TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/06/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 719/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 719/2025 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. CAVALLUCCI MATTEO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. CAPPOLA GIOVANNA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 29/05/1999 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in CASTIGLIONE A CASAURIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 06/05/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa familiare di esclusiva proprietà del marito, ubicata nel Comune di Torre de' Passeri alla via San Clemente 71, unitamente a mobili e arredi, viene assegnata alla moglie nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi e Parte_1
collocati, e non ancora autosufficienti economicamente. Nei trenta giorni dalla sottoscrizione della presente la moglie provvederà a volturare tutte le utenze a suo nome.
3. I figli e ormai maggiorenni sceglieranno di frequentare entrambi i Per_1 Per_2
genitori come meglio credono.
4. Entrambi i figli restano collocati presso la casa familiare unitamente alla madre.
5. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il marito verserà alla moglie, tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese (decorrenza aprile 2025), un assegno di mantenimento pari nel complesso ad euro 1.000,00 (euro mille/00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione e così fin tanto che la moglie non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% fatta eccezione: per le spese di iscrizione pagina 3 di 4 all'università, i relativi testi e la locazione in Roma che saranno sostenute dal padre per l'intero; anche le attività ludiche, ricreative e per le vacanze, saranno sostenute solo dal padre;
al mantenimento ordinario dei figli i coniugi provvederanno in via diretta.
7. Il marito potrà ritirare dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali;
dei beni comuni ritirerà solo il servizio di posate d'argento, regalo di nozze degli zii a cui è stato molto legato.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE A
CASAURIA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 719/2025 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. CAVALLUCCI MATTEO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. CAPPOLA GIOVANNA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 29/05/1999 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in CASTIGLIONE A CASAURIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 06/05/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa familiare di esclusiva proprietà del marito, ubicata nel Comune di Torre de' Passeri alla via San Clemente 71, unitamente a mobili e arredi, viene assegnata alla moglie nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi e Parte_1
collocati, e non ancora autosufficienti economicamente. Nei trenta giorni dalla sottoscrizione della presente la moglie provvederà a volturare tutte le utenze a suo nome.
3. I figli e ormai maggiorenni sceglieranno di frequentare entrambi i Per_1 Per_2
genitori come meglio credono.
4. Entrambi i figli restano collocati presso la casa familiare unitamente alla madre.
5. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il marito verserà alla moglie, tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese (decorrenza aprile 2025), un assegno di mantenimento pari nel complesso ad euro 1.000,00 (euro mille/00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione e così fin tanto che la moglie non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% fatta eccezione: per le spese di iscrizione pagina 3 di 4 all'università, i relativi testi e la locazione in Roma che saranno sostenute dal padre per l'intero; anche le attività ludiche, ricreative e per le vacanze, saranno sostenute solo dal padre;
al mantenimento ordinario dei figli i coniugi provvederanno in via diretta.
7. Il marito potrà ritirare dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali;
dei beni comuni ritirerà solo il servizio di posate d'argento, regalo di nozze degli zii a cui è stato molto legato.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE A
CASAURIA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4