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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/10/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- AB RI Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- UE LL Consigliera relatrice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 402 dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MARESCA Parte_1
ARTURO, dall'Avv. GRASSI MONICA, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. DE SANTIS MARIA Controparte_1
AN e dall'Avv.INELLA GABRIELE giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 4/2024 del Tribunale di Sulmona pubblicata il
16/08/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.10.2024 ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sulmona che, in parziale accoglimento del ricorso del sig. l'ha CP_1 condannata al pagamento dell'importo di euro 2.516,38 a titolo di risarcimento per l'inadempimento all'obbligo di lavaggio del vestiario con funzione di DPI in dotazione al lavoratore (manutentore di impianti idroelettrici). Il Tribunale ha ritenuto l'obbligo di lavaggio a carico del datore di lavoro derivante dall'art. 77 del D.Lgs. 81/2018, che impone al datore di mantenere i DPI in condizioni di efficienza ed igiene. ha proposto appello avverso tale decisione per i seguenti motivi Parte_2
1) non sarebbe previsto dall'ordinamento alcun obbligo di lavaggio a carico del datore di lavoro, e il Giudice avrebbe errato individuando tale obbligo nell'art. 77 del D.Lgs. 81/2018 che, invece, non lo prevede.
2) Sussisterebbe un obbligo di cura a carico del lavoratore ex art. 78 del D.Lgs. 81/2018 che comprende il lavaggio del dpi. Il primo giudice avrebbe attribuito al concetto di cura un significato non solo difforme dal senso letterale della parola, ma anche avulso dal contesto normativo in cui è collocato. Non sarebbe stata necessaria la previsione normativa dell'art. 78 TU 81/2008 se la cura ivi prevista fosse limitata a quanto già previsto dall'ordinamento all'art. 2104 C.C. (diligenza richiesta al lavoratore). il lavaggio degli indumenti in questione sarebbe assimilabile al lavaggio del vestiario e rientrerebbe nella nozione di cura degli indumenti protettivi prevista dall'art. 78 del D.Lgs 81/08, anche in ragione del fatto che non vi è divieto di usare i DPI al di fuori dell'ambito lavorativo. L'igiene del DPI sarebbe a carico del datore solo quando assume connotati di complessità tale da giustificarne l'intervento.
3) Il lavaggio non potrebbe considerarsi una delle modalità attraverso cui “mantenere in efficienza” i DPI: la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni sarebbero i soli mezzi attraverso cui il datore adempie la propria obbligazione in tema di “efficienza” ed “igiene”.
Il lavaggio sarebbe estraneo all'efficienza del dpi ai fini della prevenzione del rischio elettrico.
L'igiene del lavoro atterrebbe a quelle procedure ed interventi che consentano di contenere gli effetti di potenziali e specifici fattori di rischio connessi all'attività lavorativa.
Si è costituito il sig. che ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, CP_1 evidenziando la correttezza della sentenza impugnata, in linea con recenti pronunce di merito e di legittimità.
L'appello è infondato. In primo luogo, si osserva che non è in contestazione tra le parti la natura di “DPI” della dotazione del cui lavaggio si discute nel caso in esame. La stessa parte appellante ha precisato che “il vestiario di cui gli operatori dispongono, integrato con le dotazioni (elmetto, otoprotettori, occhiali, imbracature di sicurezza, calzature di protezione, guanti, tute in tyvek, ecc.), assolve alla funzione di protezione dal rischio, di gran lunga prevalente nell'attività di
, di tipo meccanico, quindi connesso a potenziali urti, abrasioni, Parte_1 ecc…, legato all'attività di controllo e manutenzione di lieve entità consistente nella sostituzione di componenti a seguito di usura/guasto”.
La corte di Cassazione ha reiteratamente ribadito che “l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 379 fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi dell'art. 40, art. 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa (…) essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni (Cass. n. 1038 del
2023, che richiama Cass. n. 11139 del 1998, n. 22929 del 2005, n. 14712 del 2006, n. 22049 del 2006, n. 18573 del 2007, n. 11729 del 2009, n. 16495 del 2014, n. 8585 del 2015, n. 18674 del 2015. Tra le più recenti si veda Cass. n. 8125/2025). La Cassazione, pur avendo enucleato tali principi specialmente con riferimento al lavoro degli operatori ecologici, in relazione alla funzione degli indumenti di prevenzione di rischio di contatto con sostanze nocive, ha confermato la sentenza di merito che li ha applicati anche in relazione agli indumenti di operatori esposti a rischi diversi, come ad esempio per i tecnici di manutenzione ferroviaria rispetto al giubbotto catarinfrangente e maglia termica (Cass. sent. n. 11069 del 2023).
