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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Maria Teresa Laurito – consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 2011 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , con l'avv. Daniel Del Monte;
Parte_2
- appellante contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
), con l'avv. Loretta Innamorati e con l'avv. Laura De C.F._2
Santis;
- appellati avverso sentenza Tribunale di Roma n. 24321/2019
oggetto mediazione
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La conveniva, innanzi al Tribunale di Roma, Parte_1 per ivi sentirlo condannare, in via principale, al pagamento CP_3 dell'importo pari ad euro 10.000,00 quale provvigione dovuta per l'attività di mediazione immobiliare svolta in favore dello stesso, in relazione alla compravendita dell'immobile sito in Roma alla Via F. Maurolico, 18, oltre interessi legali maturati e maturandi;
in via subordinata, al pagamento in favore della della somma relativa alle spese sostenute per Parte_1
l'attività di intermediazione svolta, da quantificarsi secondo equità.
La società deduceva che, in data 2.9.2017, Parte_1 CP_3 ed essa avevano sottoscritto un contratto di
[...] Parte_1 mediazione “in via esclusiva” avente ad oggetto la compravendita del summenzionato bene immobile.
L'incarico prevedeva un prezzo di vendita pari a euro 269.000,00 di cui euro 19.000,00 sarebbero stati trattenuti dalla società a titolo di provvigione, consentendo così al venditore un incasso netto di euro 250.000,00. Sulla realizzazione di tale incasso netto era stato strutturato l'incarico di mediazione;
infatti, tale circostanza era stata specificata nelle note di impegno sottoscritte da entrambe le parti.
La società attrice fondava la propria domanda proprio su tale “incarico di mediazione in esclusiva”, con cui il convenuto conferiva alla società, sino al 30.4.2018, l'incarico di reperire un acquirente per il suo immobile a condizioni prestabilite dietro pagamento di una provvigione e, in particolare, sulla clausola con cui il si obbligava a pagare alla società il compenso previsto anche CP_3 nel caso in cui avesse rinunciato a vendere alle condizioni pattuite.
Infatti, affermava di aver diritto al pagamento Parte_1 della provvigione per aver sottoposto al una proposta di acquisto del suo CP_3 immobile al prezzo di euro 250.000,00 - corrispondente al prezzo stabilito nell'incarico di mediazione - che il proprietario aveva CP_3 ingiustificatamente respinto.
Il costituendosi nel giudizio di primo grado, contestava tale CP_3 affermazione rilevando che l'offerta presentata prevedeva un prezzo di euro 260.000,00 da cui decurtare euro 19.000,00 a titolo di provvigione. In questo modo, proseguiva il convenuto, non si realizzava l'incasso, al netto della provvigione, di euro 250.000,00 stabilito nell'incarico di mediazione.
La società sosteneva, altresì, di aver reso noto Parte_1 al che era disposta ad accettare una provvigione ridotta ad euro CP_3
10.000,00, in modo da consentire al venditore un incasso netto di euro CP_3
250.000,00 così come richiesto e convenuto con l'incarico di mediazione sottoscritto tra le parti.
La società, infatti, rilevava che, in data 25.10.2017, la
[...] riceveva una proposta di acquisto - conforme alle richieste Parte_1 avanzate dal convenuto - da in quanto il prezzo di vendita era Persona_1 fissato in euro 260.000,00 di cui euro 10.000,00 a titolo di provvigione, garantendo, così come pattuito, la somma di euro 250.000,00 netti al venditore.
Il Tribunale di Roma rigettava le domande avanzate dalla società
[...]
e la condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il Giudice di primo grado fondava la propria decisione evidenziando la non conformità tra la proposta di acquisto, presentata al dalla CP_3 [...]
di euro 260.000,00 e l'incarico di mediazione che prevedeva un Parte_1 incasso per il venditore, al netto del pagamento della provvigione, di euro
250.000,00, in quanto, secondo la proposta di acquisto presentata al CP_3
l'incasso netto non era di euro 250.000,00, ma di euro 241.000,00. In secondo luogo, rilevava che l'assunto secondo cui la si sarebbe Parte_1 accontentata di una provvigione ridotta di euro 10.000,00 non era stato provato e che, a differenza di quanto sosteneva parte attrice, tale circostanza certamente non poteva presumersi dal fatto che tale ammontare era stato determinato in un accordo tra la società e la “promissaria acquirente” a cui il Persona_1 era, però, rimasto estraneo. Secondo il Tribunale di Roma, la società CP_3 avrebbe dovuto dar prova di aver rinunciato espressamente a parte della provvigione dandone comunicazione al CP_3
Avverso la sentenza in epigrafe proponeva appello Parte_1
[...]
Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto CP_3 dell'impugnazione.
