TRIB
Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 26/03/2024, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1227 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Chieti, Parte_1 C.F._1
Via Baroncini n. 38, presso lo studio degli Avv.ti Cristina Di Renzo e Italo Colaneri, che lo rappresentano e difendono, come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Chieti, Via Arniense n. 162, presso lo studio dell'Avv. Mauro Faiulli, che la rappresenta e difende, come da procura in atti. RESISTENTE E
presso questo Tribunale. Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI: concordi per le parti: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno 30 settembre 1990 in Ripa Teatina (CH) tra e , annotato nel Registro degli Atti Parte_1 Controparte_1 di Matrimonio di detto Comune dell'anno 1990 n.18 parte II serie A, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, rinunciando sin d'ora all'impugnazione della stessa. 2) Parte_1 verserà a , a titolo di assegno divorzile una tantum, la somma di Controparte_1
€.31.500,00 da pagarsi: quanto ad €.15.750,00 mediante assegno circolare da consegnare banco iudicis all'udienza che si terrà il 18.03.2024 per la conferma delle conclusioni rassegnate con la presente istanza e, quanto ad €.15.750,00, entro e non oltre il 31.12.2024 mediante bonifico bancario alle coordinate della sig.ra che di seguito saranno comunicate. 3) Gli immobili di proprietà CP_1 comune delle parti, ubicati in Chieti alla Via R. Ortiz n.24, ed i mobili che l'arredano, saranno messi in vendita mediante l'agenzia immobiliare Org_1
corrente in Chieti al Viale Abruzzo n.58, alla quale si
[...] Controparte_1 obbliga a consegnare tutta la documentazione necessaria, consentire tutti gli accessi occorrenti per l'espletamento dell'incarico di vendita e permettere tutte le visite agli immobili da parte di potenziali acquirenti. L'agenzia immobiliare comunicherà alle parti la data delle visite da parte di possibili acquirenti tramite messaggio Whatsapp: nel caso in cui la per tre volte, nel corso CP_1 dell'incarico di mediazione, non si rendesse disponibile a far visitare l'immobile, la predetta sarà tenuta al rilascio dei beni comuni entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta scritta che farà il , con conseguente decadenza dalle facoltà Pt_1 previste in suo favore ai sensi dell'art. 4 del presente atto. L'immobile sarà posto in vendita, per il primo anno decorrente dalla sottoscrizione del presente atto, al prezzo di €.224.000,00, con obbligo delle parti di accettare una eventuale proposta di acquisto sino ad €.195.000,00. Decorso il predetto anno le parti si obbligano ad accettare la migliore proposta di acquisto che l'agenzia immobiliare sarà riuscita a reperire. L'importo ottenuto dalla vendita sarà ripartito in parti uguali tra le parti, al netto di ogni spesa che occorrerà, ivi compresa quella per l'opera di intermediazione ed eventuali interventi di regolarizzazione urbanistica e catastale. 4) continuerà a godere in via esclusiva dell'abitazione Controparte_1 di proprietà comune sino al giorno 30 marzo 2025, salvo che nel ridetto periodo gli immobili non vengano venduti. A partire dal 1° aprile 2025 e sino a quando gli immobili non verranno venduti, pagherà a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di indennizzo per il godimento esclusivo dell'abitazione, la somma di
€.250,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno di seguito comunicate. Nel periodo in cui la CP_1
avrà il godimento esclusivo dell'immobile che precede, dovrà provvedere al
[...] pagamento di tutte le utenze e delle relative imposte e tasse a far data dall'1 gennaio 2024, utenze che dovrà volturare a proprio nome entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, e provvedere altresì al pagamento dei ratei condominiali ordinari. per il ridetto periodo provvederà Controparte_1 altresì, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dell'immobile. 5) Fino a quando gli immobili non saranno venduti, restano a disposizione di Pt_1
e di il ripostiglio ed il garage n.1, che potranno utilizzare
[...] Controparte_1 congiuntamente, mentre il garage n.2 resta nella disponibilità esclusiva del primo, il tutto come già ripartito ed in uso a far tempo dalla separazione coniugale. 6) si obbliga a rimettere, entro sette giorni dalla Controparte_1 sottoscrizione del presente atto, la querele sporta nei confronti di , il Parte_1 quale si impegna ad accettare, che ha dato luogo al Procedimento Penale allibrato al n.2285/2022 RGNR Tribunale di Chieti, che sarà celebrato all'udienza del 28.03.2024, nonché a rinunciare alla costituzione di parte civile già depositata in ordine a tutti i fatti di cui ai capi di imputazione, siano essi perseguibili a querela, ovvero, d'ufficio; per effetto della formalizzazione della remissione della querela di cui innanzi e della relativa accettazione, le parti dichiarano, vicendevolmente, di non avere nulla a pretendere a titolo di risarcimento di danni materiali, morali, biologici in ordine ai fatti compendiati nei capi di imputazione in oggetto, ovvero, ad essi connessi, rinunziando per l'effetto ad ogni azione risarcitoria per ogni e qualsivoglia voce di danno, sia in sede civile, sia in sede penale;
7) CP_1
si obbliga a rimettere ogni ulteriore querela sporta anteriormente alla
[...] sottoscrizione del presente atto ed il si obbliga ad accettarne la Parte_1 remissione e, pertanto, le parti dichiarano, vicendevolmente, di non avere nulla a pretendere a titolo di risarcimento di danni materiali, morali, biologici in ordine ai fatti compendiati nei capi di imputazione in oggetto, ovvero, ad essi connessi rinunziando per l'effetto ad ogni azione risarcitoria per ogni e qualsivoglia voce di danno, sia in sede civile, sia in sede penale;
8) rinuncia e si obbliga Parte_1 a rimettere, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente atto, la querela sporta presso la Stazione dei Carabinieri di Chieti Scalo in data 03.01.2024 rinunziando a costituirsi parte civile ed a non pretendere, né in sede civile, né in sede penale alcun risarcimento a titolo di risarcimento di danni materiali, morali, biologici in ordine ai fatti compendiati nei capi di imputazione in oggetto, ovvero, ad essi connessi;
9) I beni mobili acquistati dai coniugi nel corso del matrimonio, ove non vengano venduti unitamente alla casa, saranno di comune accordo divisi tra loro al momento del trasferimento dell'immobile. 10) Con la sottoscrizione del presente accordo e l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria di cui all'art. 2,
[...]
dichiara anche di non aver più nulla a pretendere, per alcun titolo, CP_1 da . 11) La presente scrittura viene sottoscritta dai procuratori delle Parte_1 parti anche per rinuncia alla solidarietà ex art.13 Legge Professionale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.9.2023, il sig. ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 30 settembre 1990 in Ripa Teatina, trascritto nei registri dello stato civile al n. 18, Parte 2, serie A, Ufficio 1, dell'anno 1990, con la sig.ra
. Controparte_1
Ha chiesto, inoltre, che nulla sia disposto a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra , nulla per quanto concerne il concorso alle spese Controparte_1 di mantenimento ed uso della proprietà comune e nulla in ordine all'assegnazione della casa coniugale. Ha esposto, anche, che dall'unione sono nate le figlie (il 5.5.1992) e Per_1
(il 18.8.1995), entrambe economicamente indipendenti. Per_2
Preso atto della incompatibilità di carattere e della impossibilità della convivenza, persistente l'aspra conflittualità e la mancanza di comunione materiale e spirituale, le parti addivenivano alla separazione consensuale, definita con omologa del 14.9.2021. Si è costituita la sig.ra contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1 operata dal sig. , non opponendosi alla dichiarazione di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio e chiedendo confermarsi le condizioni di separazione. Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza dell'11.12.2023, all'udienza del 18.3.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata telematicamente in data 15.3.2024 e riprodotte nelle conclusioni. La richiesta va accolta tale essendo la volontà delle parti e non essendo più contestato che, dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno 6 mesi. Risulta poi pacifico tra le parti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Spese compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 30 settembre 1990 e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Ripa Teatina atto 18, Parte 2, serie A, Ufficio 1, dell'anno 1990 tra Pt_1 (C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._1 Controparte_1
) alle condizioni di cui alla scrittura privata C.F._2 depositata telematicamente in data 15.3.2024, modalità che fa proprie ed omologa;
2. ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Ripa Teatina;
3. compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 20.3.2024.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1227 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Chieti, Parte_1 C.F._1
Via Baroncini n. 38, presso lo studio degli Avv.ti Cristina Di Renzo e Italo Colaneri, che lo rappresentano e difendono, come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Chieti, Via Arniense n. 162, presso lo studio dell'Avv. Mauro Faiulli, che la rappresenta e difende, come da procura in atti. RESISTENTE E
presso questo Tribunale. Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI: concordi per le parti: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno 30 settembre 1990 in Ripa Teatina (CH) tra e , annotato nel Registro degli Atti Parte_1 Controparte_1 di Matrimonio di detto Comune dell'anno 1990 n.18 parte II serie A, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, rinunciando sin d'ora all'impugnazione della stessa. 2) Parte_1 verserà a , a titolo di assegno divorzile una tantum, la somma di Controparte_1
€.31.500,00 da pagarsi: quanto ad €.15.750,00 mediante assegno circolare da consegnare banco iudicis all'udienza che si terrà il 18.03.2024 per la conferma delle conclusioni rassegnate con la presente istanza e, quanto ad €.15.750,00, entro e non oltre il 31.12.2024 mediante bonifico bancario alle coordinate della sig.ra che di seguito saranno comunicate. 3) Gli immobili di proprietà CP_1 comune delle parti, ubicati in Chieti alla Via R. Ortiz n.24, ed i mobili che l'arredano, saranno messi in vendita mediante l'agenzia immobiliare Org_1
corrente in Chieti al Viale Abruzzo n.58, alla quale si
[...] Controparte_1 obbliga a consegnare tutta la documentazione necessaria, consentire tutti gli accessi occorrenti per l'espletamento dell'incarico di vendita e permettere tutte le visite agli immobili da parte di potenziali acquirenti. L'agenzia immobiliare comunicherà alle parti la data delle visite da parte di possibili acquirenti tramite messaggio Whatsapp: nel caso in cui la per tre volte, nel corso CP_1 dell'incarico di mediazione, non si rendesse disponibile a far visitare l'immobile, la predetta sarà tenuta al rilascio dei beni comuni entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta scritta che farà il , con conseguente decadenza dalle facoltà Pt_1 previste in suo favore ai sensi dell'art. 4 del presente atto. L'immobile sarà posto in vendita, per il primo anno decorrente dalla sottoscrizione del presente atto, al prezzo di €.224.000,00, con obbligo delle parti di accettare una eventuale proposta di acquisto sino ad €.195.000,00. Decorso il predetto anno le parti si obbligano ad accettare la migliore proposta di acquisto che l'agenzia immobiliare sarà riuscita a reperire. L'importo ottenuto dalla vendita sarà ripartito in parti uguali tra le parti, al netto di ogni spesa che occorrerà, ivi compresa quella per l'opera di intermediazione ed eventuali interventi di regolarizzazione urbanistica e catastale. 4) continuerà a godere in via esclusiva dell'abitazione Controparte_1 di proprietà comune sino al giorno 30 marzo 2025, salvo che nel ridetto periodo gli immobili non vengano venduti. A partire dal 1° aprile 2025 e sino a quando gli immobili non verranno venduti, pagherà a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di indennizzo per il godimento esclusivo dell'abitazione, la somma di
€.250,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno di seguito comunicate. Nel periodo in cui la CP_1
avrà il godimento esclusivo dell'immobile che precede, dovrà provvedere al
[...] pagamento di tutte le utenze e delle relative imposte e tasse a far data dall'1 gennaio 2024, utenze che dovrà volturare a proprio nome entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, e provvedere altresì al pagamento dei ratei condominiali ordinari. per il ridetto periodo provvederà Controparte_1 altresì, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dell'immobile. 5) Fino a quando gli immobili non saranno venduti, restano a disposizione di Pt_1
e di il ripostiglio ed il garage n.1, che potranno utilizzare
[...] Controparte_1 congiuntamente, mentre il garage n.2 resta nella disponibilità esclusiva del primo, il tutto come già ripartito ed in uso a far tempo dalla separazione coniugale. 6) si obbliga a rimettere, entro sette giorni dalla Controparte_1 sottoscrizione del presente atto, la querele sporta nei confronti di , il Parte_1 quale si impegna ad accettare, che ha dato luogo al Procedimento Penale allibrato al n.2285/2022 RGNR Tribunale di Chieti, che sarà celebrato all'udienza del 28.03.2024, nonché a rinunciare alla costituzione di parte civile già depositata in ordine a tutti i fatti di cui ai capi di imputazione, siano essi perseguibili a querela, ovvero, d'ufficio; per effetto della formalizzazione della remissione della querela di cui innanzi e della relativa accettazione, le parti dichiarano, vicendevolmente, di non avere nulla a pretendere a titolo di risarcimento di danni materiali, morali, biologici in ordine ai fatti compendiati nei capi di imputazione in oggetto, ovvero, ad essi connessi, rinunziando per l'effetto ad ogni azione risarcitoria per ogni e qualsivoglia voce di danno, sia in sede civile, sia in sede penale;
7) CP_1
si obbliga a rimettere ogni ulteriore querela sporta anteriormente alla
[...] sottoscrizione del presente atto ed il si obbliga ad accettarne la Parte_1 remissione e, pertanto, le parti dichiarano, vicendevolmente, di non avere nulla a pretendere a titolo di risarcimento di danni materiali, morali, biologici in ordine ai fatti compendiati nei capi di imputazione in oggetto, ovvero, ad essi connessi rinunziando per l'effetto ad ogni azione risarcitoria per ogni e qualsivoglia voce di danno, sia in sede civile, sia in sede penale;
8) rinuncia e si obbliga Parte_1 a rimettere, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente atto, la querela sporta presso la Stazione dei Carabinieri di Chieti Scalo in data 03.01.2024 rinunziando a costituirsi parte civile ed a non pretendere, né in sede civile, né in sede penale alcun risarcimento a titolo di risarcimento di danni materiali, morali, biologici in ordine ai fatti compendiati nei capi di imputazione in oggetto, ovvero, ad essi connessi;
9) I beni mobili acquistati dai coniugi nel corso del matrimonio, ove non vengano venduti unitamente alla casa, saranno di comune accordo divisi tra loro al momento del trasferimento dell'immobile. 10) Con la sottoscrizione del presente accordo e l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria di cui all'art. 2,
[...]
dichiara anche di non aver più nulla a pretendere, per alcun titolo, CP_1 da . 11) La presente scrittura viene sottoscritta dai procuratori delle Parte_1 parti anche per rinuncia alla solidarietà ex art.13 Legge Professionale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.9.2023, il sig. ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 30 settembre 1990 in Ripa Teatina, trascritto nei registri dello stato civile al n. 18, Parte 2, serie A, Ufficio 1, dell'anno 1990, con la sig.ra
. Controparte_1
Ha chiesto, inoltre, che nulla sia disposto a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra , nulla per quanto concerne il concorso alle spese Controparte_1 di mantenimento ed uso della proprietà comune e nulla in ordine all'assegnazione della casa coniugale. Ha esposto, anche, che dall'unione sono nate le figlie (il 5.5.1992) e Per_1
(il 18.8.1995), entrambe economicamente indipendenti. Per_2
Preso atto della incompatibilità di carattere e della impossibilità della convivenza, persistente l'aspra conflittualità e la mancanza di comunione materiale e spirituale, le parti addivenivano alla separazione consensuale, definita con omologa del 14.9.2021. Si è costituita la sig.ra contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1 operata dal sig. , non opponendosi alla dichiarazione di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio e chiedendo confermarsi le condizioni di separazione. Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza dell'11.12.2023, all'udienza del 18.3.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata telematicamente in data 15.3.2024 e riprodotte nelle conclusioni. La richiesta va accolta tale essendo la volontà delle parti e non essendo più contestato che, dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno 6 mesi. Risulta poi pacifico tra le parti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Spese compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 30 settembre 1990 e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Ripa Teatina atto 18, Parte 2, serie A, Ufficio 1, dell'anno 1990 tra Pt_1 (C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._1 Controparte_1
) alle condizioni di cui alla scrittura privata C.F._2 depositata telematicamente in data 15.3.2024, modalità che fa proprie ed omologa;
2. ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Ripa Teatina;
3. compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 20.3.2024.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI