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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/10/2025, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10409/2025 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del
23.10.2025, promossa da
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Carla Marinaci;
Parte_1
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. non può essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti della prestazione avuta di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art. 1 della legge n. 508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Nel caso di specie, la TU medico–legale espletata nella precedente fase di giudizio ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta parte istante non risultano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Sul punto è doveroso fare alcune puntualizzazioni in ordine ai requisiti ora in argomento. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'osservare che:
“l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione
o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass.
n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass.
n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 8557/2018).
Orbene, nella presente sede parte opponente ha inteso contestare, genericamente, le conclusioni raggiunte dal TU, in primis richiamando le osservazioni già sottoposte dall'istante all'attenzione del consulente tecnico d'ufficio nella precedente fase processuale, a cui il TU ha già risposto, senza evidenziare (e offrendo di provare) elementi di fatto sulla base dei quali ritenere che le minorazioni presentate possano in concreto comportare l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'impossibilità a svolgere gli atti quotidiani della vita.
Con riferimento alla deambulazione vi è poi da rilevare che il medesimo
TU, in sede di esame obiettivo, ha riscontrato che la stessa è comunque possibile ed autonoma.
In relazione all'impossibilità degli atti quotidiani della vita, la circostanza che l'opponente sia portatrice di sacchetto per stomia non pare legittimare, da sola, il requisito in oggetto. Difatti, come già osservato dal TU in sede di risposta alle osservazioni mosse dal CTP “la signora
affetta da carcinoma uroteliale di classe 4, ha difficoltà Parte_1
a gestire le stomie per cui necessita di frequenti (…) ma non continui aiuti da parte di personale specializzato. Si ritiene che proprio la mancanza di tale continuità negli aiuti, a nostro modesto parere, così come la assenza di terapie invalidanti (vedi chemio o radio terapia) in un quadro obiettivo di discrete condizioni generali non produce i requisiti minimi per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.”.
Sulla base delle risposte fornite dal TU (cui l'opponente nella presente fase non ha specificamente replicato con puntuali obiezioni) non vi è né la sussistenza della “quotidianità” degli atti della vita in ipotesi impossibilitati né il carattere continuo del bisogno di assistenza.
Non risultano specificamente documentati o allegati ulteriori atti del vivere quotidiano resi impossibili.
In virtù di tanto le contestazioni riproposte dalla parte opponente nella presente sede evidenziano la mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal TU non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulate non in termini di mera ipoteticità) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni cui il C.T.U. è giunto devono essere quindi reputate assolutamente attendibili sicché il ricorso in opposizione deve essere rigettato.
L'opinabilità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese della TU espletata sono poste definitivamente a carico dell'opponente in mancanza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Difatti, fa d'uopo evidenziare che l'art. 152 disp. att. c.p.c. onera la parte ricorrente che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione o nell'atto introduttivo del giudizio o all'interno di foglio che, ancorché materialmente separato rispetto al ricorso introduttivo, sia espressamente richiamato dal medesimo atto introduttivo del giudizio e ritualmente prodotto assieme allo stesso. Orbene, né all'interno dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 445 bis, comma 1, c.p.c. (da considerare “atto introduttivo” del presente giudizio) né all'interno della documentazione versata nel fascicolo dell'istante al momento della proposizione dell'istanza ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c. né all'interno del ricorso in opposizione e neanche all'interno della documentazione versata al momento del deposito di quest'ultimo atto vi è alcuna dichiarazione resa personalmente dalla parte istante ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. relativa al possesso dei requisiti reddituali indicati dalla norma da ultimo citata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
- pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di TU come già provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10409/2025 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del
23.10.2025, promossa da
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Carla Marinaci;
Parte_1
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. non può essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti della prestazione avuta di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art. 1 della legge n. 508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Nel caso di specie, la TU medico–legale espletata nella precedente fase di giudizio ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta parte istante non risultano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Sul punto è doveroso fare alcune puntualizzazioni in ordine ai requisiti ora in argomento. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'osservare che:
“l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione
o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass.
n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass.
n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 8557/2018).
Orbene, nella presente sede parte opponente ha inteso contestare, genericamente, le conclusioni raggiunte dal TU, in primis richiamando le osservazioni già sottoposte dall'istante all'attenzione del consulente tecnico d'ufficio nella precedente fase processuale, a cui il TU ha già risposto, senza evidenziare (e offrendo di provare) elementi di fatto sulla base dei quali ritenere che le minorazioni presentate possano in concreto comportare l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'impossibilità a svolgere gli atti quotidiani della vita.
Con riferimento alla deambulazione vi è poi da rilevare che il medesimo
TU, in sede di esame obiettivo, ha riscontrato che la stessa è comunque possibile ed autonoma.
In relazione all'impossibilità degli atti quotidiani della vita, la circostanza che l'opponente sia portatrice di sacchetto per stomia non pare legittimare, da sola, il requisito in oggetto. Difatti, come già osservato dal TU in sede di risposta alle osservazioni mosse dal CTP “la signora
affetta da carcinoma uroteliale di classe 4, ha difficoltà Parte_1
a gestire le stomie per cui necessita di frequenti (…) ma non continui aiuti da parte di personale specializzato. Si ritiene che proprio la mancanza di tale continuità negli aiuti, a nostro modesto parere, così come la assenza di terapie invalidanti (vedi chemio o radio terapia) in un quadro obiettivo di discrete condizioni generali non produce i requisiti minimi per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.”.
Sulla base delle risposte fornite dal TU (cui l'opponente nella presente fase non ha specificamente replicato con puntuali obiezioni) non vi è né la sussistenza della “quotidianità” degli atti della vita in ipotesi impossibilitati né il carattere continuo del bisogno di assistenza.
Non risultano specificamente documentati o allegati ulteriori atti del vivere quotidiano resi impossibili.
In virtù di tanto le contestazioni riproposte dalla parte opponente nella presente sede evidenziano la mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal TU non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulate non in termini di mera ipoteticità) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni cui il C.T.U. è giunto devono essere quindi reputate assolutamente attendibili sicché il ricorso in opposizione deve essere rigettato.
L'opinabilità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese della TU espletata sono poste definitivamente a carico dell'opponente in mancanza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Difatti, fa d'uopo evidenziare che l'art. 152 disp. att. c.p.c. onera la parte ricorrente che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione o nell'atto introduttivo del giudizio o all'interno di foglio che, ancorché materialmente separato rispetto al ricorso introduttivo, sia espressamente richiamato dal medesimo atto introduttivo del giudizio e ritualmente prodotto assieme allo stesso. Orbene, né all'interno dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 445 bis, comma 1, c.p.c. (da considerare “atto introduttivo” del presente giudizio) né all'interno della documentazione versata nel fascicolo dell'istante al momento della proposizione dell'istanza ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c. né all'interno del ricorso in opposizione e neanche all'interno della documentazione versata al momento del deposito di quest'ultimo atto vi è alcuna dichiarazione resa personalmente dalla parte istante ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. relativa al possesso dei requisiti reddituali indicati dalla norma da ultimo citata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
- pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di TU come già provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca