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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/03/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GL dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 20 marzo 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 394/2024 sezione Lavoro e Previdenza:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avvocato Molaro Vincenzo, Parte_1
presso cui domicilia in Ottaviano (NA), alla Via Rosario a San Giovanni, n 9
Ricorrente
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Pepe CP_1
Gianfranco, ed elettivamente domiciliata in alla via Strada Statale 7 bis, n. CP_1
62
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.01.2024, e regolarmente notificato alla parte resistente, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
371 2023 00101339 77 000, formato a seguito del mancato pagamento di contributi, dovuti a titolo di Gestione Commercianti, in virtù di una verifica effettuata relativamente al periodo 01/2021 - 12/2022. Per mezzo dell'atto introduttivo eccepiva, a fondamento della propria opposizione, la non debenza delle somme iscritte nell'atto impugnato, poiché afferenti ad un periodo, precisamente dal 01/2021, nel quale egli non poteva neppure essere destinatario di tale tipo di accertamento, considerando che l'iscrizione alla Camera di Commercio è avvenuta il 23.06.2021.
Per tale motivo chiedeva all'adito Tribunale l'annullamento dell'avviso di addebito controverso.
Si costituiva in giudizio l' , con memoria depositata il 16.10.2024, il quale CP_1 deduceva, in particolare, l'erroneità della valutazione del ricorrente, in quanto l'avviso di addebito de quo fa invece riferimento a periodi successivi all'iscrizione presso la Camera di Commercio e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di controparte e la conseguente condanna di questa al pagamento di quanto dovuto, oltre spese, diritti e onorari.
Nel corso del giudizio veniva acquisita la documentazione in atti che questo
Giudicante ha tenuto in considerazione per l'emissione dell'odierna pronuncia.
La domanda di parte ricorrente non può essere accolta per le seguenti motivazioni.
La questione, infatti, alla luce del vaglio delle eccezioni e delle conclusioni delle parti, involve la sola questione “temporale” relativa al periodo di riferimento delle somme iscritte nell'avviso di addebito per cui si controverte.
Ebbene, dall'analisi della documentazione allegata al fascicolo telematico dalle parti si evince che il periodo 01/2021 - 12/2022 è soltanto quello riferibile in linea generale alla posizione contributiva della parte ricorrente: in altri termini, con l'avviso a questa inviato, l' specifica di aver effettuato una verifica CP_1
contributiva relativamente a tale intero periodo. Nella successiva sezione
“Dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” (cfr. pagg. 2 - 3 - 4 dell'Avviso), invece, vengono dettagliatamente indicate le irregolarità riscontrare, relative soltanto al periodo dal 10/2021 al 09/2022, arco temporale in cui non è controversa l'iscrizione del ricorrente alla Camera di Commercio e, di conseguenza, neanche il sotteso obbligo contributivo il quale, pertanto, deve ritenersi inadempiuto.
Alla luce di tali considerazioni la domanda non può ritenersi meritevole di accoglimento, risultando legittima la pretesa contributiva di parte resistente. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna della parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese del giudizio, le quali CP_1
vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro
1.101,00 a 5.200,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- Rigetta la domanda di parte ricorrente;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 620,20 oltre IVA , Cap e spese generale .
Nola, lì 20.03.2025
Il GL
Aristide Perrino