L'efficienza dei DPI è legata alla loro concreta utilizzabilità, che deve essere assicurata a copertura di qualsiasi rischio in relazione al quale essi siano preposti: ciò comporta evidentemente che laddove gli indumenti rappresentino una barriera (da sostanze nocive, così come anche da agenti atmosferici, o da urti o abrasioni come nel caso di specie) essi devono essere in condizioni igieniche idonee al loro utilizzo. D'altronde non si comprende come l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare l'igiene degli indumenti debba essere calibrato unicamente al rischio specifico elettrico, come intenderebbe l'appellante: il mantenimento del DPI in buone condizioni di igiene è requisito essenziale alla possibilità del suo efficiente utilizzo con tutela della salute del lavoratore. Non può essere fatta alcuna equiparazione tra
DPI ed altri indumenti di vestiario, la cui cura e il cui lavaggio è rimesso al lavoratore in relazione all'obbligo di diligenza con riferimento alla tutela del decoro, considerata la diversa natura dei DPI e tenuto conto dell'obbligo di assicurarne l'efficienza e l'igiene che l'art. 77 impone al datore di lavoro (a differenza dei diversi indumenti).
Quanto all'art. 78 è evidente che gli obblighi di cura dei DPI sono da individuare in via residuale rispetto agli obblighi che l'art. 77 impone al datore ed attengono alla diligenza nella conservazione per impedire il deterioramento dei DPI in maniera maggiore o diversa da quello legato al loro normale utilizzo.
Tale interpretazione è peraltro confermata dalla recente pronuncia di Cassazione (sent. n.
22540/2025) in base alla quale:
“non pare possa dubitarsi, proprio sul piano del significato letterale delle parole usate, che, ove i D.P.I. consistano in capi di abbigliamento che proteggono i lavoratori da specifici rischi, il lavaggio degli stessi rientri nelle “condizioni di igiene” che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, ai sensi del citato art. 77. Tale conclusione non può dirsi contraddetta dalla previsione per cui le condizioni di igiene sono garantite “mediante la manutenzione” dei dispositivi di protezione poiché, ove essi siano capi di vestiario, il lavaggio rappresenta una delle modalità per realizzarne la “manutenzione”, vale a dire per mantenere gli stessi in buono stato.”
L'appello è pertanto da respingere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della lite, e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
PQM
- Respinge l'appello
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato nella misura di euro 962,00, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi agli Avvocati antistatari;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 23/10/2025
La Consigliera est.
UE LL
Il Presidente
AB RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- AB RI Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- UE LL Consigliera relatrice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 402 dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MARESCA Parte_1
ARTURO, dall'Avv. GRASSI MONICA, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. DE SANTIS MARIA Controparte_1
AN e dall'Avv.INELLA GABRIELE giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 4/2024 del Tribunale di Sulmona pubblicata il
16/08/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.10.2024 ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sulmona che, in parziale accoglimento del ricorso del sig. l'ha CP_1 condannata al pagamento dell'importo di euro 2.516,38 a titolo di risarcimento per l'inadempimento all'obbligo di lavaggio del vestiario con funzione di DPI in dotazione al lavoratore (manutentore di impianti idroelettrici). Il Tribunale ha ritenuto l'obbligo di lavaggio a carico del datore di lavoro derivante dall'art. 77 del D.Lgs. 81/2018, che impone al datore di mantenere i DPI in condizioni di efficienza ed igiene. ha proposto appello avverso tale decisione per i seguenti motivi Parte_2
1) non sarebbe previsto dall'ordinamento alcun obbligo di lavaggio a carico del datore di lavoro, e il Giudice avrebbe errato individuando tale obbligo nell'art. 77 del D.Lgs. 81/2018 che, invece, non lo prevede.
2) Sussisterebbe un obbligo di cura a carico del lavoratore ex art. 78 del D.Lgs. 81/2018 che comprende il lavaggio del dpi. Il primo giudice avrebbe attribuito al concetto di cura un significato non solo difforme dal senso letterale della parola, ma anche avulso dal contesto normativo in cui è collocato. Non sarebbe stata necessaria la previsione normativa dell'art. 78 TU 81/2008 se la cura ivi prevista fosse limitata a quanto già previsto dall'ordinamento all'art. 2104 C.C. (diligenza richiesta al lavoratore). il lavaggio degli indumenti in questione sarebbe assimilabile al lavaggio del vestiario e rientrerebbe nella nozione di cura degli indumenti protettivi prevista dall'art. 78 del D.Lgs 81/08, anche in ragione del fatto che non vi è divieto di usare i DPI al di fuori dell'ambito lavorativo. L'igiene del DPI sarebbe a carico del datore solo quando assume connotati di complessità tale da giustificarne l'intervento.
3) Il lavaggio non potrebbe considerarsi una delle modalità attraverso cui “mantenere in efficienza” i DPI: la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni sarebbero i soli mezzi attraverso cui il datore adempie la propria obbligazione in tema di “efficienza” ed “igiene”.
Il lavaggio sarebbe estraneo all'efficienza del dpi ai fini della prevenzione del rischio elettrico.
L'igiene del lavoro atterrebbe a quelle procedure ed interventi che consentano di contenere gli effetti di potenziali e specifici fattori di rischio connessi all'attività lavorativa.
Si è costituito il sig. che ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, CP_1 evidenziando la correttezza della sentenza impugnata, in linea con recenti pronunce di merito e di legittimità.
L'appello è infondato. In primo luogo, si osserva che non è in contestazione tra le parti la natura di “DPI” della dotazione del cui lavaggio si discute nel caso in esame. La stessa parte appellante ha precisato che “il vestiario di cui gli operatori dispongono, integrato con le dotazioni (elmetto, otoprotettori, occhiali, imbracature di sicurezza, calzature di protezione, guanti, tute in tyvek, ecc.), assolve alla funzione di protezione dal rischio, di gran lunga prevalente nell'attività di
, di tipo meccanico, quindi connesso a potenziali urti, abrasioni, Parte_1 ecc…, legato all'attività di controllo e manutenzione di lieve entità consistente nella sostituzione di componenti a seguito di usura/guasto”.
La corte di Cassazione ha reiteratamente ribadito che “l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 379 fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi dell'art. 40, art. 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa (…) essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni (Cass. n. 1038 del
2023, che richiama Cass. n. 11139 del 1998, n. 22929 del 2005, n. 14712 del 2006, n. 22049 del 2006, n. 18573 del 2007, n. 11729 del 2009, n. 16495 del 2014, n. 8585 del 2015, n. 18674 del 2015. Tra le più recenti si veda Cass. n. 8125/2025). La Cassazione, pur avendo enucleato tali principi specialmente con riferimento al lavoro degli operatori ecologici, in relazione alla funzione degli indumenti di prevenzione di rischio di contatto con sostanze nocive, ha confermato la sentenza di merito che li ha applicati anche in relazione agli indumenti di operatori esposti a rischi diversi, come ad esempio per i tecnici di manutenzione ferroviaria rispetto al giubbotto catarinfrangente e maglia termica (Cass. sent. n. 11069 del 2023).
L'efficienza dei DPI è legata alla loro concreta utilizzabilità, che deve essere assicurata a copertura di qualsiasi rischio in relazione al quale essi siano preposti: ciò comporta evidentemente che laddove gli indumenti rappresentino una barriera (da sostanze nocive, così come anche da agenti atmosferici, o da urti o abrasioni come nel caso di specie) essi devono essere in condizioni igieniche idonee al loro utilizzo. D'altronde non si comprende come l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare l'igiene degli indumenti debba essere calibrato unicamente al rischio specifico elettrico, come intenderebbe l'appellante: il mantenimento del DPI in buone condizioni di igiene è requisito essenziale alla possibilità del suo efficiente utilizzo con tutela della salute del lavoratore. Non può essere fatta alcuna equiparazione tra
DPI ed altri indumenti di vestiario, la cui cura e il cui lavaggio è rimesso al lavoratore in relazione all'obbligo di diligenza con riferimento alla tutela del decoro, considerata la diversa natura dei DPI e tenuto conto dell'obbligo di assicurarne l'efficienza e l'igiene che l'art. 77 impone al datore di lavoro (a differenza dei diversi indumenti).
Quanto all'art. 78 è evidente che gli obblighi di cura dei DPI sono da individuare in via residuale rispetto agli obblighi che l'art. 77 impone al datore ed attengono alla diligenza nella conservazione per impedire il deterioramento dei DPI in maniera maggiore o diversa da quello legato al loro normale utilizzo.
Tale interpretazione è peraltro confermata dalla recente pronuncia di Cassazione (sent. n.
22540/2025) in base alla quale:
“non pare possa dubitarsi, proprio sul piano del significato letterale delle parole usate, che, ove i D.P.I. consistano in capi di abbigliamento che proteggono i lavoratori da specifici rischi, il lavaggio degli stessi rientri nelle “condizioni di igiene” che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, ai sensi del citato art. 77. Tale conclusione non può dirsi contraddetta dalla previsione per cui le condizioni di igiene sono garantite “mediante la manutenzione” dei dispositivi di protezione poiché, ove essi siano capi di vestiario, il lavaggio rappresenta una delle modalità per realizzarne la “manutenzione”, vale a dire per mantenere gli stessi in buono stato.”
L'appello è pertanto da respingere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della lite, e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
PQM
- Respinge l'appello
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato nella misura di euro 962,00, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi agli Avvocati antistatari;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 23/10/2025
La Consigliera est.
UE LL
Il Presidente
AB RI