CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2023, n. 19940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19940 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo L "I‘C.02"0 d;
t ItI (fil-t Penale Sent. Sez. 4 Num. 19940 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti che dichiarava TA AL responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. .P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perché, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indirizzata al giudice di pace di Patti, in relazione al procedimento penale indicato nel capo di imputazione, attestava falsamente di aver conseguito per l'anno 2016 (anno di imposta rilevante ai fini della determinazione del reddito ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 115/2002), insieme al proprio nucleo familiare, un reddito complessivo pari ad euro 2.743,48 e, pertanto, di essere in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento del relativo beneficio, sottacendo così di avere in realtà conseguito per il medesimo anno di imposta un reddito complessivo pari ad euro 10.103,61, come accertato dalla Guardia di finanza di Patti. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che solleva un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 546, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello risposto alle specifiche doglianze mosse in sede di appello, così offrendo una motivazione meramente apparente. La difesa le richiama, evidenziando la buona fede dell'imputato che, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, si era riferito espressamente al 2017 e non al 2016, anche in considerazione del fatto che il modello ISEE era stato rilasciato il 02/02/2018. Lo stesso maresciallo IF peraltro, non aveva saputo riferire, per non averlo accertato, se l'imputato avesse presentato o meno la Dichiarazione Sostitutiva Unica in data antecedente la presentazione della richiesta di ammissione al patrocinio spese dello Stato. Il reato non è configurabile atteso che l'infedele attestazione riguarda redditi il cui ammontare non ha implicato il superamento del limite;
si tratta, pertanto, di falso innocuo. In ogni caso, ci si trova di fronte ad un errore scusabile. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 21/01/23, è pervenuta memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale del difensore dell'imputato, avv. Carmelo Damiano. 5. Il ricorso è inammissibile. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al 2 giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri Massimiliano, Rv. 277518 - 02: in motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015; cfr. anche, Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota e altri, Rv. 263541 - 01). Il ricorrente, inoltre, evocando anche censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Costituisce, invero, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducano le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 4.1. Due gli aspetti su cui la difesa reitera le doglianze già sollevate in sede di appello. Il primo, che l'imputato abbia fatto riferimento alle risultanze della dichiarazione ISEE, intesa altresì come rilevante in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'ISEE, tuttavia, come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, non è un criterio valido per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il citato d.P.R. 115/2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata. In particolare, l'omessa indicazione di redditi non presenti nell'ISEE e/o l'errata imputazione di detrazioni e deduzioni non consentite per la determinazione del reddito, ed invece permesse per la determinazione dell'ISEE, può condurre alla commissione del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 115/2002, oltre che, in caso di sforamento dei limiti per l'ammissione, alla revoca del beneficio, con conseguente obbligo di restituzione allo Stato delle somme ingiustamente percepite (così in motivazione, Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto Benedetto, Rv. 282552 - 01, massimata nei seguenti termini: In tema di gratuito patrocinio, ai 3 Il Presidente Il Consigliere estensore fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti "in nero" o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE). Il secondo profilo, su cui insiste la difesa, riguarda la sussistenza del reato nel caso in cui, come quello di specie, il reddito percepito è comunque inferiore alla soglia prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Anche su questo punto, la sentenza impugnata si appalesa del tutto congrua e coerente con i principi affermati in sede di legittimità, a mente dei quali integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152 - 01; Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Colombo Damiano, Rv. 282716 - 01). Quanto all'invocato errore scusabile, giova rammentare che l'art. 76 d.P.R. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso decreto, non costituisce legge extrapenale in ordine alla quale l'errore da parte del soggetto attivo possa avere incidenza scusante. Ciò in quanto deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per "legge diversa dalla legge penale", ai sensi dell'art. 47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808 - 01; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013 - 01). Anche sotto questo specifico aspetto, la sentenza impugnata si rivela del tutto immune dalle sollevate censure. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 febbraio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo L "I‘C.02"0 d;
t ItI (fil-t Penale Sent. Sez. 4 Num. 19940 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti che dichiarava TA AL responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. .P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perché, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indirizzata al giudice di pace di Patti, in relazione al procedimento penale indicato nel capo di imputazione, attestava falsamente di aver conseguito per l'anno 2016 (anno di imposta rilevante ai fini della determinazione del reddito ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 115/2002), insieme al proprio nucleo familiare, un reddito complessivo pari ad euro 2.743,48 e, pertanto, di essere in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento del relativo beneficio, sottacendo così di avere in realtà conseguito per il medesimo anno di imposta un reddito complessivo pari ad euro 10.103,61, come accertato dalla Guardia di finanza di Patti. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che solleva un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 546, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello risposto alle specifiche doglianze mosse in sede di appello, così offrendo una motivazione meramente apparente. La difesa le richiama, evidenziando la buona fede dell'imputato che, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, si era riferito espressamente al 2017 e non al 2016, anche in considerazione del fatto che il modello ISEE era stato rilasciato il 02/02/2018. Lo stesso maresciallo IF peraltro, non aveva saputo riferire, per non averlo accertato, se l'imputato avesse presentato o meno la Dichiarazione Sostitutiva Unica in data antecedente la presentazione della richiesta di ammissione al patrocinio spese dello Stato. Il reato non è configurabile atteso che l'infedele attestazione riguarda redditi il cui ammontare non ha implicato il superamento del limite;
si tratta, pertanto, di falso innocuo. In ogni caso, ci si trova di fronte ad un errore scusabile. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 21/01/23, è pervenuta memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale del difensore dell'imputato, avv. Carmelo Damiano. 5. Il ricorso è inammissibile. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al 2 giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri Massimiliano, Rv. 277518 - 02: in motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015; cfr. anche, Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota e altri, Rv. 263541 - 01). Il ricorrente, inoltre, evocando anche censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Costituisce, invero, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducano le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 4.1. Due gli aspetti su cui la difesa reitera le doglianze già sollevate in sede di appello. Il primo, che l'imputato abbia fatto riferimento alle risultanze della dichiarazione ISEE, intesa altresì come rilevante in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'ISEE, tuttavia, come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, non è un criterio valido per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il citato d.P.R. 115/2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata. In particolare, l'omessa indicazione di redditi non presenti nell'ISEE e/o l'errata imputazione di detrazioni e deduzioni non consentite per la determinazione del reddito, ed invece permesse per la determinazione dell'ISEE, può condurre alla commissione del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 115/2002, oltre che, in caso di sforamento dei limiti per l'ammissione, alla revoca del beneficio, con conseguente obbligo di restituzione allo Stato delle somme ingiustamente percepite (così in motivazione, Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto Benedetto, Rv. 282552 - 01, massimata nei seguenti termini: In tema di gratuito patrocinio, ai 3 Il Presidente Il Consigliere estensore fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti "in nero" o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE). Il secondo profilo, su cui insiste la difesa, riguarda la sussistenza del reato nel caso in cui, come quello di specie, il reddito percepito è comunque inferiore alla soglia prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Anche su questo punto, la sentenza impugnata si appalesa del tutto congrua e coerente con i principi affermati in sede di legittimità, a mente dei quali integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152 - 01; Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Colombo Damiano, Rv. 282716 - 01). Quanto all'invocato errore scusabile, giova rammentare che l'art. 76 d.P.R. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso decreto, non costituisce legge extrapenale in ordine alla quale l'errore da parte del soggetto attivo possa avere incidenza scusante. Ciò in quanto deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per "legge diversa dalla legge penale", ai sensi dell'art. 47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808 - 01; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013 - 01). Anche sotto questo specifico aspetto, la sentenza impugnata si rivela del tutto immune dalle sollevate censure. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 febbraio 2023