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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. IO Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1493/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 573/2022, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
18.03.2022, non notificata, pendente:
TRA
, (C.F.: ), titolare dell'omonima Parte_1 CodiceFiscale_1
DI, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gentile (C.F.:
[...]
), giusta procura allegata all'atto di appello;
C.F._2
APPELLANTE
E , (C.F. ), rappresentato e difeso CP CodiceFiscale_3
dall'Avv. Fabio Ferrante (C. F. , giusta procura CodiceFiscale_4
alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
Oggetto: contratto di appalto;
pagamento del corrispettivo.
Conclusioni:
per l'appellante: “si chiede che l'ill.ma Corte condanni l'appellato al pagamento della somma di € 26.000,00, inferiore anche alla quantificazione del Ctu. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in favore del procuratore antistatario del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva e spese.”;
per l'appellato: “si conclude insistendo affinché la Ecc.ma Corte di
Appello di Napoli Voglia dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello
e/o il rigetto dell'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto,
e destituito di fondamento in quanto non provata la domanda, confermando la sentenza n. 573/2022 del 18/03/2022 del Tribunale di
Torre Annunziata. Con vittoria di spese e competenze professionali difensive, per il doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario del
15%, iva e cpa, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 2/21 Con citazione, notificata il 6.3.2019, conveniva, innanzi Parte_1
al Tribunale di Torre Annunziata, , al fine di sentirlo CP
condannare, previo accertamento della regolarità dei lavori eseguiti “a regola d'arte”, al pagamento, in suo favore, della somma di euro
26.000,00, quale corrispettivo per la realizzazione di opere edili nell'unità immobiliare sita in Castellammare di Stabia alla Via
Passeggiata Archeologica n. 16, piano terra e primo, svolte da esso attore in favore del convenuto, quale proprietario della suddetta unità immobiliare.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , nella CP
predetta qualità, contestando la fondatezza della domanda e sollecitandone il rigetto.
Istruita la causa con l'audizione di testimoni indotti da entrambe le parti e con l'espletamento di una CTU, la causa veniva decisa dal GOP dell'adito Tribunale, che, con la sentenza in epigrafe indicata, ritenuta la domanda proponibile, così statuiva: “-rigetta la domanda perché non provata;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% per ognuna di essa, le spese di
CTU.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 04.04.2022, nel pag. 3/21 rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone l'integrale riforma e concludendo nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 21.06.2022, , CP
nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, la causa, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
15.11.2024.
Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 18.11.2024, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto in data 3.3.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda, ritenendo non assolto l'onere probatorio, gravante sull'attore, in quanto: “la espletata CTU ha evidenziato, in considerazione della documentazione versata in atti e di quella rinvenuta negli enti pubblici, la totale mancanza di: - un contratto di Appalto – della documentazione di cantiere - di libri contabili - di rilievi metrici e fotografici - di fatture di fornitura dei materiali - di
pag. 4/21 formulari dei rifiuti edili, e di quant'altro necessario per individuare le effettive lavorazioni eseguite, dei materiali impiegati, la quantità e la loro collocazione nei luoghi di cui è causa”.
In relazione all'esistenza del contratto di appalto, il Giudice, pur dando conto della possibilità che, non richiedendo esso forme solenni né ad substantiam né ad probationem, possa essere concluso per facta concludentia, osservava che “l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto”.
Nella specie, opinava il GOP, la CTU espletata e la documentazione prodotta dall'attore, ( , grafico di progetto, elaborati grafici), erano Per_1
da ritenersi inidonee ai fini dell'accertamento e della rendicontazione delle opere oggetto di contenzioso “sia per l'assenza di documentazione di riscontro sia per la vaghezza della stessa, restando peraltro non accertata la paternità dei lavori eseguiti”.
Sulla scorta di tali premesse il Giudice affermava che “non avendo
l'attore provato alcun elemento dal quale .. potesse desumersi il contratto, la precisa entità dei lavori effettuati e la loro regolarità, la domanda deve essere rigettata. Le spese di lite, in virtù della circostanza che comunque una qualche attività edilizia è stata risultata provata, comportano la compensazione delle stesse tra le parti, e quelle relative alla CTU vanno sopportate in pari quota tra le parti”.
§ 4.
pag. 5/21 Con un unico motivo, l'appellante, nel sottoporre a censura la sopra richiamata parte di sentenza, deduceva che l'esecuzione dei lavori, da parte di , non era stata oggetto di contestazione, né Parte_1
smentita da alcuna prova contraria. Osservava, altresì, che il convenuto non aveva dimostrato di avere completato i lavori con altre ditte e che l'assunto difensivo di controparte, secondo il quale le opere erano state ultimate dal figlio di , escusso anche come teste in CP
primo grado, non era plausibile, non essendo stata esibita e depositata alcuna fattura di acquisto di materiali.
Rilevava, poi, che i lavori erano stati regolarmente effettuati e quantificati in euro 27.091,05 dalla CTU svolta nel giudizio di primo grado e che esso istante, per ragioni di economia, aveva contenuto la domanda nei limiti di euro 26.000,00.
Quindi, secondo l'appellante, l'oggetto del giudizio verteva sul pagamento del corrispettivo, del quale il convenuto non aveva offerto alcuna prova, non potendosi valorizzare le deposizioni rese dal figlio del anche perché in parte finanche de relato. CP
Per tale ragione il primo Giudice avrebbe dovuto accertare il mancato pagamento del corrispettivo e condannare il convenuto al pagamento della somma richiesta.
§ 5.
L'appello è fondato.
Deve premettersi in diritto che, secondo consolidata giurisprudenza,
“l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo
pag. 6/21 convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. II,
13/02/2008 n.3472). Con l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento... A fronte di tale contestazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare se la prestazione dell'appaltatore fosse stata integralmente e correttamente eseguita e, solo in caso positivo, avrebbe potuto condannare il committente al pagamento del prezzo” (cfr. Cass. civ. Sez.
2, Ordinanza n. 25410 del 2024).
Sempre in base alla giurisprudenza della Cassazione, inoltre,
“L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha, in effetti, l'onere di fornire la prova della congruità di tale somma, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere .. Il potere, conferito al giudice dall'art. 1657 c.c., di determinare il prezzo dell'appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, sempre che non possa farsi riferimento, per tale calcolo, alle tariffe esistenti e agli usi, è, pertanto, esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore: allorquando, invece, il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapporto, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate, né, d'altra parte, offrire all'attore l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (Cass. n. 17959 del 2016). ..
pag. 7/21 Tuttavia, una volta che, come ha ritenuto dalla corte d'appello, le opere eseguite dall'appaltatore siano state, sia pur in parte, dimostrate in giudizio, il giudice di merito, una volta accertato che le parti non avevano determinato la misura del corrispettivo dovuto all'appaltatore né il modo di determinarlo, non può, evidentemente, sottrarsi al proprio dovere di determinare il corrispettivo della misura conseguentemente dovuta, avendo riguardo, a norma dell'art. 1657 c.c., alle tariffe esistenti
o agli usi, ovvero, in mancanza, procedendo direttamente alla relativa determinazione” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33575 del 2021).
Alla luce dei richiamati principi e ribadito che, come pure evidenziato dal primo Giudice, “la stipulazione del contratto d'appalto privato non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicche', per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni”, la sentenza appellata non resiste alle critiche dell'appellante.
§ 6.
Invero, deve, anzitutto, evidenziarsi l'intrinseca contraddittorietà delle difese svolte in primo grado dal convenuto. Questi, da un lato, contestava che la domanda attorea era generica siccome carente circa la collocazione temporale dei lavori, dall'altro, implicitamente, ammetteva tanto la conclusione del contratto, quanto l'esecuzione delle opere, laddove asseriva che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte ed erano stati fonte di danni per la proprietà del e, CP
soprattutto, che questi aveva, in buona fede, versato a controparte euro pag. 8/21 25 mila, quale corrispettivo di opere iniziate ma non ultimate, e di essere stato costretto a completare a sue spese i lavori.
Quindi, già solo sulla scorta delle allegazioni difensive svolte dal , CP
doveva ritenersi incontestata, tra le parti, l'avvenuta conclusione, sia pure in forma solo verbale, del contratto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, descritti in citazione.
Peraltro, finanche i testi indotti dall'originario convenuto, CP_2
e rispettivamente nuora e figlio dell'odierno
[...] CP_3
appellato, confermavano che quest'ultimo incaricava la DI di RA
IO di eseguire lavori edili di manutenzione dell'immobile, sito in
Castellammare di Stabia alla via Passeggiata Archeologica n. 16.
Il teste riferiva, in particolare, che la DI eseguiva alcune opere, CP
quali “l'impermeabilizzazione della facciata esterna, presso la quale è stato montato un ponteggio per eseguirli ..” e che, inoltre, “ .. dove vive mio padre, è stato fatto il bagno ma non è stato completato e anche la stanza che doveva essere adibita a cucina non è stata completata”.
Peraltro, ad avviso del Collegio, i citati testi, laddove riferivano, in coerenza con l'assunto difensivo del convenuto, che l'impresa non ultimava le opere ed abbandonava il cantiere e che i lavori venivano ultimati in economia dallo stesso non possono ritenersi CP_3
attendibili.
pag. 9/21 In primo luogo, la credibilità del teste è smentita dal rilievo per CP
cui questi riferiva un particolare contrastato dalle evidenze della CTU svolta in primo grado.
Infatti, mentre il teste dichiarava “attualmente il piano terra, dove è intervenuta la DI , non è abitato in quanto non abitabile per lo T_
stato in cui è stato lasciato dalla DI. Ricordo che la DI si sarebbe dovuta occupare anche della costruzione di una tettoia in corrispondenza della porta di accesso all'abitazione e della realizzazione di un cancello, ma neanche tali lavori sono stati eseguiti”, il CTU nominato dal Giudice di primo grado, nella relazione depositata in via telematica in data 2.11.2021, attestava il completamento di lavori di ristrutturazione del vano a piano terra, asserendo “.. -PIANO TERRA
(oggi sub. 9)- 2. Si Precisa che: - L'intera unità risulta ristrutturata interamente - Allo stato risulta variata la posizione della porta
d'ingresso (v. Foto nn. 10-14-18 All.4) e l'adiacente tramezzatura, già prevista in , nonché i gradini d'ingresso - In prossimità del vano Per_1
d'ingresso è stata realizzata una nuova finestra - Il vano bagno è stato ripartito in due ambienti, mediante la realizzazione di una tramezzatura
e porta ingresso, non previsti in . Si precisa, altresì, che l'aggiunta di Per_1
un gradino in corrispondenza dell'ingresso lascia presupporre che la nuova pavimentazione sia stata posata su quella preesistente (cfr. nei grafici della l'altezza netta è di 3,30m, mentre allo stato attuale Per_1
risulta 3,20m)” (cfr. CTU pag. 6).
Orbene, per quanto il CTU, correttamente, stante l'esistenza sul punto di un contrasto tra le parti, dichiarava di non potersi esprimere in pag. 10/21 merito alla paternità delle opere, nondimeno l'accertata ultimazione, ad opera dell'ausiliare, dei lavori al piano terra, smentisce l'affermazione del teste , secondo la quale tale ambiente era reso CP
del tutto inutilizzabile dalla mancata ultimazione delle opere da parte dell'impresa . T_
Peraltro, ulteriore ragione che mina la complessiva credibilità dell'assunto difensivo del convenuto e delle deposizioni dei testi dal medesimo intimati, è la carenza di risultanze istruttorie idonee a corroborare la tesi che le opere, lasciate incompiute dalla DI RA, sarebbero state completate in economia dal figlio del . CP
Infatti, a prescindere dalla scarsa verosimiglianza, alla luce dell'id quod plerumque accidit, dell'affermazione del teste a tenore CP_3
della quale questi, pur non svolgendo attività di muratore, imbianchino, elettricista, idraulico, si occupava personalmente “.. dell'impianto idraulico ed elettrico, nonché della chiusura delle tracce in muratura lasciate aperte sulle pareti. Sempre io mi sono occupato della tinteggiatura”, è oggettivamente poco plausibile che il convenuto non abbia prodotto nemmeno una fattura relativa all'acquisito del materiale che sarebbe stato impiegato nell'esecuzione di tali opere in economia.
Con riguardo, poi, alla dichiarazione del teste , secondo la quale il CP
committente avrebbe versato, in più riprese, alla DI, complessivi 24 mila euro in contanti, si deve rimarcare come tale parte della deposizione sia tamquam non esset, essendo stata resa in relazione a capitoli di prova rispetto ai quali essa non veniva ammessa.
pag. 11/21 Ed invero, il G.I, con ordinanza del 5.12.2019, non ammetteva la prova articolata dal convenuto relativamente al capitolo sub. 6) della memoria istruttoria dallo stesso depositata, vertente sulla seguente circostanza “Vero è che ha assistito nel periodo tra dicembre 2015 a marzo 2016 al pagamento in contanti in favore del sig. Parte_1
da parte del sig. ”, ritenendo tale capo “di formulazione CP
del tutto generica”.
Tra l'altro, l'assunto del pagamento di una somma sostanzialmente equivalente al valore di tutte le opere realizzate nell'immobile (che, infatti, il nominato CTU ha quantificato in euro 27.091,05), è logicamente incompatibile con la tesi difensiva della mancata ultimazione dei lavori.
Infatti, se realmente la DI RA, come sostenuto dal e riferito CP
dai testi dallo stesso indotti, avesse lasciato i lavori incompiuti, è arduo credere che il committente possa avere pagato, sostanzialmente per intero, il relativo prezzo.
Sotto altro profilo, deve rimarcarsi che, invece, i testi indotti dall'attore, confermavano l'esecuzione ed il completamento dei lavori.
In particolare, , figlio dell'attore, dichiarava: “ho Testimone_1
partecipato ai lavori commissionati da sull'immobile CP
ubicato più o meno a Varano in Castellammare di Stabia alla via
Passeggiata Archeologica n. 16 .. sono stato in cantiere tutto il tempo dei lavori, iniziati all'inizio del 2016 che sono durati circa 2/3 mesi .. Sul capo B della memoria istruttoria di parte attrice è vero, sono stati
pag. 12/21 eseguiti tutti i lavori indicati nel capo di cui mi è stata data lettura. Tutti
i lavori sono stati completati .. l'immobile oggetto dei lavori era composto da un piano terra e da uno superiore a cui si accedeva da una scalinata esterna al fabbricato. Sempre attraverso tale scalinata si accedeva ad altro mini appartamento. Al piano terra l'ambiente è piccolo c'è giusto lo spazio per bagno, cucina e camera da letto. Oltre a
, nello stesso stabile, abitava anche il figlio e in CP CP_4
relazione alla zona dove abitava ci siamo occupati del rifacimento CP_4
della facciata esterna (n.d.r.: tale particolare, come dinanzi rilevato, veniva confermato finanche dal teste .. ricordo che al CP_3
piano terra abbiamo anche rinforzato il solaio, in media eravamo due o tre operai a seconda della necessità poteva venire anche qualche altro operaio .. “.
Dopo avere preso visione dei reperti fotografici allegati alla produzione dell'attore, il teste, nella foto 1, che raffigura un vano con soffitto che presentava il solaio messo a nudo, riconosceva ritratto il suo volto, e, poi, riferiva testualmente: “nella foto n. 2 che mi viene esibita è visibile sia il rinforzo fatto al solaio, sia il cancello nuovo in ferro che abbiamo realizzato noi nel vialetto interno di accesso al fabbricato.
Nella foto n. 3 è visibile il bagno del piano terra. Nella foto n. 4 il ponteggio ubicato nella facciata dove viveva . Ricordo anche che CP_4
dal fabbro è stata realizzata una tettoia in lamiere coibentate sovrastante la zona esterna di accesso al primo piano, dove è stata fatta anche una botola per raggiungere il tetto. Quanto al piano terra, non ricordo precisamente se è stata realizzata una tettoia, ricordo solo che
pag. 13/21 andava realizzata. Comunque, riguardava un'opera del fabbro non rientrante nei lavori preventivati. Il fabbro era la DI LO di
Pimonte”.
Il teste , anch'esso escusso in primo grado, dichiarava Testimone_2
di essere artigiano edile e di avere collaborato con l'attore nell'esecuzione dei lavori “commissionati alla DI che T_
riguardavano un immobile sito in Castellammare di Stabia alla via
Passeggiata Archeologica n. 16 .. eseguiti nei mesi di marzo/aprile 2016”.
Pur non essendo in grado di confermare l'esecuzione di tutte le opere indicate dall'attore, avendo lavorato nel cantiere circa una decina di giorni, il teste confermava il compimento delle categorie di lavorazioni di cui ai punti da 1 a 6 del capo B della memoria istruttoria dell'attore, vale a dire: rifacimento degli infissi in ferro, spostamento suppellettili al piano terra, smontaggio infissi interni ed esterni, trasporto a discarica materiale di risulta, rifacimento nuove tramezzature, forniture e messa in opera di pavimentazione, rifacimento e adeguamento impianto elettrico, termoidraulico, sanitario.
Inoltre, il teste dichiarava: “So che sono stati fatti gli impianti, mi riferisco a quello idraulico ed elettrico. La zona interessata dai lavori, quando lavoravo anche io, riguardava la cucina e un bagno al primo piano, un piano scantinato e una modifica dell'entrata laterale all'immobile, nel lato sottostante al primo piano, dove si trova la cantinola. Ricordo anche che è stato rinforzato il solaio della cucina.
Ricordo che sono state fatte le opere indicate al punto 13 del capo B della memoria di cui mi è stata data lettura”, vale a dire il montaggio di un pag. 14/21 ponteggio dal piano terra per rifinire con intonaco e coloritura la parete a confine con la proprietà . Per_2
Il teste, inoltre, a conferma della sua attendibilità e di una conoscenza dei luoghi che non avrebbe potuto avere se non li avesse personalmente frequentati, riferiva un particolare, pacifico in causa e confermato anche dai testi del convenuto, vale a dire che “il committente abitava al piano superiore rispetto a quello interessato dai lavori”.
Infine, esaminate le foto allegate al fascicolo dell'attore, dichiarava
“riconosco nelle foto esibitemi i lavori di cui ho detto, il volto visibile nella prima foto corrisponde a quello di , mentre nell'ultima foto Testimone_1
sono raffigurato proprio io sul ponteggio allestito dalla DI sulla facciata dell'immobile .. la seconda foto ritrae, se non erro, la piattabanda che abbiamo montato nella cantina, sul lato prospiciente all'altra strada”.
Ed ancora, l'ultimo teste indotto dall'attore, , ad Testimone_3
ulteriore conferma dell'avvenuta realizzazione, ad opera dell'odierno appellante, dei lavori oggetto di causa, riferiva: “non ho rapporti di parentela con l'attore ma di amicizia e l' mi chiama, T_
saltuariamente, per collaborare con lui lavorando come muratore, ma non sono un suo dipendente .. ricordo di aver lavorato per circa 7 /8 giorni ai lavori che stava eseguendo su di un immobile a Parte_1
Varano (n.d.r.: località ove, secondo quanto emerge dalla CTU, erano ubicati gli immobili oggetto di causa), era nel mese di marzo/aprile di circa cinque anni fa .. ricordo di aver partecipato all'intonacatura di una
pag. 15/21 facciata esterna dell'immobile ed ai lavori di rifacimento di un bagno dentro la casa, ed alla ristrutturazione di un solaio sopra una volta .. preciso anche che io dopo aver eseguito i lavori che mi erano stati affidati sono andato via ed i lavori erano ancora in corso”.
Peraltro, ad ulteriore conferma della credibilità di quanto riferito dai testi indotti dall'attore, si deve rimarcare che, come emerge dalla documentazione prodotta in primo grado dall' e come accertato T_
anche dal CTU, il “18/12/2015 veniva protocollata al n. 53466 CILA per interventi di edilizia libera a nome di .. Nella stessa, i CP
Soggetti coinvolti sono il P.E. come progettista e Persona_3
direttore dei lavori, e come impresa esecutrice la DI LE “ CP_5
” con sede alla Via S.S. per GE in RA .. In data
[...]
07/06/2016 con n. 23576 veniva protocollata la “Dichiarazione di fine lavori” avvenuta in data 30/06/2016 a nome di e CP
certificata dal TO LE ” (cfr. pag. 2, 3 della CTU). Persona_3
Tale ultimo documento, allegato alla relazione di CTU, corrobora ulteriormente il convincimento del Collegio in merito alla fondatezza della pretesa in esame, avendo il , con dichiarazione da esso CP
sottoscritta, dichiarato, al Comune di Castellammare di Stabia, che i lavori oggetto della CILA depositata in data 18.12.2015 erano stati ultimati, in data 30.5.2016.
Tale dichiarazione, in ordine alla cui paternità il non sollevava CP
alcuna contestazione, né in primo grado, né in appello, smentisce recisamente la tesi difensiva a tenore della quale l'impresa T_
abbandonava anzitempo il cantiere, lasciando i lavori incompleti.
pag. 16/21 In senso contrario a siffatta allegazione, inoltre, milita la certificazione, della quale il CTU dava conto nel suo elaborato, di collaudo finale, a firma del tecnico che aveva curato, per conto dello stesso , la CP
pratica relativa alla , TO LE . Per_1 Persona_3
In contrario, non appare dirimente che, come opinato dal CTU e stigmatizzato dal Giudice di primo grado, manchino in atti il contratto di appalto ed una rendicontazione dei lavori avallata dal tecnico incaricato e che esistano parziali differenze tra i lavori assentiti nella predetta CILA e quanto rilevato nel corso degli accessi, “quali ad esempio, la porta d'ingresso dell'unità al piano terra, la posizione dei nuovi tramezzi di progetto, l'apertura e la modifica di alcune aperture esterne”.
Infatti, quanto alla prova della conclusione del contratto e delle opere eseguite, soccorrono gli esiti dell'istruttoria orale e le ulteriori risultanze probatorie dinanzi esaminate.
Riguardo alla parziale difformità tra lo stato dei luoghi rilevato dal CTU ed i lavori assentiti con la , si deve osservare che tale fattispecie, Per_1
integrando un'ipotesi di difformità solo parziale dell'immobile rispetto al titolo edilizio, non è causa di nullità del contratto di appalto (cfr.
Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 10808 del 2023 che richiama numerosi precedenti, tra cui Cass. 20258/2008; Cass. 2187/2011; Cass.
30703/2018; Cass. 11469/2019) e, che, non avendo il convenuto formulato un'eccezione di inadempimento afferente ad una pretesa non conformità dei lavori realizzati rispetto a quelli assentiti, né
pag. 17/21 proposto riconvenzionale per pretesi danni, non ne risulti pregiudicato il diritto del committente al pagamento del corrispettivo.
Da ultimo, nemmeno è dirimente evidenziare che il CTU abbia stimato opere per complessivi euro 27.091,05, senza essere in grado di accertarne la paternità.
Infatti, al riguardo, gli esiti della prova testimoniale e le risultanze documentali dinanzi richiamate (CILA, dichiarazione di ultimazione dei lavori, certificazione di collaudo), provano tanto la conclusione del contratto, quanto l'esecuzione delle opere da parte dell'odierno appellante.
Per converso, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, si è rivelata carente di prova la tesi dell'appellato secondo la quale, avendo l'impresa appaltatrice abbandonato il cantiere, lasciando le opere incompiute, queste ultime venivano ultimate dal . CP
In conclusione, quindi, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, il deve essere condannato a pagare, in CP
favore dell'appellante, l'importo di euro 26.000,00, avendo l'appellante, sin dal primo grado, contenuto entro tale limite il petitum.
In difetto di formulazione, nell'atto di citazione di primo grado, di un'istanza in tale senso, su tale somma non competono gli interessi, se non quelli, dovuti per legge, al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., dalla pubblicazione della sentenza di appello al soddisfo.
§ 7.
pag. 18/21 All'accoglimento dell'appello deve seguire un rinnovato regolamento delle spese processuali, in applicazione del principio secondo cui “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
33412 del 19/12/2024).
Ciò premesso, rileva la Corte che, nella specie, tenuto conto della riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza di . CP
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione per entrambi i gradi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, avuto riguardo al decisum, con applicazione dei compensi tabellari medi, quanto al primo grado ed alle fasi di studio ed introduttiva dell'appello, e dei minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisoria dell'appello, in ragione della ridotta attività difensiva in concreto in dette fasi espletata.
Le spese processuali di entrambi i gradi debbono distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo Gentile, dichiaratosi antistatario.
pag. 19/21 Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, come liquidate dal
Giudice di primo grado, debbono porsi a definitivo ed esclusivo carico di . CP
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare, in favore di CP T_
, euro 26.000,00, oltre gli interessi legali al tasso di cui
[...]
all'art. 1284 co. 1 c.c., dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) condanna alla rifusione, in favore del procuratore CP
antistatario, Avv. Vincenzo Gentile, delle spese processuali che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in euro 271,95 per esborsi, euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 382,5 per esborsi, euro 3.933,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) pone le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, a definitivo carico di . CP
Così deciso nella camera di consiglio, in data 06/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 20/21 pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. IO Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1493/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 573/2022, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
18.03.2022, non notificata, pendente:
TRA
, (C.F.: ), titolare dell'omonima Parte_1 CodiceFiscale_1
DI, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gentile (C.F.:
[...]
), giusta procura allegata all'atto di appello;
C.F._2
APPELLANTE
E , (C.F. ), rappresentato e difeso CP CodiceFiscale_3
dall'Avv. Fabio Ferrante (C. F. , giusta procura CodiceFiscale_4
alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
Oggetto: contratto di appalto;
pagamento del corrispettivo.
Conclusioni:
per l'appellante: “si chiede che l'ill.ma Corte condanni l'appellato al pagamento della somma di € 26.000,00, inferiore anche alla quantificazione del Ctu. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in favore del procuratore antistatario del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva e spese.”;
per l'appellato: “si conclude insistendo affinché la Ecc.ma Corte di
Appello di Napoli Voglia dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello
e/o il rigetto dell'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto,
e destituito di fondamento in quanto non provata la domanda, confermando la sentenza n. 573/2022 del 18/03/2022 del Tribunale di
Torre Annunziata. Con vittoria di spese e competenze professionali difensive, per il doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario del
15%, iva e cpa, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 2/21 Con citazione, notificata il 6.3.2019, conveniva, innanzi Parte_1
al Tribunale di Torre Annunziata, , al fine di sentirlo CP
condannare, previo accertamento della regolarità dei lavori eseguiti “a regola d'arte”, al pagamento, in suo favore, della somma di euro
26.000,00, quale corrispettivo per la realizzazione di opere edili nell'unità immobiliare sita in Castellammare di Stabia alla Via
Passeggiata Archeologica n. 16, piano terra e primo, svolte da esso attore in favore del convenuto, quale proprietario della suddetta unità immobiliare.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , nella CP
predetta qualità, contestando la fondatezza della domanda e sollecitandone il rigetto.
Istruita la causa con l'audizione di testimoni indotti da entrambe le parti e con l'espletamento di una CTU, la causa veniva decisa dal GOP dell'adito Tribunale, che, con la sentenza in epigrafe indicata, ritenuta la domanda proponibile, così statuiva: “-rigetta la domanda perché non provata;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% per ognuna di essa, le spese di
CTU.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 04.04.2022, nel pag. 3/21 rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone l'integrale riforma e concludendo nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 21.06.2022, , CP
nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, la causa, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
15.11.2024.
Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 18.11.2024, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto in data 3.3.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda, ritenendo non assolto l'onere probatorio, gravante sull'attore, in quanto: “la espletata CTU ha evidenziato, in considerazione della documentazione versata in atti e di quella rinvenuta negli enti pubblici, la totale mancanza di: - un contratto di Appalto – della documentazione di cantiere - di libri contabili - di rilievi metrici e fotografici - di fatture di fornitura dei materiali - di
pag. 4/21 formulari dei rifiuti edili, e di quant'altro necessario per individuare le effettive lavorazioni eseguite, dei materiali impiegati, la quantità e la loro collocazione nei luoghi di cui è causa”.
In relazione all'esistenza del contratto di appalto, il Giudice, pur dando conto della possibilità che, non richiedendo esso forme solenni né ad substantiam né ad probationem, possa essere concluso per facta concludentia, osservava che “l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto”.
Nella specie, opinava il GOP, la CTU espletata e la documentazione prodotta dall'attore, ( , grafico di progetto, elaborati grafici), erano Per_1
da ritenersi inidonee ai fini dell'accertamento e della rendicontazione delle opere oggetto di contenzioso “sia per l'assenza di documentazione di riscontro sia per la vaghezza della stessa, restando peraltro non accertata la paternità dei lavori eseguiti”.
Sulla scorta di tali premesse il Giudice affermava che “non avendo
l'attore provato alcun elemento dal quale .. potesse desumersi il contratto, la precisa entità dei lavori effettuati e la loro regolarità, la domanda deve essere rigettata. Le spese di lite, in virtù della circostanza che comunque una qualche attività edilizia è stata risultata provata, comportano la compensazione delle stesse tra le parti, e quelle relative alla CTU vanno sopportate in pari quota tra le parti”.
§ 4.
pag. 5/21 Con un unico motivo, l'appellante, nel sottoporre a censura la sopra richiamata parte di sentenza, deduceva che l'esecuzione dei lavori, da parte di , non era stata oggetto di contestazione, né Parte_1
smentita da alcuna prova contraria. Osservava, altresì, che il convenuto non aveva dimostrato di avere completato i lavori con altre ditte e che l'assunto difensivo di controparte, secondo il quale le opere erano state ultimate dal figlio di , escusso anche come teste in CP
primo grado, non era plausibile, non essendo stata esibita e depositata alcuna fattura di acquisto di materiali.
Rilevava, poi, che i lavori erano stati regolarmente effettuati e quantificati in euro 27.091,05 dalla CTU svolta nel giudizio di primo grado e che esso istante, per ragioni di economia, aveva contenuto la domanda nei limiti di euro 26.000,00.
Quindi, secondo l'appellante, l'oggetto del giudizio verteva sul pagamento del corrispettivo, del quale il convenuto non aveva offerto alcuna prova, non potendosi valorizzare le deposizioni rese dal figlio del anche perché in parte finanche de relato. CP
Per tale ragione il primo Giudice avrebbe dovuto accertare il mancato pagamento del corrispettivo e condannare il convenuto al pagamento della somma richiesta.
§ 5.
L'appello è fondato.
Deve premettersi in diritto che, secondo consolidata giurisprudenza,
“l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo
pag. 6/21 convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. II,
13/02/2008 n.3472). Con l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento... A fronte di tale contestazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare se la prestazione dell'appaltatore fosse stata integralmente e correttamente eseguita e, solo in caso positivo, avrebbe potuto condannare il committente al pagamento del prezzo” (cfr. Cass. civ. Sez.
2, Ordinanza n. 25410 del 2024).
Sempre in base alla giurisprudenza della Cassazione, inoltre,
“L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha, in effetti, l'onere di fornire la prova della congruità di tale somma, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere .. Il potere, conferito al giudice dall'art. 1657 c.c., di determinare il prezzo dell'appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, sempre che non possa farsi riferimento, per tale calcolo, alle tariffe esistenti e agli usi, è, pertanto, esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore: allorquando, invece, il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapporto, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate, né, d'altra parte, offrire all'attore l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (Cass. n. 17959 del 2016). ..
pag. 7/21 Tuttavia, una volta che, come ha ritenuto dalla corte d'appello, le opere eseguite dall'appaltatore siano state, sia pur in parte, dimostrate in giudizio, il giudice di merito, una volta accertato che le parti non avevano determinato la misura del corrispettivo dovuto all'appaltatore né il modo di determinarlo, non può, evidentemente, sottrarsi al proprio dovere di determinare il corrispettivo della misura conseguentemente dovuta, avendo riguardo, a norma dell'art. 1657 c.c., alle tariffe esistenti
o agli usi, ovvero, in mancanza, procedendo direttamente alla relativa determinazione” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33575 del 2021).
Alla luce dei richiamati principi e ribadito che, come pure evidenziato dal primo Giudice, “la stipulazione del contratto d'appalto privato non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicche', per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni”, la sentenza appellata non resiste alle critiche dell'appellante.
§ 6.
Invero, deve, anzitutto, evidenziarsi l'intrinseca contraddittorietà delle difese svolte in primo grado dal convenuto. Questi, da un lato, contestava che la domanda attorea era generica siccome carente circa la collocazione temporale dei lavori, dall'altro, implicitamente, ammetteva tanto la conclusione del contratto, quanto l'esecuzione delle opere, laddove asseriva che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte ed erano stati fonte di danni per la proprietà del e, CP
soprattutto, che questi aveva, in buona fede, versato a controparte euro pag. 8/21 25 mila, quale corrispettivo di opere iniziate ma non ultimate, e di essere stato costretto a completare a sue spese i lavori.
Quindi, già solo sulla scorta delle allegazioni difensive svolte dal , CP
doveva ritenersi incontestata, tra le parti, l'avvenuta conclusione, sia pure in forma solo verbale, del contratto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, descritti in citazione.
Peraltro, finanche i testi indotti dall'originario convenuto, CP_2
e rispettivamente nuora e figlio dell'odierno
[...] CP_3
appellato, confermavano che quest'ultimo incaricava la DI di RA
IO di eseguire lavori edili di manutenzione dell'immobile, sito in
Castellammare di Stabia alla via Passeggiata Archeologica n. 16.
Il teste riferiva, in particolare, che la DI eseguiva alcune opere, CP
quali “l'impermeabilizzazione della facciata esterna, presso la quale è stato montato un ponteggio per eseguirli ..” e che, inoltre, “ .. dove vive mio padre, è stato fatto il bagno ma non è stato completato e anche la stanza che doveva essere adibita a cucina non è stata completata”.
Peraltro, ad avviso del Collegio, i citati testi, laddove riferivano, in coerenza con l'assunto difensivo del convenuto, che l'impresa non ultimava le opere ed abbandonava il cantiere e che i lavori venivano ultimati in economia dallo stesso non possono ritenersi CP_3
attendibili.
pag. 9/21 In primo luogo, la credibilità del teste è smentita dal rilievo per CP
cui questi riferiva un particolare contrastato dalle evidenze della CTU svolta in primo grado.
Infatti, mentre il teste dichiarava “attualmente il piano terra, dove è intervenuta la DI , non è abitato in quanto non abitabile per lo T_
stato in cui è stato lasciato dalla DI. Ricordo che la DI si sarebbe dovuta occupare anche della costruzione di una tettoia in corrispondenza della porta di accesso all'abitazione e della realizzazione di un cancello, ma neanche tali lavori sono stati eseguiti”, il CTU nominato dal Giudice di primo grado, nella relazione depositata in via telematica in data 2.11.2021, attestava il completamento di lavori di ristrutturazione del vano a piano terra, asserendo “.. -PIANO TERRA
(oggi sub. 9)- 2. Si Precisa che: - L'intera unità risulta ristrutturata interamente - Allo stato risulta variata la posizione della porta
d'ingresso (v. Foto nn. 10-14-18 All.4) e l'adiacente tramezzatura, già prevista in , nonché i gradini d'ingresso - In prossimità del vano Per_1
d'ingresso è stata realizzata una nuova finestra - Il vano bagno è stato ripartito in due ambienti, mediante la realizzazione di una tramezzatura
e porta ingresso, non previsti in . Si precisa, altresì, che l'aggiunta di Per_1
un gradino in corrispondenza dell'ingresso lascia presupporre che la nuova pavimentazione sia stata posata su quella preesistente (cfr. nei grafici della l'altezza netta è di 3,30m, mentre allo stato attuale Per_1
risulta 3,20m)” (cfr. CTU pag. 6).
Orbene, per quanto il CTU, correttamente, stante l'esistenza sul punto di un contrasto tra le parti, dichiarava di non potersi esprimere in pag. 10/21 merito alla paternità delle opere, nondimeno l'accertata ultimazione, ad opera dell'ausiliare, dei lavori al piano terra, smentisce l'affermazione del teste , secondo la quale tale ambiente era reso CP
del tutto inutilizzabile dalla mancata ultimazione delle opere da parte dell'impresa . T_
Peraltro, ulteriore ragione che mina la complessiva credibilità dell'assunto difensivo del convenuto e delle deposizioni dei testi dal medesimo intimati, è la carenza di risultanze istruttorie idonee a corroborare la tesi che le opere, lasciate incompiute dalla DI RA, sarebbero state completate in economia dal figlio del . CP
Infatti, a prescindere dalla scarsa verosimiglianza, alla luce dell'id quod plerumque accidit, dell'affermazione del teste a tenore CP_3
della quale questi, pur non svolgendo attività di muratore, imbianchino, elettricista, idraulico, si occupava personalmente “.. dell'impianto idraulico ed elettrico, nonché della chiusura delle tracce in muratura lasciate aperte sulle pareti. Sempre io mi sono occupato della tinteggiatura”, è oggettivamente poco plausibile che il convenuto non abbia prodotto nemmeno una fattura relativa all'acquisito del materiale che sarebbe stato impiegato nell'esecuzione di tali opere in economia.
Con riguardo, poi, alla dichiarazione del teste , secondo la quale il CP
committente avrebbe versato, in più riprese, alla DI, complessivi 24 mila euro in contanti, si deve rimarcare come tale parte della deposizione sia tamquam non esset, essendo stata resa in relazione a capitoli di prova rispetto ai quali essa non veniva ammessa.
pag. 11/21 Ed invero, il G.I, con ordinanza del 5.12.2019, non ammetteva la prova articolata dal convenuto relativamente al capitolo sub. 6) della memoria istruttoria dallo stesso depositata, vertente sulla seguente circostanza “Vero è che ha assistito nel periodo tra dicembre 2015 a marzo 2016 al pagamento in contanti in favore del sig. Parte_1
da parte del sig. ”, ritenendo tale capo “di formulazione CP
del tutto generica”.
Tra l'altro, l'assunto del pagamento di una somma sostanzialmente equivalente al valore di tutte le opere realizzate nell'immobile (che, infatti, il nominato CTU ha quantificato in euro 27.091,05), è logicamente incompatibile con la tesi difensiva della mancata ultimazione dei lavori.
Infatti, se realmente la DI RA, come sostenuto dal e riferito CP
dai testi dallo stesso indotti, avesse lasciato i lavori incompiuti, è arduo credere che il committente possa avere pagato, sostanzialmente per intero, il relativo prezzo.
Sotto altro profilo, deve rimarcarsi che, invece, i testi indotti dall'attore, confermavano l'esecuzione ed il completamento dei lavori.
In particolare, , figlio dell'attore, dichiarava: “ho Testimone_1
partecipato ai lavori commissionati da sull'immobile CP
ubicato più o meno a Varano in Castellammare di Stabia alla via
Passeggiata Archeologica n. 16 .. sono stato in cantiere tutto il tempo dei lavori, iniziati all'inizio del 2016 che sono durati circa 2/3 mesi .. Sul capo B della memoria istruttoria di parte attrice è vero, sono stati
pag. 12/21 eseguiti tutti i lavori indicati nel capo di cui mi è stata data lettura. Tutti
i lavori sono stati completati .. l'immobile oggetto dei lavori era composto da un piano terra e da uno superiore a cui si accedeva da una scalinata esterna al fabbricato. Sempre attraverso tale scalinata si accedeva ad altro mini appartamento. Al piano terra l'ambiente è piccolo c'è giusto lo spazio per bagno, cucina e camera da letto. Oltre a
, nello stesso stabile, abitava anche il figlio e in CP CP_4
relazione alla zona dove abitava ci siamo occupati del rifacimento CP_4
della facciata esterna (n.d.r.: tale particolare, come dinanzi rilevato, veniva confermato finanche dal teste .. ricordo che al CP_3
piano terra abbiamo anche rinforzato il solaio, in media eravamo due o tre operai a seconda della necessità poteva venire anche qualche altro operaio .. “.
Dopo avere preso visione dei reperti fotografici allegati alla produzione dell'attore, il teste, nella foto 1, che raffigura un vano con soffitto che presentava il solaio messo a nudo, riconosceva ritratto il suo volto, e, poi, riferiva testualmente: “nella foto n. 2 che mi viene esibita è visibile sia il rinforzo fatto al solaio, sia il cancello nuovo in ferro che abbiamo realizzato noi nel vialetto interno di accesso al fabbricato.
Nella foto n. 3 è visibile il bagno del piano terra. Nella foto n. 4 il ponteggio ubicato nella facciata dove viveva . Ricordo anche che CP_4
dal fabbro è stata realizzata una tettoia in lamiere coibentate sovrastante la zona esterna di accesso al primo piano, dove è stata fatta anche una botola per raggiungere il tetto. Quanto al piano terra, non ricordo precisamente se è stata realizzata una tettoia, ricordo solo che
pag. 13/21 andava realizzata. Comunque, riguardava un'opera del fabbro non rientrante nei lavori preventivati. Il fabbro era la DI LO di
Pimonte”.
Il teste , anch'esso escusso in primo grado, dichiarava Testimone_2
di essere artigiano edile e di avere collaborato con l'attore nell'esecuzione dei lavori “commissionati alla DI che T_
riguardavano un immobile sito in Castellammare di Stabia alla via
Passeggiata Archeologica n. 16 .. eseguiti nei mesi di marzo/aprile 2016”.
Pur non essendo in grado di confermare l'esecuzione di tutte le opere indicate dall'attore, avendo lavorato nel cantiere circa una decina di giorni, il teste confermava il compimento delle categorie di lavorazioni di cui ai punti da 1 a 6 del capo B della memoria istruttoria dell'attore, vale a dire: rifacimento degli infissi in ferro, spostamento suppellettili al piano terra, smontaggio infissi interni ed esterni, trasporto a discarica materiale di risulta, rifacimento nuove tramezzature, forniture e messa in opera di pavimentazione, rifacimento e adeguamento impianto elettrico, termoidraulico, sanitario.
Inoltre, il teste dichiarava: “So che sono stati fatti gli impianti, mi riferisco a quello idraulico ed elettrico. La zona interessata dai lavori, quando lavoravo anche io, riguardava la cucina e un bagno al primo piano, un piano scantinato e una modifica dell'entrata laterale all'immobile, nel lato sottostante al primo piano, dove si trova la cantinola. Ricordo anche che è stato rinforzato il solaio della cucina.
Ricordo che sono state fatte le opere indicate al punto 13 del capo B della memoria di cui mi è stata data lettura”, vale a dire il montaggio di un pag. 14/21 ponteggio dal piano terra per rifinire con intonaco e coloritura la parete a confine con la proprietà . Per_2
Il teste, inoltre, a conferma della sua attendibilità e di una conoscenza dei luoghi che non avrebbe potuto avere se non li avesse personalmente frequentati, riferiva un particolare, pacifico in causa e confermato anche dai testi del convenuto, vale a dire che “il committente abitava al piano superiore rispetto a quello interessato dai lavori”.
Infine, esaminate le foto allegate al fascicolo dell'attore, dichiarava
“riconosco nelle foto esibitemi i lavori di cui ho detto, il volto visibile nella prima foto corrisponde a quello di , mentre nell'ultima foto Testimone_1
sono raffigurato proprio io sul ponteggio allestito dalla DI sulla facciata dell'immobile .. la seconda foto ritrae, se non erro, la piattabanda che abbiamo montato nella cantina, sul lato prospiciente all'altra strada”.
