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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 412/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 412/2023 R.G.L., avente a oggetto “malattia professionale e pensione ai superstiti”, promosso da
, con l'avv. Vincenzo Salerno;
Parte_1
- ricorrente - contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Sergio Alessi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 3 aprile 2024, , vedova di Parte_1 [...]
, ha adito la presente sede per ivi sentire accertare che il congiunto, nel corso Per_1
della sua attività lavorativa, ha contratto malattia professionale, che ne ha causato il decesso, avvenuto il 21 marzo 2022. In ragione di ciò, ha chiesto la condanna dell'istituto convenuto alla corresponsione della rendita ai superstiti e all'assegno funerario.
A sostegno di quanto sopra, la ricorrente ha rappresentato che il marito ha lavorato come “operatore di processi di produzione derivanti dal petrolio” presso il
Petrolchimico di Gela alle dipendenze delle ditte elencate, complessivamente dal 1974 al 2009, così esponendosi, nel corso dell'intera vita professionale, all'amianto e alle altre sostanze tossiche ivi presenti, generando la lamentata malattia (mesotelioma pleurico); che l'origine professionale della patologia è stata negata dall' , che ha CP_1
rigettato la relativa istanza amministrativa, negando il nesso eziologico tra attività professionale e patologia.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando, CP_1
in particolare, l'insussistenza della prova del nesso eziologico tra la malattia professionale e mansioni svolte, nonché, giocoforza, con l'exitus.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove orali e la disposizione di
CTU medico-legale.
L'udienza del 9 aprile 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
L'art. 85 del Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro (n.
1124/1965) stabilisce che “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116: 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i
2 superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1),
e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri
1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato
e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite.
Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante
a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente. Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione. Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati”.
La stessa disciplina è applicabile anche al caso di malattia professionale, stante l'equiparazione prevista dal successivo art. 131.
Ebbene, nel caso di specie, ad avviso di questo giudicante, parte ricorrente ha assolto l'onere di dimostrare la specifica esposizione al rischio lavorativo, la patologia contratta e il necessario nesso di causalità tra l'una e l'altra.
3 Quanto al primo profilo, innanzitutto, l'effettivo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso non è specificamente contestato dall' convenuto e, CP_1
inoltre, risulta suffragato dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata.
Ed invero, ciò è emerso dall'istruttoria orale svolta che ha confermato come il ricorrente abbia svolto la dedotta attività di operaio, e che, nello svolgimento di tale mansione, stato esposto ai fattori di rischio descritti in ricorso.
In particolare, all'udienza del 13 novembre 2024, il teste Testimone_1
premettendo di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto ex collega del marito della ricorrente, ha dichiarato che lo stesso è stato quotidianamente a contatto con fibre di amianto e le altre sostanze tossiche indicate in ricorso (cfr. verbale di udienza).
Ciò posto in relazione all'esposizione al rischio lavorativo specifico, al fine di accertare la sussistenza della patologia allegata e del necessario nesso di causalità tra l'una e l'altra, nonché del successivo decesso, è stata disposta consulenza medico- legale.
Il CTU ha risposto al mandato peritale, riconoscendo l'eziologia professionale del “mesotelioma pleurico con stato cachettico e complicanze cardio-polmonari, stato cachettico”, nonché che il decesso è avvenuto a causa di tale patologia professionale
(cfr. consulenza depositata il 12 marzo 2025).
Il C.T.U., nonostante le osservazioni dell' , ha confermato le proprie CP_1
conclusioni, che, siccome esaustivamente e adeguatamente sostenute, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), con riferimento sia all'accertamento della patologia sofferta dal ricorrente, sia alla sussistenza del nesso di causalità tra la stessa e l'attività lavorativa svolta, sia alla quantificazione delle conseguenti menomazioni permanenti, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato il diritto della ricorrente, in conseguenza della morte del congiunto per causa di natura professionale, al riconoscimento della pensione ai superstiti e all'assegno di cui all'art. 85 d.p.r. n.
1124/1965.
4
Considerato che
l'art. 16 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente al 31.12.1991, va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. C.
Cost. 196/1993. La previsione di legge in esame, da ultimo, è stata confermata dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994).
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, il diritto della ricorrente alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario nella misura stabilita dall'art. 85 d.p.r. n. 1124/1965 e, per l'effetto, condanna, l' a corrispondere la relativa rendita e alla corresponsione CP_1 dell'assegno; condanna, l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 processuali, pari a € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, oltre al rimborso di € 43,00 per CU;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Gela, 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 412/2023 R.G.L., avente a oggetto “malattia professionale e pensione ai superstiti”, promosso da
, con l'avv. Vincenzo Salerno;
Parte_1
- ricorrente - contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Sergio Alessi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 3 aprile 2024, , vedova di Parte_1 [...]
