CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/11/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
DOTT. CO Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1592/2022
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandro Tatò ( C.F.: ), in Torino, corso Francia n° 68, C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione espressamente estesa anche all'appello APPELLANTE
CONTRO
(C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._3 il 24/12/1955 e residente in [...], rappresentato e difeso, dall'avv. Gianluca CIANCIA (C.F. – P. IVA C.F._4 P.IVA_1 del Foro di Cuneo e con domicilio eletto presso il suo studio in Caramagna Piemonte (CN),
Via Garessio n. 2 giusta delega rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello APPELLATO
Udienza collegiale del 10.9.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e reietta, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e difesa, tutte impugnate e contestate, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata:
In via principale e nel merito: - Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto riformare la sentenza n. 417/2022 emessa dal Tribunale di Cuneo, nella persona del Giudice dott. Ruggiero Berardi, nell'ambito del giudizio avente R.G. n.
2618/2019 e per l'effetto;
Pag. n. 1 di 9 NEL MERITO - Accertare e dichiarare la qualità del signor quale ex Controparte_1 socio della GENZIANELLA S.N.C. Di Argento, e quindi tenuto alla CP_2 corresponsione nella misura del 50% dei debiti sociali;
Di conseguenza condannare il signor alla rifusione in favore del signor Controparte_1 della somma pari ad € 8.715,81, quale quota di sua spettanza in merito Parte_1 al pagamento della cartella esattoriale avente codice n. 110/2000/00934131/52/000 precedentemente saldata per l'intero dall'odierno attore - Con il favore di spese, onorari
e diritti della presente causa oltre 15% rimb.forf., IVA, CPA e successive occorrende.
Con vittoria di spese di lite del primo grado di giudizio e del presente grado di appello oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%
IN VIA ISTRUTTORIA - Ammettersi le prove per testi indicate nella memoria ex art. 183 co. VI. N°3 c.p.c. del 19/06/2020 e richiamate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado;
Parte appellante, avendolo già richiesto nel primo grado di giudizio in sede di memorie ex art. 183 co. VI n°2 c.p.c. e richiamate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, insta affinchè la Corte d'Appello Adita voglia ordinare, ex art. 213 c.p.c., all' la produzione in giudizio di tutta la documentazione relativa alla cartella CP_3
n°11020000093413152 oggetto di causa, ed in special modo la documentazione relativa alla sanzione comminata alla soc. in relazione alla matricola CP_4 CP_3
8126556719, nonché ordinare, sempre ex art. 213 c.p.c., all di Controparte_5
Torino la produzione in giudizio di tutta la documentazione relativa al verbale dello stesso ispettorato in occasione degli accertamenti che hanno dato origine alla cartella esattoriale
n°11020000093413152”.
Per l'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino adita, respinta ogni contraria istanza, in via principale, confermare la sentenza n. 417/2022 emessa dal Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice dott. Ruggiero BERARDI, in data
26/04/2022 nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Cuneo RG 2618/2019, in epigrafe integralmente ed in ogni sua parte, respingendo le richieste dell'appellante Sig.
come in atti rappresentato difeso e domiciliato, in quanto infondate in Parte_1 fatto ed in diritto, per le motivazioni esposte in narrativa.
In ogni caso con il favore delle spese del presente giudizio, per esposti, competenze, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si insiste e si richiede l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate dal sig. CP_1 nel giudizio di primo grado e non ammesse dal Giudice, opponendosi all'ammissione di quelle formulate da controparte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pag. n. 2 di 9 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 davanti il Tribunale di Cuneo esponendo di avere con quest'ultimo Controparte_1 costituito, nel 1983, la società in nome collettivo Controparte_6
[... con sede in Torino, sciolta nel 1991 e cancellata dal registro delle imprese nel 1996 e di avere ricevuto, nel novembre 2000, una cartella esattoriale notificata da IA per l'importo di euro 15.069,36#, avente ad oggetto omessi versamenti dei contributi in favore dei dipendenti della società, risalenti all'anno 1991.
L'attore precisava di avere corrisposto l'intero importo della cartella e di avere chiesto, senza esito, al convenuto il rimborso della quota del 50%, trattandosi di debito riconducibile all'attività societaria.
Il ha quindi convenuto in giudizio l' , chiedendone la condanna al Pt_1 CP_1 pagamento della somma di euro 8.715,81#, invocando la responsabilità solidale del socio ai sensi dell'art. 2291 c.c.
Il convenuto si è costituito contestando la prospettazione attorea, rappresentando la propria estraneità alla gestione della società, di fatto amministrata dal e dalla sorella, in Pt_1 allora moglie dell'odierno appellante, e che l'attività sociale era stata dapprima sospesa per la cattiva gestione, risultando la società inattiva, e successivamente era stata sciolta nel
1991.
Il convenuto rappresentava altresì che, a distanza di anni, l'attore aveva comunicato di aver provveduto al pagamento della cartella esattoriale, con comunicazioni del 2010 e del 2015: il convenuto ha quindi eccepito la prescrizione del credito vantato dell'attore, e ne ha contestato comunque la fondatezza nel merito, difettando la prova di quanto prospettato dall'attore.
Parte convenuta ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di intervenuta prescrizione della domanda e la decadenza dall'azione e, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria.
All'udienza del 13.10.2021 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni: il Tribunale ha quindi assegnato i termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali, trattenendo all'esito la causa in decisione.
2. Con sentenza n. 417/2022, pubblicata in data 2.5.2022, il Tribunale di Cuneo rigettava integralmente la domanda attorea, con la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza non veniva notificata.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha Parte_1 proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento
Pag. n. 3 di 9 delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha ritenuto che parte attrice non avesse fornito la prova dell'avvenuto pagamento della somma portata in cartella esattoriale;
b) laddove ha ritenuto che parte attrice non avesse fornito la prova della riconducibilità delle sanzioni all'attività della IA snc;
c) laddove non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti dall'odierno appellante in primo grado.
4. Con comparsa depositata in data 14.3.2023 si costituiva Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato, con la conferma della sentenza impugnata.
5. Precisate le conclusioni, con ordinanza pubblicata in data 12.9.2024 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino all' 8 novembre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame che vengono trattati congiuntamente, stante la loro connessione in termini logico giuridici.
6.1 Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza appellata laddove ha ritenuto che l'odierno appellante non avesse fornito la prova dell'avvenuto pagamento della somma portata nella cartella esattoriale nella misura ivi liquidata.
Deduce il che la prova dell'avvenuto pagamento risultava invece agli atti, poiché Pt_1 era stato prodotto il documento n° 12 dal quale risultava l'estinzione del proprio debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, proprio in relazione alla cartella oggetto di causa.
Tale documento era un estratto di ruolo fornito direttamente dall'Agenzia delle Entrate ed era datato 12/02/2016, dimostrando che a tale data il debito era stato pagato, così come il documento n°11 dimostrava che l'esecuzione immobiliare ai danni del aveva Pt_1 avuto inizio proprio nell'anno 2010, laddove la stessa IA NO comunicava che il primo incanto per la vendita dell'immobile (elencando le cartelle esattoriali in forza delle quali agiva e tra esse anche quella oggetto di causa) si sarebbe tenuto in data 02/02/2010.
6.2 Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza appellata laddove ha ritenuto che la IA snc risultava inattiva dal settembre 1990, così che sarebbe stata necessaria una prova rigorosa della riconducibilità dei debiti portati dalla cartella di pagamento oggetto di causa all'attività di tale società.
L'appellante precisa che, come già evidenziato negli atti del primo grado, la società
IA non era stata portata in stato di inattività dal 11/09/1990 in quanto la dichiarazione di inattività avveniva ex officio il 19/11/1993 (vedasi visura storica pag. 4 doc 07 fascicolo primo grado) con effetto retroattivo e non per effettiva inattività della
Pag. n. 4 di 9 stessa.
La prova della suddetta circostanza sarebbe stata fornita: la società IA nell'anno
1991 sarebbe stata ancora operativa sotto la gestione dell' il quale, nel medesimo CP_1 anno, vendeva l'attività impegnandosi ad esercitarla fino all'ottobre 1991, come risulta dalla scrittura privata datata 4 aprile 1991 prodotta sub doc. 9.
Tale documento, sottoscritto dallo stesso , non è stato contestato e confermerebbe CP_1 che, almeno fino all'ottobre 1991, la IA fosse operativa sotto la gestione dell' . CP_1
Riguardo sempre alla riferibilità della cartella di pagamento n°11020000093413152, essa
è stata emessa solo nell'anno 2000 ed era conseguente ad un accertamento ispettivo da parte dell in via Pigafetta 62/Bis, presso la IA S.n.c. che Controparte_5 impiegava lavoratori senza regolare contratto.
