Articolo 5 della Legge 3 maggio 1955, n. 387
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 maggio 1955
Art. 5.
Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge, le concessioni speciali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 e che siano legittimate da licenza in corso all'atto dell'entrata in vigore della legge dovranno far pervenire regolare domanda all'Amministrazione dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni da quello dell'entrata in vigore della legge stessa.
Entrata in vigore il 19 maggio 1955