il 30.1.2017; 4) nonostante avesse compiuto le operazioni necessarie per avviare l'impresa, non aveva mai svolto l'attività indicata avendo capito sin da subito che quella non fosse la strada che voleva seguire realmente, sia dal punto di vista imprenditoriale che del settore prescelto;
5) invero, non aveva prodotto né, di conseguenza, dichiarato alcun tipo di reddito, tantomeno agrario, a causa di un vero e proprio smarrimento nella propria vita causato anche dalla giovane età, che si era inevitabilmente ripercosso sulle sue scelte imprenditoriali;
6) l'effetto della menzionata difficile situazione personale era stata, nell'anno 2020, la formalizzazione della cessazione della propria attività, della P.IVA e la risoluzione del contratto di affitto del terreno. L ha, al contrario, eccepito che per poter cessare una azienda agricola devono CP_1 essere fatte diverse comunicazioni ai vari enti interessati ed, in particolare, ai fini fiscali la comunicazione di cessazione della partita IVA, ai fini amministrativi la comunicazione di fine attività e di cancellazione dal Registro delle Imprese, nonché, ai fini assistenziali e previdenziali, la cancellazione dall gestione agricoli. CP_1
In particolare ha precisato che secondo la relazione dei funzionari competenti : " Il ricorrente è stato iscritto alla gestione coltivatori diretti su domanda dell'11/03/2019 con decorrenza 01/01/2017. Dunque ha richiesto di essere iscritto due anni dopo l'inizio attività, pur assumendo di essersi "reso conto" sin da subito che l'attività non funzionasse;
inoltre mai ha presentato una domanda di cancellazione. Senza richiesta amministrativa di cancellazione e senza documentazione comprovante la perdita dei requisiti, non ci sono elementi per chiudere la posizione, tanto meno ab origine”. Tanto chiarito, per giurisprudenza costante, dall'iscrizione negli elenchi e dal suo mantenimento il giudice ben può trarre una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa in quanto una volta stabilito che è stata mantenuta l'iscrizione negli elenchi nominativi, non sarebbe ipotizzabile a carico dell'Istituto assicuratore un onere di controllo sull'effettiva continuazione dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto. Peraltro - ancora sul piano logico nonché alla stregua della comune esperienza - l'iscrizione in albi o elenchi e il mantenimento di essa sono chiari indizi di svolgimento "attuale" della corrispondente attività professionale, a meno che l'iscritto non dimostri il contrario, nel qual caso viene meno il presupposto della presunzione semplice di cui si è detto (cfr. Cassazione civile, sez. lav. 24/07/1996 n. 6625). Quest'ultima è vinta, nella fattispecie de qua, dalla prova dell'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa solo a decorrere dal 05.11.2020, così come si evince dalla documentazione allegata agli atti ( certificazione dell;
risoluzione Organizzazione_1 del contratto di affitto del fondo rustico in data 31.12.2020), con la conseguente illegittimità dell'avviso di addebito opposto relativo ai contributi previdenziali dovuti alla gestione coltivatori diretti per l'arco temporale dal 05.11.2020 in poi. Resta, al contrario, la fondatezza nel merito della pretesa azionata dall' per il CP_1 periodo precedente a tale data in quanto, essendo stato il ricorrente iscritto alla gestione coltivatori diretti sul presupposto di quanto da lui stesso dichiarato in merito alla CP_1 attività svolta ed alla sua richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio con apertura di Partita Iva, avrebbe dovuto lui stesso provare che, per gli anni successivi, non era stata svolta quell'attività lavorativa in relazione alla quale era stato chiesto il pagamento della contribuzione, cosa, nel caso di specie, non avvenuta essendosi costui limitato ad allegare solo genericamente il mancato effettivo svolgimento dell'attività di coltivatore diretto senza articolare alcuna richiesta istruttoria al riguardo. Tanto chiarito, passando, a questo punto, alla valutazione del profilo inerente l'intervenuta parziale prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'avviso di addebito opposto valgono le seguenti considerazioni. L'art. 3, comma 9 della l. n. 335/95 prevede: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” Ne consegue che, ai sensi della norma sopra riportata, i contributi dovuti prima del 1.1.1996, nonché quelli maturati successivamente per i quali vi sia stata denuncia del lavoratore o dei suoi eredi, si prescrivono in 10 anni. Il comma 10 dello stesso articolo poi aggiunge: “i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”. In merito alla corretta interpretazione della suddetta normativa si è pronunciata, ultimamente, la Suprema Corte di Cassazione la quale ha testualmente sostenuto che
“in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o alla data di inizio della procedura. Inoltre la sospensione triennale della prescrizione, di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 19, risulta soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 con effetto dall'entrata in vigore della legge, ma continua ad applicarsi qualora prima del 17 agosto 1995 siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3, comma 10"(crr. Cass. 18.6.2007 n. 14069). Ancora, con la sentenza della Cass Civ sez un.
7.3.2008 n. 6173, ad ulteriore chiarimento di quanto sancito dalla suddetta normativa, si è precisato che “ la normativa sopra esaminata non stabilisce peraltro un'espressa deroga all'art. 252 disp. att. c.c., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale ( cfr.
Corte Costituzionale 3. 2 1994 n. 20); in base a questa disposizione, quando una nuova legge stabilisce un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l'abbreviazione, purchè, a norma della legge precedente, non residui un termine minore. A questa regola bisogna far riferimento per affermare che con l'entrata in vigore della legge che ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti opera, fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve, che comincia peraltro a decorrere dalla data del 1 gennaio del 1996; detto termine non può, quindi essere superiore ai cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente”. Tanto chiarito, rileva, altresì, nella specie, l'eccezione di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali durante l'emergenza sanitaria da Covid 19, così come eccepita dall alla stregua delle considerazioni che seguono. CP_1
L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
In base a tali disposizioni deve, pertanto, tenersi conto di tali 311 giorni di sospensione (gg. 129 + 182). Non si ritiene, invece, doversi applicare l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. In sostanza, per effetto del combinato disposto delle disposizioni richiamate, secondo alcuni vi sarebbe sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021 (pari a 541 gg). La tesi non convince in quanto l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si riferisce, espressamente, ai termini di versamenti, tributari e non tributari, non ancora scaduti e derivanti da avvisi di addebito o cartelle esattoriali notificati a ridosso dell'8 marzo
2020. Come noto, infatti, allorché l'ente impositore o si attivano per la Organizzazione_1 riscossione dei crediti di pertinenza o affidati alla riscossione esattoriale lo fanno con atti, quale gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali, che individuano specifici termini finali di adempimento. Ed, allora, la norma sembra chiara nel disciplinare, esclusivamente, tale fattispecie prevedendo che i termini non ancora scaduti siano sospesi per l'intero periodo dall'8 marzo al 31 agosto del 2021. Ove, invece, i termini risultino già scaduti, senza che sia stata poi avviata alcuna azione esecutiva, dovranno trovare applicazione le generali disposizioni emergenziali in tema di sospensione del corso della prescrizione per le contribuzioni obbligatorie e, quindi, la durata complessiva di sospensione del corso della prescrizione sarà pari a 311 giorni, come sopra specificato. In definitiva, le disposizioni citate riguardano la sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento. Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una "sospensione" in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi ( cfr. Tribunale Cosenza sez. lav., 08/02/2023 n.195; conf. Tribunale Roma, dott. LUNA sent. 03.11.2022). L'art. 68 d.l. 18/2020, per concludere, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
1.credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito;
2.termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021. La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo. In questo caso, infatti, vi è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione. Le altre due disposizioni, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria. Nel caso in esame, per tali ragioni, trattandosi di un avviso di addebito notificato in data 20.12.2022, non si applica l'art. 68 d.l. 18/2020 bensì i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020. Alla stregua di tutto quanto sovra esposto deve, pertanto, ritenersi che la prescrizione dei crediti contributivi di cui è causa sia effettivamente maturata solo per i crediti contributivi anteriori al 13.02.2017 ( 5 anni + 311 giorni a ritroso dal 20.12.2022) per cui, in parziale accoglimento dell'opposizione, si dichiara la sussistenza dell'obbligo dell'opponente di pagare le pretese contributive in riferimento all'avviso di addebito opposto per l'arco temporale dal 13.02.2017 al 05.11.2020, mentre nulla è dovuto per la restante parte. L'esito della lite, solo in parte favorevole all'opponente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di due terzi. La restante parte segue la regola della soccombenza e si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 27.01.2023 nei Parte_1 confronti dell in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: in parziale CP_1 accoglimento dell'opposizione dichiara la sussistenza dell'obbligo dell'opponente di pagare le pretese contributive in riferimento all'avviso di addebito n. 397 2022 00204658 08 000 per l'arco temporale dal 13.02.2017 al 05.11.2020 mentre nulla è dovuto per la restante parte;
condanna l soccombente al pagamento, nella misura CP_1 di un terzo, delle spese processuali che liquida, per tale misura ridotta, in € 950,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese processuali per la restante parte.
Così deciso in Napoli in data 22/02/2024
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario