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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/10/2025, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11079/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11079/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
CANTORE ANTONIA e , con elezione di domicilio in VIA CAPPUCCINI 70015
NOCI presso l'avv. CANTORE ANTONIA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. DE RENZO CP_1 P.IVA_1
FRANCESCA e , con elezione di domicilio in CORSO VITTORIO VENETO 8 BARI, presso l'avv. DE RENZO FRANCESCA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 28/04/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini.
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della
“concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza,
pagina 1 di 4 risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione del giudizio sommario R.G. n. 41/2023,
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, Parte_1 Controparte_1
chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del pignoramento di crediti verso terzi n.
611751 del 2022, notificato per il recupero dell'importo di € 380,26 relativo alla fattura 544-C per contributo acqua potabile dell'annualità 2013.
L'attrice eccepiva l'estinzione del credito per intervenuto pagamento, in virtù di una rateizzazione concessa, nonché la prescrizione del diritto della Concessionaria a riscuotere le somme ingiunte.
Si costituiva ritualmente contestando la fondatezza delle Controparte_1
eccezioni sollevate e deducendo che:
- il credito non si era estinto, in quanto la rateizzazione concessa con provvedimento n. 18057 del 19/01/2015 era stata automaticamente revocata nell'aprile 2018 per inadempimento della contribuente;
- l'ultimo pagamento era stato effettuato il 3 marzo 2018, con un residuo debito di €
229,40;
- la prescrizione era stata interrotta più volte, sia dalla richiesta di rateizzazione del
2015, sia dai successivi atti della procedura di riscossione.
Le eccezioni sollevate dall'attrice non sono fondate e la domanda deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
L'eccezione di estinzione del credito per intervenuto pagamento non può trovare accoglimento. Dalla documentazione in atti emerge che la rateizzazione concessa con provvedimento n. 18057 del 19/01/2015 è stata automaticamente revocata nell'aprile 2018 per inadempimento della contribuente, come previsto nelle condizioni del piano di rateazione. L'ultimo pagamento, infatti, risulta essere stato eseguito il 3 marzo 2018, lasciando un debito residuo di € 229,40.
Anche l'eccezione di prescrizione deve essere respinta. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la richiesta di pagina 2 di 4 rateizzazione del debito tributario, pur non costituendo acquiescenza in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
La Suprema Corte (Cass. civ. ord. n. 856/2024) ha chiarito che il riconoscimento del debito non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli caratteri di volontarietà.
Nel caso di specie, la contribuente ha presentato istanza di rateizzazione accolta con provvedimento n. 18057 del 19/01/2015, manifestando così inequivocabilmente la consapevolezza dell'esistenza del debito riconoscendolo. Sul punto la
Cassazione (Cass. civ. ord. n. 32679/2024) ha chiarito che la domanda di rateizzazione, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti, configura un riconoscimento del debito con conseguente interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorre dalla scadenza delle singole rate.
Pertanto, il decorso della prescrizione è stato interrotto nel 2015 con la richiesta di rateizzazione, è rimasto sospeso fino alla revoca del piano nell'aprile 2018, ha ripreso a decorrere da tale data per essere nuovamente interrotto nel 2022 dall'intimazione di pagamento n. 0000381470 e successivamente dal pignoramento opposto.
Le spese legali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'efficacia del pignoramento di crediti verso terzi n. 611751 del 2022;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
229,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
pagina 3 di 4 che liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Bari, 01/10/2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11079/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
CANTORE ANTONIA e , con elezione di domicilio in VIA CAPPUCCINI 70015
NOCI presso l'avv. CANTORE ANTONIA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. DE RENZO CP_1 P.IVA_1
FRANCESCA e , con elezione di domicilio in CORSO VITTORIO VENETO 8 BARI, presso l'avv. DE RENZO FRANCESCA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 28/04/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini.
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della
“concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza,
pagina 1 di 4 risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione del giudizio sommario R.G. n. 41/2023,
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, Parte_1 Controparte_1
chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del pignoramento di crediti verso terzi n.
611751 del 2022, notificato per il recupero dell'importo di € 380,26 relativo alla fattura 544-C per contributo acqua potabile dell'annualità 2013.
L'attrice eccepiva l'estinzione del credito per intervenuto pagamento, in virtù di una rateizzazione concessa, nonché la prescrizione del diritto della Concessionaria a riscuotere le somme ingiunte.
Si costituiva ritualmente contestando la fondatezza delle Controparte_1
eccezioni sollevate e deducendo che:
- il credito non si era estinto, in quanto la rateizzazione concessa con provvedimento n. 18057 del 19/01/2015 era stata automaticamente revocata nell'aprile 2018 per inadempimento della contribuente;
- l'ultimo pagamento era stato effettuato il 3 marzo 2018, con un residuo debito di €
229,40;
- la prescrizione era stata interrotta più volte, sia dalla richiesta di rateizzazione del
2015, sia dai successivi atti della procedura di riscossione.
Le eccezioni sollevate dall'attrice non sono fondate e la domanda deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
L'eccezione di estinzione del credito per intervenuto pagamento non può trovare accoglimento. Dalla documentazione in atti emerge che la rateizzazione concessa con provvedimento n. 18057 del 19/01/2015 è stata automaticamente revocata nell'aprile 2018 per inadempimento della contribuente, come previsto nelle condizioni del piano di rateazione. L'ultimo pagamento, infatti, risulta essere stato eseguito il 3 marzo 2018, lasciando un debito residuo di € 229,40.
Anche l'eccezione di prescrizione deve essere respinta. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la richiesta di pagina 2 di 4 rateizzazione del debito tributario, pur non costituendo acquiescenza in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
La Suprema Corte (Cass. civ. ord. n. 856/2024) ha chiarito che il riconoscimento del debito non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli caratteri di volontarietà.
Nel caso di specie, la contribuente ha presentato istanza di rateizzazione accolta con provvedimento n. 18057 del 19/01/2015, manifestando così inequivocabilmente la consapevolezza dell'esistenza del debito riconoscendolo. Sul punto la
Cassazione (Cass. civ. ord. n. 32679/2024) ha chiarito che la domanda di rateizzazione, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti, configura un riconoscimento del debito con conseguente interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorre dalla scadenza delle singole rate.
Pertanto, il decorso della prescrizione è stato interrotto nel 2015 con la richiesta di rateizzazione, è rimasto sospeso fino alla revoca del piano nell'aprile 2018, ha ripreso a decorrere da tale data per essere nuovamente interrotto nel 2022 dall'intimazione di pagamento n. 0000381470 e successivamente dal pignoramento opposto.
Le spese legali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'efficacia del pignoramento di crediti verso terzi n. 611751 del 2022;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
229,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
pagina 3 di 4 che liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Bari, 01/10/2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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