Articolo 714 del Codice della navigazione
Articolo 713Articolo 714 bis
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21 aprile 1942
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16 dicembre 1955
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3 marzo 1963
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21 ottobre 2005
Art. 714.
(( (Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli).)) ((L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere e' posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo.

Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, e' corrisposta un'indennita' all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.))
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
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