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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/12/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia Sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott.ssa Ombretta Paini Consigliere all'esito della scadenza del termine del 09.12.2025 assegnato alle parti, ex art.127 ter, comma 5, c.p.c., per il deposito delle note scritte, ha emesso il seguente
DISPOSITIVO di SENTENZA nella causa iscritta al n.49 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, promossa con ricorso in riassunzione depositato il 18.04.2025 da: corrente in con gli avv.ti Furio AR e Parte_1 Pt_1
IC AR, parte RICORRENTE contro
, corrente Controparte_1 in Roma, con gli avv.ti Mirella Arlotta, Giulia Renzetti, Roberto Annovazzi,
AN VA e TE Di CA, parte RESISTENTE
e con l'avv. Arnaldo Giocondi, parte RESISTENTE CP_2 quale giudice di rinvio in seguito all'Ordinanza n.2221 del 30.01.2025 della
Corte Suprema di Cassazione, che ha cassato la Sentenza n.226/2017 della
Corte d'Appello di Perugia, che, a sua volta, ha riformato la Sentenza n.112/16 del Tribunale di Terni, sulle conclusioni delle parti contenute nelle note scritte depositate, da intendersi qui integralmente trascritte, così provvede:
A. Rigetta la domanda dell' e, per l'effetto, fermo il diritto di CP_1 CP_2 ad usufruire del congedo straordinario richiesto ai sensi dell'art.
[...]
42, comma 5, del d.lgs. n.151 del 2001, dichiara sussistente il diritto di quale datore di lavoro, a conguagliare nei Parte_1 confronti dell' in sede di adempimento degli obblighi contributivi CP_1 gli oneri sostenuti per l'anticipazione del trattamento in favore della lavoratrice;
B. Ferma la liquidazione già effettuata dal giudice della fase cautelare, condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute da CP_1
da per il primo grado e per quello Parte_1 CP_2
d'appello liquidate come da sentenza cassata;
condanna l' al CP_1 pagamento in favore di elle spese per il grado di Parte_1 legittimità liquidate in €.3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA;
condanna, infine, l' al CP_1 pagamento in favore tanto di quanto della Parte_1 costituita elle spese del presente giudizio di rinvio, liquidate, CP_2 per ciascuna parte, in €.2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, con distrazione in favore dell'avv. Giocondo per quelle relative alla CP_2
Il Presidente
dott. Vincenzo Pio Baldi
La Corte d'Appello di Perugia Sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott.ssa Ombretta Paini Consigliere all'esito della scadenza del termine del 09.12.2025 assegnato alle parti, ex art.127 ter, comma 5, c.p.c., per il deposito delle note scritte, ha emesso il seguente
DISPOSITIVO di SENTENZA nella causa iscritta al n.49 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, promossa con ricorso in riassunzione depositato il 18.04.2025 da: corrente in con gli avv.ti Furio AR e Parte_1 Pt_1
IC AR, parte RICORRENTE contro
, corrente Controparte_1 in Roma, con gli avv.ti Mirella Arlotta, Giulia Renzetti, Roberto Annovazzi,
AN VA e TE Di CA, parte RESISTENTE
e con l'avv. Arnaldo Giocondi, parte RESISTENTE CP_2 quale giudice di rinvio in seguito all'Ordinanza n.2221 del 30.01.2025 della
Corte Suprema di Cassazione, che ha cassato la Sentenza n.226/2017 della
Corte d'Appello di Perugia, che, a sua volta, ha riformato la Sentenza n.112/16 del Tribunale di Terni, sulle conclusioni delle parti contenute nelle note scritte depositate, da intendersi qui integralmente trascritte, così provvede:
A. Rigetta la domanda dell' e, per l'effetto, fermo il diritto di CP_1 CP_2 ad usufruire del congedo straordinario richiesto ai sensi dell'art.
[...]
42, comma 5, del d.lgs. n.151 del 2001, dichiara sussistente il diritto di quale datore di lavoro, a conguagliare nei Parte_1 confronti dell' in sede di adempimento degli obblighi contributivi CP_1 gli oneri sostenuti per l'anticipazione del trattamento in favore della lavoratrice;
B. Ferma la liquidazione già effettuata dal giudice della fase cautelare, condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute da CP_1
da per il primo grado e per quello Parte_1 CP_2
d'appello liquidate come da sentenza cassata;
condanna l' al CP_1 pagamento in favore di elle spese per il grado di Parte_1 legittimità liquidate in €.3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA;
condanna, infine, l' al CP_1 pagamento in favore tanto di quanto della Parte_1 costituita elle spese del presente giudizio di rinvio, liquidate, CP_2 per ciascuna parte, in €.2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, con distrazione in favore dell'avv. Giocondo per quelle relative alla CP_2
Il Presidente
dott. Vincenzo Pio Baldi