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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/12/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex artt. 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 6019 dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Donata di Meo, Parte_1 giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa dall'avv. Raffaele Tedone e dall'avv. Ilaria De
Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- resistente -
All'udienza dell'1/12/2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, a seguito di discussione orale come da verbale d'udienza, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/7/2025 la ricorrente, dopo aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario per percepire l'assegno di invalidità civile e/o l'esenzione ticket e dopo aver contestato le conclusioni del CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno di invalidità civile. In fase di ATP il CTU aveva riconosciuto la ricorrente invalida al 67% dalla domanda amministrativa del 20/12/2023.
Costituendosi in giudizio l' eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dei termini di CP_1 cui all'art. 445 bis c.p.c., nonché l'infondatezza nel merito dello stesso.
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Il ricorso è inammissibile, in quanto la parte ricorrente non ha tempestivamente contestato le conclusioni del CTU.
Ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., le conclusioni del CTU devono essere contestate mediante deposito di atto scritto nel termine giudizialmente stabilito (termine che nel caso di specie è di 30 giorni).
Ebbene, dal fascicolo relativo all'ATP si evince che il nominato CTU dott. Persona_1 ha depositato l'elaborato peritale in data 19/5/2025 e che la Cancelleria ha comunicato il deposito alle parti in data 20/5/2025; dal 20/5/2025 decorreva il termine perentorio di 30 giorni, contenuto nel verbale di conferimento dell'incarico peritale, per contestare le conclusioni del CTU;
il termine per la formulazione del dissenso scadeva dunque in data 19/6/2025 (giovedì); il dissenso è stato invece depositato il 20/6/2025, oltre il termine perentorio.
Pertanto, poiché il dissenso è tardivo, il merito è inammissibile.
Si è dunque cristallizzato l'accertamento peritale della fase dell'ATP.
A tal fine si evidenzia che la parte ricorrente aveva richiesto l'accertamento del requisito sanitario per ottenere l'esenzione ticket e per percepire l'assegno di invalidità civile.
Il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n.
509/1988).
Il diritto ad usufruire della esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (cd. esenzione ticket) spetta invece a colui che abbia una invalidità civile pari o superiore al 67%.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato nella fase dell'ATP, le cui conclusioni devono intendersi non contestate (proprio in ragione della tardività del deposito dell'atto di dissenso), ha ritenuto che la ricorrente, a causa delle patologie sofferte, sia invalida nella misura del 67% a far data dalla domanda amministrativa del 20/12/2023 (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia). Tale percentuale è idonea per consentire alla ricorrente di essere esentata dal pagamento del ticket sanitario, mentre non è sufficiente per percepire l'assegno di invalidità civile.
Pertanto deve darsi atto che la ricorrente possiede il requisito sanitario per beneficiare dell'esenzione ticket dalla domanda amministrativa del 20/12/2023; che viceversa non possiede il requisito sanitario per percepire l'assegno di invalidità civile.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, considerato l'accoglimento della domanda relativa all'esenzione ticket nella fase di ATP e l'inammissibilità della restante domanda nella fase di merito, poiché vi è una situazione di soccombenza reciproca delle parti, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese processuali.
Le spese relative alla CTU espletata nel procedimento di ATP restano definitivamente a
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carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
16/7/2025 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1 provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso di merito;
- dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario per beneficiare dell'esenzione ticket da invalidità civile dalla domanda amministrativa del 20/12/2023;
- dichiara che la ricorrente non possiede il requisito sanitario per percepire l'assegno di invalidità civile;
- compensa le spese processuali;
- pone le spese della CTU espletata nel procedimento di ATP definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 1/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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