Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1092/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F.: , RT C.F._1 Pt_2
, rappresentate e difese anche disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Gatto, Davide Curatolo, Mauro
[...]
Giovannardi ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Como via Volta 81;
rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Gatto, Davide Curatolo, Parte_3 Mauro Giovannardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Como via Volta 81
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avvocato Angelo Bonetta del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Barozzi n. 1, Milano,
APPELLATO
Sulle seguenti conclusioni:
PER , : RT Parte_2 Parte_3 Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1. accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza gravata:
2. in via preliminare, dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario di Como in favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, istituita presso il Tribunale di Milano;
3. nel merito, rigettare la domanda attorea per i motivi indicati in premessa;
pagina 1 di 8
4. condannare controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modif. con i d.m. n. 37 del 2018 e n.147 del 2022), oltre contributo unificato, iva, cp e rimborso spese generali 15 % come per legge) di ogni fase e grado del giudizio.,
5. in via istruttoria, ammettere, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto, i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza e non ammessi.
PER Controparte_1 La richiamate le domande, eccezioni, difese e istanze tutte già formulate in Controparte_1 primo grado – da aversi come integralmente ritrascritte, anche per gli effetti cui all'art. 346 c.p.c. – chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sia di merito che istruttoria:
- previa se del caso nomina di curatore speciale nell'interesse di ex art. 78 c.p.c.; Parte_2
- respingere l'appello avversario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
1002/2022 del 14 ottobre 2022 del Tribunale di Como;
- in via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta circostanza contestata, ammettere il seguente capitolo di prova:
“Vero che i documenti prodotti dalla curatela da n. 4 a n. 22 riproducono gli originali contenuti nell'archivio cartaceo o digitale della rinvenuto dal curatore dott. dopo l'assunzione della sua _1 Persona_1 carica”. TESTE: dr.ssa presso lo Studio Palma, Como, Via Rezzonico, n. 61; Tes_1
- con vittoria di spese del grado di appello, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il NT ET , premesso di vantare un credito risarcitorio Pt_4 Controparte_1 per danni nei confronti di ex amministratore, conveniva in giudizio dinanzi al RT
Tribunale di Como costei, nonché i di lei figli minori ed per ivi sentire Parte_3 Parte_2 dichiarare inefficace nei confronti del fallimento l'atto di donazione del compendio immobiliare, sito in
Montano Lucino (CO), che aveva perfezionato in data 15 novembre 2015 in favore dei RT predetti figli minori. A sostegno della domanda, il deduceva che socia e amministratrice unica di _1 RT
, aveva compiuto atti di mala gestio e dismissivi, tali da comportare un Controparte_1 pregiudizio per la massa in misura non inferiore a 300.000 euro, utili a fondare l'azione ex art.146 L.F., consistenti: a) nel versamento, in più soluzioni, senza alcuna giustificazione, della somma di euro 78.820 a favore della TT , detenuta al 90% da che, all'epoca, risultava legato CP_2 Persona_2 sentimentalmente alla convenuta e padre dei minori ed b) nell'addebito alla Parte_3 Parte_2 ET di spese di rappresentanza non inerenti e non strumentali all'attività d'impresa, per due Pt_2 autovetture di lusso (una Porsche Cayenne e una Porsche Carrera 911) con un esborso per canoni di leasing pari a euro 80.000;c) nell'utilizzo di mezzi, risorse e personale della ET per l'edificazione in appalto di una villa d'ingente valore (verosimilmente euro 500.000), essendo stati corrisposti solo 177.000 euro a fronte di fatture emesse dalla ET di oltre 316.000 euro, senza che fossero state Pt_2 rinvenute prove di ulteriori pagamenti in favore della ET A fronte di tale condotta gestoria Pt_2
aveva posto in essere un atto di liberalità in favore dei propri figli minori, atto sorretto RT dalla scentia fraudis, per avere la donante piena consapevolezza delle ricadute dell' atto dispositivo, e che per sua natura esonerava da indagine sul consilium fraudis in capo ai beneficiari.
Con comparsa di costituzione depositata in data 17.3.2021 si costituiva in proprio RT nonché quale genitore esercente la patria potestà sui figli minori ed Con Parte_3 Parte_2 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.3.2021 si costituiva quale Persona_2 genitore esercente la patria potestà sui figli minori ed Parte_3 Parte_2 pagina 2 di 8 Tutti i convenuti, nell' eccepire in via preliminare l'incompetenza funzionale del giudice adito, la nullità della citazione per genericità ed indeterminatezza dei contenuti dell'atto, ed il difetto di legittimazione passiva della nel merito, contestavano la sussistenza dei presupposti RT richiesti dall'art. 2901 c.c. e chiedevano il rigetto della domanda, eccependo altresì la prescrizione dell'azione revocatoria, essendo decorso il termine di 5 anni dagli asseriti atti di mala gestio.
Il Tribunale di Como, con sentenza n. 1002/2022 del 3 marzo 2022, aderendo al principio della ragione più liquida, accoglieva la domanda di revocatoria dichiarando inefficace l'atto di donazione del 15.11.2015 nei confronti del NT, condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Rigettate le eccezioni preliminari, nel merito, dato atto che il fallimento aveva agito con l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria a tutela del credito derivante dall'esperenda azione sociale di responsabilità nei confronti dell'ex amministratrice, il tribunale riteneva sussistenti i presupposti per il valido esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. In particolare, ritenute provate le condotte dannose poste in essere dall'amministratrice in danno della ET, per come allegate dal fallimento, ha accertato l'eventus damni, avendo la convenuta donato la totalità dei suoi beni immobili senza provare che il patrimonio residuo fosse sufficiente a soddisfare i creditori, mentre sotto il profilo soggettivo ha ritenuto che l'animus nocendi trovasse conferma nel fatto che la donazione era stata disposta a favore dei minori, nella consapevolezza che tale disposizione avrebbe leso gli interessi dei creditori, riducendo la garanzia patrimoniale.Ha dato atto che la natura gratuita dell'atto dispositivo rendesse irrilevante la l'accertamento della situazione psicologica del soggetto beneficiario.
Avverso la sentenza ha proposto appello “in proprio e quale RT responsabile dei figli minori ed , lamentando: Parte_3 Parte_2
I: “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 co 2 lett B D Lgs n 168/2003 in relazione all'art 146 LF e 2901 c.c. in punto di competenza della sezione specializzata impresa del Tribunale di Milano”: il rigetto dell'eccezione di incompetenza per materia in quanto l'azione revocatoria proposta dal avrebbe dovuto essere trattata dalla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del _1
Tribunale di Milano;
l'azione di responsabilità ex art. 146 LF sarebbe strettamente connessa alle azioni di responsabilità previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., e deve essere trattata dalla Sezione Specializzata in Materia di Impresa, come stabilito dall'art. 3, co. 2, del D.lgs. n. 168/2003;
II):“Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 cpc per motivazione erronea ed illogica in punto di difetto di legittimazione passiva dell'amministratore della ET fallita in relazione alla esperenda azione di responsabilità per danni”: non RT avrebbe legittimazione passiva in quanto al tempo della donazione dell'immobile ai figli, avvenuta il 19 novembre 2015, non era ancora amministratrice unica della ET, ma era solo proprietaria di quote sociali, avendo assunto tale carica solo il 3 settembre 2018;
III) “Violazione e/o falsa applicazione dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria ex art 2901 c.c. nei confronti dell'amministratore della ET fallita;
omessa pronuncia in violazione dell'art 112 cpc;
nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 cpc per motivazione illogicità ed erronea su fatti decisivi del giudizio”: il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità, che avrebbe dovuto essere esercitata entro cinque anni dagli atti di mala gestio; inoltre non si sarebbe stato tenuto in considerazione che l'atto di donazione riguardava un bene personale della disponente e non della ET, sicchè con la disposizione non sarebbe stato intaccato il patrimonio di quest'ultima; la dolosa preordinazione volta a privare i creditori della garanzia sarebbe esclusa dall'intento di destinare il bene alle esigenze dei minori, predisponendo a loro favore una fonte di mantenimento in concomitanza della rottura della relazione sentimentale con ed il pregiudizio lamentato dal fallimento Parte_5 pagina 3 di 8 sarebbe stato pertanto non conosciuto e non conoscibile;
mancherebbe la prova della scientia fraudis, non avendo il fallimento fornito la prova del periodo in cui la ET ha maturato i debiti nei confronti dei fornitori o di terzi;
il tribunale nell'apprezzare le condotte dell'amministratrice non avrebbe considerato il rientro delle somme il cui impiego è stato contestato come oggetto di pregiudizio per la ET, nonchè la circostanza che avrebbe versato somme per i lavori di RT ristrutturazione;
in ogni caso le scelte imprenditoriali vanno valutate ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, sicchè il noleggio delle due autovetture, disposte in ogni caso dal precedente amministratore, rientrerebbe nella ordinaria attività gestionale. L'appellante ha pertanto chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza del tribunale ordinario adito, nel merito, la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda del fallimento.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19 settembre 2023, si è costituito il NT che, previa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di nel frattempo divenuto Parte_3 maggiorenne, e se del caso nomina di curatore speciale nell'interesse del minore ex art. 78 Parte_2 c.p.c., nel merito ha contraddetto le avverse deduzioni chiedendo di respingere l'appello, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
All'udienza del 29.2.2024 il consigliere istruttore ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di nonché il deposito di procura rilasciata per conto della minore Parte_3 Parte_2 rinviando all'udienza del 6.6.2024. All'udienza del 6.6.2024, depositata la notifica dell'atto di appello nei confronti di nonché Parte_3 la procura rilasciata da in rappresentanza di utile ai fini della regolare Persona_2 Parte_2 costituzione ex art. 182 c.p.c, il consigliere istruttore, dichiarata la contumacia di assegnati Parte_3 i termini ex art 382 c.p.c. ha rinviato all'udienza del 17.10.2024 per la rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza resa in data 7.6.2024, dato atto della irregolare dichiarazione di contumacia di Pt_3 il consigliere istruttore ha revocato la dichiarazione di contumacia, nonchè l'assegnazione dei
[...] termini ex art. 352 cpc ed ha rinviato all'udienza del 14.11.2024 per la verifica della corretta insaturazione del contraddittorio.
Con comparsa di costituzione depositata in data 7giugno 2025 si è costituito in proprio, Parte_3 dichiarando di aderire all'atto di appello già in atti.
All'udienza del 14.11.2024, il consigliere istruttore ha assegnato i termini ex art.352 c.p.c. ed ha rinviato all'udienza del 30 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 05 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di appello si presta a censura di inammissibilità.
L'appellante ha reiterato l'eccezione di incompetenza funzionale del tribunale ordinario avanzata in primo grado, puntualmente disattesa dal giudice di prime cure, il quale ha ricondotto l'azione dispiegata dal fallimento nell'alveo dell'azione revocatoria, volta a fare dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti della massa dei creditori, chiarendo come la stessa non incida in alcun modo sul contratto sociale. Rientra viceversa nella competenza funzionale del tribunale delle imprese ex art. 3
pagina 4 di 8 DL 168/ 2003 l'azione di responsabilità che il curatore ha dichiarato di avere intentato contro l'odierna appellante, amministratore della ET in bonis (p.6 comparsa di costituzione in appello con indicazione del relativo R.G. 16672/2023).
Non può che ribadirsi come le due azioni non sono legate né dal titolo (che nella revocatoria è il credito, mentre nella azione di responsabilità è l'atto di mala gestio) né dall'oggetto (che nella prima è l'atto dispositivo e la sua inefficacia, nella seconda il risarcimento), sicchè non è possibile configurare una connessione rilevante ai sensi art. 3 comma 3 D, Lvo, 168/2003.
2. Il secondo motivo di appello vertente sulla carenza di legittimazione passiva dall'appellante non ha fondamento. RT
In primo luogo non è stato puntualmente contraddetto quanto ricostruito dal giudice di prime cure in merito al ruolo ricoperto da nella ET fallita, vuoi in qualità di amministratore unico, RT vuoi in qualità di componente del consiglio di amministrazione, per il periodo temporale che va dal
10.10.2020, data in cui è subentrata al precedente amministratore unico fino al Persona_2 fallimento ( p.6 sentenza impugnata).
In via di fatto la deduzione secondo cui l'appellante sarebbe diventata amministratrice unica della ET solo in data 3.9.2018 non tiene in debito conto il ruolo ricoperto da anche in RT qualità di componente del consiglio di amministrazione.
In ragione del ruolo rivestito l'appellante può essere considerata destinataria dell'azione di responsabilità intentata dal fallimento in ragione delle condotte gestorie che possano avere cagionato danni alla ET.
3. E' infine infondato il terzo motivo di appello che investe la sussistenza della qualità di creditore in capo al fallimento, nonché i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria.
3.1. Le deduzioni dell'appellante non sono idonee ad inficiare quanto apprezzato dal giudice di prime cure al fine di ritenere sussistente in capo al fallimento un credito risarcitorio tutelabile a norma dell'art. 2901 c.c.; tale credito è già stato fatto valere dal Curatore nei confronti dell'ex amministratrice della ET fallita dinnanzi al Tribunale di Milano- _1 Controparte_1 RT
Sezione Impresa (R.G. 16672/2023).
Al riguardo vale il consolidato principio secondo cui: “anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore”(Cass.Sez. 6, 3, Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020;Cass.Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/20
16 ; Cass. S.U. n. 9440 del 2004). Infatti, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, ciò in coerenza con la specifica funzione dell'azione revocatoria, che non ha pagina 5 di 8 scopi restauratori, né nei confronti del debitore né del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali.
Alla stregua di questo principio rientra nell'ambito della “litigiosità” del credito- comunque tutelabile ex art. 2901 c.c.- l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, allegata dall'appellante con riferimento al decorso di 5 anni dal compimento dei singoli episodi di mala gestio.
In proposito la Corte osserva- ai fini del presente giudizio- che vale il richiamo dell'appellato al principio secondo cui “l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti;
pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 3552 del 06/02/2023;Sez. 1, Sentenza n. 24715 del 04/12/2015). Orbene, l'appellante non ha dimostrato e neppure allegato fatti dai quali eventualmente inferire che lo stato d'incapienza patrimoniale potesse essere percepito in data anteriore al fallimento della ET
(8.8.2019); ne consegue che sussiste la legittimazione del curatore a far valere la tutela ex art. 2901 c.c. del credito risarcitorio, avendo tempestivamente introdotto il giudizio nel 2020.
L'appellante ha poi contestato la sussistenza del credito risarcitorio, avuto riguardo alla idoneità delle tre poste assunte dal fallimento a sostegno della azione di responsabilità.
Occorre premettere che in questa sede deve apprezzarsi che l'azione revocatoria non si presenti prima facie pretestuosa, e che possa valutarsi come probabile, anche se la ragione di credito non è ancora accertata, essendo sub iudice.
Viene in primo luogo in rilievo che le operazioni che, per come assunte dal giudice di prime cure, fonderebbero la condotta di mala gestio non sono state contestate quanto alla loro effettiva realizzazione da la quale ha piuttosto tentato di provare ad elidere la portata RT pregiudizievole di dette operazioni.
Non è quindi contestato che per i lavori della villa sita in Montano Lucino la ET fallita abbia emesso tra il 2011 ed il 2013 fatture relative ai costi vivi sostenuti nel cantiere e subfornitori, per l'importo di oltre euro 316.000,00 ( IVA esclusa), a fronte delle quali è stato dedotto il pagamento di soli euro 112.808,00. Pertanto risulta che oltre a non essere stati neutralizzati i costi vivi sostenuti dalla ET per la realizzazione della villa, la ET non ha neanche ricavato un utile.
Già solo tale condotta, valutata ex ante, si presenta come non immune da rilievi per l'assenza di inerenza all'interesse della ET (Cass. 16 dicembre 2020, n. 28718).
pagina 6 di 8 In termini omogenei si inserisce anche l'ulteriore vicenda che riguarda i versamenti effettuati senza apparente titolo in favore della Edil AG di NT Bega, in relazione ai quali la stessa appellante ha affermato “va precisato che tale movimentazione di denaro, effettuata solo a titolo di cortese prestito da parte della ET Costruzioni F.lli Bega in favore di , ha avuto la mera funzione di Persona_2 offrire una garanzia economica personale a quest'ultimo, cittadino albanese e, quindi, non comunitario, il quale aveva la necessità di documentare una certa consistenza patrimoniale personale per la richiesta del visto d'ingresso negli Stati Uniti, ove, poi il signor si è definitivamente Pt_2 trasferito”, ammettendo conclusivamente un modesto residuo di debito ( p.13 atto di appello;
comparsa costituzione I grado “ è rimasta scoperta solo una piccola differenza di euro 2.600,00, che il signor ha ancora nei confronti della ET”), dato peraltro contraddetto dall'essere Persona_2 stati i versamenti in restituzione effettuati dalla persona fisica sotto la voce “Soci Persona_2
c/finanziamenti infruttiferi”, senza alcun effetto solutorio.
Nondimeno, è da escludere che sia il frutto di una “discrezionalità imprenditoriale” la locazione delle due autovetture di lusso, rispetto alle quali l'appellante si è limitata a ribadire, erroneamente, come sopra esposto, che la qualifica di amministratrice sarebbe stata assunta dalla solo nel RT
2018.
In definitiva, si deve confermare la valutazione espressa nella sentenza appellata in merito alla legittimazione del Curatore a proporre l'azione ex art. 2901 c.c. a tutela del credito risarcitorio, pur trattandosi di credito ancora “litigioso”.
3.2. Quanto al pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie non risulta contraddetto che RT con l'atto di donazione a favore dei propri figli minori abbia modificato la consistenza non solo qualitativa, essendosi spogliata della totalità dei beni immobili, ma quantitativa della propria garanzia patrimoniale, non avendo neanche cercato di dedurre la sussistenza di un patrimonio residuo utile a soddisfare le ragioni creditorie ( Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019).
Il rilievo secondo cui il bene donato ai figli rientrava nel patrimonio personale della disponente, e non era un bene della ET, non è pertinente trattandosi pacificamente di un bene che rientrava nella garanzia patrimoniale dell'amministratrice che risponde con i propri beni nei confronti della ET.
3.3. Altrettanto non centrata la deduzione, che investe l'elemento soggettivo, secondo cui non vi sarebbe stata mediante l'atto dispositivo una dolosa preordinazione di pregiudicare il ceto creditorio.
In proposito va ribadito che la sentenza impugnata ha correttamente applicato il consolidato principio secondo cui per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass Sez. 1 -
, Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021). pagina 7 di 8
4. All'esito del giudizio, gli appellanti sono soccombenti e sugli stessi devono gravare, in via solidale, le spese processuali della parte appellata.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020 ).
La Corte dà, altresì, atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1002/2022 del Tribunale di RT Parte_2 Parte_3
Como del 3 marzo 2022 così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore del Controparte_1 delle spese di lite del grado, liquidate in € 14.239,00 per compensi professionali, oltre il
[...] rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, se dovuta;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 05 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore.
Dott.ssa Roberta Nunnari
Il Presidente
Dott.ssa Margherita Monte
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