A seguito del decesso di il giudizio veniva riassunto CP_3 dall'appellante nei confronti di e Parte_1 CP_1 [...]
nella qualità di figli eredi, che si costituivano in giudizio riportandosi CP_2 alla comparsa di costituzione e di risposta depositata dal padre e CP_3 concludevano per il rigetto dell'appello. La causa passava in decisione all'udienza del 13.11.2024 con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante, società Parte_1 impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di valutare l'efficacia della clausola inserita nell'incarico di mediazione del 2.9.2017 non riconoscendo all'attrice la maturata provvigione prevista dall'art. 1757 c.c. pur avendo presentato al una proposta di acquisto conforme alle condizioni CP_3 pattuite.
Deduce l'appellante che nel contratto di mediazione sottoscritto dalle parti era stata inserita una clausola del seguente tenore: “Si intendono euro
250.000,00 netti per il proprietario”, dalla quale far discendere gli effetti del contratto di mediazione. Infatti, con tale clausola, il venditore aveva CP_3 posto una specifica condizione inerente al prezzo da ricavare dalla futura compravendita, subordinando, pertanto, l'efficacia dell'incarico concesso al reperimento di una offerta che garantisse tale importo minimo netto.
Il detto motivo è infondato.
In proposito, giova osservare che il Tribunale non ha messo in discussione che il corrispettivo netto della compravendita, in favore del fosse di CP_3 euro 250.000,00 proprio perché era stata stipulata apposita clausola in questo senso.
L'appellante deduce la sussistenza di un vincolo Parte_1 giuridico tra essa e il il che non è discusso;
quello che è discusso è se, CP_3 in concreto, il vincolo giuridico fosse efficace tra le parti nel senso che al fosse effettivamente garantito l'importo di euro 250.000,00; circostanza CP_3 che il tribunale esclude per cui non riconosce la provvigione alla società di intermediazione immobiliare.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza del Tribunale ritenendo che il Giudice di primo grado non ha correttamente inquadrato il rapporto tra la e il nella c.d. mediazione Parte_1 CP_3 atipica che fa sorgere, in capo al mediatore, il diritto alla provvigione con la mera acquisizione di una proposta conforme e, quindi, senza la necessità di concludere l'affare.
Il secondo motivo è infondato.
A prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti, la proposta di acquisto dell'immobile, avanzata da di Persona_1 euro 260.000,00 non è conforme a quanto pattuito nell'incarico di mediazione poiché, tale proposta, avrebbe realizzato – per il venditore – un incasso, CP_3 al netto della provvigione, inferiore a euro 250.000,00 così come pattuito.
Pertanto, il rifiuto della proposta di acquisto di euro 260.000,00 al lordo della provvigione, da parte del è giustificato e, quindi, non CP_3 configurandosi una proposta conforme, la pretesa del pagamento della provvigione non trova accoglimento.
In ogni caso, il Collegio rileva che, così come già affermato dal Tribunale di Roma, nessuna prova è stata offerta in merito all'asserita diminuzione della provvigione che avrebbe potuto realizzare la conformità fra la proposta e quanto statuito nell'incarico.
Con il terzo motivo, l'appellante deduce l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulla domanda inerente all'accertamento della violazione del punto
“E” del conferimento di incarico di mediazione esclusiva e, in particolare, relativamente alla mancata valutazione degli effetti della revoca anticipata esercitata dal CP_3
Tale motivo è sia inammissibile che infondato.
Il motivo è, in primo luogo, inammissibile perché la Pt_1 Parte_1 non ha mai formulato alcuna domanda diretta ad ottenere l'accertamento
[...] della violazione del punto “E” del conferimento di incarico di mediazione con riguardo alle conseguenze derivanti dalla revoca dell'incarico di mediazione.
In proposito giova osservare che il divieto di nova, sancito dall'art. 345
c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali pertanto, se formulate dopo il primo grado, sono inammissibili (cfr. Cass. civ., sez. VI, 1 febbraio 2018, n. 2529, rel. Scrima).
Il motivo è, peraltro, anche infondato.
Vale infatti osservare che, qualora il motivo fosse ammissibile, non potrebbe essere accolto perché la non ha fornito la Parte_1 prova di aver presentato al entro il termine di durata del contratto di CP_3 mediazione, una proposta contrattuale che prevedesse, in favore del un CP_3 corrispettivo netto di euro 250.000,00.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche. Dette spese vanno liquidate mediante applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. Giustizia n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nelle cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo alla Parte_1
di somma pari al contributo unificato.
[...]
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 24321/2019, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in Parte_1 favore di e delle spese processuali del presente CP_1 CP_2 grado di giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 3.966,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di somma pari al contributo unificato Parte_1 versato.
Roma, 29 gennaio 2025
Il Presidente est.
Silvia Di Matteo