Ed ancora, l'ultimo teste indotto dall'attore, , ad Testimone_3
ulteriore conferma dell'avvenuta realizzazione, ad opera dell'odierno appellante, dei lavori oggetto di causa, riferiva: “non ho rapporti di parentela con l'attore ma di amicizia e l' mi chiama, T_
saltuariamente, per collaborare con lui lavorando come muratore, ma non sono un suo dipendente .. ricordo di aver lavorato per circa 7 /8 giorni ai lavori che stava eseguendo su di un immobile a Parte_1
Varano (n.d.r.: località ove, secondo quanto emerge dalla CTU, erano ubicati gli immobili oggetto di causa), era nel mese di marzo/aprile di circa cinque anni fa .. ricordo di aver partecipato all'intonacatura di una
pag. 15/21 facciata esterna dell'immobile ed ai lavori di rifacimento di un bagno dentro la casa, ed alla ristrutturazione di un solaio sopra una volta .. preciso anche che io dopo aver eseguito i lavori che mi erano stati affidati sono andato via ed i lavori erano ancora in corso”.
Peraltro, ad ulteriore conferma della credibilità di quanto riferito dai testi indotti dall'attore, si deve rimarcare che, come emerge dalla documentazione prodotta in primo grado dall' e come accertato T_
anche dal CTU, il “18/12/2015 veniva protocollata al n. 53466 CILA per interventi di edilizia libera a nome di .. Nella stessa, i CP
Soggetti coinvolti sono il P.E. come progettista e Persona_3
direttore dei lavori, e come impresa esecutrice la DI LE “ CP_5
” con sede alla Via S.S. per GE in RA .. In data
[...]
07/06/2016 con n. 23576 veniva protocollata la “Dichiarazione di fine lavori” avvenuta in data 30/06/2016 a nome di e CP
certificata dal TO LE ” (cfr. pag. 2, 3 della CTU). Persona_3
Tale ultimo documento, allegato alla relazione di CTU, corrobora ulteriormente il convincimento del Collegio in merito alla fondatezza della pretesa in esame, avendo il , con dichiarazione da esso CP
sottoscritta, dichiarato, al Comune di Castellammare di Stabia, che i lavori oggetto della CILA depositata in data 18.12.2015 erano stati ultimati, in data 30.5.2016.
Tale dichiarazione, in ordine alla cui paternità il non sollevava CP
alcuna contestazione, né in primo grado, né in appello, smentisce recisamente la tesi difensiva a tenore della quale l'impresa T_
abbandonava anzitempo il cantiere, lasciando i lavori incompleti.
pag. 16/21 In senso contrario a siffatta allegazione, inoltre, milita la certificazione, della quale il CTU dava conto nel suo elaborato, di collaudo finale, a firma del tecnico che aveva curato, per conto dello stesso , la CP
pratica relativa alla , TO LE . Per_1 Persona_3
In contrario, non appare dirimente che, come opinato dal CTU e stigmatizzato dal Giudice di primo grado, manchino in atti il contratto di appalto ed una rendicontazione dei lavori avallata dal tecnico incaricato e che esistano parziali differenze tra i lavori assentiti nella predetta CILA e quanto rilevato nel corso degli accessi, “quali ad esempio, la porta d'ingresso dell'unità al piano terra, la posizione dei nuovi tramezzi di progetto, l'apertura e la modifica di alcune aperture esterne”.
Infatti, quanto alla prova della conclusione del contratto e delle opere eseguite, soccorrono gli esiti dell'istruttoria orale e le ulteriori risultanze probatorie dinanzi esaminate.
Riguardo alla parziale difformità tra lo stato dei luoghi rilevato dal CTU ed i lavori assentiti con la , si deve osservare che tale fattispecie, Per_1
integrando un'ipotesi di difformità solo parziale dell'immobile rispetto al titolo edilizio, non è causa di nullità del contratto di appalto (cfr.
Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 10808 del 2023 che richiama numerosi precedenti, tra cui Cass. 20258/2008; Cass. 2187/2011; Cass.
30703/2018; Cass. 11469/2019) e, che, non avendo il convenuto formulato un'eccezione di inadempimento afferente ad una pretesa non conformità dei lavori realizzati rispetto a quelli assentiti, né
pag. 17/21 proposto riconvenzionale per pretesi danni, non ne risulti pregiudicato il diritto del committente al pagamento del corrispettivo.
Da ultimo, nemmeno è dirimente evidenziare che il CTU abbia stimato opere per complessivi euro 27.091,05, senza essere in grado di accertarne la paternità.
Infatti, al riguardo, gli esiti della prova testimoniale e le risultanze documentali dinanzi richiamate (CILA, dichiarazione di ultimazione dei lavori, certificazione di collaudo), provano tanto la conclusione del contratto, quanto l'esecuzione delle opere da parte dell'odierno appellante.
Per converso, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, si è rivelata carente di prova la tesi dell'appellato secondo la quale, avendo l'impresa appaltatrice abbandonato il cantiere, lasciando le opere incompiute, queste ultime venivano ultimate dal . CP
In conclusione, quindi, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, il deve essere condannato a pagare, in CP
favore dell'appellante, l'importo di euro 26.000,00, avendo l'appellante, sin dal primo grado, contenuto entro tale limite il petitum.
In difetto di formulazione, nell'atto di citazione di primo grado, di un'istanza in tale senso, su tale somma non competono gli interessi, se non quelli, dovuti per legge, al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., dalla pubblicazione della sentenza di appello al soddisfo.
§ 7.
pag. 18/21 All'accoglimento dell'appello deve seguire un rinnovato regolamento delle spese processuali, in applicazione del principio secondo cui “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
33412 del 19/12/2024).
Ciò premesso, rileva la Corte che, nella specie, tenuto conto della riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza di . CP
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione per entrambi i gradi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, avuto riguardo al decisum, con applicazione dei compensi tabellari medi, quanto al primo grado ed alle fasi di studio ed introduttiva dell'appello, e dei minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisoria dell'appello, in ragione della ridotta attività difensiva in concreto in dette fasi espletata.
Le spese processuali di entrambi i gradi debbono distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo Gentile, dichiaratosi antistatario.
pag. 19/21 Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, come liquidate dal
Giudice di primo grado, debbono porsi a definitivo ed esclusivo carico di . CP
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare, in favore di CP T_
, euro 26.000,00, oltre gli interessi legali al tasso di cui
[...]
all'art. 1284 co. 1 c.c., dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) condanna alla rifusione, in favore del procuratore CP
antistatario, Avv. Vincenzo Gentile, delle spese processuali che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in euro 271,95 per esborsi, euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 382,5 per esborsi, euro 3.933,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) pone le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, a definitivo carico di . CP
Così deciso nella camera di consiglio, in data 06/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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