Sentenza 6 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31/01/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00765/2025REG.PROV.COLL.
N. 04797/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4797 del 2024, proposto da
Servicenet21 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9756587E48, rappresentata e difesa dagli avvocati Alvise Vergerio Di Cesana e Alessandro Carlo Licci Marini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alvise Vergerio Di Cesana in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
Unione dei Comuni Bassa Reggiana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Della Casa e Alessandra Pradella, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Unione dei Comuni Bassa Reggiana - Corpo Unico Polizia Locale, Comune di Novellara, Comune di Boretto, Comune di Brescello, Comune di Gualtieri, Comune di Guastalla, Comune di Luzzara, Comune di Poviglio, Comune di GIlo, non costituiti in giudizio;
nei confronti
CA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Paratico, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'IL Romagna, sezione staccata di Parma, n. 98 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana e di CA s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Carlo Licci Marini, Simona Della Casa e Guido Paratico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La ServiceNet21 s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 29 aprile 2024, n. 98 del Tribunale amministrativo regionale per la IL Romagna, sezione staccata di Parma, che ha respinto il suo ricorso e i motivi aggiunti avverso la determinazione dirigenziale 23 ottobre n. 2023 con la quale il responsabile dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana le ha revocato l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del “ servizio di locazione, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 4 postazioni fisse omologate per il servizio di controllo elettronico della velocità media ed istantanea con rilevamento automatico di infrazioni al codice della strada, per un periodo di quattro anni decorrenti dalla data del collaudo ”, disponendone una nuova, in favore della CA s.r.l.
Il capitolato speciale prevedeva una serie di caratteristiche tecniche minime, stabilendo, in particolare, all’art. 2, lett. a), n. 11, che « il sistema dovrà essere dotato di idoneo dispositivo per la lettura automatica delle targhe ovvero per il riconoscimento automatico dei caratteri della targa (c.d. O.C.R. cioè un programma per il riconoscimento ottico dei caratteri in inglese “Optical Character Recognition”/A.N.P.R.-Automatic Number Plate Recognition). Il sistema dovrà essere certificato e conforme alla Norma UNI ISO 10772:2016 in piena classe A (con omologazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture) ».
L’appellante ha partecipato alla gara proponendo, in aggiunta al dispositivo per il rilevamento della velocità media (denominato “Celeritas Evo 1506”), già in uso all’amministrazione, anche un dispositivo di lettura targhe esterno certificato in classe A secondo la norma UNI ISO 10772:2016 (denominato “Vista EnVES08-4KM”).
Nella seduta del 16 giugno 2023 la Commissione giudicatrice ha valutato migliore l’offerta tecnica della ServiceNet21, con 70 punti rispetto a 64 punti conseguiti dalla CA.
Con determinazione dirigenziale n. 357 in data 26 giugno 2023 l’Unione dei Comuni ha disposto l’aggiudicazione in favore della ServiceNet21.
Successivamente, con il provvedimento in questa sede gravato, la stazione appaltante ha revocato l’aggiudicazione per asserita non conformità delle apparecchiature alle specifiche tecniche, procedendo allo scorrimento della graduatoria e all’aggiudicazione alla CA.
Con il ricorso in primo grado la società ServiceNet21 ha impugnato il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, nonché la lex specialis della gara; con i motivi aggiunti ha impugnato la comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione alla CA deducendone l’illegittimità nell’assunto che il capitolato speciale prevedeva un “sistema complessivo” costituito da un dispositivo per il rilevamento automatico delle infrazioni e da un sistema di lettura delle targhe e che l’approvazione od omologazione è richiesta solamente per il dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni e non per il sistema di lettura delle targhe; in particolare, l’apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni “Celeritas Evo 1506” è dotata di approvazione ministeriale, mentre il sistema per la lettura automatica delle targhe “Vista EnVES08-4KM” è certificato UNI 10772: 2016, in piena “classe A”.
2. La sentenza appellata ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti affermando che dal combinato disposto degli artt. 142, 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 e dall’art. 192 del d.P.R. n. 495 del 1992 emerge che i dispositivi per il rilevamento automatico delle infrazioni ai limiti di velocità, che operano senza l’intervento dell’organo accertatore, necessitano di specifica autorizzazione da parte del MIT. Nel caso di specie il capitolato speciale, all’art. 2, lett. a), prevedeva quali dispositivi di rilevamento quattro impianti fissi approvati/omologati, a norma del codice della strada e del relativo regolamento, da destinare a postazione per il controllo, la documentazione, l’accertamento, la misurazione della velocità e il rilevamento automatico delle violazioni per il superamento dei limiti massimi di velocità, sia media che puntuale; al successivo punto 11 stabiliva che « il sistema dovrà essere dotato di idoneo dispositivo per la lettura automatica delle targhe ovvero per il riconoscimento ottico automatico dei caratteri della targa (…). Il sistema dovrà essere certificato e conforme alla norma UNI ISO 10772:2016 in piena classe A (con omologazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture) ». Ha dunque ritenuto, in sintesi, che oggetto di approvazione ministeriale sia l’intera apparecchiatura, e cioè il sistema complessivo formato dal dispositivo “Celeritas Evo 1506” e dal dispositivo di ripresa denominato “Vista ENVES08-4KM”, mentre la ricorrente ha dimostrato solamente l’approvazione del sistema Celeritas Evo 1506 (con determina dirigenziale n. 4671 del 28 luglio 2016) finalizzato all’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità. Conseguentemente, la sentenza ha ritenuto che il sistema complessivo offerto dalla ricorrente non sia conforme alle previsioni del capitolato speciale d’appalto.
3.- Con il ricorso in appello la ServiceNet21s.r.l. ha dedotto l’erroneità della sentenza la quale avrebbe frainteso il significato della clausola del capitolato, ritenendo che l’approvazione ministeriale (il cui ottenimento riguarderebbe esclusivamente dispositivi di rilevamento automatico delle infrazioni al codice della strada : nella specie, dispositivi di rilevamento della velocità ai fini sanzionatori) debba essere ottenuta anche per la dotazione accessoria del sistema di lettura delle targhe; ha in particolare reiterato, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le prime quattro censure del ricorso introduttivo, e poi il nono, l’undicesimo e il dodicesimo motivo aggiunto, riproponendo altresì, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., le proprie difese.
4. – Si sono costituiti in resistenza la CA s.r.l. e l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso in appello (l’amministrazione ne ha anche eccepito l’inammissibilità per genericità).
5. –All’udienza pubblica del 10 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-Il primo motivo di appello, reiterativo della prima censura di primo grado, critica l’assunto secondo cui il dispositivo specifico avrebbe ad oggetto sia il rilevatore in via automatica delle infrazioni che quello di lettura da remoto delle targhe; al contrario, per l’appellante, l’autorizzazione ministeriale riguarderebbe soltanto il dispositivo di rilevamento della velocità (a mente degli artt. 45 e 201 del d.lgs. n., 285 del 1992, nonché dell’art. 192 del d.P.R. n. 495 del 1992), mentre non sarebbe prevista per il dispositivo di elaborazione delle immagini video finalizzate al riconoscimento delle targhe (ossia, per i dispositivi OCR). Erroneamente, dunque, la sentenza non avrebbe rilevato che il sistema di lettura delle targhe rappresenta un elemento accessorio, che non fa parte integrante del dispositivo di controllo della velocità approvato (a riprova di ciò, tutti gli operatori del settore, tranne CA, dispongono di decreti ministeriali di approvazione dei dispositivi di controllo della velocità media che non richiamano al loro interno il dispositivo di lettura delle targhe). Peraltro il decreto di approvazione n. 350 in data 16 agosto 2021, di cui CA è titolare, indica solamente che, all’interno del sistema di rilevamento della velocità media, vi è un componente che ha superato la prova UNI 10772:2016 in piena classe A.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che la gravata revoca dell’aggiudicazione è motivata nella considerazione che con riguardo al dispositivo per la lettura automatica delle targhe “Vista EMVES08-4KM” manca l’omologazione ministeriale, risultando la presenza della sola certificazione UNI 10772:2016; ciò ha comportato, da parte della stazione appaltante, una valutazione di non conformità delle apparecchiature a noleggio offerte dalla ServiceNet21 alle specifiche tecniche poste a base di gara, ed in particolare alla prescrizione di cui all’art. 2, n. 11, del capitolato speciale d’appalto.
Il capitolato speciale in sede di descrizione del servizio, all’art. 2, sub a), con riguardo ai “dispositivi di rilevamento”, richiedeva (lo si ripete per maggiore chiarezza espositiva) « n. 4 (quattro) impianti fissi approvati/omologati, a norma delle disposizioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e relative norme di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada), da destinare a postazione per il controllo, la documentazione, l’accertamento, la misurazione della velocità ed il rilevamento automatico delle violazioni per il superamento dei limiti massimi di velocità, sia media che puntuale, di cui all’art. 142 del C.d.S., senza la presenza degli organi di polizia stradale, in entrambe le direzioni di marcia dei 4 tratti di strada individuati, secondo quanto in dettaglio stabilito di seguito nel presente capitolato ». Inoltre il capitolato aggiungeva che « il sistema complessivo dovrà prevedere nel minimo a pena la risoluzione del contratto»: «11. Il sistema dovrà essere dotato di idoneo dispositivo per la lettura automatica delle targhe ovvero per il riconoscimento ottico automatico dei caratteri della targa (c.d. O.C.R. cioè un programma per il riconoscimento ottico dei caratteri in inglese “Optical Chracter Recognition”/A.N.P.R.-Automatic Number Plate Recognition). Il sistema dovrà essere certificato e conforme alla norma UNI ISO 10772:2016 in piena classe A (con omologazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture) ».
Interpretando la lex specialis seguendo il criterio letterale e sistematico (inferibile dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ.), si desume dall’art. 2, lett. a, primo comma, e n. 11, del capitolato speciale che non solo gli impianti di rilevamento automatico delle infrazioni dovevano essere approvati/omologati, ma anche il sistema complessivo (in quanto tale comprensivo di idoneo dispositivo per la lettura automatica delle targhe) dovrà essere certificato e conforme alla norma UNI ISO 10772:2016 in piena classe A, e anche omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nella fattispecie in esame, è incontroverso che l’apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni “Celeritas Evo 1506” sia dotata di approvazione ministeriale, mentre il sistema per la lettura automatica delle targhe “Vista EnVES08-4KM” non lo è, risultando solamente certificato UNI 10772: 2016, in piena “classe A” (profilo che ne attesta la qualità e affidabilità).
Ciò è, del resto, quanto attestato anche dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero con la nota prot. n. 22350 in data 12 ottobre 2023, alla cui stregua « la configurazione costituita dal dispositivo “Celeritas Evo 1506” in combinazione con un gruppo di ripresa denominato “Vista ENVES08-4KM” non è stata approvata ai sensi dell’art. 45 del Codice della Strada e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione per il rilevamento automatico delle infrazioni ai limiti di velocità ». Tale nota assume rilievo anche in un’ulteriore prospettiva, di conferma della legittimità della decisione di revoca dell’aggiudicazione per non conformità delle apparecchiature alle prescrizioni del capitolato; si inferisce dalla stessa nota che il Ministero considera il dispositivo di rilevamento automatico per le violazioni di cui all’art. 142 del codice della strada la componente di un sistema unitario comprensivo anche del sistema di ripresa, il quale deve dunque interamente (dispositivo di rilevazione della velocità e telecamera di lettura targhe) soggiacere al disposto dell’art. 2 del capitolato in tema di approvazione ministeriale.
2. – Il secondo mezzo di gravame, nel reiterare la seconda censura ed il sesto motivo aggiunto, critica la sentenza per non avere rilevato la violazione dei principi dell’equivalenza, del favor partecipationis e del risultato, perdendo di vista la circostanza per cui l’offerta dell’apparecchiatura di lettura delle targhe è aggiuntiva e che, così opinando, unica possibile aggiudicataria della gara era la CA, con conseguente restringimento indebito della concorrenza.
Il motivo è infondato.
Il principio dell’equivalenza, cui potrebbe fare da pendant una certa declinazione di quello del risultato, al fine di evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo tra operatori economici, presuppone delle offerte sostanzialmente corrispondenti a quanto richiesto dalla lex specialis , e dunque la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche (Cons. Stato, III, 6 settembre 2023, n. 8189).
Nel caso di specie, peraltro, non è postulabile e tanto meno dimostrabile che l’offerta dell’appellante sia idonea a garantire il conseguimento del fine ultimo dell’affidamento, perché evidentemente l’approvazione ministeriale non è requisito modale, ma attinente all’efficacia del prodotto offerto. In tale prospettiva non può dirsi che l’intervenuta approvazione del sistema “Celeritas Evo 1506” unitamente al sistema di ripresa “VistaENVES06 Plus” rilevi in questa sede, in cui è stato offerto il diverso sistema di ripresa con telecamera “Vista ENVES08-4KM”.
Con riguardo, poi, alla denunciata violazione del principio del favor partecipationis , va osservato che, in disparte la circostanza se CA s.r.l. fosse l’unico operatore economico titolare di un sistema complesso dotato di approvazione ministeriale estesa anche al dispositivo di ripresa, detto principio non opera allorché la lex specialis definisca con certezza le caratteristiche e le qualità essenziali dell’oggetto dell’appalto, evidenziando l’importanza di tali caratteristiche (Cons. Stato, III, 12 agosto 2024, n. 7102).
3. – Il terzo motivo torna a censurare il vizio motivazionale del provvedimento di revoca e la violazione dell’art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990, asseritamente incentrato sull’erronea presupposizione che l’apparecchiatura Celeritas Evo 1506 indicata nell’offerta risulterebbe priva della classe “A”; in ogni caso difetta la valutazione dell’interesse pubblico che dovrebbe sorreggere la revoca.
Anche tale motivo è infondato.
La revoca appare motivata nella considerazione che il capitolato richiedeva l’omologazione ministeriale per tutto il sistema e che tale requisito non era posseduto dall’aggiudicataria Servicenet21 s.r.l. con riguardo al dispositivo per la lettura automatica delle targhe.
Quanto alla mancata comparazione tra interesse pubblico e affidamento ingenerato sull’aggiudicatario, occorre considerare che il ritiro dell’aggiudicazione in mancanza dei requisiti dichiarati è stato solo impropriamente definito revoca, ma in realtà è provvedimento emesso ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 (applicabile ratione temporis ), che condiziona l’efficacia della disposta aggiudicazione al possesso dei requisiti, o comunque con natura di annullamento d’ufficio del provvedimento illegittimamente adottato (come ritenuto dal primo giudice), con il logico corollario che non è subordinato all’accertamento dei presupposti richiesti dall’art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990 per la revoca.
Intervenendo nel contesto di un rapporto di comunicazione in atto con l’Unione dei Comuni che aveva chiesto (con note in data 7 e 18 luglio 2023) la documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del rispetto della clausola di cui all’art. 2, lett. a), n. 11, del capitolato speciale, deve altresì essere esclusa la necessità di una previa comunicazione di avvio del procedimento di ritiro dell’aggiudicazione, che peraltro, proprio per la sua connotazione, ha carattere vincolato.
4. – Con il quarto motivo l’appellante critica poi la reiezione della quarta censura di primo grado finalizzata ad ottenere l’esclusione dalla gara della CA s.r.l. in ragione del superamento dei limiti dimensionali della sua offerta tecnica (prescritti dall’allegato 8 al disciplinare); erroneamente, per l’appellante, la commissione giudicatrice ha espunto le “premesse” e il “progetto di assistenza” (ritenute non rilevanti) contenuti nella relazione tecnica e non già le ultime pagine in ordine numerico eccedenti.
Il motivo è infondato.
L’allegato 8 al disciplinare di gara dispone che « il mancato rispetto dei limiti redazionali massimi consentiti determinerà l’esclusione dalla valutazione dei contenuti eccedenti », e non già l’esclusione dalla gara. Ne deriva che il superamento dei limiti dimensionali dell’offerta CA non ne poteva comportare l’esclusione dalla gara, non foss’altro che in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione (Cons. Stato, V, 18 agosto 2023, n. 7815). In tale prospettiva, appare anche ragionevole una valutazione utile della “offerta dimensionalmente eccedentaria”, espungendo dunque le parti di minore rilevanza da parte della commissione, senza che possa ritenersi necessitata (sul piano giuridico) l’esclusione dei contenuti della parte conclusiva dell’offerta. Si intende che la regola del limite dimensionale è posta a tutela delle esigenze di speditezza della procedura valutativa (Cons. Stato, VII, 31 agosto 2023, n. 8101), e dunque della stazione appaltante, con la conseguenza che ogni valutazione al riguardo è rimessa alla stessa amministrazione, senza che con ciò possa determinarsi alcun vulnus al principio di par condicio .
Inammissibile è poi l’abbozzo di censura sull’attribuzione del punteggio alla controinteressata, del tutto generica, dalla quale non è possibile evincere il fondamento della doglianza.
5. – Il quinto motivo reitera, dei secondi motivi aggiunti, il nono, volto a contestare l’illegittimità della proposta di revoca dell’aggiudicazione di cui alla nota del 20 ottobre 2023, formulata senza attendere la risposta del quesito posto alla Prefettura e ritenuto essenziale dal Rup.
Il motivo è infondato.
L’appellante mira infatti a contestare il difetto di istruttoria che affliggerebbe la proposta di revoca; ma detto vizio risulta smentito, seppure con una sfasatura temporale, dal parere reso dal MIT (investito dell’incombente dalla Prefettura di GI IL) in data 12 ottobre 2023. Sul piano formale, deve notarsi che proprio il contenuto di detto parere esclude qualsivoglia contrasto con il provvedimento impugnato, e dunque profili di illegittimità dello stesso sotto il profilo del vizio motivazionale.
6. – Il sesto motivo attiene alla contestazione della richiesta di parere rivolta dal Rup alla Prefettura di GI IL (anziché al Ministero) sull’utilizzabilità del sistema offerto dalla ServiceNet 21, che dimostrerebbe incompetenza (scarsa cognizione del settore tecnologico) da parte del Rup, oltre che alla critica del parere ministeriale.
Il motivo è infondato, potendosi ritenere che la stazione appaltante abbia rivolto il quesito alla Prefettura, in quanto organo con competenze in tema di sicurezza stradale e di localizzazione sul territorio dei dispositivi di rilevamento da remoto delle infrazioni al codice della strada. Quindi la richiesta di parere non era erronea, ma piuttosto implicante un ulteriore livello di approfondimento specifico da parte del Ministero, correttamente coinvolto dalla Prefettura. Il quesito, d’altro canto, non può ritenersi formulato impropriamente, essendo, anche nella sua interna graduazione, proprio volto a comprendere se il sistema composto dal dispositivo “Celeritas Evo 1506” e dal lettore “Vista ENVES08-4KM” possa ritenersi omologato/approvato.
Quanto al contenuto del parere ministeriale, non serve indugiare sulla sua condivisibilità, in quanto viene in rilievo il principale thema decidendum del presente appello, la cui trattazione si è principalmente svolta al punto sub 1) della presente motivazione.
7. – Il settimo motivo deduce poi che la relazione tecnica del Rup in data 9 febbraio 2024 costituirebbe un’integrazione postuma della motivazione del provvedimento di revoca, inficiata inoltre da qualche passaggio contraddittorio e da qualche aporia concettuale.
Il motivo è infondato, in quanto la relazione in questione non ha, oggettivamente, valore di atto di integrazione postuma della motivazione di revoca, la quale, invero, reca già un sufficiente corredo.
Peraltro, per costante giurisprudenza, l’integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un autonomo provvedimento di convalida, utilizzando elementi univoci e presenti negli atti istruttori. Al contrario, è inammissibile un’integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali o scritti difensivi (così, tra le tante, Cons. Stato, VII, 6 giugno 2024, n. 5069; VI, 20 febbraio 2023, n. 1703). Nel caso di specie, anche sotto il profilo formale, la relazione del Comandante della Polizia locale non è atto istruttorio e neppure di convalida, ma ha natura di “esposizione tecnica delle questioni giuridiche” allo studio legale officiato della difesa in giudizio dell’ente.
8. – Con l’ottavo motivo ServiceNet21 contesta l’ammissione alla gara della CA, che doveva, a suo dire, essere esclusa alla stregua di quanto disposto dall’art. 2. a), punto 8, del capitolato, richiedente che le tarature periodiche successive alla prima devono essere necessariamente effettuate in ottemperanza delle prescrizioni del d.m. n. 282 del 2017; al contrario, la proposta tecnica della CA, al paragrafo 5.3, prevede, quale miglioria, la durata pari a “0 ore” del tempo massimo di fermo per la taratura periodica, nell’assunto che la stessa venga effettuata prima della scadenza della precedente taratura. In tale modo, peraltro, secondo l’appellante, la offerta incorre in un’evidente incoerenza, non potendosi essere operativi nel rilevamento delle infrazioni, ed al contempo svolgere la taratura.
Il motivo è infondato.
Infatti la proposta tecnica della CA è coerente con il d.m. n. 282 del 2017 (art. 3.3 dell’allegato) che sembra consentire le verifiche di taratura senza spegnere le macchine (come invece previsto, per un tempo massimo di 24 ore, dall’art. 2, lett.g, del capitolato); appare dunque condivisibile la diffusa motivazione esplicativa al riguardo svolta dalla sentenza appellata.
9. – In conclusione, alla stregua di quanto precede, l’appello, con l’unita domanda di risarcimento in forma specifica, ovvero per equivalente (a titolo di mancata aggiudicazione), va respinto in ragione dell’infondatezza dei motivi dedotti.
Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante ServiceNet 21 s.r.l. alla rifusione, in favore delle parti resistenti (Unione dei Comuni della Bassa Reggiana e CA s.r.l.), delle spese di giudizio, liquidate in euro quattromila/00 (4.000,00) per ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO