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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8888/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/08/2024
da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il proc. e dom. avv. COMPARETTI BARBARA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
Oggetto:
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; divorzio
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi congiunto compreso il requisito di 6 mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 28/10/2016
– decreto di omologa dd. 02/01/2017);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 27/09/1995), Per_1
maggiorenne e parzialmente economicamente autosufficiente, e (il Per_2
02/07/1998), maggiorenne ma non economicamente non autosufficiente;
- dato atto, altresì, che la figlia è portatrice di handicap grave ex art. 3, Per_2
comma 3, Legge n. 104/1992 e percepisce la pensione di invalidità;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
CHIUSAFORTE il 22/04/1995 tra , nata a [...] il Parte_1
16/03/1974, e , nato a [...] il Parte_2
06/04/1967, alle seguenti condizioni:
1) prende atto che la figlia maggiorenne disabile non economicamente autosufficiente resterà ad abitare con la madre nella casa di proprietà Per_2 di quest'ultima ove mamma e figlia risiedono;
2) prende atto che i coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro; nulla, pertanto, a titolo di assegno divorzile;
3) dispone che il signor verserà alla figlia Parte_2 Per_2
direttamente sul libretto postale alla stessa intestato, quale contributo al suo mantenimento la somma di € 250,00, entro il giorno 05 di ogni mese;
4) pone a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie della figlia come disciplinate dal protocollo di intesa Per_2 elaborato dall'Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia del Tribunale di Udine;
5) dà atto che l'assegno unico universale erogato dall' alle famiglie per la CP_1
figlia continuerà ad essere percepito interamente (100%) dalla Per_2
madre; prende atto che la madre ne farà apposita domanda all'inizio di ogni anno presentando la propria certificazione ISEE;
− spese legali integralmente compensate tra le parti;
− ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CHIUSAFORTE di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte 2, serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1995.
Udine, lì 20.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8888/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/08/2024
da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il proc. e dom. avv. COMPARETTI BARBARA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
Oggetto:
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; divorzio
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi congiunto compreso il requisito di 6 mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 28/10/2016
– decreto di omologa dd. 02/01/2017);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 27/09/1995), Per_1
maggiorenne e parzialmente economicamente autosufficiente, e (il Per_2
02/07/1998), maggiorenne ma non economicamente non autosufficiente;
- dato atto, altresì, che la figlia è portatrice di handicap grave ex art. 3, Per_2
comma 3, Legge n. 104/1992 e percepisce la pensione di invalidità;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
CHIUSAFORTE il 22/04/1995 tra , nata a [...] il Parte_1
16/03/1974, e , nato a [...] il Parte_2
06/04/1967, alle seguenti condizioni:
1) prende atto che la figlia maggiorenne disabile non economicamente autosufficiente resterà ad abitare con la madre nella casa di proprietà Per_2 di quest'ultima ove mamma e figlia risiedono;
2) prende atto che i coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro; nulla, pertanto, a titolo di assegno divorzile;
3) dispone che il signor verserà alla figlia Parte_2 Per_2
direttamente sul libretto postale alla stessa intestato, quale contributo al suo mantenimento la somma di € 250,00, entro il giorno 05 di ogni mese;
4) pone a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie della figlia come disciplinate dal protocollo di intesa Per_2 elaborato dall'Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia del Tribunale di Udine;
5) dà atto che l'assegno unico universale erogato dall' alle famiglie per la CP_1
figlia continuerà ad essere percepito interamente (100%) dalla Per_2
madre; prende atto che la madre ne farà apposita domanda all'inizio di ogni anno presentando la propria certificazione ISEE;
− spese legali integralmente compensate tra le parti;
− ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CHIUSAFORTE di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte 2, serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1995.
Udine, lì 20.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini