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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/11/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 1353/2025, promossa dalla signora Pt_1
c.f.: , elettivamente domiciliata in Genova,
[...] C.F._1
Piazza Dante 8/10, presso e nello studio dell'Avv. Filippo Frumento, che la rappresenta e difende per mandato in atti attrice
contro sig. c.f.: Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
come da verbale d'udienza, da intendersi qui richiamato
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva Parte_1
in giudizio il sig. esponendo tra l'altro: Controparte_1
- di essere proprietaria dell'unità immobiliare, adibita a magazzino, sita in
Genova, Via Domenico Oliva 49D rosso;
- di avere concesso il predetto bene in comodato d'uso al sig. CP_1
in virtù di contratto stipulato verbalmente;
[...]
- di avere necessità di accedere all'immobile per effettuare interventi di bonifica dall'amianto, anche alla luce di quanto emerso all'esito della relazione redatta dall'Ing. di cui alla prod. n. 5; Persona_1
- di avere ripetutamente richiesto, peraltro senza esito, al convenuto di riconsegnare l'unità immobiliare sopra indicata.
Concludeva, quindi, nel senso riportato a pagina 3 dell'atto introduttivo.
Nel corso del giudizio - svoltosi nella contumacia del sig. non Controparte_1
costituitosi, nonostante la regolarità della notifica – era disposta la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. per le ragioni esposte nel provvedimento del 24/4/2025 e venivano sentiti due testimoni dell'attrice, sulle circostanze ammesse con ordinanza del 25/9/2025. All'esito si procedeva a discussione ai sensi dell'art. 429 cp.c..
Tanto premesso, le domande attoree appaiono fondate e meritano, pertanto, accoglimento, dato che in base all'istruttoria orale espletata (v. verbale d'udienza del 5/11/2025, cui si fa rinvio), devono ritenersi sufficientemente dimostrate le circostanze relative alla conclusione del contratto di comodato d'uso avente ad oggetto il locale di Genova – Via D. Oliva 49D rosso, nonché all'attuale occupazione del bene da parte dell'odierno convenuto, nonostante le richieste di rilascio avanzate dalla sig.ra Parte_1
Nessun dubbio può poi sussistere in ordine al fatto che - non essendo emerso che sia stato convenuto tra le parti un termine - a seguito della raccomandata del 18/10/2024 o, in ogni caso, dalla notifica della citazione si è determinata l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento del bene che qui interessa, con la conseguenza che il sig. CP_1
eve considerarsi occupante senza titolo del locale di Via D. Oliva 49D
[...]
rosso (cfr., al riguardo, tra le altre Cass. n. 5987/2000).
Ne consegue che il medesimo convenuto va condannato al rilascio dell'immobile, rilascio che va ordinato nel termine di 40 giorni dalla presente sentenza, considerate le ragioni dello stesso, secondo quanto emerge dai documenti 4 e 5 dell'attrice.
In virtù del principio della soccombenza, il sig. va, infine, Controparte_1
condannato al pagamento delle spese di lite (valore indeterminato “basso”), su cui, peraltro, appare congruo applicare la riduzione del 50% rispetto ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per quella decisionale, tenuto conto del numero delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza
- dichiara che il convenuto sig. ccupa senza titolo l'unità Controparte_1
immobiliare sita in Genova, Via Domenico Oliva 49D Rosso;
- condanna il convenuto a rilasciare, a favore della signora Parte_1
il predetto immobile libero da persone e/o cose, entro il termine di 40 giorni dalla presente sentenza;
- condanna, altresì, il sig. al pagamento, a favore Controparte_1
dell'attrice, delle spese di giudizio, liquidate in € 551,80 per esborsi e in €
4.658,50 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Genova, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia