CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 184/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Floro Flori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana
Angela Marchese, Valentina Schilirò;
Appellante
CONTRO
( , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Lorenzo Romano;
Appellato
OGGETTO: appello-opposizione avverso avviso di addebito n. 593 2019
00087486 14.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3067/2022 del 20 settembre 2022 il Tribunale di Catania, accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'avviso di Parte_2 addebito n. 593 2019 00087486 14 con il quale l' aveva intimato il Pt_1
pagamento della somma di € 2.942,36 per omesso versamento di contributi
IVS e somme aggiuntive per l'anno 2013 scaturenti da un accertamento fiscale effettuato dall'Agenzia delle Entrate (n. impugnato C.F._2
innanzi alla competente Commissione Tributaria.
In particolare, il Tribunale accoglieva l'eccezione sollevata dall'opponente in merito all'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per violazione degli artt. 24, comma 3, e 29 del D.lgs. n. 46/1999, rilevando che, in pendenza di giudizio tributario, l'istituto previdenziale non poteva procedere all'iscrizione a ruolo dei contributi richiesti. Tuttavia, affermava che tale circostanza non precludeva, bensì imponeva, alla luce dell'orientamento della Suprema Corte,
l'esame del merito della pretesa creditoria e, ritenendo che l' non avesse Pt_1
assolto l'onere probatorio gravante su di esso in ordine alla fondatezza della pretesa contributiva, annullava l'atto impugnato e condannava l'ente previdenziale al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' con atto depositato in Pt_1
data 19.3.2023; al gravame resisteva l'appellato.
La causa è stata posta in decisione il 13 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo l' censura la sentenza impugnata per omessa Pt_1
pronuncia sull'eccezione, ex art. 414 c.p.c., di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Evidenzia che in sede di CP_1
opposizione, non ha specificamente indicato i motivi del gravame, limitandosi a un generico richiamo alla pendenza di un procedimento tributario, senza tuttavia produrre alcun elemento probatorio al riguardo.
1.2. Con il secondo motivo lamenta l'errata applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere della prova che incombeva al Leanza quale attore e anche qualora gravasse sull' , in assenza di specifica contestazione in Pt_1
ordine al merito del credito, l'onere doveva ritenersi assolto: l'odierno appellato, in primo grado, non ha contestato in alcun modo la pretesa creditoria, con la conseguenza che l'istituto non era tenuto a provare la stessa, in applicazione del principio di non contestazione del preteso credito contributivo.
1.3 Con altro motivo rileva che eventuali vizi formali nel procedimento di formazione dell'avviso di addebito non precludono al giudice di valutare la fondatezza della pretesa creditoria (cfr. Cass., S.U., 25 ottobre 1993, n.
15983).
2. L'appello è fondato nei termini di seguito esposti.
La sentenza impugnata ha annullato l'avviso di addebito opposto in virtù dell'art. 24 comma 3 d.lgs. 46/1999, per effetto della ritenuta illegittimità della sua emissione in pendenza del ricorso proposto dall'odierno appellante alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania (R.G. 5501/2018) avverso l'accertamento fiscale che costituisce il presupposto del credito contributivo.
Come esattamente rilevato dall'appellante, l'unico motivo di opposizione fatto valere dall'odierno appellato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Catania è costituito dalla violazione dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999.
Osserva il collegio che a norma dell'art 24 comma 3 del D.Lgs. 46/1999 è preclusa l'iscrizione a ruolo in pendenza di ricorso davanti all'autorità giudiziaria. La pendenza dell'impugnazione avverso l'accertamento fiscale determina l'illegittimità dell'avviso di addebito. Tale illegittimità però non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza della pretesa dell'ente previdenziale (Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2020, n. 1558). La giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass. nr. 5763 del 2002; nr. 13982 del 2007; nr. 12333 del 2015; nr. 11515 del 2017; nr. 18262 del 2017), infatti, ha più volte precisato “che in tema di riscossione di contributi e premi l'opposizione avverso la cartella esattoriale (id est: avverso l'avviso di addebito) dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi;
ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si
è ritenuto (per tutte: Cass. nr. 12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto” (Cass. 6356/20).
Come ritenuto dal condiviso orientamento della Corte di cassazione (a partire dalla dichiarazione 1999 per i redditi 1998) il legislatore (D.lgs. n.
462/1997 DL n. 98/2011) ha introdotto un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai rapporti previdenziale e tributario. Gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle Entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale quali atti amministrativi di ricognizione dell'avveramento del fatto giuridicamente rilevante e cioè la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo e sono idonei a fondare la pretesa previdenziale dell qualora il contribuente non ne Pt_1
contesti l'esito con prove di segno contrario. Dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario deriva la necessità che il contribuente per evitare il consolidamento dello stesso deve contestarlo offrendo elementi di segno contrario, idonei a superare la presunzione. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto (in termini Cassazione civile, sez. lav., 20/01/2021, n. 950; cfr. Cass. n.
27617/2018, conf. 23301/2019 e n. 2102/21; Cassazione civile, sez. lav.
3/10/2019 n. 24774 Cassazione civile, sez. lav., 20/08/2019, n. 21541 cfr. fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018).
Nel caso in esame l'odierno appellato non ha sollevato con l'atto introduttivo del giudizio alcuna contestazione di merito in ordine in ordine all'accertamento tributario. Il ricorso tributario è stato depositato soltanto in corso di causa su invito del giudice e, peraltro, non contiene alcuna specifica contestazione sul merito dell'accertamento sul maggior reddito accertato, ma unicamente rilievi formali relativi alla diritto di difesa del contribuente.
In ordine al terzo motivo di gravame, si osserva che la Corte di cassazione
(vd., tra le tante, Cass. nn. 4149/2012; 12333/2015; 12102/2017; 12025/2019) con orientamento consolidato, condiviso da questo collegio, ha reiteratamente affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale (nel caso di specie, avviso di addebito) opposta comportano soltanto l'impossibilità per l'istituto di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, l' ha chiesto tale Pt_1
accertamento e ha fatto rilevare la carenza di contestazioni nel merito della pretesa da parte dell'odierno appellato. Non occorre alcuna domanda riconvenzionale affinché il giudice possa procedere alla verifica della fondatezza della pretesa contributiva nell'“an” e nel "quantum", essendovi egli tenuto, seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella (vd. Cass. n. 12281 del 2020 e n. 1558/2020).
Con l'atto di opposizione proposto, come già detto, si è limitato a CP_1
eccepire la violazione dell'art 24 comma 3 c.p.c. d.lgs 46/99, in quanto era pendente il ricorso proposto davanti alla commissione tributaria territorialmente competente, avverso l'accertamento fiscale da cui è scaturito il credito contributivo, ma non ha contestato nel merito i presupposti della pretesa dell' nemmeno richiamando per relationem i motivi del ricorso Pt_1
tributario (peraltro, come sopra detto, limitato a censure formali).
3. Per le ragioni sopra esposte, fermo l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, in parziale accoglimento dell'appello, deve Parte_2
essere condannato a pagare all' i contributi e gli accessori portati Pt_1
dall'avviso di addebito annullato.
Le spese di entrambi i gradi liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a versare all i contributi e gli Parte_2 Pt_1
accessori portati dall'avviso di addebito n. 593 2019 00087486 14, condanna a pagare all' le spese processuali di entrambi i Parte_2 Pt_1
gradi che liquida in € 1.278,00 per il primo grado e € 1.458,00 per il giudizio di appello oltre rimborso spese generali. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi