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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5508 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12882/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FR Matteo RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12882/2023 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
OL AN, Indirizzo Telematico
parte attrice contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. RAMPINELLI ROTA Controparte_1 P.IVA_1
BARTOLOMEO, VIA VITTORIO EMANUELE II 1 BRESCIA
parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
A) con riferimento al contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 28.10.2010 tra il SI.
, a cui è succeduta la SI.ra , e Banco di Brescia S.p.a., Parte_2 Parte_1
poi UbiBanca, ora a rogito della Dott.ssa Rep. n. 13964, Controparte_1 Persona_1
Racc. 142822 e registrato a NA (CR) il 02.11.2010 al n. 3264 Serie 1T, per tutti i motivi esposti
nei dimessi scritti difensivi, nei verbali d'udienza e nelle osservazioni del Dott. Testimone_1
alla C.T.U.:
1) accertarsi e dichiararsi l'indebita pattuizione ed applicazione di interessi usurari, spese,
commissioni e competenze, come meglio descritta in atti, da parte di Banco di Brescia S.p.a., poi
UbiBanca, ora Controparte_1
2) inoltre, accertarsi e dichiararsi che il TAEG applicato al contratto di mutuo fondiario comprensivo
di oneri, anche occulti, e spese, risulta essere superiore al tasso soglia usura, in vigore alla data di
stipula, ossia il 28.10.2010, per i contratti di mutuo fondiario a tasso variabile;
3) accertarsi e dichiararsi la nullità totale o parziale del contratto di mutuo fondiario in forza della
pattuizione di clausole ab origine usurarie;
per l'effetto:
- dichiararsi il contratto di mutuo in oggetto gratuito, ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c., per la
pattuizione di tassi usurari;
- rideterminarsi il piano di ammortamento in ragione del rimborso del solo capitale finanziato;
- accertarsi e dichiararsi che il SI. e la SI.ra hanno Parte_2 Parte_1
versato, in esecuzione di detto contratto, € 66.398,23 a titolo di interessi, spese, commissioni e
competenze non dovuti, ovvero la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa o che sarà
ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo;
- condannarsi alla restituzione, in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 66.398,23 o della maggiore o minore somma che verrà quantificata in corso
[...]
di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dì del dovuto fino al saldo.
4) altresì, accertarsi e dichiararsi la parziale estinzione del debito originario derivante dal contratto
di mutuo fondiario del 28.10.2010, oltre la sua quinta parte e, per l'effetto, ordinare ex art. 39 T.UB.
al Servizio di Pubblicità Immobiliare presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Cremona
- Territorio, di procedere alla riduzione proporzionale della somma per cui è stata iscritta, in data
03.11.2010, al Reg. gen. n. 9667 e Reg. part. n. 2419, contro il SI. ed a favore di Parte_2
Banco di Brescia s.p.a., l'ipoteca volontaria di € 488.600,00 sugli immobili di piena proprietà del
mutuatario, così catastalmente censiti al N.C.E.U. del Comune di NA (CR):
1) Catasto Fabbricati – Foglio 18, mappale n. 228, sub. 3, cat. C/1, Via FR Genala n. 27, P.
T-S1, per l'intero;
2) Catasto Fabbricati – Foglio 18, mappale n. 228, sub. 7, cat. A/2, Via Vincenzo Monti n. 1, P. 2,
per l'intero;
3) Catasto Fabbricati – Foglio 18, mappale n. 1034, cat. C/6, Via Vincenzo Monti n. 1, P. T, per
l'intero;
B) con riferimento al contratto di contratto di conto corrente n. 1158, aperto presso la Filiale di
Crema, di Banco di Brescia S.p.a., poi UbiBanca, ora dal SI. Controparte_1 Parte_2
, a cui è succeduta la SI.ra , per tutti i motivi esposti nei dimessi scritti
[...] Parte_1
difensivi, nei verbali d'udienza e nelle osservazioni del Dott. alla C.T.U., Testimone_1
accertare e dichiarare l'indebita pattuizione e applicazione di interessi, spese, commissioni e
competenze, oltre che l'applicazione di illegittime capitalizzazioni trimestrali degli interessi, come
meglio descritto in atti e, per l'effetto.
- rideterminare il saldo del conto corrente n. 1158, eliminando integralmente ogni forma di
capitalizzazione in conseguenza del mancato rispetto delle prescrizioni della delibera CICR. 9.2.2000 o nell'ipotesi di nullità contrattuale, rideterminando il saldo senza applicare alcun interesse
anatocistico e/o usurario;
nonché, con riferimento al tasso di interesse a debito e a quello delle
operazioni attive, ricalcolarsi il saldo del conto corrente applicando i criteri di cui all'art. 117,
comma 7, lettera a) D.Lgs. 385/1993, applicando il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del
tesoro annuali Bot, indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi
precedenti rispetto alla data valuta riportata nel riassunto scalare del conto corrente;
- condannarsi alla restituzione, in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_1
, della somma di Euro 22.934,39 o della maggiore o minore somma che verrà quantificata in
[...]
corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dì del dovuto fino al saldo.
IN VIA SUBORDINATA
A) con riferimento al contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 28.10.2010 tra il SI.
, a cui è succeduta la SI.ra , e Banco di Brescia S.p.a., Parte_2 Parte_1
poi UbiBanca, ora a rogito della Dott.ssa Rep. n. 13964, Controparte_1 Persona_1
Racc. 142822 e registrato a NA (CR) il 02.11.2010 al n. 3264 Serie 1T, per tutti i motivi esposti
nei dimessi scritti difensivi, nei verbali d'udienza e nelle osservazioni del Dott. Testimone_1
alla C.T.U., alla luce delle risultanze della C.T.U., accertarsi e dichiararsi che la in CP_2
violazione dell'art. 117 T.U.B., ha occultamente applicato il regime della capitalizzazione composta
degli interessi, con conseguente applicazione, nel corso del rapporto, di un SS Annuo Effettivo
diverso e superiore al SS Annuo Nominale, con conseguente maggior costo del finanziamento a
carico del mutuatario e, per l'effetto
- ai sensi dell'art. 117, comma 7 T.U.B., rideterminarsi il piano di ammortamento alla francese del
contratto di mutuo applicando il tasso di interesse legale (tasso BOT) in regime di capitalizzazione
semplice;
- condannarsi alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, a titolo Controparte_1
di rimborso degli interessi e spese pagati dal SI. e dalla SI.ra Parte_2 Parte_1 ma non dovuti, in esecuzione del contratto di mutuo fondiario del 28.10.2010, pari ad €
[...]
56.134,40, o alla maggior o minor somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo;
B) con riferimento al contratto di contratto di conto corrente n. 1158, aperto presso la Filiale di
Crema, di Banco di Brescia S.p.a., poi UbiBanca, ora dal SI. Controparte_1 Parte_2
, a cui è succeduta la SI.ra , per tutti i motivi esposti nei propri scritti
[...] Parte_1
difensivi, nei verbali d'udienza e alla luce delle risultanze della CTU., accertarsi e dichiararsi
l'indebita pattuizione e applicazione di interessi, spese, commissioni e competenze, oltre che
l'applicazione di illegittime capitalizzazioni trimestrali degli interessi, come meglio descritte
nell'elaborato peritale del Dott. depositato in atti e, per l'effetto, condannarsi Per_2 [...]
alla restituzione, in favore della SI.ra , della somma di € Controparte_1 Parte_1
1.829,98 o della maggiore o minore somma che verrà quantificata in corso di causa o che sarà
ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto
fino al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA
Al fine di non prestare acquiescenza alcuna, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie ad
oggi non accolte e formulate con la seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c..
In particolare, si insiste per l'integrazione del quesito di C.T.U. riportato nell'Ordinanza del
16.04.2024, come qui di seguito riportato:
“Con riferimento al contratto di mutuo:
Nell'ipotesi in cui al contratto di mutuo sia stato applicato un regime di capitalizzazione composto,
il CTU verifichi se il valore percentuale del maggior addebito di interessi, che si è verificato per
l'applicazione dell'algoritmo dell'interesse composto nella formula della rata, sommato al tasso
nominale del periodo nelle rate pagate e agli altri costi e spese ad esso collegati, superi il tasso soglia
d'usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni di riferimento alla data del
28.10.2010. In caso di superamento del tasso soglia d'usura, ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c., il C.T.U. depuri
il contratto di mutuo da tutti gli interessi, le commissioni, le competenze e le spese, eccetto imposte e
tasse, rideterminando, così, il piano di ammortamento in considerazione del rimborso del solo
importo in linea capitale e, per l'effetto, accerti l'importo spettante in restituzione alla mutuataria.
Con riferimento al contratto di conto corrente:
- in conformità a quanto chiarito della Corte di Corte di Cassazione, da ultimo con la Sentenza n.
8383 del 28.03.2024, il CTU verifichi l'usurarietà alla stipula e anche durante il rapporto, trimestre
per trimestre, inserendo tra le voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia”
la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e ciò tanto nel caso di legittima capitalizzazione
degli interessi che di illegittima capitalizzazione degli interessi”.
IN OGNI CASO
Spese di lite e compenso professionale integralmente rifusi, oltre al rimborso del 15% delle spese
generali, oltre IVA e CPA come per Legge, con distrazione a favore dell'Avv. Gazzola ex. Art. 93
c.p.c., come da nota spese giudiziale che sia allega.
Si chiede di condannarsi l pagamento in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_1
della somma di € 2.050,00, a titolo di rimborso delle spese di CTU e CTP, ovvero della
[...]
diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Per parte convenuta:
Nel merito:
Rigettarsi le domande Attoree, in quanto infondate in fatto, quanto in diritto ed in alcun modo
provate, oltre che prescritte.
In via istruttoria:
Si chiede, fin d'ora, il rigetto di eventuali istanze istruttorie avversarie ed in particolare della CTU
in quanto inutile e defatigatoria.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi ed accessori tutti della lite. Si chiede, infine, la condanna di controparte ex art 96 cpc, da valutarsi anche in via equitativa, o
come meglio emergerà nel corso della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di somme indebitamente pagate in Controparte_1
relazione a un contratto di mutuo e a un contratto di conto corrente.
