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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 14/2025 R.G.L. promossa da:
Avv. RA DR in proprio, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c.
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PARTE APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. CP_1
e Email_2 Email_3
degli Avv.ti S. Orengo e P. Ratti che la rappresentano e difendono per procura in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: impresa familiare. CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 9/01/2025.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 29/04/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, RA
DR impugnava la sentenza n. 3290/24 in data 10/12/2024 del Tribunale di Torino, che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto di partecipazione ex art. 230- ter c.c. (o, in via alternativa e residuale, ex art. 230-bis c.c.) agli utili dell'impresa familiare costituita da (con la quale aveva intrattenuto un rapporto di CP_1 convivenza more uxorio dall'aprile 2009 all'aprile 2021), nonché ai beni acquistati con
1 tali utili, agli incrementi dell'azienda e al relativo avviamento, con condanna della convenuta al pagamento, a tale titolo (oppure, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.), della somma di € 14.368.767,00, oltre al mantenimento nella misura di € 10.000,00 per ogni mese di convivenza.
Come efficacemente riassunto dal primo Giudice, «a far data dal CP_1 settembre 2000 e fino al 2020 era stata socia di riferimento della “IADA S.r.l.”, società avente ad oggetto la progettazione ed erogazione di servizi di insegnamento a livello universitario e non, nel campo del design sotto l'insegna di Istituto d'Arte Applicata e
Design (IAAD), rivestendone la carica di Amministratore delegato e di Presidente del
C.d.A., senza alcuna esperienza di amministrazione aziendale»; il ricorrente deduceva quindi «di aver fornito sin dal 2010, in virtù della propria formazione come avvocato, un apporto lavorativo capillare in modo esclusivo e determinante, a favore dell'attività di impresa formalmente riconducibile alla convenuta (unica titolare ed amministratrice), contribuendo al miglioramento dei risultati di esercizio e all'accrescimento esponenziale del valore delle quote societarie;
che l'incremento degli utili di gestione e del valore delle partecipazioni sociali era evincibile dai ben più elevati valori di cessione del 2016 e
2020, rispetto alle quote detenute dalla compagna dal 2000; di essere stato l'artefice - oltre alle innumerevoli attività gestionali svolte nel corso degli anni a favore dell'attività di impresa della ex convivente - della riorganizzazione delle varie società detenute dalla convenuta (tra cui “ , oggi cancellata dal Registro delle Controparte_2
Imprese, e “ ), mediante la costituzione di una holding ( Controparte_3 Controparte_4
volta a coordinare sul piano tecnico e strategico l'attività delle altre società
[...]
operative, sempre riferibili alla compagna, nonché alla gestione di immobili concessi in locazione;
di essersi occupato [assumendo il ruolo effettivo di alter ego dell'imprenditrice e trovandosi stabilmente inserito nell'organizzazione della sua impresa individuale, n.d.e.] nello specifico, a mero titolo esemplificativo, dell'investimento del patrimonio personale della convenuta e di quello della
[...]
dei rapporti con i soci istituzionali del di Torino, Controparte_4 Parte_1
allorquando la convenuta veniva nominata Presidente del Comitato Direttivo, della negoziazione degli accordi a qualsiasi livello riguardanti il patrimonio personale della convenuta e, più in generale, della gestione apicale di tutte le società connesse, riferibili
a , nonché delle strategie utili al loro sviluppo;
che tutti i predetti veicoli CP_1
2 societari erano tra loro legati da rapporti strategici di collegamento, direzione e controllo che consentivano alla convenuta di conseguire un risultato economico complessivo, a beneficio diretto e indiretto del suo personale patrimonio» (sentenza, pagg. 3-4).
L'appellante, in particolare, lamentava che il Tribunale aveva erroneamente:
- dichiarato inapplicabile alla fattispecie l'art. 230-bis c.c. (dopo la presa d'atto dell'incostituzionalità dell'art. 230-ter c.c. dichiarata con la sentenza n. 148/24 del
25/07/2024 della Corte Costituzionale) in quanto l'impresa familiare lì disciplinata poteva solo avere forma individuale, nonostante dalla mole del corredo documentale versato in atti fosse agevole comprendere come la convenuta avesse agito sostanzialmente quale imprenditrice individuale avvalsasi dello 'schermo' formale delle società da lei gestite di persona e in via esclusiva – compresa, segnatamente, la holding personale che la vedeva come socia Controparte_4
unica;
- omesso di considerare l'ampia attività gestoria stabilmente e continuativamente espletata dal ricorrente nell'impresa dell'ex compagna sotto la specie dell'«attività di lavoro nella famiglia» come prevista dall'art. 230-bis c.c.;
- disatteso la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. sull'assunto, infondato, che il ricorrente, il 1°/10/2016, avesse sottoscritto un contratto di consulenza, nonostante questo, da un lato, non riguardasse le prestazioni rese in favore dell'impresa, e, dall'altro, risalisse a epoca successiva all'inizio della collaborazione familiare;
- ritenuto che il mantenimento fosse stato chiesto ai sensi dell'art. 143 c.c., nonostante conseguisse dalla sola applicazione dell'art. 230-bis c.c.
Si è costituita eccependo l'inammissibilità e la parziale novità dell'appello CP_1
avversario, evidenziandone la totale infondatezza nel merito e chiedendone il rigetto, con conferma integrale della prima sentenza.
All'udienza del 15/05/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. La preliminare eccezione di inammissibilità ex art. 434 c.p.c. dell'appello è infondata, risultando sufficientemente specificati i motivi d'impugnazione relativi alla censura delle valutazioni effettuate dal primo Giudice sul materiale probatorio acquisto agli atti di causa, posto altresì che «Gli artt. 342 e 434 c.p.c. […] vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione
3 delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»
(Cass. n. 13535/18).
3. Venendo al merito, il primo motivo di gravame non può essere accolto.
3.1. La questione che viene inizialmente posta, a prevalente carattere formale, è se il collaboratore familiare (fermo il carattere non societario dell'impresa familiare nella sua evidenza esterna) possa, nella sua dinamica interna, pretendere la tutela economica garantitagli dall'art. 230-bis c.c. anche quando il titolare operi in veste societaria;
se, detto altrimenti, sia configurabile una collaborazione familiare in favore e a vantaggio di un'attività imprenditoriale esercitata in forma associativa: d'altra parte, che CP_1
avesse sempre agito in un contesto societario è dato pacifico, tanto al tempo in
[...]
cui la stessa era socia di maggioranza della IA S.r.l. pluripersonale, quanto al tempo della unipersonale, di cui era socia unica. Controparte_4
3.1.1. La risposta alla questione, negativa, è stata insormontabilmente offerta dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione spiegando che ciò «che davvero si palesa irriducibile ad una qualsiasi tipologia societaria è la disciplina patrimoniale concernente la partecipazione del familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, anche al di fuori dell'impresa: e non, quindi, in proporzione alla quota di partecipazione. E se è appropriato parlare di un diritto agli utili del socio di società di persone, (art.2262, cod. civile, che però ammette il patto contrario) - mentre, solo una mera aspettativa compete al socio di società di capitali, in cui la distribuzione di utili dipende da una delibera assembleare o da una decisione dei soci (artt. 2433 e
2479, secondo comma, n. 1, cod. civ.) - nessun diritto esigibile può essere reclamato, nemmeno dal socio, sui beni acquisiti al patrimonio sociale, e tanto meno sugli incrementi aziendali, “durante societate”. Ancor più confliggente con le regole imperative del sottosistema societario appare, poi, il riconoscimento di diritti corporativi
4 al familiare del socio: tale, da introdurre un inedito metodo collegiale maggioritario - integrato con la presenza dei familiari dei soci - nelle decisioni concernenti l'impiego degli utili, degli incrementi e altresì la gestione straordinaria e gli indirizzi produttivi;
e financo la cessazione dell'impresa stessa: disciplina, in insanabile contrasto con le relative modalità di assunzione all'interno di una società, che le vedono riservate, di volta in volta, agli amministratori o ai soci [anche nella s.r.l. unipersonale, ove è previsto il funzionamento degli organi sociali e, segnatamente, dell'assemblea per l'approvazione delle delibere di spettanza], in forme e secondo competenze distintamente previste (il più delle volte da norme inderogabili), in funzione del tipo societario, ma univoche nell'esclusione di soggetti estranei alla compagine sociale»
(Cass., Sez. Un., n. 23676/14, in motivazione;
sottolineature dell'estensore).
