Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2023, n. 19940
CASS
Sentenza 11 maggio 2023

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La sentenza analizzata è stata emessa dalla Corte di Cassazione. L'imputato ha presentato ricorso contro la decisione della Corte d'Appello di Messina, che aveva confermato la sua responsabilità per falso in relazione all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le richieste dell'imputato vertevano sulla buona fede nell'attestazione del reddito e sull'erronea interpretazione delle norme relative al reddito per l'ammissione al patrocinio. La difesa sosteneva che l'imputato si riferisse al reddito del 2017 e non del 2016, e che l'ammontare del reddito non superasse il limite previsto.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che il ricorrente non aveva specificato in modo adeguato i vizi di motivazione denunciati, limitandosi a riproporre questioni già esaminate e disattese dalla Corte d'Appello. Inoltre, la Corte ha ribadito che l'errore scusabile non è applicabile in questo contesto, poiché il reato di falso è configurabile anche in assenza di un superamento del limite di reddito. La decisione ha sottolineato l'importanza della specificità nei motivi di ricorso, affermando che la genericità porta all'inammissibilità. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2023, n. 19940
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19940
    Data del deposito : 11 maggio 2023

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