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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 269/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. , Parte_4 C.F._3 Parte_5
(C.F. , (C.F. , C.F._4 Parte_6 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. MONTELLA GIULIA
APPELLANTI contro
Controparte_1
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BALOSSI GIORDANO
APPELLATA avverso l'ordinanza ex art. 702-bis RG 1029/20 emessa dal Tribunale di SIENA e pubblicata il 03/01/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 In data 12.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza accogliere il presente appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza definitiva del giudizio ex art. 702 bis cpc r.n.g 1029/2021 emessa dal Tribunale di Siena, G.U. dottoressa Marianna Serrao, resa il 31/12/2021, depositata il 03/01/2022, notificata il 11/01/2022, onde sentire statuire e dichiarare:
In via pregiudiziale o cautelare
Sospendere e/o revocare l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza n. 1029/2021 emessa dal Tribunale di Siena, per i motivi dedotti con il presente atto
In via principale e nel merito
1. Dichiarare ed accertare l'illegittimità della risoluzione del contratto pronunciata ai sensi della L. n. 124/2017;
2. Per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1526 c.c.;
3. Per l'effetto disporre che la banca concedente restituisca i canoni percepiti, senza ricomprendere la quota finale di essi e quindi dichiarare non dovuti i canoni a scadere;
4. Per l'effetto, dichiarare illegittimo l'importo domandato ed accertato pari ad € 212.471,68;
5. Accogliere la domanda riconvenzionale e/o dell'eccezione relative alla nullità delle clausole in esse contenute e, per l'effetto, dichiarare nulle le clausole corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI – clausola di reviviscenza, deroga art. 1957 cc e validità della garanzia in caso di invalidità dell'obbligazione garantita
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte in parte motiva del presente appello e, nello specifico, disporre supplemento della CTU contabile.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, previa qualunque forma e/o statuizione:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- rigettare la seppur generica richiesta di sospensione della esecutività dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena in data 31 dicembre 2021, pubblicata in data 03 gennaio 2022, comunicata dalla Cancelleria in data 11 gennaio 2022, Repert. n. 29/2022 del 13 gennaio 2022 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1029/2020, a norma dell'art. 283 c.p.c. non sussistendone manifestamente i presupposti legittimanti, come meglio esposto in atto;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena in data 31 dicembre 2021, pubblicata in data 03 gennaio 2022, comunicata
pagina 2 di 14 dalla Cancelleria in data 11 gennaio 2022, Repert. n. 29/2022 del 13 gennaio 2022 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1029/2020, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata ordinanza;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena in data 31 dicembre 2021, pubblicata in data 03 gennaio 2022, comunicata dalla Cancelleria in data 11 gennaio 2022, Repert. n. 29/2022 del 13 gennaio 2022 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1029/2020, anche a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata ordinanza;
Nel merito:
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato da ed i Sigg.ri Parte_1 Parte_3 Parte_2
[...] Parte_4 Parte_6 Parte_5 integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena in data 31 dicembre 2021, pubblicata in data 03 gennaio 2022, comunicata dalla Cancelleria in data 11 gennaio 2022, Repert. n. 29/2022 del 13 gennaio 2022 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1029/2020;
In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie solo genericamente richiamate e non riportate da Pt_1 ed i Sigg.ri
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4
e per tutti i motivi di cui in narrativa, con Parte_6 Parte_5
r emessa dal Tribunale di Siena in data 31 dicembre 2021, pubblicata in data 03 gennaio 2022, comunicata dalla Cancelleria in data 11 gennaio 2020, Repert. n. 29/2022 del 13 gennaio 2022 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1029/2020.
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
chiamava in giudizio, con ricorso ex Controparte_1 art. 702-bis, la società cui aveva concesso in leasing un immobile Parte_1 sito nel comune di Avezzano, oltre ai fideiussori , Parte_3
, e chiedendo la Pt_4 Pt_6 Pt_5 Parte_2 risoluzione del contratto di leasing per inadempimento e per l'effetto la condanna di al rilascio immediato dell'immobile oltre al pagamento, in solido Parte_1
pagina 3 di 14 con i fideiussori, della somma di euro 212.471,68 a titolo di canoni e spese insolute, oltre interessi di mora e credito residuo in linea capitale.
Si costituivano i resistenti, opponendo la nullità degli obblighi fideiussori e per l'effetto domandando l'estromissione dei garanti dal processo;
oltre a ciò questi chiedevano di accertare l'applicazione di interessi usurari, di pronunciare la risoluzione del contratto e in via riconvenzionale di condannare la controparte alla restituzione a favore della società di tutte le somme illegittimamente Pt_1 percepite.
La causa veniva istruita con CTU contabile per poi giungere in decisione.
L'ordinanza impugnata
Con l'ordinanza RG 1029/20 pubblicata il 03/01/2022, il Tribunale di Siena così statuiva:
“Il Tribunale, come sopra composto, così provvede
1. Accertata la risoluzione del contratto di leasing n. 1422033 condanna Pt_1 alla restituzione immediata dell'unità immobiliare e posto auto coperto posta nel
Comune di Avezzano (AQ), in Piazza J.F. Kennedy snc, censita al Catasto Urbano di detto Comune al foglio 12, particella 1072, sub. 68, cat. A/10 e al foglio 12, particella 1072, sub. 147, cat. C/06;
2. Accerta il credito della ricorrente nei confronti di nell'importo di Parte_1
€212.471,68;
3. Dichiara tenuta parte ricorrente alle operazioni di cui agli artt. 138 e 139 legge
124/17 e per l'effetto condanna a corrispondere quanto risulterà Parte_1 spettante all'esito della riallocazione del bene;
4. Dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Siena, sulle domande di nullità delle fideiussioni proposte da Parte_3 Parte_2
per le quali è competente Parte_4 Parte_6 Parte_5 la Sezione Specializzata delle Imprese di Firenze
3.Dichiara compensate le spese”.
Il Tribunale di Siena evidenziava che la legge 124/2017 era entrata in vigore in epoca antecedente al verificarsi dei presupposti per la risoluzione del contratto, non rilevando a tal proposito la presenza di insoluti in momenti precedenti, ma pagina 4 di 14 unicamente il momento in cui l'inadempimento era stato fatto valere dalla concedente attraverso la comunicazione di messa in mora. Di conseguenza, il decidente riteneva sussistente il diritto della concedente alla restituzione del bene oltre al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere. Per quanto riguarda l'usura, il giudice di prime cure rinviava alla perizia del CTU, che non evidenziava superamenti della soglia di usura. Quanto alla lamentata nullità delle fideiussioni per adesione allo “schema ABI”, il Tribunale di Siena rilevava che, non avendo la parte resistente formulato la domanda di accertamento di nullità delle fideiussioni come una eccezione, bensì in via principale/riconvenzionale, la competenza a decidere era della Sezione Specializzata in materia di Imprese.
Le spese di lite venivano compensate vista la natura controversa delle questioni affrontate.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
e (di seguito anche APPELLANTI) convenivano in Pt_5 Parte_6 giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
(di Controparte_2 seguito anche APPELLATA o proponendo gravame avverso la sopra CP_3 richiamata ordinanza.
Parte appellante ritenendo l'ordinanza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Illegittimità della risoluzione del contratto, accertata e dichiarata ai sensi della L. n. 124/2017. Motivazione contraddittoria.
2) Illegittimità del rigetto dell'eccezione della sussistenza degli interessi usurari. Carenza di motivazione.
3) Illegittimità della dichiarazione di incompetenza in ordine alla nullità delle fideiussioni e/o nullità delle clausole del contratto di fideiussione.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della ordinanza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte pagina 5 di 14 con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio contestava, CP_4 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della ordinanza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
12.9.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato, ma l'ordinanza impugnata merita comunque conferma per le seguenti motivazioni.
I. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la facoltà per il giudice d'appello di rendere la relativa ordinanza deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 c.p.c. (Cass.
14696/2016).
Parimenti da respingere è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., in quanto parte appellante, come emerge anche dalla precedente esposizione dei fatti di causa, ha individuato con sufficiente chiarezza le parti dell'ordinanza oggetto di impugnazione, formulando contestazioni con argomentazione adeguata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
II. Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto della legge n.124/2017, deducendo che il presupposto per la sua applicazione, e cioè l'inadempimento, si sarebbe verificato ben prima dell'entrata in vigore della legge (29.8.2017), potendosi pagina 6 di 14 desumere dall'EC depositato dalla banca che il primo insoluto risalirebbe alla rata del 1.4.2015.
L'assunto è infondato.
Anzitutto, come correttamente evidenziato nella ordinanza di primo grado, la legge 124/2017 trova applicazione, in linea con la pronuncia delle Sezioni Unite n.
2061/2021, nelle fattispecie nelle quali si siano verificati i presupposti della risoluzione in epoca successiva alla sua entrata in vigore: “In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del
2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.”.
Nel caso in esame, i presupposti della risoluzione non possono essere individuati, come intende parte appellante, nel momento in cui si è verificato il primo inadempimento.
Anzitutto, il contratto di leasing all'art. 17 stabilisce che, benché la risoluzione operi di diritto, è riservata alla concedente la facoltà di non avvalersi della clausola risolutiva e di richiedere l'adempimento.
Quindi, la concedente ha un diritto potestativo di scegliere, al verificarsi dell'inadempimento, se risolvere il contratto o proseguirlo. Il momento in cui si è verificata la risoluzione, conseguentemente, non può che essere individuato in quello in cui la finanziaria ha inviato la raccomandata con cui, in data 14.10.2019, ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
pagina 7 di 14 Oltretutto, anche a voler far risalire i presupposti della risoluzione nel momento in cui l'inadempimento si è concretizzato, si può dubitare che sia corretto indicarne l'inizio nell'aprile 2015 e quindi prima dell'entrata in vigore della legge leasing. Se infatti si guarda all'estratto conto, si nota che nell'aprile del 2015 ha solo avuto inizio una prassi per cui, a fronte del mancato pagamento del RID bancario, esso veniva eseguito con bonifico qualche giorno più tardi. Tali condotte hanno dato luogo esclusivamente ad un mero ritardo nell'adempimento, in un contesto in cui il saldo partita rimaneva sempre pari a zero, o negativo per l'utilizzatore per somme irrisorie. In un tale momento storico, quindi, non vi erano margini per una risoluzione del contratto, visto che l'inadempimento era di lieve portata e veniva tollerato dalla concedente. Il primo saldo partita palesemente negativo, indicativo di un vero e proprio inadempimento, risale invece al 1.9.2017, mese in cui il canone di leasing per la prima volta non è stato pagato affatto.
Anche a voler seguire il ragionamento dell'appellante e cioè identificare il primo inadempimento come momento in cui si è verificata la risoluzione, si risalirebbe comunque a una data in cui (fine settembre 2017) la legge leasing era già in vigore.
Peraltro, anche a voler applicare analogicamente il disposto dell'art. 1526 c.c. la conseguenza concreta non muterebbe. Infatti, il comma secondo di tale articolo prevede anch'esso la possibilità per il concedente di ritenere per sé anche i canoni pagati a titolo di penale, salva la riduzione ad equità (cft. Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 7367 del 14/03/2023: “Ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c.; di conseguenza, la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non è, di per sé, affetta da nullità, atteso che l'utilizzatore, una volta pagato il dovuto e restituito il bene, ha diritto di vedersi restituiti i canoni versati corrispondendo l'equo compenso, fermo restando il potere officioso del giudice di ridurre l'indennità ai sensi del secondo
pagina 8 di 14 comma dell'art. 1526 c.c. in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate corrisposte”).
Va infine segnalato che l'appellante nelle sue conclusioni domanda la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1526 c.c., rimedio processuale che è del tutto slegato dalle allegazioni, tese ad ottenere la restituzione dei canoni corrisposti, sul presupposto che il contratto si sia già risolto.
Il primo motivo è dunque da rigettare.
III. La seconda censura alla ordinanza impugnata è relativa alla carenza di motivazione in merito al rigetto della domanda riguardante l'usurarietà degli interessi. Il giudice di prime cure ha infatti ritenuto valida e sufficiente la perizia, nella quale il CTU aveva precisato di non avere effettuato la verifica dell'eventuale superamento del tasso-soglia di usura attraverso il calcolo del TEG così come risultante dagli estratti conto, ma basandosi solo sui tassi di interesse risultanti dal contratto. Secondo l'odierno appellante, viceversa, il consulente d'ufficio avrebbe dovuto verificare se i tassi, così come pattuiti, fossero stati realmente applicati;
in altri termini, il TEG doveva essere calcolato ex post e non assunto ex ante sulla base di quanto dedotto nel contratto.
L'argomento è infondato.
Fermo restando che l'unica usura che può verificarsi in concreto è quella originaria, non avendo rilevanza l'eventuale modifica del tasso soglia in corso di rapporto, il contratto di leasing si caratterizza per una predeterminazione dell'ammontare delle rate dovute, secondo un piano di ammortamento che consente sin dall'inizio di determinare il TEG/TAEG.
È dunque perfettamente possibile (e in linea con le indicazioni della Banca
d'Italia) calcolare il TEG/TAEG sulle base delle condizioni contrattuali, assumendo una corrispondenza tra il dedotto contrattualmente e il tasso applicato.
pagina 9 di 14 L'unica ipotesi in cui si può astrattamente determinare una divergenza tra le condizioni indicate in contratto e quelle praticate è quella in cui la concedente non abbia in concreto rispettato i termini dell'accordo, addebitando rate di importo superiore, e quindi maggiori interessi, ma una tale ipotesi non viene neppure adombrata.
Nel presente caso, in primo grado non aveva contestato la Pt_1 corrispondenza tra le somme indicate negli estratti conto e quelle effettivamente addebitate. E anche in grado di appello, gli appellanti lamentano semplicemente il vizio della perizia contabile per non aver considerato gli interessi applicati, ma non affermano che siano stati applicati interessi e condizioni che non fossero dedotte già nel contratto.
Le risultanze della consulenza tecnica, pertanto, appaiono attendibili, per cui non vi è alcuna necessità di una sua rinnovazione, e condivisibile è la conclusione relativa al mancato superamento dei tassi soglia.
Anche il secondo motivo è quindi da rigettare.
IV. La terza censura alla ordinanza impugnata è relativa alla dichiarazione di incompetenza riguardo alla domanda di nullità totale o parziale delle fideiussioni.
L'ordinanza impugnata, infatti, ha rilevato l'incompetenza per materia del
Tribunale di Siena, indicando come competente il Tribunale delle Imprese di
Firenze, sul presupposto che la valutazione della nullità delle clausole della fideiussione per conformità ad un modello che realizza una intesa anticoncorrenziale non poteva essere effettuata in via incidentale.
Non si sarebbe trattato pertanto di una mera eccezione, in quanto tale esaminabile anche dal Tribunale di Siena, ma di una vera e propria domanda, in quanto tale soggetta alla competenza del Tribunale delle Imprese.
Pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.lgs. 168/2003, la causa doveva essere riassunta davanti al Tribunale delle Imprese.
L'appellante contesta tale assunto, sostenendo che non è stata proposta una domanda in via principale, ma una mera eccezione, conseguente alla domanda di pagamento avanzata dalla concedente nei confronti della utilizzatrice e dei fideiussori, e quindi la stessa poteva essere esaminata ai sensi dell'art. 34 c.p.c.
pagina 10 di 14 In riforma del provvedimento impugnato, quindi, viene richiesto di esaminare l'eccezione, dichiarando la nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema
ABI.
La questione dedotta è fondata, ma la domanda riproposta deve comunque essere respinta nel merito.
Infatti, è corretto affermare che il Tribunale di Siena poteva conoscere della nullità della garanzia, in quanto la questione era dedotta in termini di eccezione rispetto alla domanda avanzata dalla controparte.
Le garanzie prestate nel caso concreto non possono però essere ritenute nulle.
Con provvedimento del 2.5.2005 la Banca d'Italia ha accertato che “le clausole di cui gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90” e pertanto devono ritenersi nulle ai sensi della citata disciplina. Più nel dettaglio, i rilievi critici dell'autorità garante hanno riguardato: (i) la c.d. “clausola di riviviscenza” in deroga all'art. 1941 c.c., secondo la quale il fideiussore è tenuto
“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); (ii) la c.d. “clausola di rinuncia a termini ex art. 1957 c.c.”, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione risultano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957, che si intende derogato” (art. 6); (iii) la c.d. “clausola di sopravvivenza” in deroga all'art.1939
c.c., a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Il contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della nullità delle predette clausole inserite nei contratti c.d. “a valle” che ne riproducono il pagina 11 di 14 contenuto è stato definitivamente risolto nella pronuncia delle Sezioni Unite delle
Corte di Cassazione n. 41994/2021, con la quale è stata accolta la soluzione della nullità parziale, statuendo che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett.a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulle, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nel caso in esame, non si verte in tema di fideiussione omnibus, in quanto la garanzia è riferita ad uno specifico rapporto, per cui la fattispecie esula da quanto accertato con il citato provvedimento della Banca d'Italia.
In ogni caso, poi, anche a voler valorizzare il fatto che la fideiussione riproduce pedissequamente negli articoli 2, 6 e 8 il contenuto delle clausole anticoncorrenziali incluse nello schema contrattuale dell'ABI, soltanto tali clausole potrebbero essere ritenute nulle.
Il vizio tuttavia non si estenderebbe all'intero negozio fideiussorio, non venendo allegate circostanze dalle quali desumere che il contratto non sarebbe stato concluso in assenza delle clausole nulle e potendosi ragionevolmente presumere, da un lato, che in assenza delle stesse, tali da aggravare a sfavore dei garanti la disciplina codicistica, questi a maggior ragione avrebbero rilasciato la garanzia;
d'altro lato, la garanzia personale, ancorché depurata dalle clausole anticoncorrenziali, non sarebbe stata comunque rifiutata dalla concedente, essendo comunque più vantaggiosa dell'alternativa rappresentata dalla totale assenza di garanzie.
Ne segue che la nullità degli impegni fideiussori per cui è causa andrebbe comunque circoscritta alle clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8, ma ragionevolmente non si estenderebbe all'intero atto di garanzia.
La nullità di tali clausole risulterebbe poi ininfluente ai fini del giudizio, dal momento che la concedente non ne ha invocato l'applicazione, né viene dedotto pagina 12 di 14 dagli odierni appellanti quali sarebbero le conseguenze di tale nullità nel rapporto concreto.
Anche il terzo motivo di appello è dunque da rigettare.
V. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto del fatto che l'accoglimento del terzo motivo di appello non ha comunque determinato una riforma del provvedimento di primo grado, le spese processuali del presente giudizio devono essere poste a carico di Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
e nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del Pt_5 Parte_6
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e nei confronti di
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
Controparte_1
avverso l'ordinanza RG 1029/20 emessa dal
[...]
Tribunale di SIENA e pubblicata il 03/01/2022, così provvede:
1. l'appello è parzialmente fondato ma l'ordinanza emessa in primo grado deve essere comunque confermata per le motivazioni sopra indicate;
2. Condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3
e
[...] Parte_4 Parte_5 Pt_6
in solido tra loro, a rifondere le spese legali del giudizio di
[...] appello dell'appellata
[...]
che Controparte_1 liquida in complessivi euro 4.997,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
pagina 13 di 14 3. Dichiara gli appellanti tenuti in solido a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 17 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 269/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. , Parte_4 C.F._3 Parte_5
(C.F. , (C.F. , C.F._4 Parte_6 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. MONTELLA GIULIA
APPELLANTI contro
Controparte_1
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BALOSSI GIORDANO
APPELLATA avverso l'ordinanza ex art. 702-bis RG 1029/20 emessa dal Tribunale di SIENA e pubblicata il 03/01/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 In data 12.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza accogliere il presente appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza definitiva del giudizio ex art. 702 bis cpc r.n.g 1029/2021 emessa dal Tribunale di Siena, G.U. dottoressa Marianna Serrao, resa il 31/12/2021, depositata il 03/01/2022, notificata il 11/01/2022, onde sentire statuire e dichiarare:
In via pregiudiziale o cautelare
Sospendere e/o revocare l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza n. 1029/2021 emessa dal Tribunale di Siena, per i motivi dedotti con il presente atto
In via principale e nel merito
1. Dichiarare ed accertare l'illegittimità della risoluzione del contratto pronunciata ai sensi della L. n. 124/2017;
2. Per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1526 c.c.;
3. Per l'effetto disporre che la banca concedente restituisca i canoni percepiti, senza ricomprendere la quota finale di essi e quindi dichiarare non dovuti i canoni a scadere;
4. Per l'effetto, dichiarare illegittimo l'importo domandato ed accertato pari ad € 212.471,68;
5. Accogliere la domanda riconvenzionale e/o dell'eccezione relative alla nullità delle clausole in esse contenute e, per l'effetto, dichiarare nulle le clausole corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI – clausola di reviviscenza, deroga art. 1957 cc e validità della garanzia in caso di invalidità dell'obbligazione garantita
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte in parte motiva del presente appello e, nello specifico, disporre supplemento della CTU contabile.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, previa qualunque forma e/o statuizione:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- rigettare la seppur generica richiesta di sospensione della esecutività dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena in data 31 dicembre 2021, pubblicata in data 03 gennaio 2022, comunicata dalla Cancelleria in data 11 gennaio 2022, Repert. n. 29/2022 del 13 gennaio 2022 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1029/2020, a norma dell'art. 283 c.p.c. non sussistendone manifestamente i presupposti legittimanti, come meglio esposto in atto;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena in data 31 dicembre 2021, pubblicata in data 03 gennaio 2022, comunicata
pagina 2 di 14 dalla Cancelleria in data 11 gennaio 2022, Repert. n. 29/2022 del 13 gennaio 2022 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1029/2020, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata ordinanza;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena in data 31 dicembre 2021, pubblicata in data 03 gennaio 2022, comunicata dalla Cancelleria in data 11 gennaio 2022, Repert. n. 29/2022 del 13 gennaio 2022 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1029/2020, anche a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata ordinanza;
Nel merito:
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato da ed i Sigg.ri Parte_1 Parte_3 Parte_2
[...] Parte_4 Parte_6 Parte_5 integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena in data 31 dicembre 2021, pubblicata in data 03 gennaio 2022, comunicata dalla Cancelleria in data 11 gennaio 2022, Repert. n. 29/2022 del 13 gennaio 2022 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1029/2020;
In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie solo genericamente richiamate e non riportate da Pt_1 ed i Sigg.ri
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4
e per tutti i motivi di cui in narrativa, con Parte_6 Parte_5
r emessa dal Tribunale di Siena in data 31 dicembre 2021, pubblicata in data 03 gennaio 2022, comunicata dalla Cancelleria in data 11 gennaio 2020, Repert. n. 29/2022 del 13 gennaio 2022 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1029/2020.
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
chiamava in giudizio, con ricorso ex Controparte_1 art. 702-bis, la società cui aveva concesso in leasing un immobile Parte_1 sito nel comune di Avezzano, oltre ai fideiussori , Parte_3
, e chiedendo la Pt_4 Pt_6 Pt_5 Parte_2 risoluzione del contratto di leasing per inadempimento e per l'effetto la condanna di al rilascio immediato dell'immobile oltre al pagamento, in solido Parte_1
pagina 3 di 14 con i fideiussori, della somma di euro 212.471,68 a titolo di canoni e spese insolute, oltre interessi di mora e credito residuo in linea capitale.
Si costituivano i resistenti, opponendo la nullità degli obblighi fideiussori e per l'effetto domandando l'estromissione dei garanti dal processo;
oltre a ciò questi chiedevano di accertare l'applicazione di interessi usurari, di pronunciare la risoluzione del contratto e in via riconvenzionale di condannare la controparte alla restituzione a favore della società di tutte le somme illegittimamente Pt_1 percepite.
La causa veniva istruita con CTU contabile per poi giungere in decisione.
