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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 01/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 147/2021 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PAGANONI ERICA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. , con l'avv. CALABRESE GIOVANNI CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e
Controparte_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Sondrio, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, ritenuta la responsabilità del signor in ordine alle lesioni delle quali l'attore è stato vittima in data CP_3
29 marzo 2011, condannare il convenuto a risarcire al signor tutti i danni (patrimoniali e non), Parte_1 quantificabili in Euro 18.132,32, oppure somma diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Con gli interessi dal fatto al saldo e tenendosi conto della svalutazione monetaria.
In ogni caso: rigettare tutte le domande avanzate dal convenuto (in principalità, in subordine ed in CP_3 via riconvenzionale) nei confronti dell'attore , in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
Sempre in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 1 di 13 Con opposizione alle richieste avanzate dal convenuto ex artt. 210 e 213 c.p.c., inutili ed irrilevanti (in quanto la causa ha per oggetto il risarcimento dei danni subiti da in conseguenza delle lesioni allo stesso Parte_1 inferte dal convenuto) e ad eventuali nuove domande e/o eccezioni avversarie.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In principalità:
- Accertato e dichiarato che il Signor nei fatti per cui è causa agì in istato di legittima difesa, Parte_2 respingere la domanda attorea;
In subordine:
- Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse che il Signor avesse agito come da art. 55 c.p., Pt_2 provvedere a norma dell'art. 2044, comma 3, c.c.;
- Comunque, in ogni caso, respingere per l'intero o nella misura che verrà accertata dal Giudice in corso di causa, la domanda attorea in quanto esorbitante e non provata nel quantum, per i motivi di cui in atti;
In via riconvenzionale:
- Accertato e dichiarato che, all'esito dell'aggressione subita in data 29 marzo 2011, per fatto e colpa dei
Signori ed in concorso tra loro, il Signor ha subito Parte_1 Controparte_2 Parte_2 lesioni personali con conseguenti danni patrimoniali, biologici e morali, per l'effetto condannare i Signori ed in concorso tra loro, al risarcimento dei danni tutti subiti dal Parte_1 Controparte_2 convenuto, da liquidarsi quantomeno nell'importo di E. 3.031,02 come esposto in atti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul danno patrimoniale dalla data degli esborsi al saldo, ed oltre interessi dalla data della sentenza sul danno biologico e morale che verranno liquidati in moneta attuale;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al 15% rimborso forfettario, 4% C.P.A. e 22% IVA.
In via istruttoria:
- Emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'attore della documentazione tutta attestante la sua posizione lavorativa all'epoca dei fatti, e/o previa acquisizione di informazioni presso INPS ex art. 213 c.p.c., circa la posizione lavorativa e previdenziale dell'attore all'epoca dei fatti;
- Disporre, per i motivi esposti a verbale dell'udienza del 19 settembre 2023, e come reiterato in sede d'udienza il 4 giugno 2024 la rinnovazione della CTU o quanto meno che il CTU venga chiamato a chiarimenti in relazione ai seguenti profili: 1) fermo restando che non è stato provato il nesso causale tra rottura della protesi dentaria e l'evento, come esposto dal dott. nelle osservazioni, il CTU non ha neppure eseguito una Pt_3 corretta anamnesi circa il confezionamento della precedente protesi, data di installazione e suo ammaloramento, per cui la spesa non potrà essere riconosciuta per intero. 2) quanto alla distorsione del
pagina 2 di 13 rachide cervicale, il CTU non evidenzia alcuna oggettivazione strumentale dell'avvenuta lesione, come ora previsto per ottenerne il risarcimento dall'articolo 139 Codice assicurazioni private con riferimento al danno non patrimoniale per le lesioni di lieve entità; 3) inoltre il CTU continua a far riferimento alla consulenza tecnica disposta dal PM, dimenticando che detto consulente ha ammesso di non aver visitato il che non Pt_1 si è mai recato a visita a Lecco e ha redatto un elaborato speculare a quello della parte attrice. C.T.U. medico - legale sulla persona dell'attore volta a quantificare l'entità delle lesioni riportate dal medesimo con riferimento al danno biologico da inabilità temporanea e permanente ed al nesso causale tra spese mediche dal medesimo esposte e sinistro;
”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio , Parte_1 Parte_2 chiedendo che il convenuto venisse condannato al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore in seguito alle lesioni di cui era stato vittima in data 29 marzo 2011, quantificati in € 20.836,12.
In particolare, l'attore esponeva che:
- aveva un rapporto di lunga data sia con il sig. sia con la signora moglie del Pt_2 CP_2
convenuto;
- il giorno 29 marzo 2011, verso le ore 10.30, si trovava con il figlio in Chiuro (SO), in CP_4
Per_ un campo di proprietà dei signori e , che conduceva in affitto, ed entrambi Parte_4
erano intenti a mettere a dimora delle piantine di mele;
- in una piccola serra di circa 70 mq., realizzata sul fondo di proprietà dei signori si Pt_4
trovava la signora intenta a coltivare, come faceva anche in costanza di CP_2
matrimonio, verdura varia per la sua famiglia e per gli amici;
- la signora si era avvicinata per chiede dell'acqua da bere ed in quel momento, sulla CP_2
strada vicina al podere, transitava il signor il quale arrestava la propria autovettura, Pt_2
scendeva dalla stessa con la macchina fotografica in mano ed iniziava a scattare fotografie, indirizzando l'obiettivo verso entrambi;
- il convenuto veniva invitato a smettere, ma il sig. iniziava a urlare dicendo di avere diritto Pt_2
di scattare le fotografie per raccogliere le prove della relazione della moglie e per dimostrare che la stessa lavorava alle dipendenze dell'odierno attore;
- il sig. pronunciava frasi ingiuriose quali “essere minuscolo, ti stritolo come un grissino, ti Pt_2 calpesto come una formica, sei un bastardo, prima o poi riuscirò a metterti sotto con l'auto…”
e poi lo colpiva con un fortissimo pugno in faccia facendolo volare e cadere a terra;
pagina 3 di 13 - veniva soccorso dalla signora la quale, vedendolo sanguinare, chiedeva aiuto CP_2
presso la casa vicina;
- nel frattempo, il sig. ritornava alla propria auto;
Pt_2
- per evitare che il convenuto se ne andasse, si posizionava davanti all'auto del sig. Pt_2
- sul luogo intervenivano agenti che chiamavano l'autoambulanza;
- veniva trasportato presso l'Ospedale di Sondrio e dimesso con diagnosi “trauma contusivo periorbitrario occhio sinistro e trauma distorsivo del rachide cervicale… vasto ematoma periorbitrario…” e prognosi di 20 giorni;
- la guarigione clinica era intervenuta il 17 giugno 2011;
- nel periodo di inabilità dal lavoro aveva chiesto aiuto al signor , titolare di Persona_2
omonima azienda agricola, al quale aveva corrisposto la complessiva somma di euro 2.880,00;
- sporgeva querela per i fatti suesposti, instaurando il procedimento penale n. 28/14 R.N.G.R. in cui era risultato anche imputato, a seguito di querela sporta dal CP_3
- detto procedimento penale era stato definito con sentenza n. 141/2020 del 5 marzo 2020, divenuta irrevocabile in data 9 giugno 2020, con la quale il Tribunale di Sondrio aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di e per i reati a Parte_2 Parte_1
loro rispettivamente ascritti, in quanto estinti per intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto Parte_2
infondate in fatto e in diritto, chiamava in causa e proponeva domanda Controparte_2 riconvenzionale nei confronti dell'attore e della terza chiamata, chiedendo che gli stessi venissero condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi quantomeno nell'importo di € 3.031,02.