D'altronde, la soluzione non poteva che essere questa, potendosi aggiungere che, nella ratio sottesa all'istituto ex art. 230-bis c.c. (calato, appunto, non in un ambiente normativo propriamente commerciale, ma in quello dei rapporti di famiglia, come attesta la sedes materiae codicistica), si può essere coniuge, convivente di fatto, parente o affine solo di una persona fisica (e, quindi, di un imprenditore individuale), non certo di una società; cosa, oltretutto, rimarcata senza mezzi termini – nella prospettiva dell'ampliamento della convivenza more uxorio – dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 148/24, ove si ribadisce che la tutela approntata dall'art. 230-bis c.c. spetta
«a tutti coloro che, legati da vincoli di parentela o di coniugio, partecipano al processo produttivo dell'impresa gestita dal capofamiglia;
[…] il familiare che presta la propria attività di lavoro, in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, cioè a favore di un imprenditore a lui legato, ai sensi del comma terzo, da vincolo di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo, gode di una complessiva posizione partecipativa che consta sia di diritti patrimoniali che di diritti amministrativo- gestori».
3.1.2. C'è un ulteriore profilo: pur ammettendo l'eventualità di una gestione societaria dell'impresa familiare, i soci collaboratori (per le ragioni ora viste) potrebbero indirizzare le proprie pretese creditorie, tutt'al più, verso il singolo socio persona fisica (anche quale socio unico di s.r.l. unipersonale), che, tuttavia, non è imprenditore, essendo imprenditore ex art. 2247 c.c. solo la società; infatti, «l'assimilazione, in tal modo implicitamente presupposta, tra imprenditore e socio, appare altresì in contrasto con la
5 distinzione consolidata tra le due figure [dovendosi escludere] la qualità di imprenditore commerciale in capo al socio: in particolare, ai fini della dichiarazione del fallimento in estensione, laddove prevista in ragione della sua istituzionale responsabilità illimitata
(art.147, primo comma, l.fall.) [ora art. 256, co. 1, c.c.i.i.], che non presuppone affatto
l'autonoma insolvenza personale […] e che resta, per contro, esclusa per il socio di una società di capitali unipersonale, ove pure l'assimilazione con la figura dell'imprenditore
[individuale] potrebbe apparire non arbitraria» (Cass. n. 23676/14 cit.; cfr. anche Cass.
n. 20552/15, che nega la configurabilità di un'impresa familiare «tra due coniugi ove uno solo di questi eserciti un'attività commerciale in qualità di socio di una società di persone, difettando la sua qualità di imprenditore, esclusivamente propria della società»).
3.2. Ciò chiarito, si osserva, peraltro, come l'appellante non ponga (solo) una questione formale, ma sostenga, in chiave sostanziale, che deve comunque CP_1
considerarsi imprenditrice individuale, nel senso che, aldilà dello (e a prescindere dallo)
'schermo' societario, aveva gestito in perfetta autonomia decisionale (con il fattivo apporto collaborativo dell'ex compagno) tanto la IA S.r.l. (nonostante la presenza di altri soci), quanto il 'gruppo societario' a lei facente capo attraverso la holding personale nel senso che l'appellata, per dirla con l'appellante, attraverso tali Controparte_4
veicoli societari, aveva «potuto sfruttare la loro struttura organizzativa ben oltre i limiti giuridici che dipendevano dalla loro personalità giuridica e dalla specificità dei loro interessi economici, impiegandola invero per l'esercizio della sua attività di impresa individuale ed a suo esclusivo beneficio» (ricorso, pag. 13).
Sebbene nell'originario atto introduttivo del giudizio la questione non fosse stata espressamente formulata in questi esatti termini (che risultano piuttosto enfatizzati in questa sede d'appello), si può nondimeno ravvisarvi la prospettazione – non incongrua e neppure arbitraria, come hanno detto i Giudici di legittimità – di una sorta di abuso della personalità giuridica, di cui l'ex compagna si sarebbe surrettiziamente avvalsa, mediante quella che può definirsi una complessiva operazione simulatoria, per occultare un'autentica gestione individuale dell'impresa assuntamente familiare.
Anche questa strada, però, si rivela impraticabile.
3.2.1. In primo luogo, vanno di nuovo sottolineate le perplessità manifestate dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte anche innanzi a un'ipotesi del genere, non ritenendo
6 persuasivo «il riferimento al pericolo di elusione della tutela del lavoro del familiare tramite l'adozione maliziosa di uno schermo societario. L'argomento prova troppo, giacché la creazione di un diaframma, più o meno impermeabile, tra società e socio nei rapporti obbligatori, lungi dall'essere un fenomeno patologico, costituisce l'in sé della forma societaria di gestione di un'impresa» (Cass. n. 23676/14 cit.).
3.2.2. In secondo luogo, va premesso che non è stata minimamente allegata la sussistenza di atti simulati, poiché nulla è stato affermato dal ricorrente circa le concrete modalità di funzionamento delle varie compagini sociali tali da potersene dedurre profili di illegittimità o illiceità – riguardo, ad esempio, al mancato rispetto delle regole sulle delibere assembleari, sulla nomina degli amministratori e del c.d.a., sulla distribuzione degli utili, sulla redazione e l'approvazione dei bilanci, oppure alla mancata osservanza da parte della delle prescrizioni imposte dall'art. 2462, co. 2, c.c. Controparte_4
Come che sia, va inoltre rammentato che «In tema di società di capitali, la nozione di abuso della personalità giuridica assume rilievo al fine di contrastare lo schermo dietro cui si cela il “socio tiranno” [ovverosia quel socio che, pur non essendo unico, ma disponendo della quasi totalità o della maggioranza delle partecipazioni, ne esercita il conseguente potere alla stregua di imprenditore individuale servendosi della società come cosa propria], in modo tale da accollargli la responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte dalla società di capitali, da lui diretta e controllata, consentendo
l'aggressione del suo patrimonio personale da parte dei creditori della società. Non è, invece, configurabile al fine di eludere l'esistenza di un soggetto dotato di personalità giuridica e di patrimonio separato, in modo tale da consentire l'aggressione di tale patrimonio (e non della sola quota di pertinenza) da parte dei creditori personali del socio, poiché si finirebbe con il legittimare un'azione di nullità dell'atto costitutivo della società di capitali, in violazione dell'art. 2332 c.c. [applicabile anche alle s.r.l. in forza dell'art. 2463, co. 3, c.c.], o con il consentire un accertamento della simulazione assoluta dello stesso, in contrasto con la “ratio” sottesa a tale disposizione» (Cass., ord., n. 20181/22).
Quindi, quand'anche fosse possibile superare l'ostacolo per cui il socio persona fisica non è imprenditore e ritenere, perciò, che i collaboratori familiari ne siano creditori particolari, rimarrebbe comunque interdetta per questi ultimi l'eventualità tanto di far valere la “tirannia” del socio (cosa riservata ai creditori sociali), quanto di agire per la
7 simulazione dell'atto costitutivo della società di capitali, non annoverata tra le cause di nullità ex art. 2332 c.c.