L'ordinanza impugnata
Con l'ordinanza RG 1029/20 pubblicata il 03/01/2022, il Tribunale di Siena così statuiva:
“Il Tribunale, come sopra composto, così provvede
1. Accertata la risoluzione del contratto di leasing n. 1422033 condanna Pt_1 alla restituzione immediata dell'unità immobiliare e posto auto coperto posta nel
Comune di Avezzano (AQ), in Piazza J.F. Kennedy snc, censita al Catasto Urbano di detto Comune al foglio 12, particella 1072, sub. 68, cat. A/10 e al foglio 12, particella 1072, sub. 147, cat. C/06;
2. Accerta il credito della ricorrente nei confronti di nell'importo di Parte_1
€212.471,68;
3. Dichiara tenuta parte ricorrente alle operazioni di cui agli artt. 138 e 139 legge
124/17 e per l'effetto condanna a corrispondere quanto risulterà Parte_1 spettante all'esito della riallocazione del bene;
4. Dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Siena, sulle domande di nullità delle fideiussioni proposte da Parte_3 Parte_2
per le quali è competente Parte_4 Parte_6 Parte_5 la Sezione Specializzata delle Imprese di Firenze
3.Dichiara compensate le spese”.
Il Tribunale di Siena evidenziava che la legge 124/2017 era entrata in vigore in epoca antecedente al verificarsi dei presupposti per la risoluzione del contratto, non rilevando a tal proposito la presenza di insoluti in momenti precedenti, ma pagina 4 di 14 unicamente il momento in cui l'inadempimento era stato fatto valere dalla concedente attraverso la comunicazione di messa in mora. Di conseguenza, il decidente riteneva sussistente il diritto della concedente alla restituzione del bene oltre al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere. Per quanto riguarda l'usura, il giudice di prime cure rinviava alla perizia del CTU, che non evidenziava superamenti della soglia di usura. Quanto alla lamentata nullità delle fideiussioni per adesione allo “schema ABI”, il Tribunale di Siena rilevava che, non avendo la parte resistente formulato la domanda di accertamento di nullità delle fideiussioni come una eccezione, bensì in via principale/riconvenzionale, la competenza a decidere era della Sezione Specializzata in materia di Imprese.
Le spese di lite venivano compensate vista la natura controversa delle questioni affrontate.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
e (di seguito anche APPELLANTI) convenivano in Pt_5 Parte_6 giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
(di Controparte_2 seguito anche APPELLATA o proponendo gravame avverso la sopra CP_3 richiamata ordinanza.
Parte appellante ritenendo l'ordinanza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Illegittimità della risoluzione del contratto, accertata e dichiarata ai sensi della L. n. 124/2017. Motivazione contraddittoria.
2) Illegittimità del rigetto dell'eccezione della sussistenza degli interessi usurari. Carenza di motivazione.
3) Illegittimità della dichiarazione di incompetenza in ordine alla nullità delle fideiussioni e/o nullità delle clausole del contratto di fideiussione.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della ordinanza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte pagina 5 di 14 con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio contestava, CP_4 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della ordinanza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
12.9.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato, ma l'ordinanza impugnata merita comunque conferma per le seguenti motivazioni.
I. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la facoltà per il giudice d'appello di rendere la relativa ordinanza deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 c.p.c. (Cass.
14696/2016).
Parimenti da respingere è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., in quanto parte appellante, come emerge anche dalla precedente esposizione dei fatti di causa, ha individuato con sufficiente chiarezza le parti dell'ordinanza oggetto di impugnazione, formulando contestazioni con argomentazione adeguata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
II. Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto della legge n.124/2017, deducendo che il presupposto per la sua applicazione, e cioè l'inadempimento, si sarebbe verificato ben prima dell'entrata in vigore della legge (29.8.2017), potendosi pagina 6 di 14 desumere dall'EC depositato dalla banca che il primo insoluto risalirebbe alla rata del 1.4.2015.
L'assunto è infondato.
Anzitutto, come correttamente evidenziato nella ordinanza di primo grado, la legge 124/2017 trova applicazione, in linea con la pronuncia delle Sezioni Unite n.
2061/2021, nelle fattispecie nelle quali si siano verificati i presupposti della risoluzione in epoca successiva alla sua entrata in vigore: “In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del
2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.”.
Nel caso in esame, i presupposti della risoluzione non possono essere individuati, come intende parte appellante, nel momento in cui si è verificato il primo inadempimento.
Anzitutto, il contratto di leasing all'art. 17 stabilisce che, benché la risoluzione operi di diritto, è riservata alla concedente la facoltà di non avvalersi della clausola risolutiva e di richiedere l'adempimento.
Quindi, la concedente ha un diritto potestativo di scegliere, al verificarsi dell'inadempimento, se risolvere il contratto o proseguirlo. Il momento in cui si è verificata la risoluzione, conseguentemente, non può che essere individuato in quello in cui la finanziaria ha inviato la raccomandata con cui, in data 14.10.2019, ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
pagina 7 di 14 Oltretutto, anche a voler far risalire i presupposti della risoluzione nel momento in cui l'inadempimento si è concretizzato, si può dubitare che sia corretto indicarne l'inizio nell'aprile 2015 e quindi prima dell'entrata in vigore della legge leasing. Se infatti si guarda all'estratto conto, si nota che nell'aprile del 2015 ha solo avuto inizio una prassi per cui, a fronte del mancato pagamento del RID bancario, esso veniva eseguito con bonifico qualche giorno più tardi. Tali condotte hanno dato luogo esclusivamente ad un mero ritardo nell'adempimento, in un contesto in cui il saldo partita rimaneva sempre pari a zero, o negativo per l'utilizzatore per somme irrisorie. In un tale momento storico, quindi, non vi erano margini per una risoluzione del contratto, visto che l'inadempimento era di lieve portata e veniva tollerato dalla concedente. Il primo saldo partita palesemente negativo, indicativo di un vero e proprio inadempimento, risale invece al 1.9.2017, mese in cui il canone di leasing per la prima volta non è stato pagato affatto.
Anche a voler seguire il ragionamento dell'appellante e cioè identificare il primo inadempimento come momento in cui si è verificata la risoluzione, si risalirebbe comunque a una data in cui (fine settembre 2017) la legge leasing era già in vigore.
Peraltro, anche a voler applicare analogicamente il disposto dell'art. 1526 c.c. la conseguenza concreta non muterebbe. Infatti, il comma secondo di tale articolo prevede anch'esso la possibilità per il concedente di ritenere per sé anche i canoni pagati a titolo di penale, salva la riduzione ad equità (cft. Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 7367 del 14/03/2023: “Ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c.; di conseguenza, la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non è, di per sé, affetta da nullità, atteso che l'utilizzatore, una volta pagato il dovuto e restituito il bene, ha diritto di vedersi restituiti i canoni versati corrispondendo l'equo compenso, fermo restando il potere officioso del giudice di ridurre l'indennità ai sensi del secondo
pagina 8 di 14 comma dell'art. 1526 c.c. in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate corrisposte”).
Va infine segnalato che l'appellante nelle sue conclusioni domanda la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1526 c.c., rimedio processuale che è del tutto slegato dalle allegazioni, tese ad ottenere la restituzione dei canoni corrisposti, sul presupposto che il contratto si sia già risolto.
Il primo motivo è dunque da rigettare.
III. La seconda censura alla ordinanza impugnata è relativa alla carenza di motivazione in merito al rigetto della domanda riguardante l'usurarietà degli interessi. Il giudice di prime cure ha infatti ritenuto valida e sufficiente la perizia, nella quale il CTU aveva precisato di non avere effettuato la verifica dell'eventuale superamento del tasso-soglia di usura attraverso il calcolo del TEG così come risultante dagli estratti conto, ma basandosi solo sui tassi di interesse risultanti dal contratto. Secondo l'odierno appellante, viceversa, il consulente d'ufficio avrebbe dovuto verificare se i tassi, così come pattuiti, fossero stati realmente applicati;
in altri termini, il TEG doveva essere calcolato ex post e non assunto ex ante sulla base di quanto dedotto nel contratto.
L'argomento è infondato.
Fermo restando che l'unica usura che può verificarsi in concreto è quella originaria, non avendo rilevanza l'eventuale modifica del tasso soglia in corso di rapporto, il contratto di leasing si caratterizza per una predeterminazione dell'ammontare delle rate dovute, secondo un piano di ammortamento che consente sin dall'inizio di determinare il TEG/TAEG.
È dunque perfettamente possibile (e in linea con le indicazioni della Banca
d'Italia) calcolare il TEG/TAEG sulle base delle condizioni contrattuali, assumendo una corrispondenza tra il dedotto contrattualmente e il tasso applicato.
pagina 9 di 14 L'unica ipotesi in cui si può astrattamente determinare una divergenza tra le condizioni indicate in contratto e quelle praticate è quella in cui la concedente non abbia in concreto rispettato i termini dell'accordo, addebitando rate di importo superiore, e quindi maggiori interessi, ma una tale ipotesi non viene neppure adombrata.
Nel presente caso, in primo grado non aveva contestato la Pt_1 corrispondenza tra le somme indicate negli estratti conto e quelle effettivamente addebitate. E anche in grado di appello, gli appellanti lamentano semplicemente il vizio della perizia contabile per non aver considerato gli interessi applicati, ma non affermano che siano stati applicati interessi e condizioni che non fossero dedotte già nel contratto.
Le risultanze della consulenza tecnica, pertanto, appaiono attendibili, per cui non vi è alcuna necessità di una sua rinnovazione, e condivisibile è la conclusione relativa al mancato superamento dei tassi soglia.
Anche il secondo motivo è quindi da rigettare.
IV. La terza censura alla ordinanza impugnata è relativa alla dichiarazione di incompetenza riguardo alla domanda di nullità totale o parziale delle fideiussioni.
L'ordinanza impugnata, infatti, ha rilevato l'incompetenza per materia del
Tribunale di Siena, indicando come competente il Tribunale delle Imprese di
Firenze, sul presupposto che la valutazione della nullità delle clausole della fideiussione per conformità ad un modello che realizza una intesa anticoncorrenziale non poteva essere effettuata in via incidentale.
