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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/07/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2862/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in proprio e quale rappresentante legale della Parte_1 Controparte_1 elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Nino Bixio, n. 2, presso lo studio degli
[...] E avv.ti Giuseppe Natale (PEC: iuffrè. ) ed Enzo Idà (PEC: Email_1
che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono Email_3 giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Machiavelli, n. 10, presso i funzionari Tiziana Meligrana, Gabriella Zappia e Controparte_3
Alessandro Trovato (PEC: t) che congiuntamente e Email_4 disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, Controparte_4
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_5
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 20/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 60/-1/2024, del
1 20.11.2024, emessa a titolo di sanzione irrogata per la violazione dell'art. 3 commi 3 e 3 ter, D.L. n. 12/2002, convertito dalla L. n. 73 del 23. O4.2OO2, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n.151/2015 e per la violazione dell'art. 30, comma 1, e art. 18, comma 5 bis, D.Lgs. n.27612OO3, di importo pari a 21.836,000€, derivante dai Verbali di Accertamento Unico e Notificazione n. 2024-VV-0000067 e n. 2024 VV-0000049, notificati al ricorrente quale persona fisica e quale obbligato in solido con , il 20.05.2024. Controparte_1
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente deduceva: I) la decadenza dal potere sanzionatorio dell' , ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981; II) di fare parte, insieme a CP_2
Ristorama srl con no, della Rete di Impresa denominata “Rete Plus” ai sensi del DL 5/2009, al fine di avvalersi del regime di codatorialità; III) l'assenza di responsabilità in ordine agli adempimenti comunicativi dei rapporti di lavoro che dovevano essere eseguiti dalla Ristorama srl, così come stabilito nel contratto di rete;
IV) la legittimità del distacco effettuato nell'ambito della rete di impresa denominata Rete Plus con la Ristorama srl, rispetto ai requisiti previsti dall'art. 30 comma 1 D.Lgs n. 276/2003. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “dichiarare la nullità o l'annullamento della suindicata Ordinanza Ingiunzione n 60/-1/24 con sanzione applicata ammontante ad € 21.836,00, per l'inefficacia e l'illegittimità della stessa per i motivi di cui sopra;
- Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' (la quale eccepiva il CP_4 proprio difetto di legittimazione passiva), nonché l' di Vibo Controparte_2
Valentia che contestavano la domanda di parta ricorrente e concludevano chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo richiamato dall'Ordinanza ingiunzione impugnata, in ragione della sua asserita genuinità del contratto di rete stipulato con la Ristorama Srl e delle conseguenti attività lavorative esercitate dai distaccati sentiti in sede di ispezione.
3. Occorre, preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , poiché CP_4 Co l'unico ente legittimato a stare in giudizio è , stante la natura delle pretese in contestazione.
4. Si evidenzia, inoltre, quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
4.1. In questi casi, la decorrenza del termine di novanta giorni è da individuarsi dal momento in cui l' abbia espletato l'istruttoria relativa all'ispezione. CP_4
5. Nel caso di specie, poiché, secondo la documentazione versata in atti, l'ultimo atto istruttorio Co esperito dall' è stato quello del 13.05.2024 (all. 4 della memoria di costituzione ), si CP_4 dichiara la tempestività dell'azione dell' resistente, poiché la notifica del Verbale di CP_4
Accertamento è avvenuta il 20.05.2024, nel pieno rispetto, dunque, dei novanta giorni normativamente previsti.
2 6. Durante l'ispezione (del 4.07.2023) condotta nei confronti dell'odierno ricorrente, il Sig.
veniva trovato intento a lavorare presso il bar intestato al ricorrente, senza, Persona_1 tuttavia, che il datore di lavoro avesse preventivamente comunicato l'instaurazione del rapporto di lavoro (tale assunzione avveniva, infatti, solo il 9.05.2023, successivamente, pertanto, all'irregolarità contestata) provocando la tempestiva imputazione della violazione disciplinata dall'art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. n. 12/2002, convertito in L. n. 73/2002.
6.1. Il ricorrente, tuttavia, non ha fornito prove utili a dimostrare che il Sig. non stesse Per_1 svolgendo alcuna attività lavorativa, presso la ditta del ricorrente. L'assunzione successiva, infatti, è da qualificarsi come mero ravvedimento alla sanzione comminatagli.
7. Non trovano, neppure, valorizzazione le deduzioni sollevate dalla parte ricorrente in merito alla questione relativa alla genuinità del contratto di rete con Ristorama Srl, a cui ha fatto seguito l'imputazione della violazione di cui all'art. 30, c. 1 e art. 18, comma 5 bis del D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Nei casi di distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30, c., l'utilizzatore e il somministratore sono puniti ai sensi dell'art. 18, comma 5 bis del D.Lgs. n. 276/2003”.
8. Relativamente alla contestazione suindicata, occorre dichiarare il difetto di legittimazione attiva di , stante l'assenza di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nella sua qualità Parte_1 di trasgressore persona fisica.
9. Dunque, considerando quale rappresentante legale della Parte_1 Controparte_1
, in merito alla violazione di cui all'art. 30, c. 1 e art. 18, comma 5 bis del D.Lgs. n. 276/2003,
[...] il ricorso non può trovare accoglimento, poiché, come emerge dalla documentazione versata in atti, la redazione della scrittura privata stipulata nell'ambito di RETE PLUS, come rete di impresa, risulta priva di data certa e, al contempo, priva del requisito – da intendersi come condizione essenziale dell'accordo, per configurare l'interesse del distaccante – del “programma comune di rete”. 10. Il contratto di rete, infatti, secondo la disciplina dettata dapprima dalla L. 23.07.2009, n. 99, poi dal D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito con modificazioni in L. 30.07.2010, n. 122; poi dal D.L. 22.06.2012, n, 83 con la legge di conversione n. 7.08.2012, n. 134 e infine dal D.L. 18.10.2012 n. 179 c.d. “Decreto sviluppo bis” come convertito con modifiche dalla L. 17.12.2012, n. 221, ha quali elementi essenziali: le generalità delle parti;
gli obiettivi strategici;
la durata del contratto;
le modalità di adesione di altri imprenditori;
le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti;
il programma di rete comprensivo delle modalità di realizzazione teso a indicare il piano d'azione necessario alla realizzazione di obiettivi comuni di crescita e competitività. Nel caso di cui ci si occupa, quest'ultimo elemento non risulta essere esplicitato nell'accordo fra le parti, provocando una presunzione di pseudo-distacco.
11. Per tutto quanto fin qui espresso, il ricorso deve essere rigettato.
12. Le spese di lite Possono essere integralmente compensate nei rapporti con e CP_4 Pt_2 in proprio e per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_4
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di improprio;
Parte_1
3 - rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di vite nei rapporti con e in proprio CP_4 Parte_2
- condanna quale legale rappresentante della al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre accessori di legge, Co da corrispondere in favore di .
Vibo Valentia, 09/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in proprio e quale rappresentante legale della Parte_1 Controparte_1 elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Nino Bixio, n. 2, presso lo studio degli
[...] E avv.ti Giuseppe Natale (PEC: iuffrè. ) ed Enzo Idà (PEC: Email_1
che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono Email_3 giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Machiavelli, n. 10, presso i funzionari Tiziana Meligrana, Gabriella Zappia e Controparte_3
Alessandro Trovato (PEC: t) che congiuntamente e Email_4 disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, Controparte_4
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_5
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 20/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 60/-1/2024, del
1 20.11.2024, emessa a titolo di sanzione irrogata per la violazione dell'art. 3 commi 3 e 3 ter, D.L. n. 12/2002, convertito dalla L. n. 73 del 23. O4.2OO2, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n.151/2015 e per la violazione dell'art. 30, comma 1, e art. 18, comma 5 bis, D.Lgs. n.27612OO3, di importo pari a 21.836,000€, derivante dai Verbali di Accertamento Unico e Notificazione n. 2024-VV-0000067 e n. 2024 VV-0000049, notificati al ricorrente quale persona fisica e quale obbligato in solido con , il 20.05.2024. Controparte_1
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente deduceva: I) la decadenza dal potere sanzionatorio dell' , ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981; II) di fare parte, insieme a CP_2
Ristorama srl con no, della Rete di Impresa denominata “Rete Plus” ai sensi del DL 5/2009, al fine di avvalersi del regime di codatorialità; III) l'assenza di responsabilità in ordine agli adempimenti comunicativi dei rapporti di lavoro che dovevano essere eseguiti dalla Ristorama srl, così come stabilito nel contratto di rete;
IV) la legittimità del distacco effettuato nell'ambito della rete di impresa denominata Rete Plus con la Ristorama srl, rispetto ai requisiti previsti dall'art. 30 comma 1 D.Lgs n. 276/2003. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “dichiarare la nullità o l'annullamento della suindicata Ordinanza Ingiunzione n 60/-1/24 con sanzione applicata ammontante ad € 21.836,00, per l'inefficacia e l'illegittimità della stessa per i motivi di cui sopra;
- Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' (la quale eccepiva il CP_4 proprio difetto di legittimazione passiva), nonché l' di Vibo Controparte_2
Valentia che contestavano la domanda di parta ricorrente e concludevano chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo richiamato dall'Ordinanza ingiunzione impugnata, in ragione della sua asserita genuinità del contratto di rete stipulato con la Ristorama Srl e delle conseguenti attività lavorative esercitate dai distaccati sentiti in sede di ispezione.
3. Occorre, preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , poiché CP_4 Co l'unico ente legittimato a stare in giudizio è , stante la natura delle pretese in contestazione.
4. Si evidenzia, inoltre, quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
4.1. In questi casi, la decorrenza del termine di novanta giorni è da individuarsi dal momento in cui l' abbia espletato l'istruttoria relativa all'ispezione. CP_4
5. Nel caso di specie, poiché, secondo la documentazione versata in atti, l'ultimo atto istruttorio Co esperito dall' è stato quello del 13.05.2024 (all. 4 della memoria di costituzione ), si CP_4 dichiara la tempestività dell'azione dell' resistente, poiché la notifica del Verbale di CP_4
Accertamento è avvenuta il 20.05.2024, nel pieno rispetto, dunque, dei novanta giorni normativamente previsti.
2 6. Durante l'ispezione (del 4.07.2023) condotta nei confronti dell'odierno ricorrente, il Sig.
veniva trovato intento a lavorare presso il bar intestato al ricorrente, senza, Persona_1 tuttavia, che il datore di lavoro avesse preventivamente comunicato l'instaurazione del rapporto di lavoro (tale assunzione avveniva, infatti, solo il 9.05.2023, successivamente, pertanto, all'irregolarità contestata) provocando la tempestiva imputazione della violazione disciplinata dall'art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. n. 12/2002, convertito in L. n. 73/2002.
6.1. Il ricorrente, tuttavia, non ha fornito prove utili a dimostrare che il Sig. non stesse Per_1 svolgendo alcuna attività lavorativa, presso la ditta del ricorrente. L'assunzione successiva, infatti, è da qualificarsi come mero ravvedimento alla sanzione comminatagli.
7. Non trovano, neppure, valorizzazione le deduzioni sollevate dalla parte ricorrente in merito alla questione relativa alla genuinità del contratto di rete con Ristorama Srl, a cui ha fatto seguito l'imputazione della violazione di cui all'art. 30, c. 1 e art. 18, comma 5 bis del D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Nei casi di distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30, c., l'utilizzatore e il somministratore sono puniti ai sensi dell'art. 18, comma 5 bis del D.Lgs. n. 276/2003”.
8. Relativamente alla contestazione suindicata, occorre dichiarare il difetto di legittimazione attiva di , stante l'assenza di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nella sua qualità Parte_1 di trasgressore persona fisica.
9. Dunque, considerando quale rappresentante legale della Parte_1 Controparte_1
, in merito alla violazione di cui all'art. 30, c. 1 e art. 18, comma 5 bis del D.Lgs. n. 276/2003,
[...] il ricorso non può trovare accoglimento, poiché, come emerge dalla documentazione versata in atti, la redazione della scrittura privata stipulata nell'ambito di RETE PLUS, come rete di impresa, risulta priva di data certa e, al contempo, priva del requisito – da intendersi come condizione essenziale dell'accordo, per configurare l'interesse del distaccante – del “programma comune di rete”. 10. Il contratto di rete, infatti, secondo la disciplina dettata dapprima dalla L. 23.07.2009, n. 99, poi dal D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito con modificazioni in L. 30.07.2010, n. 122; poi dal D.L. 22.06.2012, n, 83 con la legge di conversione n. 7.08.2012, n. 134 e infine dal D.L. 18.10.2012 n. 179 c.d. “Decreto sviluppo bis” come convertito con modifiche dalla L. 17.12.2012, n. 221, ha quali elementi essenziali: le generalità delle parti;
gli obiettivi strategici;
la durata del contratto;
le modalità di adesione di altri imprenditori;
le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti;
il programma di rete comprensivo delle modalità di realizzazione teso a indicare il piano d'azione necessario alla realizzazione di obiettivi comuni di crescita e competitività. Nel caso di cui ci si occupa, quest'ultimo elemento non risulta essere esplicitato nell'accordo fra le parti, provocando una presunzione di pseudo-distacco.
11. Per tutto quanto fin qui espresso, il ricorso deve essere rigettato.
12. Le spese di lite Possono essere integralmente compensate nei rapporti con e CP_4 Pt_2 in proprio e per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_4
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di improprio;
Parte_1
3 - rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di vite nei rapporti con e in proprio CP_4 Parte_2
- condanna quale legale rappresentante della al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre accessori di legge, Co da corrispondere in favore di .
Vibo Valentia, 09/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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