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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 24/07/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
BA RA Presidente
SC RI Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1696/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL CURTO Parte_1 C.F._1
AN
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL CURTO Controparte_1 C.F._2
AN
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Tutto ciò premesso, gli istanti, ut supra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati, manifestando la richiesta di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di pagina 1 di 6 non averci ripensato, di non volersi riconciliare e quindi di rinunciare al tentativo di conciliazione, di confermare le conclusioni rassegnate in ricorso con le condizioni che hanno pattuito,
RICORRONO all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Sondrio, affinché, letto il retroesteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cod. proc. civ., stabilisca il giorno per la trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per:
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. I coniugi risiedono da tempo ognuno in unità immobiliare di proprietà esclusiva.
3. I coniugi si danno reciproca autorizzazione per la richiesta di rilascio o rinnovo di passaporto e di tutti quegli atti e documenti equipollenti per i quali la legge preveda il consenso di entrambi nonché all'espatrio singolarmente.
4. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile collocazione presso la Per_1 madre e con la possibilità del padre di vederla e tenerla con sé quando vorrà ma tenendo conto dei desiderata della figlia e dei suoi impegni scolastici. I genitori, compatibilmente con la volontà della figlia diciassettenne, avranno facoltà di tenerla con sé per un periodo di almeno due settimane durante le vacanze estive, periodo che verrà reciprocamente comunicato entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto a Natale e Pasqua, Per_1 trascorrerà le vacanze con padre e madre in egual misura con il giorno di Natale e di Pasqua che cadranno alternativamente con l'uno e l'altro genitore di anno in anno. Tutto quanto pattuito al presente punto fatti comunque salvi eventuali accordi fra i coniugi per maggiori e/o diversi periodi nonché il rispetto della volontà della figlia (che fra un anno compirà 18 anni).
5. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'eduzione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, delle capacità, dell'inclinazioni naturali, come anche delle aspirazioni della stessa, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la ragazza con se.
6. Entrambi i genitori concorrono al mantenimento della figlia sino alla indipendenza economica, disponendo che il signor a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia versi € 300,00 Controparte_1 mensili alla signora entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese (somma rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat).
pagina 2 di 6 7. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia come individuate nel Protocollo CNF del novembre 2017 di seguito riportato verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ognuno: spese extra assegno obbligatorie (rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione): libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori Le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. spese extra assegno (subordinate al consenso di entrambi i genitori):
1. scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica disegno pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro (a mezzo sms email fax pec ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese sia obbligatorie che concordate e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
8. Le parti concordemente statuiscono che ognuno percepisce il 50% dell'assegno unico.
9. I genitori si danno sin d'ora reciproco assenso a firmare singolarmente le comunicazioni, le autorizzazioni, le pagelle, gli avvisi scuola - famiglia;
in ogni caso il genitore che apponga detta sottoscrizione ne darà comunicazione all'altro anche informalmente. Entrambi i genitori potranno disporre di password di accesso al pagina 3 di 6 portale della scuola ed al registro elettronico della figlia. Tutto quanto sopra, salvo differente accordo scritto tra i genitori.
10. I coniugi, essendo rispettivamente autonomi dal punto di vista economico, rinunciano reciprocamente a pretendere assegno di mantenimento.
11. Le parti, dando atto di averne presa visione, si esonerano reciprocamente dalla produzione di dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari e finanziari, documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati nonché quote sociali.
12. Le spese del presente giudizio sono compensate.
***
Nonché, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del comune competente alle seguenti
CONDIZIONI
1. Confermare le condizioni tutte già concordate in sede di separazione.
2. Le spese del presente giudizio sono compensate.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.09.2024 e proponevano Parte_1 Controparte_1 domanda congiunta per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Chiavenna (SO) il 06.12.2003, da cui era nata la figlia il 25 ottobre 2007. Persona_2
Con sentenza n. 39/2025, pubblicata il 04.02.2025, il Tribunale di Sondrio dichiarava la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici indicate nel ricorso congiunto depositato il 19.09.2024.
Contestualmente, il Tribunale di Sondrio provvedeva con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge
898/1970 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento anche alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando alle parti termine perentorio sino al 25.06.2025 per il deposito di note scritte.
pagina 4 di 6 Le parti depositavano note scritte confermando integralmente le condizioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando acquiescenza all'emananda sentenza.
Con ordinanza del 16.07.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 celebrato in Chiavenna (SO) il 03.12.2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] predetto Comune dell'anno 2003, parte 2 serie A numero 15;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente
Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
pagina 5 di 6 Sondrio, camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
SC RI BA RA
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
BA RA Presidente
SC RI Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1696/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL CURTO Parte_1 C.F._1
AN
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL CURTO Controparte_1 C.F._2
AN
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Tutto ciò premesso, gli istanti, ut supra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati, manifestando la richiesta di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di pagina 1 di 6 non averci ripensato, di non volersi riconciliare e quindi di rinunciare al tentativo di conciliazione, di confermare le conclusioni rassegnate in ricorso con le condizioni che hanno pattuito,
RICORRONO all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Sondrio, affinché, letto il retroesteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cod. proc. civ., stabilisca il giorno per la trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per:
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. I coniugi risiedono da tempo ognuno in unità immobiliare di proprietà esclusiva.
3. I coniugi si danno reciproca autorizzazione per la richiesta di rilascio o rinnovo di passaporto e di tutti quegli atti e documenti equipollenti per i quali la legge preveda il consenso di entrambi nonché all'espatrio singolarmente.
4. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile collocazione presso la Per_1 madre e con la possibilità del padre di vederla e tenerla con sé quando vorrà ma tenendo conto dei desiderata della figlia e dei suoi impegni scolastici. I genitori, compatibilmente con la volontà della figlia diciassettenne, avranno facoltà di tenerla con sé per un periodo di almeno due settimane durante le vacanze estive, periodo che verrà reciprocamente comunicato entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto a Natale e Pasqua, Per_1 trascorrerà le vacanze con padre e madre in egual misura con il giorno di Natale e di Pasqua che cadranno alternativamente con l'uno e l'altro genitore di anno in anno. Tutto quanto pattuito al presente punto fatti comunque salvi eventuali accordi fra i coniugi per maggiori e/o diversi periodi nonché il rispetto della volontà della figlia (che fra un anno compirà 18 anni).
5. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'eduzione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, delle capacità, dell'inclinazioni naturali, come anche delle aspirazioni della stessa, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la ragazza con se.
6. Entrambi i genitori concorrono al mantenimento della figlia sino alla indipendenza economica, disponendo che il signor a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia versi € 300,00 Controparte_1 mensili alla signora entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese (somma rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat).
pagina 2 di 6 7. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia come individuate nel Protocollo CNF del novembre 2017 di seguito riportato verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ognuno: spese extra assegno obbligatorie (rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione): libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori Le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. spese extra assegno (subordinate al consenso di entrambi i genitori):
1. scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica disegno pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro (a mezzo sms email fax pec ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese sia obbligatorie che concordate e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
8. Le parti concordemente statuiscono che ognuno percepisce il 50% dell'assegno unico.
9. I genitori si danno sin d'ora reciproco assenso a firmare singolarmente le comunicazioni, le autorizzazioni, le pagelle, gli avvisi scuola - famiglia;
in ogni caso il genitore che apponga detta sottoscrizione ne darà comunicazione all'altro anche informalmente. Entrambi i genitori potranno disporre di password di accesso al pagina 3 di 6 portale della scuola ed al registro elettronico della figlia. Tutto quanto sopra, salvo differente accordo scritto tra i genitori.
10. I coniugi, essendo rispettivamente autonomi dal punto di vista economico, rinunciano reciprocamente a pretendere assegno di mantenimento.
11. Le parti, dando atto di averne presa visione, si esonerano reciprocamente dalla produzione di dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari e finanziari, documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati nonché quote sociali.
12. Le spese del presente giudizio sono compensate.
***
Nonché, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del comune competente alle seguenti
CONDIZIONI
1. Confermare le condizioni tutte già concordate in sede di separazione.
2. Le spese del presente giudizio sono compensate.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.09.2024 e proponevano Parte_1 Controparte_1 domanda congiunta per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Chiavenna (SO) il 06.12.2003, da cui era nata la figlia il 25 ottobre 2007. Persona_2
Con sentenza n. 39/2025, pubblicata il 04.02.2025, il Tribunale di Sondrio dichiarava la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici indicate nel ricorso congiunto depositato il 19.09.2024.
Contestualmente, il Tribunale di Sondrio provvedeva con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge
898/1970 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento anche alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando alle parti termine perentorio sino al 25.06.2025 per il deposito di note scritte.
pagina 4 di 6 Le parti depositavano note scritte confermando integralmente le condizioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando acquiescenza all'emananda sentenza.
Con ordinanza del 16.07.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 celebrato in Chiavenna (SO) il 03.12.2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] predetto Comune dell'anno 2003, parte 2 serie A numero 15;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente
Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
pagina 5 di 6 Sondrio, camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
SC RI BA RA
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