In particolare, il convenuto esponeva che:
- era coniugato a far tempo dal 1984 con Controparte_2
- con provvedimento del 6 agosto 2009 il Tribunale di Sondrio aveva autorizzato i coniugi a vivere separati, con assegnazione della casa coniugale al marito;
- la signora aveva quindi scelto di andare a vivere nella taverna del sig. CP_2 Pt_1
- la mattina del 29 marzo 2011 si era recato in auto nei pressi della zona agricola di Chiuro (SO), lungo la via Rivascia che da Chiuro conduce a Ponte in Valtellina, per scattare alcune fotografie panoramiche della zona;
- mentre era intento a fotografare, intravedeva la signora che lavorava in un campo CP_2 dell'attore;
pagina 4 di 13 - l'attore e la signora si erano quindi diretti verso di lui accusandolo, con toni CP_2
alterati, che il suo intento sarebbe stato quello di fare loro delle fotografie al fine di precostituirsi la prova del fatto che la signora lavorava alle dipendenze del CP_2 Pt_1
senza essere regolarizzata ai fini contributivi;
- l'attore si avvicinava e, brandendo tra le mani un bastone, lo agitava cercando di colpire la macchina fotografica, con l'evidente fine di distruggerla;
- facendo ciò l'attore lo colpiva violentemente alla mano posta a protezione della macchina;
- interveniva anche la signora che, alle spalle, gli si si scagliava addosso ed iniziava CP_2
a graffiarlo sulle mani e sul braccio al fine di sottrargli la macchina fotografica che voleva distruggere;
- veniva nuovamente percosso sulla spalla destra dall'attore;
- per sottrarsi alle percosse del sig. poste in essere con un bastone, si difendeva e Pt_1
allontanava con forza l'attore, il quale cadeva a terra;
- rientrava poi nella propria auto, ove anche la signora riusciva ad entrare nella parte CP_2
posteriore;
- sul sedile posteriore dell'auto era posta la borsa nella quale, abitualmente, riponeva la macchina fotografica, contenente un teleobiettivo 18105 di marca Nikon;
- detta borsa non era stata più rinvenuta in auto dopo l'aggressione e gli era stata riconsegnata successivamente dai Carabinieri di Ponte in Valtellina;
- la macchina fotografica aveva subito dei danneggiamenti che avevano richiesto interventi riparativi e manutentivi con una spesa di € 316,50 e il teleobiettivo non era più stato ritrovato;
- chiedeva l'intervento delle forze dell'ordine e, dopo poco, sopraggiungevano i Carabinieri di
Sondrio, nonché il proprio fratello signor chiamato in soccorso;
Per_3
- il sig. continuava a proferire insulti;
Pt_1
- il sig. raccolto da terra un grosso sasso, lo minacciava di morte;
Pt_1
- anche il sig. veniva ingiuriato dal sig. Per_3 Pt_1
- si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sondrio dove, all'esito degli accertamenti del caso, venivano riscontrate “lesioni escoriative e deficit prensivo a livello della mano a SX e trauma di spalla a DX con lieve difetto motorio a carico della stessa. Limitazione funzionale della stessa e dolore a carico del processo acromio-claveare a DX”;
- veniva sottoposto a visita ortopedica e a radiografia alla spalla destra;
pagina 5 di 13 - all'esito venivano diagnosticate “Contusioni ed escoriazioni multiple. Contusione spalla sinistra e dorso mano sinistra…Prognosi 7g. ; CP_5
- in data 23.03.2016, si sottoponeva a visita medico-legale presso il Dr. che Persona_4
concludeva per invalidità temporanea a 27 giorni e danno biologico del 2%.
Il G.I. differiva la prima udienza al fine di consentire al convenuto la chiamata del terzo.
La terza chiamata non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace.
Concessi alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c., venivano preliminarmente ammessi gli interrogatori formali delle parti, che venivano assunti all'udienza del 30.11.2022.
Nella medesima data veniva disposta CTU avente il seguente quesito: “Proceda il C.T.U., dopo
l'esame della documentazione in atti e di quella ulteriore che riterrà utile acquisire nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 198 c.p.c., l'assunzione delle necessarie informazioni, la valutazione e considerazione degli argomenti e delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, l'esame della persona dell'attore e del convenuto , a: - quantificare i danni Parte_1 CP_1 subito dall'attore in relazione all'evento per cui è causa, e accertarne la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate dallo stesso. -quantificare i danni subiti dal convenuto in relazione all'evento per cui è causa”.
Successivamente, la causa passava alla scrivente, nuova e definitiva assegnataria del fascicolo.
Venivano quindi ammesse alcune delle prove orali formulate dalle parti, che venivano escusse all'udienza del 06.02.2024 e 04.06.2024.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Infine, con ordinanza del 13.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
***
Vanno preliminarmente respinte le reiterate istanze istruttorie, per essere la causa idoneamente decidibile sulla base degli atti, dei documenti versati e dell'istruttoria già esperita.
Per quanto riguarda il merito della domanda attorea, avuto riguardo all'accertamento della responsabilità civile del convenuto per i fatti di lesioni dolose occorse il 29.03.2011, deve Parte_2
rilevarsi quanto segue.
In punto di diritto giova osservare che il danno da lesioni alla persona presuppone l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra la condotta del convenuto e l'evento lesivo delle lesioni lamentate.
pagina 6 di 13 Ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità aquiliana, in applicazione dei principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., un evento si considera causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non).
Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova temperamento nel principio di causalità efficiente, di cui art. 41, II comma, c.p. in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Tuttavia, per determinare una causalità giuridicamente rilevante, non è sufficiente tale relazione causale, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento non appaiano del tutto inverosimili, ma si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della c.d. regolarità causale.
Per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili (per tutte, Cass. civ., sezioni unite 576/2008).
Declinando i predetti principi alla fattispecie, deve rilevarsi che, dal complessivo compendio probatorio, risulta pacifico il verificarsi delle lesioni a carico dell'attore, documentato dal verbale di
Pronto Soccorso del 29.03.2011 (v. doc. 1, fasc. att.).
Si ritiene parimenti provato che le lesioni personali lamentate dall'attore siano riconducibili ad una condotta posta in essere dall'odierno convenuto, . Parte_2
Ed infatti, al riguardo deve richiamarsi la dichiarazione testimoniale di figlio Testimone_1 dell'attore e presente al momento del fatto, che ha confermato la dinamica del sinistro esposta dall'attore.
In particolare, il teste ha dichiarato: “stavo piantando le piante con mio papà e mentre Testimone_1 facevamo pausa la signora è venuta a chiederci dell'acqua”; “Il sig. è arrivato CP_2 Pt_2 all'ingresso del terreno che mio padre coltiva con le mele ed è sceso dall'auto con una macchina fotografica che puntava verso di noi”,“io non ho visto l'attimo in cui il ha dato il pugno, io ho Pt_2 solo visto mio padre a terra e mi sono avvicinato per vedere cosa fosse successo (…) dopo essere
pagina 7 di 13 andato dai vicini a chiedere aiuto, dove c'è un ricovero dei cani, sono tornato sul posto e ho visto che il sig. è tornato in auto e mio padre si posizionava quasi strisciando davanti all'auto perché il Pt_2 sig. voleva andare via”. Pt_2
Il teste che si trovava in compagnia del padre, ha quindi riferito che la signora si Pt_1 CP_2 era avvicinata a loro per chiedere dell'acqua e, nel frattempo, era sopraggiunto il convenuto, il quale era sceso dalla propria auto con una macchina fotografica e aveva iniziato a fare fotografie verso di loro.
Il teste ha successivamente precisato che l'attore era di spalle rispetto al medesimo, mentre il sig. Pt_2 era frontale e di non aver visto l'attimo del pugno, ma di aver scorto il padre cadere a terra.
Ebbene, le dichiarazioni del teste risultano attendibili e genuine;
a questo proposito, premesso Pt_1
che le testimonianze rese dai familiari non possono considerarsi di per sé inattendibili in ragione del grado di parentela (cfr. Cass., sent. n. 14706 del 19 luglio 2016), si reputa attendibile il teste Tes_1
in quanto ha descritto con precisione e completezza l'accaduto, senza cadere in contraddizione
[...]
e pertanto la credibilità della dichiarazione che ha rilasciato non risulta inficiata dalla sua qualità personale di figlio dell'attore.
Dunque, dal tenore delle dichiarazioni rese in sede testimoniale da risulta più Testimone_1 verosimile che non che l'attore, che si trovava di fronte al sig. sia stato colpito con un pugno dal Pt_2
convenuto e sia caduto a terra. Tale conclusione risulta altresì avvalorata dalla circostanza, confermata dal convenuto in sede di interrogatorio formale, che all'epoca dei fatti egli pesava 160 chili per un'altezza di 190 centimetri;
il teste ha invece confermato che l'attore (suo padre), Testimone_1 all'epoca dei fatti, pesava meno di sessanta chili per un'altezza di centosessanta centimetri.
Inoltre, si noti che l'allegazione del convenuto secondo cui egli era invalido civile è rimasta priva di supporto probatorio.
Il convenuto ha eccepito che, nel caso di specie, aveva agito per legittima difesa, trovandosi costretto ad allontanare con forza l'attore, che lo aveva colpito con un bastone, e la signora che lo CP_2
aveva ripetutamente graffiato sulle mani e sul braccio nel tentativo di sottrargli la macchina fotografica.
A questo proposito, occorre preliminarmente rilevare che la Corte di Cassazione, con orientamento che si ritiene di condividere, ha a più riprese affermato che “in tema di legittima difesa, mentre nel giudizio penale la "semiplena probatio" in ordine alla sussistenza di siffatta scriminante comporta
l'assoluzione dell'imputato ex art. 530, comma 3, c.p.p., nel giudizio civile, al contrario, il dubbio si
pagina 8 di 13 risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova” (Cassazione
Civile, sez. VI - 3, ordinanza n. 18094 del 31/08/2020).
Nel caso di specie, la prospettazione di parte convenuta di aver agito per legittima difesa è rimasta priva di qualsivoglia supporto probatorio.
In ogni caso, si evidenzia che il teste ha riferito che il padre, quando si era avvicinato Testimone_1 al convenuto, non aveva un bastone in mano (“il non aveva nulla in mano”). Pt_1
Quindi, accertato che le lesioni personali lamentate dall'attore sono ascrivibili alla condotta del convenuto, occorre soffermarsi sulla quantificazione del danno.
A questo proposito, si condividono le risultanze della CTU esperita nel presente giudizio, in quanto prive di vizi logici e motivate.
Si noti che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento che si ritiene di condividere, ha a più riprese affermato che “qualora il Giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico
d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni perché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente”(cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza n.
25671/2021).
Nel caso di specie, il CTU ha accertato che “il sig. è affetto da postumi dolorosi di Parte_1
trauma contusivo cranio-facciale in regione periorbitaria sinistra con interessamento delle articolazioni temporo mandibolari e conseguente trauma distorsivo del rachide cervicale e sfumati postumi di disturbo ansioso-depressivo di natura reattiva da pugno al volto durante una colluttazione avvenuta in data 29.03.2011 La dinamica dei fatti è compatibile con le lesioni riportate. 2) La durata dell'inabilità temporanea biologica può essere così indicata: Inabilità temporanea biologica parziale al 75 %: 20 gg Inabilità temporanea biologica parziale al 50 %: 20 gg. Inabilità temporanea biologica parziale al 25 %: 20 gg. 3) Il tasso di riduzione dell'attività psico-fisica della persona lesa, sig. , da intendersi come “danno biologico” può essere stimato, tenuto conto dei Parte_1
consueti parametri valutativi, pari al 4 % (4 per cento) 4) Spese mediche congrue e documentate pari a
€ 3.347,32”.”
Ebbene, si condividono le valutazioni espresse dal CTU circa la quantificazione della lesione permanente all'integrità psicofisica dell'attore e si ritiene altresì che all'attore vada riconosciuta anche pagina 9 di 13 la componente del danno non patrimoniale quale “danno da sofferenza soggettiva interiore”, ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica.
Pertanto, considerando l'età dell'attore (55 anni) all'epoca del fatto e applicando le Tabelle Milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano – edizione 2024, si evidenzia che ad una percentuale di invalidità permanente del 4 per cento corrisponde la somma di € 6.039,00 di cui € 4.831,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale ed € 1.208,00 a titolo di danno per la sofferenza soggettiva interiore.
Preme ribadire che si ritiene congruo riconoscere la componente del danno non patrimoniale per la sofferenza soggettiva nella misura sopra indicata, in quanto ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Nel caso di specie, si ritiene altresì congruo riconoscere, oltre alla componente del danno non patrimoniale per la sofferenza soggettiva nella misura sopra indicata, in quanto ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata, anche la personalizzazione del danno con un aumento del 25%, stante la natura dolosa delle lesioni di cui il convenuto si è reso responsabile in danno dell'attore.
Non vi è chi non veda, infatti, come la sofferenza patita a fronte della commissione di reati dolosi, come per l'appunto le lesioni personali accertate incidenter tantum nel presente giudizio, causino una maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche e delle conseguenze dinamico-relazionali patite dalla vittima rispetto alla medesima durata di inabilità temporanea e al medesimo punto percentuale per danno biologico permanente subiti a seguito di un sinistro stradale o di reati colposi o altri atti/fatti anche privi di rilevanza penale.
Circa il danno biologico di natura temporanea, si condivide la valutazione espressa dal CTU, in quanto motivata e immune da vizi logici, per cui deve riconoscersi all'attore la somma di € 4.305,00, quale danno da lesione temporanea del bene salute, calcolato utilizzando € 143,50 quale valore monetario di liquidazione per un giorno di inabilità temporanea assoluta.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attore deve essere complessivamente liquidato nella misura di € 11.853,75.
Altresì sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
pagina 10 di 13 Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i suddetti principi, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata al 29.03.2011, poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 29.03.2011 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282
c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, si condivide quanto esposto dal CTU e pertanto spetta all'attore la liquidazione dell'importo di € 3.347,32 a titolo di spese mediche eziologicamente riconducibili alle lesioni subite.
L'attore ha altresì dedotto che, nel periodo di inabilità dal lavoro, era stato costretto a chiedere delle prestazioni lavorative al signor , titolare dell'omonima azienda agricola, il quale aveva Persona_2 emesso fatture per la somma di € 2.880,00, di cui l'attore chiedeva di essere risarcito a titolo di danno patrimoniale.
Orbene, si ritiene che tale domanda non possa trovare accoglimento, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine al nesso causale tra tali esborsi e le lesioni subite.
A questo proposito, si noti che il sig. escusso come testimone, ha confermato soltanto Per_2
l'emissione delle fatture allegate dall'attore (cfr. doc. 6 fascicolo attore), circostanza irrilevante ai fini del soddisfacimento dell'onere probatorio posto a carico dell'attore.
Pertanto, il danno patrimoniale va liquidato nella somma di € 3.347,32.
Altresì sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite sopra richiamato (Cass. Sez. Un. n.
1712/1995).
Pertanto, recependo i suddetti principi, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato pagina 11 di 13 conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata al 13.05.2011 (data intermedia degli esborsi di cui alla quietanza sub. doc. 14 fascicolo attore, cfr. Cass. Civ., Sez. III, 24/09/2003, n. 14193), poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 13.05.2011 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto al merito della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto nei confronti dell'attore e della terza chiamata concernente l'accertamento della responsabilità civile Controparte_2 dell'attore e della terza chiamata per le lesioni occorse al medesimo convenuto, si osserva che non può ritenersi raggiunta la prova della riconducibilità eziologica delle lesioni lamentate e documentate (v. doc. 4 fasc. convenuto) a fatti posti in essere dall'attore e dalla terza chiamata.
Unica circostanza provata in giudizio è il verificarsi delle lesioni a carico del convenuto, come documentato dal verbale di Pronto Soccorso del 29.03.2011 (v. doc. 1, fasc. conv.); purtuttavia, non può ritenersi parimenti provato che le lesioni personali lamentate dal convenuto siano riconducibili a condotte poste in essere dall'attore e/o dalla terza chiamata.
In primo luogo, si evidenzia che non soccorrono a sostegno della domanda riconvenzionale le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dell'attore e della terza chiamata, i quali non hanno rilasciato alcuna dichiarazione avente contenuto confessorio.
In secondo luogo, risultano irrilevanti le dichiarazioni testimoniali rese dal teste , fratello del Per_3 convenuto, in ordine alla dinamica dell'evento e alla riconducibilità delle lesioni occorse al fratello, in quanto il teste non era presente al momento del fatto, bensì era sopraggiunto sui luoghi di causa, contattato dal fratello, soltanto successivamente, quando il sig. era rientrato in auto. Pt_2
In ordine alla dinamica dell'evento e alla responsabilità delle lesioni occorse al convenuto, il testimone ha riferito una serie di circostanze che gli erano state riportate dal convenuto stesso;
Per_3
pertanto, trattandosi di testimonianza de relato, avente ad oggetto fatti di cui il testimone era stato informato dal soggetto che ha subito il giudizio, tale testimonianza si appalesa irrilevante.
Alla luce delle superiori considerazioni, non può ritenersi assolto l'onere probatorio posto in capo a
ex art. 2697 c.c., di talché la domanda riconvenzionale formulata da nei Parte_2 Parte_2
confronti di e deve essere integralmente rigettata. Parte_1 Controparte_2
pagina 12 di 13 Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere condannato a rifondere Parte_2
delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore accertato della domanda € Parte_1
15.201,07) in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 300,98 per esborsi.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto di pagamento, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto . Parte_2
Il convenuto deve essere altresì condannato a rimborsare all'attore le spese di CTP pari ad Parte_2
€ 1.220,00.
Spese di lite irripetibili per la convenuta contumace Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- condanna a corrispondere a la somma di € 11.853,75 a titolo di Parte_2 Parte_1
danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- condanna a corrispondere a la somma di € 3.347,32 a titolo di Parte_2 Parte_1
danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto nei confronti di e di Parte_1
Controparte_2
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , liquidate in Parte_2 Parte_1
motivazione in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 300,98 per esborsi;
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto di pagamento, definitivamente a carico del convenuto;
Parte_2
- condanna a rimborsare all'attore le spese di CTP pari ad € 1.220,00; Parte_2
- spese di lite irripetibili per la convenuta contumace Controparte_2
Sondrio, 1 aprile 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 147/2021 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PAGANONI ERICA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. , con l'avv. CALABRESE GIOVANNI CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e
Controparte_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Sondrio, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, ritenuta la responsabilità del signor in ordine alle lesioni delle quali l'attore è stato vittima in data CP_3
29 marzo 2011, condannare il convenuto a risarcire al signor tutti i danni (patrimoniali e non), Parte_1 quantificabili in Euro 18.132,32, oppure somma diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Con gli interessi dal fatto al saldo e tenendosi conto della svalutazione monetaria.
In ogni caso: rigettare tutte le domande avanzate dal convenuto (in principalità, in subordine ed in CP_3 via riconvenzionale) nei confronti dell'attore , in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
Sempre in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 1 di 13 Con opposizione alle richieste avanzate dal convenuto ex artt. 210 e 213 c.p.c., inutili ed irrilevanti (in quanto la causa ha per oggetto il risarcimento dei danni subiti da in conseguenza delle lesioni allo stesso Parte_1 inferte dal convenuto) e ad eventuali nuove domande e/o eccezioni avversarie.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In principalità:
- Accertato e dichiarato che il Signor nei fatti per cui è causa agì in istato di legittima difesa, Parte_2 respingere la domanda attorea;
In subordine:
- Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse che il Signor avesse agito come da art. 55 c.p., Pt_2 provvedere a norma dell'art. 2044, comma 3, c.c.;
- Comunque, in ogni caso, respingere per l'intero o nella misura che verrà accertata dal Giudice in corso di causa, la domanda attorea in quanto esorbitante e non provata nel quantum, per i motivi di cui in atti;
In via riconvenzionale:
- Accertato e dichiarato che, all'esito dell'aggressione subita in data 29 marzo 2011, per fatto e colpa dei
Signori ed in concorso tra loro, il Signor ha subito Parte_1 Controparte_2 Parte_2 lesioni personali con conseguenti danni patrimoniali, biologici e morali, per l'effetto condannare i Signori ed in concorso tra loro, al risarcimento dei danni tutti subiti dal Parte_1 Controparte_2 convenuto, da liquidarsi quantomeno nell'importo di E. 3.031,02 come esposto in atti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul danno patrimoniale dalla data degli esborsi al saldo, ed oltre interessi dalla data della sentenza sul danno biologico e morale che verranno liquidati in moneta attuale;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al 15% rimborso forfettario, 4% C.P.A. e 22% IVA.
In via istruttoria:
- Emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'attore della documentazione tutta attestante la sua posizione lavorativa all'epoca dei fatti, e/o previa acquisizione di informazioni presso INPS ex art. 213 c.p.c., circa la posizione lavorativa e previdenziale dell'attore all'epoca dei fatti;
- Disporre, per i motivi esposti a verbale dell'udienza del 19 settembre 2023, e come reiterato in sede d'udienza il 4 giugno 2024 la rinnovazione della CTU o quanto meno che il CTU venga chiamato a chiarimenti in relazione ai seguenti profili: 1) fermo restando che non è stato provato il nesso causale tra rottura della protesi dentaria e l'evento, come esposto dal dott. nelle osservazioni, il CTU non ha neppure eseguito una Pt_3 corretta anamnesi circa il confezionamento della precedente protesi, data di installazione e suo ammaloramento, per cui la spesa non potrà essere riconosciuta per intero. 2) quanto alla distorsione del
pagina 2 di 13 rachide cervicale, il CTU non evidenzia alcuna oggettivazione strumentale dell'avvenuta lesione, come ora previsto per ottenerne il risarcimento dall'articolo 139 Codice assicurazioni private con riferimento al danno non patrimoniale per le lesioni di lieve entità; 3) inoltre il CTU continua a far riferimento alla consulenza tecnica disposta dal PM, dimenticando che detto consulente ha ammesso di non aver visitato il che non Pt_1 si è mai recato a visita a Lecco e ha redatto un elaborato speculare a quello della parte attrice. C.T.U. medico - legale sulla persona dell'attore volta a quantificare l'entità delle lesioni riportate dal medesimo con riferimento al danno biologico da inabilità temporanea e permanente ed al nesso causale tra spese mediche dal medesimo esposte e sinistro;
”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio , Parte_1 Parte_2 chiedendo che il convenuto venisse condannato al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore in seguito alle lesioni di cui era stato vittima in data 29 marzo 2011, quantificati in € 20.836,12.
In particolare, l'attore esponeva che:
- aveva un rapporto di lunga data sia con il sig. sia con la signora moglie del Pt_2 CP_2
convenuto;
- il giorno 29 marzo 2011, verso le ore 10.30, si trovava con il figlio in Chiuro (SO), in CP_4
Per_ un campo di proprietà dei signori e , che conduceva in affitto, ed entrambi Parte_4
erano intenti a mettere a dimora delle piantine di mele;
- in una piccola serra di circa 70 mq., realizzata sul fondo di proprietà dei signori si Pt_4
trovava la signora intenta a coltivare, come faceva anche in costanza di CP_2
matrimonio, verdura varia per la sua famiglia e per gli amici;
- la signora si era avvicinata per chiede dell'acqua da bere ed in quel momento, sulla CP_2
strada vicina al podere, transitava il signor il quale arrestava la propria autovettura, Pt_2
scendeva dalla stessa con la macchina fotografica in mano ed iniziava a scattare fotografie, indirizzando l'obiettivo verso entrambi;
- il convenuto veniva invitato a smettere, ma il sig. iniziava a urlare dicendo di avere diritto Pt_2
di scattare le fotografie per raccogliere le prove della relazione della moglie e per dimostrare che la stessa lavorava alle dipendenze dell'odierno attore;
- il sig. pronunciava frasi ingiuriose quali “essere minuscolo, ti stritolo come un grissino, ti Pt_2 calpesto come una formica, sei un bastardo, prima o poi riuscirò a metterti sotto con l'auto…”
e poi lo colpiva con un fortissimo pugno in faccia facendolo volare e cadere a terra;
pagina 3 di 13 - veniva soccorso dalla signora la quale, vedendolo sanguinare, chiedeva aiuto CP_2
presso la casa vicina;
- nel frattempo, il sig. ritornava alla propria auto;
Pt_2
- per evitare che il convenuto se ne andasse, si posizionava davanti all'auto del sig. Pt_2
- sul luogo intervenivano agenti che chiamavano l'autoambulanza;
- veniva trasportato presso l'Ospedale di Sondrio e dimesso con diagnosi “trauma contusivo periorbitrario occhio sinistro e trauma distorsivo del rachide cervicale… vasto ematoma periorbitrario…” e prognosi di 20 giorni;
- la guarigione clinica era intervenuta il 17 giugno 2011;
- nel periodo di inabilità dal lavoro aveva chiesto aiuto al signor , titolare di Persona_2
omonima azienda agricola, al quale aveva corrisposto la complessiva somma di euro 2.880,00;
- sporgeva querela per i fatti suesposti, instaurando il procedimento penale n. 28/14 R.N.G.R. in cui era risultato anche imputato, a seguito di querela sporta dal CP_3
- detto procedimento penale era stato definito con sentenza n. 141/2020 del 5 marzo 2020, divenuta irrevocabile in data 9 giugno 2020, con la quale il Tribunale di Sondrio aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di e per i reati a Parte_2 Parte_1
loro rispettivamente ascritti, in quanto estinti per intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto Parte_2
infondate in fatto e in diritto, chiamava in causa e proponeva domanda Controparte_2 riconvenzionale nei confronti dell'attore e della terza chiamata, chiedendo che gli stessi venissero condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi quantomeno nell'importo di € 3.031,02.
