Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/04/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 09/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TREMATORE Parte_1 C.F._1
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1 tempore con la difesa di CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 30/08/2024 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1
A.G. chiedendo accertare l'illegittimità delle trattenute operate dall all'atto della liquidazione CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità cat. IR 016-319131201649 e dei i arretrati;
in quella sede l effettuava delle trattenute maggiori del dovuto, impropriamente applicando il criterio di CP_1 c on pure quello di competenza;
e così gravando il ricorrente di una somma pari ad € 2.639,92 sugli arretrati 2022 e 2023. (TE08 del 22-3-2024). Dall'esame dei mod. PF 2023 e PF 2024 il ricorrente, applicato il criterio di competenza, sarebbe rimasto nella no tax area, ovvero nell'ambito dei redditi inferiori alla soglia di esenzione.
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Venendo in questione prestazioni collegate al reddito, lo scrivente non ha motivo di disattendere il proprio precedente orientamento (cfr. sent. 645/2023): L'obiettivo della disposizione è ….. quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente
1
L'applicazione del regime di tassazione separata, invero, potrebbe essere esclusa solo qualora la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello della loro maturazione possa considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi, cfr. Cass. Sez. V, sent. 20.08.2004, n. 16467, e Cass. Sez. V, sent. 25.05.2002, n. 7677” .
Tali principi vanno poi coordinati, all'interno del procedimento giudiziale, con quelli che regolano la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova sul piano processuale. In particolare, è stato affermato che in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (cfr Cassazione Sezioni Unite nr. 18046 del 2010). La situazione non muta quando sia il contribuente ad agire in giudizio per ottenere la restituzione della CP_ somma trattenuta dall' a titolo di ritenuta fiscale, giacché è sempre su di lui che incombe l'onere di provare di avere diritto all'intero emolumento di cui assume di essere creditore.
Tale onere va valutato alla luce della mutata disciplina introdotta con il DPR 917/86, la quale, pur mantenendo, per gli arretrati di cui all'art. all'art. 17 lette b), il sistema della tassazione separata per gli arretrati, (che era stato giudicato incostituzionale con la sentenza n. 104/851), disciplinato dall'art. 21, ha introdotto, al comma 4 dello stesso art. 21, la previsione specifica che anche agli arretrati si applichi il sistema delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 (v., ex plurimis, Corte appello Reggio Calabria sez. II, 31/12/2021 n. 470).
Attraverso tale sistema, si ottiene l'esenzione dall'imposta di coloro i cui redditi non abbiano superato il minimo imponibile e si rende quindi la normativa conforme ai principi fissati dalla pronuncia della Corte Costituzionale……
……..Nei casi in cui l'erogazione di benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito (eccettuati quelli in cui sia prevista un'esplicita esclusione da specifiche norme di legge, come nel caso dell'assegno sociale), la determinazione di tale limite si effettua considerando anche gli emolumenti arretrati percepiti in ritardo e soggetti a tassazione separata, ma non nel loro importo complessivo (criterio di cassa), bensì nelle quote maturate per ciascun anno di competenza. Cassazione civile sez. un., 15/06/2005, n.12796;
Per Corte di Appello Bari, Sentenza n. 2154/2022 pubbl. il 23/11/2022 RG n. 17/2022, anche con riferimento alla pronuncia della Cassazione invocata dall' (10887/2019) …… La tesi CP_1 propugnata dall si fonda sull'applicazione al caso di dell'art. 17 del D.P.R. 22 CP_1 dicembre 1986 n. 917, secondo cui: «1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2 dell'art. 46».
Sostiene, in particolare, l che - ai sensi di tale disposizione in combinato disposto con l'art. CP_1 49, comma 2, che assimila «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» - gli arretrati pensionistici corrisposti in ritardo per ragioni non dipendenti dalle parti (e, come nel caso di specie, a seguito di sentenza che ne ha riconosciuto il diritto) devono essere sottoposti al regime della tassazione separata, e dunque tassati nel periodo di erogazione secondo il principio di cassa;
e tanto anche se, qualora liquidati anno per anno, sarebbero rientrati nel regime della c.d. no tax area.
Tale interpretazione, tuttavia, pur richiamando l'art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non tiene conto di quanto disposto in materia dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 104 del 1985 che, proprio con riferimento all'omologa disposizione contenuta negli art. 12, lett. d), e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (sull'istituzione e disciplina dell'IRPEF), ha dichiarato
2 l'illegittimità costituzionale della normativa, in riferimento agli art. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non viene prevista l'esclusione della tassazione, anche separata, dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile.
In particolare, a sostegno della declaratoria di incostituzionalità la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che: «il principio della correlazione tra prestazioni tributarie e capacità contributiva impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorché sia dato riscontrare per essi una identità della situazione di fatto presa in considerazione dalla legge ai fini dell'imposizione del tributo (sent. n. 92 del 1963). E non v'è dubbio che nel caso in esame identica è la situazione del pensionato che riceve gli emolumenti dovutigli anno per anno e di chi invece li percepisce in modo cumulato sotto forma di arretrati negli anni successivi. Nell'uno e nell'altro caso, infatti, la capacità contributiva dei due soggetti è perfettamente equivalente, cosicché è priva di ogni giustificazione la eventuale maggiore onerosità del tributo dovuto in relazione agli stessi redditi da chi li abbia percepiti in ritardo».
Ciò posto, va poi evidenziato che tale sentenza - nel sancire, con riferimento alla previgente disposizione, il principio dell'inapplicabilità del meccanismo della tassazione separata nelle ipotesi in cui i redditi maturati negli anni di riferimento risultino inferiori al minimo imponibile - ha anche ricordato che, a riprova degli «effetti distorsivi» provocati dalla norma censurata, «successivamente il legislatore ha corretto tali distorsioni, disponendo con l'art. 20 della legge successiva 2 dicembre 1975, n. 576 la riduzione dell'imposta dovuta per arretrati di pensione attraverso le detrazioni previste per gli altri redditi da lavoro dipendente».
In altri termini, la Corte ha riconosciuto che, seppur a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 576 del 1975, il legislatore ha previsto un meccanismo correttivo idoneo ad escludere nei suddetti casi l'applicazione indistinta della tassazione separata, mediante il riconoscimento delle detrazioni di cui il contribuente non ha potuto beneficiare per ciascuno degli anni cui si riferiscono.
Orbene, alla luce delle su esposte coordinate ermeneutiche è opportuno dunque tener conto delle omologhe disposizioni contenute nel D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (T.U.I.R.), a correttivo del principio generale espresso dall'art. 17.
Ed infatti, se è vero che l'art. 17, lett. b), del D.P.R. n. 917/86 riafferma, anche per «gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti», il medesimo sistema della tassazione separata previsto dall'art. 12, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (dichiarato incostituzionale con la sentenza Corte cost. n. 104/85), è anche vero che il successivo art. 21, comma 4, dispone che anche agli arretrati in esame debba garantirsi il sistema delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, applicabili secondo il criterio di competenza, «se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono». Ne consegue che la disciplina vigente, interpretata nei su esposti termini, consente di superare i profili di incostituzionalità derivati dalla rigida applicazione alla fattispecie del criterio di cassa sotteso alla tassazione separata, e tanto sulla scorta del generale riconoscimento delle detrazioni dovute al contribuente per gli anni di riferimento.
In tale prospettiva si profila, quindi, un sistema del tutto idoneo a garantire, anche nei casi di cui all'art. 17, comma 1, lett b), del D.P.R. n. 917 del 1986, l'esenzione dall'imposta per coloro i cui redditi non abbiano superato per ciascuno degli anni di riferimento il minimo imponibile, in ossequio ai fondamentali principi fissati dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale.
Né a diverse conclusioni conduce il richiamo operato dall'Istituto alla pronuncia della S.C. n. 10887 del 2019 (invocata dall' n.d.r.) , atteso che tale arresto, oltre a non tener conto della CP_1 citata pronuncia costituzionale, ha comunque evidenziato, in termini confliggenti con la soluzione propugnata dall la ratio di favore sottesa al sistema della tassazione separata, CP_1 specificando che: «l'obiettivo della disposizione è pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un
3 momento successivo alla maturazione del credito arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva».
E proprio in tale ottica non può che disattendersi un'opzione ermeneutica che, eludendo la richiamata ratio di favore, finisce per assoggettare a tassazione emolumenti che -qualora ricevuti anno per anno - sarebbero stati esenti da imposizione fiscale, e tanto in considerazione della capacità contributiva del pensionato.
Poste tali premesse, parte ricorrente lamenta che avendo riscosso nell'anno 2024 un importo di arretrati a titolo di assegno ordinario di invalidità pari ad € 13322,42 lordi e 5.323,52 nulla poteva essere trattenuto dal medesimo a fronte di un reddito pari ad € 571,00 sia per il 2021 che per CP_1 il 2022; con conseguente contenimento nella non tax area (limite € 8000,00) dei redditi in questione sommati agli arretrati.
La domanda va pertanto accolta.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- accoglie la domanda;
condanna l per il titolo in motivazione, al pagamento al ricorrente CP_1 della somma di € 2639,92 oltre accessori di legge, indebitamente trattenuta in danno del ricorrente;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1312,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
Foggia, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4