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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G.1567/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1567/2024 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
C.F._1
E
, nato ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 mente domiciliati in Battipaglia (SA), presso lo studio dell'avv. Patrizia Cingolo che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 01.07.2024, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c lat dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di Capaccio Paestum (SA) in data 26 giugno 1999 e che dalla loro unione erano nati due figli, (24.04.2003) e Per_1
(12.04.2001). Per_2 entenza n. 449/2024 pubblicata il 13.09.2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del giorno 25 marzo 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 449/2024 pubblicata il 13.09.2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti
2) La casa familiare resta definitivamente assegnata alla moglie.
3) IL figlio economicamente autonomo non necessita di essere Persona_3 mantenuto d glia non autonoma economicamente in Persona_4 quanto attualmente studentess verrà esclusivamente mantenuta dalla madre avendo la stessa reddito più che sufficiente, diversamente dal padre che ha avuto un reddito negli ultimi tre anni che a mala pena è riuscito a soddisfare le sue necessità. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 26 giugno 1999 nel Comune di Capaccio Paestum (SA) tra , nata a Parte_1
VA sul NO (SA) il 09.05.1965, C.F.: CodiceFiscale_1 CP_1
, nato ad [...] il [...]
[...] CodiceFiscale_2
nel Registro Atti Matrimonio del Comune d (Anno 1999, Atto n. 33, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capaccio Paestum (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1567/2024 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
C.F._1
E
, nato ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 mente domiciliati in Battipaglia (SA), presso lo studio dell'avv. Patrizia Cingolo che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 01.07.2024, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c lat dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di Capaccio Paestum (SA) in data 26 giugno 1999 e che dalla loro unione erano nati due figli, (24.04.2003) e Per_1
(12.04.2001). Per_2 entenza n. 449/2024 pubblicata il 13.09.2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del giorno 25 marzo 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 449/2024 pubblicata il 13.09.2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti
2) La casa familiare resta definitivamente assegnata alla moglie.
3) IL figlio economicamente autonomo non necessita di essere Persona_3 mantenuto d glia non autonoma economicamente in Persona_4 quanto attualmente studentess verrà esclusivamente mantenuta dalla madre avendo la stessa reddito più che sufficiente, diversamente dal padre che ha avuto un reddito negli ultimi tre anni che a mala pena è riuscito a soddisfare le sue necessità. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 26 giugno 1999 nel Comune di Capaccio Paestum (SA) tra , nata a Parte_1
VA sul NO (SA) il 09.05.1965, C.F.: CodiceFiscale_1 CP_1
, nato ad [...] il [...]
[...] CodiceFiscale_2
nel Registro Atti Matrimonio del Comune d (Anno 1999, Atto n. 33, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capaccio Paestum (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi