TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 4031/2024, promossa con ricorso depositato in data 19/12/2024 da con avv. PULLANO CARMINE, e , con avv. MAIER Parte_1 Parte_2
MARIAPIA;
- i quali hanno contratto matrimonio civile in Trieste in data 22 agosto 1971, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste atto n. 8798 parte 2 serie A anno 1971; all'atto del matrimonio, hanno scelto il regime di comunione dei beni e, successivamente, nel 2014 hanno optato per il regime di separazione;
- da detta unione sono nati i figli il 09.03.1975, e , l'8.11.1971, Persona_1 Persona_2
autosufficienti, imprenditori.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione e poi del divorzio, alle seguenti condizioni:
”1. I coniugi vivranno separati di letto e di mensa;
2. la casa coniugale sita in Trieste, Località Prosecco n.43, di proprietà della sig.ra resta Pt_2
definitivamente in uso esclusivo della signora;
Parte_2
3. il sig. corrisponderà a decorrere dal mese successivo a quello della data di Parte_1 deposito del presente ricorso alla signora un assegno di mantenimento dell'importo di Euro Parte_2
500,00 (cinquecento,00) mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni
mese mediante bonifico sul conto corrente da lei indicato. Le parti si danno atto che fino al termine suindicato il sig. continuerà a versare alla sig.ra mensilmente €. 400,00. Parte_1 Pt_2
Sin d'ora i ricorrenti, chiedono che il Tribunale, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio pagina 1 di 3 in giudicato della sentenza di separazione personale, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e in Trieste in data 22 agosto 1971, Parte_1 Parte_2 matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste atto n.879P2S/1971 anno 1971,
con la conferma delle condizioni previste per la separazione e con le sole modifiche: a) di attribuzione di un assegno divorzile alla sig.ra di €. 700,00 mensili rivalutabile annualmente ex indici Istat e da Pt_2
versarsi entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo della data di pubblicazione della sentenza di separazione e divorzio;
b) di versamento alla Signora dell'importo di € 35.000,00 Parte_2
(trentacinquemila/00) omnia a tacitazione di tutte le pretese patrimoniali.
Tale importo verrà consegnato dal sig. con assegno circolare intestato alla sig.ra alla Parte_1 Pt_2 pubblicazione della sentenza che recepisce integralmente il predetto accordo”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo, oltre che trattandosi di figli ormai maggiorenni ed autonomi.
La domanda congiunta dei coniugi può essere accolta anche perchè regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai loro rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda di scioglimento del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale, passata in giudicato. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra gli stessi;
2) Omologa le condizioni di separazione siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza di separazione;
pagina 2 di 3 5) Fissa nuova udienza al 16/09/25, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 28/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 4031/2024, promossa con ricorso depositato in data 19/12/2024 da con avv. PULLANO CARMINE, e , con avv. MAIER Parte_1 Parte_2
MARIAPIA;
- i quali hanno contratto matrimonio civile in Trieste in data 22 agosto 1971, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste atto n. 8798 parte 2 serie A anno 1971; all'atto del matrimonio, hanno scelto il regime di comunione dei beni e, successivamente, nel 2014 hanno optato per il regime di separazione;
- da detta unione sono nati i figli il 09.03.1975, e , l'8.11.1971, Persona_1 Persona_2
autosufficienti, imprenditori.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione e poi del divorzio, alle seguenti condizioni:
”1. I coniugi vivranno separati di letto e di mensa;
2. la casa coniugale sita in Trieste, Località Prosecco n.43, di proprietà della sig.ra resta Pt_2
definitivamente in uso esclusivo della signora;
Parte_2
3. il sig. corrisponderà a decorrere dal mese successivo a quello della data di Parte_1 deposito del presente ricorso alla signora un assegno di mantenimento dell'importo di Euro Parte_2
500,00 (cinquecento,00) mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni
mese mediante bonifico sul conto corrente da lei indicato. Le parti si danno atto che fino al termine suindicato il sig. continuerà a versare alla sig.ra mensilmente €. 400,00. Parte_1 Pt_2
Sin d'ora i ricorrenti, chiedono che il Tribunale, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio pagina 1 di 3 in giudicato della sentenza di separazione personale, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e in Trieste in data 22 agosto 1971, Parte_1 Parte_2 matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste atto n.879P2S/1971 anno 1971,
con la conferma delle condizioni previste per la separazione e con le sole modifiche: a) di attribuzione di un assegno divorzile alla sig.ra di €. 700,00 mensili rivalutabile annualmente ex indici Istat e da Pt_2
versarsi entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo della data di pubblicazione della sentenza di separazione e divorzio;
b) di versamento alla Signora dell'importo di € 35.000,00 Parte_2
(trentacinquemila/00) omnia a tacitazione di tutte le pretese patrimoniali.
Tale importo verrà consegnato dal sig. con assegno circolare intestato alla sig.ra alla Parte_1 Pt_2 pubblicazione della sentenza che recepisce integralmente il predetto accordo”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo, oltre che trattandosi di figli ormai maggiorenni ed autonomi.
La domanda congiunta dei coniugi può essere accolta anche perchè regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai loro rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda di scioglimento del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale, passata in giudicato. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra gli stessi;
2) Omologa le condizioni di separazione siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza di separazione;
pagina 2 di 3 5) Fissa nuova udienza al 16/09/25, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 28/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3