L'attrice in particolare esponeva:
- che in data 28.10.2010 quale titolare e legale rappresentante della ditta Parte_2
individuale AR Gioielli di AR EZ, stipulava con l'allora Banco di Brescia
S.p.a. (poi divenuta UbiBanca ed ora fusasi con a far data dal Controparte_1
12.04.2021) un contratto di mutuo ipotecario per l'importo finanziato di € 244.300,00;
- che, a seguito del decesso di avvenuto in data 15.03.2017, nel predetto Parte_2
rapporto di mutuo succedeva l'erede, cioè Parte_1
- che, successivamente, chiuso il rapporto di conto corrente n. 1158 d'appoggio del mutuo,
l'attrice ad aprile 2017 apriva, sempre con l'allora il rapporto di conto Controparte_3
corrente n. 106, intestato alla ditta EN Gioielli di EN CA IT;
- che, come si è detto, stipulava con l'allora Banco di Brescia S.p.a. il Parte_2
contratto di conto corrente n. 0064/0000001158 presso la Filiale Crema, utilizzato anche quale rapporto per le aperture di credito concesse dalla CP_2
- che il mutuo era affetto da usura, considerando la penale pattuita per il caso di estinzione anticipata del rapporto;
- che, in ogni caso, erano usurari gli interessi di mora pattuiti;
- che non risultava pattuito il regime composto degli interessi nel piano di ammortamento alla francese;
- che, pertanto, la banca doveva restituire tutte le somme pagate a titolo di interessi, nonché il pano di ammortamento doveva essere rideterminato in regime semplice e non composto;
- che, inoltre, avendo l'attrice restituito già più di un quinto del capitale, aveva diritto a ottenere la riduzione proporzionale dell'ipoteca;
- che, quanto al contratto di conto corrente stipulato dal dante causa dell'attrice, erano stati applicati in costanza di rapporto, a seguito dell'esercizio del cd. ius variandi, interessi usurari;
- che la clausola di capitalizzazione degli interessi non era stata specificamente sottoscritta e,
pertanto, la prassi anatocistica seguita era illegittima.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, Controparte_1
in particolare, evidenziando la correttezza delle pattuizioni contrattuali;
la convenuta nulla opponeva alla restrizione dell'ipoteca, precisando come nessuna richiesta in tal senso fosse stata effettuata dall'attrice prima dell'instaurazione del presente giudizio e, comunque, eccepiva la prescrizione.
Il giudice originario assegnatario della causa disponeva consulenza tecnica di ufficio di tipo contabile e, all'esito, rinviava per la rimessione della causa in decisione.
A seguito del provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza dell'11.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella limitata misura che si indica.
Contratto di mutuo chirografario.
Con riferimento a tale primo rapporto, parte attrice ha contestato la natura usuraria del rapporto,
considerata la penale per estinzione anticipata e la pattuizione degli interessi di mora, nonché la mancata pattuizione del regime di interessi composto nel piano di ammortamento.
Le contestazioni non sono fondate.
- Usura e penale per l'estinzione anticipata.
Sotto il primo profilo, infatti, la difesa attorea ha contestato la pattuizione illecita dei tassi di interesse,
pretendendo di sommare al tasso degli interessi corrispettivi la penale pattuita per il caso di anticipata estinzione del rapporto di mutuo e, così facendo, riscontrare il superamento del SS Soglia. Sennonchè la doglianza non può essere condivisa, considerato come la penale per l'anticipata estinzione del mutuo non può considerarsi un onere collegato all'erogazione del credito, riguardando piuttosto una fase successiva ed eventuale, ossia la risoluzione anzitempo del rapporto ed è rivolta a indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto della anticipata risoluzione.
Coerentemente, quindi, la stessa Banca d'Italia nelle proprie istruzioni in materia di determinazione del EGM ha precisato di non ricomprendere tale onere ai fini della rilevazione dell'usura.
- Usura e interessi di mora.
Quanto al secondo profilo, parte attrice, richiamando precedenti giurisprudenziali in materia di accertamento del carattere usurario o meno degli interessi di mora, ha rilevato come nel contratto
inter partes fosse stato pattuito un tasso di interesse moratorio superiore al tasso soglia all'epoca rilevato per la tipologia di contratto in esame;
sulla base di tale premessa, quindi, ha dedotto la nullità
delle clausole relative agli interessi pattuiti a qualsiasi titolo con il contratto inter partes e, quindi, il diritto di ripetere tutte le somme versate per tale causale.
Sennonchè la tesi dell'opponente non può trovare condivisione per difetto del presupposto stesso invocato al fine di sostenere il carattere usurario degli interessi pattuiti, ossia la base di raffronto utilizzata quale tasso soglia.
In proposito, infatti, si deve rilevare come tanto la giurisprudenza di legittimità che la stessa Banca
d'Italia siano sostanzialmente concordi nel ricordare come anche gli interessi moratori, al pari di quelli corrispettivi, debbano sottostare ai limiti derivanti dalla disciplina in materia di usura e, quindi,
siano suscettibili di essere pattuiti in misura usuraria.
Tale premessa si fonda su quanto ricordato dal legislatore con il D.L. 394/2000, il quale, con riferimento alla disciplina in materia di usura, ha fatto esplicito riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti.
Sebbene, quindi, profondamente differente sia la natura e la funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori, anche questi ultimi sono suscettibili di essere etichettati come usurari.
Se tale principio non può che essere condiviso nella sua affermazione astratta, sicuramente più
problematico diventa l'accertamento in concreto del carattere usurario, quando la verifica viene effettuata con riferimento agli interessi di mora.
Il problema, infatti, nasce per il fatto che con la Legge 108/1996 si è inteso “oggettivizzare” la nozione di usura, introducendo l'istituto del tasso soglia, in modo che, superando le difficoltà probatorie in precedenza riscontrate in materia, gli interessi dovessero essere riconosciuti come usurari per il solo fatto che fossero stati pattuiti in misura superiore al tasso soglia rilevato per la tipologia di contratto omogenea a quella in verifica.
Precisato ancora come il tasso soglia è stato determinato attraverso la rilevazione del SS Effettivo
Globale Medio (EGM) praticato nel periodo per la specifica tipologia di contratto e, quindi,
operando su di esso la maggiorazione prevista (inizialmente il 50%, dal 14.5.2011 il 25% maggiorato a sua volta di 4 punti percentuali e con il limite di una maggiorazione finale rispetto al EGM non superiore all'8%), deve osservarsi come le rilevazioni del EGM vengano effettuate trimestralmente dalla Banca d'Italia secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze.
Ebbene, dette prescrizioni hanno sempre previsto e disposto che le rilevazioni statistiche fossero condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, verosimilmente alla luce della maggiore omogeneità delle condizioni concordate sul mercato con riferimento a tali interessi, in considerazione della loro natura e funzione di retribuzione del denaro e, quindi, di prezzo corrisposto in relazione all'erogazione del credito.
Al contrario, analoga rilevazione non è stata effettuata con riferimento agli interessi di mora, in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in quanto destinata a operare solo in caso di inadempimento del debitore, nonchè in ragione della funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento e, quindi, di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti estremante eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo del denaro e all'erogazione del credito. Il fatto, quindi, che il EGM, e conseguentemente il SS Soglia che dal primo dipende, siano determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito), porta a concludere come non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il SS Soglia così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari.
Così operando, infatti, si giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un EGM
che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi).
L'esigenza di omogeneità dei termini da raffrontare, del resto, si ricava indirettamente anche dalla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di rilevanza delle commissioni di massimo scoperto ai fini della rilevazione dell'usura anche per il periodo antecedente al 2010 (sent.
n. 16303/2018): con tale pronuncia, infatti, la Corte Suprema, al fine sostanziale di salvaguardare l'omogeneità del raffronto, ha chiarito come la commissione addebitata in contratto debba essere raffrontata non con riferimento al SS Soglia determinato attraverso la maggiorazione sul EGM
rilevato, ma in prima battuta con il cd. SS Soglia c.m.s. e, solo in caso di superamento dello stesso,
l'eccedenza dovrà essere raffrontata con il margine residuo disponibile negozialmente rispetto al
SS , specificando come in tale modo si eviti di incorrere nell'aporia logica di raffrontare un Pt_3
EG comprensivo di c.m.s. con un che è “costruito” su un EGM che dichiaratamente Persona_3
non ricomprendeva sino a tutto il 2009 anche le c.m.s.
In sostanza, quindi, quanto meno ad oggi una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia,
che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare.
Nè il problema potrebbe essere superato invocando la rilevazione condotta dalla Banca d'Italia nel
2001 e “pubblicata” con il D.M. 25.3.2003, con riferimento ai tassi di interesse moratori praticati sul mercato;
l'Istituto di vigilanza bancaria, infatti, anche con la propria Circolare del 3.7.2013, ha fatto richiamo a tale rilevazione, ricordando come fosse stato verificato come in media gli interessi moratori fossero pattuiti in misura maggiorata di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi medi concordati per gli interessi corrispettivi (dato oggi “aggiornato” dalla Banca d'Italia, così come riportato nel
D.M. 21.12.2017, a una maggiorazione per i mutui ipotecari ultraquinquennali di 1,9%, per i leasing del 4,1% e per gli altri prestiti del 3,1%, rispetto all'interesse corrispettivo).
Sennonchè detta rilevazione, oltre a essere “ufficiosa”, in quanto condotta in assenza di una istruzione in tal senso disposta dal Ministero delle Finanze in attuazione a quanto dettato dalla Legge 108/1996,
non solo non può considerarsi neppure scientificamente attendibile, non essendo conosciute le modalità di rilevazione statistica utilizzate e, al contrario, risultando essere stata condotta attraverso l'acquisizione di dati a campione, ma soprattutto non è stata aggiornata e rivisitata trimestralmente,
come invece preteso dal legislatore.
Tali considerazioni non possono mutare neppure dopo avere preso atto della decisione sul punto adottata dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 19597/2020).
Dopo, infatti, avere ribadito e confermato il principio di simmetria o di omogeneità dei dati da raffrontare, le Sezioni Unite hanno affermato come tale esigenza possa trovare soddisfazione proprio raffrontando il tasso di mora pattuito in contratto con il EGM maggiorato della rilevazione a campione effettuata di propria iniziativa dalla Banca d'Italia, costituendo la stessa, una volta recepita nei Decreti Ministeriali, comunque un indicatore oggettivo per una soglia usura in materia di interessi moratori, a maggior ragione alla luce della distinzione del dato operata per alcune tipologie contrattuali, così come effettuato con la rilevazione dell'ultimo trimestre 2017.
A detta delle Sezioni Unite, quindi, nel caso in cui fosse stato pattuito un tasso di mora superiore al
SS Soglia così ricavabile dai Decreti Ministeriali, la sanzione dettata dall'art. 1815 c.c. dovrebbe trovare applicazione solo per l'interesse di mora convenzionale, con l'effetto che, qualora la pattuizione degli interessi corrispettivi fosse lecita, al posto del tasso di mora illecito dovrebbe trovare applicazione in forza dell'art. 1224 c.c. un interesse di mora pari all'interesse corrispettivo pattuito;
venuta meno, infatti, la clausola relativa agli interessi di mora, permarrebbe comunque un danno da inadempimento del debitore, danno che troverebbe la lecita risposta sanzionatoria nella disposizione di cui all'art. 1224 c.c..
Tale conclusione è stata giustificata con il richiamo a quanto previsto in sede comunitaria con la
Direttiva 93/13 e ribadito dalla Corte UE, la quale più volte ha affermato il principio che gli interessi vadano pagati sino al rimborso della somma;
tale esigenza, quindi, giustificherebbe una parziale deroga alla sanzione di cui all'art. 1815 c.c., la quale, pertanto, opererebbe solo per il quantum di eccedenza esistente tra l'interesse di mora convenzionale usurario e l'interesse corrispettivo infra soglia.
Per ultimo le sezioni Unite hanno chiarito come, nel caso in cui, a fronte di una pattuizione degli interessi di mora ultra soglia, fosse stato applicato in concreto un tasso di mora inferiore non usurario,
l'interesse ad agire del mutuatario rimarrebbe relegato a una pronuncia meramente dichiarativa di nullità della pattuizione, mentre non si avrebbe effetto alcuno rispetto agli interessi di mora in concreto pagati, rimanendo gli stessi nei limiti della liceità.
Come si è anticipato, pur consapevole dell'autorità della pronuncia sopra sintetizzata, deve confermarsi la non condivisibilità della soluzione adottata, la quale non appare appagante sono diversi profili.
Le Sezioni Unite, infatti, premettono e riconoscono una volta per tutte (superando in tal modo la decisione adottata con l'ordinanza 27442/2018) come gli interessi corrispettivi e moratori rispondano a distinte funzioni, configurandosi come istituti autonomi sul piano causale, avendo l'interesse di mora una funzione sostanzialmente equiparabile a quella della clausola penale, tanto che le direttive comunitarie (art. 19 Direttiva 2008/48/CE e art. 14, comma 13 Direttiva 2014/17/UE) hanno sempre precisato come il EG dovesse essere determinato senza considerare eventuali penali per inadempimento.
Tale premessa, tuttavia, già di per sé confligge con l'obiettivo di trovare un correttivo al EGM ai fini di mantenere osservanza al principio di simmetria in materia di usura e interessi di mora, dal momento che EG e EGM dovrebbero essere istituti del tutto estranei e non collegabili alla mora, neppure quale punto di riferimento per un suo aggiustamento a posteriori.
In secondo luogo la sentenza, dopo avere riconosciuto come la rilevazione effettuata dalla Banca
d'Italia abbia un valore meramente conoscitivo e non sia il frutto dell'applicazione di un criterio statistico scientifico, essendo ricavata da un esame a campione che dichiaratamente esclude pattuizioni da ritenersi in modo non meglio precisato come “anomali”, chiarisce come essa, una volta recepita nei Decreti Ministeriali, comunque costituisca una indicazione oggettiva e unitaria utilizzabile per determinare la soglia usura in materia di mora.
Sennonchè, così ragionando, si riduce il problema dell'individuazione di un tasso soglia calibrato per gli interessi di mora, tale da essere previsto e conforme al dato normativo, a una questione di oggettiva determinatezza del dato di riferimento, senza chiedersi a monte se tale dato abbia una sua dignità e coerenza con la previsione di legge, neanche si trattasse di una questione di mera trasparenza contrattuale.
Né, d'altra parte, le Sezioni Unite spiegano come si possa conciliare dal punto vista sistematico il fatto che per 14 anni la rilevazione informativa fosse unitaria (maggiorazione di 2,1%, senza distinzioni) e che solo dalla fine del 2017 il dato sia stato scomposto in tre tipologie (operazione,
peraltro, salutata con apprezzamento dalle stesse Sezioni Unite, che così implicitamente hanno riconosciuto la portata insoddisfacente del dato precedente): la differente qualità dell'informazione,
infatti, non crea problemi sul piano ricostruttivo solo se la soluzione indicata venga proposta in una ingannevole prospettiva di determinatezza e unitarietà del dato e non, invece, in quella antecedente della conformità ai dati normativi nazionali e comunitari sopra richiamati.
Del tutto insoddisfacente, inoltre, è la soluzione offerta per spiegare a quale in materia Persona_3
di interessi di mora si debba fare riferimento per i contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della Legge 108/1996, ma prima dell'aprile 2003, ossia in un periodo in cui la rilevazione a campione effettuata dalla Banca d'Italia non era stata ancora ripresa nei Decreti Ministeriali.
Anche per tale finestra temporale, infatti, ragionando come in thesi, si porrebbe il problema di
“costruire” un SS Soglia specifico per gli interessi di mora, in omaggio alla disciplina dell'usura dettata dalla Legge 108/1996, senza tuttavia disporre di alcun riferimento utile per “alterare” il SS
Soglia ufficiale calibrato sugli interessi corrispettivi.
Le Sezioni Unite sembrano risolvere la questione ritenendo che per tali anni il SS Soglia per gli interessi di mora debba essere individuato sic et simpliciter nel SS Soglia “costruito” sulla base del EGM incrementato con la maggiorazione prevista (all'epoca del 50%); tale soluzione appare ancora una volta rispondente all'esigenza di oggettività e unitarietà del dato di riferimento, ma contraddice in modo insanabile le premesse della non sovrapponibilità degli interessi corrispettivi con quelli di mora e dell'estraneità di questi ultimi, quali penali per l'inadempimento, al concetto stesso di . CP_4
La critica non può essere superata neppure qualora si voglia interpretare la soluzione offerta dalle
Sezioni Unite (la motivazione sul punto risulta esposta in termini tali da richiedere uno sforzo interpretativo suscettibile di risultati non univoci) nel senso di proporre per gli anni precedenti al 2003
una “gestione” degli interessi di mora ai fini dell'usura parallela a quella in precedenza suggerita dalle stesse Sezioni Unite in materia di commissioni di massimo scoperto ante 2009 e, quindi, di raffrontare il EG del singolo contratto, con in aggiunta l'interesse di mora in concreto applicato, con il EGM,
fermo restando che l'interesse di mora dovrebbe rimanere contenuto nella maggiorazione operata sul
EGM per ottenere il SS Soglia: anche senza volersi soffermare sul fatto che la soluzione sopra offerta inevitabilmente presupponga una “conversione” dell'interesse di mora in concreto applicato da valore assoluto a valore espresso in termini percentuali, senza tuttavia chiarirsi rispetto a quale parametro tale percentuale dovrebbe essere espressa (il capitale della singola rata di mutuo pagata in ritardo o il capitale residuo da restituire, rispetto al quale, tuttavia, la mora in concreto applicata rimane disgiunta, dipendendo dalla rata pagata tardivamente); in ogni caso, facendo riferimento all'interesse di mora in concreto applicato, si esclude rilievo al tasso di mora pattuito, prospettando inevitabilmente una ipotesi di usura sopravvenuta, la cui rilevazione entra in aperto contrasto con quanto statuito dalle stesse Sezioni Unite nell'ottobre 2017 (sentenza n. 24675/2017).
Quanto meno contraddittoria risulta la decisione in analisi anche con riferimento agli effetti che dovrebbero discendere sugli interessi di mora, qualora pattuiti in misura superiore al SS Soglia
moratorio: la sanzione dettata dall'art. 1815 c.c. dovrebbe trovare applicazione limitatamente al
quantum di eccedenza tra il tasso convenzionale illecito di interessi di mora e il tasso di interesse corrispettivo lecito concordato, applicando ex art. 1224 c.c. tale tasso di interesse quale mora giustificata dal permanere di un danno conseguente all'inadempimento del mutuatario.
Ma se si ritiene che l'applicazione integrale della sanzione di cui all'art. 1815 c.c., con conseguente esclusione del versamento di alcunchè a titolo di interessi di mora, sia confliggente con i principi comunitari che prevedono che gli interessi vadano pagati sino al rimborso della somma, a maggior ragione dovrebbe affermarsi tale conclusione anche per gli interessi corrispettivi, escludendo anche per questi la sanzione ex art. 1815 c.c., a meno di non riconoscere come la differente funzione dei due tipi di interessi giustifichi un trattamento differente in caso di usura, sconfessando, però, tutte le premesse della decisione adottata dalle Sezioni Unite.
Pretendere, in ogni caso, che la sanzione ex art. 1815 c.c. debba cadere solo sulla maggiorazione dell'interesse di mora rispetto a quello corrispettivo è l'ennesimo equivoco logico, dato che i due interessi rispondono a funzioni distinte e in caso di inadempimento si sostituiscono l'uno all'altro,
mentre di “maggiorazione” si può parlare solo in termini matematico espositivi.
La contraddittorietà della sentenza delle Sezioni Unite si palesa, infine, nella soluzione adottata in caso di pattuizione di un tasso di mora usurario e di una applicazione in concreto di un tasso di mora infra soglia, per cui quest'ultimo rimane dovuto, in quanto in concreto lecito, sconfessando la sua già
non condivisibile riconduzione a un tasso pari a quello corrispettivo ex art. 1224 c.c.
In sostanza, quindi, anche la soluzione di raffrontare il tasso degli interessi moratori con un tasso soglia specifico costruito con riferimento agli interessi di mora, se dal punto di vista logico matematico risulterebbe sicuramente più condivisibile, non trova comunque giustificazione sul piano propriamente giuridico, facendo richiamo a un tasso di riferimento sì oggettivo e unitario, ma “creato”
da una ricostruzione interpretativa che non trova sostegno sul piano normativo.
Deve, pertanto, concludersi che, sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione di un EGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non risulti possibile procedere a una qualificazione in termini “oggettivi” dell'interesse usurario, ferma restando la possibilità che tali interessi possano essere riconosciuti comunque come usurari in chiave soggettiva,
ossia là dove, richiamando quanto dettato dall'art. 644 c.p., si dimostri che detti interessi siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.
Ad oggi, quindi, la premessa ricavabile dalla Legge 394/2000 e ribadita reiteratamente dalla giurisprudenza e dalla stessa Banca d'Italia circa la possibilità di sottoporre a un vaglio di usurarietà
anche gli interessi moratori, per forza di cose non può che essere circoscritta alla dimensione
“soggettiva” dell'usura, così come ricavabile dalla disciplina penalistica dell'istituto (si veda, da ultimo, anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1133/2017, pronunciata a conferma di precedente decisione di primo grado nei medesimi termini dell'odierna decisione).
La tesi sopra esposta, relativa all'impossibilità di raffrontare il tasso di interesse moratorio con il
SS Soglia ai fini di verificarne l'usurarietà, oggi appare ulteriormente confortato dal D.L. 132/2014
convertito con la Legge 10.11.2014 n. 162, il quale ha introdotto un quarto comma all'art. 1284 c.c.
con la previsione di un interesse legale di mora per le ipotesi in cui lo stesso non fosse stato oggetto di specifica pattuizione ad opera delle parti;
tale interesse legale è stato parametrato con richiamo al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al D.L.vo 231/2002, determinando in tal modo un tasso di interesse che per diverse tipologie contrattuali risulta essere superiore al Taso
Soglia trimestralmente rilevato dalla Banca d'Italia.
Se, pertanto, si dovesse opinare per l'ammissibilità di un raffronto degli interessi moratori con il
SS Soglia attualmente disponibile, arriveremmo alla conclusione paradossale e per evidenti ragioni non condivisibile, per cui il tasso di interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti, con l'effetto di qualificare come illegittimo un tasso di interesse imposto dal legislatore.
Tale aspetto, sebbene richiamato dalle Sezioni Unite sopra richiamate nel novero delle argomentazioni prospettate dalla giurisprudenza di merito a conforto della non parametrabilità
dell'interesse di mora al SS Soglia usura, non è poi stato affrontato nella motivazione della decisione.
Peraltro la funzione degli interessi di mora, quale strumento risarcitorio del danno in misura predeterminata e forfettaria, ne consente una sostanziale assimilazione nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie all'istituto negoziale generale in materia di obbligazioni rappresentato dalla clausola penale, con la conseguenza che rimane astrattamente percorribile la possibilità per il debitore di avanzare istanza di riduzione ex art. 1384 c.c., prospettandone i presupposti di manifesta eccessività
riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento (si confronti Cass., 23273/2010).
Nel caso di specie, tuttavia, in difetto di allegazione alcuna in proposito, deve considerarsi preclusa l'applicazione ufficiosa dell'istituto da ultimo richiamato.
A prescindere, pertanto, dagli effetti della cd. clausola di salvaguardia pattuita in uno con gli interessi di mora, la contestazione di parte attrice non può comunque trovare accoglimento.
- Mancata esplicitazione del regime composto degli interessi nel piano di ammortamento.
Con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Ritenendo di condividere il principio affermato dalle Sezioni Unite e ritenendo come lo stesso trovi identica operatività anche in relazione ai contratti di mutuo a tasso variabile, si ritiene superata la contestazione sollevata dalla attrice, contestazione quindi da considerarsi infondata.
Contratto di conto corrente.
Con riferimento a tale rapporto, invece, parte attrice ha contestato l'usura con riferimento ad alcuni trimestri, a seguito dell'esercizio ad opera della banca dello ius variandi, nonché l'illegittimo addebito di interessi anatocistici.
Quanto alla contestazione relativa agli interessi usurari, l'accertamento peritale condotto in corso di causa, in conformità alle istruzioni tecniche di volta in volta rilasciate dalla Banca d'Italia, ha potuto constatare che durante tutta la vigenza del contratto di conto corrente, nei limiti dei periodi documentati dalle parti, l'istituto di credito non ha mai applicato interessi superiori al SS Soglia
in materia di usura, con l'effetto che la contestazione sul punto sollevata da parte attrice non ha trovato conferma.
Ritiene, infatti, questo giudice di fare proprie sul punto le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario del
Tribunale, risultando le stesse scevre da palesi errori e/o omissioni e fedeli al quesito sottoposto.
Per quanto concerne, invece, la contestazione riferita all''addebito illegittimo di interessi anatocistici,
va rilevato come il contratto oggetto di causa, stipulato nel 2010, preveda con clausola specificamente sottoscritta dal correntista (a differenza di quanto sostenuto dalla difesa attorea) la pari periodicità
della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità a quanto richiesto dall'art. 120
secondo comma TUB, nella formulazione all'epoca vigente e operante sino al 31.12.2013, e dalla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, per cui sino al 31.12.2013 non può trovare accoglimento la contestazione relativa all'addebito di interessi anatocistici, considerato come la prassi seguita dalla banca sia risultata conforme alla disposizione normativa.
Come è noto, tuttavia, in materia di anatocismo è successivamente intervenuto l'art. 1, comma 629,
della legge n. 147/2013, che ha modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, rendendo illegittima,
a decorrere dal 1.01.2014, qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari e, per quanto qui di interesse, vietando l'addebito di interessi anatocistici passivi.
La novella, infatti, testualmente disponeva:
“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità
nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle
successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.
La norma, pertanto, non può che essere intesa come rivolta a vietare l'anatocismo nei rapporti bancari,
di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall'art. 1283 c.c. (con l'effetto che, se dal 2000 al 2013 la normativa speciale era rivolta ad ammettere nei rapporti bancari l'anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale,
successivamente l'art. 1283 c.c. è derogato per i rapporti bancari in termini di maggior rigore,
capovolgendo la disciplina previgente).
Si tratta, tuttavia, di verificare se tale innovazione legislativa fosse effettivamente decorrente dall'1.1.2014 o, viceversa, necessitasse per la sua operatività del successivo intervento di normazione tecnica secondaria ad opera del C.I.C.R.
Secondo un orientamento interpretativo, infatti, il nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB sarebbe rimasto sospensivamente condizionato all'intervento del C.I.C.R., in conformità al rimando effettuato nella parte introduttiva della norma.
La tesi non può essere condivisa, se solo si consideri che, una volta riconosciuto come l'articolo in esame vietava in toto l'anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sottoordinata.
Per ragioni sostanzialmente equivalenti non potrebbe neppure essere condivisa la tesi che avrebbe voluto rimetter al successivo intervento del C.I.C.R. la stessa interpretazione del nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB, in quanto così facendo si sarebbe attribuito a un organo del potere esecutivo il compito di attribuire significato a un atto legislativo, in palese violazione dei più elementari principi in materia di separazione dei poteri dello Stato.
Peraltro, il fatto che il legislatore del 2013 abbia rimesso al C.I.C.R. di stabilire “modalità e criteri
per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” e non più “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi”, come era previsto nel previgente secondo comma dell'art. 120 TUB, comunque avrebbe consentito uno spazio di manovra di una disciplina tecnica secondaria da parte del Comitato interministeriale, chiamato a specificare la disciplina sulla materia.
Per ultimo, la banca convenuta non ha provato di avere ottenuto dall'aprile 2016 l'autorizzazione da parte del correntistya alla capitalizzazione degli interfessi debitori, secondo l'0ultima e attualmente vigente versione dell'art. 120n secondo comma TUB, con l'effetto che l'addebito di interessi anatocistici deve ritenersi essere stato effettuato in modo illegittimo dal 1.1.2024 sino alla chiusura del rapporto avvenuta nel 2018.
Per tale ragione, pertanto, si è reso necessario rideterminare il saldo del conto corrente per cui è causa,
scomputando gli interessi passivi anatocistici addebitati con capitalizzazione trimestrale in tale periodo finale del rapporto e rideterminando gli stessi secondo il tasso convenzionale, senza applicazione di alcuna capitalizzazione (secondo quanto affermato da Cass. SS.UU.
2.12.2010 n.
24418).
In applicazione di tali criteri, il CTU è giunto a rideterminare il saldo finale del predetto conto nella misura di euro 1.329,55 a credito del correntista, a fronte di un saldo bancario di euro 6,57, sempre a favore del correntista.
Riduzione ipoteca.
Per ultimo parte attrice ha chiesto che fosse ordinata la riduzioe dell'ipoteca iscritta con la stipula del mutuo, avendo restituito già oltre un quinto del capitale mutuato;
con riferimento a tale domanda la convenuta, costituendosi in giudizio, ha dichiarato di nulla obiettare in ordine la diritto alla riduzione dell'ipoteca, salvo precisare come prima della notifica dell'atto di citazione l'attrice non aveva mai avanzato richiesta alcuna in tal senso. L'attrice ha replicato, evidenziando come l'art. 39 comma 5 T.U.B., nel disporre che “I debitori, ogni
volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione
proporzionale della somma iscritta.”, utilizzi il termine “diritto”, che secondo la più corretta interpretazione implica l'automaticità della riduzione dell'ipoteca, a prescindere dalla necessità di una richiesta in tal senso ad opera della parte interessata.
L'interpretazione offerta da parte attrice non può trovare condivisione.
L'espressione diritto, utilizzata nella norma, non comporta alcun automatismo nella riduziione dell'ipoteca e, pertanto, non esclude la necessità di una richiesta in tal senso al creditore ipotecario,
ma comporta solo il riconoscimento della fondatezza di tale pretesa, una volta che ne ricorrano i presupposti.
Nel caso di specie, in particolare, la convenuta nulla ha obiettato in ordine alla fondatezza del diritto dell'attrice, precisando tuttavia come nessuna richiesta le fosse stata avanzata prima del presente giudizio.
Se così è, quindi, ne consegue che non sussista un interesse giuridicamente rilevante a conseguire sul punto una pronuncia giurisdizionale, stante l'assenza di contestazione e la non configurabilità di un inadempimento in capo alla convenuta.
In tale contesto, quindi, la domanda attorea finirebbe con l'assumere un connotato di giurisdizione volontaria estranea alla sede propria di un giudizio contenzioso.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, la convenuta va condannata a pagare all'attrice la differenza riscontrata fra il saldo bancario di chiusura del conto corrente (euro 6,57 a credito del correntista) e il saldo ricalcolato (euro 1.329,55 sempre a credito del correntista) e, quindi, euro 1.322,98, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza (in difetto di una migliore allegazione di parte circa la decorrenza) sino al saldo.
La soccombenza di parte attrice rispetto alle domande relative al contratto di mutuo comporta una soccombenza parziale fra le parti, tale da giustificare la compensazione delle spese di lite fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti Parte_1
di condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro Controparte_1
1.322,98, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Milano il 12 dicembre 2025
Il giudice
FR RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FR Matteo RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12882/2023 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
OL AN, Indirizzo Telematico
parte attrice contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. RAMPINELLI ROTA Controparte_1 P.IVA_1
BARTOLOMEO, VIA VITTORIO EMANUELE II 1 BRESCIA
parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
A) con riferimento al contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 28.10.2010 tra il SI.
, a cui è succeduta la SI.ra , e Banco di Brescia S.p.a., Parte_2 Parte_1
poi UbiBanca, ora a rogito della Dott.ssa Rep. n. 13964, Controparte_1 Persona_1
Racc. 142822 e registrato a NA (CR) il 02.11.2010 al n. 3264 Serie 1T, per tutti i motivi esposti
nei dimessi scritti difensivi, nei verbali d'udienza e nelle osservazioni del Dott. Testimone_1
alla C.T.U.:
1) accertarsi e dichiararsi l'indebita pattuizione ed applicazione di interessi usurari, spese,
commissioni e competenze, come meglio descritta in atti, da parte di Banco di Brescia S.p.a., poi
UbiBanca, ora Controparte_1
2) inoltre, accertarsi e dichiararsi che il TAEG applicato al contratto di mutuo fondiario comprensivo
di oneri, anche occulti, e spese, risulta essere superiore al tasso soglia usura, in vigore alla data di
stipula, ossia il 28.10.2010, per i contratti di mutuo fondiario a tasso variabile;
3) accertarsi e dichiararsi la nullità totale o parziale del contratto di mutuo fondiario in forza della
pattuizione di clausole ab origine usurarie;
per l'effetto:
- dichiararsi il contratto di mutuo in oggetto gratuito, ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c., per la
pattuizione di tassi usurari;
- rideterminarsi il piano di ammortamento in ragione del rimborso del solo capitale finanziato;
- accertarsi e dichiararsi che il SI. e la SI.ra hanno Parte_2 Parte_1
versato, in esecuzione di detto contratto, € 66.398,23 a titolo di interessi, spese, commissioni e
competenze non dovuti, ovvero la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa o che sarà
ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo;
- condannarsi alla restituzione, in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 66.398,23 o della maggiore o minore somma che verrà quantificata in corso
[...]
di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dì del dovuto fino al saldo.
4) altresì, accertarsi e dichiararsi la parziale estinzione del debito originario derivante dal contratto
di mutuo fondiario del 28.10.2010, oltre la sua quinta parte e, per l'effetto, ordinare ex art. 39 T.UB.
al Servizio di Pubblicità Immobiliare presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Cremona
- Territorio, di procedere alla riduzione proporzionale della somma per cui è stata iscritta, in data
03.11.2010, al Reg. gen. n. 9667 e Reg. part. n. 2419, contro il SI. ed a favore di Parte_2
Banco di Brescia s.p.a., l'ipoteca volontaria di € 488.600,00 sugli immobili di piena proprietà del
mutuatario, così catastalmente censiti al N.C.E.U. del Comune di NA (CR):
1) Catasto Fabbricati – Foglio 18, mappale n. 228, sub. 3, cat. C/1, Via FR Genala n. 27, P.
T-S1, per l'intero;
2) Catasto Fabbricati – Foglio 18, mappale n. 228, sub. 7, cat. A/2, Via Vincenzo Monti n. 1, P. 2,
per l'intero;
3) Catasto Fabbricati – Foglio 18, mappale n. 1034, cat. C/6, Via Vincenzo Monti n. 1, P. T, per
l'intero;
B) con riferimento al contratto di contratto di conto corrente n. 1158, aperto presso la Filiale di
Crema, di Banco di Brescia S.p.a., poi UbiBanca, ora dal SI. Controparte_1 Parte_2
, a cui è succeduta la SI.ra , per tutti i motivi esposti nei dimessi scritti
[...] Parte_1
difensivi, nei verbali d'udienza e nelle osservazioni del Dott. alla C.T.U., Testimone_1
accertare e dichiarare l'indebita pattuizione e applicazione di interessi, spese, commissioni e
competenze, oltre che l'applicazione di illegittime capitalizzazioni trimestrali degli interessi, come
meglio descritto in atti e, per l'effetto.
- rideterminare il saldo del conto corrente n. 1158, eliminando integralmente ogni forma di
capitalizzazione in conseguenza del mancato rispetto delle prescrizioni della delibera CICR. 9.2.2000 o nell'ipotesi di nullità contrattuale, rideterminando il saldo senza applicare alcun interesse
anatocistico e/o usurario;
nonché, con riferimento al tasso di interesse a debito e a quello delle
operazioni attive, ricalcolarsi il saldo del conto corrente applicando i criteri di cui all'art. 117,
comma 7, lettera a) D.Lgs. 385/1993, applicando il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del
tesoro annuali Bot, indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi
precedenti rispetto alla data valuta riportata nel riassunto scalare del conto corrente;
- condannarsi alla restituzione, in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_1
, della somma di Euro 22.934,39 o della maggiore o minore somma che verrà quantificata in
[...]
corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dì del dovuto fino al saldo.
IN VIA SUBORDINATA
A) con riferimento al contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 28.10.2010 tra il SI.
, a cui è succeduta la SI.ra , e Banco di Brescia S.p.a., Parte_2 Parte_1
poi UbiBanca, ora a rogito della Dott.ssa Rep. n. 13964, Controparte_1 Persona_1
Racc. 142822 e registrato a NA (CR) il 02.11.2010 al n. 3264 Serie 1T, per tutti i motivi esposti
nei dimessi scritti difensivi, nei verbali d'udienza e nelle osservazioni del Dott. Testimone_1
alla C.T.U., alla luce delle risultanze della C.T.U., accertarsi e dichiararsi che la in CP_2
violazione dell'art. 117 T.U.B., ha occultamente applicato il regime della capitalizzazione composta
degli interessi, con conseguente applicazione, nel corso del rapporto, di un SS Annuo Effettivo
diverso e superiore al SS Annuo Nominale, con conseguente maggior costo del finanziamento a
carico del mutuatario e, per l'effetto
- ai sensi dell'art. 117, comma 7 T.U.B., rideterminarsi il piano di ammortamento alla francese del
contratto di mutuo applicando il tasso di interesse legale (tasso BOT) in regime di capitalizzazione
semplice;
- condannarsi alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, a titolo Controparte_1
di rimborso degli interessi e spese pagati dal SI. e dalla SI.ra Parte_2 Parte_1 ma non dovuti, in esecuzione del contratto di mutuo fondiario del 28.10.2010, pari ad €
[...]
56.134,40, o alla maggior o minor somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo;
B) con riferimento al contratto di contratto di conto corrente n. 1158, aperto presso la Filiale di
Crema, di Banco di Brescia S.p.a., poi UbiBanca, ora dal SI. Controparte_1 Parte_2
, a cui è succeduta la SI.ra , per tutti i motivi esposti nei propri scritti
[...] Parte_1
difensivi, nei verbali d'udienza e alla luce delle risultanze della CTU., accertarsi e dichiararsi
l'indebita pattuizione e applicazione di interessi, spese, commissioni e competenze, oltre che
l'applicazione di illegittime capitalizzazioni trimestrali degli interessi, come meglio descritte
nell'elaborato peritale del Dott. depositato in atti e, per l'effetto, condannarsi Per_2 [...]
alla restituzione, in favore della SI.ra , della somma di € Controparte_1 Parte_1
1.829,98 o della maggiore o minore somma che verrà quantificata in corso di causa o che sarà
ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto
fino al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA
Al fine di non prestare acquiescenza alcuna, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie ad
oggi non accolte e formulate con la seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c..
In particolare, si insiste per l'integrazione del quesito di C.T.U. riportato nell'Ordinanza del
16.04.2024, come qui di seguito riportato:
“Con riferimento al contratto di mutuo:
Nell'ipotesi in cui al contratto di mutuo sia stato applicato un regime di capitalizzazione composto,
il CTU verifichi se il valore percentuale del maggior addebito di interessi, che si è verificato per
l'applicazione dell'algoritmo dell'interesse composto nella formula della rata, sommato al tasso
nominale del periodo nelle rate pagate e agli altri costi e spese ad esso collegati, superi il tasso soglia
d'usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni di riferimento alla data del
28.10.2010. In caso di superamento del tasso soglia d'usura, ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c., il C.T.U. depuri
il contratto di mutuo da tutti gli interessi, le commissioni, le competenze e le spese, eccetto imposte e
tasse, rideterminando, così, il piano di ammortamento in considerazione del rimborso del solo
importo in linea capitale e, per l'effetto, accerti l'importo spettante in restituzione alla mutuataria.
Con riferimento al contratto di conto corrente:
- in conformità a quanto chiarito della Corte di Corte di Cassazione, da ultimo con la Sentenza n.
8383 del 28.03.2024, il CTU verifichi l'usurarietà alla stipula e anche durante il rapporto, trimestre
per trimestre, inserendo tra le voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia”
la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e ciò tanto nel caso di legittima capitalizzazione
degli interessi che di illegittima capitalizzazione degli interessi”.
IN OGNI CASO
Spese di lite e compenso professionale integralmente rifusi, oltre al rimborso del 15% delle spese
generali, oltre IVA e CPA come per Legge, con distrazione a favore dell'Avv. Gazzola ex. Art. 93
c.p.c., come da nota spese giudiziale che sia allega.
Si chiede di condannarsi l pagamento in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_1
della somma di € 2.050,00, a titolo di rimborso delle spese di CTU e CTP, ovvero della
[...]
diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Per parte convenuta:
Nel merito:
Rigettarsi le domande Attoree, in quanto infondate in fatto, quanto in diritto ed in alcun modo
provate, oltre che prescritte.
In via istruttoria:
Si chiede, fin d'ora, il rigetto di eventuali istanze istruttorie avversarie ed in particolare della CTU
in quanto inutile e defatigatoria.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi ed accessori tutti della lite. Si chiede, infine, la condanna di controparte ex art 96 cpc, da valutarsi anche in via equitativa, o
come meglio emergerà nel corso della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di somme indebitamente pagate in Controparte_1
relazione a un contratto di mutuo e a un contratto di conto corrente.
L'attrice in particolare esponeva:
- che in data 28.10.2010 quale titolare e legale rappresentante della ditta Parte_2
individuale AR Gioielli di AR EZ, stipulava con l'allora Banco di Brescia
S.p.a. (poi divenuta UbiBanca ed ora fusasi con a far data dal Controparte_1
12.04.2021) un contratto di mutuo ipotecario per l'importo finanziato di € 244.300,00;
- che, a seguito del decesso di avvenuto in data 15.03.2017, nel predetto Parte_2
rapporto di mutuo succedeva l'erede, cioè Parte_1
- che, successivamente, chiuso il rapporto di conto corrente n. 1158 d'appoggio del mutuo,
l'attrice ad aprile 2017 apriva, sempre con l'allora il rapporto di conto Controparte_3
corrente n. 106, intestato alla ditta EN Gioielli di EN CA IT;
- che, come si è detto, stipulava con l'allora Banco di Brescia S.p.a. il Parte_2
contratto di conto corrente n. 0064/0000001158 presso la Filiale Crema, utilizzato anche quale rapporto per le aperture di credito concesse dalla CP_2
- che il mutuo era affetto da usura, considerando la penale pattuita per il caso di estinzione anticipata del rapporto;
- che, in ogni caso, erano usurari gli interessi di mora pattuiti;
- che non risultava pattuito il regime composto degli interessi nel piano di ammortamento alla francese;
- che, pertanto, la banca doveva restituire tutte le somme pagate a titolo di interessi, nonché il pano di ammortamento doveva essere rideterminato in regime semplice e non composto;
- che, inoltre, avendo l'attrice restituito già più di un quinto del capitale, aveva diritto a ottenere la riduzione proporzionale dell'ipoteca;
- che, quanto al contratto di conto corrente stipulato dal dante causa dell'attrice, erano stati applicati in costanza di rapporto, a seguito dell'esercizio del cd. ius variandi, interessi usurari;
- che la clausola di capitalizzazione degli interessi non era stata specificamente sottoscritta e,
pertanto, la prassi anatocistica seguita era illegittima.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, Controparte_1
in particolare, evidenziando la correttezza delle pattuizioni contrattuali;
la convenuta nulla opponeva alla restrizione dell'ipoteca, precisando come nessuna richiesta in tal senso fosse stata effettuata dall'attrice prima dell'instaurazione del presente giudizio e, comunque, eccepiva la prescrizione.
Il giudice originario assegnatario della causa disponeva consulenza tecnica di ufficio di tipo contabile e, all'esito, rinviava per la rimessione della causa in decisione.
A seguito del provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza dell'11.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella limitata misura che si indica.
Contratto di mutuo chirografario.
Con riferimento a tale primo rapporto, parte attrice ha contestato la natura usuraria del rapporto,
considerata la penale per estinzione anticipata e la pattuizione degli interessi di mora, nonché la mancata pattuizione del regime di interessi composto nel piano di ammortamento.
Le contestazioni non sono fondate.
- Usura e penale per l'estinzione anticipata.
Sotto il primo profilo, infatti, la difesa attorea ha contestato la pattuizione illecita dei tassi di interesse,
pretendendo di sommare al tasso degli interessi corrispettivi la penale pattuita per il caso di anticipata estinzione del rapporto di mutuo e, così facendo, riscontrare il superamento del SS Soglia. Sennonchè la doglianza non può essere condivisa, considerato come la penale per l'anticipata estinzione del mutuo non può considerarsi un onere collegato all'erogazione del credito, riguardando piuttosto una fase successiva ed eventuale, ossia la risoluzione anzitempo del rapporto ed è rivolta a indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto della anticipata risoluzione.
Coerentemente, quindi, la stessa Banca d'Italia nelle proprie istruzioni in materia di determinazione del EGM ha precisato di non ricomprendere tale onere ai fini della rilevazione dell'usura.
- Usura e interessi di mora.
Quanto al secondo profilo, parte attrice, richiamando precedenti giurisprudenziali in materia di accertamento del carattere usurario o meno degli interessi di mora, ha rilevato come nel contratto
inter partes fosse stato pattuito un tasso di interesse moratorio superiore al tasso soglia all'epoca rilevato per la tipologia di contratto in esame;
sulla base di tale premessa, quindi, ha dedotto la nullità
delle clausole relative agli interessi pattuiti a qualsiasi titolo con il contratto inter partes e, quindi, il diritto di ripetere tutte le somme versate per tale causale.
Sennonchè la tesi dell'opponente non può trovare condivisione per difetto del presupposto stesso invocato al fine di sostenere il carattere usurario degli interessi pattuiti, ossia la base di raffronto utilizzata quale tasso soglia.
In proposito, infatti, si deve rilevare come tanto la giurisprudenza di legittimità che la stessa Banca
d'Italia siano sostanzialmente concordi nel ricordare come anche gli interessi moratori, al pari di quelli corrispettivi, debbano sottostare ai limiti derivanti dalla disciplina in materia di usura e, quindi,
siano suscettibili di essere pattuiti in misura usuraria.
Tale premessa si fonda su quanto ricordato dal legislatore con il D.L. 394/2000, il quale, con riferimento alla disciplina in materia di usura, ha fatto esplicito riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti.
Sebbene, quindi, profondamente differente sia la natura e la funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori, anche questi ultimi sono suscettibili di essere etichettati come usurari.
Se tale principio non può che essere condiviso nella sua affermazione astratta, sicuramente più
problematico diventa l'accertamento in concreto del carattere usurario, quando la verifica viene effettuata con riferimento agli interessi di mora.
Il problema, infatti, nasce per il fatto che con la Legge 108/1996 si è inteso “oggettivizzare” la nozione di usura, introducendo l'istituto del tasso soglia, in modo che, superando le difficoltà probatorie in precedenza riscontrate in materia, gli interessi dovessero essere riconosciuti come usurari per il solo fatto che fossero stati pattuiti in misura superiore al tasso soglia rilevato per la tipologia di contratto omogenea a quella in verifica.
Precisato ancora come il tasso soglia è stato determinato attraverso la rilevazione del SS Effettivo
Globale Medio (EGM) praticato nel periodo per la specifica tipologia di contratto e, quindi,
operando su di esso la maggiorazione prevista (inizialmente il 50%, dal 14.5.2011 il 25% maggiorato a sua volta di 4 punti percentuali e con il limite di una maggiorazione finale rispetto al EGM non superiore all'8%), deve osservarsi come le rilevazioni del EGM vengano effettuate trimestralmente dalla Banca d'Italia secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze.
Ebbene, dette prescrizioni hanno sempre previsto e disposto che le rilevazioni statistiche fossero condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, verosimilmente alla luce della maggiore omogeneità delle condizioni concordate sul mercato con riferimento a tali interessi, in considerazione della loro natura e funzione di retribuzione del denaro e, quindi, di prezzo corrisposto in relazione all'erogazione del credito.
Al contrario, analoga rilevazione non è stata effettuata con riferimento agli interessi di mora, in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in quanto destinata a operare solo in caso di inadempimento del debitore, nonchè in ragione della funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento e, quindi, di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti estremante eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo del denaro e all'erogazione del credito. Il fatto, quindi, che il EGM, e conseguentemente il SS Soglia che dal primo dipende, siano determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito), porta a concludere come non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il SS Soglia così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari.
Così operando, infatti, si giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un EGM
che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi).
L'esigenza di omogeneità dei termini da raffrontare, del resto, si ricava indirettamente anche dalla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di rilevanza delle commissioni di massimo scoperto ai fini della rilevazione dell'usura anche per il periodo antecedente al 2010 (sent.
n. 16303/2018): con tale pronuncia, infatti, la Corte Suprema, al fine sostanziale di salvaguardare l'omogeneità del raffronto, ha chiarito come la commissione addebitata in contratto debba essere raffrontata non con riferimento al SS Soglia determinato attraverso la maggiorazione sul EGM
rilevato, ma in prima battuta con il cd. SS Soglia c.m.s. e, solo in caso di superamento dello stesso,
l'eccedenza dovrà essere raffrontata con il margine residuo disponibile negozialmente rispetto al
SS , specificando come in tale modo si eviti di incorrere nell'aporia logica di raffrontare un Pt_3
EG comprensivo di c.m.s. con un che è “costruito” su un EGM che dichiaratamente Persona_3
non ricomprendeva sino a tutto il 2009 anche le c.m.s.
In sostanza, quindi, quanto meno ad oggi una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia,
che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare.
Nè il problema potrebbe essere superato invocando la rilevazione condotta dalla Banca d'Italia nel
2001 e “pubblicata” con il D.M. 25.3.2003, con riferimento ai tassi di interesse moratori praticati sul mercato;
l'Istituto di vigilanza bancaria, infatti, anche con la propria Circolare del 3.7.2013, ha fatto richiamo a tale rilevazione, ricordando come fosse stato verificato come in media gli interessi moratori fossero pattuiti in misura maggiorata di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi medi concordati per gli interessi corrispettivi (dato oggi “aggiornato” dalla Banca d'Italia, così come riportato nel
D.M. 21.12.2017, a una maggiorazione per i mutui ipotecari ultraquinquennali di 1,9%, per i leasing del 4,1% e per gli altri prestiti del 3,1%, rispetto all'interesse corrispettivo).
Sennonchè detta rilevazione, oltre a essere “ufficiosa”, in quanto condotta in assenza di una istruzione in tal senso disposta dal Ministero delle Finanze in attuazione a quanto dettato dalla Legge 108/1996,
non solo non può considerarsi neppure scientificamente attendibile, non essendo conosciute le modalità di rilevazione statistica utilizzate e, al contrario, risultando essere stata condotta attraverso l'acquisizione di dati a campione, ma soprattutto non è stata aggiornata e rivisitata trimestralmente,
come invece preteso dal legislatore.
Tali considerazioni non possono mutare neppure dopo avere preso atto della decisione sul punto adottata dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 19597/2020).
Dopo, infatti, avere ribadito e confermato il principio di simmetria o di omogeneità dei dati da raffrontare, le Sezioni Unite hanno affermato come tale esigenza possa trovare soddisfazione proprio raffrontando il tasso di mora pattuito in contratto con il EGM maggiorato della rilevazione a campione effettuata di propria iniziativa dalla Banca d'Italia, costituendo la stessa, una volta recepita nei Decreti Ministeriali, comunque un indicatore oggettivo per una soglia usura in materia di interessi moratori, a maggior ragione alla luce della distinzione del dato operata per alcune tipologie contrattuali, così come effettuato con la rilevazione dell'ultimo trimestre 2017.
A detta delle Sezioni Unite, quindi, nel caso in cui fosse stato pattuito un tasso di mora superiore al
SS Soglia così ricavabile dai Decreti Ministeriali, la sanzione dettata dall'art. 1815 c.c. dovrebbe trovare applicazione solo per l'interesse di mora convenzionale, con l'effetto che, qualora la pattuizione degli interessi corrispettivi fosse lecita, al posto del tasso di mora illecito dovrebbe trovare applicazione in forza dell'art. 1224 c.c. un interesse di mora pari all'interesse corrispettivo pattuito;
venuta meno, infatti, la clausola relativa agli interessi di mora, permarrebbe comunque un danno da inadempimento del debitore, danno che troverebbe la lecita risposta sanzionatoria nella disposizione di cui all'art. 1224 c.c..
Tale conclusione è stata giustificata con il richiamo a quanto previsto in sede comunitaria con la
Direttiva 93/13 e ribadito dalla Corte UE, la quale più volte ha affermato il principio che gli interessi vadano pagati sino al rimborso della somma;
tale esigenza, quindi, giustificherebbe una parziale deroga alla sanzione di cui all'art. 1815 c.c., la quale, pertanto, opererebbe solo per il quantum di eccedenza esistente tra l'interesse di mora convenzionale usurario e l'interesse corrispettivo infra soglia.
Per ultimo le sezioni Unite hanno chiarito come, nel caso in cui, a fronte di una pattuizione degli interessi di mora ultra soglia, fosse stato applicato in concreto un tasso di mora inferiore non usurario,
l'interesse ad agire del mutuatario rimarrebbe relegato a una pronuncia meramente dichiarativa di nullità della pattuizione, mentre non si avrebbe effetto alcuno rispetto agli interessi di mora in concreto pagati, rimanendo gli stessi nei limiti della liceità.
Come si è anticipato, pur consapevole dell'autorità della pronuncia sopra sintetizzata, deve confermarsi la non condivisibilità della soluzione adottata, la quale non appare appagante sono diversi profili.
Le Sezioni Unite, infatti, premettono e riconoscono una volta per tutte (superando in tal modo la decisione adottata con l'ordinanza 27442/2018) come gli interessi corrispettivi e moratori rispondano a distinte funzioni, configurandosi come istituti autonomi sul piano causale, avendo l'interesse di mora una funzione sostanzialmente equiparabile a quella della clausola penale, tanto che le direttive comunitarie (art. 19 Direttiva 2008/48/CE e art. 14, comma 13 Direttiva 2014/17/UE) hanno sempre precisato come il EG dovesse essere determinato senza considerare eventuali penali per inadempimento.
Tale premessa, tuttavia, già di per sé confligge con l'obiettivo di trovare un correttivo al EGM ai fini di mantenere osservanza al principio di simmetria in materia di usura e interessi di mora, dal momento che EG e EGM dovrebbero essere istituti del tutto estranei e non collegabili alla mora, neppure quale punto di riferimento per un suo aggiustamento a posteriori.
In secondo luogo la sentenza, dopo avere riconosciuto come la rilevazione effettuata dalla Banca
d'Italia abbia un valore meramente conoscitivo e non sia il frutto dell'applicazione di un criterio statistico scientifico, essendo ricavata da un esame a campione che dichiaratamente esclude pattuizioni da ritenersi in modo non meglio precisato come “anomali”, chiarisce come essa, una volta recepita nei Decreti Ministeriali, comunque costituisca una indicazione oggettiva e unitaria utilizzabile per determinare la soglia usura in materia di mora.
Sennonchè, così ragionando, si riduce il problema dell'individuazione di un tasso soglia calibrato per gli interessi di mora, tale da essere previsto e conforme al dato normativo, a una questione di oggettiva determinatezza del dato di riferimento, senza chiedersi a monte se tale dato abbia una sua dignità e coerenza con la previsione di legge, neanche si trattasse di una questione di mera trasparenza contrattuale.
Né, d'altra parte, le Sezioni Unite spiegano come si possa conciliare dal punto vista sistematico il fatto che per 14 anni la rilevazione informativa fosse unitaria (maggiorazione di 2,1%, senza distinzioni) e che solo dalla fine del 2017 il dato sia stato scomposto in tre tipologie (operazione,
peraltro, salutata con apprezzamento dalle stesse Sezioni Unite, che così implicitamente hanno riconosciuto la portata insoddisfacente del dato precedente): la differente qualità dell'informazione,
infatti, non crea problemi sul piano ricostruttivo solo se la soluzione indicata venga proposta in una ingannevole prospettiva di determinatezza e unitarietà del dato e non, invece, in quella antecedente della conformità ai dati normativi nazionali e comunitari sopra richiamati.
Del tutto insoddisfacente, inoltre, è la soluzione offerta per spiegare a quale in materia Persona_3
di interessi di mora si debba fare riferimento per i contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della Legge 108/1996, ma prima dell'aprile 2003, ossia in un periodo in cui la rilevazione a campione effettuata dalla Banca d'Italia non era stata ancora ripresa nei Decreti Ministeriali.
Anche per tale finestra temporale, infatti, ragionando come in thesi, si porrebbe il problema di
“costruire” un SS Soglia specifico per gli interessi di mora, in omaggio alla disciplina dell'usura dettata dalla Legge 108/1996, senza tuttavia disporre di alcun riferimento utile per “alterare” il SS
Soglia ufficiale calibrato sugli interessi corrispettivi.
Le Sezioni Unite sembrano risolvere la questione ritenendo che per tali anni il SS Soglia per gli interessi di mora debba essere individuato sic et simpliciter nel SS Soglia “costruito” sulla base del EGM incrementato con la maggiorazione prevista (all'epoca del 50%); tale soluzione appare ancora una volta rispondente all'esigenza di oggettività e unitarietà del dato di riferimento, ma contraddice in modo insanabile le premesse della non sovrapponibilità degli interessi corrispettivi con quelli di mora e dell'estraneità di questi ultimi, quali penali per l'inadempimento, al concetto stesso di . CP_4
La critica non può essere superata neppure qualora si voglia interpretare la soluzione offerta dalle
Sezioni Unite (la motivazione sul punto risulta esposta in termini tali da richiedere uno sforzo interpretativo suscettibile di risultati non univoci) nel senso di proporre per gli anni precedenti al 2003
una “gestione” degli interessi di mora ai fini dell'usura parallela a quella in precedenza suggerita dalle stesse Sezioni Unite in materia di commissioni di massimo scoperto ante 2009 e, quindi, di raffrontare il EG del singolo contratto, con in aggiunta l'interesse di mora in concreto applicato, con il EGM,
fermo restando che l'interesse di mora dovrebbe rimanere contenuto nella maggiorazione operata sul
EGM per ottenere il SS Soglia: anche senza volersi soffermare sul fatto che la soluzione sopra offerta inevitabilmente presupponga una “conversione” dell'interesse di mora in concreto applicato da valore assoluto a valore espresso in termini percentuali, senza tuttavia chiarirsi rispetto a quale parametro tale percentuale dovrebbe essere espressa (il capitale della singola rata di mutuo pagata in ritardo o il capitale residuo da restituire, rispetto al quale, tuttavia, la mora in concreto applicata rimane disgiunta, dipendendo dalla rata pagata tardivamente); in ogni caso, facendo riferimento all'interesse di mora in concreto applicato, si esclude rilievo al tasso di mora pattuito, prospettando inevitabilmente una ipotesi di usura sopravvenuta, la cui rilevazione entra in aperto contrasto con quanto statuito dalle stesse Sezioni Unite nell'ottobre 2017 (sentenza n. 24675/2017).
Quanto meno contraddittoria risulta la decisione in analisi anche con riferimento agli effetti che dovrebbero discendere sugli interessi di mora, qualora pattuiti in misura superiore al SS Soglia
moratorio: la sanzione dettata dall'art. 1815 c.c. dovrebbe trovare applicazione limitatamente al
quantum di eccedenza tra il tasso convenzionale illecito di interessi di mora e il tasso di interesse corrispettivo lecito concordato, applicando ex art. 1224 c.c. tale tasso di interesse quale mora giustificata dal permanere di un danno conseguente all'inadempimento del mutuatario.
Ma se si ritiene che l'applicazione integrale della sanzione di cui all'art. 1815 c.c., con conseguente esclusione del versamento di alcunchè a titolo di interessi di mora, sia confliggente con i principi comunitari che prevedono che gli interessi vadano pagati sino al rimborso della somma, a maggior ragione dovrebbe affermarsi tale conclusione anche per gli interessi corrispettivi, escludendo anche per questi la sanzione ex art. 1815 c.c., a meno di non riconoscere come la differente funzione dei due tipi di interessi giustifichi un trattamento differente in caso di usura, sconfessando, però, tutte le premesse della decisione adottata dalle Sezioni Unite.
Pretendere, in ogni caso, che la sanzione ex art. 1815 c.c. debba cadere solo sulla maggiorazione dell'interesse di mora rispetto a quello corrispettivo è l'ennesimo equivoco logico, dato che i due interessi rispondono a funzioni distinte e in caso di inadempimento si sostituiscono l'uno all'altro,
mentre di “maggiorazione” si può parlare solo in termini matematico espositivi.
La contraddittorietà della sentenza delle Sezioni Unite si palesa, infine, nella soluzione adottata in caso di pattuizione di un tasso di mora usurario e di una applicazione in concreto di un tasso di mora infra soglia, per cui quest'ultimo rimane dovuto, in quanto in concreto lecito, sconfessando la sua già
non condivisibile riconduzione a un tasso pari a quello corrispettivo ex art. 1224 c.c.
In sostanza, quindi, anche la soluzione di raffrontare il tasso degli interessi moratori con un tasso soglia specifico costruito con riferimento agli interessi di mora, se dal punto di vista logico matematico risulterebbe sicuramente più condivisibile, non trova comunque giustificazione sul piano propriamente giuridico, facendo richiamo a un tasso di riferimento sì oggettivo e unitario, ma “creato”
da una ricostruzione interpretativa che non trova sostegno sul piano normativo.
Deve, pertanto, concludersi che, sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione di un EGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non risulti possibile procedere a una qualificazione in termini “oggettivi” dell'interesse usurario, ferma restando la possibilità che tali interessi possano essere riconosciuti comunque come usurari in chiave soggettiva,
ossia là dove, richiamando quanto dettato dall'art. 644 c.p., si dimostri che detti interessi siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.
Ad oggi, quindi, la premessa ricavabile dalla Legge 394/2000 e ribadita reiteratamente dalla giurisprudenza e dalla stessa Banca d'Italia circa la possibilità di sottoporre a un vaglio di usurarietà
anche gli interessi moratori, per forza di cose non può che essere circoscritta alla dimensione
“soggettiva” dell'usura, così come ricavabile dalla disciplina penalistica dell'istituto (si veda, da ultimo, anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1133/2017, pronunciata a conferma di precedente decisione di primo grado nei medesimi termini dell'odierna decisione).
La tesi sopra esposta, relativa all'impossibilità di raffrontare il tasso di interesse moratorio con il
SS Soglia ai fini di verificarne l'usurarietà, oggi appare ulteriormente confortato dal D.L. 132/2014
convertito con la Legge 10.11.2014 n. 162, il quale ha introdotto un quarto comma all'art. 1284 c.c.
con la previsione di un interesse legale di mora per le ipotesi in cui lo stesso non fosse stato oggetto di specifica pattuizione ad opera delle parti;
tale interesse legale è stato parametrato con richiamo al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al D.L.vo 231/2002, determinando in tal modo un tasso di interesse che per diverse tipologie contrattuali risulta essere superiore al Taso
Soglia trimestralmente rilevato dalla Banca d'Italia.
Se, pertanto, si dovesse opinare per l'ammissibilità di un raffronto degli interessi moratori con il
SS Soglia attualmente disponibile, arriveremmo alla conclusione paradossale e per evidenti ragioni non condivisibile, per cui il tasso di interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti, con l'effetto di qualificare come illegittimo un tasso di interesse imposto dal legislatore.
Tale aspetto, sebbene richiamato dalle Sezioni Unite sopra richiamate nel novero delle argomentazioni prospettate dalla giurisprudenza di merito a conforto della non parametrabilità
dell'interesse di mora al SS Soglia usura, non è poi stato affrontato nella motivazione della decisione.
Peraltro la funzione degli interessi di mora, quale strumento risarcitorio del danno in misura predeterminata e forfettaria, ne consente una sostanziale assimilazione nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie all'istituto negoziale generale in materia di obbligazioni rappresentato dalla clausola penale, con la conseguenza che rimane astrattamente percorribile la possibilità per il debitore di avanzare istanza di riduzione ex art. 1384 c.c., prospettandone i presupposti di manifesta eccessività
riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento (si confronti Cass., 23273/2010).
Nel caso di specie, tuttavia, in difetto di allegazione alcuna in proposito, deve considerarsi preclusa l'applicazione ufficiosa dell'istituto da ultimo richiamato.
A prescindere, pertanto, dagli effetti della cd. clausola di salvaguardia pattuita in uno con gli interessi di mora, la contestazione di parte attrice non può comunque trovare accoglimento.
- Mancata esplicitazione del regime composto degli interessi nel piano di ammortamento.
Con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Ritenendo di condividere il principio affermato dalle Sezioni Unite e ritenendo come lo stesso trovi identica operatività anche in relazione ai contratti di mutuo a tasso variabile, si ritiene superata la contestazione sollevata dalla attrice, contestazione quindi da considerarsi infondata.
Contratto di conto corrente.
Con riferimento a tale rapporto, invece, parte attrice ha contestato l'usura con riferimento ad alcuni trimestri, a seguito dell'esercizio ad opera della banca dello ius variandi, nonché l'illegittimo addebito di interessi anatocistici.
Quanto alla contestazione relativa agli interessi usurari, l'accertamento peritale condotto in corso di causa, in conformità alle istruzioni tecniche di volta in volta rilasciate dalla Banca d'Italia, ha potuto constatare che durante tutta la vigenza del contratto di conto corrente, nei limiti dei periodi documentati dalle parti, l'istituto di credito non ha mai applicato interessi superiori al SS Soglia
in materia di usura, con l'effetto che la contestazione sul punto sollevata da parte attrice non ha trovato conferma.
Ritiene, infatti, questo giudice di fare proprie sul punto le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario del
Tribunale, risultando le stesse scevre da palesi errori e/o omissioni e fedeli al quesito sottoposto.
Per quanto concerne, invece, la contestazione riferita all''addebito illegittimo di interessi anatocistici,
va rilevato come il contratto oggetto di causa, stipulato nel 2010, preveda con clausola specificamente sottoscritta dal correntista (a differenza di quanto sostenuto dalla difesa attorea) la pari periodicità
della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità a quanto richiesto dall'art. 120
secondo comma TUB, nella formulazione all'epoca vigente e operante sino al 31.12.2013, e dalla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, per cui sino al 31.12.2013 non può trovare accoglimento la contestazione relativa all'addebito di interessi anatocistici, considerato come la prassi seguita dalla banca sia risultata conforme alla disposizione normativa.
Come è noto, tuttavia, in materia di anatocismo è successivamente intervenuto l'art. 1, comma 629,
della legge n. 147/2013, che ha modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, rendendo illegittima,
a decorrere dal 1.01.2014, qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari e, per quanto qui di interesse, vietando l'addebito di interessi anatocistici passivi.
La novella, infatti, testualmente disponeva:
“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità
nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle
successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.
La norma, pertanto, non può che essere intesa come rivolta a vietare l'anatocismo nei rapporti bancari,
di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall'art. 1283 c.c. (con l'effetto che, se dal 2000 al 2013 la normativa speciale era rivolta ad ammettere nei rapporti bancari l'anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale,
successivamente l'art. 1283 c.c. è derogato per i rapporti bancari in termini di maggior rigore,
capovolgendo la disciplina previgente).
Si tratta, tuttavia, di verificare se tale innovazione legislativa fosse effettivamente decorrente dall'1.1.2014 o, viceversa, necessitasse per la sua operatività del successivo intervento di normazione tecnica secondaria ad opera del C.I.C.R.
Secondo un orientamento interpretativo, infatti, il nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB sarebbe rimasto sospensivamente condizionato all'intervento del C.I.C.R., in conformità al rimando effettuato nella parte introduttiva della norma.
La tesi non può essere condivisa, se solo si consideri che, una volta riconosciuto come l'articolo in esame vietava in toto l'anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sottoordinata.
Per ragioni sostanzialmente equivalenti non potrebbe neppure essere condivisa la tesi che avrebbe voluto rimetter al successivo intervento del C.I.C.R. la stessa interpretazione del nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB, in quanto così facendo si sarebbe attribuito a un organo del potere esecutivo il compito di attribuire significato a un atto legislativo, in palese violazione dei più elementari principi in materia di separazione dei poteri dello Stato.
Peraltro, il fatto che il legislatore del 2013 abbia rimesso al C.I.C.R. di stabilire “modalità e criteri
per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” e non più “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi”, come era previsto nel previgente secondo comma dell'art. 120 TUB, comunque avrebbe consentito uno spazio di manovra di una disciplina tecnica secondaria da parte del Comitato interministeriale, chiamato a specificare la disciplina sulla materia.
Per ultimo, la banca convenuta non ha provato di avere ottenuto dall'aprile 2016 l'autorizzazione da parte del correntistya alla capitalizzazione degli interfessi debitori, secondo l'0ultima e attualmente vigente versione dell'art. 120n secondo comma TUB, con l'effetto che l'addebito di interessi anatocistici deve ritenersi essere stato effettuato in modo illegittimo dal 1.1.2024 sino alla chiusura del rapporto avvenuta nel 2018.
Per tale ragione, pertanto, si è reso necessario rideterminare il saldo del conto corrente per cui è causa,
scomputando gli interessi passivi anatocistici addebitati con capitalizzazione trimestrale in tale periodo finale del rapporto e rideterminando gli stessi secondo il tasso convenzionale, senza applicazione di alcuna capitalizzazione (secondo quanto affermato da Cass. SS.UU.
2.12.2010 n.
24418).
In applicazione di tali criteri, il CTU è giunto a rideterminare il saldo finale del predetto conto nella misura di euro 1.329,55 a credito del correntista, a fronte di un saldo bancario di euro 6,57, sempre a favore del correntista.
Riduzione ipoteca.
Per ultimo parte attrice ha chiesto che fosse ordinata la riduzioe dell'ipoteca iscritta con la stipula del mutuo, avendo restituito già oltre un quinto del capitale mutuato;
con riferimento a tale domanda la convenuta, costituendosi in giudizio, ha dichiarato di nulla obiettare in ordine la diritto alla riduzione dell'ipoteca, salvo precisare come prima della notifica dell'atto di citazione l'attrice non aveva mai avanzato richiesta alcuna in tal senso. L'attrice ha replicato, evidenziando come l'art. 39 comma 5 T.U.B., nel disporre che “I debitori, ogni
volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione
proporzionale della somma iscritta.”, utilizzi il termine “diritto”, che secondo la più corretta interpretazione implica l'automaticità della riduzione dell'ipoteca, a prescindere dalla necessità di una richiesta in tal senso ad opera della parte interessata.
L'interpretazione offerta da parte attrice non può trovare condivisione.
L'espressione diritto, utilizzata nella norma, non comporta alcun automatismo nella riduziione dell'ipoteca e, pertanto, non esclude la necessità di una richiesta in tal senso al creditore ipotecario,
ma comporta solo il riconoscimento della fondatezza di tale pretesa, una volta che ne ricorrano i presupposti.
Nel caso di specie, in particolare, la convenuta nulla ha obiettato in ordine alla fondatezza del diritto dell'attrice, precisando tuttavia come nessuna richiesta le fosse stata avanzata prima del presente giudizio.
Se così è, quindi, ne consegue che non sussista un interesse giuridicamente rilevante a conseguire sul punto una pronuncia giurisdizionale, stante l'assenza di contestazione e la non configurabilità di un inadempimento in capo alla convenuta.
In tale contesto, quindi, la domanda attorea finirebbe con l'assumere un connotato di giurisdizione volontaria estranea alla sede propria di un giudizio contenzioso.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, la convenuta va condannata a pagare all'attrice la differenza riscontrata fra il saldo bancario di chiusura del conto corrente (euro 6,57 a credito del correntista) e il saldo ricalcolato (euro 1.329,55 sempre a credito del correntista) e, quindi, euro 1.322,98, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza (in difetto di una migliore allegazione di parte circa la decorrenza) sino al saldo.
La soccombenza di parte attrice rispetto alle domande relative al contratto di mutuo comporta una soccombenza parziale fra le parti, tale da giustificare la compensazione delle spese di lite fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti Parte_1
di condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro Controparte_1
1.322,98, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Milano il 12 dicembre 2025
Il giudice
FR RI