, ha adito la presente sede per ivi sentire accertare che il congiunto, nel corso Per_1
della sua attività lavorativa, ha contratto malattia professionale, che ne ha causato il decesso, avvenuto il 21 marzo 2022. In ragione di ciò, ha chiesto la condanna dell'istituto convenuto alla corresponsione della rendita ai superstiti e all'assegno funerario.
A sostegno di quanto sopra, la ricorrente ha rappresentato che il marito ha lavorato come “operatore di processi di produzione derivanti dal petrolio” presso il
Petrolchimico di Gela alle dipendenze delle ditte elencate, complessivamente dal 1974 al 2009, così esponendosi, nel corso dell'intera vita professionale, all'amianto e alle altre sostanze tossiche ivi presenti, generando la lamentata malattia (mesotelioma pleurico); che l'origine professionale della patologia è stata negata dall' , che ha CP_1
rigettato la relativa istanza amministrativa, negando il nesso eziologico tra attività professionale e patologia.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando, CP_1
in particolare, l'insussistenza della prova del nesso eziologico tra la malattia professionale e mansioni svolte, nonché, giocoforza, con l'exitus.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove orali e la disposizione di
CTU medico-legale.
L'udienza del 9 aprile 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
L'art. 85 del Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro (n.
1124/1965) stabilisce che “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116: 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i
2 superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1),
e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri
1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato
e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite.
Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante
a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente. Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione. Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati”.
La stessa disciplina è applicabile anche al caso di malattia professionale, stante l'equiparazione prevista dal successivo art. 131.
Ebbene, nel caso di specie, ad avviso di questo giudicante, parte ricorrente ha assolto l'onere di dimostrare la specifica esposizione al rischio lavorativo, la patologia contratta e il necessario nesso di causalità tra l'una e l'altra.
3 Quanto al primo profilo, innanzitutto, l'effettivo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso non è specificamente contestato dall' convenuto e, CP_1
inoltre, risulta suffragato dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata.
Ed invero, ciò è emerso dall'istruttoria orale svolta che ha confermato come il ricorrente abbia svolto la dedotta attività di operaio, e che, nello svolgimento di tale mansione, stato esposto ai fattori di rischio descritti in ricorso.
In particolare, all'udienza del 13 novembre 2024, il teste Testimone_1
premettendo di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto ex collega del marito della ricorrente, ha dichiarato che lo stesso è stato quotidianamente a contatto con fibre di amianto e le altre sostanze tossiche indicate in ricorso (cfr. verbale di udienza).
Ciò posto in relazione all'esposizione al rischio lavorativo specifico, al fine di accertare la sussistenza della patologia allegata e del necessario nesso di causalità tra l'una e l'altra, nonché del successivo decesso, è stata disposta consulenza medico- legale.
Il CTU ha risposto al mandato peritale, riconoscendo l'eziologia professionale del “mesotelioma pleurico con stato cachettico e complicanze cardio-polmonari, stato cachettico”, nonché che il decesso è avvenuto a causa di tale patologia professionale
(cfr. consulenza depositata il 12 marzo 2025).
Il C.T.U., nonostante le osservazioni dell' , ha confermato le proprie CP_1
conclusioni, che, siccome esaustivamente e adeguatamente sostenute, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), con riferimento sia all'accertamento della patologia sofferta dal ricorrente, sia alla sussistenza del nesso di causalità tra la stessa e l'attività lavorativa svolta, sia alla quantificazione delle conseguenti menomazioni permanenti, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato il diritto della ricorrente, in conseguenza della morte del congiunto per causa di natura professionale, al riconoscimento della pensione ai superstiti e all'assegno di cui all'art. 85 d.p.r. n.
1124/1965.
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Considerato che
l'art. 16 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente al 31.12.1991, va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. C.
Cost. 196/1993. La previsione di legge in esame, da ultimo, è stata confermata dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994).
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, il diritto della ricorrente alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario nella misura stabilita dall'art. 85 d.p.r. n. 1124/1965 e, per l'effetto, condanna, l' a corrispondere la relativa rendita e alla corresponsione CP_1 dell'assegno; condanna, l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 processuali, pari a € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, oltre al rimborso di € 43,00 per CU;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Gela, 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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