Art. 2. 1. La decorazione puo' essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravita' determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.
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7 marzo 1992
7 marzo 1992