3.3. A ogni buon conto – e a chiusura di quanto fin qui argomentato – non è stato dedotto da RA DR un solo capitolo di prova orale concernente le effettive modalità gestionali tenute da sulle varie società da lei partecipate, dato CP_1 che le circostanze capitolate sono dedicate pressoché esclusivamente all'opera collaborativa dell'ex compagno;
esse – mentre si prodigano nell'indicare l'oggetto sociale delle varie società e nel descrivere le operazioni finanziarie, societarie e di investimento compiute dall'ex convivente – non s'impegnano altrettanto nel descrivere quali fossero esattamente le attività da lei svolte quale imprenditrice, limitandosi ad alludere a un'imprecisata “attività imprenditoriale di ML” e a una parimenti imprecisata
«attività di marketing e di pubbliche relazioni» (cfr. ricorso 20/12/2023, pag. 8).
Perdipiù, tutto ciò – dato che non sussiste in parte qua alcuna esplicita ammissione da parte della convenuta (anzi, sussiste una recisa smentita: cfr. comparsa 5/04/2024, pag.
12), né sussiste, tantomeno, un plausibile fatto notorio – sottrae decisivo valore probante all'amplissimo novero dei documenti elencati dall'appellante (cfr. ricorso, pagg. 16-54), anche perché pochissimi di essi sono riferibili all'appellata (la quasi totalità attesta l'attività effettuata dal dedotto collaboratore) e quei pochissimi non contribuiscono comunque a chiarire quale fosse l'“attività imprenditoriale di ML”.
4. Neppure il secondo motivo d'appello è fondato.
A parte che l'argomento è evidentemente nuovo – ed è perciò condivisibile l'eccezione di inammissibilità ex art. 437, co. 2, c.p.c. sollevata sul punto dall'appellata, posto che nell'originario ricorso vi si accenna una sola volta e solo di straforo (cfr. pag. 32) e non nelle conclusioni definitive – si osserva, in ogni caso, che l'«attività di lavoro nella famiglia» cui si riferisce l'art. 230-bis c.c. non tralascia affatto la sussistenza dell'impresa familiare, in quanto, come ha precisato la Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 148/24, in ordine ad essa, «senza che possa assumere rilevanza la mera attività domestica, [rimane pur] sempre necessario un collegamento causale e funzionale con l'attività di impresa».
Ciò è anche intuitivo: se è vero che l'art. 230-bis c.c. considera utile titolo partecipativo all'impresa familiare la prestazione continuativa di «lavoro nella famiglia», è anche vero che essa dovrà tradursi in una quota di partecipazione agli utili e agli incrementi
8 dell'azienda determinati in relazione causale con l'accrescimento della produttività dell'impresa (che, pertanto, deve sussistere come tale) procurato dall'apporto del collaboratore.
5. Tutte le considerazioni ora svolte valgono mutatis mutandis anche per il diritto al mantenimento (e travolgono così la quarta censura), che lo stesso ricorrente, in effetti, aveva collegato non all'art. 143 c.c., ma, coerentemente, sempre all'art. 230-bis c.c. – come pure ribadito nel ricorso in appello: «a noi pare chiaro che il mantenimento previsto dall'art. 230 bis Cod. Civ., in quanto avente natura assistenziale e perequativa
a favore del collaboratore familiare per le scelte operate di comune accordo con il compagno durante la convivenza, debba decorrere sino alla cessazione dell'impresa familiare» (pag. 62).
6. Non è meritevole di accoglimento neppure il terzo motivo di gravame.
6.1. Si osserva, in primo luogo, come il primo Giudice, quanto all'arricchimento senza causa, abbia ribadito un principio interessante e pertinente (su cui l'appellante ha sorvolato senza minimamente contestarlo), e cioè che, a tal fine, «è necessaria la sussistenza di un nesso eziologico tra l'arricchimento e il depauperamento, da intendersi come unicità del fatto generante lo squilibrio patrimoniale. Detto altrimenti, il fatto che ha causato l'arricchimento ingiusto deve essere unico e non è ammessa la concorrenza di più cause» (sentenza, pag. 18) – in termini riecheggianti l'insegnamento della Suprema Corte per cui «L'azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo» (Cass., ord., n. 16305/18).
Si osserva, in secondo luogo, come nella sentenza gravata (pag. 20) venga sottolineato
(anche qui senza specifica contestazione) che il contratto d'opera a carattere consulenziale sottoscritto il 1°/10/2016 con la IA S.r.l. ( vi compariva CP_1
come presidente del c.d.a.) e risolto il 9/02/2021 (poco prima della cessazione della convivenza) prevedeva un compenso orario aggiuntivo per «“Ogni ulteriore attività, non compresa nell'oggetto del presente incarico”» (art. 5.3) e, pertanto, diversa da quelle, specifiche, descritte all'art. 2 (doc. n. 28 di parte appellata).
Si osserva, in terzo luogo, come il Giudice a quo, a proposito di tale contratto, abbia elencato, in maniera dettagliata e scrupolosa, una nutrita serie di prestazioni tutte fatturate dal ricorrente (e non è particolare da poco), tutte pagate dalla committente e
9 tutte riguardanti attività ch'egli stesso aveva collocato nell'ambito dell'opera collaborativa in favore della (presunta) impresa familiare – punto di motivazione che, per la sua decisività, vale la pena di riportare per esteso: «Dall'esame delle fatture emesse dal ricorrente a IADA Sr.l. (doc. 12 parte convenuta) è emerso che il Travaglia, oltre a ricevere il pagamento delle quote trimestrali per il compenso fisso annuale – comprensivo dell'attività di segreteria societaria, di assistenza nei rapporti con il , CP_5 di redazione di modelli contrattuali con docenti, studenti ed enti pubblici – in forza del contratto di consulenza (fatture n. 18/2016; 1/2017; 9/2017; 17/2017; 22/2017; 1/2018;
8/2018; 16/2018; 22/2018; 26/2018; 3/2019; 4/2019, 7/2019; 12/2019; 17/2019; 2/2020), ha ottenuto altresì il pagamento delle seguenti fatture:
a) 13-15/2016; 6-8-11-18-19/2017; 20/2018; 1-6-13/2019 per le attività prestate nell'ambito del Progetto Europeo di Ricerca denominato WEEVIL. Nei capi 5,28,30 il ricorrente sostiene di aver elaborato e coordinato per IADA tra il 2015 e il 2020 il progetto WEEVIL in qualità di responsabile. Tale attività risulta retribuita dalle predette parcelle, che hanno ad oggetto proprio il progetto europeo di ricerca denominato
WEEVIL e le singole voci comprendono, oltre le “prestazioni rese da contratto”, la
“verifica della regolarità della documentazione tecnica, report, deliverable”, la
“compliance su diritti di proprietà intellettuale”, “webex meeting”, le trasferte per meeting
a Bruxelles e Reggio Emilia del 2017, il coordinamento tecnico e organizzativo, l'attività di “contatto e gestione dei rapporti con Cecopom”, la “preparazione e partecipazione al review meeting di Varsavia del 22.5.2019” e la “preparazione intervento e partecipazione al review meeting di Brussels del 10.7.2019; verifica documentazione a rendicontazione e inserimento nel portale dedicato”;
b) 25/2016 per l'attività di consulenza per la redazione dello statuto dello IAAD e la costituzione e il coordinamento di , corrispondente al capo 8 del ricorso in cui il CP_6 ricorrente afferma di aver elaborato lo Statuto e il Regolamento dell'Istituto d'Arte
Applicata e Design, di proprietà di IADA, come richiesto dal , nell'anno 2016; CP_5
c) 22/2016, 22/2017, 12/2017, 8/2019 e 16/2019 relative all'attività di negoziazione, assistenza e redazione dei contratti di locazione della sede di OL, nonché alla redazione della fideiussione. Tali attività sono sostanzialmente coincidenti con quelle descritte ai capi 34 e 35 del ricorso, nei quali il ricorrente sostiene che a far data dal
2017 si è occupato di gestire i rapporti anche negoziali con i proprietari degli immobili
10 siti in OL in via Barozzi e via Muggia - ovvero CO S.r.l., CEI S.r.l. e
BEI S.r.l. - e i loro consulenti, al fine di addivenire alla conclusione di una serie di contratti di affitto utili all'apertura della nuova sede, nonché di aver predisposto nel 2017
e 2019 i due contratti di affitto dei locali siti in OL, nonché il testo della fideiussione;
d) 18/2018 relativa all'attività di redazione dei modelli di comodato per sede di OL
e altre attività connesse (cfr. capo 27);
e) 8/2019 per attività di assistenza stragiudiziale relativa al contratto preliminare e definitivo di fideiussione per la locazione a OL di proprietà CO (attività sostanzialmente riconducibili a quelle dedotte sub capi 34,35,36,37,38,39 del ricorso);
f) 16/2019 per onorari stragiudiziali negoziazione e redazione contratto appalto lavori ristrutturazione sede OL (attività sostanzialmente riconducibili a quelle dedotte sub capi 34,35,36,37,38,39 del ricorso).
Rientrano, poi, senz'altro tra quelle indicate all'art. 2 del contratto di consulenza (“attività di consulenza e assistenza nei confronti del Controparte_7
( ) e degli enti consultivi per quanto attiene all'accreditamento
[...] CP_5 ottenuto e per eventuali nuovi accreditamenti di corsi di laurea”), tutte le seguenti attività: gestione dei rapporti con l (capo 7), coordinazione e direzione delle Tes_1 attività finalizzate all'accreditamento dei corsi dello IAAD da parte del (capo 10); CP_5 istanza ai fini dell'attivazione del corso accademico di primo livello in “Design della
Comunicazione Digitale” con richiesta di accreditamento al (capo 12); risposta ai CP_5 quesiti e alle integrazioni richieste dal al fine dell'accreditamento del corso di CP_5
digital Communication (capo 13); supervisione della rendicontazione annuale che lo
IAAD doveva presentare al per dimostrare il mantenimento dei requisiti necessari CP_5 ai fini dell'accreditamento (capo 14); risoluzione, di concerto con il Prof. , delle Pt_2
problematiche inerenti al mancato accreditamento di alcuni corsi (capo 15); elaborazione e monitoraggio di tutte le comunicazioni dirette al (capo 19). CP_5
Anche le attività di redazione e aggiornamento dei modelli contrattuali di iscrizione degli studenti in IAAD (capo 17), di redazione e aggiornamento dei modelli contrattuali tra lo
IAAD e le società partner di tesi (capo 18), nonché di individuazione dei contratti di collaborazione da proporre al corpo docente (capo 21), sono ricomprese nelle attività descritte all'art. 2 del contratto di consulenza (“attività di redazione e/o revisione di
11 modelli contrattuali tra il Cliente (la IADA Srl ndr) e i docenti, tra il Cliente e gli studenti, nonché tra il Cliente e gli enti pubblici e privati che partecipino alle tesi di laurea individuali o collettive come committenti”) e per le quali il ricorrente è stato adeguatamente retribuito con il compenso fisso trimestrale» (sentenza, pagg. 20-23).
Ora, riguardo a tale snodo motivazionale, l'appellante non ha mosso contestazioni altrettanto analitiche e scrupolose, essendosi limitato a ribadire che la domanda giudiziale era «volta all'accertamento dell'esecuzione di prestazioni lavorative — non retribuite ed eseguite ad esclusivo beneficio della resistente — che per oggetto, natura
e tipologia sono ben distinte da quelle di consulenza legale. […] sono oggetto del presente contenzioso prestazioni di lavoro ben diverse — per oggetto, natura e tipologia
— rispetto a quelle di consulenza legale eseguite dal ricorrente a favore delle singole società facenti capo alla Sig.ra (ricorso, pag. 57), affermazione, che, alla luce di CP_1
quanto sopra evidenziato, non corrisponde al vero.
Né merita seguito l'ulteriore osservazione per cui si sarebbe trattato «di una serie di attività che altrimenti avrebbe dovuto svolgere la stessa resistente in quanto imprenditrice individuale e amministratore delle sue società, quali la pianificazione strategica e finanziaria, la gestione delle relazioni con gli investitori, la gestione operativa, amministrativo-contabile e fiscale» (ibid.); l'obiezione non è convincente sia perché riferita ad attività certamente delegabili a soggetti estranei all'impresa o alla società, sia perché tali prestazioni (e l'appellante, come si è detto, nulla ha detto sul punto) ben potevano farsi rientrare nella previsione contrattuale di cui al suesposto art. 5.3.
6.2. Risulta allora fin troppo evidente che il nesso causale tra il dedotto arricchimento di e il presunto depauperamento di RA DR non era affatto CP_1
dipeso da un unico fatto costitutivo, ma dalla concorrente presenza di un contratto d'opera consulenziale.
Non sposta apprezzabilmente tale conclusione il fatto che l'attività di consulenza fosse iniziata prima della firma del contratto: data la sostanziale omogeneità di tutte le prestazioni descritte nel ricorso di primo grado, non c'è ragione per escludere (anzi, c'è abbondante ragione presuntiva per ritenere) che un analogo rapporto d'opera intellettuale (che non richiede forma scritta ad substantiam) fosse intercorso con
(quale riferimento dell'intero compendio societario) anche in epoca CP_1
12 precedente alla formalizzazione dell'accordo: ne è chiarissimo indizio, ad esempio, la parcella n. 13/16 (doc. n. 12), in cui era stata fatturata dal ricorrente l'attività legata al
“progetto Weevil” e che risulta significativamente emessa il 1°/09/2016 per prestazioni risalenti al maggio 2015, ben prima della firma del contratto.
6.3. Valga, inoltre, anche quest'ultima considerazione: se davvero si era trattato di attività «eseguita in assenza di alcun rapporto contrattuale» (ricorso, pag. 57), non s'intende perché essa avrebbe dovuto senz'altro legittimare l'azione di arricchimento senza causa e non quella di gestione d'affari (a fronte dell'evidente e incontestabile consapevolezza da parte del gestore di curare affari altrui), risultandone integrati tutti i presupposti – comprese sia l'assunzione non obbligata della gestione imprenditoriale
(proprio come dedotto dal ricorrente), sia l'absentia domini, da intendersi «non come impossibilità oggettiva e soggettiva [del dominus] di curare i propri interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione o divieto del “dominus”» (Cass. n. 12304/11). Ciò in particolare se si deve credere alla versione fattuale patrocinata nell'originario ricorso introduttivo (quello d'appello, in questo senso, è lievemente 'ridimensionante'), ove sembra che l'intera gestione strategica e operativa delle varie società avesse esclusivamente posto capo a
RA DR, il quale, come amministratore di fatto, aveva prestato «in modo assolutizzante la propria opera e contribuendo in maniera così decisiva – per non dire esclusiva – alla gestione apicale dell'intera attività imprenditoriale» dell'ex compagna, la cui «attività gestoria […] è stata unicamente formale» (pagg. 6 e 8).
Ne discende la violazione del principio di sussidiarietà ex art. 2042 c.c. – violazione rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass., ord., n. 26199/17) – dato che il ricorrente, invece di agire per l'ingiustificato arricchimento, avrebbe potuto far valere l'azione di negotiorum gestio.
7. Alla luce di tutte le superiori osservazioni, che assorbono ogni altra doglianza ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, l'appello dev'essere respinto, e alla soccombenza dell'appellante segue l'obbligo di quest'ultimo al rimborso delle spese del grado – esclusa ogni responsabilità ex art. 96, co. 3, c.p.c., non emergendo dall'appello seri profili di pretestuosità o di temerarietà – oltre al versamento (se dovuto)
13 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro
50.000,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 15.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott. Piero Rocchetti
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 14/2025 R.G.L. promossa da:
Avv. RA DR in proprio, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c.
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PARTE APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. CP_1
e Email_2 Email_3
degli Avv.ti S. Orengo e P. Ratti che la rappresentano e difendono per procura in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: impresa familiare. CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 9/01/2025.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 29/04/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, RA
DR impugnava la sentenza n. 3290/24 in data 10/12/2024 del Tribunale di Torino, che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto di partecipazione ex art. 230- ter c.c. (o, in via alternativa e residuale, ex art. 230-bis c.c.) agli utili dell'impresa familiare costituita da (con la quale aveva intrattenuto un rapporto di CP_1 convivenza more uxorio dall'aprile 2009 all'aprile 2021), nonché ai beni acquistati con
1 tali utili, agli incrementi dell'azienda e al relativo avviamento, con condanna della convenuta al pagamento, a tale titolo (oppure, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.), della somma di € 14.368.767,00, oltre al mantenimento nella misura di € 10.000,00 per ogni mese di convivenza.
Come efficacemente riassunto dal primo Giudice, «a far data dal CP_1 settembre 2000 e fino al 2020 era stata socia di riferimento della “IADA S.r.l.”, società avente ad oggetto la progettazione ed erogazione di servizi di insegnamento a livello universitario e non, nel campo del design sotto l'insegna di Istituto d'Arte Applicata e
Design (IAAD), rivestendone la carica di Amministratore delegato e di Presidente del
C.d.A., senza alcuna esperienza di amministrazione aziendale»; il ricorrente deduceva quindi «di aver fornito sin dal 2010, in virtù della propria formazione come avvocato, un apporto lavorativo capillare in modo esclusivo e determinante, a favore dell'attività di impresa formalmente riconducibile alla convenuta (unica titolare ed amministratrice), contribuendo al miglioramento dei risultati di esercizio e all'accrescimento esponenziale del valore delle quote societarie;
che l'incremento degli utili di gestione e del valore delle partecipazioni sociali era evincibile dai ben più elevati valori di cessione del 2016 e
2020, rispetto alle quote detenute dalla compagna dal 2000; di essere stato l'artefice - oltre alle innumerevoli attività gestionali svolte nel corso degli anni a favore dell'attività di impresa della ex convivente - della riorganizzazione delle varie società detenute dalla convenuta (tra cui “ , oggi cancellata dal Registro delle Controparte_2
Imprese, e “ ), mediante la costituzione di una holding ( Controparte_3 Controparte_4
volta a coordinare sul piano tecnico e strategico l'attività delle altre società
[...]
operative, sempre riferibili alla compagna, nonché alla gestione di immobili concessi in locazione;
di essersi occupato [assumendo il ruolo effettivo di alter ego dell'imprenditrice e trovandosi stabilmente inserito nell'organizzazione della sua impresa individuale, n.d.e.] nello specifico, a mero titolo esemplificativo, dell'investimento del patrimonio personale della convenuta e di quello della
[...]
dei rapporti con i soci istituzionali del di Torino, Controparte_4 Parte_1
allorquando la convenuta veniva nominata Presidente del Comitato Direttivo, della negoziazione degli accordi a qualsiasi livello riguardanti il patrimonio personale della convenuta e, più in generale, della gestione apicale di tutte le società connesse, riferibili
a , nonché delle strategie utili al loro sviluppo;
che tutti i predetti veicoli CP_1
2 societari erano tra loro legati da rapporti strategici di collegamento, direzione e controllo che consentivano alla convenuta di conseguire un risultato economico complessivo, a beneficio diretto e indiretto del suo personale patrimonio» (sentenza, pagg. 3-4).
L'appellante, in particolare, lamentava che il Tribunale aveva erroneamente:
- dichiarato inapplicabile alla fattispecie l'art. 230-bis c.c. (dopo la presa d'atto dell'incostituzionalità dell'art. 230-ter c.c. dichiarata con la sentenza n. 148/24 del
25/07/2024 della Corte Costituzionale) in quanto l'impresa familiare lì disciplinata poteva solo avere forma individuale, nonostante dalla mole del corredo documentale versato in atti fosse agevole comprendere come la convenuta avesse agito sostanzialmente quale imprenditrice individuale avvalsasi dello 'schermo' formale delle società da lei gestite di persona e in via esclusiva – compresa, segnatamente, la holding personale che la vedeva come socia Controparte_4
unica;
- omesso di considerare l'ampia attività gestoria stabilmente e continuativamente espletata dal ricorrente nell'impresa dell'ex compagna sotto la specie dell'«attività di lavoro nella famiglia» come prevista dall'art. 230-bis c.c.;
- disatteso la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. sull'assunto, infondato, che il ricorrente, il 1°/10/2016, avesse sottoscritto un contratto di consulenza, nonostante questo, da un lato, non riguardasse le prestazioni rese in favore dell'impresa, e, dall'altro, risalisse a epoca successiva all'inizio della collaborazione familiare;
- ritenuto che il mantenimento fosse stato chiesto ai sensi dell'art. 143 c.c., nonostante conseguisse dalla sola applicazione dell'art. 230-bis c.c.
Si è costituita eccependo l'inammissibilità e la parziale novità dell'appello CP_1
avversario, evidenziandone la totale infondatezza nel merito e chiedendone il rigetto, con conferma integrale della prima sentenza.
All'udienza del 15/05/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. La preliminare eccezione di inammissibilità ex art. 434 c.p.c. dell'appello è infondata, risultando sufficientemente specificati i motivi d'impugnazione relativi alla censura delle valutazioni effettuate dal primo Giudice sul materiale probatorio acquisto agli atti di causa, posto altresì che «Gli artt. 342 e 434 c.p.c. […] vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione
3 delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»
(Cass. n. 13535/18).
3. Venendo al merito, il primo motivo di gravame non può essere accolto.
3.1. La questione che viene inizialmente posta, a prevalente carattere formale, è se il collaboratore familiare (fermo il carattere non societario dell'impresa familiare nella sua evidenza esterna) possa, nella sua dinamica interna, pretendere la tutela economica garantitagli dall'art. 230-bis c.c. anche quando il titolare operi in veste societaria;
se, detto altrimenti, sia configurabile una collaborazione familiare in favore e a vantaggio di un'attività imprenditoriale esercitata in forma associativa: d'altra parte, che CP_1
avesse sempre agito in un contesto societario è dato pacifico, tanto al tempo in
[...]
cui la stessa era socia di maggioranza della IA S.r.l. pluripersonale, quanto al tempo della unipersonale, di cui era socia unica. Controparte_4
3.1.1. La risposta alla questione, negativa, è stata insormontabilmente offerta dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione spiegando che ciò «che davvero si palesa irriducibile ad una qualsiasi tipologia societaria è la disciplina patrimoniale concernente la partecipazione del familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, anche al di fuori dell'impresa: e non, quindi, in proporzione alla quota di partecipazione. E se è appropriato parlare di un diritto agli utili del socio di società di persone, (art.2262, cod. civile, che però ammette il patto contrario) - mentre, solo una mera aspettativa compete al socio di società di capitali, in cui la distribuzione di utili dipende da una delibera assembleare o da una decisione dei soci (artt. 2433 e
2479, secondo comma, n. 1, cod. civ.) - nessun diritto esigibile può essere reclamato, nemmeno dal socio, sui beni acquisiti al patrimonio sociale, e tanto meno sugli incrementi aziendali, “durante societate”. Ancor più confliggente con le regole imperative del sottosistema societario appare, poi, il riconoscimento di diritti corporativi
4 al familiare del socio: tale, da introdurre un inedito metodo collegiale maggioritario - integrato con la presenza dei familiari dei soci - nelle decisioni concernenti l'impiego degli utili, degli incrementi e altresì la gestione straordinaria e gli indirizzi produttivi;
e financo la cessazione dell'impresa stessa: disciplina, in insanabile contrasto con le relative modalità di assunzione all'interno di una società, che le vedono riservate, di volta in volta, agli amministratori o ai soci [anche nella s.r.l. unipersonale, ove è previsto il funzionamento degli organi sociali e, segnatamente, dell'assemblea per l'approvazione delle delibere di spettanza], in forme e secondo competenze distintamente previste (il più delle volte da norme inderogabili), in funzione del tipo societario, ma univoche nell'esclusione di soggetti estranei alla compagine sociale»
(Cass., Sez. Un., n. 23676/14, in motivazione;
sottolineature dell'estensore).
D'altronde, la soluzione non poteva che essere questa, potendosi aggiungere che, nella ratio sottesa all'istituto ex art. 230-bis c.c. (calato, appunto, non in un ambiente normativo propriamente commerciale, ma in quello dei rapporti di famiglia, come attesta la sedes materiae codicistica), si può essere coniuge, convivente di fatto, parente o affine solo di una persona fisica (e, quindi, di un imprenditore individuale), non certo di una società; cosa, oltretutto, rimarcata senza mezzi termini – nella prospettiva dell'ampliamento della convivenza more uxorio – dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 148/24, ove si ribadisce che la tutela approntata dall'art. 230-bis c.c. spetta
«a tutti coloro che, legati da vincoli di parentela o di coniugio, partecipano al processo produttivo dell'impresa gestita dal capofamiglia;
[…] il familiare che presta la propria attività di lavoro, in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, cioè a favore di un imprenditore a lui legato, ai sensi del comma terzo, da vincolo di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo, gode di una complessiva posizione partecipativa che consta sia di diritti patrimoniali che di diritti amministrativo- gestori».
3.1.2. C'è un ulteriore profilo: pur ammettendo l'eventualità di una gestione societaria dell'impresa familiare, i soci collaboratori (per le ragioni ora viste) potrebbero indirizzare le proprie pretese creditorie, tutt'al più, verso il singolo socio persona fisica (anche quale socio unico di s.r.l. unipersonale), che, tuttavia, non è imprenditore, essendo imprenditore ex art. 2247 c.c. solo la società; infatti, «l'assimilazione, in tal modo implicitamente presupposta, tra imprenditore e socio, appare altresì in contrasto con la
5 distinzione consolidata tra le due figure [dovendosi escludere] la qualità di imprenditore commerciale in capo al socio: in particolare, ai fini della dichiarazione del fallimento in estensione, laddove prevista in ragione della sua istituzionale responsabilità illimitata
(art.147, primo comma, l.fall.) [ora art. 256, co. 1, c.c.i.i.], che non presuppone affatto
l'autonoma insolvenza personale […] e che resta, per contro, esclusa per il socio di una società di capitali unipersonale, ove pure l'assimilazione con la figura dell'imprenditore
[individuale] potrebbe apparire non arbitraria» (Cass. n. 23676/14 cit.; cfr. anche Cass.
n. 20552/15, che nega la configurabilità di un'impresa familiare «tra due coniugi ove uno solo di questi eserciti un'attività commerciale in qualità di socio di una società di persone, difettando la sua qualità di imprenditore, esclusivamente propria della società»).
3.2. Ciò chiarito, si osserva, peraltro, come l'appellante non ponga (solo) una questione formale, ma sostenga, in chiave sostanziale, che deve comunque CP_1
considerarsi imprenditrice individuale, nel senso che, aldilà dello (e a prescindere dallo)
'schermo' societario, aveva gestito in perfetta autonomia decisionale (con il fattivo apporto collaborativo dell'ex compagno) tanto la IA S.r.l. (nonostante la presenza di altri soci), quanto il 'gruppo societario' a lei facente capo attraverso la holding personale nel senso che l'appellata, per dirla con l'appellante, attraverso tali Controparte_4
veicoli societari, aveva «potuto sfruttare la loro struttura organizzativa ben oltre i limiti giuridici che dipendevano dalla loro personalità giuridica e dalla specificità dei loro interessi economici, impiegandola invero per l'esercizio della sua attività di impresa individuale ed a suo esclusivo beneficio» (ricorso, pag. 13).
Sebbene nell'originario atto introduttivo del giudizio la questione non fosse stata espressamente formulata in questi esatti termini (che risultano piuttosto enfatizzati in questa sede d'appello), si può nondimeno ravvisarvi la prospettazione – non incongrua e neppure arbitraria, come hanno detto i Giudici di legittimità – di una sorta di abuso della personalità giuridica, di cui l'ex compagna si sarebbe surrettiziamente avvalsa, mediante quella che può definirsi una complessiva operazione simulatoria, per occultare un'autentica gestione individuale dell'impresa assuntamente familiare.
Anche questa strada, però, si rivela impraticabile.
3.2.1. In primo luogo, vanno di nuovo sottolineate le perplessità manifestate dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte anche innanzi a un'ipotesi del genere, non ritenendo
6 persuasivo «il riferimento al pericolo di elusione della tutela del lavoro del familiare tramite l'adozione maliziosa di uno schermo societario. L'argomento prova troppo, giacché la creazione di un diaframma, più o meno impermeabile, tra società e socio nei rapporti obbligatori, lungi dall'essere un fenomeno patologico, costituisce l'in sé della forma societaria di gestione di un'impresa» (Cass. n. 23676/14 cit.).
3.2.2. In secondo luogo, va premesso che non è stata minimamente allegata la sussistenza di atti simulati, poiché nulla è stato affermato dal ricorrente circa le concrete modalità di funzionamento delle varie compagini sociali tali da potersene dedurre profili di illegittimità o illiceità – riguardo, ad esempio, al mancato rispetto delle regole sulle delibere assembleari, sulla nomina degli amministratori e del c.d.a., sulla distribuzione degli utili, sulla redazione e l'approvazione dei bilanci, oppure alla mancata osservanza da parte della delle prescrizioni imposte dall'art. 2462, co. 2, c.c. Controparte_4
Come che sia, va inoltre rammentato che «In tema di società di capitali, la nozione di abuso della personalità giuridica assume rilievo al fine di contrastare lo schermo dietro cui si cela il “socio tiranno” [ovverosia quel socio che, pur non essendo unico, ma disponendo della quasi totalità o della maggioranza delle partecipazioni, ne esercita il conseguente potere alla stregua di imprenditore individuale servendosi della società come cosa propria], in modo tale da accollargli la responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte dalla società di capitali, da lui diretta e controllata, consentendo
l'aggressione del suo patrimonio personale da parte dei creditori della società. Non è, invece, configurabile al fine di eludere l'esistenza di un soggetto dotato di personalità giuridica e di patrimonio separato, in modo tale da consentire l'aggressione di tale patrimonio (e non della sola quota di pertinenza) da parte dei creditori personali del socio, poiché si finirebbe con il legittimare un'azione di nullità dell'atto costitutivo della società di capitali, in violazione dell'art. 2332 c.c. [applicabile anche alle s.r.l. in forza dell'art. 2463, co. 3, c.c.], o con il consentire un accertamento della simulazione assoluta dello stesso, in contrasto con la “ratio” sottesa a tale disposizione» (Cass., ord., n. 20181/22).
Quindi, quand'anche fosse possibile superare l'ostacolo per cui il socio persona fisica non è imprenditore e ritenere, perciò, che i collaboratori familiari ne siano creditori particolari, rimarrebbe comunque interdetta per questi ultimi l'eventualità tanto di far valere la “tirannia” del socio (cosa riservata ai creditori sociali), quanto di agire per la
7 simulazione dell'atto costitutivo della società di capitali, non annoverata tra le cause di nullità ex art. 2332 c.c.
3.3. A ogni buon conto – e a chiusura di quanto fin qui argomentato – non è stato dedotto da RA DR un solo capitolo di prova orale concernente le effettive modalità gestionali tenute da sulle varie società da lei partecipate, dato CP_1 che le circostanze capitolate sono dedicate pressoché esclusivamente all'opera collaborativa dell'ex compagno;
esse – mentre si prodigano nell'indicare l'oggetto sociale delle varie società e nel descrivere le operazioni finanziarie, societarie e di investimento compiute dall'ex convivente – non s'impegnano altrettanto nel descrivere quali fossero esattamente le attività da lei svolte quale imprenditrice, limitandosi ad alludere a un'imprecisata “attività imprenditoriale di ML” e a una parimenti imprecisata
«attività di marketing e di pubbliche relazioni» (cfr. ricorso 20/12/2023, pag. 8).
Perdipiù, tutto ciò – dato che non sussiste in parte qua alcuna esplicita ammissione da parte della convenuta (anzi, sussiste una recisa smentita: cfr. comparsa 5/04/2024, pag.
12), né sussiste, tantomeno, un plausibile fatto notorio – sottrae decisivo valore probante all'amplissimo novero dei documenti elencati dall'appellante (cfr. ricorso, pagg. 16-54), anche perché pochissimi di essi sono riferibili all'appellata (la quasi totalità attesta l'attività effettuata dal dedotto collaboratore) e quei pochissimi non contribuiscono comunque a chiarire quale fosse l'“attività imprenditoriale di ML”.
4. Neppure il secondo motivo d'appello è fondato.
A parte che l'argomento è evidentemente nuovo – ed è perciò condivisibile l'eccezione di inammissibilità ex art. 437, co. 2, c.p.c. sollevata sul punto dall'appellata, posto che nell'originario ricorso vi si accenna una sola volta e solo di straforo (cfr. pag. 32) e non nelle conclusioni definitive – si osserva, in ogni caso, che l'«attività di lavoro nella famiglia» cui si riferisce l'art. 230-bis c.c. non tralascia affatto la sussistenza dell'impresa familiare, in quanto, come ha precisato la Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 148/24, in ordine ad essa, «senza che possa assumere rilevanza la mera attività domestica, [rimane pur] sempre necessario un collegamento causale e funzionale con l'attività di impresa».
Ciò è anche intuitivo: se è vero che l'art. 230-bis c.c. considera utile titolo partecipativo all'impresa familiare la prestazione continuativa di «lavoro nella famiglia», è anche vero che essa dovrà tradursi in una quota di partecipazione agli utili e agli incrementi
8 dell'azienda determinati in relazione causale con l'accrescimento della produttività dell'impresa (che, pertanto, deve sussistere come tale) procurato dall'apporto del collaboratore.
5. Tutte le considerazioni ora svolte valgono mutatis mutandis anche per il diritto al mantenimento (e travolgono così la quarta censura), che lo stesso ricorrente, in effetti, aveva collegato non all'art. 143 c.c., ma, coerentemente, sempre all'art. 230-bis c.c. – come pure ribadito nel ricorso in appello: «a noi pare chiaro che il mantenimento previsto dall'art. 230 bis Cod. Civ., in quanto avente natura assistenziale e perequativa
a favore del collaboratore familiare per le scelte operate di comune accordo con il compagno durante la convivenza, debba decorrere sino alla cessazione dell'impresa familiare» (pag. 62).
6. Non è meritevole di accoglimento neppure il terzo motivo di gravame.
6.1. Si osserva, in primo luogo, come il primo Giudice, quanto all'arricchimento senza causa, abbia ribadito un principio interessante e pertinente (su cui l'appellante ha sorvolato senza minimamente contestarlo), e cioè che, a tal fine, «è necessaria la sussistenza di un nesso eziologico tra l'arricchimento e il depauperamento, da intendersi come unicità del fatto generante lo squilibrio patrimoniale. Detto altrimenti, il fatto che ha causato l'arricchimento ingiusto deve essere unico e non è ammessa la concorrenza di più cause» (sentenza, pag. 18) – in termini riecheggianti l'insegnamento della Suprema Corte per cui «L'azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo» (Cass., ord., n. 16305/18).
Si osserva, in secondo luogo, come nella sentenza gravata (pag. 20) venga sottolineato
(anche qui senza specifica contestazione) che il contratto d'opera a carattere consulenziale sottoscritto il 1°/10/2016 con la IA S.r.l. ( vi compariva CP_1
come presidente del c.d.a.) e risolto il 9/02/2021 (poco prima della cessazione della convivenza) prevedeva un compenso orario aggiuntivo per «“Ogni ulteriore attività, non compresa nell'oggetto del presente incarico”» (art. 5.3) e, pertanto, diversa da quelle, specifiche, descritte all'art. 2 (doc. n. 28 di parte appellata).
Si osserva, in terzo luogo, come il Giudice a quo, a proposito di tale contratto, abbia elencato, in maniera dettagliata e scrupolosa, una nutrita serie di prestazioni tutte fatturate dal ricorrente (e non è particolare da poco), tutte pagate dalla committente e
9 tutte riguardanti attività ch'egli stesso aveva collocato nell'ambito dell'opera collaborativa in favore della (presunta) impresa familiare – punto di motivazione che, per la sua decisività, vale la pena di riportare per esteso: «Dall'esame delle fatture emesse dal ricorrente a IADA Sr.l. (doc. 12 parte convenuta) è emerso che il Travaglia, oltre a ricevere il pagamento delle quote trimestrali per il compenso fisso annuale – comprensivo dell'attività di segreteria societaria, di assistenza nei rapporti con il , CP_5 di redazione di modelli contrattuali con docenti, studenti ed enti pubblici – in forza del contratto di consulenza (fatture n. 18/2016; 1/2017; 9/2017; 17/2017; 22/2017; 1/2018;
8/2018; 16/2018; 22/2018; 26/2018; 3/2019; 4/2019, 7/2019; 12/2019; 17/2019; 2/2020), ha ottenuto altresì il pagamento delle seguenti fatture:
a) 13-15/2016; 6-8-11-18-19/2017; 20/2018; 1-6-13/2019 per le attività prestate nell'ambito del Progetto Europeo di Ricerca denominato WEEVIL. Nei capi 5,28,30 il ricorrente sostiene di aver elaborato e coordinato per IADA tra il 2015 e il 2020 il progetto WEEVIL in qualità di responsabile. Tale attività risulta retribuita dalle predette parcelle, che hanno ad oggetto proprio il progetto europeo di ricerca denominato
WEEVIL e le singole voci comprendono, oltre le “prestazioni rese da contratto”, la
“verifica della regolarità della documentazione tecnica, report, deliverable”, la
“compliance su diritti di proprietà intellettuale”, “webex meeting”, le trasferte per meeting
a Bruxelles e Reggio Emilia del 2017, il coordinamento tecnico e organizzativo, l'attività di “contatto e gestione dei rapporti con Cecopom”, la “preparazione e partecipazione al review meeting di Varsavia del 22.5.2019” e la “preparazione intervento e partecipazione al review meeting di Brussels del 10.7.2019; verifica documentazione a rendicontazione e inserimento nel portale dedicato”;
b) 25/2016 per l'attività di consulenza per la redazione dello statuto dello IAAD e la costituzione e il coordinamento di , corrispondente al capo 8 del ricorso in cui il CP_6 ricorrente afferma di aver elaborato lo Statuto e il Regolamento dell'Istituto d'Arte
Applicata e Design, di proprietà di IADA, come richiesto dal , nell'anno 2016; CP_5
c) 22/2016, 22/2017, 12/2017, 8/2019 e 16/2019 relative all'attività di negoziazione, assistenza e redazione dei contratti di locazione della sede di OL, nonché alla redazione della fideiussione. Tali attività sono sostanzialmente coincidenti con quelle descritte ai capi 34 e 35 del ricorso, nei quali il ricorrente sostiene che a far data dal
2017 si è occupato di gestire i rapporti anche negoziali con i proprietari degli immobili
10 siti in OL in via Barozzi e via Muggia - ovvero CO S.r.l., CEI S.r.l. e
BEI S.r.l. - e i loro consulenti, al fine di addivenire alla conclusione di una serie di contratti di affitto utili all'apertura della nuova sede, nonché di aver predisposto nel 2017
e 2019 i due contratti di affitto dei locali siti in OL, nonché il testo della fideiussione;
d) 18/2018 relativa all'attività di redazione dei modelli di comodato per sede di OL
e altre attività connesse (cfr. capo 27);
e) 8/2019 per attività di assistenza stragiudiziale relativa al contratto preliminare e definitivo di fideiussione per la locazione a OL di proprietà CO (attività sostanzialmente riconducibili a quelle dedotte sub capi 34,35,36,37,38,39 del ricorso);
f) 16/2019 per onorari stragiudiziali negoziazione e redazione contratto appalto lavori ristrutturazione sede OL (attività sostanzialmente riconducibili a quelle dedotte sub capi 34,35,36,37,38,39 del ricorso).