La descrizione contenuta nella cartella è la seguente: “Assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti – matricola 8126556719, inadempienza 0501 Verbale Ispettorato del Lavoro dal 02/1991 al 11/1991”.
Sempre nella descrizione vengono definite le somme dovute (espresse in lire) relative ai modelli DM10 V per i periodi dal 02/1991 al 04/1991 e dal 05/1991 al 11/1991 oltre le somme aggiuntive relative ai medesimi periodi.
Al momento dell'accertamento da parte dell' del Lavoro era presente solo CP_5
l' (che di fatto era l'unico gestore della IA): per questo motivo il CP_1 Pt_1 non era a conoscenza della circostanza e non aveva alcuna copia del verbale di accertamento.
Il deduce altresì di avere dimostrato che nell'anno 1991 non risultava socio di Pt_1 alcun'altra società o titolare di una ditta individuale che potesse avere dei dipendenti, e che l'unica attività imprenditoriale che vedeva lo stesso coinvolto al momento dell'elevazione della sanzione era la IA: la cartella esattoriale riportava inoltre quale causale la dicitura “CONTRIBUTI AZIENDE” e nel dettaglio degli addebiti la voce
“ASSICURAZIONI SOCIALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI” nonché un codice azienda e l'indicazione del MOD. 10 che è appunto relativo alla contribuzione dei CP_3 dipendenti.
Dalla documentazione in atti risulterebbe che le perplessità manifestate dal Tribunale in relazione alla riferibilità della cartella esattoriale alla società IA sarebbero infondate, posto che nel periodo relativo all'anno 1991 il non era titolare di Pt_1 un'altra partita IVA, né era amministratore o socio di altra società che non fosse la
IA.
In considerazione di ciò la cartella esattoriale poteva essere riferibile esclusivamente a detta società: parte appellante censurava inoltre il rigetto dell'istanza di acquisizione ex art. 213
Pag. n. 5 di 9 c.p.c. svolta in primo grado.
6.3 Con il terzo motivo di gravame il si duole circa la mancata Pt_1 ammissione dei mezzi istruttori richiesti nel primo grado di giudizio (istanze istruttorie ribadite in sede di comparsa conclusionale e precisazione delle conclusioni) in quanto sia l'istanza ex art. 213 c.p.c. che l'escussione dei testimoni avrebbero potuto confermare che la IA nell'anno 1991 era ancora operativa, che l'accesso Ispettivo dell'INAIL avvenne alla presenza del sig. e che tale accesso ispettivo era relativo alla cartella CP_1 esattoriale oggetto di causa.
6.3.1. Ritiene la Corte che il gravame sia complessivamente infondato: la sentenza impugnata merita infatti conferma, seppur con diversa motivazione.
Come rilevato dal Tribunale, la cartella esattoriale oggetto di causa si riferisce ad importi relativi ad irregolarità nel pagamento delle assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti,
a seguito di verbale dell' , nel periodo compreso tra febbraio e Controparte_5 novembre 1991, per originarie lire 27.347.062#, corrispondenti ad euro 14.123,57 (doc. 8 fasc. appellante).
Rileva la Corte che, ai fini della decisione della lite, risulta dirimente la circostanza che al momento della notifica della cartella esattoriale il credito da essa portato fosse prescritto.
La cartella di pagamento n° 11020000093413152 (cfr. doc. 8 fasc. appellante) emessa nell'anno 2000 consegue ad un accertamento da parte dell . Controparte_5
La descrizione contenuta nella cartella è la seguente: “Assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti – matricola 8126556719, inadempienza 0501 Verbale Ispettorato del Lavoro dal 02/1991 al 11/1991”.
Sempre nella descrizione vengono definite le somme dovute (espresse in lire) relative ai modelli DM10 V per i periodi dal 02/1991 al 04/1991 e dal 05/1991 al 11/1991 oltre le somme aggiuntive relative ai medesimi periodi.
La cartella esattoriale riporta quale causale la dicitura “CONTRIBUTI AZIENDE” e nel dettaglio degli addebiti la voce “ASSICURAZIONI SOCIALI DEI LAVORATORI
DIPENDENTI” nonché il codice inadempienza 501 e l'indicazione del MOD. DM 10/V che è appunto relativo alla contribuzione dei dipendenti (il modello DM10 è compilato dal CP_ datore di lavoro per dichiarare all le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i CP_ contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell' delle agevolazioni e degli sgravi).
La legge n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico ha innovato anche in materia di prescrizione dei contributi previdenziali in generale e non solo dell' (Cass. CP_3
11140/2001), riducendo i termini di prescrizione, salve le eccezioni previste.
Riguardo la prescrizione delle contribuzioni relative a periodi precedenti al 1 gennaio 1996
(data fissata dalla legge 335/95 per la decorrenza del nuovo termine di prescrizione di
Pag. n. 6 di 9 cinque anni, in luogo del vecchio termine di dieci anni) bisogna fare le seguenti distinzioni:
1. se è stato compiuto un atto interruttivo prima del 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge n. 335/1995), si applica il termine decennale, a cui va aggiunto un termine di tre anni per la sospensione prevista dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 (Cfr. Cass. Civ.
n. 46/2004);
2. se è stato compiuto un atto interruttivo tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, il recupero dei contributi potrà retroagire per dieci anni;
3. se non è stato compiuto alcun atto interruttivo, si applicano i nuovi termini introdotti dalla Legge.
Dunque trattandosi di contribuzioni relative all'anno 1991, se v'è stato un atto interruttivo la prescrizione è pari ad anni 13 (o dieci se l'atto interruttivo è stato compiuto nel periodo tra il 17 agosto 1995 ed 31 dicembre 1995), mentre se non è stato posto in essere un atto interruttivo la prescrizione è di anni 5.
Detto ciò il , per replicare all'eccezione proposta dall' , ha dedotto sin dalla Pt_1 CP_1 prima memoria istruttoria (cfr. pagg. 5 e 6) di avere verificato che detto atto interruttivo era stato notificato, riservandosi la conferma di tale evenienza nella fase istruttoria, e che pertanto nulla avrebbe potuto fare per ottenere lo stralcio della cartella notificata nel novembre 2000 (assunto poi reiterato in comparsa conclusionale in primo grado, cfr pagg.
6-7 e nella memoria di replica in appello, cfr. pag. 5-6).
Rileva la Corte che la prova di un atto interruttivo precedente al 17.8.1995, o comunque compiuto tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, è mancata del tutto, non avendo l'odierno appellante dato seguito alla riserva espressa nella prima memoria istruttoria: conseguenza di ciò è che nel caso di specie si applica la prescrizione quinquennale del credito per cui è causa. CP_3
I contestati mancati versamenti contributivi risalgono all'anno 1991, mentre la notifica della cartella è del 10.11.2000, come riportato nell'estratto di ruolo datato 30.4.2010 prodotto sub doc. 2 fasc. appellante: dunque il credito per cui è causa al momento CP_3 della notifica della cartella di pagamento era certamente prescritto, in mancanza di atti interruttivi precedenti al 1995.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, il socio che, dopo lo scioglimento e la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, abbia provveduto al pagamento di un debito sociale residuo ha diritto, alla stregua degli articoli 2291 e 1299 cod. civ., di rivalersi "pro quota" nei confronti degli altri soci come lui illimitatamente responsabili, risultando tra gli stessi un vincolo di solidarietà passiva.
Secondo l'art. 1310, terzo comma, c.c. “il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima”.
Pag. n. 7 di 9 Nel caso di specie il ha pagato la cartella per cui è causa dopo che il relativo Pt_1 credito era prescritto (i primi pagamenti parziali sono del 2009, a cui poi ha fatto seguito la rateazione di cui al doc. 2 di parte appellante) così che, secondo i dettami della norma citata, non ha diritto al regresso verso l' . CP_1
***
Resta solo da dire che, alla luce di quanto sin qui illustrato, le richieste istruttorie avanzate dal sono inconferenti e non possono trovare accoglimento. Parte_2
****
7. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione ad delle Controparte_1 spese di lite del presente grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 1.134,00#, per fase introduttiva € 921,00#, per fase decisoria € 1.911,00# e così in complessivi € 3.966,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Sul punto, la massima istanza della Giurisprudenza di Legittimità ha precisato che il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 4315/2020).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
Pag. n. 8 di 9 - respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 417/2022 del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 2.5.2022, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 2618/2019;
- dichiara tenuto e condanna a rimborsare ad Parte_1 Controparte_1 le spese del giudizio di secondo grado liquidate in € 3.966,00# oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2025 della Sezione Prima Civile della
Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Gabriella Ratti)
L'ESTENSORE
(dr. CO Leone Coccetti)
Pag. n. 9 di 9