Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 08/04/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01205/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00507/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 507 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariapaola Marro, Francesco Paolo Mastrovito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariapaola Marro in Milano, via Primaticcio 8;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
dell'atto n. -OMISSIS-di prot. datato 27/01/2022, emesso dal Comando Legione Carabinieri "Lombardia" - S.M. Ufficio Personale, notificato al ricorrente in pari data, recante il trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale del predetto dalla Stazione di -OMISSIS-alla Stazione di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 aprile 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che
il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato disposto il suo trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale dalla Stazione di -OMISSIS- alla Stazione di -OMISSIS-;
Considerato che:
in data 2 agosto 2022 il Comando Legione Carabinieri Lombardia ha disposto la revoca del provvedimento gravato, contestualmente al trasferimento a domanda del ricorrente Maresciallo ca. -OMISSIS- dalla Stazione -OMISSIS- al Nucleo Comando del Gruppo di Milano;
l’atto è stato depositato in giudizio dal Ministero della Difesa in data 24.01.2025;
all’udienza straordinaria del 3 aprile 2025 il Collegio ha sollevato d’ufficio l’eccezione ex art. 73 comma 3 c.p.a. di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto pertanto, di dichiarare l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, compensando le spese di giudizio per ragioni equitative;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Silvana Bini |
IL SEGRETARIO