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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/08/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale CC
N. 454 pronunciata l'11/02/2022
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di CC
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 201/2022
del Ruolo Generale Sezione Lavoro Appelli, promossa da
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Pt_1 domiciliato in CC presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_1
generali in atti, dagli Avv.ti Marcello Raho e Raffaele Tedone,
APPELLANTE
contro rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cosimo Summa e Controparte_2
Elisabetta Mariano,
APPELLATO
e nei confronti di
, Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza dell'11/07/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/03/2018 dinanzi al Tribunale del Lavoro di CC Controparte_2
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 059 2017 90098371 49 000
[...] del 27/10/2017, dell'importo di € 182.488,46, notificatagli a mezzo raccomandata il 06/03/2018 e riferita a una cartella del 2015 e a cinque avvisi di addebito relativi al periodo 2013-2015, emessi per contributi accertati e dovuti a titolo di gestione agricola. Questi ultimi erano specificamente:
1. n. 359 2013 00021885 74 000 per Euro 7.388,29, riguardante il II trimestre 2012;
2. n. 359 2014 00001204 22 000 per Euro 54.008,03, riguardante il III e IV trimestre 2012;
3. n. 359 2014 00032086 28 000 per Euro 31.050,58, riguardante il I e II trimestre 2013;
4. n. 359 2015 00020420 63 000 per Euro 77.607,32, riguardante il III trimestre 2013 e II 2014;
5. n. 359 2015 00021006 91 000 per Euro 10.981,51 riguardante i contributi personali di CP_2
quale lavoratore autonomo – imprenditore agricolo professionale- per gli anni 2012, 2013 e 2014.
L'opponente sosteneva il difetto di notifica dei sei atti presupposti e, nel merito, che si trattasse di ratei di credito già addebitati. Ciò in quanto, quale titolare dell'omonima azienda agricola, aveva ricevuto la notifica di un verbale unico di accertamento (n. 4100000442142 del 13/11/2014), al quale aveva fatto opposizione innanzi al Tribunale di CC (iscritta al n. R.G. 9034/2016) ottenendo sentenza (n. 2808/2018) di annullamento del verbale stesso. Riferiva che, a seguito di tale verbale aveva ricevuto vari avvisi di addebito tra cui il n. 359 2016 00059531 04 000 del 24/12/2016 notificato il 13/2/2017 per € 250.453,39 opposto dinanzi al Tribunale di CC (procedimento iscritto al n. R.G.
3910/2017) e riguardante contributi I.V.S. operai a tempo determinato per il periodo 1/2012 – 9/2014, che detto giudizio, conclusosi con sentenza n. 3017/2021, aveva dichiarato non dovuti;
ed il n. 359
2017 0003727450 000 del 9/11/2017, notificato il 28/12/2017, per euro 37.532,94, opposto anch'esso dinanzi al Tribunale di CC (giudizio iscritto al n. 1331/2018), relativo a pagamento di contributi
I.V.S. per i periodi 7/2015-12/2015. Secondo il ricorrente l'intimazione opposta nel giudizio in esame riguardava periodi lavorativi già sottoposti a recupero con l'avviso del 2016 n. 359 0005953104 000 oggetto della sentenza n. 3017/2021 che, come detto, aveva dichiarato i contributi non dovuti.
Eccepiva, anche, il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata e concludeva chiedendone la declaratoria di nullità per mancata notifica degli atti presupposti o in subordine per la non debenza delle somme portate dall'impugnata intimazione e dai relativi avvisi di addebito, con la rifusione delle spese di lite.
Nel giudizio così instaurato si costituiva specificando che i cinque Controparte_3 avvisi di addebito e la cartella di pagamento di cui all'impugnata intimazione erano stati regolarmente notificati. Con specifico riguardo alla cartella di pagamento (n. 059 2015 0004380925), eccepiva il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria trattandosi di mancato pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio;
quanto agli avvisi specificava che erano relativi a contributi IVS non versati e iscritti a ruolo. Richiamava, poi, la propria produzione documentale per sostenere che tutti gli atti prodromici erano stati regolarmente notificati. Deduceva, inoltre, la tardività delle questioni relative alla legittimità del credito poiché l'opposizione introduttiva del presente giudizio era stata proposta oltre i 40 gg. dalla notifica di ciascuno degli atti presupposti, con la conseguenza che l'importo intimato era divenuto incontestabile. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche l' , contestando che si fosse verificata una duplicazione di richieste Pt_1 contributive, poiché oggetto degli atti impugnati, con l'opposizione in esame, era la richiesta del pagamento di quanto risultante dai DMAG inoltrati dal quale datore di lavoro agricolo. A CP_2
conferma dell'assenza di qualsivoglia duplicazione, specificava che l'avviso del 2016 n. 0005953104
000, oggetto del giudizio n. 3910/17, riguardava contributi dovuti per differenza, rispetto a quelli denunciati e oggetto del presente giudizio, a seguito del venir meno degli sgravi ottenuti per effetto delle irregolarità emerse nell'accertamento di cui al richiamato verbale. Chiedeva, in considerazione di tanto, il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame l'adito Tribunale accoglieva il ricorso dichiarando non dovute le somme riportate nella intimazione di pagamento opposta con specifico riferimento ai cinque avvisi di addebito, condannando gli Enti resistenti al pagamento delle spese di lite. Avendo parte ricorrente dedotto in primo luogo la mancata notificazione degli avvisi oggetto dell'intimazione opposta, qualificava l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, dal momento che il ruolo costituisce un titolo esecutivo. Ne verificava la tempestività (essendo stata notificata l'intimazione opposta il 06/03/2018 e introdotto il giudizio il 26/03/2018) quindi accoglieva l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento con riferimento all'avviso n. 2015 0002042063 000 poiché la notifica non aveva avuto esito positivo. Passava, quindi, alla disamina delle sentenze nn. 3017/2021 e
2808/2018, emesse in esito alle opposizioni richiamate dal ricorrente, per giungere alla conclusione che, nonostante non vi fosse piena coincidenza dei periodi contributivi, l'avvenuto annullamento del verbale ispettivo del 2014 aveva travolto tutte le richieste contributive riferite all'intero periodo oggetto del verbale e che il passaggio in giudicato di tali pronunce impedisse ogni accertamento sul medesimo rapporto giuridico.
Avverso tale pronuncia l' proponeva appello con ricorso depositato l'11/04/2022, sostenendo Pt_1
che il Tribunale avesse travisato i fatti e ribadendo che i crediti oggetto di causa erano diversi da quelli oggetto dei giudicati delle due sentenze considerate dal Giudice di prime cure. Evidenziava che, essendo stata provata la regolare notifica degli atti prodromici, ogni questione attinente al merito della pretesa contributiva doveva considerarsi tardivamente proposta e, dunque, inammissibile.
Chiedeva, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, venisse respinta l'opposizione avverso l'intimazione n. 059 2017 9009837149 000 e dichiarati dovuti i propri crediti, con vittoria di spese. Nel presente grado di giudizio si costituiva eccependo l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello perché proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per la quale il codice di rito prevede solo la ricorribilità per Cassazione;
per violazione dell'art. 434 c.p.c. in ordine alla formulazione dei motivi di appello ed ex art. 345 c.p.c. sostenendo che il richiamo ai DMAG, operato dall' , integrasse una domanda nuova, in quanto tale non proponibile in appello per la Pt_1 prima volta. Nel merito deduceva la correttezza della sentenza impugnata di cui chiedeva l'integrale conferma.
, invece, non si costituiva in appello. Controparte_3
Disposta ed espletata CTU contabile, all'udienza dell'11/07/2025 sulle conclusioni delle parti costituite, che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Occorre dichiarare, in primo luogo, la contumacia di che, pur Controparte_3
regolarmente evocata in giudizio, non ha inteso costituirsi nel presente grado.
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dal nel costituirsi CP_2
nel presente grado di giudizio.