Non si sarebbe trattato pertanto di una mera eccezione, in quanto tale esaminabile anche dal Tribunale di Siena, ma di una vera e propria domanda, in quanto tale soggetta alla competenza del Tribunale delle Imprese.
Pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.lgs. 168/2003, la causa doveva essere riassunta davanti al Tribunale delle Imprese.
L'appellante contesta tale assunto, sostenendo che non è stata proposta una domanda in via principale, ma una mera eccezione, conseguente alla domanda di pagamento avanzata dalla concedente nei confronti della utilizzatrice e dei fideiussori, e quindi la stessa poteva essere esaminata ai sensi dell'art. 34 c.p.c.
pagina 10 di 14 In riforma del provvedimento impugnato, quindi, viene richiesto di esaminare l'eccezione, dichiarando la nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema
ABI.
La questione dedotta è fondata, ma la domanda riproposta deve comunque essere respinta nel merito.
Infatti, è corretto affermare che il Tribunale di Siena poteva conoscere della nullità della garanzia, in quanto la questione era dedotta in termini di eccezione rispetto alla domanda avanzata dalla controparte.
Le garanzie prestate nel caso concreto non possono però essere ritenute nulle.
Con provvedimento del 2.5.2005 la Banca d'Italia ha accertato che “le clausole di cui gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90” e pertanto devono ritenersi nulle ai sensi della citata disciplina. Più nel dettaglio, i rilievi critici dell'autorità garante hanno riguardato: (i) la c.d. “clausola di riviviscenza” in deroga all'art. 1941 c.c., secondo la quale il fideiussore è tenuto
“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); (ii) la c.d. “clausola di rinuncia a termini ex art. 1957 c.c.”, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione risultano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957, che si intende derogato” (art. 6); (iii) la c.d. “clausola di sopravvivenza” in deroga all'art.1939
c.c., a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Il contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della nullità delle predette clausole inserite nei contratti c.d. “a valle” che ne riproducono il pagina 11 di 14 contenuto è stato definitivamente risolto nella pronuncia delle Sezioni Unite delle
Corte di Cassazione n. 41994/2021, con la quale è stata accolta la soluzione della nullità parziale, statuendo che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett.a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulle, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nel caso in esame, non si verte in tema di fideiussione omnibus, in quanto la garanzia è riferita ad uno specifico rapporto, per cui la fattispecie esula da quanto accertato con il citato provvedimento della Banca d'Italia.
In ogni caso, poi, anche a voler valorizzare il fatto che la fideiussione riproduce pedissequamente negli articoli 2, 6 e 8 il contenuto delle clausole anticoncorrenziali incluse nello schema contrattuale dell'ABI, soltanto tali clausole potrebbero essere ritenute nulle.
Il vizio tuttavia non si estenderebbe all'intero negozio fideiussorio, non venendo allegate circostanze dalle quali desumere che il contratto non sarebbe stato concluso in assenza delle clausole nulle e potendosi ragionevolmente presumere, da un lato, che in assenza delle stesse, tali da aggravare a sfavore dei garanti la disciplina codicistica, questi a maggior ragione avrebbero rilasciato la garanzia;
d'altro lato, la garanzia personale, ancorché depurata dalle clausole anticoncorrenziali, non sarebbe stata comunque rifiutata dalla concedente, essendo comunque più vantaggiosa dell'alternativa rappresentata dalla totale assenza di garanzie.
Ne segue che la nullità degli impegni fideiussori per cui è causa andrebbe comunque circoscritta alle clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8, ma ragionevolmente non si estenderebbe all'intero atto di garanzia.
La nullità di tali clausole risulterebbe poi ininfluente ai fini del giudizio, dal momento che la concedente non ne ha invocato l'applicazione, né viene dedotto pagina 12 di 14 dagli odierni appellanti quali sarebbero le conseguenze di tale nullità nel rapporto concreto.
Anche il terzo motivo di appello è dunque da rigettare.
V. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto del fatto che l'accoglimento del terzo motivo di appello non ha comunque determinato una riforma del provvedimento di primo grado, le spese processuali del presente giudizio devono essere poste a carico di Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
e nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del Pt_5 Parte_6
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e nei confronti di
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
Controparte_1
avverso l'ordinanza RG 1029/20 emessa dal
[...]
Tribunale di SIENA e pubblicata il 03/01/2022, così provvede:
1. l'appello è parzialmente fondato ma l'ordinanza emessa in primo grado deve essere comunque confermata per le motivazioni sopra indicate;
2. Condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3
e
[...] Parte_4 Parte_5 Pt_6
in solido tra loro, a rifondere le spese legali del giudizio di
[...] appello dell'appellata
[...]
che Controparte_1 liquida in complessivi euro 4.997,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
pagina 13 di 14 3. Dichiara gli appellanti tenuti in solido a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 17 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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