Rientrano, poi, senz'altro tra quelle indicate all'art. 2 del contratto di consulenza (“attività di consulenza e assistenza nei confronti del Controparte_7
( ) e degli enti consultivi per quanto attiene all'accreditamento
[...] CP_5 ottenuto e per eventuali nuovi accreditamenti di corsi di laurea”), tutte le seguenti attività: gestione dei rapporti con l (capo 7), coordinazione e direzione delle Tes_1 attività finalizzate all'accreditamento dei corsi dello IAAD da parte del (capo 10); CP_5 istanza ai fini dell'attivazione del corso accademico di primo livello in “Design della
Comunicazione Digitale” con richiesta di accreditamento al (capo 12); risposta ai CP_5 quesiti e alle integrazioni richieste dal al fine dell'accreditamento del corso di CP_5
digital Communication (capo 13); supervisione della rendicontazione annuale che lo
IAAD doveva presentare al per dimostrare il mantenimento dei requisiti necessari CP_5 ai fini dell'accreditamento (capo 14); risoluzione, di concerto con il Prof. , delle Pt_2
problematiche inerenti al mancato accreditamento di alcuni corsi (capo 15); elaborazione e monitoraggio di tutte le comunicazioni dirette al (capo 19). CP_5
Anche le attività di redazione e aggiornamento dei modelli contrattuali di iscrizione degli studenti in IAAD (capo 17), di redazione e aggiornamento dei modelli contrattuali tra lo
IAAD e le società partner di tesi (capo 18), nonché di individuazione dei contratti di collaborazione da proporre al corpo docente (capo 21), sono ricomprese nelle attività descritte all'art. 2 del contratto di consulenza (“attività di redazione e/o revisione di
11 modelli contrattuali tra il Cliente (la IADA Srl ndr) e i docenti, tra il Cliente e gli studenti, nonché tra il Cliente e gli enti pubblici e privati che partecipino alle tesi di laurea individuali o collettive come committenti”) e per le quali il ricorrente è stato adeguatamente retribuito con il compenso fisso trimestrale» (sentenza, pagg. 20-23).
Ora, riguardo a tale snodo motivazionale, l'appellante non ha mosso contestazioni altrettanto analitiche e scrupolose, essendosi limitato a ribadire che la domanda giudiziale era «volta all'accertamento dell'esecuzione di prestazioni lavorative — non retribuite ed eseguite ad esclusivo beneficio della resistente — che per oggetto, natura
e tipologia sono ben distinte da quelle di consulenza legale. […] sono oggetto del presente contenzioso prestazioni di lavoro ben diverse — per oggetto, natura e tipologia
— rispetto a quelle di consulenza legale eseguite dal ricorrente a favore delle singole società facenti capo alla Sig.ra (ricorso, pag. 57), affermazione, che, alla luce di CP_1
quanto sopra evidenziato, non corrisponde al vero.
Né merita seguito l'ulteriore osservazione per cui si sarebbe trattato «di una serie di attività che altrimenti avrebbe dovuto svolgere la stessa resistente in quanto imprenditrice individuale e amministratore delle sue società, quali la pianificazione strategica e finanziaria, la gestione delle relazioni con gli investitori, la gestione operativa, amministrativo-contabile e fiscale» (ibid.); l'obiezione non è convincente sia perché riferita ad attività certamente delegabili a soggetti estranei all'impresa o alla società, sia perché tali prestazioni (e l'appellante, come si è detto, nulla ha detto sul punto) ben potevano farsi rientrare nella previsione contrattuale di cui al suesposto art. 5.3.
6.2. Risulta allora fin troppo evidente che il nesso causale tra il dedotto arricchimento di e il presunto depauperamento di RA DR non era affatto CP_1
dipeso da un unico fatto costitutivo, ma dalla concorrente presenza di un contratto d'opera consulenziale.
Non sposta apprezzabilmente tale conclusione il fatto che l'attività di consulenza fosse iniziata prima della firma del contratto: data la sostanziale omogeneità di tutte le prestazioni descritte nel ricorso di primo grado, non c'è ragione per escludere (anzi, c'è abbondante ragione presuntiva per ritenere) che un analogo rapporto d'opera intellettuale (che non richiede forma scritta ad substantiam) fosse intercorso con
(quale riferimento dell'intero compendio societario) anche in epoca CP_1
12 precedente alla formalizzazione dell'accordo: ne è chiarissimo indizio, ad esempio, la parcella n. 13/16 (doc. n. 12), in cui era stata fatturata dal ricorrente l'attività legata al
“progetto Weevil” e che risulta significativamente emessa il 1°/09/2016 per prestazioni risalenti al maggio 2015, ben prima della firma del contratto.
6.3. Valga, inoltre, anche quest'ultima considerazione: se davvero si era trattato di attività «eseguita in assenza di alcun rapporto contrattuale» (ricorso, pag. 57), non s'intende perché essa avrebbe dovuto senz'altro legittimare l'azione di arricchimento senza causa e non quella di gestione d'affari (a fronte dell'evidente e incontestabile consapevolezza da parte del gestore di curare affari altrui), risultandone integrati tutti i presupposti – comprese sia l'assunzione non obbligata della gestione imprenditoriale
(proprio come dedotto dal ricorrente), sia l'absentia domini, da intendersi «non come impossibilità oggettiva e soggettiva [del dominus] di curare i propri interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione o divieto del “dominus”» (Cass. n. 12304/11). Ciò in particolare se si deve credere alla versione fattuale patrocinata nell'originario ricorso introduttivo (quello d'appello, in questo senso, è lievemente 'ridimensionante'), ove sembra che l'intera gestione strategica e operativa delle varie società avesse esclusivamente posto capo a
RA DR, il quale, come amministratore di fatto, aveva prestato «in modo assolutizzante la propria opera e contribuendo in maniera così decisiva – per non dire esclusiva – alla gestione apicale dell'intera attività imprenditoriale» dell'ex compagna, la cui «attività gestoria […] è stata unicamente formale» (pagg. 6 e 8).
Ne discende la violazione del principio di sussidiarietà ex art. 2042 c.c. – violazione rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass., ord., n. 26199/17) – dato che il ricorrente, invece di agire per l'ingiustificato arricchimento, avrebbe potuto far valere l'azione di negotiorum gestio.
7. Alla luce di tutte le superiori osservazioni, che assorbono ogni altra doglianza ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, l'appello dev'essere respinto, e alla soccombenza dell'appellante segue l'obbligo di quest'ultimo al rimborso delle spese del grado – esclusa ogni responsabilità ex art. 96, co. 3, c.p.c., non emergendo dall'appello seri profili di pretestuosità o di temerarietà – oltre al versamento (se dovuto)
13 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro
50.000,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 15.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott. Piero Rocchetti
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