In particolare, il convenuto esponeva che:
- era coniugato a far tempo dal 1984 con Controparte_2
- con provvedimento del 6 agosto 2009 il Tribunale di Sondrio aveva autorizzato i coniugi a vivere separati, con assegnazione della casa coniugale al marito;
- la signora aveva quindi scelto di andare a vivere nella taverna del sig. CP_2 Pt_1
- la mattina del 29 marzo 2011 si era recato in auto nei pressi della zona agricola di Chiuro (SO), lungo la via Rivascia che da Chiuro conduce a Ponte in Valtellina, per scattare alcune fotografie panoramiche della zona;
- mentre era intento a fotografare, intravedeva la signora che lavorava in un campo CP_2 dell'attore;
pagina 4 di 13 - l'attore e la signora si erano quindi diretti verso di lui accusandolo, con toni CP_2
alterati, che il suo intento sarebbe stato quello di fare loro delle fotografie al fine di precostituirsi la prova del fatto che la signora lavorava alle dipendenze del CP_2 Pt_1
senza essere regolarizzata ai fini contributivi;
- l'attore si avvicinava e, brandendo tra le mani un bastone, lo agitava cercando di colpire la macchina fotografica, con l'evidente fine di distruggerla;
- facendo ciò l'attore lo colpiva violentemente alla mano posta a protezione della macchina;
- interveniva anche la signora che, alle spalle, gli si si scagliava addosso ed iniziava CP_2
a graffiarlo sulle mani e sul braccio al fine di sottrargli la macchina fotografica che voleva distruggere;
- veniva nuovamente percosso sulla spalla destra dall'attore;
- per sottrarsi alle percosse del sig. poste in essere con un bastone, si difendeva e Pt_1
allontanava con forza l'attore, il quale cadeva a terra;
- rientrava poi nella propria auto, ove anche la signora riusciva ad entrare nella parte CP_2
posteriore;
- sul sedile posteriore dell'auto era posta la borsa nella quale, abitualmente, riponeva la macchina fotografica, contenente un teleobiettivo 18105 di marca Nikon;
- detta borsa non era stata più rinvenuta in auto dopo l'aggressione e gli era stata riconsegnata successivamente dai Carabinieri di Ponte in Valtellina;
- la macchina fotografica aveva subito dei danneggiamenti che avevano richiesto interventi riparativi e manutentivi con una spesa di € 316,50 e il teleobiettivo non era più stato ritrovato;
- chiedeva l'intervento delle forze dell'ordine e, dopo poco, sopraggiungevano i Carabinieri di
Sondrio, nonché il proprio fratello signor chiamato in soccorso;
Per_3
- il sig. continuava a proferire insulti;
Pt_1
- il sig. raccolto da terra un grosso sasso, lo minacciava di morte;
Pt_1
- anche il sig. veniva ingiuriato dal sig. Per_3 Pt_1
- si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sondrio dove, all'esito degli accertamenti del caso, venivano riscontrate “lesioni escoriative e deficit prensivo a livello della mano a SX e trauma di spalla a DX con lieve difetto motorio a carico della stessa. Limitazione funzionale della stessa e dolore a carico del processo acromio-claveare a DX”;
- veniva sottoposto a visita ortopedica e a radiografia alla spalla destra;
pagina 5 di 13 - all'esito venivano diagnosticate “Contusioni ed escoriazioni multiple. Contusione spalla sinistra e dorso mano sinistra…Prognosi 7g. ; CP_5
- in data 23.03.2016, si sottoponeva a visita medico-legale presso il Dr. che Persona_4
concludeva per invalidità temporanea a 27 giorni e danno biologico del 2%.
Il G.I. differiva la prima udienza al fine di consentire al convenuto la chiamata del terzo.
La terza chiamata non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace.
Concessi alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c., venivano preliminarmente ammessi gli interrogatori formali delle parti, che venivano assunti all'udienza del 30.11.2022.
Nella medesima data veniva disposta CTU avente il seguente quesito: “Proceda il C.T.U., dopo
l'esame della documentazione in atti e di quella ulteriore che riterrà utile acquisire nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 198 c.p.c., l'assunzione delle necessarie informazioni, la valutazione e considerazione degli argomenti e delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, l'esame della persona dell'attore e del convenuto , a: - quantificare i danni Parte_1 CP_1 subito dall'attore in relazione all'evento per cui è causa, e accertarne la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate dallo stesso. -quantificare i danni subiti dal convenuto in relazione all'evento per cui è causa”.
Successivamente, la causa passava alla scrivente, nuova e definitiva assegnataria del fascicolo.
Venivano quindi ammesse alcune delle prove orali formulate dalle parti, che venivano escusse all'udienza del 06.02.2024 e 04.06.2024.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Infine, con ordinanza del 13.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
***
Vanno preliminarmente respinte le reiterate istanze istruttorie, per essere la causa idoneamente decidibile sulla base degli atti, dei documenti versati e dell'istruttoria già esperita.
Per quanto riguarda il merito della domanda attorea, avuto riguardo all'accertamento della responsabilità civile del convenuto per i fatti di lesioni dolose occorse il 29.03.2011, deve Parte_2
rilevarsi quanto segue.
In punto di diritto giova osservare che il danno da lesioni alla persona presuppone l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra la condotta del convenuto e l'evento lesivo delle lesioni lamentate.
pagina 6 di 13 Ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità aquiliana, in applicazione dei principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., un evento si considera causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non).
Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova temperamento nel principio di causalità efficiente, di cui art. 41, II comma, c.p. in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Tuttavia, per determinare una causalità giuridicamente rilevante, non è sufficiente tale relazione causale, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento non appaiano del tutto inverosimili, ma si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della c.d. regolarità causale.
Per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili (per tutte, Cass. civ., sezioni unite 576/2008).
Declinando i predetti principi alla fattispecie, deve rilevarsi che, dal complessivo compendio probatorio, risulta pacifico il verificarsi delle lesioni a carico dell'attore, documentato dal verbale di
Pronto Soccorso del 29.03.2011 (v. doc. 1, fasc. att.).
Si ritiene parimenti provato che le lesioni personali lamentate dall'attore siano riconducibili ad una condotta posta in essere dall'odierno convenuto, . Parte_2
Ed infatti, al riguardo deve richiamarsi la dichiarazione testimoniale di figlio Testimone_1 dell'attore e presente al momento del fatto, che ha confermato la dinamica del sinistro esposta dall'attore.
In particolare, il teste ha dichiarato: “stavo piantando le piante con mio papà e mentre Testimone_1 facevamo pausa la signora è venuta a chiederci dell'acqua”; “Il sig. è arrivato CP_2 Pt_2 all'ingresso del terreno che mio padre coltiva con le mele ed è sceso dall'auto con una macchina fotografica che puntava verso di noi”,“io non ho visto l'attimo in cui il ha dato il pugno, io ho Pt_2 solo visto mio padre a terra e mi sono avvicinato per vedere cosa fosse successo (…) dopo essere
pagina 7 di 13 andato dai vicini a chiedere aiuto, dove c'è un ricovero dei cani, sono tornato sul posto e ho visto che il sig. è tornato in auto e mio padre si posizionava quasi strisciando davanti all'auto perché il Pt_2 sig. voleva andare via”. Pt_2
Il teste che si trovava in compagnia del padre, ha quindi riferito che la signora si Pt_1 CP_2 era avvicinata a loro per chiedere dell'acqua e, nel frattempo, era sopraggiunto il convenuto, il quale era sceso dalla propria auto con una macchina fotografica e aveva iniziato a fare fotografie verso di loro.
Il teste ha successivamente precisato che l'attore era di spalle rispetto al medesimo, mentre il sig. Pt_2 era frontale e di non aver visto l'attimo del pugno, ma di aver scorto il padre cadere a terra.
Ebbene, le dichiarazioni del teste risultano attendibili e genuine;
a questo proposito, premesso Pt_1
che le testimonianze rese dai familiari non possono considerarsi di per sé inattendibili in ragione del grado di parentela (cfr. Cass., sent. n. 14706 del 19 luglio 2016), si reputa attendibile il teste Tes_1
in quanto ha descritto con precisione e completezza l'accaduto, senza cadere in contraddizione
[...]
e pertanto la credibilità della dichiarazione che ha rilasciato non risulta inficiata dalla sua qualità personale di figlio dell'attore.
Dunque, dal tenore delle dichiarazioni rese in sede testimoniale da risulta più Testimone_1 verosimile che non che l'attore, che si trovava di fronte al sig. sia stato colpito con un pugno dal Pt_2
convenuto e sia caduto a terra. Tale conclusione risulta altresì avvalorata dalla circostanza, confermata dal convenuto in sede di interrogatorio formale, che all'epoca dei fatti egli pesava 160 chili per un'altezza di 190 centimetri;
il teste ha invece confermato che l'attore (suo padre), Testimone_1 all'epoca dei fatti, pesava meno di sessanta chili per un'altezza di centosessanta centimetri.
Inoltre, si noti che l'allegazione del convenuto secondo cui egli era invalido civile è rimasta priva di supporto probatorio.
Il convenuto ha eccepito che, nel caso di specie, aveva agito per legittima difesa, trovandosi costretto ad allontanare con forza l'attore, che lo aveva colpito con un bastone, e la signora che lo CP_2
aveva ripetutamente graffiato sulle mani e sul braccio nel tentativo di sottrargli la macchina fotografica.
A questo proposito, occorre preliminarmente rilevare che la Corte di Cassazione, con orientamento che si ritiene di condividere, ha a più riprese affermato che “in tema di legittima difesa, mentre nel giudizio penale la "semiplena probatio" in ordine alla sussistenza di siffatta scriminante comporta
l'assoluzione dell'imputato ex art. 530, comma 3, c.p.p., nel giudizio civile, al contrario, il dubbio si
pagina 8 di 13 risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova” (Cassazione
Civile, sez. VI - 3, ordinanza n. 18094 del 31/08/2020).
Nel caso di specie, la prospettazione di parte convenuta di aver agito per legittima difesa è rimasta priva di qualsivoglia supporto probatorio.
In ogni caso, si evidenzia che il teste ha riferito che il padre, quando si era avvicinato Testimone_1 al convenuto, non aveva un bastone in mano (“il non aveva nulla in mano”). Pt_1
Quindi, accertato che le lesioni personali lamentate dall'attore sono ascrivibili alla condotta del convenuto, occorre soffermarsi sulla quantificazione del danno.
A questo proposito, si condividono le risultanze della CTU esperita nel presente giudizio, in quanto prive di vizi logici e motivate.
Si noti che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento che si ritiene di condividere, ha a più riprese affermato che “qualora il Giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico
d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni perché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente”(cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza n.
25671/2021).
Nel caso di specie, il CTU ha accertato che “il sig. è affetto da postumi dolorosi di Parte_1
trauma contusivo cranio-facciale in regione periorbitaria sinistra con interessamento delle articolazioni temporo mandibolari e conseguente trauma distorsivo del rachide cervicale e sfumati postumi di disturbo ansioso-depressivo di natura reattiva da pugno al volto durante una colluttazione avvenuta in data 29.03.2011 La dinamica dei fatti è compatibile con le lesioni riportate. 2) La durata dell'inabilità temporanea biologica può essere così indicata: Inabilità temporanea biologica parziale al 75 %: 20 gg Inabilità temporanea biologica parziale al 50 %: 20 gg. Inabilità temporanea biologica parziale al 25 %: 20 gg. 3) Il tasso di riduzione dell'attività psico-fisica della persona lesa, sig. , da intendersi come “danno biologico” può essere stimato, tenuto conto dei Parte_1
consueti parametri valutativi, pari al 4 % (4 per cento) 4) Spese mediche congrue e documentate pari a
€ 3.347,32”.”
Ebbene, si condividono le valutazioni espresse dal CTU circa la quantificazione della lesione permanente all'integrità psicofisica dell'attore e si ritiene altresì che all'attore vada riconosciuta anche pagina 9 di 13 la componente del danno non patrimoniale quale “danno da sofferenza soggettiva interiore”, ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica.
Pertanto, considerando l'età dell'attore (55 anni) all'epoca del fatto e applicando le Tabelle Milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano – edizione 2024, si evidenzia che ad una percentuale di invalidità permanente del 4 per cento corrisponde la somma di € 6.039,00 di cui € 4.831,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale ed € 1.208,00 a titolo di danno per la sofferenza soggettiva interiore.
Preme ribadire che si ritiene congruo riconoscere la componente del danno non patrimoniale per la sofferenza soggettiva nella misura sopra indicata, in quanto ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Nel caso di specie, si ritiene altresì congruo riconoscere, oltre alla componente del danno non patrimoniale per la sofferenza soggettiva nella misura sopra indicata, in quanto ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata, anche la personalizzazione del danno con un aumento del 25%, stante la natura dolosa delle lesioni di cui il convenuto si è reso responsabile in danno dell'attore.
Non vi è chi non veda, infatti, come la sofferenza patita a fronte della commissione di reati dolosi, come per l'appunto le lesioni personali accertate incidenter tantum nel presente giudizio, causino una maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche e delle conseguenze dinamico-relazionali patite dalla vittima rispetto alla medesima durata di inabilità temporanea e al medesimo punto percentuale per danno biologico permanente subiti a seguito di un sinistro stradale o di reati colposi o altri atti/fatti anche privi di rilevanza penale.
Circa il danno biologico di natura temporanea, si condivide la valutazione espressa dal CTU, in quanto motivata e immune da vizi logici, per cui deve riconoscersi all'attore la somma di € 4.305,00, quale danno da lesione temporanea del bene salute, calcolato utilizzando € 143,50 quale valore monetario di liquidazione per un giorno di inabilità temporanea assoluta.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attore deve essere complessivamente liquidato nella misura di € 11.853,75.
Altresì sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
pagina 10 di 13 Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i suddetti principi, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata al 29.03.2011, poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 29.03.2011 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282
c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, si condivide quanto esposto dal CTU e pertanto spetta all'attore la liquidazione dell'importo di € 3.347,32 a titolo di spese mediche eziologicamente riconducibili alle lesioni subite.
L'attore ha altresì dedotto che, nel periodo di inabilità dal lavoro, era stato costretto a chiedere delle prestazioni lavorative al signor , titolare dell'omonima azienda agricola, il quale aveva Persona_2 emesso fatture per la somma di € 2.880,00, di cui l'attore chiedeva di essere risarcito a titolo di danno patrimoniale.
Orbene, si ritiene che tale domanda non possa trovare accoglimento, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine al nesso causale tra tali esborsi e le lesioni subite.
A questo proposito, si noti che il sig. escusso come testimone, ha confermato soltanto Per_2
l'emissione delle fatture allegate dall'attore (cfr. doc. 6 fascicolo attore), circostanza irrilevante ai fini del soddisfacimento dell'onere probatorio posto a carico dell'attore.
Pertanto, il danno patrimoniale va liquidato nella somma di € 3.347,32.
Altresì sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite sopra richiamato (Cass. Sez. Un. n.
1712/1995).
Pertanto, recependo i suddetti principi, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato pagina 11 di 13 conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata al 13.05.2011 (data intermedia degli esborsi di cui alla quietanza sub. doc. 14 fascicolo attore, cfr. Cass. Civ., Sez. III, 24/09/2003, n. 14193), poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 13.05.2011 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto al merito della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto nei confronti dell'attore e della terza chiamata concernente l'accertamento della responsabilità civile Controparte_2 dell'attore e della terza chiamata per le lesioni occorse al medesimo convenuto, si osserva che non può ritenersi raggiunta la prova della riconducibilità eziologica delle lesioni lamentate e documentate (v. doc. 4 fasc. convenuto) a fatti posti in essere dall'attore e dalla terza chiamata.
Unica circostanza provata in giudizio è il verificarsi delle lesioni a carico del convenuto, come documentato dal verbale di Pronto Soccorso del 29.03.2011 (v. doc. 1, fasc. conv.); purtuttavia, non può ritenersi parimenti provato che le lesioni personali lamentate dal convenuto siano riconducibili a condotte poste in essere dall'attore e/o dalla terza chiamata.
In primo luogo, si evidenzia che non soccorrono a sostegno della domanda riconvenzionale le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dell'attore e della terza chiamata, i quali non hanno rilasciato alcuna dichiarazione avente contenuto confessorio.
In secondo luogo, risultano irrilevanti le dichiarazioni testimoniali rese dal teste , fratello del Per_3 convenuto, in ordine alla dinamica dell'evento e alla riconducibilità delle lesioni occorse al fratello, in quanto il teste non era presente al momento del fatto, bensì era sopraggiunto sui luoghi di causa, contattato dal fratello, soltanto successivamente, quando il sig. era rientrato in auto. Pt_2
In ordine alla dinamica dell'evento e alla responsabilità delle lesioni occorse al convenuto, il testimone ha riferito una serie di circostanze che gli erano state riportate dal convenuto stesso;
Per_3
pertanto, trattandosi di testimonianza de relato, avente ad oggetto fatti di cui il testimone era stato informato dal soggetto che ha subito il giudizio, tale testimonianza si appalesa irrilevante.
Alla luce delle superiori considerazioni, non può ritenersi assolto l'onere probatorio posto in capo a
ex art. 2697 c.c., di talché la domanda riconvenzionale formulata da nei Parte_2 Parte_2
confronti di e deve essere integralmente rigettata. Parte_1 Controparte_2
pagina 12 di 13 Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere condannato a rifondere Parte_2
delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore accertato della domanda € Parte_1
15.201,07) in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 300,98 per esborsi.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto di pagamento, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto . Parte_2
Il convenuto deve essere altresì condannato a rimborsare all'attore le spese di CTP pari ad Parte_2
€ 1.220,00.
Spese di lite irripetibili per la convenuta contumace Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- condanna a corrispondere a la somma di € 11.853,75 a titolo di Parte_2 Parte_1
danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- condanna a corrispondere a la somma di € 3.347,32 a titolo di Parte_2 Parte_1
danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto nei confronti di e di Parte_1
Controparte_2
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , liquidate in Parte_2 Parte_1
motivazione in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 300,98 per esborsi;
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto di pagamento, definitivamente a carico del convenuto;
Parte_2
- condanna a rimborsare all'attore le spese di CTP pari ad € 1.220,00; Parte_2
- spese di lite irripetibili per la convenuta contumace Controparte_2
Sondrio, 1 aprile 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
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