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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/06/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 606/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola Presidente
- dr. IC Prencipe Consigliere
- dr. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento nr. R.G. 1070/2024 V.G., avente ad oggetto reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Foggia sez. fallimentare n. 60/2024, notificata in data 8.7.2024;
TRA
Per la (“ ” o “PM”), C.F. con sede in Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
Cerignola (FG), via Puglia, 16, in persona del legale rappresentante sig. Parte_2
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al
[...] C.F._1 presente atto, dal prof. avv. Vincenzo Donativi (C.F. PEC C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio legale sito in Roma, via Jacopo da Ponte n. 49;
- Reclamante -
Contro
Liquidazione Giudiziale della S.D.F. - società di fatto – costituita dalle società
“ ” (“ ” già in Controparte_1 Controparte_2 liquidazione giudiziale) e in persona dei Curatori avv. Marco Basta e Parte_1 dott. Vincenzo Rosiello, con sede legale in Cerignola (FG), alla SS 545 Rivolese, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Iadarola;
- reclamata – nonché
Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari
- intervenuto – pagina 1 di 24 OGGETTO: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
10.6.2025.
Fatto.
Con reclamo tempestivamente depositato, la società impugnava la Parte_1 sentenza n. 23/2025 del Tribunale di Foggia, con cui era stata disposta l'apertura della liquidazione giudiziale della – società di fatto – costituita dalle società “ CP_3 [...]
”, già in liquidazione giudiziale, e , in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante, dr. depositata in data 26 febbraio Parte_2
2025 e notificata in data 6 marzo 2025.
All'uopo, esponeva:
- che, con ricorso depositato il 22 febbraio 2024, la Parte_3
(L.G. dichiarata con sentenza del Tribunale di Foggia del 15 gennaio 2024) aveva
[...] proposto domanda, ai sensi dell'art. 256 CCII, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della società di fatto - costituita dalle società “ CP_3 [...]
, già in liquidazione giudiziale, e “ Controparte_4 Parte_1
, nonché in estensione dei soci illimitatamente responsabili “
[...] [...]
, già dichiarata in liquidazione giudiziale, e Controparte_4 [...]
, in persona del l.r.p.t. Parte_1 Parte_2
- che, a fondamento del ricorso, i curatori della avevano individuato plurimi CP_1 elementi in forza dei quali poter allegare e comprovare l'esistenza di una supersocietà di fatto esercitata dai componenti della famiglia avente la finalità di assicurare Parte_2 una gestione unitaria delle attività imprenditoriali collegate, all'interno della quale ogni società, pur se formalmente distinta e dotata di autonoma personalità giuridica, agiva secondo una logica imprenditoriale comune, dettata da una compagine ben individuata
(la supersocietà di fatto), nell'ottica di un disegno imprenditoriale unitario e di una gestione coordinata e comune, non solo per i risultati finali ma anche nei rapporti con i terzi;
- che la curatela aveva chiesto, altresì, in via cautelare ed immediata, l'adozione di misure cautelari ex art. 54 CCII, specificatamente del sequestro conservativo dei beni mobili, immobili, e crediti della , sino alla concorrenza dell'importo di € Parte_1
20.922.396,41, pari alla debitoria della complessivamente accertata con la CP_1 sentenza di liquidazione giudiziale, e della nomina di un custode giudiziario, al fine di pagina 2 di 24 assicurare ai creditori i frutti civili (canoni) afferenti la gestione del patrimonio immobiliare di Parte_1
- che detto sequestro veniva accordato sino alla concorrenza di € 17.934,879;
- che, nell'ambito del procedimento per liquidazione giudiziale, alla prima udienza dell'11 aprile 2024, fissata per l'ascolto della ricorrente e della debitrice , aveva Parte_1 rappresentato il deposito, presso la Camera di Commercio, di un ricorso per composizione negoziata della crisi (C.N.C.) con nomina dell'esperto, e che, in pari data, era pervenuta comunicazione della Camera di Commercio di avvenuta pubblicazione della nomina dell'esperto;
- che, con l'istanza di composizione negoziata della crisi, erano state chieste le misure protettive che al Tribunale, su domanda della debitrice, sarebbe stato chiesto di confermare;
- che, con provvedimento del 12 giugno 2024, depositato il 15 luglio 2024 il Tribunale, premesso che, con provvedimento del 17 maggio 2024, il Giudice monocratico aveva confermato le misure protettive del patrimonio di cui all'art. 18, comma 1 e 4, CCII, sino alla data del 10 luglio 2024, disponeva che la domanda di liquidazione giudiziale proposta dalla Liquidazione Giudiziale dovesse essere esaminata all'esito della cessazione CP_1 dell'efficacia delle misure protettive confermate in favore di;
Parte_1
- che, a seguito di concessione - con provvedimento del 16 luglio 2024 - di proroga delle misure protettive sino al 30 ottobre 2024 e, con provvedimento del 5 novembre 2024, di ulteriore proroga delle misure stesse sino alla data del 7 dicembre 2024, il procedimento per declaratoria di liquidazione giudiziale veniva rinviato all'udienza del 19 dicembre
2024;
- che all'esito, con sentenza n. 23 del 26 febbraio 2025, notificata il 6 marzo 2025, il
Tribunale di Foggia dichiarava, a norma dell'art. 256, co. 5, CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale della S.D.F. – società di fatto – costituita dalle società “
[...]
”, già in liquidazione giudiziale, e Controparte_1 Parte_1
- che la sentenza si era limitata ad un acritico richiamo alle argomentazioni della curatela, trascurando di considerare anzitutto, in punto di fatto:
1. - che non aveva mai svolto attività di produzione e trasformazione del grano, essendo
- dal 2001 al 2018 - società edile e immobiliare;
ed invero, la necessità di ampliare l'oggetto sociale era nata in [...] momentaneo che intendeva fornire alla consorella la quale, trovatasi in difficoltà economiche, aveva proposto diverse CP_1 iniziative giudiziali (due domande di concordato preventivo rigettate e richiesta di misure pagina 3 di 24 protettive, anch'essa rigettata), poi sfociate nella dichiarazione di liquidazione giudiziale da parte del Tribunale di Foggia;
2. – che, al fine di facilitare la riuscita dello stesso concordato, avviava l'attività di commercializzazione dei cereali e dei suoi derivati nel 2018 e, solo nel mese di giugno
2023, sottoscriveva con la un contratto di conto lavorazione (risolto dalla curatela il CP_1
31.01.2024), ad ulteriore riprova del fatto che poteva svolgere esclusivamente la commercializzazione dei cereali e dei suoi derivati, ma non la trasformazione del grano in semola (in quanto, per svolgere l'attività molitoria, era necessaria la titolarità di una licenza di macinazione che mai avrebbe potuto ottenere proprio per la mancanza dei requisiti essenziali, in primis, di uno stabilimento produttivo);
3. – che, pertanto, era destituita di ogni fondamento l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui «l'attività molitoria e di commercializzazione di cereali e legumi secchi, costituiscono l'attività principale ed il core business di entrambe le società», in quanto tale attività era stata effettivamente avviata solo a far data dal 2018 (a seguito della denuncia del codice Ateco 46.21.10 di “commercio cereali e prodotti trasformati” dell'11/07/2018), contestualmente all'apertura dell'unità locale in Via Sardegna 1/F;
4. che, quanto al primo indice individuato dal Tribunale della c.d. “supersocietà di fatto”, ovvero la corrispondenza tra le sedi, rimarcava che essa assumeva al più valenza meramente accessoria, essendo gli elementi costitutivi della società di fatto quelli menzionati dall'art. 2247 c.c. e quindi: il conferimento di beni e servizi;
l'esercizio in comune di attività economica;
l'intesa di divisione degli utili e delle perdite derivanti dall'esercizio dell'attività comune;
5. - che, inoltre, aveva avuto per quasi 18 anni tanto la propria sede legale quanto la propria sede operativa in luoghi differenti da quelli dove erano ubicate la sede legale e la sede operativa della solo in data 20 agosto 2019 aveva aperto un'unità locale CP_1 organizzativa nel luogo della sede legale e operativa della;
le sedi legali delle due CP_1 società erano tutt'ora diverse e non coincidenti, la collocazione di una propria unità locale, così come finanche della propria principale sede operativa, presso la sede di altra società del gruppo, costituiva fenomeno del tutto naturale nell'ambito dei “gruppi di società”, e ciò era tanto più naturale e fisiologico allorquando il gruppo di società fosse riconducibile a uno specifico nucleo familiare, come nella specie;
prima del 2018, non si era mai occupata dell'attività molitoria (e neanche successivamente al 2018), della trasformazione dei cereali, non avendo neanche l'autorizzazione a farlo) e, sino al 2019, non aveva neanche dei semplici uffici amministrativi presso la sede di Cerignola (FG), pagina 4 di 24 Strada Statale 77; quanto alla linea elettrica, la stessa era stata intestata ad essa reclamante soltanto a far data dal 5 dicembre 2023, a pochi giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza di;
CP_1
6. - che, quanto alla asserita identità dell'oggetto sociale, gli oggetti sociali erano solo parzialmente coincidenti, avendo essa un oggetto sociale molto più ampio rispetto a quello della , comprendendo anche attività diverse da quella molitoria, come CP_1
l'edilizia e la gestione degli immobili, la costruzione e la gestione di discariche, l'attività di gestione di casa di riposo, fisioterapica e psicopedagogica;
7. - che l'ampliato campo di attività con l'avvio del commercio di cereali e prodotti derivati solo a far data dal 2018, restava distinto rispetto all'attività svolta da di CP_1 trasformazione del grano duro e produzione di semole per pastifici, in quanto fasi tra loro diverse e puntualmente disciplinate nei rapporti tra PM e;
la sua attività consisteva CP_1 nell'acquistare materia prima da fornitori terzi e rivenderla a e, in seguito all'attività CP_1 di trasformazione da parte di quest'ultima, acquistare dalla stessa i prodotti frutto della trasformazione, al fine di rivenderli ai propri clienti finali (essenzialmente pastifici); sul piano della formulazione statutaria, non sussisteva nessuna identità di oggetti, ma solo una limitata e parziale coincidenza;
sul piano concreto e fattuale, vi era una nettissima differenziazione fino al 2018 e un parziale accostamento solo a far data dal 2018 e al solo scopo di favorire la buona riuscita del concordato DEIS, certamente non quale disegno riconducibile a una volontà di esercizio in comune di una stessa attività economica;
ed anche in questo caso, una netta differenziazione di fasi e non già una coincidenza delle attività;
8. - che, quanto alla coincidenza dei soci e degli amministratori, era appena il caso di rilevare che, se i soci coincidevano, non altrettanto poteva dirsi delle percentuali delle rispettive partecipazioni, le quali, anzi, erano significativamente diverse: nella DEIS era ad avere quasi l'80% (il 79,85%) e poco più del 20% Persona_1 Parte_2
(20,15%), mentre nella PM i rapporti si invertivano, con titolare dell'83,33% e Pt_2
IC del 16.67%; la stessa coincidenza degli amministratori, poi, era tutt'altro che riscontrata;
9. - che, quanto al quarto indizio, ovvero la coincidenza degli organi di controllo,
l'invocata coincidenza era durata solo sino al 2013, essendo detti organi stati soppressi da ormai oltre dieci anni;
10. – che, quanto alla commistione tra patrimoni, non era stata fornita la prova di un fondo comune, trattandosi semmai di commistione tra attività e non tra patrimoni: pagina 5 di 24 difatti, le forniture (tanto di materie prime da PM a , quanto di semole da a CP_1 CP_1
PM) erano sempre (e regolarmente) reciprocamente fatturate e pagate, senza quindi alcuna confusione né sul piano patrimoniale né su quello finanziario;
comunque, anche questa misura costituiva dunque uno strumento offerto a beneficio della buona riuscita del concordato;
quanto al fatto che i numerosi versamenti effettuati da in CP_1 CP_1 favore di PM a titolo di “deposito cauzionale” si sarebbero rivelati del tutto privi di causale e sarebbero stati effettuati quindi con intento “distrattivo” di attivo, tanto da aver condotto alla revoca del concordato preventivo per “frode” ai sensi dell'art. 173 l.f., si trattava di fattispecie completamente diversa da quella della supersocietà di fatto;
11. - che, a fronte dei depositi cauzionali per € 159.000,00, aveva eseguito n. 7 bonifici per un importo complessivo di € 159.317,60 ai fornitori di materia prima (che, a sua volta, era stata approvvigionata a ), tutti disposti dal conto corrente intrattenuto CP_1 presso la Banca Popolare Pugliese;
l'esiguità dei saldi contabili progressivi riportati in calce a ciascun bonifico disposto (e chiaramente risultanti dagli estratti conto) dimostrava come - in assenza della provvista derivante dai depositi cauzionali di - non sarebbe CP_1 stata in grado di assolvere gli impegni verso i fornitori di materia prima e ciò avrebbe comportato inevitabilmente il blocco dell'operatività di che, stante la pendenza della CP_1 procedura di concordato, si sarebbe sostanzialmente ritrovata nell'impossibilità di approvvigionarsi autonomamente sul mercato;
12. - che, quanto alle dichiarazioni dei due dipendenti, anche a voler tenere conto delle suddette dichiarazioni, il fatto che il dipendente di che si occupava delle CP_1 certificazioni di qualità fosse delegato ad occuparsi anche delle certificazioni della PM si inquadrava in una abituale prassi tipica di società appartenenti a un medesimo gruppo, tanto più se di tipo familiare;
del pari, prive di valore erano anche le dichiarazioni asseritamente rese dall'unico dipendente addetto alle mansioni amministrative;
in entrambi i casi, poi, si sarebbe trattato di due soli dipendenti (uno per ciascuna delle due funzioni), in un contesto di dimensioni tali da non giustificare l'assunzione di personale separato per le medesime funzioni per ciascuna delle due società;
13. - che l'utilizzo di un solo dipendente per funzione per ciascuna società non costituiva e alcun indice di affectio societatis, trovando una spiegazione assai più logica e razionale in un disegno di risparmio dei costi realizzato mediante una delle più tipiche (e fisiologiche) operazioni infra-gruppo, al più valutabili nella prospettiva di una responsabilità da eterodirezione, ma non di certo in quella del superamento integrale del velo della personalità giuridica e della imputazione generalizzata dell'intero passivo di pagina 6 di 24 una delle società (quella che ha sostenuto per intero il costo dei dipendenti) a carico anche dell'altra (la cui unica responsabilità sarebbe stata di aver usufruito a proprio vantaggio di quello specifico beneficio);
14. - che, quanto alla esteriorizzazione del rapporto societario, sarebbe stato necessario raggiungere la prova della esteriorizzazione nei confronti dei clienti e dei fornitori in quanto tali;
mentre, nella specie, il tribunale aveva dato rilievo ai contatti materiali tra gli addetti al carico e scarico delle merci e/o con i trasportatori;
15. – che, quanto ai finanziamenti e alle garanzie, i trasferimenti di denaro effettuati da verso PM nel periodo successivo al deposito delle domande di concordato CP_1 preventivo costituivano distrazione di attivo e avevano condotto alla revoca del concordato preventivo per atti in frode ai creditori ex art. 173 l.f. , per cui non si poteva pretendere di qualificare gli stessi versamenti come distrazione di denaro e come finanziamenti (nell'interesse comune della pretesa supersocietà di fatto e con lo scopo di alimentare l'esercizio della comune attività economica al fine di ripartirne gli utili); quanto al fatto che avesse manifestato la propria disponibilità a concedere specifiche garanzie in favore di nell'ambito della procedura concordataria di quest'ultima, essa CP_1 si spiegava agevolmente con l'intento del gruppo familiare di mettere a disposizione risorse personali (legittimamente distinte e separate da quelle della ) per il CP_1 salvataggio di una delle due società di famiglia;
16 - che era contraddittorio opinare che, all'asserito intento di dissimulare un rapporto societario occulto, si accompagnasse un'uscita allo scoperto proprio nel momento in cui la manifestazione di quel rapporto assurgeva al massimo livello di allarme per l'imminenza del rischio di un coinvolgimento dell'intero patrimonio dell'asserito socio occulto in bonis nella crisi ormai conclamata dal presunto socio occulto insolvente;
17. - che, quale secondo motivo, sussisteva il mancato presupposto dell'insolvenza, da non confondere e sovrapporre con quello del socio ancorché già dichiarato fallito;
erroneamente, poi, la sentenza di primo grado aveva sostenuto che non aveva depositato il bilancio al 31.12.2024, ritenendo tale elemento addirittura come «indice sintomatico della condizione di insolvenza di », laddove il bilancio ultimo era stato Parte_1 regolarmente approvato in data 18 luglio 2024 e depositato in data 8 agosto 2024; inoltre, inappropriatamente, il Tribunale di Foggia aveva sommato ai debiti di PM, come risultanti dalle scritture contabili e dalla documentazione della CNC, il presunto debito verso , più volte da essa contestato, fornendo una valutazione di verosimiglianza CP_1
(«l'importo indicato dalla Curatela Deis appare più conforme alle risultanze dei bilanci di pagina 7 di 24 » - pag. 13 sentenza) che però si scontrava con i dati contabili, con il Parte_1 mancato accertamento giudiziale da parte di del presunto credito;
CP_1
18. – che, in ragione di questo mancato allineamento tra le partite dare/avere, fin dalla stesura del progetto di risanamento, non aveva inteso ricomprendere il debito verso CP_1
Parte nell'elenco dei creditori aderenti alla ma correttamente previsto un accantonamento nel fondo rischi pari ad € 159.000,00, con l'intento, mai realizzato, di trovare un accordo Parte con la curatela;
inoltre, come dimostrato dall'andamento della non aveva debiti erariali ingenti e tanto meno esecuzioni mobiliari ed immobiliari di valore, il che chiariva la momentanea incapacità della reclamante a far fronte ai propri impegni finanziari ma non certo il conclamato stato di insolvenza;
19. - che il fatto che avesse aperto la composizione negoziata della crisi (CNC) non dimostrava affatto che la stessa versasse in stato di insolvenza, tanto più che le misure protettive erano state concesse per ben due volte e prorogate;
20. – che la sentenza aveva disatteso completamente quanto disposto dal Codice della
Crisi all'art. 18, posto che aveva depositato il 7 aprile 2024 presso la Camera di
Commercio di Foggia istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, con applicazione delle misure protettive;
con provvedimento del 17 maggio 2024, il Giudice monocratico aveva confermato le misure protettive del patrimonio di cui all'art. 18, comma 1 e comma 4, CCII, sino alla data del 10 luglio 2024; aveva poi provveduto a richiedere la proroga delle misure protettive, ai sensi dell'art. 19, co. 5 CCII, concessa con provvedimento del 16 luglio 2024 fino al 30 ottobre 2024; avendo raggiunto un gran numero di accordi ed essendo imminente la conclusione della composizione negoziata
(prorogata di altri 180 giorni su richiesta dell'impresa e dell'Esperto e, dunque, fino al 5 aprile 2025), aveva provveduto a richiedere ulteriore proroga delle misure protettive, ai sensi dell'art. 19, co. 5, CCII, fino al 7 dicembre 2024, concessa con provvedimento del 5 novembre 2024; il procedimento per la liquidazione giudiziale era stato rinviato all'udienza del 19 dicembre 2024; prima di tale udienza, aveva depositato apposita memoria per rappresentare che, ai sensi dell'art. 18, co. 4, CCII, «dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive»;
21. - che dunque appariva evidente che l'art. 18, co. 4, CCII faceva discendere in via automatica il blocco della possibilità di dichiarare la liquidazione giudiziale dalla pagina 8 di 24 pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive, con l'effetto protettivo aggiuntivo, rispetto alla cessazione di efficacia delle misure protettive stesse, di far valere tale protezione fino alla chiusura della composizione negoziata, salvo il caso in cui le misure protettive cessassero per effetto di un provvedimento di abbreviazione o revoca che il tribunale poteva assumere allorquando le misure più «non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti»;
22. - che l'effetto di inibizione della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non decadeva con l'estinzione delle stesse misure protettive, ma rimaneva vigente fino alla conclusione delle trattative (o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata); di conseguenza, la mera sussistenza della composizione negoziata (pur a fronte della scadenza, nel frattempo, delle misure protettive) comportava il divieto di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (fino all'archiviazione della CNC o alla conclusione delle trattative); nella specie, aveva già provveduto a richiedere ed ottenere la proroga di ulteriori 180 giorni della composizione negoziata ai sensi dell'art. 17, co. 7, CCII, atteso il buon esito delle trattative sino a quel momento Parte svolte, cosicché la era stata prorogata fino al 5 aprile 2025;
23.- che pertanto, la sentenza di estensione della liquidazione giudiziale sarebbe stata pronunciabile, ai sensi dell'art. 18, co. 4, CCII, solo alla conclusione delle trattative della Parte (quindi, dopo il 5 aprile 2025) o in caso di sua archiviazione;
ed invero anche Parte qualora la avesse avuto finanche esito negativo, avrebbe potuto:
• predisporre un piano attestato di risanamento;
• domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
• all'esito delle trattative svolte secondo correttezza e buona fede come attestato dall'esperto, proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
24. – che, in ogni caso, la sentenza era abnorme per violazione dell'art. 33 CCII, posto che «la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo»; nel caso di specie, non era minimamente dubitabile che la norma avesse applicazione anche nel caso di supersocietà di fatto e che, nel caso di specie, l'anno era irrimediabilmente decorso al momento del deposito della sentenza oggi reclamata;
pagina 9 di 24 25. - che, infatti, l'art. 33, co. 2, CCII aveva espressamente esteso il termine annuale agli imprenditori non iscritti nel registro delle imprese (come la S.D.F.), facendo decorrere il suddetto termine dal momento in cui la cessazione dell'attività d'impresa (da parte della società di fatto) diveniva conoscibile dai terzi;
26. - che la società di fatto costituita dalla già in L.G. e PM non poteva che aver CP_1 cessato la propria attività al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale della
, avvenuta il 15 gennaio 2024, e anche laddove si fosse voluto assumere come data CP_1 di partenza quella del ricorso introduttivo per l'apertura della liquidazione giudiziale della
S.D.F. (22 febbraio 2024), il termine annuale per la dichiarazione in estensione della
S.D.F. era comunque spirato, in quanto la sentenza oggetto del presente reclamo è stata emessa il 26 febbraio 2025 e depositata il 6 marzo 2025.
27. – che, pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, o il Tribunale aveva ritenuto implicitamente sospeso il giudizio per l'estensione e, quindi, non avrebbe Parte potuto/dovuto emettere la sentenza fino alla fine della ai sensi dell'art. 18, co. 4
CCII; oppure, diversamente, il Tribunale di Foggia avrebbe dovuto emettere un provvedimento esplicito di sospensione del giudizio per la dichiarazione di estensione
(n.r.g. 29/2024), che non era mai stato emesso, determinando, così, lo spirare del termine di cui all'art. 33 CCII;
tanto premesso, chiedeva preliminarmente sospendersi, ricorrendo gravi e fondati motivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 CCII, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di tutti gli altri atti di gestione;
nel merito, in via principale, chiedeva di revocare la sentenza dichiarata dal Tribunale di Foggia in data 26 febbraio 2025, notificata in data 6 marzo 2025, per i motivi sopra esposti.
Si costituiva la curatela della liquidazione giudiziale della e Controparte_5 Parte_1 che resisteva al reclamo prendendo posizione su ciascun motivo di reclamo,
[...] evidenziando l'assoluta correttezza delle argomentazioni individuate dal Tribunale per ritenere sussistente la supersocietà di fatto tra la e la CP_1 Parte_1
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
10 giugno 2025, dove dopo il deposito di note scritte, veniva riservata per la decisione.
Diritto.
1.- Preliminarmente, in ordine logico, appare opportuno muovere dal quarto e quinto motivo di reclamo, che investono profili processuali del provvedimento di primo grado.
Con il primo, parte reclamante lamenta in sostanza la mancata applicazione dell'art. 18, co. 4, CCI, posto che aveva depositato in data 7.4.2024, presso la Camera di commercio pagina 10 di 24 di Foggia, istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi (CNC), con applicazione delle misure protettive;
il provvedimento di conferma delle misure protettive del 17.5.2024 era stato poi prorogato sino al 10.7.2024 e, successivamente, aveva provveduto a richiedere ulteriore proroga, concessa sino al 30.10.2024; con ricorso del
21.10.2024, aveva poi chiesto ancora una proroga ai sensi dell'art. 19, co. 5, CCI, sino al
7.12.2024, quest'ultima concessa con provvedimento del 5.11.2024.
1.1. - A parere della reclamante, l'effetto dell'art. 18, quarto comma, CCI (ovvero, quello di inibire la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale), non decadrebbe con la perdita di efficacia (per scadenza ultima) della misura protettiva, ma rimarrebbe vigente
“sino alla conclusione delle trattative o sino alla archiviazione della istanza di composizione negoziata della crisi” (v. art. 18, quarto comma, CCI).
Di conseguenza, la pendenza della C.N.C. (di cui aveva chiesto la proroga sino all'aprile
2025), pur a fronte della scadenza, nelle more, delle misure protettive, comporterebbe il divieto di aprire la liquidazione giudiziale.
1.2. – Sul punto, ha osservato il Tribunale che, con la cessazione (a decorrere dall'8 dicembre 2024) delle misure protettive, era riemerso l'obbligo di riesaminare la domanda di liquidazione giudiziale proposta, non operando più il divieto dell'art. 54, comma 2, CCI, di pronunciare sentenza di liquidazione giudiziale, posto che la società Parte_1 aveva beneficiato delle misure protettive per il limite massimo (di 240 gg.) previsto Parte dall'art. 19 CCI, nell'ambito della
1.3. - A parere della Corte, il motivo illustrato, per quanto sostenuto da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, non è condivisibile.
1.4. - Difatti, le misure protettive specifiche richieste, che assumono rilievo ed efficacia effettivamente sin dalla pubblicazione e che sono ipso iure soggette al vaglio del
Tribunale (che può liberamente decidere nel senso di modificarle, confermarle ovvero revocarle) possono perdere efficacia finanche anteriormente al giudizio del Tribunale (in particolare allorquando l'imprenditore non proceda ritualmente alla richiesta entro trenta giorni della pubblicazione del numero di ruolo del procedimento di conferma); ovvero successivamente, quando sono scaduti i termini di cui all'art. 19 CCI.
Dunque, la caducazione delle misure protettive non può comportare l'inibitoria della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale che opera, teoricamente, in re ipsa.
Se invero, da un lato l'articolo 6, comma 4, CCI prevede letteralmente l'operatività del divieto quantomeno “sino alla conclusione delle trattative ovvero all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata”, a tale ipotesi debbono – a giudizio della Corte - pagina 11 di 24 equipararsi altre e diverse, finanche patologiche, ivi incluse la caducazione delle misure protettive;
altrimenti, potrebbe verificarsi un abuso dello strumento della C.N.C. da parte dell'impresa istante che, oppressa dalla istanza di liquidazione giudiziale, ricorra alla composizione negoziata – quale rimedio altro e diverso al 161 co. 6 l.f., ma parimenti ostruzionistico ed efficace – presentando debitamente l'istanza ex articolo 7, ma, ad esempio, evitando di chiedere la conferma delle misure ivi contenute con ricorso al
Tribunale, oppure presentando la richiesta di proroga consapevole della scadenza delle misure protettive, al solo fine di ritardare l'imminente apertura della liquidazione giudiziale.
1.5. - Deve dunque concordarsi col Tribunale allorchè ha ritenuto che non sia da ravvisare alcuna preclusione alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, essendo la ratio della norma “quella di consentire l'apertura della liquidazione giudiziale in mancanza dell'effetto impeditivo connaturato all'applicazione di misure protettive di sospensione di azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio o sui beni dell'impresa e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa” (v., in questi termini, C.A Firenze
571/2023).
Ne deriva che il quarto motivo è infondato.
2. - Con il quinto motivo, parte reclamante ha dedotto l'abnormità della sentenza per violazione dell'art. 33 CCI.
A detta di parte reclamante, poiché la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore e siccome il termine è esteso anche agli Contr imprenditori non iscritti nel registro delle imprese (come la , coincidendo la cessazione dell'attività con l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
(avvenuta il 15.1.2024), ovvero con il momento del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (22.2.2024) della il termine annuale sarebbe spirato, in CP_3 quanto la sentenza era stata emessa il 26.2.2025 e depositata il 6.3.2025.
A tale ricostruzione non osterebbe la pendenza della C.N.C. e, quindi, una sospensione del procedimento ex art. 256 CCI, posto che il giudizio di estensione aveva riguardato la e non la e, pertanto, non essendo il giudizio sospeso (posto che CP_3 Parte_1 erano state celebrate numerose udienze), il termine dell'art. 33 CCI non risultava rispettato.
2.1. A giudizio della Corte, anche detto motivo è infondato.
Ed invero, nella specie non viene in rilievo l'art. 33 CCI, bensì l'art. 256 CCI, in base al quale l'apertura della liquidazione giudiziale può essere comminata nei confronti dei soci pagina 12 di 24 di società irregolare anche in estensione della procedura già aperta in capo a un suo socio persona giuridica.
Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, previsto ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre - tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi - dalla cancellazione dal registro delle imprese e non può trovare, quindi, applicazione per quegli imprenditori che, come la società di fatto, non siano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto, da un lato si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione; e dall'altro, i creditori e il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, l.fall., possono dare la prova della data di effettiva cessazione dell'attività d'impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro, d'ufficio o su richiesta e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti (cfr. Cass. n. 5520 del 2017; conf., Cass. n. 6029 del 2021; Cass. n. 7350 del
2023, in motiv.; Cass. n. 7531 del 2023 in motiv.; “in tema di società di persone, il rapporto sociale tra la società e il socio illimitatamente responsabile, anche di fatto o occulto, non si scioglie in seguito alla cessazione dell'attività d'impresa della società non seguita dalla cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, con la conseguenza che il termine annuale previsto dall'art. 147, comma 2, l.fall., oltre il quale il socio non può più essere dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre solo dall'iscrizione nel registro delle imprese dei fatti determinanti la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile e non dall'eventuale cessazione dell'attività d'impresa (Cass. n. 22661 del 2021).
Ne deriva che il termine annuale previsto dal previgente art. 147, comma 2, l.fall. (ma riprodotto nell'attuale art. 256 CCI), oltre il quale il socio non può più essere dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre, pertanto, per il principio di certezza delle situazioni giuridiche, solo dalla diretta iscrizione (ad iniziativa di chiunque ne abbia l'interesse) nel registro delle imprese (e non dalla rispettiva emergenza da atti altrimenti iscritti) dei singoli fatti che, come il decesso, determinano, al pari dell'esclusione e del recesso, la perdita, a norma degli artt. 2284 ss.
c.c., della qualità di socio illimitatamente responsabile.
3. - Venendo adesso al merito del reclamo, va premesso che la riforma del diritto societario, com'è noto, ha espressamente consentito la partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali ad una società di persone (cd. "supersocietà").
Gli artt. 2361 c.c. e 111 duodecies disp.att. c.c., infatti, hanno inequivocamente previsto che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente pagina 13 di 24 responsabile, tra l'altro, di una società in nome collettivo, pur se irregolare (art. 2297
c.c.) come la società di fatto.
Secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (v. Cass. 204/2024 tra le tante, Cass. n.
7903 del 2020; Cass. n. 3867 del 2020; Cass. n. 10507 del 2016; più di recente, Cass.
n. 20552 del 2022, in moti.), la società di fatto si caratterizza per la mancanza di forme e formalità, pur essendo effettivo lo svolgimento di attività economica in comune, ossia l'impresa collettiva, la quale, a sua volta, consiste nel materiale e continuo esercizio di attività economica organizzata.
La giurisprudenza, tra gli indici rivelatori della società di fatto, mostra usualmente di annoverare:
1. il rilascio reciproco di garanzie la concessione reciproca di finanziamenti;
2. l'identità della sede legale;
3. sovrapponibilità della denominazione;
4. la coincidenza delle rispettive compagini sociali;
5. la coincidenza tra organi gestori;
6. la confusione ingenerata nei terzi;
7. la coincidenza dell'oggetto sociale;
8. la compenetrazione tra le rispettive strutture organizzative;
9. l'utilizzo dei medesimi recapiti telefonici e di posta elettronica.
Tali indici, valutati unitariamente, devono dare anche evidenza della volontà consapevole, nei presunti soci, di partecipare all'attuazione di un unitario progetto imprenditoriale, che consenta di realizzare un comune interesse non confliggente con gli interessi particolari dei singoli consociati.
Il che significa, anzitutto, che l'estensione deve essere esclusa nei riguardi di coloro che abbiano posto in essere condotte che, per quanto compatibili con l'affectio societatis, possano essere meglio spiegate alla luce dell'affectio familiaris (v. da ultimo Cass.
204/2024; Cass. 30539/23).
L'accertamento in ordine alla sussistenza dell'affectio societatis assume dunque un ruolo discriminante proprio al fine di evitare una indebita sovrapposizione tra responsabilità patrimoniale e responsabilità risarcitoria (da illegittima attività di direzione e coordinamento), considerato che gli indici fattuali sono gli stessi cui la giurisprudenza presta affidamento nell'ottica di prova di resistenza del gruppo societario, concepito come modello organizzativo improntato alla realizzazione di un interesse comune a coloro che vi partecipano. pagina 14 di 24 3.1. – ciò premesso, il motivo secondo il quale non aveva mai condotto Parte_1 attività di produzione e trasformazione del grano, essendo - dal 2001 al 2018 - società edile e immobiliare ed essendo - la necessità di ampliare l'oggetto sociale - sorta in ragione del supporto momentaneo che intendeva fornire alla [la quale, CP_1 trovatasi in difficoltà economiche, proponeva diverse iniziative giudiziali (due domande di concordato preventivo rigettate e richiesta di misure protettive, anch'essa rigettata), poi sfociate nella dichiarazione di liquidazione giudiziale, da parte del Tribunale di Foggia], non appare a giudizio della Corte decisivo, posto che – a tutto voler concedere – il fatto che, a partire dal 2018, avesse deciso di avviare l'attività di commercializzazione dei cereali e dei suoi derivati, e sottoscritto solo nel mese di giugno 2023 con la CP_1 un contratto di conto lavorazione, sta a significare, tutt'al più, che la nascita della S.D.F. sia avvenuta a far data dal 2018.
4. - Venendo adesso agli indici contestati della sussistenza della e alla CP_3 contestazione della sede che, secondo la reclamante, sarebbe una mera unità organizzativa o locale, dislocata all'interno della , sul punto, parte reclamante ha CP_1 dedotto:
- che la corrispondenza tra le sedi delle due società assumeva, al più, valenza accessoria, essendo gli elementi costitutivi della società di fatto quelli menzionati dall'art. 2247 c.c. e quindi: il conferimento di beni e servizi;
l'esercizio in comune di attività economica;
l'intesa di divisione degli utili e delle perdite derivanti dall'esercizio dell'attività comune;
- che, inoltre, aveva avuto per quasi 18 anni tanto la propria sede legale quanto la propria sede operativa in luoghi differenti da quelli dove erano ubicate la sede legale e la sede operativa della;
CP_1
- che, solo in data 20 agosto 2019, aveva aperto un'unità locale nel luogo della sede legale e operativa della;
le sedi legali delle due società erano tutt'ora diverse e non CP_1 coincidenti;
- che la collocazione di una propria unità locale, così come finanche della propria principale sede operativa, presso la sede di altra società del gruppo, costituiva fenomeno del tutto naturale nell'ambito dei “gruppi di società”, e ciò era tanto più naturale e fisiologico allorquando il gruppo di società fosse riconducibile a uno specifico nucleo familiare, come nella specie;
- che, prima del 2018, non si era mai occupata dell'attività molitoria, neanche successivamente al 2018, della trasformazione dei cereali (non avendo neanche pagina 15 di 24 l'autorizzazione a farlo) e, sino al 2019, non aveva neanche dei semplici uffici amministrativi presso la sede di Cerignola (FG), Strada Statale 77;
- che, quanto alla linea elettrica, la stessa era stata intestata ad essa reclamante soltanto a far data dal 5 dicembre 2023, a pochi giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza di . CP_1
4.1. - Ora, va anzitutto rilevato che il suddetto indice sintomatico (ovvero, della corrispondenza tra le sedi) è stato apprezzato dal Tribunale non già atomisticamente, bensì nel contesto unitario di tutte le altre evidenze sintomatiche della super società di fatto;
resta il fatto che, nel commercializzare il grano, la PM avesse aperto una sede commerciale presso l'unica sede operativa della sia pure non occupandosi CP_1 della trasformazione e molitura del grano (propria della ), ma appunto ingenerando CP_1 all'esterno, presso i terzi, la convinzione e l'immagine che si trattasse di un'unica società, come si dirà anche in seguito.
Anche la corrispondenza della linea elettrica e il pagamento delle utenze da parte della sta a significare che, a far data quantomeno dal 2019, le due società svolgessero CP_1 un'unica sia pur complessa attività, oltre che un comune ed unitario progetto imprenditoriale, pur avendo la un oggetto sociale molto più ampio, Parte_5 essendo nata nel contesto della edilizia.
5. - Venendo appunto al secondo degli elementi sintomatici, ovvero all'identità dell'oggetto sociale, che - secondo parte reclamante - sarebbe solo parzialmente coincidente (e solo a far data dal 2018), posto che restava distinto rispetto all'attività svolta da (di trasformazione del grano duro e produzione di semole per CP_1 pastifici), e consistente nell'acquistare materia prima da fornitori terzi per rivenderla al medesimo prezzo a e, in seguito all'attività di trasformazione da parte di CP_1 quest'ultima, nell'acquistare dalla stessa i prodotti frutto della trasformazione al fine di rivenderli ai propri clienti finali (essenzialmente pastifici), va detto che tra le due compagini, sul piano della formulazione statutaria, vi è una - sia pur parziale – indubbia coincidenza quanto all'oggetto sociale;
ed invero, mentre la ha per oggetto CP_1
“l'attività molitoria in genere, di qualsiasi prodotto e sottoprodotto dell'agricoltura … compresa la commercializzazione e trasformazione di tutti i prodotti agricoli”, la PM ha come oggetto sociale “… la gestione, costruzione e manutenzione di impianti molitori di prodotti agricoli in genere;
la commercializzazione e trasformazione di cereali;
la produzione e commercializzazione di paste alimentari secche e fresche sia per
l'alimentazione umana che per animali”. pagina 16 di 24 Peraltro, come ha osservato il Tribunale, ove l'attività di commercializzazione dei cereali fosse stata solo una piccola parte dell'oggetto sociale della PM, quest'ultima avrebbe potuto agevolmente dimostrare l'esistenza di profitti diversi rispetto a quelli della commercializzazione e lavorazione dei creali (come, ad es., attività di costruzione di edifici e locazione di immobili propri).
Al che parte reclamante non ha minimamente adempiuto, neppure in sede di reclamo.
E proprio il fatto che non abbia indicato ulteriori profitti sta a significare che, quantomeno dal 2018, l'attività principale della PM fosse proprio quella del commercio di cereali, con fasi (produzione e commercializzazione) solo formalmente distinte - o sdoppiate tra le due società - ma in realtà aventi unitario intento sociale.
Il che consente di condividere quanto detto dal Tribunale a proposito del fatto che, non avendo in precedenza esperienza nel settore della cerealicoltura, la PM abbia posto a disposizione della la propria reputazione e il proprio buon nome al fine di CP_1 esteriorizzare, presso i terzi, la convinzione che si trattasse di unica società, in tal modo consentendo alla di continuare l'attività di molitura, lavorazione e CP_1 commercializzazione del prodotto agricolo.
Quanto al fatto di collocare sia la questione della sede che dell'oggetto sociale nel quadro delle iniziative per consentire la buona riuscita del concordato della , va detto che CP_1 tale argomento prova troppo, nel senso che non si comprende per quale motivo la PM non abbia allora fornito alla le sole risorse economiche per la buona riuscita del CP_1 concordato, decidendo invece – ad un certo punto in poi - di dedicare la propria principale attività (non essendovi prova di profitti ulteriori rispetto a quelli della lavorazione del grano) nel medesimo stabilimento produttivo della , per svolgere CP_1 assieme tale attività economica.
6. - Con riguardo al terzo elemento, ovvero la coincidenza dei soci e amministratori, che sarebbero compatibili - secondo parte reclamante - più con un affectio familiaris che con un'affectio societatis, avendo partecipazioni nettamente diverse ( nella Persona_1
ha l'80% e il 20%; mentre, nella PM, quest'ultimo ha l'83,3% e CP_1 Parte_2
IC il 16,67%), va detto che è indubitabile una compenetrazione nelle due compagini non solo dei soci, ma anche degli amministratori e del collegio sindacale: il CP_6
(padre di e IC) è stato infatti amministratore delle due società sino
[...] Pt_2 al 2020; IC è stato amministratore unico della per sei mesi (2001-2002) e poi CP_1 della PM per un anno (2020-2021); è stato institore per 6 anni della Parte_2
e poi amministratore della PM dal 2020, sino alla sentenza di apertura della CP_1
pagina 17 di 24 liquidazione giudiziale;
i collegi sindacali sino al 2013 (anno a far data dal quale non è più necessaria la nomina del collegio sindacale se non a certe condizioni) sono stati composti dalle medesime persone fisiche ed uno dei membri supplenti.
Ne deriva che a nulla vale sottolineare che si tratti di rapporti tra consanguinei;
se è vero che Cass. n. 33230 del 2019 ha ribadito che, in tema di società di fatto tra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo societario deve essere rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla affectio familiaris e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all'attività commerciale (cfr. Cass. n. 15543 del
2013; Cass. n. 3163 del 1999), è altresì vero che la sussistenza del contratto sociale può risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti (affectio societatis, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni (cfr., in senso sostanzialmente conforme, anche Cass. n. 6422 del 1984; Cass. n. 3398 del 1985; Cass.
n. 6087 del 1986; Cass. n. 5403 del 1988; Cass. n. 2985 del 1994; Cass. n. 4187 del
1997; Cass. n. 7624 del 1997; Cass. n. 4529 del 2008; Cass. n. 27541 del 2019); sicchè finanziamenti e fideiussioni in favore dell'imprenditore, se non sono di per sé idonei ad evidenziare il rapporto sociale fra quest'ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili in relazione a vincoli di coniugio o parentela, possono costituire, “pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali”.
E, nel caso di specie, le garanzie e i finanziamenti in favore della erano stati CP_1 ravvisati addirittura un anno prima della modifica dell'oggetto sociale, ovvero nel 2017, a riprova di una costante opera di sostegno all'attività di impresa, non giustificabile solamente in un ambito di rapporti tra consanguinei e quindi di affectio familiaris.
7. - Pure con riguardo all'istituzione di un fondo comune (altro indice significativo dell'esistenza di una S.D.F.), la reclamante ha dedotto trattarsi di mera commistione tra attività e non tra patrimoni, posto che:
- le forniture erano sempre, e regolarmente, reciprocamente fatturate e pagate, senza quindi alcuna confusione né sul piano patrimoniale né su quello finanziario;
pagina 18 di 24 - i numerosi versamenti effettuati da in favore di PM a titolo di “deposito CP_1 cauzionale” rivelatisi del tutto privi di causale e con intento “distrattivo” di attivo (tanto da aver condotto alla revoca del concordato preventivo per “frode” ai sensi dell'art. 173
l.f.,) costituivano fattispecie completamente diversa da quella della supersocietà di fatto.
7.1. - A parere della Corte, anche detta argomentazione non è condivisibile.
Ed invero, va anzitutto osservato che la ha concesso alla PM l'uso di parte CP_1 dell'opificio (immobili, silos, impianti, etc.) a titolo di comodato gratuito, senza corrispettivo;
sono stati stigmatizzati dalla curatela i rapporti di comodato d'uso gratuiti costituiti tra la società PM, proprietaria di immobili, e i due soci e Pt_2 Persona_1
, posto che i due appartamenti della PM erano nella disponibilità di IC e
[...]
anche per ciò che concerne i consumi, la provvedeva al pagamento delle Pt_2 CP_1 utenze anche per i costi imputabili alla PM;
il rischio d'impresa era distribuito tra le due società, posto che PM assumeva su di sé il rischio di vendere a terzi il prodotto acquistato da che, a sua volta, acquistava da PM le materie prime allo stesso prezzo al quale CP_1
PM le aveva acquistate da terzi;
per cui, entrambe le società pativano il rischio di impresa sotto forma di partecipazione agli utili e alle perdite;
ancora, i dipendenti erano quelli della , posto che PM non risultava avere dipendenti e non era ammissibile che CP_1 potesse svolgere l'attività di commercializzazione del prodotto senza dipendenti;
le dichiarazioni di questi ultimi sono state nel senso di aver reso la loro prestazione lavorativa per entrambe le società.
Ne deriva che è indubitabile anche l'esistenza di una alea comune nei guadagni e nelle perdite, oltre che di una commistione tra patrimonio della società e dei singoli soci, a riprova dell'intento di svolgere in comune attività di impresa.
Sul punto, la reclamante ha dedotto che l'utilizzo di un solo dipendente per funzione per ciascuna società non costituiva alcun indice di affectio societatis, trovando una spiegazione assai più logica e razionale in un disegno di risparmio dei costi realizzato mediante una delle più tipiche (e fisiologiche) operazioni infra-gruppo, al più valutabili nella prospettiva di una responsabilità da eterodirezione, ma non di certo in quella del superamento integrale del velo della personalità giuridica e della imputazione generalizzata dell'intero passivo di una delle società (quella che ha sostenuto per intero il costo dei dipendenti) a carico anche dell'altra (la cui unica responsabilità sarebbe stata di aver usufruito a proprio vantaggio di quello specifico beneficio).
Ma reputa la Corte che anche tale argomentazione (ovvero quello di aver utilizzato gli stessi dipendenti di in un disegno di risparmio dei costi in operazione infragruppo) CP_1
pagina 19 di 24 non sia condivisibile alla stregua del quadro unitario di tutti gli indizi rilevati e specificati dal Tribunale, che ha evidenziato come la PM svolgeva la propria attività all'interno dell'opificio della , utilizzava i suoi dipendenti, i medesimi beni aziendali, si faceva CP_1 bonificare versamenti non giustificabili sul piano causale: ne è derivata una commistione non solo di attività ma anche di patrimoni, di struttura e di attività comune, che denota la strumentalità alla realizzazione ed al conseguimento dello scopo sociale, nonché
l'esistenza di un'effettiva partecipazione dei soggetti coinvolti ai profitti ed alle perdite generati dall'esercizio dell'attività di impresa (appunta l'alea comune nei guadagni e nelle perdite) e non un mero intervento determinato dall'affectio familiaris.
7.3. - Quanto ai “plurimi e complessi” rapporti di dare/avere tra le due compagini societarie, parte reclamante ha eccepito che, a fronte dei depositi cauzionali per €
159.000,00, aveva eseguito n. 7 bonifici per un importo complessivo di € 159.317,60 ai fornitori di materia prima (che, a sua volta, era stata approvvigionata a ), tutti CP_1 disposti dal conto corrente intrattenuto presso la Banca Popolare Pugliese;
l'esiguità dei saldi contabili progressivi riportati in calce a ciascun bonifico disposto (e chiaramente risultanti dagli estratti conto) dimostrava come - in assenza della provvista derivante dai depositi cauzionali di – la PM non sarebbe stata in grado di assolvere gli impegni CP_1 verso i fornitori di materia prima e ciò avrebbe comportato inevitabilmente il blocco dell'operatività di che, stante la pendenza della procedura di concordato, si sarebbe CP_1 sostanzialmente ritrovata nell'impossibilità di approvvigionarsi autonomamente sul mercato.
Ora, come detto dal tribunale, le scritture contabili evidenziano plurimi e complessi rapporti di dare/avere, sia prima che intraprendesse la procedura di concordato che CP_1 successivamente, e non necessariamente collegati ad alcuna causale: specificamente, la aveva effettuato in favore di PM versamenti per complessivi € 921.129,70, ridotti CP_1 alla data della domanda di concordato ad € 555.198,34 in forza di compensazioni di debiti/crediti, a riprova di una vera e propria commistione finanziaria tra le due società che non può essere ricondotta a mere condotte distrattive o pagamenti preferenziali in favore della PM.
Anzi, proprio il fatto di consentire a PM di pagare i fornitori, dimostra – seguendo la ricostruzione di parte reclamante - che le due società perseguivano uno scopo comune e collaboravano al fine di ingenerare nei terzi l'opinione che esse agissero come soci.
8. – Con riguardo, appunto all'ulteriore indice della esteriorizzazione del vincolo societario, la reclamante ha dedotto che sarebbe stato necessario raggiungere la prova pagina 20 di 24 della esteriorizzazione nei confronti dei clienti e dei fornitori;
mentre, nella specie, il tribunale aveva dato rilievo ai soli contatti materiali tra gli addetti al carico e scarico delle merci e/o con i trasportatori.
E' agevole osservare che, oltre alla unicità della sede operativa, dei dipendenti, dei macchinari e impianti, dei soci e amministratori e delle utenze, anche per quanto riguarda la corrispondenza con i fornitori era stata esteriorizzata dalle due compagini societarie;
ed invero, la corrispondenza dai suoi fornitori era stata trasmessa da PM all'indirizzo di posta elettronica primario e secondario di , con la conseguenza che CP_1 anche all'esterno il vincolo societario era immediatamente percepibile.
9. - Con riguardo alle garanze e ai finanziamenti, nel 2017 la aveva proposto ai CP_1 creditori un piano di rientro che prevedeva la garanzia di PM sugli immobili di sua proprietà e tali garanzie venivano proposte anche nella domanda di concordato della
. CP_1
Nessun dubbio, pertanto, anche sull'esistenza di tale indice sintomatico.
10. – Venendo adesso alla questione della insolvenza della super società di fatto, sul quale si è incentrato il secondo motivo, va premesso che, per potersi dichiarare il fallimento della cd. supersocietà di fatto, è necessario, tra l'altro, che la stessa risulti insolvente: non si tratta, in effetti, di un fallimento dipendente (com'e', invece, per il caso dei soci illimitatamente responsabili rispetto al fallimento della supersocietà) ma autonomo;
sicché, una volta identificato l'imprenditore fallibile in una supersocietà, la dichiarazione di fallimento non può che scontare un'insolvenza che a questa sia positivamente riferibile (cfr. Cass. n. 12120 del 2016; conf., Cass. n. 6030 del 2021).
Recentemente, la Suprema Corte ha impartito il principio, che la Corte condivide, per cui se è necessario, ai fini della dichiarazione di fallimento della supersocietà di fatto, che emerga in giudizio lo stato d'insolvenza della stessa, resta, nondimeno, il fatto che (v.
Cass. 35942/2023) “quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale (o, come detto, di una società), risulti che la relativa "impresa" e', in realtà,
"riferibile" ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (cd. "supersocietà" di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta (che e', in realtà, una società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese) della quale era, appunto, socio (e amministratore, avendo agito per conto della stessa e, quindi, a norma pagina 21 di 24 dell'art. 2297 c.c., comma 2, in sua rappresentanza); nello stesso modo in cui, in forza di tale norma, sono giuridicamente imputabili alla (super) società occulta, ove riferibili alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome proprio ma per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati. Ma se i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa, l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell'art.
147, comma 5, l.fall. non accenna) può essere, allora, senz'altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art. 5 l.fall.). E non a caso questa Corte ha recentemente ribadito (Cass. n.
1234 del 2019, in motiv.) il principio per cui, nell'ipotesi (come in esame) contemplata dall'art. 147, comma, 5, l.fall., l'insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) ma in realtà fallito come socio di una societa occulta, perché l'insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) gia dichiarato fallito (conf., Cass. n. 1106 del 1995, in motiv., la quale ha osservato come l'indicata conseguenza "deriva ineluttabilmente dai patti sociali della società occulta, che si concretano, fra l'altro, (si fa, per attenersi alla specie, il caso dell'imprenditore individuale che agisce per conto di una società occulta) nell'autorizzare il suddetto imprenditore a non spendere il nome della suddetta società, agendo solo per suo conto" sicché, "in deroga all'art. 1705 c.c., i soci assumono responsabilità personale ed illimitata, anche per gli atti compiuti dal socio che ha agito in proprio nome, ma per conto della società dagli stessi stipulata": "la necessità di dare attuazione prioritaria al principio (che non può essere derogato nei confronti dei terzi: vedi art. 2291, comma 2) della responsabilità personale illimitata, stabilito dall'art. 2291 comma 1, deroga all'esigenza della spendita del nome (art. 2266 c.c.); altrimenti, verrebbe posta in forse la stessa figura della società occulta, il che sarebbe contrario alla realtà delle relazioni commerciali, prima ancora che ai principi di legge"). La società, così come i suoi soci illimitatamente responsabili, possono, naturalmente, dimostrare in giudizio, in sede di estensione ai sensi dell'art. 147, comma 5, l.fall., l'insussistenza dello stato d'insolvenza della società di fatto provando che la stessa è in condizione di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie (nei termini esposti) obbligazioni (cfr. Cass. n. 4712 del
2021: "il fallimento della società, che sia socia illimitatamente responsabile, finisce per costituire, secondo l'art. 147, l'occasione per ravvisare (o comunque per accertare) anche pagina 22 di 24 la distinta insolvenza della supersocietà di fatto") ovvero che i debiti assunti in nome proprio dai soci (successivamente emersi come tali) non sono, in realtà, riferibili all'impresa (ad es., perché personali) e non sono, pertanto, debiti della società tali da integrarne, in caso d'impossibilità di farvi fronte con mezzi normali, lo stato d'insolvenza
(cfr. Cass. n. 10507 del 2016: "all'insolvenza del socio già dichiarato fallito potrebbe non corrispondere l'insolvenza della s.d.f. (cui gli altri soci potrebbero, in tesi, conferire le liquidità necessarie al pagamento dei debiti)").
Ora, il tribunale si è senz'altro attenuto ai principi esposti, lì dove, in particolare, ha desunto, quale fatto direttamente dimostrativo dei debiti societari, l'enorme debitoria accertata in capo alla , ammontante ad oltre 17 milioni di euro, con un patrimonio CP_1 netto negativo della società per - € 11.427.083,00.
A fronte di tale enorme debitoria, l'attivo al 2022 della PM ammonta a soli € 2.769.370
(rimanenze e crediti, con la liquidità di cassa che è di soli € 128.849,00) e immobilizzazioni materiali per un valore - al 2022 - di soli € 879.000,00, con utili societari per soli 4.363,00.
Ne deriva che, a fronte della debitoria della , l'altra società non era affatto in grado CP_1 di estinguere o far fronte alla complessiva debitoria e che, peraltro, la perdita di PM alla data del 2022 era di € 2.906.338. Parte A tanto, va aggiunto che la PM aveva chiesto la e che, dai provvedimenti di conferma delle misure protettive, si ricavava che la PM aveva debiti per complessivi
1.215.200,41, cui va aggiunto il debito verso per € 1.080.013,00. CP_1
Anche a non voler considerare il debito verso perchè contestato da PM, e pur CP_1 volendo considerare il bilancio prodotto al 31.12.2023 in sede di reclamo, resta il fatto che se il debito netto verso la è – a fronte delle compensazioni di soli € 25.109.02, CP_1
l'attivo circolante è di soli € 1.428.713,00, mentre le disponibilità liquide di € 42.091,00 e un totale di debiti di oltre 2.900.000,00 con la conseguenza che appare evidente l'impossibilità di far fronte all'insolvenza complessiva della società di fatto.
Peraltro, i beni che PM ha messo a disposizione del concordato erano stati valutati in soli
€ 2.143.900,00, da cui detrarre ulteriormente la vendita di altri tre immobili della PM per complessivi 812.000,00 con un ricavato che appare manifestamente insufficiente a superare lo stato di decozione della CP_3
11. - Ne deriva che, a parere della Corte, non sussistono i presupposti per revocare la Contr dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della e, pertanto, che il reclamo va rigettato, in quanto infondato. pagina 23 di 24 12.- Con riguardo alle spese di lite, queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (DM 55/14, DM 147/22, valore indeterminabile, complessità media) ed ulteriore aumento del 20% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 23/25 del
Tribunale di Foggia;
Condanna parte reclamante al pagamento, in favore della curatela reclamata, delle spese del procedimento, che liquida in € 14.587,00, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
Pone a carico del reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile, del 10.6.2025
Il Consigliere est. dr. Gaetano Labianca
Il Presidente dr.ssa Maria Mitola
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola Presidente
- dr. IC Prencipe Consigliere
- dr. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento nr. R.G. 1070/2024 V.G., avente ad oggetto reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Foggia sez. fallimentare n. 60/2024, notificata in data 8.7.2024;
TRA
Per la (“ ” o “PM”), C.F. con sede in Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
Cerignola (FG), via Puglia, 16, in persona del legale rappresentante sig. Parte_2
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al
[...] C.F._1 presente atto, dal prof. avv. Vincenzo Donativi (C.F. PEC C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio legale sito in Roma, via Jacopo da Ponte n. 49;
- Reclamante -
Contro
Liquidazione Giudiziale della S.D.F. - società di fatto – costituita dalle società
“ ” (“ ” già in Controparte_1 Controparte_2 liquidazione giudiziale) e in persona dei Curatori avv. Marco Basta e Parte_1 dott. Vincenzo Rosiello, con sede legale in Cerignola (FG), alla SS 545 Rivolese, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Iadarola;
- reclamata – nonché
Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari
- intervenuto – pagina 1 di 24 OGGETTO: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
10.6.2025.
Fatto.
Con reclamo tempestivamente depositato, la società impugnava la Parte_1 sentenza n. 23/2025 del Tribunale di Foggia, con cui era stata disposta l'apertura della liquidazione giudiziale della – società di fatto – costituita dalle società “ CP_3 [...]
”, già in liquidazione giudiziale, e , in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante, dr. depositata in data 26 febbraio Parte_2
2025 e notificata in data 6 marzo 2025.
All'uopo, esponeva:
- che, con ricorso depositato il 22 febbraio 2024, la Parte_3
(L.G. dichiarata con sentenza del Tribunale di Foggia del 15 gennaio 2024) aveva
[...] proposto domanda, ai sensi dell'art. 256 CCII, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della società di fatto - costituita dalle società “ CP_3 [...]
, già in liquidazione giudiziale, e “ Controparte_4 Parte_1
, nonché in estensione dei soci illimitatamente responsabili “
[...] [...]
, già dichiarata in liquidazione giudiziale, e Controparte_4 [...]
, in persona del l.r.p.t. Parte_1 Parte_2
- che, a fondamento del ricorso, i curatori della avevano individuato plurimi CP_1 elementi in forza dei quali poter allegare e comprovare l'esistenza di una supersocietà di fatto esercitata dai componenti della famiglia avente la finalità di assicurare Parte_2 una gestione unitaria delle attività imprenditoriali collegate, all'interno della quale ogni società, pur se formalmente distinta e dotata di autonoma personalità giuridica, agiva secondo una logica imprenditoriale comune, dettata da una compagine ben individuata
(la supersocietà di fatto), nell'ottica di un disegno imprenditoriale unitario e di una gestione coordinata e comune, non solo per i risultati finali ma anche nei rapporti con i terzi;
- che la curatela aveva chiesto, altresì, in via cautelare ed immediata, l'adozione di misure cautelari ex art. 54 CCII, specificatamente del sequestro conservativo dei beni mobili, immobili, e crediti della , sino alla concorrenza dell'importo di € Parte_1
20.922.396,41, pari alla debitoria della complessivamente accertata con la CP_1 sentenza di liquidazione giudiziale, e della nomina di un custode giudiziario, al fine di pagina 2 di 24 assicurare ai creditori i frutti civili (canoni) afferenti la gestione del patrimonio immobiliare di Parte_1
- che detto sequestro veniva accordato sino alla concorrenza di € 17.934,879;
- che, nell'ambito del procedimento per liquidazione giudiziale, alla prima udienza dell'11 aprile 2024, fissata per l'ascolto della ricorrente e della debitrice , aveva Parte_1 rappresentato il deposito, presso la Camera di Commercio, di un ricorso per composizione negoziata della crisi (C.N.C.) con nomina dell'esperto, e che, in pari data, era pervenuta comunicazione della Camera di Commercio di avvenuta pubblicazione della nomina dell'esperto;
- che, con l'istanza di composizione negoziata della crisi, erano state chieste le misure protettive che al Tribunale, su domanda della debitrice, sarebbe stato chiesto di confermare;
- che, con provvedimento del 12 giugno 2024, depositato il 15 luglio 2024 il Tribunale, premesso che, con provvedimento del 17 maggio 2024, il Giudice monocratico aveva confermato le misure protettive del patrimonio di cui all'art. 18, comma 1 e 4, CCII, sino alla data del 10 luglio 2024, disponeva che la domanda di liquidazione giudiziale proposta dalla Liquidazione Giudiziale dovesse essere esaminata all'esito della cessazione CP_1 dell'efficacia delle misure protettive confermate in favore di;
Parte_1
- che, a seguito di concessione - con provvedimento del 16 luglio 2024 - di proroga delle misure protettive sino al 30 ottobre 2024 e, con provvedimento del 5 novembre 2024, di ulteriore proroga delle misure stesse sino alla data del 7 dicembre 2024, il procedimento per declaratoria di liquidazione giudiziale veniva rinviato all'udienza del 19 dicembre
2024;
- che all'esito, con sentenza n. 23 del 26 febbraio 2025, notificata il 6 marzo 2025, il
Tribunale di Foggia dichiarava, a norma dell'art. 256, co. 5, CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale della S.D.F. – società di fatto – costituita dalle società “
[...]
”, già in liquidazione giudiziale, e Controparte_1 Parte_1
- che la sentenza si era limitata ad un acritico richiamo alle argomentazioni della curatela, trascurando di considerare anzitutto, in punto di fatto:
1. - che non aveva mai svolto attività di produzione e trasformazione del grano, essendo
- dal 2001 al 2018 - società edile e immobiliare;
ed invero, la necessità di ampliare l'oggetto sociale era nata in [...] momentaneo che intendeva fornire alla consorella la quale, trovatasi in difficoltà economiche, aveva proposto diverse CP_1 iniziative giudiziali (due domande di concordato preventivo rigettate e richiesta di misure pagina 3 di 24 protettive, anch'essa rigettata), poi sfociate nella dichiarazione di liquidazione giudiziale da parte del Tribunale di Foggia;
2. – che, al fine di facilitare la riuscita dello stesso concordato, avviava l'attività di commercializzazione dei cereali e dei suoi derivati nel 2018 e, solo nel mese di giugno
2023, sottoscriveva con la un contratto di conto lavorazione (risolto dalla curatela il CP_1
31.01.2024), ad ulteriore riprova del fatto che poteva svolgere esclusivamente la commercializzazione dei cereali e dei suoi derivati, ma non la trasformazione del grano in semola (in quanto, per svolgere l'attività molitoria, era necessaria la titolarità di una licenza di macinazione che mai avrebbe potuto ottenere proprio per la mancanza dei requisiti essenziali, in primis, di uno stabilimento produttivo);
3. – che, pertanto, era destituita di ogni fondamento l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui «l'attività molitoria e di commercializzazione di cereali e legumi secchi, costituiscono l'attività principale ed il core business di entrambe le società», in quanto tale attività era stata effettivamente avviata solo a far data dal 2018 (a seguito della denuncia del codice Ateco 46.21.10 di “commercio cereali e prodotti trasformati” dell'11/07/2018), contestualmente all'apertura dell'unità locale in Via Sardegna 1/F;
4. che, quanto al primo indice individuato dal Tribunale della c.d. “supersocietà di fatto”, ovvero la corrispondenza tra le sedi, rimarcava che essa assumeva al più valenza meramente accessoria, essendo gli elementi costitutivi della società di fatto quelli menzionati dall'art. 2247 c.c. e quindi: il conferimento di beni e servizi;
l'esercizio in comune di attività economica;
l'intesa di divisione degli utili e delle perdite derivanti dall'esercizio dell'attività comune;
5. - che, inoltre, aveva avuto per quasi 18 anni tanto la propria sede legale quanto la propria sede operativa in luoghi differenti da quelli dove erano ubicate la sede legale e la sede operativa della solo in data 20 agosto 2019 aveva aperto un'unità locale CP_1 organizzativa nel luogo della sede legale e operativa della;
le sedi legali delle due CP_1 società erano tutt'ora diverse e non coincidenti, la collocazione di una propria unità locale, così come finanche della propria principale sede operativa, presso la sede di altra società del gruppo, costituiva fenomeno del tutto naturale nell'ambito dei “gruppi di società”, e ciò era tanto più naturale e fisiologico allorquando il gruppo di società fosse riconducibile a uno specifico nucleo familiare, come nella specie;
prima del 2018, non si era mai occupata dell'attività molitoria (e neanche successivamente al 2018), della trasformazione dei cereali, non avendo neanche l'autorizzazione a farlo) e, sino al 2019, non aveva neanche dei semplici uffici amministrativi presso la sede di Cerignola (FG), pagina 4 di 24 Strada Statale 77; quanto alla linea elettrica, la stessa era stata intestata ad essa reclamante soltanto a far data dal 5 dicembre 2023, a pochi giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza di;
CP_1
6. - che, quanto alla asserita identità dell'oggetto sociale, gli oggetti sociali erano solo parzialmente coincidenti, avendo essa un oggetto sociale molto più ampio rispetto a quello della , comprendendo anche attività diverse da quella molitoria, come CP_1
l'edilizia e la gestione degli immobili, la costruzione e la gestione di discariche, l'attività di gestione di casa di riposo, fisioterapica e psicopedagogica;
7. - che l'ampliato campo di attività con l'avvio del commercio di cereali e prodotti derivati solo a far data dal 2018, restava distinto rispetto all'attività svolta da di CP_1 trasformazione del grano duro e produzione di semole per pastifici, in quanto fasi tra loro diverse e puntualmente disciplinate nei rapporti tra PM e;
la sua attività consisteva CP_1 nell'acquistare materia prima da fornitori terzi e rivenderla a e, in seguito all'attività CP_1 di trasformazione da parte di quest'ultima, acquistare dalla stessa i prodotti frutto della trasformazione, al fine di rivenderli ai propri clienti finali (essenzialmente pastifici); sul piano della formulazione statutaria, non sussisteva nessuna identità di oggetti, ma solo una limitata e parziale coincidenza;
sul piano concreto e fattuale, vi era una nettissima differenziazione fino al 2018 e un parziale accostamento solo a far data dal 2018 e al solo scopo di favorire la buona riuscita del concordato DEIS, certamente non quale disegno riconducibile a una volontà di esercizio in comune di una stessa attività economica;
ed anche in questo caso, una netta differenziazione di fasi e non già una coincidenza delle attività;
8. - che, quanto alla coincidenza dei soci e degli amministratori, era appena il caso di rilevare che, se i soci coincidevano, non altrettanto poteva dirsi delle percentuali delle rispettive partecipazioni, le quali, anzi, erano significativamente diverse: nella DEIS era ad avere quasi l'80% (il 79,85%) e poco più del 20% Persona_1 Parte_2
(20,15%), mentre nella PM i rapporti si invertivano, con titolare dell'83,33% e Pt_2
IC del 16.67%; la stessa coincidenza degli amministratori, poi, era tutt'altro che riscontrata;
9. - che, quanto al quarto indizio, ovvero la coincidenza degli organi di controllo,
l'invocata coincidenza era durata solo sino al 2013, essendo detti organi stati soppressi da ormai oltre dieci anni;
10. – che, quanto alla commistione tra patrimoni, non era stata fornita la prova di un fondo comune, trattandosi semmai di commistione tra attività e non tra patrimoni: pagina 5 di 24 difatti, le forniture (tanto di materie prime da PM a , quanto di semole da a CP_1 CP_1
PM) erano sempre (e regolarmente) reciprocamente fatturate e pagate, senza quindi alcuna confusione né sul piano patrimoniale né su quello finanziario;
comunque, anche questa misura costituiva dunque uno strumento offerto a beneficio della buona riuscita del concordato;
quanto al fatto che i numerosi versamenti effettuati da in CP_1 CP_1 favore di PM a titolo di “deposito cauzionale” si sarebbero rivelati del tutto privi di causale e sarebbero stati effettuati quindi con intento “distrattivo” di attivo, tanto da aver condotto alla revoca del concordato preventivo per “frode” ai sensi dell'art. 173 l.f., si trattava di fattispecie completamente diversa da quella della supersocietà di fatto;
11. - che, a fronte dei depositi cauzionali per € 159.000,00, aveva eseguito n. 7 bonifici per un importo complessivo di € 159.317,60 ai fornitori di materia prima (che, a sua volta, era stata approvvigionata a ), tutti disposti dal conto corrente intrattenuto CP_1 presso la Banca Popolare Pugliese;
l'esiguità dei saldi contabili progressivi riportati in calce a ciascun bonifico disposto (e chiaramente risultanti dagli estratti conto) dimostrava come - in assenza della provvista derivante dai depositi cauzionali di - non sarebbe CP_1 stata in grado di assolvere gli impegni verso i fornitori di materia prima e ciò avrebbe comportato inevitabilmente il blocco dell'operatività di che, stante la pendenza della CP_1 procedura di concordato, si sarebbe sostanzialmente ritrovata nell'impossibilità di approvvigionarsi autonomamente sul mercato;
12. - che, quanto alle dichiarazioni dei due dipendenti, anche a voler tenere conto delle suddette dichiarazioni, il fatto che il dipendente di che si occupava delle CP_1 certificazioni di qualità fosse delegato ad occuparsi anche delle certificazioni della PM si inquadrava in una abituale prassi tipica di società appartenenti a un medesimo gruppo, tanto più se di tipo familiare;
del pari, prive di valore erano anche le dichiarazioni asseritamente rese dall'unico dipendente addetto alle mansioni amministrative;
in entrambi i casi, poi, si sarebbe trattato di due soli dipendenti (uno per ciascuna delle due funzioni), in un contesto di dimensioni tali da non giustificare l'assunzione di personale separato per le medesime funzioni per ciascuna delle due società;
13. - che l'utilizzo di un solo dipendente per funzione per ciascuna società non costituiva e alcun indice di affectio societatis, trovando una spiegazione assai più logica e razionale in un disegno di risparmio dei costi realizzato mediante una delle più tipiche (e fisiologiche) operazioni infra-gruppo, al più valutabili nella prospettiva di una responsabilità da eterodirezione, ma non di certo in quella del superamento integrale del velo della personalità giuridica e della imputazione generalizzata dell'intero passivo di pagina 6 di 24 una delle società (quella che ha sostenuto per intero il costo dei dipendenti) a carico anche dell'altra (la cui unica responsabilità sarebbe stata di aver usufruito a proprio vantaggio di quello specifico beneficio);
14. - che, quanto alla esteriorizzazione del rapporto societario, sarebbe stato necessario raggiungere la prova della esteriorizzazione nei confronti dei clienti e dei fornitori in quanto tali;
mentre, nella specie, il tribunale aveva dato rilievo ai contatti materiali tra gli addetti al carico e scarico delle merci e/o con i trasportatori;
15. – che, quanto ai finanziamenti e alle garanzie, i trasferimenti di denaro effettuati da verso PM nel periodo successivo al deposito delle domande di concordato CP_1 preventivo costituivano distrazione di attivo e avevano condotto alla revoca del concordato preventivo per atti in frode ai creditori ex art. 173 l.f. , per cui non si poteva pretendere di qualificare gli stessi versamenti come distrazione di denaro e come finanziamenti (nell'interesse comune della pretesa supersocietà di fatto e con lo scopo di alimentare l'esercizio della comune attività economica al fine di ripartirne gli utili); quanto al fatto che avesse manifestato la propria disponibilità a concedere specifiche garanzie in favore di nell'ambito della procedura concordataria di quest'ultima, essa CP_1 si spiegava agevolmente con l'intento del gruppo familiare di mettere a disposizione risorse personali (legittimamente distinte e separate da quelle della ) per il CP_1 salvataggio di una delle due società di famiglia;
16 - che era contraddittorio opinare che, all'asserito intento di dissimulare un rapporto societario occulto, si accompagnasse un'uscita allo scoperto proprio nel momento in cui la manifestazione di quel rapporto assurgeva al massimo livello di allarme per l'imminenza del rischio di un coinvolgimento dell'intero patrimonio dell'asserito socio occulto in bonis nella crisi ormai conclamata dal presunto socio occulto insolvente;
17. - che, quale secondo motivo, sussisteva il mancato presupposto dell'insolvenza, da non confondere e sovrapporre con quello del socio ancorché già dichiarato fallito;
erroneamente, poi, la sentenza di primo grado aveva sostenuto che non aveva depositato il bilancio al 31.12.2024, ritenendo tale elemento addirittura come «indice sintomatico della condizione di insolvenza di », laddove il bilancio ultimo era stato Parte_1 regolarmente approvato in data 18 luglio 2024 e depositato in data 8 agosto 2024; inoltre, inappropriatamente, il Tribunale di Foggia aveva sommato ai debiti di PM, come risultanti dalle scritture contabili e dalla documentazione della CNC, il presunto debito verso , più volte da essa contestato, fornendo una valutazione di verosimiglianza CP_1
(«l'importo indicato dalla Curatela Deis appare più conforme alle risultanze dei bilanci di pagina 7 di 24 » - pag. 13 sentenza) che però si scontrava con i dati contabili, con il Parte_1 mancato accertamento giudiziale da parte di del presunto credito;
CP_1
18. – che, in ragione di questo mancato allineamento tra le partite dare/avere, fin dalla stesura del progetto di risanamento, non aveva inteso ricomprendere il debito verso CP_1
Parte nell'elenco dei creditori aderenti alla ma correttamente previsto un accantonamento nel fondo rischi pari ad € 159.000,00, con l'intento, mai realizzato, di trovare un accordo Parte con la curatela;
inoltre, come dimostrato dall'andamento della non aveva debiti erariali ingenti e tanto meno esecuzioni mobiliari ed immobiliari di valore, il che chiariva la momentanea incapacità della reclamante a far fronte ai propri impegni finanziari ma non certo il conclamato stato di insolvenza;
19. - che il fatto che avesse aperto la composizione negoziata della crisi (CNC) non dimostrava affatto che la stessa versasse in stato di insolvenza, tanto più che le misure protettive erano state concesse per ben due volte e prorogate;
20. – che la sentenza aveva disatteso completamente quanto disposto dal Codice della
Crisi all'art. 18, posto che aveva depositato il 7 aprile 2024 presso la Camera di
Commercio di Foggia istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, con applicazione delle misure protettive;
con provvedimento del 17 maggio 2024, il Giudice monocratico aveva confermato le misure protettive del patrimonio di cui all'art. 18, comma 1 e comma 4, CCII, sino alla data del 10 luglio 2024; aveva poi provveduto a richiedere la proroga delle misure protettive, ai sensi dell'art. 19, co. 5 CCII, concessa con provvedimento del 16 luglio 2024 fino al 30 ottobre 2024; avendo raggiunto un gran numero di accordi ed essendo imminente la conclusione della composizione negoziata
(prorogata di altri 180 giorni su richiesta dell'impresa e dell'Esperto e, dunque, fino al 5 aprile 2025), aveva provveduto a richiedere ulteriore proroga delle misure protettive, ai sensi dell'art. 19, co. 5, CCII, fino al 7 dicembre 2024, concessa con provvedimento del 5 novembre 2024; il procedimento per la liquidazione giudiziale era stato rinviato all'udienza del 19 dicembre 2024; prima di tale udienza, aveva depositato apposita memoria per rappresentare che, ai sensi dell'art. 18, co. 4, CCII, «dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive»;
21. - che dunque appariva evidente che l'art. 18, co. 4, CCII faceva discendere in via automatica il blocco della possibilità di dichiarare la liquidazione giudiziale dalla pagina 8 di 24 pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive, con l'effetto protettivo aggiuntivo, rispetto alla cessazione di efficacia delle misure protettive stesse, di far valere tale protezione fino alla chiusura della composizione negoziata, salvo il caso in cui le misure protettive cessassero per effetto di un provvedimento di abbreviazione o revoca che il tribunale poteva assumere allorquando le misure più «non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti»;
22. - che l'effetto di inibizione della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non decadeva con l'estinzione delle stesse misure protettive, ma rimaneva vigente fino alla conclusione delle trattative (o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata); di conseguenza, la mera sussistenza della composizione negoziata (pur a fronte della scadenza, nel frattempo, delle misure protettive) comportava il divieto di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (fino all'archiviazione della CNC o alla conclusione delle trattative); nella specie, aveva già provveduto a richiedere ed ottenere la proroga di ulteriori 180 giorni della composizione negoziata ai sensi dell'art. 17, co. 7, CCII, atteso il buon esito delle trattative sino a quel momento Parte svolte, cosicché la era stata prorogata fino al 5 aprile 2025;
23.- che pertanto, la sentenza di estensione della liquidazione giudiziale sarebbe stata pronunciabile, ai sensi dell'art. 18, co. 4, CCII, solo alla conclusione delle trattative della Parte (quindi, dopo il 5 aprile 2025) o in caso di sua archiviazione;
ed invero anche Parte qualora la avesse avuto finanche esito negativo, avrebbe potuto:
• predisporre un piano attestato di risanamento;
• domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
• all'esito delle trattative svolte secondo correttezza e buona fede come attestato dall'esperto, proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
24. – che, in ogni caso, la sentenza era abnorme per violazione dell'art. 33 CCII, posto che «la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo»; nel caso di specie, non era minimamente dubitabile che la norma avesse applicazione anche nel caso di supersocietà di fatto e che, nel caso di specie, l'anno era irrimediabilmente decorso al momento del deposito della sentenza oggi reclamata;
pagina 9 di 24 25. - che, infatti, l'art. 33, co. 2, CCII aveva espressamente esteso il termine annuale agli imprenditori non iscritti nel registro delle imprese (come la S.D.F.), facendo decorrere il suddetto termine dal momento in cui la cessazione dell'attività d'impresa (da parte della società di fatto) diveniva conoscibile dai terzi;
26. - che la società di fatto costituita dalla già in L.G. e PM non poteva che aver CP_1 cessato la propria attività al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale della
, avvenuta il 15 gennaio 2024, e anche laddove si fosse voluto assumere come data CP_1 di partenza quella del ricorso introduttivo per l'apertura della liquidazione giudiziale della
S.D.F. (22 febbraio 2024), il termine annuale per la dichiarazione in estensione della
S.D.F. era comunque spirato, in quanto la sentenza oggetto del presente reclamo è stata emessa il 26 febbraio 2025 e depositata il 6 marzo 2025.
27. – che, pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, o il Tribunale aveva ritenuto implicitamente sospeso il giudizio per l'estensione e, quindi, non avrebbe Parte potuto/dovuto emettere la sentenza fino alla fine della ai sensi dell'art. 18, co. 4
CCII; oppure, diversamente, il Tribunale di Foggia avrebbe dovuto emettere un provvedimento esplicito di sospensione del giudizio per la dichiarazione di estensione
(n.r.g. 29/2024), che non era mai stato emesso, determinando, così, lo spirare del termine di cui all'art. 33 CCII;
tanto premesso, chiedeva preliminarmente sospendersi, ricorrendo gravi e fondati motivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 CCII, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di tutti gli altri atti di gestione;
nel merito, in via principale, chiedeva di revocare la sentenza dichiarata dal Tribunale di Foggia in data 26 febbraio 2025, notificata in data 6 marzo 2025, per i motivi sopra esposti.
Si costituiva la curatela della liquidazione giudiziale della e Controparte_5 Parte_1 che resisteva al reclamo prendendo posizione su ciascun motivo di reclamo,
[...] evidenziando l'assoluta correttezza delle argomentazioni individuate dal Tribunale per ritenere sussistente la supersocietà di fatto tra la e la CP_1 Parte_1
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
10 giugno 2025, dove dopo il deposito di note scritte, veniva riservata per la decisione.
Diritto.
1.- Preliminarmente, in ordine logico, appare opportuno muovere dal quarto e quinto motivo di reclamo, che investono profili processuali del provvedimento di primo grado.
Con il primo, parte reclamante lamenta in sostanza la mancata applicazione dell'art. 18, co. 4, CCI, posto che aveva depositato in data 7.4.2024, presso la Camera di commercio pagina 10 di 24 di Foggia, istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi (CNC), con applicazione delle misure protettive;
il provvedimento di conferma delle misure protettive del 17.5.2024 era stato poi prorogato sino al 10.7.2024 e, successivamente, aveva provveduto a richiedere ulteriore proroga, concessa sino al 30.10.2024; con ricorso del
21.10.2024, aveva poi chiesto ancora una proroga ai sensi dell'art. 19, co. 5, CCI, sino al
7.12.2024, quest'ultima concessa con provvedimento del 5.11.2024.
1.1. - A parere della reclamante, l'effetto dell'art. 18, quarto comma, CCI (ovvero, quello di inibire la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale), non decadrebbe con la perdita di efficacia (per scadenza ultima) della misura protettiva, ma rimarrebbe vigente
“sino alla conclusione delle trattative o sino alla archiviazione della istanza di composizione negoziata della crisi” (v. art. 18, quarto comma, CCI).
Di conseguenza, la pendenza della C.N.C. (di cui aveva chiesto la proroga sino all'aprile
2025), pur a fronte della scadenza, nelle more, delle misure protettive, comporterebbe il divieto di aprire la liquidazione giudiziale.
1.2. – Sul punto, ha osservato il Tribunale che, con la cessazione (a decorrere dall'8 dicembre 2024) delle misure protettive, era riemerso l'obbligo di riesaminare la domanda di liquidazione giudiziale proposta, non operando più il divieto dell'art. 54, comma 2, CCI, di pronunciare sentenza di liquidazione giudiziale, posto che la società Parte_1 aveva beneficiato delle misure protettive per il limite massimo (di 240 gg.) previsto Parte dall'art. 19 CCI, nell'ambito della
1.3. - A parere della Corte, il motivo illustrato, per quanto sostenuto da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, non è condivisibile.
1.4. - Difatti, le misure protettive specifiche richieste, che assumono rilievo ed efficacia effettivamente sin dalla pubblicazione e che sono ipso iure soggette al vaglio del
Tribunale (che può liberamente decidere nel senso di modificarle, confermarle ovvero revocarle) possono perdere efficacia finanche anteriormente al giudizio del Tribunale (in particolare allorquando l'imprenditore non proceda ritualmente alla richiesta entro trenta giorni della pubblicazione del numero di ruolo del procedimento di conferma); ovvero successivamente, quando sono scaduti i termini di cui all'art. 19 CCI.
Dunque, la caducazione delle misure protettive non può comportare l'inibitoria della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale che opera, teoricamente, in re ipsa.
Se invero, da un lato l'articolo 6, comma 4, CCI prevede letteralmente l'operatività del divieto quantomeno “sino alla conclusione delle trattative ovvero all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata”, a tale ipotesi debbono – a giudizio della Corte - pagina 11 di 24 equipararsi altre e diverse, finanche patologiche, ivi incluse la caducazione delle misure protettive;
altrimenti, potrebbe verificarsi un abuso dello strumento della C.N.C. da parte dell'impresa istante che, oppressa dalla istanza di liquidazione giudiziale, ricorra alla composizione negoziata – quale rimedio altro e diverso al 161 co. 6 l.f., ma parimenti ostruzionistico ed efficace – presentando debitamente l'istanza ex articolo 7, ma, ad esempio, evitando di chiedere la conferma delle misure ivi contenute con ricorso al
Tribunale, oppure presentando la richiesta di proroga consapevole della scadenza delle misure protettive, al solo fine di ritardare l'imminente apertura della liquidazione giudiziale.
1.5. - Deve dunque concordarsi col Tribunale allorchè ha ritenuto che non sia da ravvisare alcuna preclusione alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, essendo la ratio della norma “quella di consentire l'apertura della liquidazione giudiziale in mancanza dell'effetto impeditivo connaturato all'applicazione di misure protettive di sospensione di azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio o sui beni dell'impresa e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa” (v., in questi termini, C.A Firenze
571/2023).
Ne deriva che il quarto motivo è infondato.
2. - Con il quinto motivo, parte reclamante ha dedotto l'abnormità della sentenza per violazione dell'art. 33 CCI.
A detta di parte reclamante, poiché la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore e siccome il termine è esteso anche agli Contr imprenditori non iscritti nel registro delle imprese (come la , coincidendo la cessazione dell'attività con l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
(avvenuta il 15.1.2024), ovvero con il momento del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (22.2.2024) della il termine annuale sarebbe spirato, in CP_3 quanto la sentenza era stata emessa il 26.2.2025 e depositata il 6.3.2025.
A tale ricostruzione non osterebbe la pendenza della C.N.C. e, quindi, una sospensione del procedimento ex art. 256 CCI, posto che il giudizio di estensione aveva riguardato la e non la e, pertanto, non essendo il giudizio sospeso (posto che CP_3 Parte_1 erano state celebrate numerose udienze), il termine dell'art. 33 CCI non risultava rispettato.
2.1. A giudizio della Corte, anche detto motivo è infondato.
Ed invero, nella specie non viene in rilievo l'art. 33 CCI, bensì l'art. 256 CCI, in base al quale l'apertura della liquidazione giudiziale può essere comminata nei confronti dei soci pagina 12 di 24 di società irregolare anche in estensione della procedura già aperta in capo a un suo socio persona giuridica.
Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, previsto ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre - tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi - dalla cancellazione dal registro delle imprese e non può trovare, quindi, applicazione per quegli imprenditori che, come la società di fatto, non siano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto, da un lato si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione; e dall'altro, i creditori e il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, l.fall., possono dare la prova della data di effettiva cessazione dell'attività d'impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro, d'ufficio o su richiesta e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti (cfr. Cass. n. 5520 del 2017; conf., Cass. n. 6029 del 2021; Cass. n. 7350 del
2023, in motiv.; Cass. n. 7531 del 2023 in motiv.; “in tema di società di persone, il rapporto sociale tra la società e il socio illimitatamente responsabile, anche di fatto o occulto, non si scioglie in seguito alla cessazione dell'attività d'impresa della società non seguita dalla cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, con la conseguenza che il termine annuale previsto dall'art. 147, comma 2, l.fall., oltre il quale il socio non può più essere dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre solo dall'iscrizione nel registro delle imprese dei fatti determinanti la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile e non dall'eventuale cessazione dell'attività d'impresa (Cass. n. 22661 del 2021).
Ne deriva che il termine annuale previsto dal previgente art. 147, comma 2, l.fall. (ma riprodotto nell'attuale art. 256 CCI), oltre il quale il socio non può più essere dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre, pertanto, per il principio di certezza delle situazioni giuridiche, solo dalla diretta iscrizione (ad iniziativa di chiunque ne abbia l'interesse) nel registro delle imprese (e non dalla rispettiva emergenza da atti altrimenti iscritti) dei singoli fatti che, come il decesso, determinano, al pari dell'esclusione e del recesso, la perdita, a norma degli artt. 2284 ss.
c.c., della qualità di socio illimitatamente responsabile.
3. - Venendo adesso al merito del reclamo, va premesso che la riforma del diritto societario, com'è noto, ha espressamente consentito la partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali ad una società di persone (cd. "supersocietà").
Gli artt. 2361 c.c. e 111 duodecies disp.att. c.c., infatti, hanno inequivocamente previsto che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente pagina 13 di 24 responsabile, tra l'altro, di una società in nome collettivo, pur se irregolare (art. 2297
c.c.) come la società di fatto.
Secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (v. Cass. 204/2024 tra le tante, Cass. n.
7903 del 2020; Cass. n. 3867 del 2020; Cass. n. 10507 del 2016; più di recente, Cass.
n. 20552 del 2022, in moti.), la società di fatto si caratterizza per la mancanza di forme e formalità, pur essendo effettivo lo svolgimento di attività economica in comune, ossia l'impresa collettiva, la quale, a sua volta, consiste nel materiale e continuo esercizio di attività economica organizzata.
La giurisprudenza, tra gli indici rivelatori della società di fatto, mostra usualmente di annoverare:
1. il rilascio reciproco di garanzie la concessione reciproca di finanziamenti;
2. l'identità della sede legale;
3. sovrapponibilità della denominazione;
4. la coincidenza delle rispettive compagini sociali;
5. la coincidenza tra organi gestori;
6. la confusione ingenerata nei terzi;
7. la coincidenza dell'oggetto sociale;
8. la compenetrazione tra le rispettive strutture organizzative;
9. l'utilizzo dei medesimi recapiti telefonici e di posta elettronica.
Tali indici, valutati unitariamente, devono dare anche evidenza della volontà consapevole, nei presunti soci, di partecipare all'attuazione di un unitario progetto imprenditoriale, che consenta di realizzare un comune interesse non confliggente con gli interessi particolari dei singoli consociati.
Il che significa, anzitutto, che l'estensione deve essere esclusa nei riguardi di coloro che abbiano posto in essere condotte che, per quanto compatibili con l'affectio societatis, possano essere meglio spiegate alla luce dell'affectio familiaris (v. da ultimo Cass.
204/2024; Cass. 30539/23).
L'accertamento in ordine alla sussistenza dell'affectio societatis assume dunque un ruolo discriminante proprio al fine di evitare una indebita sovrapposizione tra responsabilità patrimoniale e responsabilità risarcitoria (da illegittima attività di direzione e coordinamento), considerato che gli indici fattuali sono gli stessi cui la giurisprudenza presta affidamento nell'ottica di prova di resistenza del gruppo societario, concepito come modello organizzativo improntato alla realizzazione di un interesse comune a coloro che vi partecipano. pagina 14 di 24 3.1. – ciò premesso, il motivo secondo il quale non aveva mai condotto Parte_1 attività di produzione e trasformazione del grano, essendo - dal 2001 al 2018 - società edile e immobiliare ed essendo - la necessità di ampliare l'oggetto sociale - sorta in ragione del supporto momentaneo che intendeva fornire alla [la quale, CP_1 trovatasi in difficoltà economiche, proponeva diverse iniziative giudiziali (due domande di concordato preventivo rigettate e richiesta di misure protettive, anch'essa rigettata), poi sfociate nella dichiarazione di liquidazione giudiziale, da parte del Tribunale di Foggia], non appare a giudizio della Corte decisivo, posto che – a tutto voler concedere – il fatto che, a partire dal 2018, avesse deciso di avviare l'attività di commercializzazione dei cereali e dei suoi derivati, e sottoscritto solo nel mese di giugno 2023 con la CP_1 un contratto di conto lavorazione, sta a significare, tutt'al più, che la nascita della S.D.F. sia avvenuta a far data dal 2018.
4. - Venendo adesso agli indici contestati della sussistenza della e alla CP_3 contestazione della sede che, secondo la reclamante, sarebbe una mera unità organizzativa o locale, dislocata all'interno della , sul punto, parte reclamante ha CP_1 dedotto:
- che la corrispondenza tra le sedi delle due società assumeva, al più, valenza accessoria, essendo gli elementi costitutivi della società di fatto quelli menzionati dall'art. 2247 c.c. e quindi: il conferimento di beni e servizi;
l'esercizio in comune di attività economica;
l'intesa di divisione degli utili e delle perdite derivanti dall'esercizio dell'attività comune;
- che, inoltre, aveva avuto per quasi 18 anni tanto la propria sede legale quanto la propria sede operativa in luoghi differenti da quelli dove erano ubicate la sede legale e la sede operativa della;
CP_1
- che, solo in data 20 agosto 2019, aveva aperto un'unità locale nel luogo della sede legale e operativa della;
le sedi legali delle due società erano tutt'ora diverse e non CP_1 coincidenti;
- che la collocazione di una propria unità locale, così come finanche della propria principale sede operativa, presso la sede di altra società del gruppo, costituiva fenomeno del tutto naturale nell'ambito dei “gruppi di società”, e ciò era tanto più naturale e fisiologico allorquando il gruppo di società fosse riconducibile a uno specifico nucleo familiare, come nella specie;
- che, prima del 2018, non si era mai occupata dell'attività molitoria, neanche successivamente al 2018, della trasformazione dei cereali (non avendo neanche pagina 15 di 24 l'autorizzazione a farlo) e, sino al 2019, non aveva neanche dei semplici uffici amministrativi presso la sede di Cerignola (FG), Strada Statale 77;
- che, quanto alla linea elettrica, la stessa era stata intestata ad essa reclamante soltanto a far data dal 5 dicembre 2023, a pochi giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza di . CP_1
4.1. - Ora, va anzitutto rilevato che il suddetto indice sintomatico (ovvero, della corrispondenza tra le sedi) è stato apprezzato dal Tribunale non già atomisticamente, bensì nel contesto unitario di tutte le altre evidenze sintomatiche della super società di fatto;
resta il fatto che, nel commercializzare il grano, la PM avesse aperto una sede commerciale presso l'unica sede operativa della sia pure non occupandosi CP_1 della trasformazione e molitura del grano (propria della ), ma appunto ingenerando CP_1 all'esterno, presso i terzi, la convinzione e l'immagine che si trattasse di un'unica società, come si dirà anche in seguito.
Anche la corrispondenza della linea elettrica e il pagamento delle utenze da parte della sta a significare che, a far data quantomeno dal 2019, le due società svolgessero CP_1 un'unica sia pur complessa attività, oltre che un comune ed unitario progetto imprenditoriale, pur avendo la un oggetto sociale molto più ampio, Parte_5 essendo nata nel contesto della edilizia.
5. - Venendo appunto al secondo degli elementi sintomatici, ovvero all'identità dell'oggetto sociale, che - secondo parte reclamante - sarebbe solo parzialmente coincidente (e solo a far data dal 2018), posto che restava distinto rispetto all'attività svolta da (di trasformazione del grano duro e produzione di semole per CP_1 pastifici), e consistente nell'acquistare materia prima da fornitori terzi per rivenderla al medesimo prezzo a e, in seguito all'attività di trasformazione da parte di CP_1 quest'ultima, nell'acquistare dalla stessa i prodotti frutto della trasformazione al fine di rivenderli ai propri clienti finali (essenzialmente pastifici), va detto che tra le due compagini, sul piano della formulazione statutaria, vi è una - sia pur parziale – indubbia coincidenza quanto all'oggetto sociale;
ed invero, mentre la ha per oggetto CP_1
“l'attività molitoria in genere, di qualsiasi prodotto e sottoprodotto dell'agricoltura … compresa la commercializzazione e trasformazione di tutti i prodotti agricoli”, la PM ha come oggetto sociale “… la gestione, costruzione e manutenzione di impianti molitori di prodotti agricoli in genere;
la commercializzazione e trasformazione di cereali;
la produzione e commercializzazione di paste alimentari secche e fresche sia per
l'alimentazione umana che per animali”. pagina 16 di 24 Peraltro, come ha osservato il Tribunale, ove l'attività di commercializzazione dei cereali fosse stata solo una piccola parte dell'oggetto sociale della PM, quest'ultima avrebbe potuto agevolmente dimostrare l'esistenza di profitti diversi rispetto a quelli della commercializzazione e lavorazione dei creali (come, ad es., attività di costruzione di edifici e locazione di immobili propri).
Al che parte reclamante non ha minimamente adempiuto, neppure in sede di reclamo.
E proprio il fatto che non abbia indicato ulteriori profitti sta a significare che, quantomeno dal 2018, l'attività principale della PM fosse proprio quella del commercio di cereali, con fasi (produzione e commercializzazione) solo formalmente distinte - o sdoppiate tra le due società - ma in realtà aventi unitario intento sociale.
Il che consente di condividere quanto detto dal Tribunale a proposito del fatto che, non avendo in precedenza esperienza nel settore della cerealicoltura, la PM abbia posto a disposizione della la propria reputazione e il proprio buon nome al fine di CP_1 esteriorizzare, presso i terzi, la convinzione che si trattasse di unica società, in tal modo consentendo alla di continuare l'attività di molitura, lavorazione e CP_1 commercializzazione del prodotto agricolo.
Quanto al fatto di collocare sia la questione della sede che dell'oggetto sociale nel quadro delle iniziative per consentire la buona riuscita del concordato della , va detto che CP_1 tale argomento prova troppo, nel senso che non si comprende per quale motivo la PM non abbia allora fornito alla le sole risorse economiche per la buona riuscita del CP_1 concordato, decidendo invece – ad un certo punto in poi - di dedicare la propria principale attività (non essendovi prova di profitti ulteriori rispetto a quelli della lavorazione del grano) nel medesimo stabilimento produttivo della , per svolgere CP_1 assieme tale attività economica.
6. - Con riguardo al terzo elemento, ovvero la coincidenza dei soci e amministratori, che sarebbero compatibili - secondo parte reclamante - più con un affectio familiaris che con un'affectio societatis, avendo partecipazioni nettamente diverse ( nella Persona_1
ha l'80% e il 20%; mentre, nella PM, quest'ultimo ha l'83,3% e CP_1 Parte_2
IC il 16,67%), va detto che è indubitabile una compenetrazione nelle due compagini non solo dei soci, ma anche degli amministratori e del collegio sindacale: il CP_6
(padre di e IC) è stato infatti amministratore delle due società sino
[...] Pt_2 al 2020; IC è stato amministratore unico della per sei mesi (2001-2002) e poi CP_1 della PM per un anno (2020-2021); è stato institore per 6 anni della Parte_2
e poi amministratore della PM dal 2020, sino alla sentenza di apertura della CP_1
pagina 17 di 24 liquidazione giudiziale;
i collegi sindacali sino al 2013 (anno a far data dal quale non è più necessaria la nomina del collegio sindacale se non a certe condizioni) sono stati composti dalle medesime persone fisiche ed uno dei membri supplenti.
Ne deriva che a nulla vale sottolineare che si tratti di rapporti tra consanguinei;
se è vero che Cass. n. 33230 del 2019 ha ribadito che, in tema di società di fatto tra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo societario deve essere rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla affectio familiaris e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all'attività commerciale (cfr. Cass. n. 15543 del
2013; Cass. n. 3163 del 1999), è altresì vero che la sussistenza del contratto sociale può risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti (affectio societatis, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni (cfr., in senso sostanzialmente conforme, anche Cass. n. 6422 del 1984; Cass. n. 3398 del 1985; Cass.
n. 6087 del 1986; Cass. n. 5403 del 1988; Cass. n. 2985 del 1994; Cass. n. 4187 del
1997; Cass. n. 7624 del 1997; Cass. n. 4529 del 2008; Cass. n. 27541 del 2019); sicchè finanziamenti e fideiussioni in favore dell'imprenditore, se non sono di per sé idonei ad evidenziare il rapporto sociale fra quest'ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili in relazione a vincoli di coniugio o parentela, possono costituire, “pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali”.
E, nel caso di specie, le garanzie e i finanziamenti in favore della erano stati CP_1 ravvisati addirittura un anno prima della modifica dell'oggetto sociale, ovvero nel 2017, a riprova di una costante opera di sostegno all'attività di impresa, non giustificabile solamente in un ambito di rapporti tra consanguinei e quindi di affectio familiaris.
7. - Pure con riguardo all'istituzione di un fondo comune (altro indice significativo dell'esistenza di una S.D.F.), la reclamante ha dedotto trattarsi di mera commistione tra attività e non tra patrimoni, posto che:
- le forniture erano sempre, e regolarmente, reciprocamente fatturate e pagate, senza quindi alcuna confusione né sul piano patrimoniale né su quello finanziario;
pagina 18 di 24 - i numerosi versamenti effettuati da in favore di PM a titolo di “deposito CP_1 cauzionale” rivelatisi del tutto privi di causale e con intento “distrattivo” di attivo (tanto da aver condotto alla revoca del concordato preventivo per “frode” ai sensi dell'art. 173
l.f.,) costituivano fattispecie completamente diversa da quella della supersocietà di fatto.
7.1. - A parere della Corte, anche detta argomentazione non è condivisibile.
Ed invero, va anzitutto osservato che la ha concesso alla PM l'uso di parte CP_1 dell'opificio (immobili, silos, impianti, etc.) a titolo di comodato gratuito, senza corrispettivo;
sono stati stigmatizzati dalla curatela i rapporti di comodato d'uso gratuiti costituiti tra la società PM, proprietaria di immobili, e i due soci e Pt_2 Persona_1
, posto che i due appartamenti della PM erano nella disponibilità di IC e
[...]
anche per ciò che concerne i consumi, la provvedeva al pagamento delle Pt_2 CP_1 utenze anche per i costi imputabili alla PM;
il rischio d'impresa era distribuito tra le due società, posto che PM assumeva su di sé il rischio di vendere a terzi il prodotto acquistato da che, a sua volta, acquistava da PM le materie prime allo stesso prezzo al quale CP_1
PM le aveva acquistate da terzi;
per cui, entrambe le società pativano il rischio di impresa sotto forma di partecipazione agli utili e alle perdite;
ancora, i dipendenti erano quelli della , posto che PM non risultava avere dipendenti e non era ammissibile che CP_1 potesse svolgere l'attività di commercializzazione del prodotto senza dipendenti;
le dichiarazioni di questi ultimi sono state nel senso di aver reso la loro prestazione lavorativa per entrambe le società.
Ne deriva che è indubitabile anche l'esistenza di una alea comune nei guadagni e nelle perdite, oltre che di una commistione tra patrimonio della società e dei singoli soci, a riprova dell'intento di svolgere in comune attività di impresa.
Sul punto, la reclamante ha dedotto che l'utilizzo di un solo dipendente per funzione per ciascuna società non costituiva alcun indice di affectio societatis, trovando una spiegazione assai più logica e razionale in un disegno di risparmio dei costi realizzato mediante una delle più tipiche (e fisiologiche) operazioni infra-gruppo, al più valutabili nella prospettiva di una responsabilità da eterodirezione, ma non di certo in quella del superamento integrale del velo della personalità giuridica e della imputazione generalizzata dell'intero passivo di una delle società (quella che ha sostenuto per intero il costo dei dipendenti) a carico anche dell'altra (la cui unica responsabilità sarebbe stata di aver usufruito a proprio vantaggio di quello specifico beneficio).
Ma reputa la Corte che anche tale argomentazione (ovvero quello di aver utilizzato gli stessi dipendenti di in un disegno di risparmio dei costi in operazione infragruppo) CP_1
pagina 19 di 24 non sia condivisibile alla stregua del quadro unitario di tutti gli indizi rilevati e specificati dal Tribunale, che ha evidenziato come la PM svolgeva la propria attività all'interno dell'opificio della , utilizzava i suoi dipendenti, i medesimi beni aziendali, si faceva CP_1 bonificare versamenti non giustificabili sul piano causale: ne è derivata una commistione non solo di attività ma anche di patrimoni, di struttura e di attività comune, che denota la strumentalità alla realizzazione ed al conseguimento dello scopo sociale, nonché
l'esistenza di un'effettiva partecipazione dei soggetti coinvolti ai profitti ed alle perdite generati dall'esercizio dell'attività di impresa (appunta l'alea comune nei guadagni e nelle perdite) e non un mero intervento determinato dall'affectio familiaris.
7.3. - Quanto ai “plurimi e complessi” rapporti di dare/avere tra le due compagini societarie, parte reclamante ha eccepito che, a fronte dei depositi cauzionali per €
159.000,00, aveva eseguito n. 7 bonifici per un importo complessivo di € 159.317,60 ai fornitori di materia prima (che, a sua volta, era stata approvvigionata a ), tutti CP_1 disposti dal conto corrente intrattenuto presso la Banca Popolare Pugliese;
l'esiguità dei saldi contabili progressivi riportati in calce a ciascun bonifico disposto (e chiaramente risultanti dagli estratti conto) dimostrava come - in assenza della provvista derivante dai depositi cauzionali di – la PM non sarebbe stata in grado di assolvere gli impegni CP_1 verso i fornitori di materia prima e ciò avrebbe comportato inevitabilmente il blocco dell'operatività di che, stante la pendenza della procedura di concordato, si sarebbe CP_1 sostanzialmente ritrovata nell'impossibilità di approvvigionarsi autonomamente sul mercato.
Ora, come detto dal tribunale, le scritture contabili evidenziano plurimi e complessi rapporti di dare/avere, sia prima che intraprendesse la procedura di concordato che CP_1 successivamente, e non necessariamente collegati ad alcuna causale: specificamente, la aveva effettuato in favore di PM versamenti per complessivi € 921.129,70, ridotti CP_1 alla data della domanda di concordato ad € 555.198,34 in forza di compensazioni di debiti/crediti, a riprova di una vera e propria commistione finanziaria tra le due società che non può essere ricondotta a mere condotte distrattive o pagamenti preferenziali in favore della PM.
Anzi, proprio il fatto di consentire a PM di pagare i fornitori, dimostra – seguendo la ricostruzione di parte reclamante - che le due società perseguivano uno scopo comune e collaboravano al fine di ingenerare nei terzi l'opinione che esse agissero come soci.
8. – Con riguardo, appunto all'ulteriore indice della esteriorizzazione del vincolo societario, la reclamante ha dedotto che sarebbe stato necessario raggiungere la prova pagina 20 di 24 della esteriorizzazione nei confronti dei clienti e dei fornitori;
mentre, nella specie, il tribunale aveva dato rilievo ai soli contatti materiali tra gli addetti al carico e scarico delle merci e/o con i trasportatori.
E' agevole osservare che, oltre alla unicità della sede operativa, dei dipendenti, dei macchinari e impianti, dei soci e amministratori e delle utenze, anche per quanto riguarda la corrispondenza con i fornitori era stata esteriorizzata dalle due compagini societarie;
ed invero, la corrispondenza dai suoi fornitori era stata trasmessa da PM all'indirizzo di posta elettronica primario e secondario di , con la conseguenza che CP_1 anche all'esterno il vincolo societario era immediatamente percepibile.
9. - Con riguardo alle garanze e ai finanziamenti, nel 2017 la aveva proposto ai CP_1 creditori un piano di rientro che prevedeva la garanzia di PM sugli immobili di sua proprietà e tali garanzie venivano proposte anche nella domanda di concordato della
. CP_1
Nessun dubbio, pertanto, anche sull'esistenza di tale indice sintomatico.
10. – Venendo adesso alla questione della insolvenza della super società di fatto, sul quale si è incentrato il secondo motivo, va premesso che, per potersi dichiarare il fallimento della cd. supersocietà di fatto, è necessario, tra l'altro, che la stessa risulti insolvente: non si tratta, in effetti, di un fallimento dipendente (com'e', invece, per il caso dei soci illimitatamente responsabili rispetto al fallimento della supersocietà) ma autonomo;
sicché, una volta identificato l'imprenditore fallibile in una supersocietà, la dichiarazione di fallimento non può che scontare un'insolvenza che a questa sia positivamente riferibile (cfr. Cass. n. 12120 del 2016; conf., Cass. n. 6030 del 2021).
Recentemente, la Suprema Corte ha impartito il principio, che la Corte condivide, per cui se è necessario, ai fini della dichiarazione di fallimento della supersocietà di fatto, che emerga in giudizio lo stato d'insolvenza della stessa, resta, nondimeno, il fatto che (v.
Cass. 35942/2023) “quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale (o, come detto, di una società), risulti che la relativa "impresa" e', in realtà,
"riferibile" ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (cd. "supersocietà" di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta (che e', in realtà, una società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese) della quale era, appunto, socio (e amministratore, avendo agito per conto della stessa e, quindi, a norma pagina 21 di 24 dell'art. 2297 c.c., comma 2, in sua rappresentanza); nello stesso modo in cui, in forza di tale norma, sono giuridicamente imputabili alla (super) società occulta, ove riferibili alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome proprio ma per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati. Ma se i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa, l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell'art.
147, comma 5, l.fall. non accenna) può essere, allora, senz'altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art. 5 l.fall.). E non a caso questa Corte ha recentemente ribadito (Cass. n.
1234 del 2019, in motiv.) il principio per cui, nell'ipotesi (come in esame) contemplata dall'art. 147, comma, 5, l.fall., l'insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) ma in realtà fallito come socio di una societa occulta, perché l'insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) gia dichiarato fallito (conf., Cass. n. 1106 del 1995, in motiv., la quale ha osservato come l'indicata conseguenza "deriva ineluttabilmente dai patti sociali della società occulta, che si concretano, fra l'altro, (si fa, per attenersi alla specie, il caso dell'imprenditore individuale che agisce per conto di una società occulta) nell'autorizzare il suddetto imprenditore a non spendere il nome della suddetta società, agendo solo per suo conto" sicché, "in deroga all'art. 1705 c.c., i soci assumono responsabilità personale ed illimitata, anche per gli atti compiuti dal socio che ha agito in proprio nome, ma per conto della società dagli stessi stipulata": "la necessità di dare attuazione prioritaria al principio (che non può essere derogato nei confronti dei terzi: vedi art. 2291, comma 2) della responsabilità personale illimitata, stabilito dall'art. 2291 comma 1, deroga all'esigenza della spendita del nome (art. 2266 c.c.); altrimenti, verrebbe posta in forse la stessa figura della società occulta, il che sarebbe contrario alla realtà delle relazioni commerciali, prima ancora che ai principi di legge"). La società, così come i suoi soci illimitatamente responsabili, possono, naturalmente, dimostrare in giudizio, in sede di estensione ai sensi dell'art. 147, comma 5, l.fall., l'insussistenza dello stato d'insolvenza della società di fatto provando che la stessa è in condizione di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie (nei termini esposti) obbligazioni (cfr. Cass. n. 4712 del
2021: "il fallimento della società, che sia socia illimitatamente responsabile, finisce per costituire, secondo l'art. 147, l'occasione per ravvisare (o comunque per accertare) anche pagina 22 di 24 la distinta insolvenza della supersocietà di fatto") ovvero che i debiti assunti in nome proprio dai soci (successivamente emersi come tali) non sono, in realtà, riferibili all'impresa (ad es., perché personali) e non sono, pertanto, debiti della società tali da integrarne, in caso d'impossibilità di farvi fronte con mezzi normali, lo stato d'insolvenza
(cfr. Cass. n. 10507 del 2016: "all'insolvenza del socio già dichiarato fallito potrebbe non corrispondere l'insolvenza della s.d.f. (cui gli altri soci potrebbero, in tesi, conferire le liquidità necessarie al pagamento dei debiti)").
Ora, il tribunale si è senz'altro attenuto ai principi esposti, lì dove, in particolare, ha desunto, quale fatto direttamente dimostrativo dei debiti societari, l'enorme debitoria accertata in capo alla , ammontante ad oltre 17 milioni di euro, con un patrimonio CP_1 netto negativo della società per - € 11.427.083,00.
A fronte di tale enorme debitoria, l'attivo al 2022 della PM ammonta a soli € 2.769.370
(rimanenze e crediti, con la liquidità di cassa che è di soli € 128.849,00) e immobilizzazioni materiali per un valore - al 2022 - di soli € 879.000,00, con utili societari per soli 4.363,00.
Ne deriva che, a fronte della debitoria della , l'altra società non era affatto in grado CP_1 di estinguere o far fronte alla complessiva debitoria e che, peraltro, la perdita di PM alla data del 2022 era di € 2.906.338. Parte A tanto, va aggiunto che la PM aveva chiesto la e che, dai provvedimenti di conferma delle misure protettive, si ricavava che la PM aveva debiti per complessivi
1.215.200,41, cui va aggiunto il debito verso per € 1.080.013,00. CP_1
Anche a non voler considerare il debito verso perchè contestato da PM, e pur CP_1 volendo considerare il bilancio prodotto al 31.12.2023 in sede di reclamo, resta il fatto che se il debito netto verso la è – a fronte delle compensazioni di soli € 25.109.02, CP_1
l'attivo circolante è di soli € 1.428.713,00, mentre le disponibilità liquide di € 42.091,00 e un totale di debiti di oltre 2.900.000,00 con la conseguenza che appare evidente l'impossibilità di far fronte all'insolvenza complessiva della società di fatto.
Peraltro, i beni che PM ha messo a disposizione del concordato erano stati valutati in soli
€ 2.143.900,00, da cui detrarre ulteriormente la vendita di altri tre immobili della PM per complessivi 812.000,00 con un ricavato che appare manifestamente insufficiente a superare lo stato di decozione della CP_3
11. - Ne deriva che, a parere della Corte, non sussistono i presupposti per revocare la Contr dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della e, pertanto, che il reclamo va rigettato, in quanto infondato. pagina 23 di 24 12.- Con riguardo alle spese di lite, queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (DM 55/14, DM 147/22, valore indeterminabile, complessità media) ed ulteriore aumento del 20% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 23/25 del
Tribunale di Foggia;
Condanna parte reclamante al pagamento, in favore della curatela reclamata, delle spese del procedimento, che liquida in € 14.587,00, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
Pone a carico del reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile, del 10.6.2025
Il Consigliere est. dr. Gaetano Labianca
Il Presidente dr.ssa Maria Mitola
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