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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 129/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 129/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 15 gennaio 2025 da
(C.F. ) _1 C.F._1 con l'Avv. Vito Apuzzo
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con gli Avv.ti Paolo Mazzoni e Danilo Pezzi ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli Per_ minori nati a Cles (TN) dalla loro relazione sentimentale, (in data 18 febbraio
1 2013) ed (in data 30 luglio 2017), chiedendo l'accoglimento delle seguenti Per_2
condizioni:
“
1. affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, Persona_3 Persona_4 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento paritario e residenza anagrafica presso la madre in Romeno (TN), via ai Codrobi 37;
2. ognuna delle parti provvederà al mantenimento dei figli minori durante il periodo di permanenza di questi ultimi presso il rispettivo genitore;
3. quanto al regime di visita, la suddivisione delle festività e dei periodi di vacanza, il protocollo di mantenimento ordinario e straordinario, si rinvia al piano genitoriale sottoscritto dai ricorrenti e allegato alla presente (doc.6: piano genitoriale dei minori e ); Persona_3 Persona_4
4. detrazioni/deduzioni fiscali da suddividersi tra le parti nella misura del 50%;
5. l'assegno unico, così come ogni altro strumento di sostegno sociale, verranno suddivisi nella misura del 70% in favore della sig.ra e nella misura CP_1
del 30% in favore del sig. che presta formalmente il proprio _1 assenso, con impegno della parte ricevente di corrispondere all'altra – entro massimo tre giorni lavorativi e a mezzo bonifico bancario – la propria quota di spettanza;
6. spese straordinarie secondo il protocollo CNF novembre 2017 e da concordarsi qualora superiori ad € 100,00= (cento//00) saranno suddivise tra le parti nella misura del 60% a carico del signor e del 40% a carico della signora _1
, con modalità di autorizzazione e rimborso delle spese secondo CP_1
protocollo CNF novembre 2017;
7. le parti si autorizzano a prestare il loro consenso per il rilascio dei passaporti e degli ulteriori documenti a favore dei figli minori, autorizzando l'espatrio per motivi ludici, di studio, turistici e culturali;
8. ognuna delle parti provvederà al pagamento dei compensi del rispettivo difensore;
spese di procedura (marca per anticipazioni forfetarie ed altre eventuali) saranno a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna”.
Le parti hanno allegato che il sig. è impiegato presso la ditta di Per_3 CP_2
Gardolo di Trento e percepisce un reddito mensile di circa € 1.800,00 oltre tredicesima e quattordicesima mensilità, mentre la sig.ra è impiegata presso CP_1
2 Aldi s.r.l. e percepisce un reddito di circa € 1.300,00 oltre tredicesima e quattordicesima mensilità.
I ricorrenti hanno dato atto di aver convissuto presso l'abitazione sita a Romeno-
Frazione Salter (TN) in via M. Endrici n. 36 di proprietà di entrambe le parti;
successivamente tale immobile è stato venduto e la sig.ra si è trasferita a CP_1
vivere a Romeno (TN) in via ai Codrobi n. 37 ove risiede anagraficamente, mentre il sig. si è trasferito a vivere a Romeno-Frazione Malgolo (TN) in via Per_3
Giarlonga n. 36 ove risiede anagraficamente.
Le parti hanno rappresentato che la sig.ra non è proprietaria di beni immobili, CP_1
mentre il sig. è intestatario di un immobile nel comune di Mezzolombardo Per_3
(TN) con la quota indivisa di 1/3 unitamente agli altri due fratelli per successione ereditaria.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli Per_ minori ed corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in Per_2
mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2
c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita (di cui al doc. 6 in atti), la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone Per_ che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento dei figli minori
(nato il [...] a [...] - TN) ed (nata il [...] a [...] - TN) Per_2
siano disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte, unitamente al doc. 6 allegato al ricorso, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 129/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 15 gennaio 2025 da
(C.F. ) _1 C.F._1 con l'Avv. Vito Apuzzo
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con gli Avv.ti Paolo Mazzoni e Danilo Pezzi ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli Per_ minori nati a Cles (TN) dalla loro relazione sentimentale, (in data 18 febbraio
1 2013) ed (in data 30 luglio 2017), chiedendo l'accoglimento delle seguenti Per_2
condizioni:
“
1. affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, Persona_3 Persona_4 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento paritario e residenza anagrafica presso la madre in Romeno (TN), via ai Codrobi 37;
2. ognuna delle parti provvederà al mantenimento dei figli minori durante il periodo di permanenza di questi ultimi presso il rispettivo genitore;
3. quanto al regime di visita, la suddivisione delle festività e dei periodi di vacanza, il protocollo di mantenimento ordinario e straordinario, si rinvia al piano genitoriale sottoscritto dai ricorrenti e allegato alla presente (doc.6: piano genitoriale dei minori e ); Persona_3 Persona_4
4. detrazioni/deduzioni fiscali da suddividersi tra le parti nella misura del 50%;
5. l'assegno unico, così come ogni altro strumento di sostegno sociale, verranno suddivisi nella misura del 70% in favore della sig.ra e nella misura CP_1
del 30% in favore del sig. che presta formalmente il proprio _1 assenso, con impegno della parte ricevente di corrispondere all'altra – entro massimo tre giorni lavorativi e a mezzo bonifico bancario – la propria quota di spettanza;
6. spese straordinarie secondo il protocollo CNF novembre 2017 e da concordarsi qualora superiori ad € 100,00= (cento//00) saranno suddivise tra le parti nella misura del 60% a carico del signor e del 40% a carico della signora _1
, con modalità di autorizzazione e rimborso delle spese secondo CP_1
protocollo CNF novembre 2017;
7. le parti si autorizzano a prestare il loro consenso per il rilascio dei passaporti e degli ulteriori documenti a favore dei figli minori, autorizzando l'espatrio per motivi ludici, di studio, turistici e culturali;
8. ognuna delle parti provvederà al pagamento dei compensi del rispettivo difensore;
spese di procedura (marca per anticipazioni forfetarie ed altre eventuali) saranno a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna”.
Le parti hanno allegato che il sig. è impiegato presso la ditta di Per_3 CP_2
Gardolo di Trento e percepisce un reddito mensile di circa € 1.800,00 oltre tredicesima e quattordicesima mensilità, mentre la sig.ra è impiegata presso CP_1
2 Aldi s.r.l. e percepisce un reddito di circa € 1.300,00 oltre tredicesima e quattordicesima mensilità.
I ricorrenti hanno dato atto di aver convissuto presso l'abitazione sita a Romeno-
Frazione Salter (TN) in via M. Endrici n. 36 di proprietà di entrambe le parti;
successivamente tale immobile è stato venduto e la sig.ra si è trasferita a CP_1
vivere a Romeno (TN) in via ai Codrobi n. 37 ove risiede anagraficamente, mentre il sig. si è trasferito a vivere a Romeno-Frazione Malgolo (TN) in via Per_3
Giarlonga n. 36 ove risiede anagraficamente.
Le parti hanno rappresentato che la sig.ra non è proprietaria di beni immobili, CP_1
mentre il sig. è intestatario di un immobile nel comune di Mezzolombardo Per_3
(TN) con la quota indivisa di 1/3 unitamente agli altri due fratelli per successione ereditaria.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli Per_ minori ed corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in Per_2
mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2
c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita (di cui al doc. 6 in atti), la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone Per_ che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento dei figli minori
(nato il [...] a [...] - TN) ed (nata il [...] a [...] - TN) Per_2
siano disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte, unitamente al doc. 6 allegato al ricorso, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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