Ed invero, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello perché la sentenza di primo grado sarebbe solo ricorribile per cassazione in quanto emessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c., occorre evidenziare che l'adito Tribunale, pur avendo qualificato l'azione promossa dal come CP_2
opposizione agli atti esecutivi, ha ritenuto di procedere alla disamina e decisione del merito disaminando gli atti opposti e valutandone la validità ed efficacia;
la qual cosa consente di ritenere che il dato letterale della qualificazione sia stato superato da quello sostanziale, consentendo e legittimando la proposizione dell'appello.
Non appare fondata nemmeno l'eccepita inammissibilità per violazione dell'art. 434 c.p.c.. Secondo la Giurisprudenza di legittimità “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, SS.UU., Sent. n. 27199 del 16/11/2017). Nel caso di specie non sussiste l'eccepita inammissibilità dell'appello in ragione del modo in cui è stato formulato, ai sensi dell'art. 434 c.p.c.. Ed invero, secondo questo Collegio, non può dirsi che manchi la individuabilità delle parti del provvedimento contro cui si formula il gravame e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
così come emerge in modo chiaro la volontà della parte di impugnare nella sua globalità la sentenza, contestando il modo in cui si è formato il convincimento del Giudice di prime cure e la valutazione da questi compiuta delle prove fornite (Corte di Cass., Sent. n. 22123 del 19/10/2009).
Va, ancora, dichiarata infondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c..
Anche l'eccezione di tardività e conseguente inammissibilità sollevata dall' nel ricorso in Pt_1
appello deve essere disattesa. Ed invero, la circostanza che nel corso del giudizio di primo grado sia stata fornita la prova, seppure non integrale, della notifica degli atti prodromici all'intimazione opposta, va comunque sottolineato che oggetto del giudizio instaurato era la contestazione della stessa sussistenza dei crediti intimati;
ciò in quanto il ne aveva sostenuto l'intervenuto CP_2
annullamento da parte del Tribunale adito, in conseguenza di altri e precedenti giudizi instaurati avverso il verbale di accertamento, e la duplicazione. Oggetto di verifica è, dunque, non il merito della previdenziale, bensì la sussistenza del credito contributivo, cosa che rende legittima l'azione intrapresa.
Venendo alla disamina del merito del gravame, si ribadisce, innanzitutto, la correttezza della pronuncia impugnata nella parte in cui ha annullato l'intimazione di pagamento limitatamente all'avviso di addebito n. 359 2015 0002042063000 per difetto della notifica;
ed invero, come rilevato dal Giudice di prime cure, dalla produzione documentale di nel Controparte_3
costituirsi in giudizio, risulta che la notifica a mezzo PEC tentata dall'Ente creditore non si è perfezionata, tanto risultando dalla comunicazione di “mancato deposito nella casella di destinazione” versato in atti.
Quanto agli altri avvisi di pagamento oggetto della intimazione opposta, questa Corte ha ritenuto necessario disporre CTU contabile al fine di verificare se gli importi contributivi richiesti con gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio presentino, in tutto o in parte, la stessa causale di quelli richiesti con l'avviso di addebito n. 359 2016 0005953104000 e, in caso di acclarata duplicazione delle medesime pretese contributive, di individuare l'entità dei contributi e delle relative sanzioni costituenti oggetto del presente giudizio depurati da quelli del menzionato avviso 5953104.
Disaminata la documentazione versata in atti, il CTU incaricato, nella relazione depositata il
28/03/2025, ha evidenziato che l'intimazione di pagamento impugnata attiene al mancato versamento delle somme portate dai modelli DMAG inviati dal quale datore di lavoro, rispetto ai quali CP_2
l'appellato non ha fornito prova alcuna di avere provveduto al relativo pagamento. Invece, le pronunce del Tribunale del Lavoro di CC, esibite dal , hanno riguardato l'annullamento CP_2 del verbale ispettivo n. 4100000442142 del 13/11/2024 con il quale i funzionari ispettivi dell' Pt_1
avevano contestato la validità di diversi contratti di lavoro ritenuti fittizi fornendo indicazioni ai competenti uffici dell' per il recupero delle agevolazioni contributive ottenute dall' Pt_1 [...]
per gli anni 2012, 2013 e 2014. Sulla scorta di tale precisazione il perito Parte_2
d'ufficio è passato alla disamina dei singoli avvisi di addebito portati dall'intimazione opposta, ed ha acclarato che gli importi risultanti dall'avviso di addebito n. 359 2015 0002100691000, pari ad €
10.981,51, non sono duplicati trattandosi di contributi personali del titolare dell'Azienda quale lavoratore autonomo e, quindi, non inclusi nell'avviso di addebito in questione, che ha riguardato la sola contribuzione da lavoro dipendente. Altrettanto non duplicata è risultata, dalla disamina del consulente, la voce relativa alla contribuzione dovuta per il periodo IV trimestre 2012, non essendo inclusa nell'avviso di addebito n. 359 2016 0005953104000, oggetto dei diversi giudizi di opposizione intentati dal , ed essendo invece inclusa nell'avviso di addebito n. 359 2014 CP_2
00001204 22 000, costituente oggetto dell'intimazione di pagamento che ha dato causa al presente giudizio. Pur avendo dato atto del fatto che l' non ha prodotto lo sviluppo dei conteggi eseguiti Pt_1 per determinare gli importi contestati con l'avviso di addebito n. 359 2016 0005953104000, il perito incaricato ha concluso per l'assenza di duplicazioni poiché, indipendentemente dal verbale di accertamento ispettivo, non risultano versamenti eseguiti a fronte dei modelli DMAG presentati dalla stessa Azienda. A conferma di tanto ha precisato che nel verbale di accertamento ispettivo, nel paragrafo intestato “obblighi contributivi” i verbalizzanti avevano specificato che negli anni 2012 e
2013 l' aveva effettuato un solo versamento parziale, per il secondo trimestre 2012, Parte_2 di € 4.126,34; né l' aveva confutato tale assunto dimostrando di avere effettuato altri Pt_2
versamenti.
Questa Corte non può che condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, essendo il lavoro dallo stesso compiuto scrupoloso e coerente con la documentazione versata in atti e con le risultanze dell'attività processuale espletata.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata, in parziale accoglimento del proposto gravame, riconoscendo la debenza degli importi indicati negli avvisi di addebito oggetto dell'opposta intimazione, con la sola eccezione di quello n. 359 2015 0002042063000, correttamente annullato dal
Tribunale in primo grado.
Quanto alle spese di lite per i due grado di giudizio si ritiene di compensarle parzialmente, nella misura di 3/5, in ragione della reciproca soccombenza, avendo trovato le ragioni dell'Ente creditore un accoglimento solo parziale ed avendo con il proprio comportamento dato causa alle difficoltà di ricostruzione degli aspetti contabili evidenziate dal CTU. Nei restanti 2/5 vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei vigenti Parametri forensi.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di CC, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c. definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell'11/04/2022 dall' nei Pt_1 confronti di – Controparte_2 Controparte_3 avverso la sentenza n. 454 dell'11/02/2022 del Tribunale di CC così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara dovute le somme portate dagli avvisi di addebito n. 359
2013 0002188574000, n. 359 2014 0000120422000, n. 359 2014 0003208628000, n. 359 2105
0002100691000 di cui all'intimazione di pagamento n. 059 2017 9009837149000 notificata il
06/03/2018.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza eccetto che per la statuizione relativa alle spese.
Compensa tra le indicate parti le spese di giudizio di entrambi i gradi nei limiti di 3/5 del totale.
Condanna e in solido tra loro al pagamento dei 2/5 residui Pt_1 Controparte_3 quantificati in € 2.820,00 per il I grado ed in € 4294,00 per il II grado in favore degli avv.ti Cosimo
Summa e Elisabetta Mariano dichiaratisi distrattari.
Spese di CTU a carico di e . Pt_1 Controparte_3
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in CC l'11/07/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 454 pronunciata l'11/02/2022
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di CC
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 201/2022
del Ruolo Generale Sezione Lavoro Appelli, promossa da
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Pt_1 domiciliato in CC presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_1
generali in atti, dagli Avv.ti Marcello Raho e Raffaele Tedone,
APPELLANTE
contro rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cosimo Summa e Controparte_2
Elisabetta Mariano,
APPELLATO
e nei confronti di
, Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza dell'11/07/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/03/2018 dinanzi al Tribunale del Lavoro di CC Controparte_2
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 059 2017 90098371 49 000
[...] del 27/10/2017, dell'importo di € 182.488,46, notificatagli a mezzo raccomandata il 06/03/2018 e riferita a una cartella del 2015 e a cinque avvisi di addebito relativi al periodo 2013-2015, emessi per contributi accertati e dovuti a titolo di gestione agricola. Questi ultimi erano specificamente:
1. n. 359 2013 00021885 74 000 per Euro 7.388,29, riguardante il II trimestre 2012;
2. n. 359 2014 00001204 22 000 per Euro 54.008,03, riguardante il III e IV trimestre 2012;
3. n. 359 2014 00032086 28 000 per Euro 31.050,58, riguardante il I e II trimestre 2013;
4. n. 359 2015 00020420 63 000 per Euro 77.607,32, riguardante il III trimestre 2013 e II 2014;
5. n. 359 2015 00021006 91 000 per Euro 10.981,51 riguardante i contributi personali di CP_2
quale lavoratore autonomo – imprenditore agricolo professionale- per gli anni 2012, 2013 e 2014.
L'opponente sosteneva il difetto di notifica dei sei atti presupposti e, nel merito, che si trattasse di ratei di credito già addebitati. Ciò in quanto, quale titolare dell'omonima azienda agricola, aveva ricevuto la notifica di un verbale unico di accertamento (n. 4100000442142 del 13/11/2014), al quale aveva fatto opposizione innanzi al Tribunale di CC (iscritta al n. R.G. 9034/2016) ottenendo sentenza (n. 2808/2018) di annullamento del verbale stesso. Riferiva che, a seguito di tale verbale aveva ricevuto vari avvisi di addebito tra cui il n. 359 2016 00059531 04 000 del 24/12/2016 notificato il 13/2/2017 per € 250.453,39 opposto dinanzi al Tribunale di CC (procedimento iscritto al n. R.G.
3910/2017) e riguardante contributi I.V.S. operai a tempo determinato per il periodo 1/2012 – 9/2014, che detto giudizio, conclusosi con sentenza n. 3017/2021, aveva dichiarato non dovuti;
ed il n. 359
2017 0003727450 000 del 9/11/2017, notificato il 28/12/2017, per euro 37.532,94, opposto anch'esso dinanzi al Tribunale di CC (giudizio iscritto al n. 1331/2018), relativo a pagamento di contributi
I.V.S. per i periodi 7/2015-12/2015. Secondo il ricorrente l'intimazione opposta nel giudizio in esame riguardava periodi lavorativi già sottoposti a recupero con l'avviso del 2016 n. 359 0005953104 000 oggetto della sentenza n. 3017/2021 che, come detto, aveva dichiarato i contributi non dovuti.
Eccepiva, anche, il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata e concludeva chiedendone la declaratoria di nullità per mancata notifica degli atti presupposti o in subordine per la non debenza delle somme portate dall'impugnata intimazione e dai relativi avvisi di addebito, con la rifusione delle spese di lite.
Nel giudizio così instaurato si costituiva specificando che i cinque Controparte_3 avvisi di addebito e la cartella di pagamento di cui all'impugnata intimazione erano stati regolarmente notificati. Con specifico riguardo alla cartella di pagamento (n. 059 2015 0004380925), eccepiva il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria trattandosi di mancato pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio;
quanto agli avvisi specificava che erano relativi a contributi IVS non versati e iscritti a ruolo. Richiamava, poi, la propria produzione documentale per sostenere che tutti gli atti prodromici erano stati regolarmente notificati. Deduceva, inoltre, la tardività delle questioni relative alla legittimità del credito poiché l'opposizione introduttiva del presente giudizio era stata proposta oltre i 40 gg. dalla notifica di ciascuno degli atti presupposti, con la conseguenza che l'importo intimato era divenuto incontestabile. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche l' , contestando che si fosse verificata una duplicazione di richieste Pt_1 contributive, poiché oggetto degli atti impugnati, con l'opposizione in esame, era la richiesta del pagamento di quanto risultante dai DMAG inoltrati dal quale datore di lavoro agricolo. A CP_2
conferma dell'assenza di qualsivoglia duplicazione, specificava che l'avviso del 2016 n. 0005953104
000, oggetto del giudizio n. 3910/17, riguardava contributi dovuti per differenza, rispetto a quelli denunciati e oggetto del presente giudizio, a seguito del venir meno degli sgravi ottenuti per effetto delle irregolarità emerse nell'accertamento di cui al richiamato verbale. Chiedeva, in considerazione di tanto, il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame l'adito Tribunale accoglieva il ricorso dichiarando non dovute le somme riportate nella intimazione di pagamento opposta con specifico riferimento ai cinque avvisi di addebito, condannando gli Enti resistenti al pagamento delle spese di lite. Avendo parte ricorrente dedotto in primo luogo la mancata notificazione degli avvisi oggetto dell'intimazione opposta, qualificava l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, dal momento che il ruolo costituisce un titolo esecutivo. Ne verificava la tempestività (essendo stata notificata l'intimazione opposta il 06/03/2018 e introdotto il giudizio il 26/03/2018) quindi accoglieva l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento con riferimento all'avviso n. 2015 0002042063 000 poiché la notifica non aveva avuto esito positivo. Passava, quindi, alla disamina delle sentenze nn. 3017/2021 e
2808/2018, emesse in esito alle opposizioni richiamate dal ricorrente, per giungere alla conclusione che, nonostante non vi fosse piena coincidenza dei periodi contributivi, l'avvenuto annullamento del verbale ispettivo del 2014 aveva travolto tutte le richieste contributive riferite all'intero periodo oggetto del verbale e che il passaggio in giudicato di tali pronunce impedisse ogni accertamento sul medesimo rapporto giuridico.
Avverso tale pronuncia l' proponeva appello con ricorso depositato l'11/04/2022, sostenendo Pt_1
che il Tribunale avesse travisato i fatti e ribadendo che i crediti oggetto di causa erano diversi da quelli oggetto dei giudicati delle due sentenze considerate dal Giudice di prime cure. Evidenziava che, essendo stata provata la regolare notifica degli atti prodromici, ogni questione attinente al merito della pretesa contributiva doveva considerarsi tardivamente proposta e, dunque, inammissibile.
Chiedeva, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, venisse respinta l'opposizione avverso l'intimazione n. 059 2017 9009837149 000 e dichiarati dovuti i propri crediti, con vittoria di spese. Nel presente grado di giudizio si costituiva eccependo l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello perché proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per la quale il codice di rito prevede solo la ricorribilità per Cassazione;
per violazione dell'art. 434 c.p.c. in ordine alla formulazione dei motivi di appello ed ex art. 345 c.p.c. sostenendo che il richiamo ai DMAG, operato dall' , integrasse una domanda nuova, in quanto tale non proponibile in appello per la Pt_1 prima volta. Nel merito deduceva la correttezza della sentenza impugnata di cui chiedeva l'integrale conferma.
, invece, non si costituiva in appello. Controparte_3
Disposta ed espletata CTU contabile, all'udienza dell'11/07/2025 sulle conclusioni delle parti costituite, che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Occorre dichiarare, in primo luogo, la contumacia di che, pur Controparte_3
regolarmente evocata in giudizio, non ha inteso costituirsi nel presente grado.
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dal nel costituirsi CP_2
nel presente grado di giudizio.
Ed invero, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello perché la sentenza di primo grado sarebbe solo ricorribile per cassazione in quanto emessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c., occorre evidenziare che l'adito Tribunale, pur avendo qualificato l'azione promossa dal come CP_2
opposizione agli atti esecutivi, ha ritenuto di procedere alla disamina e decisione del merito disaminando gli atti opposti e valutandone la validità ed efficacia;
la qual cosa consente di ritenere che il dato letterale della qualificazione sia stato superato da quello sostanziale, consentendo e legittimando la proposizione dell'appello.
Non appare fondata nemmeno l'eccepita inammissibilità per violazione dell'art. 434 c.p.c.. Secondo la Giurisprudenza di legittimità “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, SS.UU., Sent. n. 27199 del 16/11/2017). Nel caso di specie non sussiste l'eccepita inammissibilità dell'appello in ragione del modo in cui è stato formulato, ai sensi dell'art. 434 c.p.c.. Ed invero, secondo questo Collegio, non può dirsi che manchi la individuabilità delle parti del provvedimento contro cui si formula il gravame e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
così come emerge in modo chiaro la volontà della parte di impugnare nella sua globalità la sentenza, contestando il modo in cui si è formato il convincimento del Giudice di prime cure e la valutazione da questi compiuta delle prove fornite (Corte di Cass., Sent. n. 22123 del 19/10/2009).
Va, ancora, dichiarata infondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c..
Anche l'eccezione di tardività e conseguente inammissibilità sollevata dall' nel ricorso in Pt_1
appello deve essere disattesa. Ed invero, la circostanza che nel corso del giudizio di primo grado sia stata fornita la prova, seppure non integrale, della notifica degli atti prodromici all'intimazione opposta, va comunque sottolineato che oggetto del giudizio instaurato era la contestazione della stessa sussistenza dei crediti intimati;
ciò in quanto il ne aveva sostenuto l'intervenuto CP_2
annullamento da parte del Tribunale adito, in conseguenza di altri e precedenti giudizi instaurati avverso il verbale di accertamento, e la duplicazione. Oggetto di verifica è, dunque, non il merito della previdenziale, bensì la sussistenza del credito contributivo, cosa che rende legittima l'azione intrapresa.
Venendo alla disamina del merito del gravame, si ribadisce, innanzitutto, la correttezza della pronuncia impugnata nella parte in cui ha annullato l'intimazione di pagamento limitatamente all'avviso di addebito n. 359 2015 0002042063000 per difetto della notifica;
ed invero, come rilevato dal Giudice di prime cure, dalla produzione documentale di nel Controparte_3
costituirsi in giudizio, risulta che la notifica a mezzo PEC tentata dall'Ente creditore non si è perfezionata, tanto risultando dalla comunicazione di “mancato deposito nella casella di destinazione” versato in atti.
Quanto agli altri avvisi di pagamento oggetto della intimazione opposta, questa Corte ha ritenuto necessario disporre CTU contabile al fine di verificare se gli importi contributivi richiesti con gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio presentino, in tutto o in parte, la stessa causale di quelli richiesti con l'avviso di addebito n. 359 2016 0005953104000 e, in caso di acclarata duplicazione delle medesime pretese contributive, di individuare l'entità dei contributi e delle relative sanzioni costituenti oggetto del presente giudizio depurati da quelli del menzionato avviso 5953104.
Disaminata la documentazione versata in atti, il CTU incaricato, nella relazione depositata il
28/03/2025, ha evidenziato che l'intimazione di pagamento impugnata attiene al mancato versamento delle somme portate dai modelli DMAG inviati dal quale datore di lavoro, rispetto ai quali CP_2
l'appellato non ha fornito prova alcuna di avere provveduto al relativo pagamento. Invece, le pronunce del Tribunale del Lavoro di CC, esibite dal , hanno riguardato l'annullamento CP_2 del verbale ispettivo n. 4100000442142 del 13/11/2024 con il quale i funzionari ispettivi dell' Pt_1
avevano contestato la validità di diversi contratti di lavoro ritenuti fittizi fornendo indicazioni ai competenti uffici dell' per il recupero delle agevolazioni contributive ottenute dall' Pt_1 [...]
per gli anni 2012, 2013 e 2014. Sulla scorta di tale precisazione il perito Parte_2
d'ufficio è passato alla disamina dei singoli avvisi di addebito portati dall'intimazione opposta, ed ha acclarato che gli importi risultanti dall'avviso di addebito n. 359 2015 0002100691000, pari ad €
10.981,51, non sono duplicati trattandosi di contributi personali del titolare dell'Azienda quale lavoratore autonomo e, quindi, non inclusi nell'avviso di addebito in questione, che ha riguardato la sola contribuzione da lavoro dipendente. Altrettanto non duplicata è risultata, dalla disamina del consulente, la voce relativa alla contribuzione dovuta per il periodo IV trimestre 2012, non essendo inclusa nell'avviso di addebito n. 359 2016 0005953104000, oggetto dei diversi giudizi di opposizione intentati dal , ed essendo invece inclusa nell'avviso di addebito n. 359 2014 CP_2
00001204 22 000, costituente oggetto dell'intimazione di pagamento che ha dato causa al presente giudizio. Pur avendo dato atto del fatto che l' non ha prodotto lo sviluppo dei conteggi eseguiti Pt_1 per determinare gli importi contestati con l'avviso di addebito n. 359 2016 0005953104000, il perito incaricato ha concluso per l'assenza di duplicazioni poiché, indipendentemente dal verbale di accertamento ispettivo, non risultano versamenti eseguiti a fronte dei modelli DMAG presentati dalla stessa Azienda. A conferma di tanto ha precisato che nel verbale di accertamento ispettivo, nel paragrafo intestato “obblighi contributivi” i verbalizzanti avevano specificato che negli anni 2012 e
2013 l' aveva effettuato un solo versamento parziale, per il secondo trimestre 2012, Parte_2 di € 4.126,34; né l' aveva confutato tale assunto dimostrando di avere effettuato altri Pt_2
versamenti.
Questa Corte non può che condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, essendo il lavoro dallo stesso compiuto scrupoloso e coerente con la documentazione versata in atti e con le risultanze dell'attività processuale espletata.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata, in parziale accoglimento del proposto gravame, riconoscendo la debenza degli importi indicati negli avvisi di addebito oggetto dell'opposta intimazione, con la sola eccezione di quello n. 359 2015 0002042063000, correttamente annullato dal
Tribunale in primo grado.
Quanto alle spese di lite per i due grado di giudizio si ritiene di compensarle parzialmente, nella misura di 3/5, in ragione della reciproca soccombenza, avendo trovato le ragioni dell'Ente creditore un accoglimento solo parziale ed avendo con il proprio comportamento dato causa alle difficoltà di ricostruzione degli aspetti contabili evidenziate dal CTU. Nei restanti 2/5 vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei vigenti Parametri forensi.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di CC, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c. definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell'11/04/2022 dall' nei Pt_1 confronti di – Controparte_2 Controparte_3 avverso la sentenza n. 454 dell'11/02/2022 del Tribunale di CC così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara dovute le somme portate dagli avvisi di addebito n. 359
2013 0002188574000, n. 359 2014 0000120422000, n. 359 2014 0003208628000, n. 359 2105
0002100691000 di cui all'intimazione di pagamento n. 059 2017 9009837149000 notificata il
06/03/2018.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza eccetto che per la statuizione relativa alle spese.
Compensa tra le indicate parti le spese di giudizio di entrambi i gradi nei limiti di 3/5 del totale.
Condanna e in solido tra loro al pagamento dei 2/5 residui Pt_1 Controparte_3 quantificati in € 2.820,00 per il I grado ed in € 4294,00 per il II grado in favore degli avv.ti Cosimo
Summa e Elisabetta Mariano dichiaratisi distrattari.
Spese di CTU a carico di e . Pt_1 Controparte_3
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in CC l'11/07/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi