Art. 356.
(Illecita introduzione o spedizione di titoli, cedole, obbligazioni o azioni italiane).
Chiunque compie atti diretti a introdurre, con frode o clandestinamente, nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, ovvero a spedire, con frode o clandestinamente, fuori dei detti territori, biglietti italiani di Stato o di banca, titoli, cedole, obbligazioni o azioni in violazione dei provvedimenti emanati a norma dell'articolo 335, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo del valore dei biglietti, titoli, cedole, obbligazioni o azioni, e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.
(Illecita introduzione o spedizione di titoli, cedole, obbligazioni o azioni italiane).
Chiunque compie atti diretti a introdurre, con frode o clandestinamente, nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, ovvero a spedire, con frode o clandestinamente, fuori dei detti territori, biglietti italiani di Stato o di banca, titoli, cedole, obbligazioni o azioni in violazione dei provvedimenti emanati a norma dell'articolo 335, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo del valore dei biglietti, titoli, cedole, obbligazioni o azioni, e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.